Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2018 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi


Con delibera del Consiglio Superiore della Banca d'Italia del 26 ottobre 2018 e' stata approvata la riforma organizzativa riguardante gli assetti e le modalita' per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza svolte dal Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria dell'amministrazione centrale e dalla rete territoriale.
La riforma e' diretta a rafforzare la partecipazione ai processi decisionali del Single supervisory mechanism, il coordinamento con le altre Autorita' di vigilanza, a presidiare l'innovazione finanziaria e a sostenere l'efficacia dell'azione di vigilanza sul territorio.
La riforma organizzativa ha decorrenza dal 19 novembre 2018 e determina, tra l'altro, lo spostamento di alcune competenze amministrative tra strutture dell'amministrazione centrale e tra queste e la rete territoriale, oltre alla ridenominazione del Servizio coordinamento e rapporti con l'esterno della vigilanza (CRE) in Servizio rapporti istituzionali di vigilanza (RIV).
In ragione di cio', con il presente provvedimento si procede ad aggiornare al nuovo assetto organizzativo: i) i criteri per l'individuazione delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi in materia di vigilanza (par. 1); ii) i riferimenti alle strutture organizzative della vigilanza contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi (par. 2). 1. Individuazione delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi in materia di vigilanza
L'art. 9 del provvedimento del 25 giugno 2008 (1) , cosi' come successivamente modificato dai provvedimenti della Banca d'Italia del 21 gennaio 2014 (2) , del 4 novembre 2014 (3) e del 22 settembre 2015 (4) , (di seguito: «il regolamento»), rinvia, per l'individuazione delle strutture responsabili di ciascun procedimento amministrativo o fase procedimentale in materia di vigilanza, all'elenco allegato al regolamento stesso.
Nel nuovo assetto organizzativo, il riparto di funzioni tra le strutture dell'amministrazione centrale e quelle della rete territoriale aventi compiti di vigilanza tiene conto della necessita', per ragioni di efficacia ed efficienza dell'attivita', di attribuire: a) al Servizio RIV, che svolge funzioni trasversali all'interno del Dipartimento, i procedimenti riguardanti l'accesso degli intermediari al mercato bancario e finanziario; b) al Servizio supervisione intermediari finanziari (SIF), o alle unita' organizzative responsabili della vigilanza consolidata sui gruppi, le competenze di supervisione sulle societa' fiduciarie a seconda che esse appartengano o meno a gruppi; c) alle filiali della Banca le competenze per alcune Societa' di gestione del risparmio (SGR) e Societa' di investimento a capitale fisso (SICAF), individuate sulla base di criteri operativo-dimensionali, nonche' le competenze per le filiali di banche comunitarie meno significative e per quelle che non rientrano nel Meccanismo di vigilanza unico. Gli intermediari e le relative strutture di vigilanza competenti sono consultabili nell'applicazione telematica «Albi ed elenchi di vigilanza» disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (5) .
Alla luce delle innovazioni organizzative sopra richiamate, si individuano le unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia in materia di vigilanza bancaria e finanziaria secondo i seguenti criteri:
1) i riferimenti al Servizio CRE, contenuti nel regolamento e nel relativo elenco si intendono effettuati al Servizio RIV;
2) i procedimenti e le fasi procedimentali in materia di accesso al mercato bancario e finanziario, contenuti nel regolamento e nel relativo elenco per i quali e' responsabile il Servizio regolamentazione e analisi macroprudenziale (RAM) (6) , sono attribuiti al Servizio RIV;
3) la responsabilita' dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di vigilanza prudenziale riguardanti:
a) societa' fiduciarie autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB, ai sensi dell'art. 199, secondo comma, TUF (7) , attualmente facenti capo al Servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio (TCA), viene ora attribuita: i) per le societa' che non appartengono a gruppi, al Servizio SIF; ii) per le societa' appartenenti a gruppi, all'unita' organizzativa responsabile della vigilanza consolidata sul gruppo di appartenenza (8) ;
b) SGR e SICAF (9) , attualmente attribuita al Servizio SIF, viene ripartita tra il Servizio SIF e le filiali conferendo a queste ultime le competenze di vigilanza sugli intermediari indicati nell'accluso elenco individuati sulla base di criteri operativo-dimensionali;
c) filiali di banche estere, prevista in capo al Servizio supervisione bancaria 1 (SB1), viene ripartita tra il Servizio SB1 e le filiali. In particolare, viene attribuita al Servizio SB1 la responsabilita' dei procedimenti di vigilanza prudenziale che riguardano banche comunitarie significative e banche extracomunitarie e alle Filiali la responsabilita' dei procedimenti di vigilanza prudenziale che riguardano banche comunitarie non significative e banche comunitarie che non rientrano nel Meccanismo di vigilanza unico;
4) per i casi in cui l'elenco allegato al regolamento indichi piu' unita' organizzative in alternativa, per l'individuazione dell'unita' organizzativa responsabile per ciascun intermediario e' necessario fare riferimento alle informazioni contenute nell'applicazione telematica «Albi ed elenchi di vigilanza» disponibile sul sito internet della Banca d'Italia.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti amministrativi e alle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria non censiti nell'elenco allegato al regolamento, ma disciplinati in successivi provvedimenti dell'istituto.
Nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 19 novembre 2018 subentra l'unita' organizzativa responsabile in base ai criteri stabiliti dalle presenti disposizioni. La variazione dell'unita' responsabile sara' comunicata individualmente alle parti coinvolte nel procedimento.
La ridenominazione del Servizio CRE in Servizio RIV, che comporta solo un cambio di denominazione dell'unita' organizzativa responsabile, si intende comunicata con la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia del presente provvedimento. 2. Riferimenti alle strutture della vigilanza contenuti nei provvedimenti normativi e a carattere generale della Banca d'Italia
In relazione alle modifiche dell'assetto organizzativo richiamate, con il presente provvedimento si procede altresi' ad aggiornare i riferimenti alle strutture organizzative della vigilanza contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.
Si dispone pertanto che, a decorrere dal 19 novembre 2018, nei provvedimenti normativi o a carattere generale della Banca d'Italia in materia di vigilanza bancaria e finanziaria - ivi compresi i regolamenti, le circolari e le comunicazioni - ogni riferimento alle strutture organizzative del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria e alle responsabilita' in materia di procedimenti amministrativi di vigilanza deve tener altresi' conto delle indicazioni fornite dal presente provvedimento.
Con specifico riferimento alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di sanzioni amministrative (10) , a decorrere dal 19 novembre 2018 ogni riferimento al Servizio CRE si intende effettuato al Servizio RIV e l'indirizzo di posta elettronica certificata cre@pec.bancaditalia.it e' sostituito dall'indirizzo riv@pec.bancaditalia.it
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2018

