Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2018 (vai al sommario) |
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LEGGE 11 ottobre 2018, n. 125 |
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. |
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La Camera dei deputati ed il Senato hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. |
| TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES
Parte di provvedimento in formato grafico |
| TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). |
| Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 15.238 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.212 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 22, pari a euro 5.650 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 2018
MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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