Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 23 ottobre 2018
Riconoscimento dell'associazione «OI pomodoro da industria Bacino Centro Sud-Italia» quale organizzazione interprofessionale a livello di circoscrizione economica limitatamente ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, per il prodotto «pomodoro da industria».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare gli articoli 157, 158, 164 e 165;
Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;
Vista la nota del 30 dicembre 2017 acquisita al protocollo Mipaaf al n. 37297 del 18 maggio 2018, con la quale il «Polo distrettuale pomodoro da industria centro sud-Italia» ha inoltrato formale richiesta di riconoscimento come Organizzazione interprofessionale per il prodotto «Pomodoro da industria»;
Vista la nota del 2 luglio 2018 acquisita al protocollo Mipaaf al n. 48973 del 3 luglio 2018, con la quale l'associazione «O.I. pomodoro da industria Bacino centro sud-Italia» ha integrato la documentazione necessaria al riconoscimento come organizzazione interprofessionale per il prodotto «Pomodoro da industria», ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, articoli 157 e 158, e dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, a livello di circoscrizione economica centro sud Italia, limitatamente ai territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria;
Tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 158, paragrafo 5, lettera a) del citato regolamento (UE) 1308/2013 e che la documentazione inerente la domanda di richiesta di riconoscimento quale organizzazione interprofessionale per la circoscrizione economica centro sud-Italia per il prodotto «Pomodoro da industria» e' stata perfezionata in data 2 luglio 2018;
Visto il decreto dipartimentale 27 dicembre 2017, n. 987, con il quale e' stata nominata la commissione tecnica avente il compito di effettuare l'istruttoria delle richieste di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;
Visto il verbale del 20 luglio 2018 concernente le verifiche svolte dalla predetta commissione;
Considerato che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 novembre 2016, n. 4690, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017, e' stata riconosciuta l'organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia» per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati ad eccezione del pomodoro da industria;
Considerato che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 maggio 2017, n. 34556, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2017, e' stata riconosciuta l'organizzazione interprofessionale «O.I. pomodoro da industria nord Italia» quale organizzazione interprofessionale per la circoscrizione economica riguardante i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e della Provincia autonoma di Bolzano;
Considerato che la richiedente associazione «O.I. pomodoro da industria Bacino centro sud-Italia» e' in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
Considerato, in particolare, l'esistenza del requisito minimo del 30% di rappresentativita' in termini economici a livello nazionale nonche' del requisito minimo del 51% di rappresentativita' a livello della circoscrizione economica territoriale di riferimento;
Considerato il parere favorevole rilasciato dalla succitata commissione tecnica nel quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1308/2013, articoli 157 e 158, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2016, in capo alla richiedente associazione «O.I. pomodoro da industria Bacino centro sud-Italia»;
Ritenuto necessario definire le modalita' di controllo del rispetto delle condizioni e dei requisiti che disciplinano il riconoscimento dell'organismo interprofessionale;
Ritenuto necessario specificare le sanzioni applicabili in caso di inadempienza o irregolarita' nell'applicazione delle disposizioni vigenti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 settembre 2018;

Decreta:

Art. 1

Riconoscimento ed operativita'

1. L'associazione «O.I. pomodoro da industria Bacino centro sud-Italia», con sede in Traversa, viale Fortore - 71121 Foggia, codice fiscale n. 95200290633, e' riconosciuta come organizzazione interprofessionale, a livello della circoscrizione economica centro sud-Italia, ai sensi degli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 3, comma 7 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.
2. L'operativita' dell'organizzazione interprofessionale «O.I. pomodoro da industria Bacino centro sud-Italia» e' relativa al prodotto «Pomodoro da industria».
3. L'ambito territoriale operativo della organizzazione interprofessionale «O.I. pomodoro da industria Bacino centro sud-Italia» e' la circoscrizione economica denominata «Centro sud-Italia» costituita dai territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
 
Art. 2

Controlli e revoca del riconoscimento

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo procede alla verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come organizzazione interprofessionale.
2. La verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento e' affidata al Ministero che la effettua sia mediante l'acquisizione di documenti e dati inerenti l'attivita' dell'organizzazione interprofessionale, anche su base informatica.
3. L'organizzazione interprofessionale «O.I. pomodoro da industria Bacino centro sud-Italia», in caso di modifiche dello statuto, della struttura organizzativa e di variazioni della base sociale e' tenuta a darne tempestiva comunicazione al Ministero che verifica il mantenimento dei requisiti previsti.
4. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:
a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento, anche in caso di riconoscimento di una organizzazione interprofessionale del settore ortofrutticolo piu' rappresentativa, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015;
b) mancata trasmissione della documentazione richiesta per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa europea;
c) adesione dell'organizzazione interprofessionale agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 210, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1308/2013;
d) infrazioni gravi delle norme statutarie;
e) irregolarita' gravi che impediscono il conseguimento delle attivita' istitutive;
f) non osservanza dell'obbligo di notifica al Ministero per il necessario inoltro alla Commissione europea degli accordi, decisioni e pratiche concordate con riferimento all'art. 210, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 1308/2013.
5. Il provvedimento di revoca e' comunicato alla Commissione UE e alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
 
Art. 3

Estensione delle regole

1. L'organizzazione interprofessionale «O.I. pomodoro da industria Bacino centro sud-Italia» puo' richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca, l'estensione di regole per la circoscrizione economica centro sud Italia a condizione che riguardino una delle finalita' di cui al paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) 1308/2013 e che sussistano i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.
2. La richiesta di estensione di regole, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione interprofessionale, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) delibera del consiglio di amministrazione dell'organizzazione interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attivita' economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione. Nel caso l'accordo preveda una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, tale regola puo' essere adottata solamente con l'unanimita' degli associati della organizzazione interprofessionale;
b) documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1;
c) dimostrazione dei requisiti di rappresentativita' economica con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione e' suscettibile di applicazione;
d) una relazione tecnica indicante la finalita' tra quelle indicate dal paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) 1308/2013, dimostrando come le regole da adottare la rispettino indicando necessariamente:
1) la conformita' ai regolamenti comunitari di settore, la compatibilita' con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore;
2) che le regole adottate non danneggino altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione, creando distorsioni della concorrenza;
3) che le regole adottate non abbiano nessuno degli effetti elencati all'art. 210, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1308/2013.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, verificata la regolarita' della domanda, coerentemente con le modalita' e i termini temporali indicati all'art. 210, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1308/2013, pubblica sul proprio sito istituzionale la regola oggetto di richiesta di estensione per un periodo non inferiore a trenta giorni.
4. Ove tale regola non riscontri l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare piu' di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 2, il Ministero, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di estensione delle regole adottate dalla organizzazione interprofessionale «O.I. pomodoro da industria Bacino centro sud-Italia» rendendole obbligatorie anche nei confronti degli operatori del settore non aderenti all'organizzazione interprofessionale richiedente, riportando le specifiche integrali delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validita' delle stesse.
5. Il mancato rispetto delle regole per le quali e' stata concessa l'estensione comporta l'irrogazione all'operatore economico delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 51/2015.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede a comunicare alla Commissione dell'Unione europea e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ogni decisione adottata a norma del presente articolo.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2018

Il Ministro: Centinaio
 
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