Il Governatore: Visco

(1) Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita'
organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di
competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle
funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni.

(2) Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia.
Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.

(3) Entrata in funzione del Single Supervisory Mechanism. Effetti sui
procedimenti amministrativi di vigilanza di competenza della
Banca d'Italia.

(4) Istituzione dell'Unita' di risoluzione e gestione delle crisi:
procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.

(5) Cfr. https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng

(6) Procedimenti amministrativi e fasi procedimentali relativi: a)
all'autorizzazione all'attivita' bancaria e ai connessi servizi
d'investimento; b) all'autorizzazione alla costituzione e/o
all'attivita' di intermediari non bancari (SGR, SICAV, SICAF,
Confidi, IP, IMEL, intermediari finanziari, ex art. 106 TUB); c)
all'autorizzazione all'iscrizione nella sezione separata
dell'albo, ex art. 106 TUB delle societa' fiduciarie, ai sensi
dell'art. 199, secondo comma, TUF ); d) all'autorizzazione allo
stabilimento della prima succursale e alla prestazione di servizi
senza stabilimento di banche extracomunitarie; e)
all'autorizzazione all'esercizio di attivita' non ammesse al
mutuo riconoscimento da parte di banche e IMEL comunitari non
insediati; f) all'autorizzazione allo stabilimento della prima
succursale e alla prestazione di servizi senza stabilimento di
banche, IMEL, IP e societa' di gestione comunitarie; g) al
rilascio del parere alla Consob per l'autorizzazione
all'esercizio di servizi e attivita' di investimento di SIM e
delle imprese di investimento estere.

(7) Circolare della Banca d'Italia, n. 288, del 3 aprile 2015,
Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, e
successive modificazioni e integrazioni.

(8) Servizio supervisione bancaria 1 (SB1), per i gruppi bancari
significativi; Servizio supervisione bancaria 2 (SB2), per i
gruppi bancari meno significativi; Servizio supervisione
intermediari finanziari (SIF), per i gruppi di SIM.

(9) Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015,
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, e successive
modificazioni e integrazioni.

(10) Provvedimento del 18 dicembre 2012, recante «Disposizioni di
vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria
amministrativa», e successive modifiche e integrazioni.
 

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