Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2018, n. 126
Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a);
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo periodo;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'articolo 1, comma 365, lettera c);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, recante istituzione di una Scuola di polizia economico-finanziaria;
Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CE;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, recante regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che l'articolo 8, comma 6, della citata legge delega n. 124 del 2015 statuisce che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 luglio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta del 6 settembre 2018;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2018;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.


NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota al titolo:

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), pubb. nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2015,
n. 187:
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative
nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I
decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a
quella periferica: riduzione degli uffici e del personale
anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali,
fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di
reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle
imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata
impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e
previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici
comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione
degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni
o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i
provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20
dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi
di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e
riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione
di una migliore cooperazione sul territorio al fine di
evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale
con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa
adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice
di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;
riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,
del territorio e del mare, nonche' nel campo della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare,
conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello
Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo
forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da
attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia
delle professionalita' esistenti, delle specialita' e
dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando
la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e
il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e
organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
di progressione in carriera, tenendo conto del merito e
delle professionalita', nell'ottica della semplificazione
delle relative procedure, prevedendo l'eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative
dotazioni organiche, comprese quelle complessive di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'
assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei
connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di
ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge,
in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale
nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di
transito, in un contingente limitato, previa determinazione
delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in
conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse
attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con
l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni
organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti,
della differenza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una
quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia
dall'attuazione della presente lettera, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge,
tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo
forestale dello Stato svolga altresi' le funzioni di
ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive
modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale,
in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni
caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione
dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai
compiti del personale permanente e volontario del medesimo
Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei
ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione
di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e
utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa
di natura permanente, non superiore al 50 per cento,
derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della presente delega, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Per il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, si veda alle note al
titolo .
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 155 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Omissis).
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con
effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei
carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro
per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
delle Forze armate e delle Forze di polizia. E' altresi'
autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di
973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a
decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti
normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione
delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel
trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo
del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli
direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7
agosto 2015, n. 124.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 365, lettera
c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O:
«c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 febbraio 2017, pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo
2017, n. 75 reca: «Ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.
232. Legge di Bilancio 2017.».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O., reca:
«Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 737, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 1981, n. 342, reca: «Sanzioni disciplinari per il
personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e
regolamentazione dei relativi procedimenti».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n.335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1982, n. 158, S.O., reca: «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1982, n. 158, S.O., reca: «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1982, n. 158, S.O., reca: «Ordinamento dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1987, n. 240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno
1987, n. 148, S.O., reca: «Nuovo ordinamento della banda
musicale della Polizia di Stato».
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n.
271, S.O., reca: «Riordino dei ruoli del personale
direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma
dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, reca:
«Codice dell'ordinamento militare», pubb. nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, reca:
«Approvazione del regolamento organico per la regia Guardia
di finanza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
febbraio 1926, n. 33.
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: «Ordinamento
del corpo della Guardia di finanza», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
- La legge 29 ottobre 1965, n. 1218, reca: «Istituzione
di una Scuola di polizia tributaria», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 novembre 1965, n. 283.
- La legge 24 ottobre 1966, n. 887, reca: «Avanzamento
degli ufficiali della Guardia di finanza», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1966, n. 274.
- La legge 10 maggio 1983, n. 212, reca: «Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori
e dei sovrintendenti della Guardia di finanza», pubb. nella
Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138, S.O.
- La legge 1° febbraio 1989, n. 53, reca: «Modifiche
alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della
Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla
Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 febbraio 1989, n. 43, S.O.
- Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, reca:
«Riordinamento della banda musicale della Guardia di
finanza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo
1991, n. 62, S.O.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 reca:
«Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo
e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
S.O.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca:
«Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 1999, n. 250, S.O.
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, reca:
«Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, reca:
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001,
n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, reca:
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001,
n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca:
«Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O.
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, reca:
«Determinazione delle sanzioni disciplinari per il
personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la
regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma
dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Uff. 20 novembre
1992, n. 274, S.O.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, reca:
«Adeguamento delle strutture e degli organici
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli
direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28
luglio 1999, n. 266», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
giugno 2000, n. 132.
- Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162,
reca: «Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30
giugno 2009, n. 85», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 2010, n. 231.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
settembre 2006, n. 276, reca: "Regolamento concernente
disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 novembre 2006, n. 259.
- Per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (si
veda nelle note al titolo).
- Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
TABELLE ALLEGATE AL CAPO I (POLIZIA DI STATO)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLE ALLEGATE AL CAPO II (ARMA DEI CARABINIERI)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLE ALLEGATE AL CAPO IV (POLIZIA PENITENZIARIA)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, lettera c), prima delle parole «idoneita' fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»;
b) all'articolo 6-bis, comma 7, dopo le parole: «nonche' i criteri per la formazione dei giudizi di idoneita'», sono inserite le seguenti: «, le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici delle prove d'esame e i criteri di formazione della graduatoria finale del corso»;
c) all'articolo 6-ter, comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «gli allievi» sono inserite le seguenti: «e gli agenti in prova»;
d) all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: «mediante concorso, espletato» e' inserita la seguente: «anche»;
e) all'articolo 27-bis, comma 1, alla lettera c), prima delle parole «idoneita' fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»;
f) all'articolo 62, primo comma, le parole: «con qualifica inferiore a dirigente superiore» sono sostituite dalle seguenti: «con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate»;
g) all'articolo 64:
1) al primo comma, le lettere a) e b), sono abrogate, e alla lettera c), le parole: «per il commissario», sono sostituite dalle seguenti: «per il commissario capo, il commissario» e le parole: «dal capo della polizia», sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale il personale interessato presta servizio»;
2) al terzo comma, le parole: «Per il personale dei ruoli direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per i commissari capo, commissari e vice commissari e qualifiche equiparate»;
h) all'articolo 65, primo comma:
1) le lettere a) e b), sono abrogate;
2) alla lettera c), le parole: «per il commissario», sono sostituite dalle seguenti: «per il commissario capo, il commissario»;
i) dopo l'articolo 66, e' inserito il seguente:
«Art. 66-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per i commissari capo). - 1. A partire dalle valutazioni per l'anno 2018, il rapporto informativo del commissario capo e' compilato dagli stessi organi competenti alla compilazione del rapporto informativo del commissario e del vice commissario e ne segue la medesima procedura.»;
l) all'articolo 69, quarto comma, le parole «della carriera direttiva» sono sostituite con le seguenti: «con qualifica fino a vice questore»;
m) l'articolo 71, e' sostituito dal seguente: «Art. 71 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario agli agenti e agli agenti scelti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere qualita' necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.»;
n) all'articolo 72, il primo comma e' sostituito dal seguente: «La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.»;
o) all'articolo 73, il primo comma e' sostituito dal seguente: «La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.»;
p) l'articolo 74 e' sostituto dal seguente: «Art. 74 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari). - 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' professionale e dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.»;
q) all'articolo 75:
1) al primo comma, le parole: «del fatto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fatti»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.»;
3) al quarto comma le parole: «Sulla proposta decide il Ministro, previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69 e» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali,»;
4) al quinto comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di promozione, non siano trascorsi almeno tre anni.»;
r) dopo l'articolo 75 sono inseriti i seguenti:
«Art. 75-bis (Criteri per il conferimento delle promozioni per merito straordinario). - 1. Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, e' disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operativita' delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per il personale della carriera dei funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato.
Art. 75-ter (Armonizzazione della disciplina in materia di riconoscimento per attivita' di servizio). - 1. Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente Capo la materia delle ricompense conferite al personale della Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si provvede ad aggiornare la disciplina di cui al Titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.».
2. La «TABELLA A», allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla «TABELLA 1», allegata al presente decreto.
3. Il comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e' abrogato.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 6-bis, 6-ter,
24 quater, 27-bis, 62, 64, 65, 69, 72, 73 e 75 del citato
decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli
agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al
quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe
di cui al predetto regolamento;
c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
d), per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme Oro" e' sufficiente il possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di
regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti
di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le
specializzazioni conseguite nella forza armata di
provenienza sono riconosciute valide, purche' previste
nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non
vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente
comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento
di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
7. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' di svolgimento del concorso e delle altre
procedure di reclutamento, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della
graduatoria finale.».
«Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti). -
1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di
formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo
semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il
secondo semestre al completamento del periodo di formazione
presso gli istituti di istruzione e all'applicazione
pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma
1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano
di studio e non possono essere impiegati in servizi di
istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e
d'onore. Al termine del primo semestre di corso il
direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il
decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi
riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova,
acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
di agente di polizia giudiziaria e sono avviati
all'espletamento delle attivita' del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi
agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova,
svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione
pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in
relazione alla specialita' di appartenenza.
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli
agenti in prova permangono presso gli istituti di
istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano
di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei
soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di
tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame
stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed
ottenuta la conferma del giudizio di idoneita', sono
assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica
sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli
agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia,
tenuto conto della relazione favorevole del funzionario
responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono
applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel
ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una
sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la
relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
7. Con decreto del capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le
modalita' di svolgimento e la durata dei periodi di
formazione e di applicazione pratica, comprese le prove
d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi di
idoneita', le modalita' di composizione delle commissioni
esaminatrici delle prove d'esame e i criteri di formazione
della graduatoria finale del corso attuative del corso.».
«Art.6-ter (Dimissioni dai corsi). - 1. Sono dimessi
dal corso:
a) gli allievi e gli agenti in prova che non superino
le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano
riconosciuti idonei al servizio di polizia;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino
di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati
per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta
giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se
l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta
durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e gli
agenti in prova, dopo la riacquistata idoneita'
fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a
partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una
sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli agenti
in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza
oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita',
sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica
e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di
assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela
delle lavoratrici madri;
e) gli agenti in prova che non superano il periodo di
applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei
gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e
riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpici
dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno
eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga
ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e
motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in
prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su
proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di
ogni rapporto con l'amministrazione.».
«Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei
sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a
domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
effettuata con scrutinio per merito comparativo e
superamento di un successivo corso di formazione
professionale, della durata non superiore a tre mesi,
espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli
assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo,
nell'ambito delle domande presentate in un numero non
superiore al doppio dei posti disponibili;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso,
espletato anche con modalita' telematiche, per titoli ed
esame, consistente in risposte ad un questionario tendente
ad accertare prevalentemente il grado di preparazione
professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo,
e successivo corso di formazione professionale, della
durata non superiore a tre mesi, espletato anche con
modalita' telematiche, riservato al personale del ruolo
degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro
anni di effettivo servizio.
2. Alle procedure di cui al comma 1 e' ammesso il
personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio
complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita'
anagrafica.
4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione,
a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e
vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del
medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi
dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo corso di formazione professionale, ai
partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a),
risulti idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli
non coperti per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di
formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva
lettera b).
6. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera
b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione
della commissione d'esami, le modalita' di svolgimento dei
corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione delle
graduatorie di fine corso e le altre modalita' attuative
delle procedure di cui al medesimo comma 1.
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al
comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale,
conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine
determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso,
con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo
ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura
di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i
vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).
Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), e'
assicurato il mantenimento della sede di servizio.».
«Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia). - 1.
L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante
pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe
di cui al predetto regolamento;
c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53.
2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con
riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti
ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di
anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che
indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad
eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non
vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti
spettanti all'altra categoria.
3. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di
Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli
altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice
ispettori.».
"Art. 62 (Rapporti informativi). - Per il personale di
cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore
a vicequestore aggiunto e qualifiche equiparate, deve
essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno,
un rapporto informativo che si conclude con il giudizio
complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o
«insufficiente».
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui
si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta
una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione,
non puo' essere attribuito un giudizio complessivo
superiore a «buono».
Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite
le modalita' in base alle quali deve essere redatto il
rapporto informativo, volto a delineare la personalita'
dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di
giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione
alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun
ruolo ed alle relative responsabilita':
1) competenza professionale;
2) capacita' di risoluzione;
3) capacita' organizzativa;
4) qualita' dell'attivita' svolta;
5) altri elementi di giudizio.
Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere
previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali
sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione
del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64,
65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un
massimo di 3.
Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina
mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei
titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere."
«Art. 64 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza). - a) (abrogata).
b) (abrogata).
c) per il commissario capo, il commissario o
qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso
la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e'
espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale
presso il quale il personale interessato presta servizio;
d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei
sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della
divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo e'
espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale
presso il quale presta servizio;
e) per il personale dei ruoli degli assistenti e
degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal
quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e'
espresso dal direttore della divisione presso la quale il
personale interessato presta servizio.
Per il personale in servizio presso l'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5,
lettera a) della legge 1° aprile 1981, n. 121, competente
alla compilazione del rapporto informativo e' il direttore
dell'ufficio predetto.
Per i commissari capo, commissari e vice commissari e
qualifiche equiparate in servizio presso uffici a
composizione interforze diretti da ufficiali o funzionari
delle altre Forze di polizia indicate nell'articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121, competenti alla
compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato,
individuati con il regolamento di semplificazione previsto
dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa
acquisizione degli elementi di valutazione da parte del
competente capo dell'ufficio.
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita'
ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo
della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della
Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei
rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli
sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma
precedente.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di
semplificazione, le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono
individuate con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza.
Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma
si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione
all'attivita' svolta nell'anno 2001.».
«Art 65 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso le
questure e gli uffici dipendenti). - Il rapporto
informativo, per il personale di cui al presente decreto
legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da
esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' compilato:
a) (abrogata).
b) (abrogata).
c) per il commissario capo, il commissario ed il
personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti,
dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore
vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da
un primo dirigente. Il giudizio complessivo e' espresso dal
questore;
d) per il personale dei ruoli degli assistenti e
degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal
sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio
complessivo e' espresso dal primo dirigente o dal vice
questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non
dipenda da un primo dirigente.
Alla compilazione del rapporto informativo per il
personale in servizio presso le sezioni di polizia
giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e
le Preture sono competenti gli organi previsti dal
precedente comma, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.».
«Art. 69 (Commissioni per il personale non direttivo
della Polizia di Stato). - Sulle questioni concernenti lo
stato giuridico e la progressione di carriera del personale
non direttivo di cui al presente decreto si esprimono
specifiche commissioni, rispettivamente per il personale
del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei
sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e
degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da
un dirigente generale in servizio presso il dipartimento
della pubblica sicurezza e composte da quattro membri
scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso
dipartimento.
Delle predette commissioni fanno parte quattro
rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 68.
In caso di parita' di voti prevale il voto del
Presidente.
Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte
da funzionari con qualifica fino a vice questore.
La nomina dei componenti e dei segretari delle
commissioni viene conferita con provvedimento del capo
della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al
Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per
l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti
negli scrutini per merito comparativo e per merito
assoluto.».
«Art. 72 (Promozione per merito straordinario degli
assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti). - La promozione alla qualifica superiore
puo' essere conferita anche per merito straordinario agli
assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai
sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro
funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in
attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari
servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando
prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere
le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della
qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di
vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.
Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che
si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma,
possono essere attribuiti, o la classe superiore di
stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di
anzianita'.».
«Art. 73 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo degli ispettori). - La promozione
alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per
merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori,
agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali,
nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito
eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro
compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione
della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale
capacita' e dimostrando di possedere le qualita' necessarie
per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore,
ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la
sicurezza e l'incolumita' pubblica.
Al personale con qualifica di sostituto commissario,
che si trovi nelle condizioni previste dal precedente
comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di
stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di
anzianita'.».
«Art. 75 (Decorrenza delle promozioni per merito
straordinario). - Le promozioni di cui agli articoli
precedenti decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e
vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con
le vacanze ordinarie.
Le promozioni per merito straordinario possono essere
conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o
in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di
promozione, con la decorrenza prevista dal comma
precedente.
La proposta di promozione per merito straordinario e'
formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti,
dal questore della provincia in cui sono avvenuti,
d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio,
dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e
le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal
Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su
rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari
livello del medesimo Dipartimento.
Sulla proposta decidono, secondo le rispettive
competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo
parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche
dirigenziali, della commissione per la progressione in
carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che la
proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il
parere viene espresso dalla Commissione per i
sovrintendenti.
Un'ulteriore promozione per merito straordinario non
puo' essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e
quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di
promozione, non siano trascorsi almeno tre anni. In tal
caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai
precedenti articoli, al personale interessato possono
essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o se
piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.».
 
Art. 3

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.»;
b) all'articolo 20-quater, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica» sono soppresse;
2) alla lettera b), dopo le parole: «mediante concorso, espletato» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria»;
c) all'articolo 22, le parole: «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;
d) all'articolo 24:
1) al comma 5, le parole: «e di sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «e di sostituto commissario tecnico»;
2) al comma 5-bis, le parole: «ai sostituti direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ai sostituti commissari tecnici»;
e) all'articolo 25-quater, comma 6, le parole: «, a domanda», sono soppresse;
f) all'articolo 31-quinquies:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a sostituto commissario tecnico»;
2) al comma 1, le parole: «alla qualifica di sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla qualifica di sostituto commissario tecnico»;
g) all'articolo 44:
1) al primo comma le parole: «rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici e per quello del ruolo degli agenti e assistenti tecnici»;
2) al quarto comma, dopo le parole: «Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte», sono inserite le seguenti: «da funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a vice questore o»;
2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 2» e dalla «TABELLA 3», allegate al presente decreto.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 20-quater, 22,
24, 25-quater, 31-quinquies e 44, del decreto legislativo
24 aprile 1982, n. 337 (per l'argomento v. nelle note alle
premesse), come modificati dal presente decreto:
«Art. 1 (Istituzione di ruoli e carriera). - 1. Per le
esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto
del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette
esigenze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, in
relazione all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la
seguente carriera del personale della Polizia di Stato che
svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica:
a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
c) ruolo degli ispettori tecnici;
d) carriera dei funzionari tecnici.
2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella
allegata tabella A.
3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono
articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello
di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d)
sono articolati nei settori di polizia scientifica,
telematica, motorizzazione, equipaggiamento,
accasermamento, psicologia, servizio sanitario e supporto
logistico-amministrativo.
4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei
profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera
di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro
dell'interno.
4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale di cui
al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro
dell'interno.».
«Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente tecnico).
- 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a
domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
effettuata con scrutinio per merito comparativo e
superamento di un successivo corso di formazione
tecnico-professionale, della durata non superiore a tre
mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato
agli assistenti capo tecnici, assicurando la permanenza
nella sede di servizio al personale interessato, ove
esistano uffici che ne consentano l'impiego;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso,
espletato in via prioritaria anche con modalita'
telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte
ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il
grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a
livello pratico ed operativo, e successivo corso di
formazione tecnico-professionale, della durata non
superiore a tre mesi, espletato anche con modalita'
telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti
e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni
di effettivo servizio.
2. Alle procedure di cui al comma 1 e' ammesso il
personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio
complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di
punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica e l'anzianita' anagrafica. Per la formazione
della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera
b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la
qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di
servizio e l'anzianita' anagrafica.
4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di
formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1,
lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla
lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno,
sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo corso di formazione professionale, ai
partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a),
risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono
devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di
formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva
lettera b).
6. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera
b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione
della commissione d'esame, nonche' le modalita' di
svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la
formazione della graduatoria di fine corso e le altre
modalita' attuative delle procedure di cui al medesimo
comma 1.
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al
comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale,
conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico
nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso,
con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo
tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della
procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo
i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).
Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera
a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio.».
«Art. 22 (Ruolo degli ispettori tecnici). - 1. Il ruolo
degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo,
e' articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti
denominazioni:
vice ispettore tecnico;
ispettore tecnico;
ispettore capo tecnico;
ispettore superiore tecnico;
sostituto commissario tecnico.».
«Art. 24 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli ispettori tecnici). - 1. Il personale appartenente al
ruolo degli ispettori tecnici svolge funzioni che
richiedono preparazione professionale specialistica nel
settore tecnico al quale e' adibito.
2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto
di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature,
che presuppongono conoscenze approfondite delle relative
tecnologie.
3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini
possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori
tecnici possono essere preposti alla direzione di unita'
operative, con le connesse responsabilita' per le direttive
impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere
compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto
conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale
possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e
coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle
direttive superiori, con piena responsabilita' per
l'attivita' svolta.
4. In caso di assenza o impedimento il personale del
ruolo degli ispettori tecnici puo' sostituire il superiore
gerarchico.
5. Il personale appartenente alle qualifiche di
ispettore superiore tecnico e di sostituto commissario
tecnico svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti
funzioni che richiedono una qualificata preparazione
professionale nel settore tecnico al quale e' adibito, con
conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con
i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre
attivita' richiedenti qualificata preparazione
professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in
caso di assenza o impedimento. Svolge, altresi', in
relazione alla formazione accademica e professionale
acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con
piena responsabilita', sul personale dipendente, anche
appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.
5-bis. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, ai sostituti commissari tecnici,
che maturano quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello
stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita',
secondo la graduazione e i criteri fissati con
provvedimento del capo della polizia-direttore generale
della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3
e 5, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica
rivestita, la denominazione di "coordinatore", che
determina, in relazione alla data di conferimento,
preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con
diversa anzianita'.
5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione
di cui al comma 5-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un
giudizio inferiore a "ottimo" o che nel quinquennio
precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non
colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per
l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena
pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando
quanto previsto dal presente comma. Si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».
«Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso
dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli
articoli 25-bis e 25-ter il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso
per piu' di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza
determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero
da infermita' dipendente da causa di servizio il personale
e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita'
psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del
personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per
infermita' o altra causa indipendente dalla propria
volonta' sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di
diritto al primo corso successivo al cessare della causa
impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del Capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche
viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti
giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e'
stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel
posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale
della Polizia di Stato che non superano il corso permangono
nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza
detrazione dell'anzianita', sono restituiti al servizio e
sono ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso
successivo, purche' continuino a possedere i requisiti
previsti.».
«Art. 31-quinquies (Promozione a sostituto commissario
tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sostituto
commissario tecnico si consegue, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale
con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia
compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella
qualifica stessa.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze.
«Art. 44 (Commissioni per il personale appartenente ai
ruoli tecnici). - Sulle questioni attinenti allo stato
giuridico del personale non direttivo dei ruoli tecnici
della Polizia di Stato si esprimono specifiche commissioni
rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori
tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici, e
per quello del ruolo degli agenti e assistenti tecnici,
presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente
generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza e composte da quattro membri scelti tra i
dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento, dei
quali almeno uno in servizio presso la direzione centrale
dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale
e contabile.
Delle predette commissioni fanno parte quattro
rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
In caso di parita' di voti prevale il voto del
presidente.
Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte
da funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a
vice questore o della carriera direttiva amministrativa.
La nomina dei componenti e dei segretari delle
commissioni viene conferita con provvedimento del capo
della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al
consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del D.P.R.
24 aprile 1982, n. 335, per l'approvazione, i criteri di
massima che verranno seguiti negli scrutini per merito
comparativo e per merito assoluto.».
 
Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore centrale di sanita';
2) la lettera c) e' abrogata;
b) all'articolo 20, lettera b), le parole: «i medici e» e le parole «i medici veterinari e» sono soppresse, e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della direzione centrale di sanita'.».
2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 4» e dalla «TABELLA 5», allegate al presente decreto.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20, del
decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 338 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente
decreto:
«Art. 19 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza). - Il rapporto
informativo, redatto a norma degli articoli 62 e 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, per il personale di cui al presente decreto in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
compilato:
b) per il medico principale e il medico veterinario
principale, dal direttore della divisione o ufficio
equiparato da cui dipendono. Il giudizio complessivo e'
espresso dal direttore centrale di sanita';
c) (abrogata);».
«Art. 20 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso
gli uffici sanitari periferici). - Il rapporto informativo
del personale di cui al presente decreto legislativo in
servizio presso gli uffici e reparti periferici, e'
compilato:
b) per i medici principali, per i medici veterinari
principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico o
dal primo dirigente medico veterinario dal quale
direttamente dipendono. Nel caso in cui il personale stesso
non dipenda da un primo dirigente medico o da un primo
dirigente medico veterinario, il rapporto informativo e'
compilato dal vice questore vicario, per il personale in
servizio in questura, e, negli altri casi, dal dirigente
dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio,
previa acquisizione degli elementi di valutazione
professionale forniti dal competente dirigente medico o
medico veterinario, individuati con il regolamento di
semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8
marzo 1999, n. 50. Il giudizio complessivo e' espresso dal
direttore della direzione centrale di sanita'. Fino
all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di
attuazione di cui alla presente lettera sono individuate
con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza.».
 
Art. 5

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987,
n. 240

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;
b) all'articolo 28, ai commi 3 e 3-bis, le parole: «settore supporto logistico» sono sostituite dalle seguenti: «settore di supporto logistico-amministrativo»;
c) alla tabella F, le parole: «Sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «Sostituto commissario tecnico», le parole: «Maestro vice direttore - direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «Maestro vice direttore - Commissario capo tecnico» e le parole: «Direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario capo tecnico»;
d) alla Tabella G:
1) le parole: «Orchestrale Ispettore Tecnico Capo» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale Ispettore Capo Tecnico»;
2) le parole: «Orchestrale Ispettore Tecnico Superiore» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale Ispettore Superiore Tecnico»;
3) le parole: «Orchestrale - I Livello» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale primo livello».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 28 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240 , come modificati dal presente decreto:
«Art. 10 (Ruolo del maestro vice direttore). - 1. Il
ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della
Polizia di Stato e' articolato in due qualifiche:
maestro vice direttore - commissario capo tecnico;
maestro vice direttore - direttore tecnico capo.
2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro
direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge,
inoltre, su incarico del maestro direttore, le attivita' di
revisione del repertorio musicale, di preparazione delle
singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di
trascrizione del repertorio musicale.
3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresi',
alle attivita' d'archivio.».
«Art. 28 (Cause di cessazione dal servizio). - 1. Le
cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai
ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono
quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 .
2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli
si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante
l'utilizzazione del personale delle forze di polizia
invalido per causa di servizio.
3. Il personale della banda musicale della Polizia di
Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di
istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in
sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo
degli ispettori tecnici del settore di supporto
logistico-amministrativo, rendendo indisponibile un
corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori tecnici, e puo' essere destinato anche alle
attivita' di supporto logistico della banda musicale.
3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il
personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo
all'espletamento delle attivita' musicali, ma giudicato dal
competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile
nei ruoli tecnici, puo' presentare domanda di transito
nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori
tecnici, settore di supporto logistico-amministrativo,
entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica
del provvedimento della Commissione medica ospedaliera, e
puo' essere destinato anche alle attivita' di supporto
logistico della banda musicale.».
 
