Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 ottobre 2018
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 553).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, la n. 535 del 26 luglio 2018, nonche' la n. 538 del 10 agosto 2018, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuita', delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attivita' avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale e' stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017
Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di € 300 milioni;
Vista la nota prot. n. 14652 del 7 luglio 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, con cui si concede all'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini un finanziamento per la riattivazione dei sentieri di immediata fattibilita';
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire
la continuita' del servizio pubblico ospedaliero

1. Al fine di garantire la piena funzionalita' del servizio ospedaliero, il Comune di Cascia e' autorizzato a porre in essere, per un importo massimo di € 750.691,66, i lavori per la realizzazione di una strada di accesso al Monastero di Santa Rita, presso il quale sono delocalizzati i reparti specialistici della struttura ospedaliera comunale dichiarata inagibile, al fine di consentire il trasferimento, presso i locali del medesimo Monastero, del servizio di Pronto soccorso al momento temporaneamente delocalizzato in strutture modulari site in altra localita'.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata alla previa approvazione del progetto e della relativa quantificazione economica da parte della Regione Umbria, la quale ne da' comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 2
Disposizioni per la demolizione ovvero rottamazione dei veicoli
distrutti ed abbandonati in conseguenza degli eventi sismici.

1. Al fine di consentire il celere espletamento delle operazioni di rimozione e smaltimento dei veicoli distrutti in conseguenza degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell'Unita' territoriale ACI e dell'Automobile Club competenti per territorio, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli elenchi dei veicoli in deposito temporaneo presso i centri di raccolta autorizzati.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun elenco, il proprietario o avente titolo di uno dei veicoli compresi negli elenchi di cui al comma 1, potra' esprimere espressa volonta' al rientro in possesso all'Unita' territoriale ACI competente per territorio, anche a mezzo raccomandata a.r. o invio di P.E.C. all'Unita' territoriale stessa, impegnandosi a procedere al materiale ritiro del veicolo entro i successivi trenta giorni.
3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 2, i veicoli per i quali non sia stata espressa volonta' al rientro in possesso e quelli per i quali, nonostante tale volonta' sia stata manifestata ma non si sia proceduto al materiale ritiro verranno considerati definitivamente «abbandonati», ai sensi e per gli effetti del regolamento del Ministero dell'interno del 22 ottobre 1999, n. 460, e avviati alla demolizione con relativa presentazione di formalita' di radiazione al pubblico registro automobilistico da parte dell'Unita' ACI territorialmente competente.
4. Per i veicoli in deposito temporaneo l'annotazione della formalita' di radiazione e' esente da imposta di bollo. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 10, nel limite di € 1.632,00, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente.
5. Per i medesimi veicoli in deposito temporaneo si provvede al rimborso degli emolumenti ACI nel limite di € 459,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 10.
 
Art. 3
Ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare
la prosecuzione delle attivita' degli enti parco nazionali

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', delle attivita' istituzionali, nonche' per garantire la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, la promozione e lo sviluppo di attivita' integrative e turistiche compatibili, dichiarate inagibili, l'Ente parco Monti Sibillini e' autorizzato a realizzare delle strutture temporanee sostitutive dei rifugi danneggiati dal sisma.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il predetto Ente provvede, d'intesa con la regione territorialmente competente, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nonche' alla installazione delle strutture temporanee di cui al comma 1. Per le medesime finalita' i comuni provvedono all'individuazione ed eventuale acquisizione delle aree e le regioni alla verifica di idoneita' delle medesime nonche' di congruita' economica delle soluzioni adottate.
3. I soggetti di cui al presente articolo operano con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016.
4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo, quantificati in complessivi € 389.174,20, si provvede per l'importo pari ad € 300.000,00 a valere sul capitolo 11130 «Progetti per immediata riattivazione del sistema di fruizione del Parco» iscritto nell'ambito del bilancio dell'Ente parco nazionale Monti Sibillini, e per i restanti € 89.174,20 a carico delle risorse di cui al successivo art. 10.
 
