Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 25 ottobre 2018 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Garda» registrata in qualita' di Denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 322 del 15 novembre 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle Denominazioni di origine protette e delle Indicazioni geografiche protette la Denominazione di origine protetta «Garda»; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Viste le determinazioni delle Regioni Veneto n. 431012 del 23 ottobre 2018, Lombardia n. 88233 del 24 ottobre 2018 e della Provincia autonoma di Trento n. 615124 del 18 ottobre 2018, che hanno ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2018 di poter produrre sino a 7500 kg massimo per ettaro; Considerato che, dalla relazione tecnica e dai provvedimenti della Regione Veneto, della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento emerge con chiarezza che l'andamento climatico eccezionale dell'anno 2018 ha comportato un significativo aumento della produzione di olive per ettaro nella zona geografica di produzione del DOP Garda; Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 5, punto 5.3 prevede che «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di origine protetta «Garda» non puo' superare i 6000 kg per ettaro coltivato a oliveto» e che il mantenimento di questa produzione comporterebbe un grave danno economico ai produttori; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Garda» ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Garda» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.
Provvede: alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Garda» registrata in qualita' di Denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 2325 della commissione del 1° luglio 1996. La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Garda» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Roma, 25 ottobre 2018
Il direttore generale: Abate |
| Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Garda» ai sensi dell'art. 53, punto 4 del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 99 del 29 aprile 2016 e' cosi modificato: L'art. 5, punto 5 e' sostituito nel seguente modo: «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» non puo' superare i 7500 kg per ettaro coltivato a oliveto». Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2018. |
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