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «in caso di assenza o impedimento.» sono aggiunte le seguenti: «Nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorita' locale di pubblica sicurezza»;
b) all'articolo 2-bis, le parole: «, riservato al personale del ruolo degli ispettori» sono soppresse;
c) all'articolo 3:
1) al comma 2:
1.1 il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale e specialistiche a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.»;
1.2 al secondo periodo, le parole: «sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270»;
2) al comma 3:
1.1) al primo periodo, le parole: «decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresi', previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalita' di svolgimento del concorso,» sono soppresse;
3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nel decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole «l'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «la Scuola Superiore di Polizia»;
2) al comma 3, le parole «dell'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «della Scuola Superiore di Polizia»;
3) al comma 8, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera b), sono inserite, in fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis»;
2) al comma 1, lettera c), sono inserite, in fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis»;
3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.»;
f) all'articolo 5-bis:
1) al comma 1, le parole: «del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all'articolo 3, comma 2, con un'eta' non superiore a trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso della laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di cui all'articolo 3, comma 2,», e le parole: «di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari.», sono sostituite dalle seguenti: «di cui il venti per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni e con un'eta' non superiore a trentacinque anni, e l'ottanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari, con un'eta' non superiore a cinquantacinque anni.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «il decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»;
g) all'articolo 5-ter, comma 6, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi disponibili» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»;
h) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1»;
i) alla rubrica del titolo II le parole: «di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»;
l) all'articolo 29, comma 2, le parole: «direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico» e le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;
m) all'articolo 30, comma 2, le parole: «fino a direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «fino a commissario capo tecnico», e le parole: «Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici»;
n) all'articolo 31:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e le parole: «sono stabilite le modalita' di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale», sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresi', previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalita' di svolgimento dei concorsi,» sono soppresse;
2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»;
o) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «i commissari tecnici»;
2) al comma 4, le parole: «I direttori tecnici» sono sostitute dalle seguenti: «I commissari tecnici» e le parole: «di direttore tecnico principale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»;
p) all'articolo 33, comma 1, le parole: «nella qualifica di direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»;
q) alla rubrica del titolo III le parole: «di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»;
r) all'articolo 45, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «Gli stessi possono essere altresi' componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.»;
s) all'articolo 46:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti previsti dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal regolamento»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e, al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresi', previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalita' di svolgimento del concorso,» sono soppresse;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, determinati con modalita' stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti a quello del ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".»;
t) all'articolo 47, comma 1, le parole «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi» e le parole «, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulle basi di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» sono soppresse;
u) all'articolo 48, comma 1, le parole «non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore» e le parole: «con almeno tre e sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno tre anni e sei mesi e sette anni e sei mesi»;
v) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «provvede» e' inserita la seguente: «anche»;
z) all'articolo 59, comma 1, le parole «e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonche' della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale»;
aa) all'articolo 63, comma 1:
1) al secondo periodo, le parole «Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore,» sono soppresse e la parola «la» e' sostituita dalla seguente: «La»;
2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Non puo' conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate il funzionario che riporti un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei vigenti criteri di massima.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 2-bis, 3, 4, 5,
5-bis, 5-ter e 11 e della rubrica del Titolo II, e degli
articoli 29, 30, 31 32, e 33 e della rubrica del Titolo III
e degli articoli, 45, 46, 47, 48, 52, 59 e 63 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento v.
nelle note alle premesse), come modificati dal presente
decreto:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera
dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita,
in relazione alla specifica qualificazione professionale,
le funzioni inerenti ai compiti istituzionali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti
autonoma responsabilita' decisionale e rilevante
professionalita' e quelle allo stesso personale attribuite
dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici
o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle
articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, prevista in attuazione
dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le
connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni
impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso
personale e' affidata la direzione dei servizi di ordine e
sicurezza pubblica.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino
alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche
di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche
rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della
Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, con autonoma responsabilita' decisionale e
corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi',
all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in
relazione alla professionalita' posseduta, compiti di
istruzione e formazione del personale della Polizia di
Stato. Il medesimo personale e' il diretto collaboratore
degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa
carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e
reparti in caso di assenza o impedimento. Nella
sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati, i
commissari capo esercitano anche le attribuzioni di
Autorita' locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale
svolge, altresi', con piena responsabilita' per le
direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni
di direzione di uffici e reparti non riservati al personale
delle qualifiche superiori, nonche' funzioni di indirizzo e
coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e'
assegnato. Le predette funzioni sono individuate con
decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice
commissari e dei commissari come addetti, nonche'
nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di
ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e
di quelli dei comparti di specialita' e dei reparti
specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresi',
individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono,
in via prioritaria, attribuite ai commissari capo.
3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a
partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme
restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981,
n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono
la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice
questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti
e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono
funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad
esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di
autorita' di pubblica sicurezza:
a) svolge le funzioni indicate nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, ed e' preposto agli uffici di
particolare rilievo e complessita' secondo i livelli di
responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla
qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro
dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione
organica. In relazione alle esigenze di funzionalita', le
funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice
questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono
entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza
gerarchica nell'attribuzione degli incarichi;
b) svolge funzioni ispettive e quando e' preposto
agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresi',
la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e
dell'addestramento del personale dipendente. Quando e'
preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita
i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e
dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun
programma;
c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli
elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di
sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.».
«Art. 2-bis (Accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia). - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia avviene:
a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;
b) mediante concorso interno, per titoli ed esami.».
«Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia mediante concorso pubblico). - 1. L'accesso alla
qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis,
comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico,
per titoli ed esami, al quale possono partecipare i
cittadini italiani che godono dei diritti politici e che
sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai
sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di eta' per
la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,
e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento.
Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
2. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1,
con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le
classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale e
specialistiche a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle
individuate con decreti ministeriali, adottati in
attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del
Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270. Con il medesimo decreto sono
indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea
triennale a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle
individuate con decreti ministeriali, adottati in
attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del
Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270. Con il medesimo decreto sono
indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea
triennale a contenuto giuridico, adottati in attuazione
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270 richieste per la partecipazione al
concorso interno di cui all'articolo 5-bis, comma 2, e per
la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di
ispettore superiore tecnico di cui, rispettivamente,
all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'articolo
31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalita' di
effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti
di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative
modalita' di accertamento. Con decreto del capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono
previste le tipologie e le modalita' di svolgimento dei
concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui
eventuali forme di preselezione per la partecipazione al
concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed
orali, le prime in numero non inferiore a due, di
composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione
delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili per
l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con
modalita' stabilite nel decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma
3, e' riservato al personale della Polizia di Stato in
possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo
giuridico e con un'eta' non superiore a quaranta anni, per
la meta' dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e,
per l'altra meta', al restante personale con un'anzianita'
di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in
possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali
richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato,
nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della
pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver
riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo
non inferiore a "ottimo".
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso
alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei
concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di
formazione iniziale della durata di due anni presso la
Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al
conseguimento del master universitario di secondo livello,
sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari,
magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o
esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti
dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso di formazione iniziale per coloro che
accedono alla qualifica di commissario ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in
due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo
applicativo presso strutture della Polizia di Stato
finalizzato all'espletamento delle funzioni previste
dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i
commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il
corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo,
non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i
servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. Il direttore della Scuola Superiore di Polizia,
sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
quale gli stessi, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.
4. I commissari che hanno superato l'esame finale del
corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati
idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed
accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di
tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica
finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di
cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola
superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio,
che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del
Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7,
la conferma nella qualifica di commissario capo e'
effettuata previa valutazione positiva del dirigente
dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto
di cui al comma 6.
5.
6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo
applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di
idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale,
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di
fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio
operativo sono determinati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi
d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella
sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a
due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene
effettuata anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
sedi indicate dall'Amministrazione ad esclusione della
provincia di residenza e di provenienza risultanti alla
data di emanazione del bando.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
«Art. 5 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale).
- 1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i
commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di
idoneita' al servizio di polizia a seguito della
ripetizione del corso di cui al comma 1-bis;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei
tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
il primo ed il secondo ciclo del corso a seguito della
ripetizione del corso di cui al comma 1-bis;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti
dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se
non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza
per infermita' contratta durante il corso, per infermita'
dipendente da causa di servizio qualora si tratti di
personale proveniente da altri ruoli della Polizia di
Stato, ovvero per maternita' se si tratta di personale
femminile.
1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di
idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso,
nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia,
che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei
tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a
partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.
2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta
giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante
il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio,
ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile,
sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al
riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero
successivo ai periodi di assenza previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta
del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito
il direttore centrale del personale.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge
10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di
espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni
rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di
espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla
partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a
commissario.».
«Art. 5-bis (Accesso alla carriera dei funzionari
mediante concorso interno). - 1. L'accesso alla qualifica
di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1,
lettera b), e' riservato al personale, in possesso della
laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di
cui all'articolo 3, comma 2, il quale, nei tre anni
precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare
della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia
riportato un giudizio complessivo non inferiore a
"distinto", nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla
carriera dei funzionari mediante concorso interno, per
titoli ed esami, di cui il venti per cento riservato al
personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei
sovrintendenti con un'anzianita' di servizio non inferiore
a cinque anni e con un'eta' non superiore a trentacinque
anni, e l'ottanta per cento riservato al personale del
ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato
ai sostituti commissari con un'eta' non superiore a
cinquantacinque anni. Il concorso prevede due prove scritte
ed un colloquio, secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono
indicate le lauree triennali ad indirizzo giuridico, che
consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il
conseguimento delle lauree magistrali o specialistiche ivi
previste. Il possesso di una delle predette lauree consente
la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Con il decreto del capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3,
comma 3, sono individuate le categorie di titoli da
ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1,
tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di
effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a
ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della
preparazione, anche professionale ed operativa, in
relazione alle responsabilita' connesse alle funzioni di
cui all'articolo 2, comma 2.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24,
comma 2, della legge 1°febbraio 1989, n. 53, e durante il
periodo di frequenza del corso il personale interessato e'
collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668.».
«Art. 5-ter (Corso di formazione per l'accesso alla
qualifica di vice commissario). - 1. I vincitori del
concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di
formazione della durata di un anno presso la scuola
superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione
dei crediti formativi per il conseguimento di una delle
lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3,
comma 2, sulla base di programmi e modalita' coerenti con
le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari,
magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o
esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti
dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non
superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di
Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con
le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono
le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di
fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono
essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di
rappresentanza, di parata o d'onore.
3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine
corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il
giudizio di idoneita' ai servizi di polizia, sono
confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica
di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione,
i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'
previsto dal comma 3, nonche' le modalita' dell'esame
finale e di formazione della graduatoria di fine corso sono
determinati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice
commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo
4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 2.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
sedi disponibili ad esclusione delle provincia di residenza
e di provenienza risultanti alla data di emanazione del
bando.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2,
della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
«Art. 11 (Nomina a dirigente generale di pubblica
sicurezza). - 1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza
sono nominati tra i dirigenti superiori.
2. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita
la commissione consultiva per la nomina a dirigente
generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale
tecnico ed a dirigente generale medico, composta dal capo
della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, che la presiede, e dai prefetti e dai dirigenti
generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e
agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1.
3. La commissione consultiva individua, nella misura
non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili,
i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore
idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle
esperienze professionali maturate e dell'intero servizio
prestato nei ruoli nella carriera dei funzionari della
Polizia di Stato, nonche' dell'attitudine ad assolvere le
piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3,
la direzione centrale del personale trasmette alla
commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in
suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua
proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari
indicati dalla commissione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano per le nomine da conferire a partire dal 1°
gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti.».
«TITOLO II - Carriera dei funzionari tecnici della
Polizia di Stato.».
«Art. 29 (Articolazione della carriera dei funzionari
tecnici di Polizia). - 1. La carriera dei funzionari
tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue
come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
2. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia e'
articolata nelle seguenti qualifiche:
commissario tecnico, limitatamente al periodo di
frequenza del corso di formazione;
commissario capo tecnico, anche durante il periodo di
tirocinio operativo;
direttore tecnico capo; direttore tecnico superiore;
primo dirigente tecnico;
dirigente superiore tecnico;
dirigente generale tecnico.
3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono
articolate, nei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nei
settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.».
«Art. 30 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera
dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla
specifica qualificazione professionale, esercita le
funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti
istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante
professionalita' e quelle allo stesso attribuite dalle
disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o
reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e
le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
L'attivita' comporta preposizione ad uffici, laboratori
scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso
di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del
settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione
di nuove tecniche scientifiche.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari
tecnici fino a commissario capo tecnico svolgono, in
relazione alla diversa professionalita', attivita'
richiedente preparazione professionale di livello
universitario, con conseguente apporto di competenza
specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e
programmi tecnologici. Il predetto personale assume la
responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita'
organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e
dall'attivita' di collaborazione con i funzionari di
qualifica superiore. Ai commissari tecnici e ai commissari
capo tecnici, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite
quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita'
organiche, con piena responsabilita' per le direttive
impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti
agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con
qualifica superiore determinati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed
esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando
all'attivita' dei funzionari con qualifica superiore della
carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi
ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o
didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo
personale svolge, altresi', compiti di istruzione del
personale della Polizia di Stato, in relazione alla
professionalita' posseduta. Le predette funzioni sono
individuate con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza.
3. Il personale appartenente alla carriera dei
funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore
tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di
ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le
attribuzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici
cui puo' essere preposto il suddetto personale sono
individuati con decreto del Ministro dell'interno.».
«Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici
di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale della
carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante
concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono
partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti
politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai
provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di eta' per
la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,
e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127, ferme restando le deroghe di cui al predetto
regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono previste
dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2,
sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la
partecipazione al concorso, individuate secondo le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le
abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,
sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale e le relative modalita' di accertamento. Con
decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono
previste le eventuali forme di preselezione per la
partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di
esame sulle materie attinenti ai profili professionali,
scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due,
le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione
delle commissioni esaminatrici e di formazione delle
graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili,
determinati con le modalita' stabilite dal decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale
della carriera dei funzionari tecnici, e' riservato al
personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto
diploma di laurea e con un'eta' non superiore a quaranta
anni, di cui la meta' al personale del ruolo degli
ispettori tecnici e l'altra meta' al restante personale di
tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianita' di
servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in
possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali
richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni
precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria
o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello
stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a
"ottimo".
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».
«Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nella carriera dei funzionari tecnici). - 1. I vincitori
dei concorsi di cui all'articolo 31 sono ammessi a
frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico
della durata di un anno presso la scuola superiore di
polizia, finalizzato anche al conseguimento del master
universitario di secondo livello, sulla base di programmi e
modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da
docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge
1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i
commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria
limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per la
carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori,
al di fuori del periodo applicativo, non possono essere
impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di
rappresentanza, di parata o d'onore.
2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di
idoneita', di svolgimento dell'esame finale, nonche' di
formazione della graduatoria finale sono determinate con il
decreto di cui all'articolo 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera
e), e al comma 2, sono ridotti della meta'.
4. I commissari tecnici che hanno superato l'esame
finale del corso di formazione iniziale e che sono stati
dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano
giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario
capo tecnico e secondo l'ordine della graduatoria di fine
corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di
due anni, con verifica finale, finalizzato anche
all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma
3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e'
espresso dal direttore della scuola superiore di polizia.
Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella
qualifica di commissario capo tecnico e' effettuata previa
valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 6. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto
secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8,
ferma restando la permanenza nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale,
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
«Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La
promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in
ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e
superamento del corso di formazione dirigenziale, della
durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo
scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale
della carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni
di effettivo servizio di commissario capo tecnico.
2. La promozione a direttore tecnico capo decorre a
tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e'
conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame
finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma
1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha
un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed
e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere
tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle
funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
dirigenziale di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento
dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione
della graduatoria di fine corso, sono determinati con
decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza.».
«TITOLO III - Carriere dei medici e dei medici
veterinari della Polizia di Stato.».
«Art. 45 (Attribuzioni particolari dei medici di
Polizia). - 1. I medici principali collaborano con i medici
di qualifica superiore e sono preposti agli uffici,
determinati con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza, non riservati alle
qualifiche superiori. Gli stessi possono essere altresi'
componenti delle commissioni medico legali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005,
n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
2005, n. 89.
2. I medici capo e i medici superiori, quali delegati,
possono presiedere commissioni medico legali.
3. Il personale a partire dalla qualifica di medico
capo e' preposto agli uffici sanitari presso le
articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria
la presenza di un medico, in relazione alla qualifica
rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella
Tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate
con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla
struttura organizzativa delle articolazioni periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in
attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n.
78, con le connesse responsabilita' per le direttive e le
istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.».
«Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici
veterinari di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica
iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari
di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli
ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
che godono dei diritti politici, in possesso, per la
carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e
del diploma di specializzazione nelle discipline
individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione
all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo,
e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in
medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio
professionale ed iscrizione al relativo albo nonche', per
entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal
regolamento di cui al comma 2. Il limite di eta' per la
partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque
anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127, ferme restando le deroghe di cui al predetto
regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono previste
dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,
sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale per l'espletamento delle mansioni
professionali per i medici e i medici veterinari della
Polizia di Stato e le relative modalita' di accertamento.
Con il decreto del capo della polizia-direttore generale
della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3,
sono previste le eventuali forme di preselezione per la
partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed
orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita'
di svolgimento del concorso, di composizione della
commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per
l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario,
determinati con modalita' stabilite nel decreto del capo
della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
di cui al comma 2, e' riservato al personale della Polizia
di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e
specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e
con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei
posti a quello del ruolo degli ispettori tecnici-settore
sanitario, e per l'altra meta', al restante personale con
un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque
anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti
attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver
riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu'
grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un
giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».
«Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nelle carriere dei medici e medici veterinari). - 1. I
vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi
a frequentare un corso di formazione iniziale
teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la scuola
superiore di polizia. L'insegnamento e' impartito da
docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge
1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i
medici e i medici veterinari della Polizia di Stato
rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza
e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente
all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di
appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori
del periodo applicativo, non possono essere impiegati in
servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di
parata o d'onore.
2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di
idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione
della graduatoria finale sono determinate con il decreto di
cui all'articolo 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera
e), e al comma 2, sono ridotti della meta'.
4. I medici e i medici veterinari che hanno superato
l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono
stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano
giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale
e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola
superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi
d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4,
comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
«Art. 48 (Promozione a medico capo e a medico
veterinario capo). - 1. L'accesso alla qualifica di medico
capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di
formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre
mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito
comparativo e' ammesso il personale delle carriere dei
medici e dei medici veterinari in possesso della qualifica
di medico principale e di medico veterinario principale,
rispettivamente, con almeno tre anni e sei mesi e sette
anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione a medico capo e a medico veterinario
capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria
dell'esame finale del corso, secondo quanto previsto dal
decreto di cui al comma 4.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma
1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha
un indirizzo prevalentemente professionale ed e'
finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere
sanitario, gestionale e giuridico necessarie per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
dirigenziale di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento
dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione
della graduatoria di inizio e di fine corso, sono
determinati con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza.».
«Art. 52 (Aggiornamento professionale e formazione
specialistica). - 1. Con riferimento alle attribuzioni di
cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento
professionale dei medici della Polizia di Stato provvede
anche l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori
percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza e' istituito ed aggiornato un apposito elenco dei
medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di
medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi
di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso
entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della
salute.
2. Per le esigenze di formazione specialistica dei
medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti
risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e'
stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di
posti complessivamente non superiore al cinque per cento.».
«Art. 59 (Commissione per la progressione in carriera).
- 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, e' istituita la commissione per la
progressione in carriera del personale appartenente alla
carriera dei funzionari della Polizia di Stato, presieduta
dal capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza e composta dai vice direttori generali della
pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali
di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di
pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo,
con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398,
nonche' della direzione centrale anticrimine della Polizia
di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e
della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale
interforze per la sicurezza personale. Il capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo'
delegare le funzioni di presidente al vice direttore
generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento
determina le norme di organizzazione e funzionamento della
commissione.
2. Ai fini della progressione in carriera del personale
delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei
funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1 e'
integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di
sanita' e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in
sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di
servizio della medesima direzione centrale e da un
dirigente superiore tecnico.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un funzionario della Polizia di Stato con
qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o
qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici,
in servizio presso la direzione centrale del personale del
dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita'
di relatore e senza voto, il direttore centrale del
personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il
direttore di un servizio della medesima direzione.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi
precedenti la direzione centrale del personale trasmette
alla commissione tutti gli elementi valutativi e
informativi in suo possesso.
6. La commissione formula al consiglio di
amministrazione la proposta di graduatoria di merito
relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la
promozione alle qualifiche di commissario, di commissario
capo, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente
superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al
corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice
questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla base dei
criteri di valutazione, determinati dal consiglio di
amministrazione secondo le disposizioni di cui agli
articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della
medesima commissione.
7. Il consiglio di amministrazione approva la
graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita'
alla proposta formulata dalla commissione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31
dicembre 2001.».
«Art. 63 (Promozioni per merito straordinario alle
qualifiche dirigenziali). - 1. Per il conferimento delle
promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice
questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e
di dirigente superiore, e qualifiche corrispondenti, la
commissione per la progressione in carriera formula una
proposta al consiglio di amministrazione. La commissione
per la progressione in carriera, ai fini della proposta al
consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla
sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, anche la piena idoneita' del funzionario a svolgere le
funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri
di massima relativi agli scrutini di promozione per merito
comparativo alle qualifiche anzidette. Non puo' conseguire
la promozione per merito straordinario alle qualifiche di
primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che
riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del
coefficiente totale massimo attribuibile al personale
scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima. Non
puo' conseguire la promozione per merito straordinario alle
qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e
qualifiche equiparate il funzionario che riporti un
punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente
totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai
sensi dei vigenti criteri di massima.
2. Non possono essere attribuite promozioni per merito
straordinario alle qualifiche dirigenziali per piu' di una
volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di
un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono
attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma
dell'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.».
 
Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 629, comma 1, lettera g), le parole «maresciallo aiutante per l'Arma dei carabinieri», sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri»;
b) all'articolo 651-bis:
1) al comma 1, lettera c), le parole: «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»;
2) il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«3. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori dell'altro concorso.»;
c) all'articolo 664, comma 1, lettera b):
1) le parole «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»;
2) la parola: «quarantesimo» e' sostituita con: «quarantacinquesimo»;
d) all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), le parole «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»;
e) all'articolo 674, comma 3, la parola «-logistico» e' soppressa;
f) all'articolo 684, comma 1, la parola «preferenziali» e' soppressa;
g) all'articolo 685:
1) al comma 2, lettera b), la parola «preferenziali» e' soppressa;
2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.»;
h) all'articolo 687, comma 2, le parole «dall'articolo 684» sono sostituite con le seguenti: «dagli articoli 684 e 685»;
i) all'articolo 692:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio al comando stazione territoriale per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 prevedono:
a) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale vice brigadiere del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo;
b) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto.»;
3) al comma 6, le lettere a) ed e-bis) sono soppresse;
4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7.1. Gli appuntati che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4, lettera a), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4 lettera b), bandito nel medesimo anno solare.»;
l) all'articolo 707, al comma 1, lettera b), la parola: «superiore» e' sostituita con le seguenti: «di secondo grado»;
m) all'articolo 723, il comma 4 e' soppresso;
n) all'articolo 775, al comma 3, le parole: «aggiornamento e» sono soppresse;
o) all'articolo 778 al comma 1, lettera d), le parole: «aggiornamento e» sono soppresse;
p) all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola «allievo» e' soppressa;
q) all'articolo 847:
1) nella rubrica, la parola: «-logistico» e' soppressa;
2) al comma 1, la parola: «-logistico» e' soppressa;
r) all'articolo 1040, comma 1, lettera c), la parola «-logistico» e' soppressa;
s) all'articolo 1051, comma 4, dopo le parole: «pubblicazione del quadro di avanzamento» sono aggiunte le seguenti «o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri»;
t) all'articolo 1056, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La promozione non e' attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare o del Comandante generale per il ruolo appuntati e carabinieri. In tal caso, il militare, e' sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 5.»;
u) all'articolo 1059, dopo il comma 7-bis e' aggiunto il seguente:
«7-ter. La promozione non e' attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. In tal caso, il militare, e' sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 7.»;
v) all'articolo 1062, comma 6-bis:
1) le parole: «primi marescialli» sono sostituite con la seguente: «luogotenenti»;
2) dopo le parole: «ordinamenti di Forza armata» sono aggiunte le seguenti: «o del ruolo normale per l'Arma dei carabinieri.»;
z) all'articolo 1231, comma 1, dopo le parole: «del ruolo normale», sono aggiunte le seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 651-bis, comma 1, lettere a) e c)»;
aa) all'articolo 1294, comma 1, dopo le parole: «comando di stazione» e' aggiunta la seguente: «territoriale»;
bb) all'articolo 1508, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel concorso per l'accesso alla banda dell'Arma dei carabinieri, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio senza demerito nella specializzazione di musicante.»;
cc) all'articolo 2196-ter, il comma 4 e' sostituito con il seguente:
«4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'articolo 651-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.»;
dd) all'articolo 2196-quater, comma 1, le parole: «non direttivi e non dirigenti» sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori,»;
ee) all'articolo 2196-quinquies, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 692 banditi fino all'anno 2021.
3-ter. Nei concorsi di cui al comma 3-bis, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, essere risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo.
3-quater. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;
ff) all'articolo 2206-ter, comma 1, le parole «1° gennaio» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre»;
gg) all'articolo 2212-ter, comma 1, le parole: «c-bis» sono sostituite con la seguente: «b)»;
hh) all'articolo 2212-quinquies:
1) il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, puo' coordinare, con piena responsabilita', l'attivita' di piu' persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento. Puo' inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente allo stesso ruolo, in caso di impedimento o assenza.»;
2) al comma 4, le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti «marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti»;
3) il comma 5 e' sostituito con il seguente:
«5. Il personale del ruolo forestale dei periti puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.»
4) al comma 5-bis, le parole: «periti superiori scelti» sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti del ruolo forestale dei periti», le parole: «primo perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «carica speciale», e le parole: «primi periti superiori», ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti con qualifica di carica speciale»;
ii) all'articolo 2212-sexies:
1) il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«2. Nell'esercizio delle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, puo' indirizzare e controllare l'attivita' di piu' persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento, con responsabilita' per il risultato conseguito. Puo' inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente al medesimo ruolo o al ruolo forestale dei periti, in caso di impedimento o assenza»;
2) al comma 3, le parole: «revisore capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori»;
3) il comma 3-bis e' sostituito con il seguente:
«3-bis. Ai brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. I brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.»;
ll) all'articolo 2212-septies:
1) al comma 2, le parole: «I collaboratori e i collaboratori capo», sono sostituite con le seguenti: «Gli appuntati e gli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori»;
2) il comma 2-bis e' sostituito con il seguente:
«2-bis. Agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. Gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.»;
mm) all'articolo 2212-octies:
1) al comma 1, lettera g), le parole «maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza», sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore»;
2) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) perito superiore scelto: luogotenente.»;
3) al comma 2, le parole: «perito superiore scelto», sono sostituite con le seguenti: «primo perito superiore» e le parole «alla qualifica di luogotenente» sono sostituite con le seguenti: «al grado di luogotenente con qualifica di carica speciale.»;
nn) all'articolo 2212-duodecies, al comma 5, le parole: «, un mese e ventiquattro giorni» sono sostituite con le seguenti: «e cinque mesi»;
oo) all'articolo 2212-terdecies:
1) al comma 3, le parole: «in misura non superiore a 160 unita' annue», sono sostituite con le seguenti: «equamente per ogni annualita'»;
2) il comma 4 e' sostituito con il seguente:
«4. Le unita' da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 dell'articolo 800.»;
3) il comma 5 e' sostituito con il seguente:
«5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento non puo' superare la consistenza organica fissata dal comma 2 dell'articolo 800.»;
pp) all'articolo 2212-quaterdecies:
1) al comma 1, dopo le parole: «mediante concorso per titoli dai luogotenenti», sono aggiunte le seguenti: «dei ruoli degli Ispettori» e dopo le parole: «non inferiore a cinquanta anni» sono aggiunte le seguenti: «e non superiore a 59»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel concorso di cui al comma 1, e' prevista una riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori.»;
3) al comma 2, dopo le parole: «vincitori del concorso», sono aggiunte le seguenti: «, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale,»;
4) il comma 3 e' abrogato;
qq) all'articolo 2214-quater:
1) dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente:
«14-bis. Le previsioni contenute negli articoli 664 e 664-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.»;
2) il comma 24 e' sostituito con il seguente:
«24. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri puo' transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa.»;
3) dopo il comma 24, e' aggiunto il seguente:
«24-bis. Il personale transitato ai sensi del comma 24:
a) e' iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado gia' presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianita' relativa pregressa;
b) frequenta un apposito corso secondo modalita' stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza;
c) al termine del corso e' assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione.»;
rr) all'articolo 2247-bis:
1) al comma 8-bis, le parole: «primo perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «carica speciale» e le parole: «periti superiori scelti» sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;
2) al comma 9-bis, le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri»;
3) al comma 10-bis, le parole: «ai collaboratori capo» sono sostituite con le seguenti: «agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri»;
4) al comma 11, la lettera l) e' sostituita con la seguente:
«l) un luogotenente o un brigadiere capo o un appuntato scelto dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale dei rispettivi ruoli.»;
ss) all'articolo 2247-undecies:
1) nella rubrica, le parole: «perito superiore scelto» sono sostituite con le seguenti: «luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;
2) al comma 1, le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti: «marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;
3) al comma 2, le parole: «perito superiore scelto» sono sostituite con le seguenti: «luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri», le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti: «marescialli maggiori»;
tt) all'articolo 2247-duodecies:
1) nella rubrica, le parole: «perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;
2) al comma 1, le parole: «perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;
3) al comma 1, lettera a), la parola: «periti» e' sostituita con la seguente: «marescialli»;
4) al comma 1, lettera b), la parola: «periti» e' sostituita con la seguente: «marescialli»;
5) al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: «periti» e' sostituita con la seguente: «marescialli»;
6) al comma 1, lettera b), numero 2), la parola: «periti» e' sostituita con la seguente: «marescialli»;
7) al comma 2, la parola: «periti» e' sostituita con la seguente: «marescialli»;
uu) all'articolo 2252:
1) il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per l'anno 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito in misura non superiore a 1/32 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, per gli anni 2025 e 2026 in misura non superiore a 1/13 della medesima dotazione organica e, per l'anno 2027, in misura non superiore a 1/18.»;
2) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Il periodo di comando valido ai fini dell'avanzamento previsto dall'articolo 1294 viene considerato compiuto per i marescialli capo del ruolo ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016 compreso, e per il personale dei ruoli forestali.
9-ter. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili, nonche', alla medesima data, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente, ferme restando le modalita' e i termini previsti dagli articoli 1295-bis, 1325-bis, 2247-bis, 2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter.»;
vv) all'articolo 2253-quater:
1) al comma 10, lettera b), le parole: «revisore capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri»;
2) al comma 10, lettera b), numero 2), dopo le parole: «per l'anno 2018, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri, gia'»;
3) al comma 10, lettera b), numero 3), dopo le parole: «per l'anno 2019, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri, gia'»;
4) al comma 10, lettera b), numero 4), la parola: «revisori» e' sostituita con la seguente: «brigadieri»;
5) al comma 10, lettera b), numero 5), la parola: «revisori» e' sostituita con la seguente: «brigadieri.»;
zz) all'articolo 2253-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole: «e di revisore capo qualifica speciale» sono soppresse;
2) al comma 4, lettera a), numero 5), dopo le parole: «31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «e i brigadieri promossi brigadieri capo ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1»;
3) al comma 4, lettera b), numero 2), dopo le parole: «per l'anno 2018, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, gia'»;
4) al comma 4, lettera b), numero 3), dopo le parole: «per l'anno 2019, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, gia'»;
5) al comma 4, lettera b), numero 4), dopo le parole: «per l'anno 2020, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, gia'»;
6) al comma 4, lettera b), numero 5), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;
7) al comma 4, lettera b), numero 6), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;
8) al comma 4, lettera b), numero 7), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;
9) al comma 4, lettera b), numero 8), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;
aaa) all'articolo 2253-septies:
1) nella rubrica, le parole: «e di collaboratore capo qualifica speciale» sono soppresse;
2) al comma 5, le parole: «i collaboratori capo» sono sostituite con le seguenti: «gli appuntati scelti, gia' collaboratori capo».
2. Il quadro I della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 6, 7 e 8, allegate al presente decreto.
3. Il quadro II della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 9 e 10 allegate al presente decreto.
4. Il quadro III (specchio A) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito, dal 2019, dalla tabella 4 - quadro III (specchio A) di cui alla tabella 11 allegata al presente decreto.
5. Il quadro III (specchi B e C) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi B e C) di cui alle tabelle 12 e 13 allegate al presente decreto.
6. Il quadro IX della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 14 allegata al presente decreto.
7. Il quadro X della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 15 allegata al presente decreto.
8. Il quadro XI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro XI di cui alla tabella 16 allegata al presente decreto.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 629, 651-bis, 664,
664-bis, 674, 684, 685, 687, 692, 707, 723, 775, 778, 783,
847, 1040, 1051, 1056, 1059, 1062, 1231, 1294, 1508,
2196-ter, 2196-quinquies, 2206-ter, 2212-ter,
2212-qunquies, 2212-sexsies, 2212-septies, 2212-octies,
2212-duodecies, 2212-terdecies, 2212-quaterdecies,
2214-quater, 2247-bis, 2247-undecies, 2247-duodecies, 2252,
2253-quater, 2253-quinques, 2253-septies del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 629 (Successione e corrispondenza dei gradi e
delle qualifiche dei sottufficiali). - 1. La successione e
la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono cosi'
determinate in ordine crescente:
a) sergente: vice brigadiere per l'Arma dei
carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;
b) sergente maggiore: secondo capo della Marina
militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo
della Guardia di finanza;
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della
Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri
e il Corpo della Guardia di finanza;
d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina
militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica
militare;
e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la
Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica
militare;
f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina
militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica
militare;
g) primo maresciallo: maresciallo maggiore per l'Arma
dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della
Guardia di finanza;
g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei
carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di
finanza.
2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono
cosi' determinate:
a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti:
qualifica speciale;
b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo
luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e
l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei
carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di
finanza.
2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le
qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui
pari grado. Fra essi si tiene conto della data di
conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado
con diversa anzianita'.».
«Art. 651-bis (Alimentazione ordinaria del ruolo
normale dell'Arma dei Carabinieri). - 1. Gli ufficiali del
ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio
permanente sono tratti, con il grado di sottotenente:
a) da coloro che hanno frequentato l'accademia
militare e che hanno completato con esito favorevole il
ciclo formativo previsto dal regolamento;
b) mediante concorso per titoli ed esami, dai
luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri, in possesso di laurea magistrale in
giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio
la qualifica finale non inferiore a "eccellente" e che non
hanno superato il cinquantacinquesimo anno di eta';
c) mediante concorso per titoli ed esami, dai
militari in servizio permanente dei ruoli degli ispettori,
dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri dell'Arma
dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a
indirizzo giuridico definita con determinazione
dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la
qualifica finale non inferiore a "eccellente", che hanno
almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il
quarantesimo anno di eta'.
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere
b) e c), sono:
a) nominati sottotenenti, secondo l'ordine di
precedenza fissato dal comma 1, con anzianita' relativa
stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria
di merito;
b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado
provenienti dai corsi regolari dell'accademia militare
nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso
anno;
c) ammessi a frequentare un corso applicativo.
3. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei
concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere
devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non
vincitori dell'altro concorso.».
«Art. 664 (Alimentazione del ruolo tecnico). - 1. Il
reclutamento degli ufficiali delle varie specialita' del
ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante
pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono
partecipare:
a) i cittadini italiani che non hanno superato il
trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei
requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma
di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla
specifica professionalita' del ruolo;
b) con riserva non superiore al venti per cento dei
posti disponibili, i militari in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli
ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e
carabinieri che non hanno superato il quarantacinquesimo
anno di eta', che hanno almeno cinque anni di servizio, che
hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a "eccellente" e sono in possesso del diploma di
laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di
concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita
in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso formativo.».
«Art. 664-bis (Alimentazione del ruolo forestale). - 1.
Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale
dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico
concorso, per titoli ed esami, al quale possono
partecipare:
a) i cittadini italiani che non hanno superato il
trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei
requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma
di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di
concorso pertinente alla specifica professionalita' del
ruolo;
b) con riserva non superiore al venti per cento dei
posti disponibili, i militari in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli
ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e
carabinieri che non hanno superato il quarantesimo anno di
eta', che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica
finale non inferiore a "eccellente" e sono in possesso del
diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal
bando di concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita
in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso di formazione.».
«Art. 674 (Conferimento diretto del grado di ufficiale
di complemento). - 1. La nomina a ufficiale di complemento,
senza concorso e in via eccezionale, puo' essere conferita
ai cittadini italiani in possesso di spiccata
professionalita' che danno ampio affidamento di prestare
opera proficua nelle Forze armate.
2. Puo' essere conferito senza concorso il grado di
tenente colonnello di complemento o corrispondente ai
cittadini che godono di fama indiscussa in materie
attinenti ai servizi delle Forze armate.
3. Per comprovata alta competenza in discipline
nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per
caso, nelle nomine di cui al comma 1 si puo' prescindere
anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la
nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel
comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei
carabinieri.
4. La nomina e' conferita previo giudizio della
competente commissione ordinaria d'avanzamento, che
stabilisce il grado e il ruolo d'assegnazione, sentiti i
rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale.
5. Con decreto del Ministro della difesa sono
individuate in relazione alle specifiche esigenze di
ciascuna Forza armata:
a) le professionalita' e i gradi conferibili, ai
sensi del presente articolo;
b) le procedure da seguirsi;
c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina.».
«Art. 684 (Ammissione al corso biennale). - 1.
L'ammissione al corso previsto dall'articolo 683, comma 1,
ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti
di merito delle prove d'esame previste dall'articolo 686,
comma 1, lettere b) e c), e i punti attribuiti per gli
eventuali titoli la cui individuazione e valutazione sono
stabilite nel bando di concorso.
2. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al
ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi
carabinieri, nonche' gli ufficiali di complemento dell'Arma
che alla data di scadenza dei termini per la presentazione
delle domande:
1) sono idonei al servizio militare incondizionato.
Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al
concorso con riserva fino alla visita medica prevista
dall'articolo 686, comma 1, lettera e);
2) sono in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, o lo conseguono nell'anno
solare in cui e' bandito il concorso, che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario o laurea breve previsti nel bando di
concorso;
3) non hanno superato il trentesimo anno di eta';
4) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel
periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni,
sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna";
5) sono in possesso della qualifica non inferiore a
"nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo
biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a
due anni;
6) non sono stati giudicati, se appartenenti ai
ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, non idonei
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
b) i cittadini italiani che:
1) sono in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno
solare in cui e' bandito il concorso, che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario o laurea breve previsti nel bando di
concorso;
2) non hanno superato il ventiseiesimo anno di
eta'; per coloro che hanno gia' prestato servizio militare
per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il
limite di eta' e' elevato a 28 anni;
3) non si trovano in situazioni comunque non
compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato
di maresciallo dell'Arma dei carabinieri.».
«Art. 685 (Ammissione al corso superiore di
qualificazione). - 1. Il corso superiore di qualificazione
si compone di due fasi, la prima dedicata ai soli
appartenenti del ruolo appuntati e carabinieri e la seconda
dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.
2. L'ammissione al corso:
a) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera
b), avviene mediante un concorso per titoli, previo
superamento degli adempimenti previsti dall'articolo 686,
comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli
aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito, approvata con decreto ministeriale;
b) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera
c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i
punti di merito riportati nelle prove d'esame previste
dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli
eventuali titoli la cui individuazione e valutazione e'
stabilita nel bando di concorso.
3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina
della commissione di cui all'articolo 687, l'individuazione
e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere
a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo
e i criteri per la formazione delle graduatorie sono
stabiliti con decreto ministeriale. Tra i titoli di merito
assume particolare rilevanza, per quanto concerne
l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede
vacante, senza demerito, il comando di stazione
territoriale, per un periodo almeno pari a quello
necessario per la redazione del rapporto informativo di cui
all'articolo 1025, comma 3.».
«Art. 687 (Commissione d'esame). - 1. La commissione
esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui
all'articolo 684, e' composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri,
presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri,
membro;
c) un insegnante di italiano in possesso del
prescritto titolo accademico, membro;
d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto.
2. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi
previsti dagli articoli 684 e 685 e' rilevante, la
commissione di cui al comma 1 puo' essere integrata da un
numero di componenti tali che permetta, unico restando il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite
ciascuna da un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.
3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi
1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.».
«Art. 692 (Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti).
- 1. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi
dell'articolo 690, comma 4, lettera a), e' bandito un
concorso per titoli riservato agli appuntati scelti per
l'ammissione al corso di formazione professionale, previsto
dall'articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
approvata con decreto ministeriale. Tra i titoli di merito
assume particolare rilevanza, per quanto concerne
l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato
servizio al comando stazione territoriale per un periodo
almeno pari a quello necessario per la redazione del
rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.
2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi
dell' articolo 690, comma 4, lettera b), e' previsto un
concorso per titoli ed esami, riservato agli appuntati, ai
carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente
con almeno quattro anni di servizio, e il superamento del
corso di qualificazione, previsto dall'articolo 776.
2-bis. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 prevedono:
a) un accertamento attitudinale di idoneita' al
servizio nell'Arma quale vice brigadiere del ruolo
sovrintendenti dei carabinieri, da parte del centro
nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il
giudizio espresso in sede di detto accertamento e'
definitivo;
b) una visita medica da parte di una commissione,
composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a
tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali
medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo
svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare
l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per gli
appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, che sono
stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale
al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad
accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in
atto.
3. Gli esami di cui al comma 2 sono volti ad accertare
il grado di preparazione culturale e professionale degli
aspiranti.
4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina
delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei
titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel
limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri
per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con
decreti ministeriali.
4-bis.
5.
6. E' ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il
personale che, alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande:
a) (soppressa).
b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di
valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a
"nella media" o giudizio equivalente;
c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della "consegna";
d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da
cui puo' derivare una sanzione di stato, ne' e' sospeso dal
servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo
per una durata non inferiore a 60 giorni;
e) non e' stato giudicato, nell'ultimo biennio, non
idoneo all'avanzamento al grado superiore;
e-bis) (soppressa).
7. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del
relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al
comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi
conseguiti.
7-bis. Gli appuntati che vengono promossi al grado
superiore dopo il termine per la presentazione delle
domande al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4,
lettera a), possono partecipare al concorso previsto
dall'articolo 690, comma 4 lettera b), bandito nel medesimo
anno solare.».
«Art. 707 (Requisiti speciali). - 1. Gli aspiranti agli
arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono
possedere i seguenti requisiti:
a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta';
il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani
che hanno gia' prestato servizio militare;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
c) non trovarsi in situazioni comunque non
compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello
stato di carabiniere.
1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento
nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 e' il diploma
di istruzione secondaria di primo grado.».
«Art. 723 (Corso applicativo per ufficiali dei ruoli
speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare). - 1. I corsi applicativi per
gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare hanno
durata non inferiore a tre mesi.
2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e'
rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella
graduatoria di fine corso.
3. I frequentatori che non superino i corsi
applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal
ruolo dei sergenti, rientrano nella categoria di
provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se gia' ufficiali ausiliari, completano la ferma
eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi
normali, completano la ferma eventualmente contratta
ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in
congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati
in congedo, se non devono assolvere o completare gli
obblighi di leva.
4. (soppresso).».
«Art. 775 (Corso di formazione professionale). - 1. Gli
appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma
4, lettera a) frequentano, anche con modalita' telematica,
un corso di formazione professionale, di durata non
inferiore a un mese. Il superamento del corso e' condizione
per la nomina a vice brigadiere.
2. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso,
nonche' la composizione della commissione d'esame di fine
corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da
questi delegata.
3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di
formazione professionale hanno termine anteriormente ai
corsi di qualificazione di cui all'articolo 776.».
«Art. 778 (Dimissioni dai corsi). - 1. E' dimesso dai
corsi di cui agli articoli precedenti e restituito al
normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza
detrazione di anzianita', il personale che:
a) formalizza dichiarazione di rinuncia ai corsi;
b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le
qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del
nuovo grado;
c) non supera gli esami finali dopo aver gia'
ripetuto il corso di qualificazione;
d) non supera gli esami finali del corso di
formazione professionale;
e) e' stato per qualsiasi motivo assente per piu' di
trenta giorni, anche se non continuativi;
f) si trova nelle condizioni previste dal
regolamento.
2. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o per
altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore,
lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di
diritto al primo corso successivo al cessare della causa
impeditiva.
3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai
corsi di cui alla presente sezione sono adottati con
determinazione del Direttore generale del personale
militare o da altra autorita' da questi delegata, su
proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.».
«Art. 783 (Formazione dei carabinieri). - 1. Gli
arruolati volontari di cui all'articolo 706 sono ammessi al
corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo
sei mesi dalla data di inizio del corso, consegue la nomina
a carabiniere, previo superamento di esami, ed e' immesso
in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso
secondo l'ordine della graduatoria finale.
2. I militari in servizio e in congedo delle Forze
armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri,
nonche' il personale appartenente alle altre Forze di
polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto
dell'ammissione al corso.
3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si
applicano le norme per le scuole allievi carabinieri,
approvate con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.».
«Art. 847 (Ufficiali del ruolo tecnico). - 1.
Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' di
appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico hanno le
medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute
agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate
costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.».
«Art. 1040 (Commissione superiore d'avanzamento
dell'Arma dei carabinieri). - 1. La commissione superiore
di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta:
a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei
carabinieri;
c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o
piu' anziano del ruolo tecnico se la valutazione riguarda
gli ufficiali di detto ruolo;
c-bis) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado
o piu' anziano del ruolo forestale dell'Arma dei
carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di
detto ruolo.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di
avanzamento il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il
generale di corpo d'armata piu' anziano di grado e, a
parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i
presenti.».
«Art. 1051 (Impedimenti, sospensione ed esclusione). -
1. Non puo' essere valutato per l'avanzamento il militare
che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di
Stato.
2. Non puo' essere inserito nell'aliquota di
avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale
militare:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo'
derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata
non inferiore a 60 giorni.
3. Se eccezionalmente le autorita' competenti ritengono
di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio
sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i
motivi.
4. Se, durante i lavori della competente commissione
d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di
avanzamento o della conclusione dei lavori di valutazione
per gli Appuntati e Carabinieri, il personale militare si
trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa la
valutazione o, se il quadro e' stato formato, il direttore
generale del personale militare ne dispone la
cancellazione.
5. Al militare e' data comunicazione della sospensione
della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o
dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di
servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo
1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai
sensi dei commi 3 e 4, e' apposta riserva fino al cessare
delle cause impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le
stesse non comportino la cessazione dal servizio
permanente, gli interessati sono inclusi nella prima
aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a
valutazione.
8. Il personale militare inserito nei ruoli del
servizio permanente che e' stato condannato con sentenza
definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto
non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai
doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del
prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e'
escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla
possibilita' di transito da un ruolo a un altro.».
«Art. 1056 (Avanzamento ad anzianita' dei sottufficiali
e dei volontari in servizio permanente). - 1. Il personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei
sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio
permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad
anzianita', e' promosso a ruolo aperto, secondo le
modalita' previste dai commi successivi, con decorrenza dal
giorno successivo a quello di compimento del periodo di
permanenza nel grado previsto dal presente codice.
2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi
sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se il
sottufficiale o il volontario in servizio permanente
sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo
all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che
riporta un numero di voti favorevoli superiore alla meta'
dei votanti.
3. Coloro che sono giudicati idonei sono iscritti nel
quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
4. A coloro che sono giudicati non idonei e' data
comunicazione delle motivazioni del giudizio di non
idoneita'.
5. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli,
degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei
volontari in servizio permanente giudicato non idoneo e'
valutato nuovamente e a tale fine e' incluso nell'aliquota
di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se
giudicato per la seconda volta non idoneo, puo' essere
ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni
giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di
valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse
modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari
grado con i quali e' stato portato in avanzamento.
5-bis. La promozione non e' attribuita nei casi in cui
sia stato espresso parere non favorevole da parte della
competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15
delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate dal decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di
sospensione della promozione e' adottato con determinazione
del Direttore generale della Direzione generale per il
personale militare o del Comandante generale per il ruolo
appuntati e carabinieri. In tal caso, il militare, e'
sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel
comma 5.
6. Il personale appartenente ai predetti ruoli, escluso
dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianita', per i
motivi di cui all'articolo 1051, e' promosso, se idoneo,
con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i
quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause
impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa
precedentemente posseduta.
6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianita' sono
pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza
armata.».
«Art. 1059 (Avanzamento a scelta dei sottufficiali). -
1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi
sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il
sottufficiale e' idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di
voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
2. Successivamente le commissioni valutano i
sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di
essi un punto di merito secondo i criteri di seguito
indicati.
3. Ogni componente della commissione assegna
distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30
per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra,
benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate
durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con
particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o
in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori
unita', nonche' numero e importanza degli incarichi
ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed
esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso
di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise
per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati
al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi'
ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente
al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di
merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla
base della graduatoria di merito risultante da tali
punteggi la commissione compila il relativo quadro
d'avanzamento.
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sui
portali istituzionali della rispettiva Forza armata.
6. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei,
del punteggio conseguito e, se non idonei, delle
motivazioni del giudizio di non idoneita'.
7. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli,
degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti
giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tal fine e'
incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo.
Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo,
puo' essere ulteriormente valutato nel quarto anno
successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso
in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso
a scelta con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze
attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in
avanzamento.
7-bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al
comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta
per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del
presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi
di avanzamento.
7-ter. La promozione non e' attribuita nei casi in cui
sia stato espresso parere non favorevole da parte della
competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15
delle Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate dal decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di
sospensione della promozione e' adottato con determinazione
del Direttore generale della Direzione generale per il
personale militare. In tal caso, il militare, e' sottoposto
a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 7.».
«Art. 1062 (Avanzamento per meriti eccezionali dei
sottufficiali e dei graduati). - 1. L'avanzamento
straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo nei
riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei
marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei
sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente e
degli appuntati e carabinieri, che nell'esercizio delle
proprie attribuzioni ha reso servizi di eccezionale
importanza alle Forze armate e che ha dimostrato di
possedere qualita' intellettuali, di cultura,
professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di
adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.
2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e'
formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal
quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed e'
corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori.
3. Sulla proposta decide, previo parere favorevole
della competente commissione di avanzamento, espresso a
unanimita' di voti:
a) il Direttore generale del personale militare;
b) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
per il personale appartenente al ruolo appuntati e
carabinieri.
4. Il personale, riconosciuto meritevole
dell'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con
decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di piu'
sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono
promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.
5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne
reca la motivazione.
6. Il personale, promosso per meriti eccezionali,
prende posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado
attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa
anzianita'.
6-bis. I luogotenenti e gradi corrispondenti conseguono
la promozione per meriti eccezionali nel grado di
sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di
Forza armata o del ruolo normale per l'Arma dei
carabinieri.».
«Art. 1231 (Mancato conseguimento del diploma di
laurea). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale reclutati ai
sensi dell'articolo 651-bis, comma 1, lettere a) e c) che
non conseguano il diploma di laurea magistrale entro il 31
dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano sono
collocati nella categoria del complemento con obbligo di
ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta.».
«Art. 1294 (Condizioni particolari per l'avanzamento
dei marescialli capo). - 1. I periodi minimi di
attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo
capo a maresciallo maggiore sono determinati in un anno di
comando di stazione territoriale o di altra unita'
organizzativa individuata, ovvero di impiego in incarichi
di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte
nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario.
2. Gli incarichi utili al compimento del periodo di
attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabiliti con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.».
«Art. 1508 (Reclutamento e trasferimento ad altri
ruoli). - 1. Nel regolamento sono determinate le modalita'
per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del
personale delle bande musicali delle Forze armate, nonche'
le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e
collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
b) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' delle bande musicali, ma idoneo ai servizi
d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita'
istituzionali o trasferito in altri ruoli delle
amministrazioni di appartenenza;
c) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1-bis. Nel concorso per l'accesso alla banda dell'Arma
dei carabinieri, tra i titoli di merito assume particolare
rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo
punteggio, l'aver prestato servizio senza demerito nella
specializzazione di musicante.».
«Art. 2196-ter (Disposizioni transitorie in materia di
reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri).
- 1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze
del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ferme
restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800,
al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni nel
ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del
Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle
consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a
esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di
cui all'articolo 2214-quinquies.
2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione
ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera
b), sono necessari i seguenti requisiti:
a) grado di luogotenente in servizio permanente,
senza alcun limite d'eta';
b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o
equipollente;
c) qualifica finale non inferiore a "eccellente"
nell'ultimo quinquennio.
3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione
ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera
c), sono necessari i seguenti requisiti:
a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver
superato il quarantacinquesimo anno di eta';
b) possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico
definita con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri;
c) qualifica finale non inferiore a "eccellente"
nell'ultimo biennio.
4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute
nell'articolo 651-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori,
dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si
applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma
dei carabinieri.».
«Art. 2196-quater (Disposizioni transitorie in materia
di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei
carabinieri). - 1. Fino all'anno 2022 compreso, per i
militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti,
degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e
degli operatori e collaboratori, il limite di eta' di cui
all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), e' fissato in
cinquanta anni.».
«Art. 2196-quinquies (Disposizioni transitorie in
materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri). - 1.
Fino all'anno 2021 compreso:
a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel
ruolo ispettori alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, i posti disponibili per il corso previsto
dall'articolo 685 possono essere incrementati fino al 50
per cento dei limiti fissati dall'articolo 679, comma
2-bis, lettere b) e c);
b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775
e 776 puo' essere ridotta fino alla meta';
c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di
permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine
del corso di cui all'articolo 685, non si applica
l'articolo 979;
d) non si applica quanto previsto dall'articolo 683,
comma 5, lettera a);
e) in deroga al requisito richiesto dall'articolo
683, comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso
interno previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera
c), il titolo di studio richiesto e' il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado.
2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a), con
solo riferimento al concorso bandito per l'anno 2017,
possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento
delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori al
1° gennaio 2017 con riferimento alle dotazioni organiche
previste dal presente codice per il predetto personale.
3. I posti del concorso di cui al comma 2 sono
riservati per:
a) l'ottantacinque per cento, al ruolo
sovrintendenti;
b) il quindici per cento, al ruolo iniziale.
3-bis. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno
dei due concorsi di cui all'articolo 692 banditi fino
all'anno 2021.
3-ter. Nei concorsi di cui al comma 3-bis, tra i titoli
di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne
l'attribuzione del relativo punteggio, essere risultati
idonei ma non vincitori in un concorso analogo.
3-quater. L'Arma dei carabinieri, per esigenze
organizzative e logistiche che non consentono di ospitare
tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri
istituti di istruzione, puo' articolare i corsi di
formazione in piu' cicli aventi il medesimo piano di studi.
A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto,
e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del
ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza
giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo.
Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di
iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara'
rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti
a conclusione di ciascun ciclo.».
«Art. 2206-ter (Formazione dei sottufficiali dell'Arma
dei carabinieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo
sovrintendenti al 31 dicembre 2017 puo' partecipare al
concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b),
anche prima di aver maturato il requisito di cui
all'articolo 683, comma 4, lettera a).».
«Art. 2212-ter (Consistenze organiche dei ruoli
forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri). - 1. Al fine di garantire l'espletamento
delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del
territorio e delle acque, nonche' nel campo della sicurezza
e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando
le consistenze organiche complessive di cui all'articolo
800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni
organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono
progressivamente devolute nella consistenza del ruolo
forestale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 821,
comma 1, lettera b).
2. L'entita' del graduale trasferimento delle dotazioni
organiche di cui al comma 1 e' annualmente determinata con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
«Art. 2212-quinquies (Funzioni del personale
appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei
carabinieri). - 1. Il personale del ruolo forestale dei
periti svolge funzioni che richiedono preparazione
specialistica e conoscenza di procedure
tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche
complesse e collabora all'attivita' istruttoria e di
studio. Svolge altresi' funzioni di ispettore fitosanitario
ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di
apparecchiature e di procedure, anche complesse, per
l'elaborazione automatica dei dati e il trattamento dei
testi.
2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia
operativa e responsabilita' diretta connesse sia con la
predisposizione e attuazione delle attivita' che con
l'elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.
3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di
appartenenza, puo' coordinare, con piena responsabilita',
l'attivita' di piu' persone operanti in strutture
organizzative che svolgono compiti riconducibili alla
medesima area tecnica di riferimento. Puo' inoltre
sostituire il superiore gerarchico appartenente allo stesso
ruolo, in caso di impedimento o assenza.
4. Ai marescialli maggiori del ruolo forestale dei
periti, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite
funzioni richiedenti una qualificata preparazione
professionale nel settore al quale sono adibiti, con
conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano
con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre
attivita' richiedenti qualificata preparazione
professionale.
5. Il personale del ruolo forestale dei periti puo'
svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta,
compiti di formazione e istruzione del personale.
5-bis. Ai luogotenenti del ruolo forestale dei periti
dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita la
qualifica di carica speciale. I luogotenenti con qualifica
di carica speciale hanno rango preminente sui pari grado;
fra i luogotenenti con qualifica di carica speciale si
tiene conto della data di conferimento della qualifica,
anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.».
«Art. 2212-sexies (Mansioni del personale appartenente
al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri).
- 1. Il personale appartenente al ruolo forestale dei
revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza
specialistica e particolare perizia nel settore al quale e'
adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e
strumenti complessi e di interpretazione di disegni,
grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima
ricevute. Svolge altresi' funzioni di agente fitosanitario
ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214.
2. Nell'esercizio delle mansioni proprie del ruolo di
appartenenza, puo' indirizzare e controllare l'attivita' di
piu' persone operanti in strutture organizzative che
svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica
di riferimento, con responsabilita' per il risultato
conseguito. Puo' inoltre sostituire il superiore gerarchico
appartenente al medesimo ruolo o al ruolo forestale dei
periti, in caso di impedimento o assenza.
3. Al personale del grado di brigadiere capo del ruolo
forestale dei revisori, oltre a quanto gia' specificato,
possono essere attribuiti incarichi specialistici
richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere
attribuiti compiti di addestramento del personale
sottordinato.
3-bis. Ai brigadieri capo del ruolo forestale dei
revisori dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita
la qualifica di qualifica speciale. I brigadieri capo con
qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui
pari grado; fra i brigadieri capo con qualifica di
qualifica speciale si tiene conto della data di
conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado
con diversa anzianita'.».
«Art. 2212-septies (Mansioni del personale appartenente
al ruolo forestale degli operatori e collaboratori). - 1.
Il personale appartenente al ruolo forestale degli
operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive
anche di natura tecnico-strumentale con capacita' di
utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di
procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono
caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione,
anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
2. Gli appuntati e gli appuntati scelti del ruolo
forestale degli operatori e collaboratori possono, in
relazione alla professionalita' posseduta, svolgere compiti
di addestramento del personale sottordinato e avere
responsabilita' di guida e di controllo di altre persone.
2-bis. Agli appuntati scelti del ruolo forestale degli
operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri puo'
essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. Gli
appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale hanno
rango preminente sui pari grado; fra gli appuntati scelti
con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della
data di conferimento della qualifica, anche nel caso di
pari grado con diversa anzianita'.».
«Art. 2212-octies (Successione e corrispondenza dei
gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori
dell'Arma dei carabinieri). - 1. La successione e la
corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dei ruoli
forestali dell'Arma dei carabinieri sono cosi' determinate
in ordine crescente:
a) vice revisore: vice brigadiere;
b) revisore: brigadiere;
c) revisore capo: brigadiere capo;
d) vice perito: maresciallo;
e) perito: maresciallo ordinario;
f) perito capo: maresciallo capo;
g) perito superiore: maresciallo maggiore;
g-bis) perito superiore scelto: luogotenente.
2. La denominazione di primo perito superiore
corrisponde al grado di luogotenente con qualifica di
carica speciale.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei
ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei
carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti
per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo
la corrispondenza di cui al comma 1.».
«Art. 2212-duodecies (Rideterminazione delle anzianita'
degli Ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri). - 1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente
permangono nel ruolo speciale a esaurimento secondo
l'ordine di ruolo pregresso, conservando l'anzianita'
relativa posseduta.
2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado
da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso
di un'anzianita' di nomina a ufficiale in servizio
permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi
e le anzianita' assolute sono rideterminati in base agli
anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni
stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente
codice, calcolati a partire dalla data di nomina a
sottotenente in servizio permanente effettivo.
3. Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si
computano:
a) le detrazioni di anzianita' precedentemente
adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non
idoneita' espressi in sede di precedenti valutazioni per
l'avanzamento al grado superiore;
c) le anzianita' di grado attribuite all'esito dei
pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, gia' transitati
nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al
comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4
dell'articolo 2214-quinquies.
5. Agli ufficiali di cui al comma 1, gia' transitati
nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo
esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli
Agenti di Custodia, non si applicano le rideterminazioni di
cui al comma 2 e l'anzianita' di grado e' rideterminata con
l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta pari a
due anni e cinque mesi.».
«Art. 2212-terdecies (Istituzione del ruolo
straordinario a esaurimento). - 1. Al fine di assicurare la
massima flessibilita' ed efficacia organizzativa nella
revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei
carabinieri, dall'anno 2017 e' istituito il ruolo
straordinario a esaurimento.
2. Il grado massimo per il ruolo straordinario a
esaurimento dell'Arma dei carabinieri e' quello di
capitano.
3. Fino all'anno 2021 e' autorizzata l'immissione nel
ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri di massimo 800 unita' complessive suddivise
equamente per ogni annualita', secondo modalita' stabilite
dall'articolo 2212-quaterdecies.
4. Le unita' da immettere, fissate annualmente con
decreto del Ministro della difesa di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono considerate a
tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico
complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di
cui al comma 1 dell'articolo 800.
5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori
dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali del ruolo
straordinario a esaurimento non puo' superare la
consistenza organica fissata dal comma 2 dell'articolo
800.».
«Art. 2212-quaterdecies (Modalita' di immissione nel
ruolo straordinario a esaurimento). - 1. Per le immissioni
nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all'articolo
2212-terdecies dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali
sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso
per titoli dai luogotenenti dei ruoli degli Ispettori, in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri aventi
anzianita' di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017
e in possesso di un'eta' anagrafica non inferiore a
cinquanta anni e non superiore a 59.
1-bis. Nel concorso di cui al comma 1, e' prevista una
riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del
ruolo forestale degli ispettori.
2. I vincitori del concorso, previo superamento di
accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale, sono:
a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa
stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso informativo non
superiore a tre mesi.
3. (abrogato).
4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il
corso informativo per essi previsto con ritardo per motivi
di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale,
ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al
posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il
corso al loro turno.
5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non
superano il corso informativo per essi previsto rientrano
nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso e' in tali casi computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio.».
«Art. 2214-quater (Transito del personale appartenente
al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri).
- 1. Il transito del Corpo forestale dello Stato nell'Arma
dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i
gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e
2212-nonies, con l'anzianita' nella qualifica posseduta e
mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di
provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai
marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto
attribuita agli ispettori superiori.
2. Il personale del Corpo forestale dello Stato
transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato
giuridico di militare.
3. Al personale del Corpo forestale dello Stato
transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti
d'eta' per la cessazione dal servizio previsti, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, per i
corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello
Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
4. Al personale del Corpo forestale dello Stato
transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano le
disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo
886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga
all'articolo 992, il predetto personale permane in
ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque
non oltre i 65 anni di eta'.
5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei
funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale
dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo
2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice
questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello
e' necessario aver maturato un periodo di permanenza
effettiva nella qualifica di almeno due anni.
6. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori
del Corpo forestale dello stato transita nel ruolo
forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui
all'articolo 2212-bis, comma 2.
7. Il personale appartenente al ruolo dei
sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel
ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei
carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 3.
8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e
assistenti del Corpo forestale dello Stato transita nel
ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 4.
9. Il personale appartenente al ruolo dei periti del
Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale
dei periti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo
2212-bis, comma 5.
10. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del
Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale
dei revisori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo
2212-bis, comma 6.
11. Il personale appartenente ai ruoli degli operatori
e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transita
nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis,
comma 7.
12. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli
ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono
attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica
sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli
articoli 178 e 179.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei
ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei
carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di
polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei
ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma
dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di
polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza.
14-bis. Le previsioni contenute negli articoli 664 e
664-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei
sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si
applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma
dei carabinieri.
15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare,
garantendo l'armonico sviluppo dei ruoli forestali
dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui agli
articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7-bis, sono
ripartite tra il personale in possesso della
specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli
forestali dell'Arma dei carabinieri dei sovrintendenti,
revisori, appuntati e carabinieri e operatori e
collaboratori fino al loro completo esaurimento.
16. La ripartizione dei posti di cui al comma
precedente e' stabilita in misura proporzionale, nei
relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze
effettive registrate al 1° gennaio.
17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma
16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli
dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quello di cui
all'articolo 692, comma 6 lettera e-bis).
18. Il personale dei ruoli forestali vincitore di
concorso nei bandi di cui al comma 16 e' immesso al
relativo corso dei corrispondenti ruoli dell'Arma dei
carabinieri, al termine del quale:
a) viene nominato, secondo le modalita' di cui al
titolo III, nei rispettivi superiori ruoli forestali con
distinta graduatoria di fine corso;
b) avviato ad un corso integrativo specialistico, le
cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono
stabiliti con determinazione del Comandante generale;
c) non viene impiegato ai sensi dell'articolo 979.
19. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e
degli operatori e collaboratori, attese le mansioni svolte,
partecipa ai corsi di cui al comma precedente anche con
diversi programmi fissati con determinazione del Comandante
generale.
20. Il personale del Corpo forestale dello Stato
transitato nell'Arma dei carabinieri:
a) frequenta uno specifico corso di formazione
militare, definito con determinazione del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri;
b) all'atto del transito, compatibilmente con il
nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella stessa
sede di servizio, in relazione alle esigenze di
mantenimento della specialita' e dell'unitarieta' delle
funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle
acque e della sicurezza agroalimentare.
21. Nelle more del rinnovo degli organi della
rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, il
personale del Corpo forestale dello Stato transitato
nell'Arma dei carabinieri e' chiamato a eleggere, con
procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 935 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la
composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui
all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il
Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a),
nonche' presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo
forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell'Arma
dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini
elettorali, in tre unita' di base per aree geografiche.
22. Nelle more del rinnovo degli organi della
rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i
delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura
di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per
ciascuna delle categorie di cui all'articolo 872 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, che costituiscono il consiglio intermedio di
rappresentanza istituito presso il Comando di cui
all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a).
23. Nelle more del rinnovo degli organi della
rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i
delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma
22 eleggono un rappresentante, il quale partecipa, con
diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri
del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni
interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il
delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze
dei votanti, il quale e' chiamato a rappresentare
unitariamente le categorie del ruolo forestale.
24. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali
dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori
dell'Arma dei carabinieri puo' transitare nei
corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei
sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
della difesa.
24-bis. Il personale transitato ai sensi del comma 24:
a) e' iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione
al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado gia'
presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza
nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza,
mantenendo l'anzianita' relativa pregressa;
b) frequenta un apposito corso secondo modalita'
stabilite con determinazione del Comandante Generale, il
cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo
di provenienza;
c) al termine del corso e' assegnato secondo i
vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione.».
«Art. 2247-bis (Avanzamento del personale del Corpo
forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali
dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche
iniziali e le progressioni di carriera del personale
transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4,
quadro V, allegata al presente codice.
2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi
sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale
iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri:
a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma
dei carabinieri di cui all'articolo 1040, e' integrata dal
generale di divisione del ruolo forestale iniziale
dell'Arma dei carabinieri e, con funzioni di segretario
senza diritto di voto, dal generale di brigata piu' anziano
del medesimo ruolo;
b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma
dei carabinieri di cui all'articolo 1045, e' integrata da:
1) un generale di brigata del ruolo forestale
iniziale dell'Arma dei carabinieri;
2) un colonnello del ruolo forestale iniziale
dell'Arma dei carabinieri.
3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale
iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a
vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non
sono previste promozioni, approva egualmente la
graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare forma il quadro di
avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o
piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori.
4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo
forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.
5. Le progressioni di carriera degli ispettori
transitati nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI,
allegata al presente codice.
6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti
transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII,
allegata al presente codice.
7. Le progressioni di carriera degli appuntati e
carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati
e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono stabilite
nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice.
8. Le progressioni di carriera dei periti transitati
nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri
sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al
presente codice.
8-bis. La qualifica di carica speciale e' attribuita,
previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla
commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti del
ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri che:
a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui
all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di
valutazione caratteristica, la qualifica di almeno
"eccellente" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero".
8-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo
a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
grado di permanenza previsto al precedente comma.
9. Le progressioni di carriera dei revisori transitati
nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri
sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al
presente codice.
9-bis. La qualifica di qualifica speciale e'
attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai
brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma
dei carabinieri che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui
all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di
valutazione caratteristica, la qualifica di almeno
"superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero".
9-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo
a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
grado di permanenza previsto al precedente comma.
10. Le progressioni di carriera degli operatori e
collaboratori transitati nel ruolo forestale degli
operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono
stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente
codice.
10-bis. La qualifica di qualifica speciale e'
attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, agli
appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e
collaboratori dell'Arma dei carabinieri che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui
all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di
valutazione caratteristica, la qualifica di almeno
"superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero".
10-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo
a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
grado di permanenza previsto al precedente comma.
11. Per esprimere i giudizi sull'avanzamento del
personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei
sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti,
dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma
dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento
dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b),
dell'articolo 1047, sono:
a) un generale di brigata del ruolo forestale
iniziale dell'Arma dei carabinieri, che assume il ruolo di
vice presidente;
b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri;
c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale
dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il
ruolo di segretario;
d) due luogotenenti del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del
ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;
(1740)
e) due luogotenenti del ruolo forestale degli
ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di
valutazione di personale del ruolo forestale degli
ispettori dell'Arma dei carabinieri; (1740)
f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di
personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma
dei carabinieri;
g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di
valutazione di personale del ruolo forestale dei
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;
h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di
valutazione di personale del ruolo forestale degli
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si
tratta di valutazione di personale del ruolo forestale
degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
l) un luogotenente o un brigadiere capo o un
appuntato scelto dei ruoli forestali dei periti, dei
revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei
carabinieri se si tratta di valutazione di personale dei
rispettivi ruoli.
12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale
dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei
carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le
disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a
corrispondenti ruoli e categorie.».
«Art. 2247-undecies (Avanzamento a scelta al grado di
luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei
carabinieri). - 1. I marescialli maggiori del ruolo
forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri idonei e
iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi
al grado superiore.
2. All'avanzamento "a scelta" al grado di luogotenente
del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri
sono ammessi i marescialli maggiori che hanno maturato il
periodo minimo di permanenza nel grado.
3. Il conferimento del grado decorre dal giorno
successivo a quello del compimento del periodo minimo di
anzianita' di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro
IX.».
«Art. 2247-duodecies (Avanzamento a scelta al grado di
maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti
dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le promozioni da conferire
al grado di maresciallo maggiore del ruolo forestale dei
periti dell'Arma dei carabinieri sono cosi' determinate:
a) il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel
quadro di avanzamento a scelta e' promosso al grado
superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno
successivo a quello di compimento del periodo minimo di
permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata
al presente decreto;
b) i restanti marescialli capo sono sottoposti a
seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della
formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio
dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima meta' e' promossa, in ordine di ruolo,
con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di
permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata
al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i
marescialli capo da promuovere in prima valutazione nello
stesso anno secondo la norma della lettera a);
2) la seconda meta', previo giudizio di idoneita',
in ordine di ruolo, e' promossa con due anni di ritardo
rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal
quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto,
prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da
promuovere in seconda valutazione nello stesso anno,
secondo la norma della lettera b), numero 1).
2. I marescialli capo esclusi dalle aliquote di
valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a
scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio
globale attribuito nella graduatoria di merito dei
parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza
delle cause impeditive. In relazione alla posizione in
graduatoria, sono promossi secondo le modalita' indicate
nel comma 1.».
«Art. 2252 (Regime transitorio dell'avanzamento al
grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto). -
1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica
sicurezza in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in
ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo
l'anzianita' di servizio e di grado.
2. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri
iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e
non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento
del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al
grado superiore con le seguenti modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017,
prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con
l'aliquota formata al 31 dicembre 2016;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al
fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale
deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3,
per l'anno 2021 il numero delle promozioni annuali al grado
di luogotenente e' stabilito in misura non superiore a 1/32
della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, per gli anni
2025 e 2026 in misura non superiore a 1/13 della medesima
dotazione organica e, per l'anno 2027, in misura non
superiore a 1/18.
4. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli
forestali dell'Arma dei carabinieri con permanenza minima
nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla
tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente codice,
sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1°
gennaio 2017, valutati ai sensi dell'articolo 1059 e
promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore
con le seguenti modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
5. Il giudizio espresso dalla commissione di cui
all'articolo 1047 in occasione della aliquota di
avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della
promozione di cui al comma 2.
6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31
dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 1295 comma
1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari
promossi ai sensi del comma 2.
7. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31
dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo
2247-duodecies comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo
dopo i militari promossi ai sensi del comma 4.
8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 4 non sono
comunque conferite al personale che si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo 1051.
9. Le promozioni disponibili al grado di maresciallo
aiutante determinate nei limiti disponibili al 31 dicembre
2016, sono devolute interamente alla procedura di
avanzamento a "scelta".
9-bis. Il periodo di comando valido ai fini
dell'avanzamento previsto dall'articolo 1294 viene
considerato compiuto per i marescialli capo del ruolo
ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016 compreso,
e per il personale dei ruoli forestali.
9-ter. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri
inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e
promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili,
nonche', alla medesima data, i marescialli aiutanti
sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i
militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che
rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo
Forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di
permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di
luogotenente e per la successiva attribuzione della
qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio,
sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre
antecedente, ferme restando le modalita' e i termini
previsti dagli articoli 1295-bis, 1325-bis, 2247-bis,
2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter.».
«Art. 2253-quater (Regime transitorio per le promozioni
nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei
carabinieri). - 1. I brigadieri dell'Arma dei carabinieri
inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31
dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perche' non
utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono
promossi, in ordine di ruolo, al grado di brigadiere capo
con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio
espresso dalla Commissione di cui all'articolo 1047, in
occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale
anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al
presente comma.
2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1
prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con
l'aliquota del 31 dicembre 2016.
3. I brigadieri e i revisori che alla data del 1°
gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel
grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo
1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque
hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013
sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1°
gennaio 2017.
4. I brigadieri e i revisori risultati idonei
nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione
rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con
decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
5. Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende
posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma
1.
6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1°
gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel
grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo
1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un
aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei
nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione
rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza
giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel
corso del 2012, promossi ai sensi dell'articolo 1298 o
dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale
dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo
posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7.
9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel
corso del 2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro
X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado
promossi ai sensi del comma 7.
10. Effettuate le promozioni di cui ai commi
precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni
organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e
revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo,
fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla
permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299 e dalla
tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di
avanzamento:
1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il
grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2010;
5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il
grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2011;
b) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo del
ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri,
fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla
permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X,
sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i revisori con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2) per l'anno 2018, i brigadieri, gia' revisori con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2015;
3) per l'anno 2019, i brigadieri, gia' revisori con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2016;
4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il
grado di vice revisori con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2010;
5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il
grado di vice revisori con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2011.».
«Art. 2253-quinquies (Assunzione della qualifica di
brigadiere capo qualifica speciale). - 1. Ai brigadieri
capo in servizio al 30 settembre 2017 che hanno maturato un
periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a
quello previsto dall'articolo 1325-ter, o conseguito la
promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino
nelle condizioni di cui all'articolo 1051, e' attribuita la
qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1°
ottobre 2017.
2. Ai revisori capo che al 30 settembre 2017 hanno
maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore
a quello previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, o
conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che
non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051,
e' attribuita la qualifica di qualifica speciale con
decorrenza dal 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause
impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui
ai commi precedenti e' incluso nell'aliquota di valutazione
straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017.
4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti,
al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il
graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le
aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono
fissate secondo i seguenti criteri:
a) per il conseguimento della qualifica speciale,
fermi restando gli altri requisiti in deroga alla
permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-ter, sono
inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2013;
2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2014;
3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2015;
4) per l'anno 2020, i brigadieri capo con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2016;
5) per l'anno 2021, i brigadieri capo che
rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e i brigadieri
promossi brigadieri capo ai sensi dell'articolo
2253-quater, comma 1;
6) per l'anno 2022, i brigadieri capo che
rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
7) per l'anno 2023, i brigadieri capo che
rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
8) per l'anno 2024, i brigadieri capo che
rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
b) per il conseguimento della qualifica speciale,
fermi restando gli altri requisiti in deroga alla
permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, comma
9-bis, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i revisori capo con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
2) per l'anno 2018, i brigadieri capo, gia'
revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2014;
3) per l'anno 2019, i brigadieri capo, gia'
revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2015;
4) per l'anno 2020, i brigadieri capo, gia'
revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2016;
5) per l'anno 2021, i brigadieri capo che
rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
6) per l'anno 2022, i brigadieri capo che
rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
7) per l'anno 2023, i brigadieri capo che
rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
8) per l'anno 2024, i brigadieri capo che
rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013.
5. Il personale che consegue la qualifica speciale ai
sensi del comma 4, lettera a), numero 1) e lettera b),
numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai
commi 1 e 2.».
«Art. 2253-septies (Assunzione della qualifica di
appuntato scelto qualifica speciale). - 1. Agli appuntati
scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni
di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel
grado prevista dall'articolo 1325-quater, che non si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, e'
attribuita la qualifica di qualifica speciale, con
decorrenza 1° ottobre 2017.
2. Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017 hanno
compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in
deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo
2247-bis, che non si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 1051, con determinazione del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da
questi delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica
speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause
impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui
ai commi precedenti e' valutato dalla commissione di cui
all'articolo 1047 alla data del 30 settembre 2017.
4. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi
restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel
grado prevista dall'articolo 1325-quater, gli appuntati
scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e
in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in
avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.
5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi
restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel
grado prevista dall'articolo 1325-quater, gli appuntati
scelti, gia' collaboratori capo non rientranti nella
previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31 dicembre
2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza
nel grado.
6. Il personale che consegue la qualifica speciale ai
sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari
di cui ai commi 1 e 2.».
 
Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»;
2) al comma 2-ter:
2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»;
2.2) la lettera c) e' abrogata;
3) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: «2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 2-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis.»;
b) all'articolo 6, comma 1, lettera f), dopo la parola: «secondaria» sono aggiunte le seguenti: «di secondo grado» e le parole: «del diploma universitario» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea»;
c) all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;
d) all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;
e) all'articolo 18:
1) al comma 3-bis, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»;
2) al comma 3-ter:
2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»;
2.2) la lettera c) e' abrogata;
3) dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: «3-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3-ter, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 3-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis.»;
f) all'articolo 20, comma 1:
1) dopo le parole: «il personale» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «non risulti imputato o condannato ovvero non abbia ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' sia o sia stato sottoposto a misure di prevenzione;»;
3) alla lettera e), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;
g) all'articolo 21:
1) al comma 2, lettera c), le parole: «, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo corrispondente a un quinto della durata dei corsi di formazione di cui all'articolo 27»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La nomina a vincitore di concorso e' revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato e' comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, e' utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione e' pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.»;
h) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «se in servizio permanente,»;
i) all'articolo 28:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera c), le parole: «dai corsi per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi.» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attivita' didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un quinto delle rispettive durate;»;
1.2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.»;
2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso e le parole: «I medesimi, peraltro,» sono sostituite dalle seguenti: «I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta'»;
l) all'articolo 34:
1) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»;
2) al comma 5-bis:
2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»;
2.2) la lettera c) e' abrogata;
3) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: «5-bis.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 5-bis, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 5-bis, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 5.»;
m) all'articolo 35, comma 1, lettera b):
1) al numero 1), dopo le parole: «brigadieri capo» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;
2) al numero 2), dopo le parole: «appuntati e finanzieri» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;
n) all'articolo 36:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a):
1.1.1.) i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
«4) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;»;
1.1.2) al numero 7), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;
1.1.3) dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente: «7-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;»;
1.2) alla lettera b), numero 4), dopo le parole: «o condannato ovvero» e' aggiunta la seguente: «non»;
2) al comma 5, lettera a):
2.1) al numero 1), la parola: «quadriennio» e' sostituita dalla seguente: «triennio»;
2.2) il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;»;
2.3) al numero 6), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;
2.4) dopo il numero 8) e' inserito il seguente: «8-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;». Conseguentemente, al numero 8), e' sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»;
3) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).
5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).»
o) all'articolo 44:
1) al comma 3, le parole: «finali del corso» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.
3-ter. Alla data in cui ha termine il ciclo formativo, i marescialli sono nuovamente iscritti in ruolo secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali.»;
3) al comma 4, le parole: «del primo e del secondo» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun»;
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio alla data di termine del ciclo formativo e' nuovamente iscritto in ruolo secondo la posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario, determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica ottenuti al termine di ciascun anno di corso.
4-ter. Il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio e' nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso.»;
p) all'articolo 45:
1) al comma 2:
1.1) le parole: «i frequentatori» sono sostituite dalle seguenti: «gli allievi marescialli»;
1.2) alla lettera d), le parole: «dal corso per piu' di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «, per singolo anno di corso, piu' di novanta giorni»;
1.3) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.» Conseguentemente, alla lettera d), e' sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»;
2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso, le parole: «Essi, pero',» sono sostituite dalle seguenti: «I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta'» e le parole: «il primo e il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «il primo o il secondo»;
3) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»;
q) all'articolo 48, comma 1, le parole: «Per lo» sono sostituite dalle seguenti «Per l'avvio e lo» e dopo le parole: «le disposizioni di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «21, comma 2-bis,»;
r) all'articolo 54, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il personale con anzianita' 1° gennaio e' inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.»;
s) all'articolo 55, comma 4, le parole: «nella prima aliquota utile di valutazione» sono soppresse, le parole: «con riferimento all'» sono sostituite dalla seguente: «nell'» e le parole: «sede di» sono sostituite dalla seguente: «medesima»;
t) all'articolo 68, comma 1, la parola: «35°» e' sostituita dalla seguente: «40°»;
u) dopo l'articolo 80-bis e' inserito il seguente: «Art. 80-ter (Ripartizione dei corsi di formazione su piu' cicli). - 1. Il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.».

Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza», e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 61
alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
«appuntati e finanzieri). - 1. Agli appartenenti al ruolo
«appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza
sono attribuite le qualifiche di agente di polizia
giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di
pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni
esecutive, con i margini di iniziativa e di
discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo'
altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu'
militari, nonche' compiti di insegnamento, formazione e
istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione
alla professionalita' posseduta.
2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni di
anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «qualifica
speciale». La qualifica e' attribuita, a decorrere dal
giorno successivo a quello di maturazione del requisito di
anzianita' di grado, con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza. Si applicano gli
articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonche'
l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli
appuntati scelti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione
caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non
inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
penali per delitto non colposo o disciplinari piu' gravi
della "consegna";
2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di
cui al comma 2-ter, la qualifica e' attribuita con
decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione
dei medesimi requisiti di cui al comma 2-ter, ferme
restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il
possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis.
2-quater. L'appuntato scelto "qualifica speciale" ha
rango preminente sul parigrado non in possesso della
medesima qualifica. In presenza di piu' appuntati scelti
"qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita'
nella medesima qualifica.
2-quinquies. In relazione al qualificato profilo
professionale raggiunto, l'appuntato scelto "qualifica
speciale" e' principalmente impiegato in incarichi di
maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di
appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in
compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in
servizi non operativi, al fine di assicurare la
funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita'
istituzionali.».
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 10 (Avanzamento degli appartenenti al Ruolo
"appuntati e finanzieri"). - 1. L'avanzamento del personale
appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in servizio
permanente si effettua secondo le disposizioni contenute
nella tabella "B" allegata al presente decreto.
2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal
giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo
di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura
di valutazione, previo giudizio sull'idoneita' o non
idoneita' all'avanzamento espresso dalla commissione di cui
agli articoli 55-bis e 55-ter.
3. Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita'
all'avanzamento e' formulato con riferimento al possesso
dei seguenti requisiti:
a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado
rivestito;
b) fisici, intellettuali, culturali, morali,
caratteriali e professionali necessari per adempiere
degnamente le funzioni del grado superiore.
4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2
esprima giudizio di non idoneita' all'avanzamento per il
militare interessato, tale giudizio dovra' essere motivato
con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.
5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento
sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione
personale di ciascun militare.
6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla
tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni
per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei
all'avanzamento ovvero e stato espresso parere contrario ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche' i periodi di detrazione e riduzione
di anzianita'.
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono
promossi con determinazione del Comandante generale della
Guardia di finanza.
8. La promozione del militare e' sospesa nel caso in
cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non
favorevole all'avanzamento da parte della competente
autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale
sospensione determina l'annullamento della valutazione gia'
effettuata. Il provvedimento di sospensione della
promozione e' adottato con determinazione del Comandante
generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a
nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene
promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo
di anzianita' o di permanenza nel grado previsto dalla
tabella "B".
Art. 11 (Esclusione dalla valutazione). - 1. Il
personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri"
che, alla data in cui ha inizio la procedura di
avanzamento, risulti:
a) sospeso dall'impiego;
b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per delitto non colposo;
c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
d) in una posizione di stato da cui scaturisca una
detrazione o riduzione d'anzianita';
viene escluso dalla valutazione. Della predetta esclusione
e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione
al militare interessato. Il provvedimento di esclusione e'
adottato con determinazione del Comandante generale della
Guardia di finanza.
2. Al venir meno delle singole cause impeditive
elencate al comma 1, purche' sussistano i requisiti di
legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve
essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui
all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso
con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora
la valutazione fosse stata effettuata in assenza della
causa impeditiva.
Art. 12 (Cause di sospensione della valutazione e della
promozione). - 1. Qualora durante i lavori della
commissione il personale indicato all'articolo 10 venga a
trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 11,
comma 1, lettere a), b) e c). La medesima commissione
sospende la valutazione.
2. E' altresi' sospesa la promozione del militare che
successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una
delle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1,
lettere a), b) e c).
3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero
della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, e
data comunicazione al militare interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la
valutazione gia' effettuata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e'
adottato con determinazione del Comandante generale della
Guardia di finanza.
6. Al venire meno delle cause sospensive della
valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette
cause non comportino la cessazione dal servizio, il
militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella
"B" allegata al presente decreto, e' valutato o nuovamente
valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con
la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse
manifestata la causa di sospensione.
Art. 13 (Avanzamento del personale appartenente al
ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni).
- 1. Il personale di cui all'articolo 10 che sia stato
escluso o sospeso dalla valutazione perche' in aspettativa
per infermita' e che sia stato dichiarato permanentemente
inabile al servizio militare incondizionato nel Corpo,
ovvero sia deceduto, ha diritto al conseguimento della
promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla
riforma ovvero al decesso.
2. I militari che, nell'anno in cui avrebbero maturato
i requisiti prescritti per l'avanzamento, siano divenuti
permanentemente inabili al servizio militare incondizionato
ovvero deceduti sono promossi al grado superiore dal giorno
precedente alle suddette intervenute cause impeditive.
3. La promozione di cui ai precedenti commi e'
conferita, previo giudizio espresso dalla commissione di
cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni, con determinazione del comandante
generale della Guardia di finanza.».
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
recante «Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale», e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 agosto
1989, n. 182.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15:
«Art. 15 (Promozioni). - 1. Le promozioni degli addetti
alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere
disposte senza il parere favorevole del procuratore
generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio
presso cui e' istituita la sezione.
2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi
o specifici settori o articolazioni di questi non possono
essere disposte senza il parere favorevole del procuratore
generale presso la corte di appello e del procuratore della
Repubblica presso il tribunale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di
polizia giudiziaria da non piu' di due anni.».
- Il testo dell'articolo 6, comma 1 del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al Corso). - 1.
L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha
luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi
i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
b) eta', alla data indicata nel bando di concorso,
non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
c).
d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
e) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento della laurea;
g) non essere, alla data dell'effettivo
incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per delitto non colposo,
ne' essere o essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
h) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di
finanziere;
i) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia
di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni
proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente
reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari,
occasionali o risalenti;
l) non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva;
m-bis) non essere stato dimesso, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze
armate o di polizia.
Omissis.»;
- Il testo dell'articolo 9-ter del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 9-ter (Posizione di stato degli appartenenti al
ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli appartenenti al
ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono
vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e
possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) servizio permanente effettivo;
b) sospeso dall'impiego;
c) in aspettativa.».
- Il testo dell'articolo 18 del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
"sovrintendenti"). - 1. Agli appartenenti al ruolo
"sovrintendenti" sono attribuite le qualifiche di ufficiale
di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria
e di agente di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni
esecutive, richiedenti una adeguata preparazione
professionale e con i margini di iniziativa e
discrezionalita' inerenti alle qualifiche di ufficiale di
polizia giudiziaria e tributaria, nonche' di agente di
pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere
affidati il comando di uno o piu' militari, cui impartisce
ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde,
nonche' compiti di carattere operativo e di insegnamento,
formazione e istruzione del personale del Corpo in
relazione alla professionalita' posseduta. Lo stesso
collabora, altresi', con i propri superiori gerarchici, con
possibilita' di sostituire il proprio superiore diretto in
caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui ai
precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che
implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori
livelli di responsabilita' e di apporto professionale,
incarichi operativi di piu' elevato impegno nonche' il
comando di piccole unita' operative, in sostituzione del
proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di
assenza o impedimento.
3-bis. I brigadieri capo che maturano otto anni di
anzianita' nel grado conseguono la qualifica di "qualifica
speciale" dal giorno successivo a quello di maturazione del
requisito di anzianita' di grado e, in relazione al
qualificato profilo professionale raggiunto, sono
principalmente impiegati in incarichi di maggiore
responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. I
medesimi possono essere impiegati altresi' in compiti di
coordinamento del personale dipendente, anche in servizi
non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei
reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. La
qualifica e' attribuita con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza. Si applicano gli
articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo 15 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si
applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai
brigadieri capo che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione
caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non
inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
penali per delitto non colposo disciplinari piu' gravi
della "consegna";
c) (abrogata).
3-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di
cui al comma 3-ter, la qualifica e' attribuita con
decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione
dei medesimi requisiti di cui al comma 3-ter, ferme
restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il
possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis.
3-quater. Il brigadiere capo "qualifica speciale" ha
rango preminente sul parigrado non in possesso della
medesima qualifica. In presenza di piu' brigadieri capo
"qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita'
nella medesima qualifica.».
- Si riporta il testo degli articoli 55, 56 e 59 del
citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 55 (Inclusione ed esclusione dalle aliquote). -
1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli
ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata
nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui
all'articolo 53. Per l'inclusione in aliquota dei
marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il
possesso di una laurea triennale rientrante in una delle
classi individuate con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza.
1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non
promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato
un ulteriore anno di anzianita' di grado nell'anno di
formazione dell'aliquota di riferimento.
2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di
formazione delle stesse, risultino:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi
per delitto non colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato;
c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del
grado;
d) in una posizione di stato da cui scaturisca una
detrazione o riduzione di anzianita'.
3. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti
esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver
maturato, per motivi di servizio, le condizioni di cui
all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma
2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause
impeditive.
4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo
che le stesse non comportino la cessazione dal servizio,
gli interessati sono inclusi , affinche' si proceda al loro
scrutinio con nell'aliquota nella quale avrebbero dovuto
essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa
di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la
promozione al grado superiore con la medesima anzianita'
che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata
la causa di esclusione.».
«Art. 56 (Cause di sospensione della valutazione e di
sospensione della promozione). - 1. Qualora durante i
lavori della commissione permanente di avanzamento di cui
agli articoli 55-bis e 55-ter, l'ispettore o il
sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle
situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, del presente
decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella
l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato
formato.
2. La commissione puo' altresi' sospendere la
valutazione degli ispettori e dei sovrintendenti che,
durante i lavori di cui al comma 1, siano sottoposti a
procedimento disciplinare di corpo.
3. E' sospesa la promozione dell'ispettore o del
sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento, che
venga a trovarsi in almeno una delle condizioni previste
dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del
presente decreto. Della sospensione della valutazione o
della promozione ovvero della cancellazione dal quadro di
avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data
comunicazione all'interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la
valutazione gia' effettuata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e'
adottato con determinazione del Comandante generale della
Guardia di finanza.
6. Al venire meno delle predette cause sospensive della
valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il
sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino
la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i
requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al
presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per
l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed,
eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli
sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause
impeditive.
7. La promozione dell'ispettore ovvero del
sovrintendente e' sospesa nei casi in cui, nei confronti di
tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da
parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271. Tale sospensione determina l'annullamento della
valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di
sospensione della promozione e' adottato con determinazione
del comandante generale. In tal caso, il militare, previa
sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della
formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio
dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo
rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto
dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto
nel relativo quadro di avanzamento.».
«Art. 59 (Avanzamento del personale dei ruoli ispettori
e sovrintendenti in particolari situazioni). - 1. Gli
ispettori ed i sovrintendenti gia' giudicati idonei
all'avanzamento "a scelta", iscritti in quadro e non
promossi e che non possono essere ulteriormente valutati
perche', essendo stati raggiunti dai limiti di eta' per la
cessazione dal servizio permanente o deceduti ovvero
divenuti permanentemente inabili al servizio
incondizionato, non hanno maturato i periodi minimi di
permanenza nel grado per essere sottoposti ad ulteriori
valutazioni, sono promossi al grado superiore dal giorno
precedente le intervenute cause impeditive.
2. Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti
permanentemente inabili al servizio militare incondizionato
ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato i requisiti
per essere inclusi nelle aliquote di valutazione, ovvero
nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione perche'
in aspettativa per motivi di infermita', sono promossi al
grado superiore, previo giudizio di idoneita'
all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause
impeditive.
3. I marescialli capo che, con riferimento all'ultima
procedura di avanzamento "a scelta per esami" cui avevano
diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro e non
promossi e che non possono partecipare alla successiva
procedura valutativa, perche' raggiunti dai limiti di eta'
per la cessazione dal servizio permanente o perche'
deceduti ovvero perche' divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato, sono promossi al grado superiore
dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
4. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono
conferite con determinazione del comandante generale della
Guardia di finanza. Le promozioni al grado di maresciallo
aiutante, conferite ai sensi del presente articolo, non
concorrono alla determinazione del limite di cui
all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto di inquadramento.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche per l'attribuzione della qualifica di
luogotenente al maresciallo aiutante.».
- Il testo dell'articolo 20, comma 1, del citato
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 20 (Requisiti per l'ammissione al ruolo
sovrintendenti). - 1. Ai concorsi di cui all'articolo 19,
puo' essere ammesso il personale in servizio permanente
che, oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati
nel predetto articolo:
a) abbia riportato, in sede di valutazione
caratteristica nell'ultimo biennio di servizio, una
qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
b) non abbia riportato sanzioni disciplinari
nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna;
c) non risulti imputato o condannato ovvero non abbia
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' sia o sia stato
sottoposto a misure di prevenzione;
d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare
di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una
sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento
disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271;
e) non sia sospeso dall'impiego o in aspettativa;
f) non sia stato dichiarato non idoneo
all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato
non idoneo al grado superiore, abbia successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi
almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
g) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita'
dal corso per la nomina a vicebrigadiere.
Omissis.».
- Il testo vigente dell'articolo 444 del Codice di
Procedura Penale e' il seguente:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e'
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo
che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75,
comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 21 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi di
concorso, indetti con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a
concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono
possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la
presentazione della documentazione comprovante il possesso
dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice,
ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da
personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza,
con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o
docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non
piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di
esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma
1, lettera b), le tipologie e le modalita' di svolgimento e
di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali,
nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della
redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Con determinazioni del Comandante generale della
guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice dei
concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le
tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori
del concorso i candidati che nell'ordine delle singole
graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a
concorso. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine,
il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio
nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianita'
anagrafica;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso
altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per
ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nel periodo
corrispondente a un quinto della durata dei corsi di
formazione di cui all'articolo 27, tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori.
2-bis. La nomina a vincitore di concorso e' revocata
nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui
all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), che, dopo
l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha
effettuato il transito di contingente ai sensi
dell'articolo 68-bis. In deroga a quanto previsto dal
presente comma e fermo restando il numero complessivo dei
posti messi a concorso, il candidato transitato e' comunque
ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per
il contingente di destinazione se il punteggio finale di
merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni
del bando di concorso, e' utile ai fini della nomina a
vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei
posti a concorso per il contingente di destinazione e' pari
al decremento dei posti per il contingente di provenienza.
3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si
osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove
compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di
finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche
delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di
economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.».
- Il testo vigente dell'articolo 68-bis del citato
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e' il seguente:
«Art. 68-bis (Transito di contingente). - 1. Il
personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente
ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri,
puo' transitare a domanda:
a) dal contingente ordinario a quello di mare,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e se
in possesso dell'idoneita' fisica richiesta per
l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente
autorita' sanitaria militare marittima. In tal caso, la
relativa decisione e' assunta tenendo conto della maggiore
conoscenza di aspetti del settore nautico desumibili dalla
tipologia del titolo di studio, dalla titolarita' di
specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel
contingente di mare del Corpo medesimo;
b) dal contingente di mare a quello ordinario:
1) dichiarato dall'autorita' sanitaria militare
marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il
mantenimento dell'idoneita' al servizio militare
incondizionato per continuare a essere impiegato nel
contingente ordinario. In tal caso, il transito al
contingente ordinario e' disposto con decorrenza giuridica
dalla data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo;
2) per motivi non riconducibili a cause di
carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del Corpo
medesimo, con decorrenza dalla data del provvedimento di
transito.
2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e
sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente
e' iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado
e l'anzianita' posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado
avente la stessa anzianita' assoluta. Ai fini
dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del
ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri
stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel
medesimo ruolo.
3. Il transito di contingente e' disposto con
determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza.».
- Il testo dell'articolo 27, comma 1, del citato
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 27 (Svolgimento dei concorsi di formazione). - 1.
I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1,
lettere a) e b), se in servizio permanente, sono avviati
alla frequenza di un corso di formazione professionale, di
durata non inferiore a un mese, che si svolge con le
modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante
generale della guardia di finanza, distintamente per i
militari del contingente ordinario e del contingente di
mare.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 28 del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 28 (Esclusione e rinvio dai corsi). - 1. Gli
ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 27
possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli
stessi per rinunzia.
2. Sono rinviati dai corsi, d'autorita', i
frequentatori che:
a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere
le qualita' necessarie per ben esercitare le funzioni del
nuovo grado;
b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione,
dopo aver gia' ripetuto per una volta i corsi;
c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dalle
attivita' didattiche per periodi, anche non continuativi,
superiori a un quinto delle rispettive durate;
c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti
alle sessioni di esame.
3. I frequentatori rinviati per assenze dovute a
infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta'
sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare,
alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso
successivo senza essere considerati ripetenti.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 34 del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 34 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
"ispettori"). - Omissis.
5. I luogotenenti che maturano quattro anni di
anzianita' nel grado conseguono la qualifica di "cariche
speciali" con decorrenza dal giorno successivo a quello di
maturazione del requisito di anzianita' di grado e sono
principalmente impiegati in incarichi di piu' qualificato
rango, da individuare con determinazione del Comandante
generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in
sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente.
Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonche' l'articolo
15 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
previa verifica del possesso dei requisiti da parte della
Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti
che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione
caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di
"eccellente" o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni
penali per delitto non colposo o disciplinari piu' gravi
della "consegna";
5-bis.1. Al personale non in possesso dei requisiti di
cui al comma 5-bis, la qualifica e' attribuita con
decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione
dei medesimi requisiti di cui al comma 5-bis, ferme
restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il
possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 5.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, come modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 35 (Accesso al ruolo ispettori). - 1. I
marescialli della Guardia di finanza sono tratti,
annualmente, con le modalita' indicate nei successivi
articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti
complessivamente messi a concorso:
a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico, per
titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei
requisiti previsti all'articolo 36, comma 1;
b) per il 30%, attraverso un concorso interno:
1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel
bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai
brigadieri capo in servizio permanente in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a);
2) per titoli ed esami, per il restante numero di
posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel
bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato
al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e
finanzieri in servizio permanente in possesso dei requisiti
previsti nell'articolo 36, comma 5.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 36 del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 36 (Requisiti per la partecipazione ai concorsi).
- 1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera
a), indetto con le modalita' di cui all'articolo 37, sono
ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al
ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i
finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari
nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata,
che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo
della guardia di finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di
eta';
2) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi per il conseguimento della laurea;
3) non abbiano demeritato durante il servizio
prestato, secondo le disposizioni emanate con
determinazione del Comandante generale, sulla base dei
requisiti di cui all'articolo 10, comma 3;
4) se in servizio permanente, non siano stati
dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore
ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore,
abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita'
e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di
non idoneita';
5) non risultino imputati o condannati ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano
o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) non siano sottoposti ad un procedimento
disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione
di una sanzione piu' grave della consegna, ad un
procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento
disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
7) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa;
7-bis) siano riconosciuti in possesso
dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato
quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad
anni 26;
3) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207;
4) non essere, alla data dell'effettivo
incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per delitto non colposo,
ne' essere o essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
5) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore
del Corpo della guardia di finanza;
6) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia
di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni
proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente
reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari,
occasionali o risalenti;
7) possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento della laurea;
8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della
guardia di finanza;
9) non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
10) non essere stato dimesso, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze
armate e di polizia.
2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal
comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito
favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola
nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole
dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), numero 3),
puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un
quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al
corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove
concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari
giudicati meritevoli che abbiano conseguito la
specializzazione di motorista navale con maggior punteggio
di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a
parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior
grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore
eta'.
3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non
e' ammessa per piu' di due volte.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'
previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b),
indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere
ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che:
1) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, la
qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio
equivalente;
2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio,
sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal
corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da
corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a
maresciallo;
4) non risultino imputati o condannati ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano
o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti ad un procedimento
disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione
di una sanzione piu' grave della consegna, ad un
procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento
disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
6) non siano sospesi dall'impiego o in aspettativa;
7) non siano stati dichiarati non idonei
all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati
non idonei al grado superiore, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi
almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
8) siano in possesso di un diploma di istruzione
secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,
qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale
in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al
concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2),
dello stesso articolo 35;
8-bis) siano riconosciuti in possesso
dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato
quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;
b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri"
che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente
lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio
nel Corpo.
5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di
partecipazione per un contingente diverso da quello di
appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b).
5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per
ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b).
6. Con determinazione del comandante generale della
Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni momento,
l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma
1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.».
- Il testo dell'articolo 44 del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 44 (Svolgimento del corso). - 1. I vincitori del
concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a),
frequentano un corso di formazione a carattere
universitario, anche per il conseguimento della laurea in
discipline economico-giuridiche, che ha durata non
inferiore a due anni accademici e si svolge con le
modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante
generale della guardia di finanza.
2. Sono ammessi al secondo anno di corso i
frequentatori dichiarati idonei al termine del primo anno
di corso.
3. Ai frequentatori dichiarati idonei al termine del
secondo anno di corso viene conferito, con determinazione
del Comandante generale della guardia di finanza, il grado
di maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie
del biennio, con decorrenza dal giorno successivo alla data
in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita', di prima
ovvero di seconda sessione.
3-bis. Le graduatorie del biennio del contingente
ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla
media aritmetica dei punti complessivi di classifica
assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.
3-ter. Alla data in cui ha termine il ciclo formativo,
i marescialli sono nuovamente iscritti in ruolo secondo
l'ordine determinato dalle graduatorie finali.
4. Le graduatorie finali del contingente ordinario e
del contingente di mare sono determinate dalla media
aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al
termine di ciascun anno di corso.
4-bis. Il frequentatore ammesso a recuperare un anno di
corso eccedente il biennio alla data di termine del ciclo
formativo e' nuovamente iscritto in ruolo secondo la
posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario,
determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di
classifica ottenuti al termine di ciascun anno di corso.
4-ter. Il maresciallo esonerato dalla frequenza di un
anno di corso eccedente il biennio e' nuovamente iscritto
in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso.
5. I frequentatori del corso che al termine del secondo
anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione
sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei
nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non
idoneo al termine del primo o del secondo anno di corso,
puo' ripetere un solo anno di corso.
6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo
e' sospeso con determinazione del Comandante generale della
Guardia di finanza nel caso in cui il frequentatore del
corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a
trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55,
comma 2, lettera a), b) e c), del presente decreto.
7. Al venir meno delle singole cause impeditive
richiamate al comma 6, purche' sussistano i requisiti di
legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso
deve vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la
stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora tale
nomina non fosse stata sospesa.».
- Il testo dell'articolo 45 del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 45 (Rinvio dal corso). - 1. I frequentatori del
corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal
corso per rinunzia.
2. Sono rinviati dal corso, d'autorita', gli allievi
marescialli che:
a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere
le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del
grado cui aspirano;
b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10
ventesimi;
c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia'
ripetuto un anno di corso;
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti, per
singolo anno di corso, piu' di novanta giorni, anche se non
continuativi;
d-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti
alle sessioni di esame.
3. I frequentatori rinviati per assenze dovute a
infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta'
sono ammessi, per un massimo di due volte, a frequentare,
nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione
della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso
senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5
dell'art. 44.
4. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi 1 e 2 sono
adottati con determinazione del comandante generale della
Guardia di finanza.».
- Il testo dell'articolo 48 del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 48 (Modalita' del corso). - 1. Per l'avvio e lo
svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio
dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 21, comma 2-bis, 27 e 28 del presente decreto.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 54 del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 54 (Determinazione aliquote di avanzamento). - 1.
Gli ispettori ed i sovrintendenti da valutare per
l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote
determinate dal comandante generale della Guardia di
finanza con propria determinazione al 31 dicembre di ogni
anno.
1-bis. Il personale con anzianita' 1° gennaio e'
inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre
antecedente.».
- Il testo dell'articolo 68, comma 1, del citato
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e' il seguente:
«Art. 68 (Riammissione in servizio). - 1. Il personale
appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e
"appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, gia'
posti in congedo a domanda, puo' ottenere la riammissione
in servizio a condizione che non abbia superato il 40° anno
di eta', sia in possesso dell'idoneita' fisica e degli
altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a
pena di decadenza, non sia trascorso alla data di
presentazione della domanda di riammissione piu' di un anno
dalla data del congedo.
Omissis.».
 
