Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 122
Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, e in particolare l'articolo 1, commi 18 e 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;
Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza del 13 settembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di provvedimenti iscrivibili

1. All'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale.».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 18 e 19,
della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
luglio 2017, n. 154:
«18. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per la revisione della
disciplina del casellario giudiziale, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale
adeguandola alle modifiche intervenute nella materia
penale, anche processuale, e ai principi e criteri
contenuti nella normativa nazionale e nel diritto
dell'Unione europea in materia di protezione dei dati
personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e
di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere
all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, nonche' rivedere i presupposti in
tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli
all'attuale durata media della vita umana;
b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai
gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del
casellario centrale il certificato generale contenente le
iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una
determinata persona, quando tale certificato e' necessario
all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando
ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni
interessate, la puntuale fissazione, per ciascun
procedimento amministrativo di competenza, delle norme di
riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad
assicurare la riservatezza dei dati personali e degli
specifici reati ostativi inerenti ogni singolo
procedimento, nonche' comunque di ogni ulteriore
indicazione necessaria per consentire la realizzazione di
una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca
dati;
c) eliminare la previsione dell'iscrizione dei
provvedimenti applicativi della causa di non punibilita'
della particolare tenuita' del fatto, prevedendo che sia il
pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il
provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale;
rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle
iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entita',
quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento
della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo
della pena su richiesta delle parti, per pene determinate
in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale
da favorire il reinserimento sociale con modalita' meno
gravose.
19. Il decreto legislativo di cui al comma 18 e'
adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il
relativo schema e' trasmesso alle Camere, corredato di
relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri
delle commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di
quarantacinque giorni, decorsi i quali il decreto puo'
essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del
termine di delega previsto dal comma 18, o successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti - Testo A). pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36, S.O.), come modificato
dal decreto qui pubblicato:
«Art. 3. (Provvedimenti iscrivibili). - 1. Nel
casellario giudiziale si iscrivono per estratto: a) i
provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi,
anche pronunciati da autorita' giudiziarie straniere se
riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del
codice di procedura penale, salvo quelli concernenti
contravvenzioni per le quali la legge ammette la
definizione in via amministrativa, o l'oblazione
limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del
codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le pene, compresa la sospensione condizionale e la non
menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali,
gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto,
la grazia, la dichiarazione di abitualita', di
professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene
accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure
alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la
liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno
prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere
per difetto di imputabilita', o disposto una misura di
sicurezza, nonche' quelli che hanno dichiarato la non
punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice
penale;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna
alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione
di cui all'articolo 66, terzo comma e all'articolo 108,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero
previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice
di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle
pene pecuniarie;
i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo
464-quater del codice di procedura penale dispone la
sospensione del procedimento con messa alla prova , nonche'
le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito
positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo
464-septies del codice di procedura penale;
i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la
sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo
420-quater del codice di procedura penale;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la
riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di
cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione
speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24, del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di
interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' i
decreti che istituiscono, modificano o revocano
l'amministrazione di sostegno;
[q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito
l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato
fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di
riabilitazione del fallito;]
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione, ai sensi dell'articolo 16, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito
dall'art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i
primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge,
dei provvedimenti gia' iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della giustizia. ».
 
Art. 2

Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di eliminazione delle iscrizioni

