Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 17 ottobre 2018 |
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro di Analisi C.A.I.M. S.r.l. Societa' Unipersonale, in Follonica (Grosseto), al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012; Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto del 23 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 262 dell'11 novembre 2014 con il quale il laboratorio Centro di Analisi C.A.I.M. S.r.l. Societa' Unipersonale, in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 196 e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo; Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 ottobre 2018; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 giugno 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
Decreta:
Art. 1
Il laboratorio Centro di Analisi C.A.I.M. S.r.l. Societa' Unipersonale, ubicato in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 196, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. |
| Allegato
================================================================= | Denominazione della prova | Norma/metodo | +=====================================+=========================+ | | Reg. CEE 2568/1991 | | | allegato II + Reg. UE | | Acidita' | 2016/1227 allegato I | +-------------------------------------+-------------------------+ | | Reg. CEE 2568/1991 | | Analisi spettrofotometrica | allegato IX + Reg. UE | | nell'ultravioletto | 1883/2015 allegato III | +-------------------------------------+-------------------------+ | Biofenoli | NGD C89-10 | +-------------------------------------+-------------------------+ | | Reg. CEE 2568/1991 | | | allegato XX + Reg. CE | | Cere | 702/2007 allegato IV | +-------------------------------------+-------------------------+ | Esteri metilici degli acidi grassi: | | | acido miristico (C14:0), acido | | |palmitico (C16:0), acido palmitoleico| | | (C16:1), acido margarico (C17:0), | | | acido margaroleico (C17:1), acido | | |stearico (C18:0), acido trans-oleico | | |(trans-C18:1), acido oleico (C18:1), | | | acidi trans-linoleici + acidi | | | trans-linolenici (trans-C18:2 + | | | trans-C18:3), acido linoleico | | | (C18:2), acido arachico (C20:0), | | | acido linolenico (C18:3), acido | Reg. CEE 2568/1991 | | eicosenoico (C20:1), acido beenico | allegato X + Reg. UE | | (C22:0), acido lignocerico (C24:0) | 1883/2015 allegato IV | +-------------------------------------+-------------------------+ | | Reg. CEE 2568/1991 | | | allegato XX + Reg. UE | | Etil esteri degli acidi grassi | 61/2011 allegato II | +-------------------------------------+-------------------------+ | | Reg. CEE 2568/1991 | | | allegato III + Reg. UE | | Numero di perossidi | 2016/1784 | +-------------------------------------+-------------------------+ |Polifenoli totali (espressi in acido | | |caffeico) (limite di quantificazione:| | | 50 mg/kg) | M.I. 053 Rev. 1 2018 | +-------------------------------------+-------------------------+ | Saggio di Kreis | NGD C56-79 | +-------------------------------------+-------------------------+ | Tocoferoli | UNI EN ISO 9936:2016 | +-------------------------------------+-------------------------+ |
| Art. 2
L'autorizzazione ha validita' fino al 16 ottobre 2022 data di scadenza dell'accreditamento. |
| Art. 3
L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro di Analisi C.A.I.M. S.r.l. Societa' Unipersonale, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato. |
| Art. 4
1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato. 2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2018
Il dirigente: Polizzi |
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