Art. 9
Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69

1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera g-sexies), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;
2) al comma 2, le parole: «i diplomi di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «le lauree specialistiche o magistrali»;
b) all'articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: «del diploma» sono soppresse e la parola: «previsto» e' sostituita dalla seguente: «prevista»;
c) all'articolo 6-ter:
1) alla rubrica, le parole: «comparti speciale e aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»;
2) al comma 1, le parole: «del diploma» sono soppresse e la parola: «previsto» e' sostituita dalla seguente: «prevista»;
3) al comma 2, le parole: «comparti speciale o aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»;
4) al comma 4, le parole «, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza,» sono soppresse e le parole: «comparto aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»;
5) il comma 5 e' abrogato;
d) all'articolo 9:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di eta'. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite massimo di eta' di cui al presente comma e' elevato a 45 anni.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «nell'ordine della graduatoria stessa.» sono aggiunte le seguenti: «Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.»;
e) all'articolo 11:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «dell'Accademia del ruolo normale» sono sostituite dalla seguente: «ufficiali»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «All'atto» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini» e dopo le parole: «che assorbe quella da espletare» sono aggiunte le seguenti: «e decorre dalla stessa data di nomina»;
2) al comma 2, le parole: «Gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli allievi ufficiali», dopo le parole: «6-ter» e' soppressa la virgola «,» e dopo le parole: «corso di formazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso»;
3) al comma 2-bis, dopo le parole: «Gli ufficiali» e' aggiunta la seguente: «allievi» e dopo le parole: «corso di formazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso»;
4) al comma 6, dopo le parole: «comma 4» e' soppressa la virgola «,» e le parole: «Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
f) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) nell'anno in cui e' previsto il conferimento della promozione al grado superiore, i colonnelli del comparto aeronavale.». Conseguentemente, alla lettera c), e' sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»;
g) all'articolo 30, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non e' computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.»;
h) alla tabella 1:
1) alla colonna 4, denominata «Anni di anzianita' minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta», la parola «6» in corrispondenza del grado di tenente colonnello e' sostituita dalla seguente: «7». Conseguentemente:
1.1) alla nota (f), le parole: «con 4 e 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 6 anni»;
1.2) alla nota (g), le parole: «6, 7 e 8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 8 anni»;
2) alla colonna 6:
2.1) nell'intestazione, le parole: «in valutazione» sono sostituite dalle parole: «di valutazione»;
2.2) primo periodo, dopo le parole: «Tre anni di cui almeno due in comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le parole: «di reparto» sono soppresse;
2.3) secondo periodo, dopo le parole: «Due anni di comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le parole: «di reparto» sono soppresse;
3) alla colonna 7, denominata «Promozioni al grado superiore», le parole: «12» in corrispondenza del grado di tenente colonnello sono sostituite, nell'ordine, dalle seguenti: «15» e «9». Conseguentemente:
3.1) alla nota (i), la parola: «2023» e' sostituita dalla seguente: «2019»;
3.2) la nota (l) e' sostituita dalla seguente: «Ciclo di due anni: 5 promozioni nel 1° anno, 4 promozioni nel 2° anno»;
4) alle note (n) e (o), le parole: «, nell'ordine, delle vacanze disponibili nei singoli comparti e, a seguire,» sono soppresse;
5) alla nota (1), secondo alinea, le parole: «territoriale ovvero dal comando di reparto aeronavale» e la parola: «direttivi» sono soppresse;
6) alla nota (2), le parole: «territoriale o speciale» sono soppresse e dopo le parole: «qualora il comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale»;
7) alla nota (3), la parola: «territoriale» e' sostituita dalle seguenti: «di reparto»;
8) alla nota (4), dopo le parole: «in aggiunta al» sono inserite le seguenti: «periodo minimo di»;
i) alla tabella 4, alla colonna denominata «Organico», dopo la parola: «252» sono aggiunte le seguenti: «(c-bis)». Conseguentemente nelle note, dopo la lettera (c), e' aggiunta la seguente: «(c-bis) La ripartizione delle unita' tra i gradi delle singole specialita' e' stabilita con determinazione del Comandante Generale.»;
l) alla tabella 5, colonna 3, la parola: «60» in corrispondenza del grado di sottotenente e' soppressa.

Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2000,
n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
- Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la
nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della
Guardia di finanza e' necessario possedere i seguenti
requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) essere in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
c) essere riconosciuti in possesso della idoneita'
psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente;
d) essere in possesso dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti all'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia
di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni
proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente
reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari,
occasionali o risalenti;
g) non essere imputati, condannati, ovvero aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
ne' essere o essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
g-bis) non essere stati dimessi, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze
armate e di polizia;
g-ter) per i militari in servizio permanente, non
essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che
siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non idoneita';
g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio,
sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento
disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione
di una sanzione piu' grave della consegna, a un
procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale;
g-sexies) non essere sospesi dall'impiego o in
aspettativa.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria di
secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia,
nonche' le lauree specialistiche o magistrali e gli altri
titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad
ufficiale permanente ed eventuali ulteriori requisiti.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli
ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di
finanza sono tratti mediante concorso:
a) pubblico;
b) interno.
3. Nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, il
Comandante generale della guardia di finanza puo'
destinare:
a) fino al 20% dei posti a concorso di cui al comma
1, letteraa), a favore dei candidati da avviare alla
specializzazione di "pilota militare" o "comandante di
stazione e unita' navale" del Corpo della guardia di
finanza;
b) fino al 25% dei posti a concorso di cui al comma
1, letterab), a favore degli appartenenti al Corpo della
guardia di finanza dei ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, in possesso di laurea specialistica
o magistrale prevista dal decreto di cui all'articolo 5,
comma 2, che abbiano frequentato specifici corsi di
specializzazione nel comparto aeronavale e siano stati gia'
impiegati per almeno un quinquennio nella relativa
specializzazione e che abbiano riportato nell'ultimo
biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla
media" o equivalente.».
- Il testo dell'articolo 6-ter del citato decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo
normale - comparto speciale). - 1. Al concorso di cui
all'articolo 6, comma 1, letterab), possono partecipare gli
appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio
permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati
e finanzieri, in possesso di laurea specialistica o
magistrale prevista dal decreto di cui all'articolo 5,
comma 2, che:
a) abbiano almeno 30 anni di eta' e non abbiano
superato il 45° anno alla data indicata nel bando di
concorso;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica
finale non inferiore a "superiore alla media" o
equivalente.
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6,
comma 1, letterab), sono ammessi alla frequenza di un corso
presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non
inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati
sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale e
iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del
medesimo corso.
3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13. Con il decreto di
cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le
modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di
formazione della graduatoria, nonche' le cause e le
procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le
materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con
determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza.
4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al
comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, letterab), che perde in via definitiva l'idoneita'
psicofisica al volo o alla navigazione prosegue il corso di
cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto
speciale.».
- Il testo dell'articolo 9, commi 1 e 2 del citato
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e' il seguente:
«Art. 9 (Ufficiali del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo). - 1. L'accesso al ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di
finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso
per titoli ed esami, al quale possono partecipare i
cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale
in discipline attinenti alla specialita' per la quale
concorrono o anche di ulteriori titoli di studio
specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui
all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35°
anno di eta'. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli
appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza
il limite massimo di eta' di cui al presente comma e'
elevato a 45 anni.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti, se non diversamente stabilito, alla data
indicata nel bando di concorso. A parita' di merito
costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio
senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza
di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo
conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica
di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma
di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a
decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e
iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso,
dalla data di effettivo incorporamento. Al termine del
corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in
base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine
corso.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 11 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi
ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 6-bis hanno
l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione al corso,
una ferma di tre anni. Ai fini della nomina a sottotenente
hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni,
che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data
di nomina. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto
per la nomina a ufficiale.
2. Gli allievi ufficiali reclutati ai sensi
dell'articolo 6-ter hanno l'obbligo di contrarre una ferma
di sette anni decorrente dall'inizio del corso di
formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva
ammissione al corso.
2-bis. Gli ufficiali allievi reclutati ai sensi
dell'articolo 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di
sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione
ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione
al corso. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto
per la nomina a ufficiale.
3. Per gli ufficiali di cui all'articolo2161deldecreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di
ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella
da espletare ai sensi del comma 1.
4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a
frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale
o destinati ad incarichi particolarmente qualificanti
all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad
una ferma di cinque anni che decorre dalla data:
a. di conclusione dei corsi stessi o da quella di
cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero;
b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai
corsi;
c. di presentazione della domanda di dimissione dal
corso.
5. Il periodo di cui al comma 4, e' aggiuntivo rispetto
alla ferma eventualmente in atto.
6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4 sono
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma
di cui al presente articolo e all'articolo2161deldecreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi
di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'articolo
884, comma 2, letterea),b),d),e) ei) deldecreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, nonche' i periodi di frequenza dei
corsi di dottorato di ricerca di cui
all'articolo2dellalegge 13 agosto 1984, n. 476e dei corsi
per la formazione specialistica dei medici di cui
all'articolo40, comma 2, deldecreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368.».
- Il testo dell'articolo 28, comma 1, del citato
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 28 (Formazione delle aliquote e valutazione). -
1. Il 30 settembre di ogni anno, il Comandante Generale
della Guardia di finanza, con propria determinazione,
indica gli ufficiali da valutare per la formazione dei
quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali
determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data
suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte
dall'articolo 27;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei non iscritti
in quadro, salvo quanto previsto al comma 3, e purche' non
abbiano gia' subito almeno sei valutazioni ove si tratti di
avanzamento ai gradi di generale del ruolo normale. Nel
computo delle sei valutazioni si tiene conto anche di
quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente
decreto;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche'
sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato
la sospensione della valutazione o della promozione e, nel
caso abbiano subito detrazioni di anzianita' a sensi della
legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino
piu' anziani di un pari grado gia' valutato. Sono compresi,
altresi', gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui
all'articolo 18, comma 2;
c-bis) nell'anno in cui e' previsto il conferimento
della promozione al grado superiore, i colonnelli del
comparto aeronavale.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 30 (Promozioni annuali). - 1. Nei gradi in cui
l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni
fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle
1 e 4 allegate al presente decreto.
2. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con
decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita'
richieste alla colonna 5 della tabella 1 e alla colonna 12
della tabella 4, allegate al presente decreto.
3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite
anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme
vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in
applicazione delle norme di cui al presente comma sono
assorbite con le vacanze che si verificano per cause
diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo
l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di
cui al comma 4 e dell'articolo2145deldecreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali
determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze
rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto
dall'articolo2145, comma 3, deldecreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione
di quadri e' effettuato solo nel caso in cui la predetta
eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni
complessive del grado fissate dal presente decreto per i
ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si
determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, e'
collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se
colonnello, l'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a
parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero,
se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore
anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione,
sia anagraficamente il piu' anziano.
4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro direttore
della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79 non e' computato ai fini del calcolo delle
eccedenze di cui al comma 4.».
Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante
"Riordinamento della banda musicale della Guardia di
finanza", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1991, n. 62.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7:
«Art. 7 (Ruolo del maestro direttore). - 1. Il ruolo
del maestro direttore della banda musicale della Guardia di
finanza si articola nell'unica qualifica di maestro
direttore.
2. Al maestro direttore sono attribuite le funzioni
specifiche di concertazione, strumentazione, cura del
repertorio, direzione artistica e musicale con le
responsabilita' ad esse attinenti.».
 
Art. 10
Altre modifiche normative

1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Il Comandante generale e' collocato in soprannumero agli organici. Qualora alla data di entrata in vigore del presente comma si determini una vacanza nel grado di generale di corpo d'armata, la stessa e' colmata, con la medesima decorrenza, con una promozione ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.»;
2) al quarto comma, le parole: «dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
b) l'articolo 12 e' abrogato.
2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) all'articolo 2136, al comma 1:
1) la lettera «b)» e' sostituita dalla seguente: «b) le sezioni III e IV del capo I del titolo V e la sezione I del capo III del Titolo V, eccetto l'articolo 899»;
2) le lettere «g-bis)», «g-ter)», «h)» e «i)» sono abrogate;
3) dopo la lettera «m)» e' aggiunta la seguente: «m-bis) l'articolo 923;»;
4) la lettera «n)» e' sostituita dalla seguente: «n) gli articoli 931 e 932»;
5) dopo la lettera: «o)» e' aggiunta la seguente: «o-bis) gli articoli 946, 957 e 960;»;
b) all'articolo 2140, comma 4, la parola: «trentaquattresimo» e' sostituita dalla seguente: «trentasettesimo»;
c) all'articolo 2145, comma 2, dopo le parole: «Comandante generale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79».

Note all'art. 10:
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento
del corpo della Guardia di finanza» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 4. - Il Comandante generale della Guardia di
finanza e' scelto fra i generali di Corpo d'armata in
servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o
dell'Esercito ed e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della difesa.
Il Comandante generale e' collocato in soprannumero
agli organici. Qualora alla data di entrata in vigore del
presente comma si determini una vacanza nel grado di
generale di corpo d'armata, la stessa e' colmata, con la
medesima decorrenza, con una promozione ulteriore rispetto
a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69.
Il Comandante generale presiede a tutte le attivita'
concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i
servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli
impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli
stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario
in relazione all'addestramento militare e al concorso dei
reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di
emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei
carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri
organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per
assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della
Guardia di finanza.
Il Comandante generale e' coadiuvato nell'esercizio
delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di assenza o
d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende
anche, in particolare, alla trattazione degli affari che
gli vengono delegati dal Comandante generale.
Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a
tre anni e non e' prorogabile ne' rinnovabile. Il
Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba
cessare dal servizio permanente effettivo per
raggiungimento dei limiti di eta', e' richiamato
d'autorita' fino al termine del mandato. Al termine del
mandato e' disposto il collocamento in congedo da
equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento
dei limiti di eta', con applicazione delle disposizioni
dell'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.».
Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v.
nota all'articolo 9.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2229, commi
1, 2 e 3:
«Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in
ausiliari). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ai fini del
progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti
dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha
facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli
ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano
domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal
limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata
entro i limiti del contingente annuo massimo di personale
di ciascuna categoria indicata dall' articolo 2230 e
comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e
583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero
delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di
cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere
portate in aumento nell'altra, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo
precedente.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e'
equiparato a tutti gli effetti a quello per il
raggiungimento dei limiti di eta'. Al predetto personale
compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante,
il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita
che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in
servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali
aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al
medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli
articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del
comune o della provincia di residenza presso
l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2136 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della
Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del
Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le
seguenti disposizioni del libro IV del codice
dell'ordinamento militare:
a) il capo II del titolo IV, eccetto l'articolo 806;
b) le sezioni III e IV del capo I del titolo V e la
sezione I del capo III del Titolo V, eccetto l'articolo
899;
c) l'articolo 622;
d) l'articolo 721;
d-bis) l'articolo 794;
d-ter) l'articolo 858;
e) gliarticoli 878e879;
f) l'articolo 881;
g) l'articolo 886;
g-bis) (abrogata).
g-ter)(abrogata).
h) (abrogata).
i) (abrogata).
l) l'articolo 900;
m) l'articolo 911;
m-bis) l'articolo 923;
n) gli articoli 931 e 932;
o) l'articolo 938, nonche' l'articolo 992, per la cui
disposizione prevista al comma 1, il riferimento
all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo
2145, comma 5;
o-bis) gli articoli 946, 957 e 960;
p) l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista
al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909,
comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5;
q);
r) l'articolo 1091, nonche' l'articolo 1099,
intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi
organici dei colonnelli previsti daldecreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69;
s) la sezione IV del capo III del titolo V;
t) la sezione III del capo VII del titolo V;
u) la sezione VIII del capo VII del titolo V;
v);
z) la sezione IV del capo IV del titolo VII;
aa) l'articolo 1394;
bb) la sezione I del capo XVI del titolo VII;
cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII;
dd) il capo XVIII del titolo VII;
ee) il titolo VIII;
ff) l'articolo 1493;
ff-bis) l'articolo 1780;
gg);
2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in
quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del
presente codice:
a) l'articolo 192;
b) l'articolo 558;
c) l'articolo 2229, comma 6.
3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il
riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove
previsto, e' da intendersi al Ministro, al Ministero
dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del
Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo
2135.».
- Si riporta il testo degli articoli da 861 a 867
compresi nella Sezione III (Perdita del grado), Capo I (Il
grado), Titolo V (Stato giuridico e impiego), Libro IV
(Personale militare) del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resi ora applicabili, in quanto compatibili, al
Corpo della Guardia di finanza:
«Art. 861 (Cause di perdita del grado). - Il grado si
perde per una delle seguenti cause:
a) dimissioni volontarie;
b) dimissioni d'autorita';
c) cancellazione dai ruoli;
d) rimozione all'esito di procedimento disciplinare;
e) condanna penale.
2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli
ufficiali.
3. La perdita del grado, se non consegue all'iscrizione
in altro ruolo, comporta che il militare e' iscritto
d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun
grado.
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei
carabinieri, la perdita del grado, se non consegue
all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione
d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito
italiano, senza alcun grado.
Art. 862 (Dimissioni volontarie). - L'ufficiale ha
facolta' di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.
2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando
l'ufficiale raggiunge l'eta' per la quale cessa ogni
obbligo di servizio per i militari di truppa e si e'
collocati in congedo assoluto in detto ruolo.
3. L'ufficiale in trattamento di quiescenza non puo'
dimettersi dal grado finche' non e' collocato nel congedo
assoluto.
4. L'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare
di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per
rimozione, ha facolta' di presentare istanza di dimissioni
volontarie dal grado.
5. L'accettazione delle dimissioni dal grado e'
irrevocabile.
6. La facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal
giorno in cui e' indetta la mobilitazione, totale o
parziale, ovvero e' dichiarato lo stato di grave crisi
internazionale.
Art. 863 (Dimissioni d'autorita'). - Le dimissioni
d'autorita' sono determinate dalle seguenti cause:
a) interdizione giudiziale;
b) inabilitazione civile;
c) amministrazione di sostegno;
d) irreperibilita' accertata;
e) sottoposizione a misura di prevenzione o di
sicurezza personale definitiva.
2. Le dimissioni d'autorita' sono adottate per
decisione del Ministro, sentito il parere della Corte
militare d'appello:
a) a seguito di sottoposizione a misure di
prevenzione;
b) a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza
personali, previste dall'articolo 215 del codice penale, se
il militare e' prosciolto dal giudice penale, ovvero se il
militare, condannato, e' ricoverato, a causa di infermita'
psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il
militare, prosciolto, e' ricoverato in un ospedale
psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 c.p.,
e se il militare, condannato, e' ricoverato per infermita'
psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi
dell'articolo 219 c.p., la decisione e' presa quando il
militare ne e' dimesso.
Art. 864 (Cancellazione dai ruoli). - 1. La
cancellazione dai ruoli e' determinata dalle seguenti
cause:
a) perdita della cittadinanza;
b) assunzione di servizio con qualsiasi grado o
qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in
una Forza di polizia a ordinamento civile;
c) assunzione di servizio con grado inferiore nella
Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
d) assunzione di servizio, non autorizzata, nelle
Forze armate di Stati esteri.
2. Ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'assunzione
di servizio si perfeziona con l'incorporazione a seguito di
immissione nel nuovo ruolo.
Art. 865 (Rimozione per motivi disciplinari). - La
perdita del grado per rimozione e' sanzione disciplinare di
stato, adottata a seguito di apposito giudizio
disciplinare.
Art. 866 (Condanna penale). - 1. La perdita del grado,
senza giudizio disciplinare, consegue a condanna
definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato
militare o delitto non colposo che comporti la pena
accessoria della rimozione o della interdizione temporanea
dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di
cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice
penale.
2. I casi in base ai quali la condanna penale comporti
l'applicazione della rimozione o della interdizione
temporanea dai pubblici uffici sono contemplati,
rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge
penale comune.
Art. 867 (Provvedimenti di perdita del grado). - 1. Il
provvedimento e' disposto con decreto ministeriale. Per gli
appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la perdita
del grado e' disposta con determinazione ministeriale per i
militari in servizio e con determinazione del Comandante
generale per i militari in congedo.
2. Per i militari dichiarati interdetti, inabilitati o
sottoposti all'amministrazione di sostegno la perdita del
grado decorre dalla data di pubblicazione della sentenza,
ai sensi dell'articolo 421 del codice civile.
3. Se la perdita del grado consegue a condanna penale,
la stessa decorre dal passaggio in giudicato della
sentenza.
4. Nei casi di assunzione di servizio di cui all'
articolo 864, la perdita del grado decorre dalla data di
assunzione del servizio stesso.
5. La perdita del grado decorre dalla data di
cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici,
dalla data di applicazione della sospensione precauzionale,
se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale
o disciplinare che si conclude successivamente con la
perdita del grado, salvo che il militare sia stato
riammesso in servizio:
a) per il decorso della durata massima della
sospensione precauzionale, ai sensi dell' articolo 919,
comma 1;
b) a seguito di revoca della sospensione
precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'
articolo 918, comma 2.
6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado
decorre dalla data del decreto.».
Le disposizioni recate dagli articoli da 868 a 873
compresi nella Sezione IV (Reintegrazione nel grado), Capo
I (Il grado), Titolo V (Stato giuridico e impiego), Libro
IV (Personale militare) del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono gia' applicabili, in quanto compatibili,
al Corpo della Guardia di finanza.
- Si riporta il testo degli articoli da 892 a 898
compresi nella Sezione I (Disposizioni generali), Capo III
(Rapporto di impiego), Titolo V (Stato giuridico e
impiego), Libro IV (Personale militare) del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resi ora applicabili, in
quanto compatibili, al Corpo della Guardia di finanza:
«Art. 892 (Accesso al servizio permanente). - 1. Si
accede al servizio permanente a seguito di:
a) superamento di apposito concorso e successiva
nomina diretta;
b) superamento di apposito corso di formazione
iniziale e successiva nomina nel grado;
c) ammissione, al termine di un prestabilito periodo
di ferma volontaria.
Art. 893 (Dell'impiego). - 1. Il militare in servizio
permanente e' fornito di rapporto di impiego che consiste
nell'esercizio della professione di militare.
2. Il rapporto di impiego puo' essere interrotto,
sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del
presente codice.
Art. 894 (Incompatibilita' professionali). - 1. La
professione di militare e' incompatibile con l'esercizio di
ogni altra professione, salvo i casi previsti da
disposizioni speciali.
2. E' altresi' incompatibile l'esercizio di un
mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di
amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile,
retribuita o non, in societa' costituite a fine di lucro.
Art. 895 (Attivita' extraprofessionali sempre
consentite). In vigore dal 9 febbraio 2013. - 1. Sono
sempre consentite le attivita', che diano o meno luogo a
compensi, connesse con:
a) la collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) la partecipazione a convegni e seminari;
d) le prestazioni nell'ambito delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi
dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
e) incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione.
2. Le predette attivita' devono comunque essere svolte
al di fuori dell'orario di servizio e non condizionare
l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
Art. 896 (Attivita' extraprofessionali da svolgere
previa autorizzazione o conferimento). - 1. I militari non
possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati
conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza.
2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti
solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono
essere incompatibili con l'adempimento dei doveri connessi
con lo stato di militare.
3. Disposizioni interne indicano quali sono gli
incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o
conferiti e con quali modalita', secondo criteri oggettivi
e predeterminati che tengono conto delle specifiche
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto sia di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
4. E' fatta salva l'applicazione, in quanto
compatibile, dell' articolo 53, commi da 8 a 16-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 897 (Docenza universitaria). - 1. E' consentito il
cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di
ufficiale superiore o generale delle Forze armate, nei casi
e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
Art. 898 (Decadenza dal rapporto di impiego per
incompatibilita' professionale). In vigore dal 9 febbraio
2013. - 1. Il militare che non osserva le norme sulle
incompatibilita' professionali e' diffidato su
determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla
situazione di incompatibilita'.
2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che
l'incompatibilita' cessi, il militare decade dall'impiego.
3. La circostanza che il militare ha obbedito alla
diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
4. Il militare che decade dall'impiego, ai sensi del
comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio
effettivo e' collocato nella riserva. Se il servizio e'
inferiore a detto limite:
a) l'ufficiale e' collocato nel complemento o nella
riserva di complemento, a seconda dell'eta';
b) il sottufficiale e' collocato nel complemento;
c) il graduato e' collocato sempre nella riserva.
5. Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di
decadenza dall'impiego, ai sensi del comma 2, sono
trattenuti in servizio fino all'assolvimento delle ferme
ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di
permanenza in servizio disposti dal presente codice.».
- Si riporta il testo degli articoli 923, 931, 932,
946, 957 e 960 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66:
«Art. 923 (Cause che determinano la cessazione del
rapporto di impiego). - 1. Il rapporto di impiego del
militare cessa per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' alle funzioni del grado;
d) scarso rendimento;
e) domanda;
f) d'autorita';
g) applicazione delle norme sulla formazione;
h) transito nell'impiego civile;
i) perdita del grado;
l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;
m) a seguito della perdita dello stato di militare,
ai sensi dell'articolo 622;
m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al
transito a domanda nell'impiego civile, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930.
2. La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e
quella in applicazione delle norme sulla formazione si
applicano soltanto agli ufficiali.
3. Il provvedimento di cessazione dal servizio e'
adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto
dagli articoli seguenti. Se il provvedimento e' disposto a
domanda, ne e' fatta menzione nel decreto.
4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e
carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio e'
adottato con determinazione del Comandante generale, salvo
i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i
quali il relativo provvedimento e' adottato con
determinazione ministeriale.
5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui
nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause,
anche se si trova sottoposto a procedimento penale o
disciplinare. Se detto procedimento si conclude
successivamente con un provvedimento di perdita del grado,
la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale
causa.».
«Art. 931 (Non idoneita' alle funzioni del grado). - 1.
Il militare non idoneo alle funzioni del grado per
insufficienza di qualita' morali, di carattere,
intellettuali, militari, o professionali, cessa dal
servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in
congedo assoluto.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione
del comma 1 e' subordinato:
a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro della difesa, se si tratta di
generale di corpo d'armata o ufficiale di grado
corrispondente. La proposta e' formulata previo parere di
una commissione militare, nominata di volta in volta dal
Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il
relativo provvedimento finale e' adottato con decreto del
Presidente della Repubblica;
b) alla determinazione del Ministro su proposta delle
autorita' gerarchiche da cui dipende il militare. La
determinazione e' adottata previo parere delle commissioni
o autorita' competenti a esprimere giudizi
sull'avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui
ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione al militare di
un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni
e la possibilita' di essere sentito personalmente dinanzi
alle competenti commissioni di avanzamento.
4. Nei confronti del militare proposto per la
cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, la procedura
relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella
eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non ha piu'
luogo se e' adottato il provvedimento di cessazione dal
servizio.
5. Il militare non idoneo alle funzioni del grado e'
tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella
posizione che gli compete entro un mese dalla data della
partecipazione ministeriale della deliberazione o della
determinazione che lo riguarda.».
«Art. 932 (Scarso rendimento). - 1. Il militare che dia
scarso rendimento e' dispensato dal servizio permanente ed
e' collocato nella riserva.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione
del comma 1 e' subordinato alla determinazione ministeriale
su proposta delle autorita' gerarchiche da cui dipende
l'interessato. La determinazione e' adottata a seguito di:
a) ammonizione all'interessato;
b) parere delle commissioni o autorita' competenti a
esprimere giudizi sull'avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui
ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione
all'interessato di un termine per presentare le proprie
eventuali osservazioni e la possibilita' di essere sentito
personalmente dinanzi alle competenti commissioni di
avanzamento."
Art. 946 (Cause di cessazione dalla ferma). - 1. Il
sottufficiale cessa dalla ferma anche prima del termine
stabilito, oltre che per le cause previste per i
sottufficiali in servizio permanente, per motivi
disciplinari e per superamento del limite massimo di
licenza straordinaria di convalescenza.
Art. 957 (Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla
rafferma). In vigore dal 7 luglio 2017. - 1. Il
proscioglimento dalla ferma e' disposto, oltre che per le
cause previste per il personale in servizio permanente di
cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei
seguenti casi:
a) domanda presentata dall'interessato;
b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per
l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) superamento del limite massimo di licenza
straordinaria di convalescenza;
e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357,
comma 1, lettera c);
e-bis) mancato superamento dei corsi basici di
formazione previsti per la ferma prefissata di un anno,
salvo i casi di infermita' dipendente da causa di servizio;
f) perdita dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale,
richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma
prefissata, salvo quanto previsto dall'articolo 955,
accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie
approvate con decreto del Ministro della difesa;
g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.
2. Il proscioglimento per esito positivo degli
accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico, e' disposto sulla base della documentazione
attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.
3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma e'
adottato dalla Direzione generale per il personale militare
e determina la cessazione del rapporto di servizio.».
«Art. 960 (Proscioglimento per scarso rendimento). - 1.
La proposta di proscioglimento per scarso rendimento puo'
essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui
l'interessato ha conseguito la qualifica di insufficiente
ovvero giudizi negativi in sede di redazione della
documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei
mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in
rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se
volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma
biennale.
2. La proposta deve essere comunque avanzata nei
predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di
non idoneita' all'avanzamento per due volte consecutive,
ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di
formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2140 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
Art. 2140 (Ufficiali in ferma prefissata del Corpo
della Guardia di finanza). - Omissis.
4. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti
dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata
che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo
della guardia di finanza possono partecipare,
esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai
sensi dell'articolo 2143-bis, al concorso per il
reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo9deldecreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali
interessati non abbiano superato il trentasettesimo anno di
eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in
ferma prefissata costituisce titolo ai fini della
formazione della graduatoria di merito.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2145 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
Art. 2145 (Norme di stato giuridico e avanzamento
riguardanti gli ufficiali del Corpo della guardia di
finanza). - Omissis.
2. E' escluso dal provvedimento di collocamento in
aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante
generale nonche' il colonnello del ruolo del maestro
direttore della banda musicale del Corpo della guardia di
finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27
febbraio 1991, n. 79.».
- Per l'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79, v. nota all'articolo 9.
 