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.»;
2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a seguito di revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero di rescissione del giudicato» e le parole «a norma dell'articolo 673» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 669 e 673»;
b) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per morte della persona alla quale si riferiscono;».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 5 (L) (Eliminazione delle iscrizioni). - 1. Le
iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi
quindici anni dalla morte della persona alla quale si
riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua
nascita.
2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito
di revisione, ovvero di rescissione del giudicato o a norma
degli articoli 669 e 673 , del codice di procedura penale;
b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti
o non esecutivi o dei quali e' stata sospesa l'esecuzione o
disposta la restituzione nel termine, ai sensi
dell'articolo 670, del codice di procedura penale;
c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o
di non luogo a procedere per difetto di imputabilita',
trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso
di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento e'
divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere,
dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'impugnazione;
d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per
contravvenzioni per le quali e' stata inflitta la pena
dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei
benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale,
trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e' stata
eseguita ovvero si e' in altro modo estinta;
d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno
dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo
131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla
pronuncia;
e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento
per difetto di imputabilita' emessi dal giudice di pace,
trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento e'
divenuto irrevocabile;
f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento
per difetto di imputabilita' relativi ai reati di
competenza del giudice di pace, emessi da un giudice
diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi
reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il
provvedimento e' divenuto irrevocabile;
g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi
dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in
cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la
pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena
diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un
ulteriore reato;
h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi
ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un
giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti
questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la
sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena
pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena
diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un
ulteriore reato;
i);
l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione,
quando sono annullati con provvedimento giudiziario o
amministrativo definitivo;
l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone
la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo
420-quater del codice di procedura penale, quando il
provvedimento e' revocato.
3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i
termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della
revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata
applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di
esecuzione, e' eliminata anche l'iscrizione relativa a
quest'ultimo.
4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi
a minori di eta' sono eliminate al compimento del
diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono,
eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono
eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto
quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena
detentiva, anche se condizionalmente sospesa.»
«Art. 8 (L) (Eliminazioni delle iscrizioni). - Le
iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono
eliminate:
a) per morte della persona alla quale si
riferiscono;
b) alla cessazione della qualita' di imputato ai
sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura
penale. ».
 
Art. 3

Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale,
ufficio locale, ufficio centrale

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) le parole: «Art. 15 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 15 (L-R)»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).»;
b) all'articolo 19:
1) le parole: «Art. 19 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 19 (L-R)»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonche' le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L).».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 19 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 15 (L-R) (Ufficio iscrizione). - 1. L'ufficio
iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal
sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui
all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e
9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai
sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).
2. Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione e'
l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il
provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del
tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere c), d),
e), f), g) e h) e dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio
presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il
provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i),
dell'articolo 8, comma 1, lettera b) e dell'articolo 14,
comma 1.
3. L'iscrizione o l'eliminazione e' effettuata quando
il provvedimento giudiziario e' definitivo; nel caso di
iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il
provvedimento e' pubblicato nelle forme di legge.
4. L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel
fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli
enti, nonche' del numero identificativo del procedimento;
verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei
dati utili ai fini dell'estratto.
5. L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la
mancanza del codice identificativo delle persone o degli
enti o del numero identificativo del procedimento provvede
ad inserirlo secondo le modalita' previste dai decreti
dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.
6. L'ufficio iscrizione se nel provvedimento
riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala
all'autorita' competente alla correzione, e in particolare,
al giudice penale ai sensi dell'articolo 130, del codice di
procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai
sensi dell'articolo 288, secondo comma, del codice di
procedura civile, all'autorita' amministrativa che ha
emesso il provvedimento.
7. L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il
provvedimento da iscrivere e quelli gia' iscritti nel
sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero
competente ai fini della risoluzione della questione
concernente l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.»
Art. 19 (L-R) (Ufficio centrale). - 1. L'ufficio
centrale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema
del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando
separatamente quelli delle iscrizioni relative ai
minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi
nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le piu'
idonee modalita' tecniche al fine di consentirne
l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli
eventualmente andati persi e per la compilazione dei
certificati di emergenza;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i
dati eliminati;
e) concorre ad elaborare le modalita' tecniche di
funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative
all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e
conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli
uffici;
f) vigila sull'attivita' degli uffici, adottando le
misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali
irregolarita';
g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli
interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento
delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario
dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei
carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato.
2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto
ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti
amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari
che decidono il ricorso avverso questi.
2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema
l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato
italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed
amministrativi definitivi delle autorita' nazionali gia'
iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse
si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia.
2-ter. L'iscrizione puo' essere effettuata anche su
istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale
caso, l'istanza e' presentata direttamente all'ufficio
centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte
europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti
giudiziari, all'ufficio iscrizione del casellario
giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il
provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio
iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio
centrale, che provvede alla successiva iscrizione,
acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia.
3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto
del decreto di grazia.
4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15.
5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le
iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni
dalla morte della persona alla quale si riferiscono e,
comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonche' le
iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori
ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L).
5-bis. L'Ufficio centrale svolge, altresi', i
seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema
del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorita'
centrali degli altri Stati membri di condanna;
b) trasmette le informazioni relative alle condanne
pronunciate nel proprio territorio nei confronti di
cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) rivolge all'autorita' centrale degli altri Stati
membri richiesta di estrazione di informazioni sulle
condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini
di Paesi terzi e ad apolidi;
d) riceve dall'autorita' centrale degli altri Stati
membri le risposte alle richieste di estrazione di
informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a
cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi e ad
apolidi;
e) risponde alle richieste di informazioni sulle
condanne degli organi della giurisdizione penale italiana
relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi e
apolidi;
f) risponde alle richieste di informazioni sul
casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino
italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni
sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato
membro rivolgendo istanza all'autorita' centrale dello
Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo;
g) risponde alle richieste di informazioni sulle
condanne formulate dalle autorita' centrali di altri Stati
membri, per fini diversi da un procedimento penale.
6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti
attivita' di supporto:
a) fornisce al Ministero della giustizia i dati
relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in
materia penale;
b) fornisce all'autorita' giudiziaria e alla
pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini
statistici, dati in ordine all'andamento dei fenomeni
criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle
iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del
trattamento dei dati personali;
c) in applicazione di convenzioni internazionali o
per ragioni di reciprocita' e, in quest'ultimo caso, nei
limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle
competenti autorita' straniere i dati relativi a decisioni
riguardanti cittadini stranieri. ».
 
