Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 14 settembre 2018 |
Disposizioni applicative di cui all'articolo 6 comma l del decreto 13 marzo 2018, recante definizione dei criteri di attuazione e delle modalita' di accesso al Fondo per l'emergenza avicola. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220, inerente le misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto in particolare l'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e, in particolare, l'art. 5 concernente gli interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva e il capo II, che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche eccezionali; Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2018, n. 32, recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 aprile 2018; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/95/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; Visto il decreto del 23 dicembre 2015, recante piano assicurativo agricolo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° marzo 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; Visto il decreto del 30 dicembre 2016, recante piano assicurativo agricolo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 2017, n. 38; Visto il decreto del 6 novembre 2017, recante piano assicurativo agricolo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2017, n. 297; Visto l'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019; Visto altresi', che il citato art. 1, comma 507, della legge n. 205 del 2017, stabilisce che il Fondo per l'emergenza avicola e' finalizzato, tra l'altro, ad interventi per agevolare la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo ivi individuate; Visto il decreto interministeriale 13 marzo 2018, del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalita' di accesso al Fondo per l'emergenza avicola ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Visto l'art. 1 del citato decreto interministeriale 13 marzo 2018, recante interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva del settore avicolo ed, in particolare, il comma 1, lettera a); Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale 13 marzo 2018, una somma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e' destinata agli interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui al citato art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attivita' e' limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia; Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto interministeriale 13 marzo 2018, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono dettagliate le disposizioni applicative degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del medesimo decreto interministeriale, nonche' le informazioni necessarie per la comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto e le disposizioni necessarie a garantire la demarcazione con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013; Ritenuto necessario prevedere opportune misure di demarcazione al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento o sovracompensazione a seguito delle misure di sostegno del mercato adottate nel quadro dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la compensazione dei danni indiretti successivi al 1° aprile 2016; Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al presente regime, rubricata al n. SA.51808(2018/XA); Visto il Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 6 settembre 2018;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 13 marzo 2018, individuando le disposizioni applicative degli interventi, le informazioni necessarie per la comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto e le disposizioni necessarie a garantire la demarcazione con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
| Art. 2 Interventi per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese avicole
1. A favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo e danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria, possono essere concessi aiuti per favorire la ripresa economica e produttiva nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono destinati a indennizzare le micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, operanti nel settore avicolo e aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 1 del del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., a fronte delle perdite causate dall'influenza aviaria e dei costi sostenuti per la ripresa economica e produttiva. 3. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto: a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014; b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014; c) le imprese in difficolta', come definite dall'art. 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dall'epidemia di influenza aviaria conformemente a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 6, lettera b) punto ii) del medesimo regolamento. 4. Le imprese di cui al comma 2 non devono aver sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio mancato reddito ai sensi del piano assicurativo agricolo annuale di riferimento. 5. La spesa per gli interventi di cui al comma 1 e' a carico del Fondo per l'emergenza avicola, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n. 205/2017 nel limite della dotazione complessiva di 10 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2018 e 5 milioni per l'anno 2019. 6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi fino ad un massimale dell'80% del danno ammissibile rilevato in conseguenza dell'influenza aviaria a seguito dell'accertamento di focolai di tale epizoozia a partire dal 1° aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018. 7. Gli aiuti sono erogati unicamente in relazione all'epizoozia influenza aviaria di cui al Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 e sono limitati ai costi e ai danni causati da tale epizoozia di cui l'autorita' sanitaria competente ha formalmente riconosciuto i focolai, compresi i costi ed i danni connessi a obblighi di quarantena e a difficolta' di ripopolamento o reimpianto. 8. Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari. 9. L'indennizzo e' calcolato esclusivamente in relazione: a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti, o dei prodotti di origine animale, a seguito dell'influenza aviaria di cui al Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 se non finanziato con altri strumenti; il valore di mercato e' stabilito in base al valore degli animali e dei prodotti immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, del focolaio; b) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficolta' di ripopolamento o reimpianto. Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati all'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario. Sono escluse dall'aiuto di cui al presente decreto le tipologie di danno ammissibili a misure di sostegno del mercato adottate nel quadro dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la compensazione dei danni indiretti successivi al 1° aprile 2016. 10. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia e' stata causata deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza. 11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. 12. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtu' di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili sono limitati al 100 % dei costi ammissibili. |
| Art. 3
Disposizioni applicative degli interventi
1. Per attivare gli interventi di cui all'art. 2, le regioni interessate individuano i territori sulla base delle restrizioni alle attivita' di allevamento imposte dalle competenti autorita' sanitarie con l'istituzione delle zone di protezione, di sorveglianza e di ulteriore restrizione, e deliberano, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'individuazione dei territori con la proposta, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso. 2. Le regioni individuano gli interventi ammissibili all'aiuto fra quelli previsti all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, citato nelle premesse. Gli interventi sono attuati coerentemente all'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, calcolando l'aiuto sulla base di parametri ed indici prestabiliti. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dichiara, entro trenta giorni dalla richiesta delle Regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalita' dell'evento, individuando i territori danneggiati con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Le domande di intervento da parte delle imprese di cui all'art. 2, comma 3, sono presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di declaratoria di cui al comma 3. 5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate, tenuto conto della priorita' della destinazione delle risorse alle imprese ubicate nelle aree con maggiore densita' di allevamenti, sulla base dei danni subiti dalle imprese a seguito dell'adozione, da parte delle autorita' competenti, di misure pubbliche di prevenzione contro l'influenza aviaria, dispone con proprio decreto il piano di riparto delle somme da prelevare dal Fondo per l'emergenza avicola da trasferire alle regioni, secondo le modalita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni. 6. Le regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, destinano le risorse agli interventi di cui al comma 2, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo la cui attivita' e' limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia nei limiti del precedente art. 2, comma 2 del presente decreto. 7. Gli aiuti sono pagati dalla regione direttamente all'azienda interessata o ad un'associazione o organizzazione di produttori di cui l'azienda e' socia. Se gli aiuti sono versati ad un'associazione o organizzazione di produttori, il loro importo non puo' superare l'importo cui e' ammissibile l'azienda. |
| Art. 4
Cumulabilita' degli aiuti
1. Le regioni verificano il cumulo degli aiuti di cui al presente decreto con altre compensazioni percepite dai beneficiari, compresi eventuali risarcimenti ricevuti nel quadro di un regime assicurativo al fine di garantire l'assenza di sovra compensazione rispetto ai danni realmente subiti. 2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati: a. con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; b. in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensita' di aiuto indicata all'art. 2, comma 6, del presente decreto. 3. Gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli indicati all'art. 2, comma 6, del presente decreto. |
| Art. 5
Esenzione ed entrata in vigore
1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto ed ai sensi dell'art. 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento. 2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014. 3. I contributi sono concessi successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto di cui al presente decreto, riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea. 4. Il presente regime copre costi o perdite causati da focolai di influenza aviaria accertati a partire dal 1° aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati tali costi o perdite. |
| Art. 6
Pubblicazione e trasparenza
1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014. 2. Il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di stato e' garantito dalla pubblicazione delle stesse entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 702/2014.
Roma, 14 settembre 2018
Il Ministro: Centinaio Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 798 |
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