Art. 11
Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 4, le parole «tabelle di consegna» sono sostituite dalle seguenti «disposizioni di servizio»;
b) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.»;
c) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole «conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore,» sono inserite le seguenti «secondo l'ordine della graduatoria finale. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.»;
d) all'articolo 46-bis:
1) al comma 1, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole «con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore» sono sostituite dalle seguenti «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario» ;
3) al comma 2, secondo e quarto periodo, dopo le parole «Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria» sono inserite le seguenti «o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita'»;
e) all'articolo 47-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed centri per la giustizia minorile »;
2) al comma 1, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»;
3) al comma 2, le parole «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti «commissario coordinatore penitenziario»;
4) al comma 3, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»;
5) al comma 4, le parole «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti : «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario»;
6) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile e' compilato dal dirigente competente. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
4-ter. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile e' compilato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo e' espresso dal Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunita'.»;
f) all'articolo 48-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni»;
2) al comma 1:
a) le parole: «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla qualifica di commissario capo»;
b) dopo le parole: «istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «e gli istituti penali per minorenni»;
c) dopo le parole: «direttore dell'istituto» sono inserite le seguenti: «o dal direttore del centro di giustizia minorile»;
d) dopo le parole: «provveditore regionale competente» sono inserite le seguenti: «o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»;
3) al comma 2:
a) le parole: «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario»;
b) dopo le parole: «istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «e gli istituti penali per minorenni»;
c) prima delle parole: «dal provveditore regionale competente» e' inserita la seguente: «rispettivamente»;
d) dopo le parole: «provveditore regionale competente» sono inserite le seguenti: «o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»;
e) dopo le parole: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «o capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunita'»;
g) all'articolo 51, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria», e le parole: «ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attivita' attinenti ai loro compiti,» sono soppresse;
h) all'articolo 52, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza,» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione,» e le parole: «ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attivita' attinenti ai loro compiti» sono soppresse;
i) all'articolo 53, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacita',» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa»;
l) all'articolo 54, comma 3, le parole: «non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1992,
n. 274, S.O.), come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli agenti e degli assistenti). - Omissis.
4. In relazione al qualificato profilo professionale
raggiunto, agli assistenti capo che maturano otto anni di
effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati,
anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore
responsabilita' tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, ed
e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la
denominazione di "coordinatore", che determina, in
relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica
anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.
Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste
assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento
delle attivita' del personale di pari qualifica o
subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle
disposizioni di servizio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 25 (Corsi per la nomina a vice ispettore di
polizia penitenziaria). - 1. Ottenuta la nomina, gli
allievi vice ispettori di polizia penitenziaria
frequentano, presso l'apposito istituto, un corso di durata
non inferiore a due anni, preordinato anche
all'acquisizione della specifica laurea triennale
individuata, per il medesimo corso, con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nonche' alla loro formazione tecnico professionale di
agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia
giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della
organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi
di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a
selezione attitudinale anche per l'accertamento della
idoneita' a servizi che richiedono particolare
qualificazione.
2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi
due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di
idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice
ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove
pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono
avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio
applicativo della durata non superiore ad un anno.
3. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni
di corso non possono essere impiegati in servizio di
istituto; nel periodo successivo possono esserlo
esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di
ispettore.
4. I vice ispettori in prova, al termine del corso,
superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e
sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore,
secondo l'ordine della graduatoria finale.
4-bis. La graduatoria finale e' formata sulla base del
punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante.
Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel
concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine
corso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 4, del
citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 28 (Nomina a vice ispettore). - Omissis.
4. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere
ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato
gli esami finali del corso conseguono l'idoneita' per la
nomina a vice ispettore secondo l'ordine della graduatoria
finale. La graduatoria finale e' formata stilla base del
punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante.
Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel
concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.
Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono
restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla
frequenza del corso successivo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 46-bis del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale della carriera dei
funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del
Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita'). -
1. Il rapporto informativo per il personale della carriera
dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla
qualifica di commissario capo in servizio presso le
articolazioni centrali e' compilato dal direttore
dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio
complessivo e' espresso dal direttore generale competente.
2. Il rapporto informativo per il personale dalla
qualifica di commissario coordinatore penitenziario della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso le articolazioni centrali e' compilato
dal direttore generale presso il quale prestano servizio.
Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o dal Capo
del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita'.
Il rapporto informativo per il personale in servizio presso
le articolazioni dell'Ufficio del capo del Dipartimento e'
espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale
prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal
capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o
dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di
comunita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47-bis del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art 47-bis (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale della carriera dei
funzionari in servizio presso i provveditorati regionali, i
servizi e le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, gli
uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli
uffici di esecuzione penale esterna ed centri per la
giustizia minorile). - 1. Il rapporto informativo per il
personale della carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario
capo in servizio presso i provveditorati ed i servizi
dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato dal
dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio
complessivo e' espresso dal provveditore regionale
competente.
2. Il rapporto informativo per il personale commissario
coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i
provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione
penitenziaria e' compilato dal provveditore regionale
competente. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo
del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Il rapporto informativo per il personale della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria
fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso
le scuole e' compilato dal direttore della scuola. Il
giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale
della formazione.
4. Il rapporto informativo per il personale dalla
qualifica di commissario coordinatore penitenziario della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso le scuole e' compilato dal direttore
generale della formazione. Il giudizio complessivo e'
espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria.
4-bis. Il rapporto informativo per il personale della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria
fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso
gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli
uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la
giustizia minorile e' compilato dal dirigente competente.
Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale
del personale, delle risorse e per l'attuazione dei
provvedimenti del giudice minorile.
4-ter. Il rapporto informativo per il personale dalla
qualifica di commissario coordinatore penitenziario della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici
distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i
centri per la giustizia minorile e' compilato dal direttore
generale del personale, delle risorse e per l'attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio
complessivo e' espresso dal Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile e di Comunita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale della carriera dei
funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari e
gli istituti penali per minorenni). - 1. Il rapporto
informativo per il personale della carriera dei funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di
commissario capo in servizio presso gli istituti
penitenziari e gli istituti penali per minorenni e'
compilato dal direttore dell'istituto o dal direttore del
centro di giustizia minorile dal quale dipendono. Il
giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale
competente o dal direttore generale del personale, delle
risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice
minorile .
2. Il rapporto informativo per il personale dalla
qualifica di commissario coordinatore penitenziario della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti
penali per minorenni e' compilato rispettivamente dal
provveditore regionale competente o dal direttore generale
del personale, delle risorse e per l'attuazione dei
provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo
e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria o capo Dipartimento per la Giustizia Minorile
e di Comunita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 51 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti). -
1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere
conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli
agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo, che
nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito
eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro
compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione
penitenziaria, dando prova di eccezionale capacita' e
dimostrando di possedere qualita' tali da dare sicuro
affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della
qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di
vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 52 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti). - 1. La
promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita
anche per merito straordinario ai vice sovrintendenti, ai
sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo i quali,
nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito
eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro
compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione,
dando prova di eccezionale capacita', o abbiano corso grave
pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita'
pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie
per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.
2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 53 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo degli ispettori). - 1. La promozione
alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per
merito straordinario ai vice ispettori, ispettori,
ispettori capo e ispettori superiori i quali,
nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito
eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro
compiti rendendo straordinari servizi all'Amministrazione
penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa, o
abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la
sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di
possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le
funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale con qualifica di sostituto commissario,
che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono
essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se
piu' favorevole, tre scatti di anzianita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 54 (Decorrenza delle promozioni per merito
straordinario). - Omissis.
3. La proposta di promozione per merito straordinario
e' formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei
fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti,
su rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio
ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti
siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.
Omissis.».
 
Art. 12
Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) ruoli dei funzionari tecnici»;
b) all'articolo 15, comma 2, lettera e), le parole «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;
c) all'articolo 22-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente : «Promozione a sostituto commissario tecnico»;
2) ai commi 1 e 3 le parole: «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;
d) all'articolo 24:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ruolo dei funzionari tecnici»;
2) al comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei funzionari tecnici»;
3) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
c) commissario tecnico capo»;
4) al comma 2, la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: «d-bis) direttore tecnico superiore»;
e) all'articolo 25, commi 1 e 4 le parole: «ruoli dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli dei funzionari tecnici»;
f) all'articolo 26:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso ai ruoli dei funzionari tecnici»;
2) al comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: « ruolo dei funzionari tecnici»;
g) all'articolo 27:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei funzionari tecnici»;
2) ai commi 1 e 3 le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «commissari tecnici»;
3) al comma 3 le parole: «direttore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»;
h) all'articolo 30, comma 1 le parole: «direttore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»;
i) all'articolo 30-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a direttore tecnico superiore»;
2) al comma 1 le parole: «direttore tecnico coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «direttore tecnico superiore»;
l) all'articolo 32, commi 2 e 4, le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: « funzionari tecnici»;
m) all'articolo 34, commi 1 e 6, le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari tecnici»;
n) all'articolo 34, comma 5, le parole: «dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti».
2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 17» e dalla «TABELLA 18», allegate al presente decreto.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 (Istituzione
dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2010, n.
231.), come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le attivita'
del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA, cosi' come individuato ai sensi dell'articolo 5 della
legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
in relazione all'articolo 18 della medesima legge, i
seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia
penitenziaria:
a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
c) ruolo degli ispettori tecnici;
d) ruoli dei funzionari tecnici.
Le relative dotazioni organiche sono fissate nella
tabella A di cui all'allegato I.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, del
citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi'
come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 15 (Ruoli degli ispettori tecnici). - Omissis.
2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle
seguenti cinque qualifiche:
a) vice ispettore tecnico;
b) ispettore tecnico;
c) ispettore capo tecnico;
d) ispettore superiore tecnico;
e) sostituto commissario tecnico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22-bis del citato
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 22-bis (Promozione a sostituto commissario
tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di sostituto
commissario tecnico si consegue nei limiti dei posti
disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al
quale e' ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun
anno ha maturato otto anni di effettivo servizio nella
qualifica di ispettore superiore tecnico.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti
le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo
da attribuire a ciascuna di esse.
3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario
tecnico e' conferita con decreto del direttore generale del
personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito
temporale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 24 (Ruoli dei funzionari tecnici). - 1. I ruoli
dei funzionari tecnici si distinguono come segue:
a) ruolo dei biologi;
b) ruolo degli informatici.
2. I ruoli tecnici di cui al comma 1 si articolano
nelle seguenti qualifiche:
a);
b) commissario tecnico limitatamente alla frequenza
del corso di formazione;
c) commissario tecnico capo;
d) direttore tecnico coordinatore;
d-bis) direttore tecnico superiore.
3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1
sono indicate nella tabella A.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, commi 1 e 4,
del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162,
cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 25 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli
dei direttori tecnici). - 1. Il personale appartenente ai
ruoli dei funzionari tecnici svolge attivita' richiedente
preparazione professionale di livello universitario, con
conseguente apporto di competenza specialistica in studi,
ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.
Omissis.
4. Il personale appartenente ai ruoli dei funzionari
tecnici svolge, altresi', compiti di istruzione del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione
alla professionalita' posseduta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del
citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi'
come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 26 (Accesso ai ruoli dei funzionari tecnici). -
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
funzionari tecnici avviene mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini
italiani che godono dei diritti politici e che sono in
possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai
commi 2 e 3. Per l'accesso e' richiesto il possesso delle
qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi della magistratura ordinaria.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 27 (Corso di formazione per l'immissione nei
ruoli dei funzionari tecnici). - 1. I vincitori del
concorso di cui all'articolo 26 sono nominati commissari
tecnici e sono ammessi a frequentare un corso di formazione
iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso
la Scuola superiore dell'esecuzione penale. L'insegnamento
e' impartito da docenti universitari, magistrati,
appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti
estranei ad essa, secondo le modalita' che saranno
individuate dall'Istituto superiore di studi penitenziari.
Durante la frequenza del corso i commissari tecnici
rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza
e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente
all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di
appartenenza.
2. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.
3. Al termine del corso, i commissari tecnici che hanno
ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale
prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la
qualifica di commissario tecnico capo secondo l'ordine
della graduatoria di fine corso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 30 (Promozione a direttore tecnico coordinatore).
- 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico
coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il
personale con la qualifica di commissario tecnico capo che
abbia compiuto sette di effettivo servizio nella
qualifica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30-bis del citato
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 30-bis (Promozione a direttore tecnico
superiore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore
tecnico superiore si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di direttore tecnico coordinatore che abbia
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32, commi 2 e 4,
del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162,
cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 32 (Qualifica di ufficiale e agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria).
- Omissis.
2. Al personale appartenente ai ruoli dei funzionari
tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni
esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.
Omissis.
4. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
tecnici, al ruolo degli ispettori e dei funzionari tecnici
e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, commi 1, 5 e 6,
del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162,
cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 34 (Commissioni per il personale appartenente ai
ruoli tecnici). - 1. Sulle questioni attinenti allo stato
giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi del
Corpo di polizia penitenziaria si esprimono specifiche
commissioni, presiedute da un vice capo del dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria o da un dirigente
generale in servizio presso il dipartimento e composte da
quattro membri scelti tra i funzionari tecnici in servizio
presso lo stesso dipartimento ovvero tra i funzionari della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
Le medesime Commissioni decidono sui ricorsi gerarchici
proposti avverso il rapporto informativo di fine anno.
Omissis.
5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti
i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto
del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti,
dei sovrintendenti e degli ispettori.
6. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del
personale del ruolo dei funzionari tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria si applicano le medesime procedure
seguite per il personale della carriera dei funzionari che
espleta i compiti di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146 previste dall'articolo
14, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, e 4-quinquies del
medesimo decreto.
Omissis.».
 