Art. 4
Ulteriori disposizioni finalizzate
a garantire l'assistenza abitativa

1. Al fine di garantire il superamento dell'emergenza abitativa, il Comune di Monte Rinaldo e' autorizzato a provvedere alla realizzazione di interventi edilizi funzionali a rendere abitabile l'immobile di proprieta' comunale denominato Palazzo Fossi, nel limite di € 460.000,00, in luogo delle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, purche' i costi di realizzazione di tali strutture abitative risultino economicamente piu' vantaggiosi rispetto a quelli necessari per la realizzazione delle citate SAE.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata all'approvazione del progetto da parte della Regione Marche la quale ne da' comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
3. Le strutture abitative, realizzate in luogo delle SAE, dovranno essere realizzate entro e non oltre 8 mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza. In caso di ritardata o mancata realizzazione degli interventi entro tale termine, i comuni interessati provvederanno, con oneri a carico dei propri bilanci, all'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, nonche' alle spese per alloggi alternativi e ad altri oneri connessi, in favore degli aventi diritto che avrebbero beneficiato della realizzazione degli immobili di cui al presente articolo.
4. Al monitoraggio della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo provvede la Regione Marche.
 
Art. 5
Disposizioni volte a garantire la continuita'
dei servizi sanitari ed ospedalieri

1 Al fine di garantire la prosecuzione dell'assistenza ospedaliera, il Comune di Amandola, nelle more della realizzazione del nuovo polo ospedaliero, e' autorizzato all'installazione di nuove strutture prefabbricate destinate ad ospitare attrezzature ed impianti nonche' il reparto di medicina generale.
2 L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata all'approvazione del progetto da parte della Regione Marche la quale ne da' comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
3 Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, quantificati in 2,5 milioni di euro si provvede con le risorse di cui all'art. 10.
 
Art. 6
Ulteriori misure di temporaneo potenziamento delle capacita' di
trasporto pubblico locale per esigenze di lavoro, studio, sociali e
sanitarie a favore dei cittadini della Regione Marche interessati
dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016
ospitati negli alberghi.

1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 418/2016 dopo la locuzione «2016/2017» e' aggiunto il seguente periodo «nonche', per un costo massimo pari ad 1.905.044,00 milioni di euro, per l'anno accademico 2018/2019».
2. Al fine garantire la coesione territoriale, sociale ed economica, la Regione Marche e' autorizzata a predisporre tra gli interventi di potenziamento della capacita' del trasporto pubblico locale necessari a consentire i collegamenti sia extraurbani che urbani per ragioni lavorative, di studio, sociali e sanitarie per i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016 la realizzazione di impianti di fermata necessari a servire le aree SAE negli stessi realizzate, con particolare riferimento al servizio urbano del Comune di Camerino, nel limite massimo di € 230.000,00.
 
Art. 7
Disposizioni per garantire l'assistenza
ai parenti delle vittime

1. La Regione Abruzzo e' autorizzata ad erogare in favore della prefettura di Pescara le risorse necessarie nel limite massimo di € 25.000,00, per il rimborso delle spese documentate di vitto ed alloggio sostenute dai parenti delle persone coinvolte nell'emergenza Hotel Rigopiano, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 10.
 
Art. 8
Ulteriori disposizioni per garantire la piena operativita' delle
strutture di protezione civile della Regione Abruzzo.

1. Per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, della legge Regione Abruzzo n. 27 del 23 agosto 2016 e successiva modificazione e integrazione, e al fine di garantire la piena operativita' della Sala operativa, del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine di cui all'art. 3 comma 1 dell'ordinanza n. 518/2018 e' prorogato fino al 31 dicembre 2018.
2. La Regione Abruzzo provvede ai sensi del comma 1, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 10, nel limite di spesa di € 150.000,00.
3. Per garantire lo svolgimento senza soluzione di continuita' delle attivita' di allertamento e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici e atmosferici di cui in premessa, la Regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2018, entro il numero massimo di 27 unita', i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 2, seconda alinea, dell'ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, si provvede, nel limite di spesa € 370.742,87, con oneri a carico del bilancio regionale, anche in deroga ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160.
 
Art. 9
Realizzazione di una struttura temporanea nella corte interna del
Convento di Santa Chiara nel Comune di Camerino.

1. A seguito dell'inagibilita', in conseguenza degli eventi sismici in rassegna, del Convento di Santa Chiara ubicato nel Comune di Camerino, e' autorizzata l'installazione all'interno del terreno di proprieta' del convento medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una struttura temporanea in legno per le suore di clausura del predetto edificio, giusta l'autorizzazione paesaggistica n. 589 del 19 luglio 2017 del Comune di Camerino e visto il parere favorevole del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la deroga agli articoli 4, 7 e 9 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, all'art. 21 delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale.
 
Art. 10
Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di € 6.112.000,86 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2018

Il Capo del Dipartimento: Borrelli
 
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