Art. 13
Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 6:
1) le parole: «e' ammesso a partecipare il personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «e' ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo degli ispettori,»;
2) prima delle parole: «e' riservato ai sostituti commissari» sono inserite le seguenti: «del contingente del ruolo degli ispettori »;
b) all'articolo 7, comma 7, le parole «, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,» sono soppresse;
c) all'articolo 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo»;
d) all'articolo 15:
1) al comma 1, le parole: «, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacita'» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa»;
2) al comma 3, le parole: «non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 6 e 7, del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento
delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2000, n. 132.)
cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 7 (Accesso alla carriera dei funzionari). -
Omissis.
6. Al concorso di cui al comma 1, lettera b), e'
ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale
dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti
con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea
triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo
degli ispettori, in possesso di laurea triennale, che non
abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu'
grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio
complessivo non inferiore a "distinto". Il venti per cento
dei posti del contingente del ruolo degli ispettori e'
riservato ai sostituti commissari in possesso dei
prescritti requisiti. Si applicano, altresi', le
disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Con decreto del Ministro della giustizia sono
indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad
indirizzo giuridico ed economico il cui superamento
costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di
cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree
triennali che consentono l'acquisizione dei crediti
formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche
ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in
giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento
ai sensi dell'articolo l17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 10 (Dimissione dal corso). - 1. Sono dimessi dai
corsi di cui all'articolo 9 coloro che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' al servizio
di polizia penitenziaria;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei
tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal
corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) durante la frequenza del corso previsto
dall'articolo 9, comma 1, sono stati per qualsiasi motivo
assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni
anche se non consecutivi, ovvero per piu' di centottanta
giorni nel caso di assenza per infermita' contratta durante
il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio
qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli
del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternita'
se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti
per la meta' per il corso previsto dall'articolo 9, comma
2.
1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di
idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso,
nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia
penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non
conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi
formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo
del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta,
al primo corso successivo
2. Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui
assenza rispettivamente oltre i centottanta ed i novanta
giorni, e' stata determinata da infermita' contratta
durante il corso, da infermita' dipendente da causa di
servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale
femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo al riconoscimento della loro idoneita'
psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di
congedo obbligatorio di maternita' e' fatta salva la
facolta' dell'Amministrazione di valutare la pianificazione
di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di
salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il
rispetto della disciplina di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche
ed integrazioni.
3. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati dal direttore generale del personale e
delle risorse, su proposta del direttore generale della
formazione.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i
provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso
determinano la cessazione di ogni rapporto con
l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione
costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione
ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei
funzionari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 1 e 3,
del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,
cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 15 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti alla carriera dei funzionari). - 1. La
promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita
anche per merito straordinario ai vice commissari,
commissari, commissari capo, commissari coordinatori, ai
commissari coordinatori superiori ed ai primi dirigenti i
quali abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita'
attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi
all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare
prestigio alla stessa, o abbiano corso grave pericolo di
vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica,
dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene
adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
Omissis.
3. La proposta di promozione per merito straordinario
e' formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei
fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti,
su rapporto del dirigente responsabile della struttura
ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti
siano avvenuti nell'Amministrazione centrale.
Omissis.».
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 2 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a) e b), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Ai concorsi di cui alla lettera a), possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo ai concorsi gia' banditi, di cui alle lettere a) e b), qualora per gli stessi concorsi tutti i vincitori non siano gia' stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti;»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «alla data del 31 dicembre di ciascun anno,», sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre 2017 destinati al concorso ivi previsto»;
c) alla lettera d), dopo le parole: «riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) del decreto n. 335 del 1982», sono inserite le seguenti: «nonche' di altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c)» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente «Gli eventuali posti non coperti a seguito della procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli previsti per il secondo concorso di cui alla lettera c), n.1).»;
d) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) i vincitori del primo concorso di cui alla lettera c), e del concorso di cui alla lettera d), sono nominati vice ispettori con la medesima decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto anche con modalita' telematiche, della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Ferme restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori dei predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine:
1) i vincitori del concorso per titoli della prima annualita' di cui alla lettera c), n. 1), rientranti nella riserva prevista per i sovrintendenti capo con una anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017;
2) i vincitori del concorso di cui alla lettera d);
3) i vincitori del concorso per titoli della prima annualita' di cui alla lettera c), n. 1), non rientranti nella riserva di cui al numero 1 della presente lettera;
4) i vincitori del concorso per titoli di servizio ed esame della prima annualita' di cui alla lettera c), n. 2);
d-ter) i vincitori dal secondo al settimo concorso di cui alla lettera c), sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime modalita' di quello di cui alla lettera d-bis);
d-quater) le modalita' attuative delle lettere d-bis) e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui alla lettera d), ultimo periodo, comprese quelle di svolgimento del corso di formazione;»;
e) alla lettera n), dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonche'»;
f) alla lettera t), n. 2), dopo le parole: «per la copertura delle altre 300 unita',» sono inserite le seguenti: «nonche' di quelle di cui al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura concorsuale ivi prevista,» le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16» e le parole: «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi»;
g) alla lettera u), dopo le parole «ivi previsto» sono inserite le seguenti: «e il dieci per cento dei posti e' riservato al personale del ruolo degli ispettori, gia' frequentatori del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, in possesso della laurea triennale prevista per l'accesso alla qualifica di vice commissario, ovvero di quella magistrale o specialistica prevista in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»;
h) la lettera bb) e' sostituita dalla seguente: «bb) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e vice questori che lo abbiano gia' frequentato e di quelli che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia;»;
i) alla lettera cc), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il 107° corso commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108° corso e il 109° corso concludono il ciclo formativo entro diciotto mesi dalla data dell'inizio del corso. I commissari del 107°, 108° e 109° corso che abbiano superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 4. Per il 107° corso il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019, per il 108° corso e per il 109° corso il tirocinio operativo termina dopo sei mesi dalla data di inizio e, con le medesime decorrenze, i commissari, previa valutazione positiva di cui al terzo periodo dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, assumono la qualifica di commissario capo;»;
l) alla lettera ff):
1) al n. 2), le parole: «e si attribuisce per non piu' di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e si attribuisce gia' dalla prima ammissione allo scrutinio e per non piu' di tre anni»;
2) dopo il n. 2), e' inserito il seguente: «2-bis) per le promozioni a primo dirigente, nella fase transitoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianita' di cui al n. 2) e' assegnato nella misura di punti 6 gia' dalla prima ammissione allo scrutinio. Lo stesso coefficiente, per le medesime promozioni, e' assegnato, a regime, a tutti i vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio, nella misura di punti due, di punti quattro e punti sei per coloro ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di vice questore. Il medesimo coefficiente e' assegnato, per le promozioni a dirigente superiore, ai primi dirigenti ammessi a scrutinio, nella misura di punti due, punti quattro e punti sei per coloro ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, con sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.»;
m) alla lettera ii):
1) al n. 4), dopo le parole: «della carriera dei funzionari», sono inserite le seguenti: «, fermo restando che l'aliquota riservata al concorso interno non puo' superare il cinquanta per cento»;
2) dopo il n. 6) e' inserito il seguente: «6-bis) allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono ammessi anche i funzionari vincitori dei concorsi interni per commissario banditi entro l'anno 2018, ferma restando l'anzianita' di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo ivi prevista;»;
3) al n. 7), le parole: «allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,», sono soppresse;
n) alla lettera ll), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale»;
o) dopo la lettera mm), sono inserite le seguenti:
«mm-bis) fermi restando i posti disponibili al 31 dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella A del medesimo decreto n. 337 del 1982, come sostituita dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si provvede mediante concorso da bandire entro il 30 aprile 2019, riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici alla data del 1° gennaio 2018, nonche', per i soli profili professionali del settore sanitario, anche al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio delle professioni relative al settore sanitario che gia' presta servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
mm-ter) i vincitori dei concorsi di cui alle lettere mm) ed mm-bis), sono nominati vice ispettori tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui all'articolo 25-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I rispettivi corsi di formazione, svolti anche con modalita' telematiche, hanno una durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
mm-quater) le modalita' attuative di cui alle lettere mm-bis) e mm-ter), sono stabilite con il medesimo decreto di cui alla lettera oo);»;
p) alla lettera nn), le parole: «vice direttore tecnico», «direttore tecnico», «direttore tecnico principale», sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «vice commissario tecnico», «commissario tecnico», «commissario capo tecnico»;
q) alla lettera vv), dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonche'»;
r) la lettera iii) e' sostituita dalla seguente: «iii) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh), frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici superiori che lo abbiano gia' frequentato;»;
s) alla lettera lll), le parole «i direttori tecnici capo» sono sostituite con le seguenti: «i direttori tecnici superiori», e le parole: «e nel ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei funzionari tecnici di Polizia»;
t) la lettera rrr) e' sostituita dalla seguente: «rrr) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp), secondo periodo, e qqq), frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori che lo abbiano gia' frequentato;»;
u) alla lettera sss), le parole «i medici capo» sono sostituite con le seguenti: «i medici superiori» e le parole «e nel ruolo professionale dei sanitari» sono soppresse;
v) dopo la lettera ttt) e' inserita la seguente:
«ttt-bis) al personale destinatario delle riserve di posti di cui all'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il primo concorso non si applica il limite di eta' ivi previsto e due posti per l'accesso alla qualifica di medico veterinario sono riservati al personale della Polizia di Stato, in possesso del previsto titolo di studio, con una esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;»;
z) dopo la lettera vvv) e' inserita la seguente: «vvv-bis) «gli orchestrali ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianita' nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quella individuata nella tabella 8 allegata al presente decreto, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla qualifica di orchestrale primo livello;»;
aa) dopo la lettera aaaa), sono aggiunte le seguenti:
«aaaa-bis) entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 e' bandito un concorso interno, per titoli, riservato al personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'eta' non inferiore a 50 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ai fini del transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e dell'assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo. Il transito e' disposto in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilita' di posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;
aaaa-ter) entro il 30 giugno 2019 e' bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale e' posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilita' di posti nel ruolo di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;
aaaa-quater) entro il 30 giugno 2019, e' bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale e' posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilita' di posti nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' attuative dei concorsi di cui alle lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater) e aaaa-quinquies), compresa l'individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi anche in relazione alla specifica esperienza pregressa, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalita' telematiche, nonche' la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis);
aaaa-sexies) al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalita' determinate dall'elevato numero di partecipanti ai concorsi interni, anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per l'accesso al ruolo degli ispettori e ai ruoli corrispondenti, per i candidati dei concorsi di cui alle lettere c), d), mm), mm-bis), zzz), aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), nella fase transitoria non si applicano le disposizioni, previste dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato, che prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali.».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' articolo 2, del citato
decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di
Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del presente
decreto:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo
24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso
alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli,
da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno, con
modalita', procedure e criteri di assegnazione di cui al
decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144,
previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12,
ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste
dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b);
b) alla copertura dei posti complessivamente
disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e
nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a
legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla
tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si
provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro
il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla
medesima data, attraverso il ricorso a modalita' e
procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le
aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto
articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982,
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b-bis) per i vincitori dei concorsi di cui alle
lettere a) e b), il corso di formazione professionale ha la
durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese,
e le relative modalita' attuative sono stabilite con
decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza. Per i concorsi di cui alla lettera a),
con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse, in deroga al
decreto del Ministro dell'interno richiamato dalla stessa
lettera a);
c) nei limiti delle risorse disponibili per tale
organico a legislazione vigente, alla copertura dei posti
disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla
tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al
concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice
ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b),
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335
del 1982, si provvede attraverso sette concorsi, da
bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno
degli anni dal 2017 al 2023, per un numero di posti, per il
primo anno, del cinquanta per cento dei predetti posti
disponibili e, per gli anni successivi, per ciascun anno
pari alla quota derivante dalla suddivisione del residuo
numero complessivo dei posti per le sei annualita', oltre a
quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del
31 dicembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto
dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre
2017 destinati al concorso ivi previsto:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso
per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in
servizio alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione a ciascun
concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto
settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in
servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti
capo del primo concorso sono riservati a quelli con una
anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data
del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale
e' aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento. Per
i successivi sei concorsi, nell'ambito dei posti riservati
ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato
a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le
permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
2) per il trenta per cento, al personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui
alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo
le modalita' ivi previste. Per il primo concorso la
percentuale e' ridotta dal trenta al quindici per cento;
d) nei limiti delle risorse disponibili per tale
organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000
posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016,
di cui alla tabella A del decreto Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla
tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma
1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982,
nonche' di altri 500 posti disponibili alla data del 31
dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice
ispettore, di cui alla lettera c). Gli eventuali posti non
coperti a seguito della procedura concorsuale, sono portati
ad incremento di quelli previsti per il secondo concorso di
cui alla lettera c), n.1); si provvede, in deroga al
medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalita'
di cui alla lettera c), n. 1), da bandire entro il 30
giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una
anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data
del 1° gennaio 2017. Le modalita' attuative di quanto
previsto dalla presente lettera e dalla lettera c), con il
ricorso anche a modalita' telematiche per lo svolgimento
del corso di formazione, sono definite con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
d-bis) i vincitori del primo concorso di cui alla
lettera c), e del concorso di cui alla lettera d), sono
nominati vice ispettori con la medesima decorrenza
giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso di formazione, svolto anche con
modalita' telematiche, della durata non superiore a sei
mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i
frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi
dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Ferme
restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori dei
predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine:
1) i vincitori del concorso per titoli della prima
annualita' di cui alla lettera c), n. 1), rientranti nella
riserva prevista per i sovrintendenti capo con una
anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data
del 1° gennaio 2017;
2) i vincitori del concorso di cui alla lettera d);
3) i vincitori del concorso per titoli della prima
annualita' di cui alla lettera c), n. 1), non rientranti
nella riserva di cui al numero 1 della presente lettera;
4) i vincitori del concorso per titoli di servizio
ed esame della prima annualita' di cui alla lettera c), n.
2);
d-ter) i vincitori dal secondo al settimo concorso di
cui alla lettera c), sono nominati vice ispettori con
decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo
alla data di conclusione del corso di formazione, svolto
con le medesime modalita' di quello di cui alla lettera
d-bis);
d-quater) le modalita' attuative delle lettere d-bis)
e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui alla lettera
d), ultimo periodo, comprese quelle di svolgimento del
corso di formazione;
e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle
lettere a), b) e c), n. 1), e' assicurato agli assistenti
capo e ai sovrintendenti capo che accedono,
rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti e degli
ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater, comma 1,
lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere h) e p), del
presente decreto, nonche' ai sovrintendenti capo vincitori
del concorso di cui alla lettera d), del presente comma;
f) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio
2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica
di assistente capo;
g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente;
h) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente capo;
i) gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo,
alla qualifica di ispettore superiore;
l) gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017
hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o
superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1°
gennaio 2017, nell'ambito della disponibilita' dei posti,
per merito comparativo, alla qualifica di sostituto
commissario;
m) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori
superiori-sostituti commissari assumono la nuova qualifica
apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario
di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo
l'anzianita' di servizio e con anzianita' nella qualifica
corrispondente all'anzianita' nella denominazione;
n) il personale che accede, rispettivamente, alla
qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di
sovrintendente capo e di sostituto commissario, con
riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli
articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni
dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate
nell'allegata tabella A, ai fini dell'accesso alla
qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017,
nonche' al parametro e alla denominazione ivi indicati, con
decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017;
o) agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno
maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a
otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la
denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno
successivo alla maturazione della predetta anzianita' di
qualifica;
p) ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di
cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'
attribuita la denominazione di "coordinatore", con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianita' di qualifica;
q) ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di
cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'
attribuita la denominazione di "coordinatore", con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianita' di qualifica;
r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2015 per
l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza mediante scrutinio
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i posti complessivamente riservati ai
concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di
ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede
attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da
bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori
capo in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, gia' frequentatori del 7° e dell'8° corso
di formazione per vice ispettore. La promozione alla
qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio
2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il
personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito
di scrutinio per merito comparativo. Per le modalita' di
svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 31-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata n
vigore del presente decreto;
s) fino all'anno 2026, per l'ammissione allo
scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui
all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non e' richiesto il
possesso della laurea ivi previsto;
t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta
funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo
speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1,
comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia
di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario,
anche durante la frequenza del corso di formazione, di
commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a
quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei
funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800
unita'. All'istituzione del predetto ruolo si provvede
mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale:
1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la
copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30 settembre
2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1°
gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a
ciascuno dei concorsi previsti per le annualita' dal 2001
al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualita' 2001;
300 per l'annualita' 2002; 300 per l'annualita' 2003; 300
per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita' 2005. I
vincitori del concorso sono nominati vice commissari del
ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed
economica dalla data di inizio del primo corso di
formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di
durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola
superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo
presso strutture della Polizia di Stato della durata di un
mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi
presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno
dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo
decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di
formazione. Al termine del periodo applicativo, per il
personale vincitore delle annualita' dal 2002 al 2005, il
corso di formazione e' sospeso fino all'inizio del
rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del
corso di formazione non produce effetti ai fini della
promozione alle qualifiche di commissario e di commissario
capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio
del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal
servizio per limiti di eta' durante il periodo applicativo,
ovvero prima del termine del periodo formativo del corso,
il personale interessato e' collocato in quiescenza con la
qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del
secondo periodo del presente punto. Coloro che superano
l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo
direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I
posti non coperti per ciascuna delle predette annualita'
sono portati ad incremento del contingente dell'annualita'
successiva. Quelli non coperti al termine della procedura
concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal
servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento
sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della
dotazione organica della carriera dei funzionari riservata
al concorso interno. La promozione alla qualifica di
commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di
effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il
personale con una anzianita' nella qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza,
inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario
capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);
2) attraverso un concorso, per titoli, per la
copertura delle altre 300 unita', nonche' di quelle di cui
al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura
concorsuale ivi prevista, nonche' di quelle di cui al
precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura
concorsuale ivi prevista di cui all'articolo 16, non
superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi da bandire
entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari
del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al
concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I
vincitori del concorso sono nominati vice commissari del
ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed
economica corrispondente a quella di inizio del corso di
formazione della durata di sei mesi presso la scuola
superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo
di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro
che superano l'esame finale di fine corso sono confermati
nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di
commissario. La promozione alla qualifica di commissario
capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio
nella qualifica di commissario;
3) attraverso modalita' attuative stabilite con
decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla
base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14
a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, compresa
l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse,
la composizione delle commissioni d'esami, nonche' le
modalita', anche telematiche, di svolgimento del periodo
applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione
del corso di formazione, nonche' i criteri per la
formazione delle graduatorie di fine corso. Gli
appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono
la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice
questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal
servizio, secondo le modalita' previste dall'articolo 21,
comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
u) fino all'anno 2026, per la partecipazione al
concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo
5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non
e' richiesto il requisito dell'eta' ivi previsto e il dieci
per cento dei posti e' riservato al personale del ruolo
degli ispettori, gia' frequentatori del 7°, 8° e 8°-bis
corso per vice ispettore, in possesso della laurea
triennale prevista per l'accesso alla qualifica di vice
commissario, ovvero di quella magistrale o specialistica
prevista in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
v) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente
alla medesima data al ruolo dei commissari e dei dirigenti
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, transita
nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del
medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente
decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di
ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente
qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto
alle lettere z) e aa);
z) i vice questori aggiunti, in servizio al 1°
gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio
nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di
vice questore, mediante scrutinio per merito assoluto,
nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice
questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella
A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
aa) i vice questori aggiunti, in servizio al 1°
gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo
servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in
sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella
nuova carriera dei funzionari, conservando l'anzianita'
posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione
organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice
questore prevista dalla tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1,
del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di
vice questore si applicano le disposizioni di cui alla
lettera z). I funzionari in servizio alla data del 31
dicembre 2017 accedono alla qualifica di vice questore
aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
bb) entro cinque anni dalla data di accesso alle
nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice
questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo
periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale
di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e
vice questori che lo abbiano gia' frequentato e di quelli
che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di
perfezionamento delle Forze di polizia;
cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
106° corso commissari della Polizia di Stato concludera' il
ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017. Il 107° corso
commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo
formativo entro il 29 marzo 2019. I commissari che abbiano
superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei al
servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la
qualifica di commissario e svolgono, con la medesima
qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il
tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le
modalita' previste in attuazione del decreto di cui al
comma 6 del medesimo articolo 4. Il tirocinio operativo
termina il 7 settembre 2019 e, con la medesima decorrenza,
i commissari, previa valutazione positiva di cui al terzo
periodo dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 334 del 2000, assumono la qualifica di
commissario capo.
dd) sino a quando i commissari capo provenienti
dall'aliquota riservata al personale della carriera dei
funzionari che accede con la laurea triennale non
matureranno i requisiti per l'ammissione al concorso per
l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti
per l'accesso alla medesima qualifica, non coperti
nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati
ad incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al
personale della carriera dei funzionari che accede con la
laurea magistrale o specialistica;
ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio
per merito comparativo per la promozione a primo dirigente,
con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono
ammessi i vice questori con un'anzianita' di effettivo
servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di
almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di
formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente, per la promozione alla medesima qualifica
mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di
dirigente superiore, con decorrenza 1° gennaio 2018, in
relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si
applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni
gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi
scrutini e prova concorsuale;
ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio
per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche
delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334:
1) sono considerati i titoli con riferimento alle
valutazioni annuali dell'ultimo quinquennio, ad esclusione
dell'anno solare in corso alla data del 31 dicembre
precedente alla decorrenza delle promozioni, salvo per i
titoli di studio e le abilitazioni professionali conseguiti
entro la medesima data;
2) il coefficiente di anzianita' di cui
all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e' pari a due
centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito
per la valutazione dei titoli e si attribuisce gia' dalla
prima ammissione allo scrutinio e per non piu' di tre anni;
2-bis) per le promozioni a primo dirigente, nella
fase transitoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
ee), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il
coefficiente di anzianita' di cui al n. 2) e' assegnato
nella misura di punti 6 gia' dalla prima ammissione allo
scrutinio. Lo stesso coefficiente, per le medesime
promozioni, e' assegnato, a regime, a tutti i vice questori
e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio, nella misura
di punti due, di punti quattro e punti sei per coloro
ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni,
cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella
qualifica di vice questore. Il medesimo coefficiente e'
assegnato, per le promozioni a dirigente superiore, ai
primi dirigenti ammessi a scrutinio, nella misura di punti
due, punti quattro e punti sei per coloro ammessi a
scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, con sei anni o
almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di
primo dirigente;
3) il coefficiente complessivo minimo di cui
all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, per l'idoneita' alla promozione del
personale delle carriere di cui al decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e' determinato dalla commissione per
la progressione in carriera prevista dall'articolo 59 del
medesimo decreto legislativo;
gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con
la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e
dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle
funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
come modificata dalla tabella 1 allegata al presente
decreto;
hh) la disposizione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2020;
ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018:
1) nella dotazione organica della carriera dei
funzionari, di cui alla tabella A, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto,
sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al
concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di
1.300 unita' di quelli del personale in servizio nel ruolo
direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);
2) nella dotazione organica del ruolo degli
ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi
indisponibili un numero di posti, riservati al concorso
interno, corrispondenti ad un numero massimo di 500 posti
di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad
esaurimento, di cui alla lettera t);
3) a seguito delle cessazioni dal servizio dei
funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento, i relativi
posti sono utilizzati per il concorso interno per l'accesso
alla carriera dei funzionari, riservato al personale del
ruolo degli ispettori, nonche' per l'utilizzo dei posti
indisponibili nel ruolo degli ispettori, di cui al numero
2, secondo le modalita' determinate con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
4) i posti annualmente da mettere a concorso per
l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei
funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e
concorso interno, devono assicurare l'organico sviluppo
della progressione in carriera in relazione alla dotazione
organica complessiva della carriera dei funzionari, fermo
restando che l'aliquota riservata al concorso interno non
puo' superare il cinquanta per cento;
5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per
l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della
riserva prevista per il ruolo degli ispettori, puo'
partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad
esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto
titolo di studio universitario, e non si applica il limite
di eta' previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
6) fino all'anno 2018, per l'accesso alla carriera
dei funzionari mediante concorso pubblico, in sostituzione
della riserva di posti per il personale interno, e' bandito
un concorso interno riservato al personale di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente
all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei
requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento
riservato a quello gia' destinatario del ruolo direttivo
speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto
legislativo, secondo modalita' stabilite con decreto del
capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza;
6-bis) allo scrutinio per merito comparativo per la
promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono ammessi anche i
funzionari vincitori dei concorsi interni per commissario
banditi entro l'anno 2018, ferma restando l'anzianita' di
effettivo servizio nella qualifica di commissario capo ivi
prevista;
7) la dotazione organica complessiva della carriera
dei funzionari che espleta funzioni di polizia e' ridotta,
entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unita' a 3.700 unita'.
Le unita' da ridurre gradualmente, ad eccezione di quelle
di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto a
quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto,
sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
fermo restando quanto previsto dalla lettera t). Con il
medesimo decreto e' gradualmente e contestualmente
incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei
funzionari tecnici di polizia, secondo quanto previsto
dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla
tabella 2 allegata al presente decreto nonche' la dotazione
organica del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335 come modificata dalla tabella 1
allegata al presente decreto;
ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla
qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei
sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti
complessivamente disponibili in organico alla data del 31
dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per
tale organico a legislazione vigente nell'ambito della
dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al
decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per
titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalita'
telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e
2019, riservato al personale con qualifica di assistente
capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui
vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione e non
abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono,
garantendo agli stessi il mantenimento della sede di
servizio.
I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018
e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente
tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale
del corso di formazione tecnico-professionale, della durata
non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con
decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo
alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione
tecnico-professionale;
mm) alla copertura dei posti disponibili in organico
alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A del
decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3,
comma 1, del presente decreto, riservati al concorso
interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore
tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un
concorso, per titoli, da espletarsi anche con modalita'
telematiche, da bandire entro il 30 aprile del 2018,
riservato, in via prioritaria, al personale dei ruoli
tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di
scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante
l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che
nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o
sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un
giudizio complessivo inferiore a "buono";
mm-bis) fermi restando i posti disponibili al 31
dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per l'accesso
alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla
copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico
alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella A del
medesimo decreto n. 337 del 1982, come sostituita dalla
tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si
provvede mediante concorso da bandire entro il 30 aprile
2019, riservato al personale in servizio nel ruolo dei
sovrintendenti tecnici alla data del 1° gennaio 2018,
nonche', per i soli profili professionali del settore
sanitario, anche al personale della Polizia di Stato in
possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio
delle professioni relative al settore sanitario che gia'
presta servizio, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nell'ambito delle strutture
sanitarie presso gli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
mm-ter) i vincitori dei concorsi di cui alle lettere
mm) ed mm-bis), sono nominati vice ispettori tecnici con
decorrenza giuridica ed economica di cui all'articolo
25-ter, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I rispettivi corsi di
formazione, svolti anche con modalita' telematiche, hanno
una durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre
mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in
aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10
ottobre 1986, n. 668;
mm-quater) le modalita' attuative di cui alle lettere
mm-bis) e mm-ter), sono stabilite con il medesimo decreto
di cui alla lettera oo;
nn) in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento
dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' istituito il ruolo direttivo tecnico
ad esaurimento della Polizia di Stato, con una dotazione
organica complessiva di 80 unita', articolato nelle
qualifiche di vice commissario tecnico, durante la
frequenza del corso di formazione, di commissario tecnico e
di commissario capo tecnico. All'istituzione del predetto
ruolo si provvede attraverso un concorso interno, per
titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al
personale del ruolo degli ispettori tecnici,
prioritariamente a quelli in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo
n. 334 del 2000, di cui:
1) 40 posti, riservati prioritariamente agli
ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di
perito superiore alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione
del settore sanitario;
2) 40 posti riservati agli ispettori superiori
tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di
studio che consente l'esercizio dell'attivita' sanitaria.
I vincitori del concorso sono destinati al settore
corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice
direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad
esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica
corrispondente a quella di inizio del corso di formazione
della durata di tre mesi presso la scuola superiore di
polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine corso
sono confermati nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento
con la qualifica di direttore tecnico. I posti non coperti
per l'aliquota di cui al n. 2) sono portati in aumento di
quella di cui al n. 1). La promozione alla qualifica di
direttore tecnico principale si consegue, mediante
scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, dopo sei
anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore
tecnico. Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico ad
esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di
direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il
giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le
modalita' previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il
giorno precedente la data di entrata in vigore del presente
decreto. Fermo restando quanto previsto dalla presente
lettera, le modalita' attuative, con il ricorso anche a
modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di
formazione, sono definite con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto
previsto in attuazione dell'articolo 41 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Nella dotazione organica complessiva
delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico
superiore del ruolo dei funzionari tecnici, di cui alla
tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982,
come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3,
comma 1, del presente decreto, sono resi indisponibili 40
posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio
nel ruolo direttivo ad esaurimento. Con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,
entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i
ruoli e le qualifiche nei quali opera la predetta
indisponibilita';
oo) le modalita' attuative di quanto previsto dalle
lettere ll), e mm), con il ricorso anche a modalita'
telematiche per lo svolgimento del corso di formazione,
sono definite con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza;
pp) gli assistenti tecnici che al 1° gennaio 2017
hanno maturato una anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni,
sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo
scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente
tecnico capo;
qq) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio
2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni,
sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo
scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente tecnico;
rr) i sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017
hanno maturato una anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni,
sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo
scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente tecnico capo;
ss) gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2017
hanno una anzianita' nella precedente corrispondente
qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con
decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo
aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore
superiore tecnico;
tt) gli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio
2017 hanno una anzianita' nella precedente corrispondente
qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con
decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della
disponibilita' dei posti, per merito comparativo, alla
qualifica di sostituto direttore tecnico;
uu) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori
superiori tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la
nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici
di sostituto direttore tecnico, di cui all'articolo
31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianita' di servizio
e con anzianita' nella qualifica corrispondente
all'anzianita' nella denominazione;
vv) il personale che accede, rispettivamente, alla
qualifica di assistente capo tecnico, di sovrintendente
tecnico, di sovrintendente capo tecnico e di sostituto
direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori a
quelle previste dagli articoli 11, 20-sexies, 20-septies,
31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna riduzione, sono
applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva
qualifica indicate nell'allegata tabella B, ai fini
dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore
al 1° gennaio 2017, nonche' al parametro e alla
denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al
1° ottobre 2017;
zz) agli assistenti capo tecnici che al 1° ottobre
2017 hanno maturato un'anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in
assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma
4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, del presente decreto, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno
successivo alla maturazione della predetta anzianita' di
qualifica;
aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° ottobre
2017 hanno maturato un'anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in
assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter,
comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di
"coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla
maturazione della predetta anzianita' di qualifica;
bbb) ai sostituti direttori tecnici che al 1° ottobre
2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di
cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e'
attribuita la denominazione di "coordinatore", con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianita' di qualifica;
ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al
31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore
superiore tecnico mediante scrutinio, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno 2026
per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a
ispettore superiore tecnico, di cui all'articolo 31-bis,
del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, non e' richiesto il possesso della laurea ivi
previsto, salvo che la stessa non sia richiesta come
presupposto per l'accesso al ruolo;
ddd) agli orchestrali primo livello che al 1° ottobre
2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a due anni, in assenza dei motivi ostativi di cui
all'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e'
attribuita la denominazione di "coordinatore", con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianita' di qualifica;
eee) con decorrenza 1° gennaio 2017:
1) il personale appartenente al ruolo degli
operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del
settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle
lettere ll), mm) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo
degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al
ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto
logistico, continuando a svolgere le funzioni del settore
sanitario e successivamente, qualora non acceda alle
qualifiche dei ruoli superiori del settore sanitario o
psicologico a seguito della procedura concorsuale previste,
permane nel settore supporto logistico, senza piu' le
funzioni del settore sanitario, mantenendo la stessa
anzianita' posseduta nel precedente ruolo;
2) il personale appartenente al ruolo degli
operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti dei
settori non piu' previsti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui
alle lettere ll), mm) e nn), accede, rispettivamente, al
ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e
al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto
logistico, continuando a svolgere le funzioni precedenti e
successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei
ruoli superiori a seguito delle procedure concorsuali
previste, permane nel settore supporto logistico,
mantenendo la stessa anzianita' posseduta nel precedente
ruolo;
fff) la dotazione organica complessiva del ruolo
degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei
sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto
dalla lettera ll) e mm), e' ridotta, dal 31 dicembre 2018
al 31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a 1.000
unita' e da 1.838 a 852 unita'. Le unita' da ridurre
gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2
allegata al presente decreto, sono determinate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
giugno di ciascun anno;
ggg) al 1° gennaio del 2018, il personale
appartenente alla medesima data al ruolo dei direttori e
dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, transita nella carriera dei funzionari
tecnici di cui all'articolo 29 del medesimo decreto
legislativo, come modificato dal presente decreto,
mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla
medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del
nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto al periodo
successivo e alla lettera hhh). I direttori tecnici capo,
in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di
effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono
promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore,
mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della
dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e
direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo
3, comma 1, del presente decreto;
hhh) i direttori tecnici capo, in servizio al 1°
gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo
servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche
in soprannumero, la qualifica di direttore tecnico capo
nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando
l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito
della dotazione organica complessiva di direttore tecnico
capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la
promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si
applicano le disposizioni di cui alla lettera ggg), secondo
periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 31
dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico
capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 33 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
iii) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove
qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico
superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo
periodo, e hhh), frequenta un corso di aggiornamento
professionale di cui all'articolo 57 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei
direttori tecnici capo e dei direttori tecnici superiori
che lo abbiano gia' frequentato;
lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio
per merito comparativo per la promozione a primo dirigente
tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio
2022, sono ammessi i direttori tecnici superiori con
un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera dei
funzionari tecnici di Polizia di almeno diciassette anni.
Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la
promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per
la promozione alla qualifica di dirigente superiore
tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai
posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le
disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34, 35
e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia'
vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi
scrutini e prova concorsuale;
mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con
la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente
superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle
funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
come modificata dalla tabella 2 allegata al presente
decreto;
nnn) ai fini della frequenza del corso di formazione
iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico principale
e di medico capo, ai medici e ai medici principali del
ruolo professionale dei sanitari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 47 e
all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, nel testo in vigente il giorno precedente la data di
entrata in vigore del presente decreto;
ooo) al 1° gennaio 2018, il personale appartenente
alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e
dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui
all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo,
mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla
medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del
nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere
ppp) e qqq);
ppp) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018,
con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei
medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore,
mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della
dotazione organica complessiva di medico capo e medico
superiore prevista dalla tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come
modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
del presente decreto;
qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018,
con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo
dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica
di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando
l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito
della dotazione organica complessiva di medico capo e
medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come
modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di
medico superiore si applicano le disposizioni di cui alla
lettera ppp). I funzionari medici, in servizio alla data
del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico
capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
rrr) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove
qualifiche di medico capo e di medico superiore, il
personale di cui alle lettere ppp), secondo periodo, e
qqq), frequenta un corso di aggiornamento professionale di
cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, con esclusione dei medici capo e dei medici
superiori che lo abbiano gia' frequentato;
sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio
per merito comparativo per la promozione a primo dirigente
medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio
2022, sono ammessi i medici superiori con un'anzianita' di
effettivo servizio nella carriera dei medici di almeno
diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione
dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo
dirigente medico, per la promozione alla medesima qualifica
mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di
dirigente superiore medico, con decorrenza 1° gennaio 2018,
in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si
applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui
all'articoli 49, 50 e 51 del medesimo decreto legislativo,
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' le altre
disposizioni gia' vigenti per le modalita' di svolgimento
dei relativi scrutini e prova concorsuale;
ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con
la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore
medico e di dirigente generale medico accede alle funzioni
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come
modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
allegata al presente decreto;
ttt-bis) al personale destinatario delle riserve di
posti di cui all'articolo 46, comma 2 bis, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il primo concorso
non si applica il limite di eta' ivi previsto e due posti
per l'accesso alla qualifica di medico veterinario sono
riservati al personale della Polizia di Stato, in possesso
del previsto titolo di studio, con una esperienza nel
settore non inferiore a dieci anni;
uuu) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro
direttore della banda musicale della Polizia di Stato
assume la qualifica di maestro direttore - primo dirigente
tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico
del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di
Stato, con le modalita' previste per lo scrutinio per
merito comparativo;
vvv) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro vice
direttore della banda musicale della Polizia di Stato
assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore
tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico
capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia
di Stato, con le modalita' previste per lo scrutinio per
merito comparativo;
vvv-bis) "gli orchestrali ispettori superiori tecnici
che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a quella
individuata nella tabella 8 allegata al presente decreto,
sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla
qualifica di orchestrale primo livello;
zzz) il personale della Polizia di Stato che risulti
in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso a
partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente
vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico
concorso interno per la nomina ad orchestrale della banda
musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze
parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione
degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240,
fermo restando l'organico complessivo previsto
dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai
vincitori del concorso straordinario, sono resi
indisponibili altrettanti posti dell'organico della banda
musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse,
fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del
concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del
concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione
dei titoli, la composizione della commissione e la
formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di
concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17,
20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del 1987. I titoli
ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21
in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso
interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni
anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la
banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad
un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo
degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del
concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel
ruolo stesso;
aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice revisore
tecnico della Polizia di Stato possono presentare domanda
per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i
conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se
il dipendente non ha maturato il requisito della
permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella
stessa sede di servizio;
aaaa-bis) entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
dal 2019 al 2023 e' bandito un concorso interno, per
titoli, riservato al personale che espleta funzioni di
polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei
sovrintendenti e degli ispettori, con un'eta' non inferiore
a 50 anni alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, ai fini del transito nella
corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e
tecnico-scientifici e dell'assegnazione, rispettivamente,
nei settori del supporto logistico e del supporto
logistico-amministrativo. Il transito e' disposto in
soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi
ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilita' di
posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento
della cessazione dal servizio;
aaaa-ter) entro il 30 giugno 2019 e' bandito un
concorso interno, per titoli, per l'accesso alla
corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di
supporto logistico e logistico amministrativo, riservato al
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio
della professione sanitaria, in possesso di una esperienza
di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale
e' posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con
la contestuale indisponibilita' di posti nel ruolo di
provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal
servizio;
aaaa-quater) entro il 30 giugno 2019, e' bandito un
concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica
di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 22, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, per l'impiego nel settore di supporto logistico
amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei
sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia
di Stato, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio
della professione sanitaria, in possesso di una esperienza
di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale
e' posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli
ispettori tecnici con la contestuale indisponibilita' di
posti nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335;
aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite
le modalita' attuative dei concorsi di cui alle lettere
aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater) e aaaa-quinquies),
compresa l'individuazione dei contingenti massimi annuali,
in misura non superiore al dieci per cento della dotazione
organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti
tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori
tecnici, dei titoli ammessi a valutazione e i relativi
punteggi anche in relazione alla specifica esperienza
pregressa, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione e qualificazione professionale, anche con
modalita' telematiche, nonche' la disciplina applicabile
sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di
cui alla lettera aaaa-bis).
aaaa-sexies) al fine di corrispondere alle
contingenti esigenze di funzionalita' determinate
dall'elevato numero di partecipanti ai concorsi interni,
anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della
presente disposizione, per l'accesso al ruolo degli
ispettori e ai ruoli corrispondenti, per i candidati dei
concorsi di cui alle lettere c), d), mm), mm-bis), zzz),
aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), nella fase transitoria
non si applicano le disposizioni, previste dalla
legislazione vigente per il personale della Polizia di
Stato, che prevedono l'accertamento dei requisiti
attitudinali.
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «e agli articoli 3, comma 1, 3 e 4», sono sostituite dalle seguenti: «e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4»;
b) al comma 11, le parole: «regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400», sono sostituite dalle seguenti: «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza»;
c) dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso interno presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Fermo restando quando previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;
d) al comma 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico.».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato
decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, come modificato
dal presente decreto:
Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato). -
1. Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, sono
sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2 e 3,
allegate al presente decreto. Le tabelle A), B), C), F) e
G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle A), B),
C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 4, 5, 6,
7, 8 e 9, allegate al presente decreto. Nelle dotazioni
organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai
decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
numeri 335, 337 e 338, confluiscono quelle dei rispettivi
ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle medesime
tabelle, nel testo vigente il giorno precedente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al fine di garantire la piena funzionalita' della
Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per
l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato,
le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in
quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1,
del presente articolo, possono essere utilizzate per le
assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione
organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla
predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di
soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono
riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa
del personale del predetto ruolo a quello dei
sovrintendenti e degli ispettori.
3. Entro il 1° gennaio 2021, si provvede
all'ampliamento della dotazione organica del ruolo dei
sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
fino al raggiungimento di 24.000 unita', attraverso la
riduzione della dotazione organica dei ruoli degli
operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella
A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno,
assicurando l'invarianza di spesa.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal
presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) con decreto del Ministro dell'interno, adottato di
concerto con il Ministro per la semplificazione e della
pubblica amministrazione e il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono individuate le
classi di laurea triennale di cui agli articoli 27-ter,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, e articoli 25-bis, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337;
b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le
necessarie modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento
alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in
attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto
legislativo 7 agosto 2016, n. 177.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e
dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera
b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1
e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4, comma 6, 31,
comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei
ruoli della Polizia di Stato, il prescritto titolo di
studio puo' essere conseguito entro la data di svolgimento
della prima prova, anche preliminare.
7. Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e
degli assistenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
d), non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di
cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31
dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
9. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, anche
presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia
di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del
personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e
tecnica.».
10. Nel ruolo d'onore di cui all'articolo 65-ter del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' iscritto
anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei
sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli
tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato. Si
applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni
ivi previste. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' attuative del predetto articolo, comprese quelle
relative all'applicazione dello stesso al personale non
direttivo e non dirigente.
11. Con decreto del capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza sono determinate le
modalita' per l'impiego nella Sezione paralimpica dei
gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», nell'ambito
dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale
inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che
accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) individuazione del personale da impiegare nella
Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle
attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici
sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni
rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali;
b) previsione che i gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme oro», firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato italiano paralimpico (CNP), possano essere
riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere
l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle
disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in
deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e
il riconoscimento delle societa' e delle associazioni
sportive dilettantistiche;
c) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' della Sezione paralimpica, possa essere impiegato
in altre attivita' istituzionali dei medesimi ruoli tecnici
e tecnico-scientifici della Polizia di Stato;
d) applicazione, in quanto compatibili, delle
disposizioni relative ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme oro».
12. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e
interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti
di ammissibilita' previsti dai relativi bandi sino al
termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello
relativo ai limiti di eta'.
13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per
oggettive esigenze organizzative e logistiche che non
consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso
concorso interno presso gli Istituti di Istruzione, Centri
o Scuole della Polizia di Stato, puo' articolare i corsi di
formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non sia
diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza
giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo.
Fermo restando quando previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera d-bis), al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita'
relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori
sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami
sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.
14. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli della
Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume
organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la
consistenza alle esigenze di funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
15. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ogni riferimento ai ruoli dei commissari e dei
dirigenti e ruoli corrispondenti, ai ruoli dei direttivi e
dei dirigenti ovvero alle qualifiche direttive e
dirigenziali della Polizia di Stato si intende inerente
alle carriere dei funzionari di Polizia introdotte dal
presente decreto. Ogni riferimento, contenuto in
disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla
qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo
e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla
qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore
tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento,
contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, alle qualifiche di vice direttore tecnico,
direttore tecnico e direttore tecnico principale della
Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle
qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario
tecnico e di commissario capo tecnico.
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «transitorie» sono aggiunte le seguenti: «e finali»;
b) al comma 23, dopo le parole: «dall'articolo 35» sono aggiunte le seguenti: «e 37, comma 6,» e la parola: «ispettori» e' sostituita dalle seguenti: «allievi marescialli»;
c) dopo il comma 23 all'ulteriore comma «23» la numerazione del medesimo e' sostituita con la seguente: «24»;
d) al comma 30, dopo le parole: «sono ammessi» sono inserite le seguenti: «, se in servizio permanente,» e le parole: «ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29,» sono soppresse;
e) al comma 35, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la formazione delle aliquote a partire dal 2020, gli ufficiali di cui al presente comma che maturano 7 anni di permanenza nel grado di tenente colonnello sono inseriti nella prima aliquota di valutazione.»;
f) al comma 42, la parola: «terza» e' sostituita dalla seguente: «quarta»;
g) al comma 47, lettera b), dopo le parole: «1° luglio 2010» sono aggiunte le seguenti: «. Per il medesimo anno, il numero delle promozioni stabilito dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, e' incrementato di n. 1 unita'»;
h) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«60-bis. Il personale del Corpo della guardia di finanza non puo' prestare servizio nella circoscrizione ove e' stato eletto, ovvero nominato, per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede piu' vicina, da individuare compatibilmente con il grado rivestito e con le esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione.
60-ter. Entro il 31 dicembre 2019 e' bandito, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, un concorso straordinario per il ruolo esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla data di indizione della procedura concorsuale, risultino in servizio presso il complesso bandistico musicale da almeno due anni. L'accesso al concorso e' consentito, senza limiti di eta', ai militari in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. Le prove d'esame consistono nell'esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, nella lettura a prima vista di un brano di musica e in una prova culturale sulle nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. I vincitori di concorso sono inquadrati, in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della Banda della Guardia di finanza e prescindendo dalla qualificazione strumentale, nella terza parte B di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, corrispondente al grado di maresciallo ordinario.
60-quater. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con riferimento alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 36, commi 23, 24,
30, 35, 42, e 47 del citato decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, come modificato dal presente decreto:
«Art. 36 (Disposizioni transitorie e finali). -
Omissis.
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37,
comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi
marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma
1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per
cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per
cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per
cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma
1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per
cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per
cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per
cento.
24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma
1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per
la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma
1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e' richiesto
il possesso di un diploma di istruzione secondaria che
consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il
medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di
finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun
ruolo, puo' fissare con il bando di concorso di cui
all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da
riservare al personale in possesso di laurea triennale,
individuandone le relative classi.
Omissis.
30. I vincitori del concorso di cui al comma 29 sono
ammessi, se in servizio permanente, alla frequenza di un
corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, al
termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo
normale - comparto speciale, e sono iscritti in ruolo con
decorrenza successiva alla conclusione dell'attivita'
formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine
corso.
Omissis.
35. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di
permanenza nel grado di maggiore continuano ad applicarsi,
ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per
l'avanzamento al grado di colonnello, le disposizioni di
cui alle note (c), (d) ed (e) della tabella n. 1 vigente il
giorno precedente all'entrata in vigore del presente
decreto. Per la formazione delle aliquote a partire dal
2020, gli ufficiali di cui al presente comma che maturano 7
anni di permanenza nel grado di tenente colonnello sono
inseriti nella prima aliquota di valutazione.
Omissis.
42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto
speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di
inclusione in aliquota per la quarta valutazione dei
tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal
presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti
ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria
di merito e il numero delle promozioni e' stabilito
annualmente dal Comandante generale della Guardia di
finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di
valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e
paritari tassi di avanzamento.
Omissis.
47. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata
degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale,
sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:
a) 2018, i colonnelli con anzianita' di grado pari o
anteriore al 1° luglio 2008. Per il medesimo anno il numero
delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo
normale - comparto aeronavale e' fissato in una unita';
b) 2019, i colonnelli con anzianita' di grado pari o
anteriore al 1° luglio 2010. Per il medesimo anno, il
numero delle promozioni stabilito dalla tabella n. 1
annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come
modificata dal presente decreto, e' incrementato di n. 1
unita';
c) 2020, i colonnelli con anzianita' di grado pari o
anteriore al 1° luglio 2012;
d) 2021, i colonnelli con anzianita' di grado pari o
anteriore al 1° luglio 2014;
e) 2022, i colonnelli con anzianita' di grado pari o
anteriore al 1° luglio 2016.».
- Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v.
nota all'articolo 9.
- Si riporta il testo dei nuovi commi 60-bis, 60-ter e
60-quater dell'articolo 36, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95:
«60-bis. Il personale del Corpo della guardia di
finanza non puo' prestare servizio nella circoscrizione ove
e' stato eletto, ovvero nominato, per tutta la durata del
mandato amministrativo o politico, e comunque per un
periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito
nella sede piu' vicina, da individuare compatibilmente con
il grado rivestito e con le esigenze di funzionalita'
dell'Amministrazione.
60-ter. Entro il 31 dicembre 2019 e' bandito, con
determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza, un concorso straordinario per il ruolo esecutori
della Banda musicale della Guardia di finanza riservato ai
militari del medesimo Corpo che, alla data di indizione
della procedura concorsuale, risultino in servizio presso
il complesso bandistico musicale da almeno due anni.
L'accesso al concorso e' consentito, senza limiti di eta',
ai militari in possesso degli altri requisiti previsti
dall'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n.
287. Le prove d'esame consistono nell'esecuzione di un
pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, nella
lettura a prima vista di un brano di musica e in una prova
culturale sulle nozioni inerenti alla tecnica dello
strumento suonato. La commissione esaminatrice del concorso
e' costituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. I
vincitori di concorso sono inquadrati, in soprannumero alle
vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della
Banda della Guardia di finanza e prescindendo dalla
qualificazione strumentale, nella terza parte B di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27
febbraio 1991, n. 79, corrispondente al grado di
maresciallo ordinario.
60-quater. Al fine di salvaguardare i livelli di
funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo
periodo dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con
riferimento alle promozioni al grado di generale di
divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al
1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico
previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al
medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre
2004, n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento ed
il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda
musicale del Corpo della Guardia di finanza» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2004, n. 282. - Si
riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4:
«Art. 2 (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la
nomina a maestro direttore e vice direttore). - 1. Ai
concorsi per il reclutamento del maestro direttore e vice
direttore possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi di laurea;
b) avere un'eta' non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano
componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si
prescinde dal predetto limite di eta';
c) essere riconosciuti in possesso della idoneita'
psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente;
d) essere in possesso dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito
viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di
finanza;
g) non essere imputati, condannati, ovvero aver
richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
ne' essere o essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
h).
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesto,
per la partecipazione al concorso per la nomina a:
a) maestro direttore, il possesso del diploma in
composizione e strumentazione per Banda conseguiti in un
conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente
riconosciuto;
b) maestro vice direttore, il possesso del diploma in
strumentazione per Banda conseguito in un conservatorio di
Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.
3. I candidati gia' in servizio nella Guardia di
finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli
appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati
e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
Art. 3 (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la
nomina ad esecutore ed archivista). - 1. Ai concorsi per la
nomina ad esecutori ed archivista, possono partecipare:
a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di
finanza, di eta' non superiore a 45 anni, che:
1) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi di laurea;
2) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio,
non idonei all'avanzamento;
3) non risultino imputati in un procedimento penale
per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento
disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna ovvero sospesi dal servizio o in
aspettativa;
4) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da
corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi
vicebrigadieri della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani che:
1) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi di laurea;
2) abbiano eta' non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 40. Tale limite e' elevato di cinque anni
per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di
servizio;
3) siano riconosciuti in possesso della idoneita'
psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
maresciallo;
4) godano dei diritti politici;
5) non siano stati espulsi dalle Forze armate,
dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
6) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da
corsi di formazione della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito
viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di
finanza;
8) non siano imputati, condannati ovvero non
abbiano richiesto l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
9).
2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma, e'
richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina
ad:
a) esecutore, il possesso del diploma nello strumento
per il quale si concorre o per strumento affine, come da
tabella "H" allegata al decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o
altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
b) archivista, il compimento inferiore di
composizione conseguito in un conservatorio di Stato o
altro analogo istituto legalmente riconosciuto.
3. I candidati gia' in servizio nel Corpo della guardia
di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli
appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e
finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
Art. 4 (Commissione giudicatrice). - 1. Per ciascuno
dei concorsi di cui agli articoli 2 e 3, e' nominata, con
determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza o dell'autorita' da questi delegata, una
Commissione giudicatrice, presieduta da un ufficiale
generale della guardia di finanza.
2. La Commissione di cui al comma 1 si articola nelle
seguenti sottocommissioni:
a) per l'accertamento dei requisiti prescritti per
l'ammissione;
b) per la visita medica di primo accertamento;
c) per la visita medica di revisione;
d) per gli accertamenti attitudinali;
e) per la valutazione dei titoli e le prove d'esame;
f) per la visita medica di controllo.
3. La composizione della sottocommissione di cui al
precedente comma 2, lettera e), e' disciplinata dagli
articoli 5, 6, 7 e 8. La composizione delle
sottocommissioni di cui al precedente comma 2, lettere a),
b), c), d) ed f) e' disciplinata dalla determinazione con
la quale e' indetto il concorso.».
- Per il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79,
v. nota all'articolo 9.
- Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v.
nota all'articolo 9. - Si riporta il testo vigente
dell'articolo 33:
«Art. 33 (Effetti della cessazione delle cause che
hanno determinato la sospensione del giudizio di
avanzamento). - 1. L'ufficiale nei cui riguardi sia stato
sospeso il giudizio sull'avanzamento in base alle
disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, e' valutato
per l'avanzamento quando le autorita' competenti
riconoscano cessati i motivi della sospensione e, comunque,
non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.
2. Nei confronti dell'ufficiale di cui al comma 1, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e
gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche
se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita'
che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto
luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se
riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso
qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una
precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste
vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli
sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo
tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da
effettuare per l'anno successivo.».
- Per il testo vigente della tabella n. 1 allegata al
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, v. nota
all'articolo 9.
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) alla lettera b) le parole «da attivare entro il 30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «da attivare entro il 30 ottobre 2019»;
2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 novembre di ciascun anno, ad eccezione che per i posti relativi all'anno 2017 il cui termine e' fissato al 30 settembre 2019, con modalita', procedure e criteri analoghi a quelli stabiliti con il decreto del Capo del Dipartimento 29 novembre 2017, previsti in attuazione della precedente lettera b) del presente comma 8, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 16, comma 1, lettere a) e b);
b-ter) per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a), b) e b-bis il corso di formazione professionale ha durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento.»;
b) al comma 14, alla lettera b):
1) le parole «per una sola volta, per 50 posti» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola volta, per 80 posti» e le parole: «Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano, altresi', le disposizioni contenute nell' articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
2) alla lettera c) le parole «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi»;
c) dopo il comma 22, e' inserito il seguente:
«22-bis. Fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il venti per cento dei posti e' riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo di studio individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146»;
d) al comma 25, dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017»;
e) al comma 28, le parole «A decorrere dal primo gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023»;
f) dopo il comma 32 e' inserito il seguente:
«32-bis. L'Amministrazione penitenziaria, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso le Scuole di formazione ed aggiornamento professionale della stessa, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Ai fini della determinazione della posizione in ruolo si terra' conto della votazione riportata da ciascuno nella rispettiva graduatoria di fine corso. A parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu' anziano in ruolo.»;
g) dopo il comma 34 e' inserito il seguente:
«34-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo assumono la qualifica rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo.».
2. Le disposizioni introdotte dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione professionale in atto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, cosi come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 44 (Disposizioni transitorie e finali per il
Corpo di polizia penitenziaria). - Omissis.
8. Nella fase di prima applicazione del presente
decreto:
a) alla copertura dei posti disponibili dal 31
dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei
sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili per tale organico a legislazione vigente, si
provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da
attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale
in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il
ricorso a modalita' e procedure semplificate analoghe a
quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5,
lettera b) del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del
Dipartimento, secondo le seguenti aliquote:
1) per il 60 per cento dei posti disponibili per
ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono
alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a
quella compresa entro il triplo dei posti riservati, che
non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio
complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare
piu' grave della deplorazione. Agli stessi e' salvaguardato
il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;
2) per il restante 40 per cento, riservato al
personale del ruolo degli agenti ed assistenti che alla
predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo
servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un
giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione
disciplinare piu' grave della deplorazione.
I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono
devoluti all'altra fino alla data di inizio del relativo
corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad
aumentare la corrispondente aliquota relativa alla
procedura annuale immediatamente successiva. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dal presente decreto;
b) alla copertura degli 800 posti di vice
sovrintendente di cui all'incremento della dotazione
organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del
presente articolo, si provvede mediante un concorso
straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla
lettera a) e con modalita' da stabilire con decreto del
Capo del Dipartimento, da attivare entro il 30 ottobre
2019. Al personale partecipante ai posti riservati per gli
agli assistenti capo e' salvaguardato il mantenimento, a
domanda, della sede di servizio.
b-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, alla
copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al
31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede
mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30
novembre di ciascun anno, ad eccezione che per i posti
relativi all'anno 2017 il cui termine e' fissato al 30
settembre 2019, con modalita', procedure e criteri analoghi
a quelli stabiliti con il decreto del Capo del Dipartimento
29 novembre 2017, previsti in attuazione della precedente
lettera b) del presente comma 8, ferme restando le aliquote
delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 16,
comma 1, lettere a) e b);
b-ter. Per i vincitori dei concorsi di cui alle
lettere a), b) e b-bis il corso di formazione professionale
ha durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un
mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite con
decreto del Capo del Dipartimento;
Omissis.
14. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria:
a) e' istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di
polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche:
vice commissario penitenziario, anche per la
frequenza del corso di formazione;
commissario penitenziario;
commissario capo penitenziario;
b) l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad
esaurimento avviene, per una sola volta, per 80 posti
mediante concorso interno per titoli riservato al personale
del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli
ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in
possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario. Il citato personale non deve aver
riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare
pari o piu' grave della deplorazione ne' un giudizio
complessivo inferiore a «buono». Il 20 per cento dei posti
e' riservato ai sostituti commissari. Si applicano,
altresi', le disposizioni contenute nell'articolo 93 del
decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.
c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b)
sono nominati vice commissari e frequentano un corso di
formazione della durata non superiore a sei mesi e non
inferiore a tre mesi presso la Scuola superiore
dell'esecuzione penale, comprensivi di un periodo
applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti
penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice
commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria
e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo
i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice
commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati
commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal
presente decreto. Si applicano altresi', in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del
medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,
significando che i periodi temporali sono quelli
disciplinati per il corso previsto dall'articolo 9, comma
1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della meta';
d) con decreto del capo del Dipartimento sono
individuate le modalita' di svolgimento del concorso, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di
titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le
modalita' di formazione della graduatoria, le modalita' di
svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale,
nonche' le modalita' di formazione della graduatoria di
fine corso;
e) ferma restando l'applicabilita' delle disposizioni
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, per il corrispondente personale della
carriera dei funzionari, il personale con qualifica di
commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile
di unita' operativa nell'ambito dell'area sicurezza degli
istituti di media e minore complessita' e rilevanza;
f) la promozione alla qualifica di commissario capo
dei commissari nominati ai sensi delle lettera c) si
consegue mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo
aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica di commissario;
g) nei confronti del personale delle varie qualifiche
del ruolo ad esaurimento trovano applicazione, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 14,
16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146
per il corrispondente personale della carriera dei
funzionari. Ferma restando l'applicabilita' al personale
del ruolo ad esaurimento delle disposizioni di cui
all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, al personale con qualifica di
commissario capo che si trovi nelle condizioni previste
dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo
possono essere attribuiti, o la classe superiore di
stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.
Omissis.
22. In fase di prima attuazione, fermo restando quanto
previsto al comma 19 e la disciplina vigente in materia di
facolta' assunzionali, al fine di assicurare l'organico
sviluppo della carriera dei funzionari, ai fini dei
concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale
della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato
dal presente decreto, sono computati i posti
complessivamente disponibili nella dotazione organica della
medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono
riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche
superiori del personale della carriera dei funzionari.
22-bis. Fino all'anno 2026 per la partecipazione al
concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo
7, comma1, lett. b) del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, il venti per cento dei posti e' riservato al
personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore
dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami" 18 marzo 2003, n. 22 e P.D.G. 3 aprile 2008,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo
di studio individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 7,
del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
Omissis.
25. Al personale che accede, rispettivamente, alla
qualifica di assistente capo, di sovrintendente,
sovrintendente capo e di sostituto commissario, con
riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli
articoli 11, 20, 21 e 30-ter del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna riduzione, sono
applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva
qualifica indicate nell'allegata tabella C, ai fini
dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non inferiore
al 1° gennaio 2017 al parametro e alla denominazione ivi
indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.
Omissis.
28. Per il personale assunto nella qualifica iniziale
del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal 1°
gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' abrogato.
Omissis.
32. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia
penitenziaria, nonche' ai fini dell'accertamento
dell'idoneita' fisica del personale coinvolto in eventi
critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in
episodi che possano compromettere le relazioni
interpersonali all'interno ed all'esterno
dell'Amministrazione, il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria puo' avvalersi dell'attivita' dei medici
delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di
appositi accordi e convenzioni.
32-bis. L'Amministrazione penitenziaria, per oggettive
esigenze organizzative e logistiche che non consentono di
ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso le
Scuole di formazione ed aggiornamento professionale della
stessa, puo' articolare i corsi di formazione in piu'
cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente
disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed
economica dei frequentatori del primo ciclo. Ai fini della
determinazione della posizione in ruolo si terra' conto
della votazione riportata da ciascuno nella rispettiva
graduatoria di fine corso. A parita' di punteggio ha la
precedenza il concorrente con la qualifica piu' elevata ed
a parita' di qualifica il piu' anziano in ruolo.
33. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che
risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso a
partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente
vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico
concorso interno per la nomina ad orchestrale della Banda
Musicale del Corpo di polizia penitenziaria, da inquadrare
come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla
suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre
2006, n. 276, fermo restando l'organico complessivo
previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto. In
corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del
concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti
posti dell'organico della Banda Musicale, anche se relativi
a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal
servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le
modalita' di svolgimento del concorso straordinario, le
prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione
della Commissione e la formazione della graduatoria, sono
stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto
previsto dagli articoli 10 e 13, del medesimo decreto n.
276 del 2006. I titoli ammessi a valutazione sono quelli
previsti dall'articolo 14 in aggiunta ai quali, ai soli
fini del presente concorso interno straordinario, verranno
attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione
superiore a sei mesi presso la banda musicale per le
relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10.
L'anzianita' di servizio nel ruolo degli orchestrali della
banda musicale dei vincitori del concorso straordinario
decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso.
34. Gli orchestrali della Banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria, in servizio al 31 dicembre 2016:
a) con qualifica di ispettore superiore sostituto
commissario assumono con decorrenza 1° gennaio 2017 la
qualifica di sostituto commissario secondo l'ordine di
ruolo e con una anzianita' nella qualifica corrispondente
all'anzianita' nella denominazione. Agli stessi, se in
possesso di anzianita' nella qualifica superiore o uguale a
quanto previsto dalla Tabella F allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
e' attribuita con decorrenza 1° ottobre 2017 la
denominazione di «coordinatore».
b) con qualifica di ispettore superiore, se in
possesso di una anzianita' nella qualifica pari o superiore
a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1°
gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli
stessi, ai fini del compimento del periodo minimo di
permanenza previsto dall'articolo 18, comma 1-bis, del
medesimo decreto presidenziale, e' computata la parte
eccedente dell'anzianita' maturata nella precedente
qualifica. Se da tale computo risulta una anzianita' uguale
o superiore a quella prevista dallo stesso articolo 18,
comma 1-bis, agli stessi e' attribuita la denominazione di
«coordinatore» con decorrenza 1° ottobre 2017, seguendo in
ruolo gli orchestrali di cui alla lettera a);
c) con qualifica di ispettore capo, se in possesso di
una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella
stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1°
gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli
stessi, ai fini della promozione alla qualifica superiore,
e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata
nella precedente qualifica.
34-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo
assumono la qualifica rispettivamente di commissario
tecnico e commissario tecnico capo.».
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo paragrafo, dopo le parole: «con piu' di diciotto anni» sono inserite le seguenti: «ovvero del vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con piu' di ventitre' anni»;
b) al comma 4, la parola: «1820-bis,» e' soppressa;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018 che, all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianita' di servizio superiore a tredici anni e inferiore a diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel livello retributivo di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con piu' di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale»;
d) al comma 21, le parole: «apicale del ruolo di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza»;
e) al comma 26, le parole: «di cui all'articolo 1084», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 920, comma 1, e 1084»;
f) dopo il comma 27, e' aggiunto il seguente:
«27-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' dell'Arma dei carabinieri, le promozioni eventualmente conferite per effetto dell'articolo 1089, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nelle dotazioni organiche del grado in cui deve essere effettuata la promozione.»;
g) al comma 30, lettera d), dopo la parola «articoli» e' inserita la seguente: «11,».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato
decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 45 (Disposizioni finali e finanziarie). - 1. A
decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al
decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' sostituita
dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi
parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla
medesima data. Il contributo straordinario di cui
all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, come prorogato dal decreto del Presidente del
consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai
sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla
data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla
medesima data, e' corrisposto l'assegno lordo una tantum di
cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono
determinati i seguenti importi orari del compenso per
lavoro straordinario:
a) assistente capo e qualifiche e gradi
corrispondenti con 5 anni di anzianita' di qualifica o
grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11
notturno festivo;
b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi
corrispondenti con 4 anni di anzianita' di qualifica o
grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42
notturno festivo;
c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni
e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76
notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.
A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre
2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche
corrispondenti con anzianita' di ruolo inferiore a 13 anni
e' attribuito il parametro stipendiale 154. Per il
personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia
maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento
della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e
riveste la qualifica di commissario capo, vice questore
aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi
corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello
retributivo del vice questore e qualifiche e gradi
corrispondenti con piu' di diciotto anni ovvero del vice
questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con
piu' di ventitre' anni dal conseguimento della nomina al
ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro
straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti
misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35
feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo
notturno.
2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di
euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal
2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4
per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025
e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione
della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato
e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro
dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a
28.000 euro, e' riconosciuta sul trattamento economico
accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle
indennita' di natura fissa e continuativa, una riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione
e le modalita' applicative della stessa sono individuate
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto
con i Ministri per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione
del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente
comma e' cumulabile con la detrazione prevista
dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che,
secondo la legislazione vigente alla medesima data,
consegue, entro il 1° gennaio 2017, la qualifica di
assistente capo, sovrintendente capo, ispettore superiore
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza-sostituto
commissario e qualifiche e gradi corrispondenti, e'
corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla
diversa anzianita' nella qualifica e grado, un assegno
lordo una tantum di cui alla tabella F, allegata al
presente decreto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale
con qualifica a partire da vice questore aggiunto e
qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento economico
e' rideterminato secondo quanto previsto dagli articoli
1810-bis e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66. Il nuovo trattamento economico assorbe l'assegno di
valorizzazione dirigenziale previsto in attuazione
dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, il trattamento dirigenziale di cui agli articoli 43,
commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge
1° aprile 1981, n. 121, nonche' l'indennita' di cui
all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n.
266. L'indennita' perequativa e quella di posizione,
limitatamente alla componente fissa, continuano ad essere
corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o
grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente
dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso
alla qualifica o grado superiori. Al personale di cui al
presente comma si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 1810-bis, 1810-ter, 1811, con riferimento agli
anni indicati per gli ufficiali dell'Esercito, 1811-bis,
1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1822, 1824, 1826 e
2262-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale
promosso alla qualifica di vice questore e qualifiche e
gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018 che,
all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianita' di
servizio superiore a tredici anni e inferiore a diciotto
anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari
o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel livello
retributivo di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, continua
nella progressione economica determinata ai sensi
dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del
citato decreto legislativo fino all'inquadramento nel
livello retributivo del vice questore e gradi
corrispondenti con piu' di diciotto anni di servizio dal
conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad
ufficiale.
5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto
delle disposizioni del presente decreto, percepisce un
trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in
godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo
decreto, e' attribuito un assegno personale pari alla
differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle
voci fisse e continuative. Analogo emolumento,
riassorbibile con i successivi incrementi retributivi
conseguenti a progressione di carriera o per effetto di
disposizioni normative a carattere generale, e' attribuito
allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o
gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai
ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento
fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima
del passaggio.
6. Ai fini del comma 5 si intende per "trattamento
fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli
di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci:
stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita'
mensile pensionabile, assegno funzionale e indennita'
dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e continuativo
in godimento" si intende quello composto, a seconda dei
ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci:
stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita'
mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di
valorizzazione dirigenziale e indennita' perequativa.
7. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del
1° gennaio 2018, che, alla medesima data, non hanno
maturato 13 anni di anzianita' nel ruolo e' attribuito, dal
compimento del tredicesimo anno e fino al conseguimento
della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e
gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari
a euro 650,00 mensili lordi, ove piu' favorevole rispetto
all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli
articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2009, n. 51. Quest'ultimo assegno e' cumulabile
con l'assegno di cui al comma 9 e continua ad essere
attribuito anche ai funzionari e agli ufficiali sino al
compimento del tredicesimo anno.
8. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del
1° gennaio 2018, e' attribuito, dal compimento di 15 anni
di anzianita' nel ruolo e fino al conseguimento della
qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi
corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a
euro 180,00 mensili lordi, ove piu' favorevole rispetto
all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli
articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2009, n. 51.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, agli ufficiali
delle Forze di polizia a ordinamento militare che rivestono
il grado di capitano e ai funzionari delle Forze di polizia
ad ordinamento civile che rivestono la qualifica di
commissario capo e' attribuito un assegno funzionale pari a
euro 1.850 annui lordi dal compimento di 10 anni di
anzianita' nel ruolo e fino al conseguimento del grado di
maggiore o di vice questore aggiunto.
10. Gli assegni di cui ai commi 5, 7 e 8 hanno effetto
sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi
contributi e i contributi di riscatto. Gli assegni di cui
ai commi 7, 8 e 9 sono cumulabili.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia con
quanto previsto dall'articolo 1826-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di fronteggiare
specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di
valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il
raggiungimento di qualificati obiettivi, e' istituito un
apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore
aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi
corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le misure dei compensi, i
criteri per l'attribuzione e le modalita' applicative. Il
fondo di cui al presente comma e' alimentato con le
seguenti somme:
a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;
b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;
c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di
euro;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di
euro.
12. In fase di prima applicazione, il personale a
partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e
qualifiche e gradi corrispondenti e' reinquadrato, alla
data del 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni
economiche, prendendo in considerazione gli anni di
servizio effettivo prestato, aumentato degli altri periodi
giuridicamente computabili ai fini stipendiali ai sensi
della normativa vigente e ridotti del periodi di cui
all'articolo 858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei
casi previsti dalla normativa vigente.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori
dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo
43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il
personale che riveste la qualifica di sostituto commissario
e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella
misura lorda mensile di euro 798,40. Allo stesso personale,
con la medesima decorrenza e fino al 30 settembre 2017,
continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto
per la denominazione di "sostituto commissario" e
denominazioni e qualifiche corrispondenti, di cui alla
tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003,
n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal 1°
gennaio 2018, l'indennita' mensile pensionabile di cui alla
predetta legge n. 121 del 1981 e' attribuita nelle seguenti
misure mensili lorde, per tredici mensilita', al personale
che riveste i seguenti gradi e qualifiche:
a) Generale di Corpo d'armata: Euro 1.322,05;
b) Generale di Divisione/Dirigente Generale: Euro
1.267,52;
c) Generale di Brigata/Dirigente Superiore: Euro
1.164,95;
d) Colonnello /Primo Dirigente con ventitre' anni di
servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
e) Colonnello/Primo Dirigente: Euro 1.002,19;
f) Tenente Colonnello/Vice Questore con ventitre'
anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
g) Tenente Colonnello/Vice Questore: Euro 1.002,19;
h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitre' anni
di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con tredici anni
di servizio nel ruolo: Euro 1.002,19;
j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: Euro 830,60.
14. La successione gerarchica e la corrispondenza delle
qualifiche e dei gradi del personale delle Forze di
polizia, in relazione ai ruoli previsti dai rispettivi
ordinamenti, e' riportata nella tabella G allegata al
presente decreto.
15. Le detrazioni di anzianita', operate a qualsiasi
titolo sulle qualifiche o sui gradi del personale delle
Forze di polizia, hanno effetto anche sulla decorrenza
delle denominazioni o delle qualifiche.
16. I periodi di congedo straordinario concessi a
decorrere dal 1° gennaio 2017 al personale di cui al
presente decreto ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili
nell'anzianita' giuridica valida ai fini della progressione
in carriera.
17. La tabella di corrispondenza H, allegata al
presente decreto, si applica, a decorrere dal 1° gennaio
2018, al personale delle Forze di polizia che transita in
altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi
previsti dalla legislazione vigente.
18. Le rideterminazioni giuridiche di anzianita'
effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a
corresponsione di arretrati in data anteriore rispetto a
quelle indicate per ogni specifica disposizione dal decreto
medesimo.
19. Le disposizioni del presente decreto non possono
produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico
fisso e continuativo del personale delle forze di polizia
rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla
data della loro entrata in vigore.
20. Con decreto interdirettoriale dei Ministeri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
della giustizia, da adottare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i
distintivi di qualifica e di denominazione per il personale
delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonche' di
qualifica per il personale delle Forze di polizia a
ordinamento militare, in relazione a quanto previsto dal
presente decreto.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di
cui al presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima
della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza
demerito e' attribuita la promozione alla qualifica ovvero
al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla
predetta cessazione dal servizio al raggiungimento del
limite di eta', al collocamento a domanda in ausiliaria o
riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, per
infermita' o per decesso dipendenti da causa di servizio,
ovvero in caso di rinuncia al transito per infermita'
nell'impiego civile, sempre che l'infermita' risulti
dipendente da causa di servizio. La promozione e' esclusa
per il personale destinatario dell'applicazione
dell'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nonche' per il personale che riveste il grado di
generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per gli
ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e
gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica
apicale del ruolo di appartenenza. Resta fermo quanto
disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il
personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma
non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento
economico, previdenziale e pensionistico del personale
medesimo.
22. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri
interessati, sono accertate le cessazioni dal servizio del
personale di cui al presente decreto transitato in
soprannumero nelle altre amministrazioni statali a seguito
di inidoneita' al servizio, ai fini del conseguente
incremento delle facolta' assunzionali delle rispettive
Forze di polizia previste a legislazione vigente.
23. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo le parole
"di atleti o di istruttori" sono inserite le seguenti: ",
nonche' alle bande musicali".
24. I concorsi gia' banditi alla data di entrata in
vigore del presente decreto per il reclutamento di
personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al
presente decreto sono espletati secondo le procedure
vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del
presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo
le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli
stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti
dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con
decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente.
25. Ai fini dell'applicazione del presente decreto,
restano salvi gli effetti delle procedure per le promozioni
del personale di cui al medesimo decreto effettuate o
aventi decorrenza in data anteriore a quella di entrata in
vigore dello stesso decreto. Le disposizioni sugli
avanzamenti o promozioni previste dal presente decreto,
ancorche' aventi effetti con decorrenza anteriore alla data
di entrata in vigore dello stesso, si applicano
esclusivamente al personale in servizio alla stessa data,
salvo quanto diversamente previsto nel medesimo decreto.
Fino al 1° ottobre 2017 compreso, al personale richiamato
in servizio, con o senza assegni, sono attribuite le
promozioni, ai soli fini giuridici, secondo le modalita'
disciplinate dal presente decreto.
26. Al personale della Polizia di Stato e del Corpo di
polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 920, comma 1, e 1084 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. Al personale del Corpo di polizia
penitenziaria si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 881 del medesimo codice.
27. Sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si
applica l'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e, anche in caso di disponibilita' di vacanze
nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per
ciascun ruolo, sono conferite promozioni annuali ai tenenti
colonnelli collocati nella posizione di "a disposizione",
esclusivamente secondo le modalita' ed entro i limiti di
cui all'articolo 2250-ter del medesimo decreto, ovvero pari
al dieci per cento a decorrere dal 2022.
27-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di
funzionalita' dell'Arma dei carabinieri, le promozioni
eventualmente conferite per effetto dell'articolo 1089,
comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
sono computate nel numero di quelle da effettuare per
l'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del
medesimo anno, eccedenze nelle dotazioni organiche del
grado in cui deve essere effettuata la promozione.
28. Al personale delle forze di polizia, che ha
ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre
Pubbliche amministrazioni per i quali e' prevista dalla
legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della
carriera all'atto del rientro nella medesima forza di
polizia, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla
legislazione vigente, e' conferita la promozione:
a) fino al grado di vice questore e qualifiche e
gradi corrispondenti, con decorrenza attribuita al primo
dei funzionari e ufficiali promossi che lo segue nei ruoli
di provenienza;
b) alla qualifica di primo dirigente e di dirigente
superiore e gradi corrispondenti qualora, oltre al possesso
dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni
normative, il medesimo personale ha rivestito nei predetti
incarichi la qualifica di seconda fascia, rispettivamente,
di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o
superiore o equiparate, con la medesima decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo segue nei
ruoli di provenienza.
Ai fini dell'iscrizione in ruolo, il personale e'
collocato nella posizione immediatamente antecedente a
quella conseguita dal pari qualifica o grado promosso che
ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo
seguivano nel ruolo e nella qualifica o grado di
provenienza. Ogni altra disposizione relativa alla
progressione di carriera oltre la qualifica di vice
questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti in
costanza di servizio presso altre pubbliche amministrazioni
non si applica agli ufficiali e ai funzionari delle forze
di polizia. Al rientro nella forza di polizia, il periodo
di servizio prestato con l'incarico di dirigente generale e
gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni
costituisce elemento di valutazione ai fini dell'ulteriore
progressione in carriera.
29. In relazione al servizio prestato nel contingente
speciale del personale addetto al Dipartimento delle
Informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione
per la sicurezza di cui all'articolo 21 della legge 3
agosto 2007, n. 124, non si applicano le disposizioni di
cui al comma 28 del presente articolo. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
apportate, avuto riguardo all'articolo 21, comma 2, lettera
m), della medesima legge n. 124 del 2007, modifiche al
regolamento ivi previsto secondo le procedure stabilite
dall'articolo 43 della stessa legge.
30. In fase di prima applicazione del presente decreto
e in relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere
dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da
vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti
sono applicate, in quanto compatibili in relazione
all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti
disposizioni:
a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita
per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate,
50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164;
b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301;
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;
d) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
51.
31. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di
personale delle amministrazioni interessate dal presente
riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio
risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto
agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa
delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel
rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21,
comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle
amministrazioni interessate.».
 
Art. 19
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95

1. All'articolo 46, commi 5 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' aggiunto il seguente periodo: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma.».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli
istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituita
un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in
materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori,
di cui al comma 2, nel rispetto del principio di
sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il
personale dirigente di cui al comma 1 sono:
a) il trattamento accessorio:
b) le misure per incentivare l'efficienza del
servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di
assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2
e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in
conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico
impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo
personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e
del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di
una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato
elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro
attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di
parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa
della cui entrata in vigore il predetto decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno,
della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' attuative di quanto previsto dal
commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto
compatibili, delle procedure perviste dal decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della
negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento
della rappresentativita' sindacale.
5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti
della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione
del trattamento accessorio del personale dirigente delle
Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017, n.
205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le
disposizioni di cui al precedente periodo del presente
comma.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e
della pubblica amministrazione, della difesa e
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'interno e della giustizia, possono essere estese al
personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e a quello delle forze armate, anche attraverso
eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita'
funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di
quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la
sostanziale perequazione dei trattamenti economici
accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze
armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad
ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della
legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e
2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a
quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti.».
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 47 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2017 sono abrogati:
a) la legge 3 agosto 1961, n. 833;
b) gli articoli 1, 31, 32, 33 e 35 della legge 10
maggio 1983, n. 212;
c) il Titolo I e il Titolo II della legge 1°(gradi)
febbraio 1989, n. 53;
d) il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ad
eccezione dell'articolo 90;
e) l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 67 e la relativa tabella B allegata al
medesimo decreto legislativo;
f) l'articolo 2136, comma 1, lettera q), del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati:
a) gli articoli 43, commi ventiduesimo e
ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, legge 27
dicembre 2002, n. 289;
c) l'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio
1999, n. 266.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e' abrogato
l'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981,
n. 121.».
 
Art. 21

Modifiche alle tabelle allegate al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95

1. Alla TABELLA G, allegata al decreto, le parole «Articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «Articolo 45».
 
Art. 22
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in 508.961 euro per l'anno 2018, in 1.005.629 euro per l'anno 2019, in 923.613 euro per l'anno 2020, in 1.032.429 euro per l'anno 2021, in 789.425 euro per l'anno 2022, in 702.360 euro per l'anno 2023, in 723.419 euro per l'anno 2024, in 1.015.370 euro per l'anno 2025, in 816.467 euro per l'anno 2026, in 1.100.429 euro per l'anno 2027 e in 730.884 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Agli effetti indotti inclusi negli importi indicati al comma 1, derivanti dall'applicazione al personale delle Forze armate dell'articolo 18, comma 1, lettera c), e definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano ad euro 277.874 per l'anno 2018, in euro 306.088 per l'anno 2019, in euro 156.567 per l'anno 2020 e in euro 40.682 per l'anno 2021.
3. Alle previsioni di spesa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2018

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Salvini, Ministro dell'interno

Trenta, Ministro della difesa

Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Note all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 3, comma 155 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, si vedano le note alle premesse.
- Il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge
di contabilita' e finanza), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
 
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