Art. 4

Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di servizi certificativi

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 23 e' abrogato;
b) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)»;
2) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.»;
3) al comma 1, le parole: «Nel certificato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel certificato»;
4) al comma 1, lettera e), dopo le parole «ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale», sono inserite le seguenti: «, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,»;
5) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: «m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;»;
6) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.»;
c) gli articoli 25 e 26 sono abrogati;
d) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, la parola «penale» e' soppressa;
2) al comma 1, le parole «Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24»;
e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;
f) all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;
f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
f-quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.»;
g) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (L) (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi). - 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalita' di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di eta', il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonche' i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.
2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita' istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata e' conforme all'estratto di cui all'articolo 4.
3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed e' rilasciato quando non puo' procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.
4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.
5. Il certificato selettivo e' rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39.
6. Il certificato generale e' rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18:
a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita' di cui all'articolo 39;
b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo;
c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.
7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:
a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche' alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.
8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e' tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonche' di cui all'articolo 24, comma 1.
9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo;
10. In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.»;
h) all'articolo 28-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;
i) all'articolo 33 le parole «di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24, 27 e 31»;
l) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39 (L) (Consultazione del sistema da parte dell'autorita' giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi). - 1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalita' delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilita' dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.
3. Limitatamente all'esigenza di rilascio dei certificati di cui all'articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, nonche' le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l'accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni e' stabilito l'obbligo, per l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico. Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti e' acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all'ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5.
5. Le modalita' tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.
6. La consultazione del sistema da parte dell'autorita' giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, e successive modificazioni.»;
m) all'articolo 45 le parole: «di cui agli articoli 24, 25 e 27» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24 e 27».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 24, 25-bis,
25-ter, 27, 228-bis, 33 e 45 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 24 (L) (Certificato del casellario giudiziale
richiesto dall'interessato. 01. L'interessato ha il diritto
di ottenere il certificato senza motivare la richiesta). -
1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti
nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che
non si faccia menzione nel certificato a norma
dell'articolo 175, del codice penale, purche' il beneficio
non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con
la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma
dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si e'
verificata la causa speciale di estinzione prevista
dall'articolo 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata
definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le
quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che
questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445, del
codice di procedura penale, quando la pena irrogata non
superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena
pecuniaria, e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato
di considerare come reati, quando la relativa iscrizione
non e' stata eliminata;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno
dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo
131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione
non e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza
conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice
di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di
competenza del giudice di pace emessi da un giudice
diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi
reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di
inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno,
quando esse sono state revocate;
m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo
464-quater del codice di procedura penale dispongono la
sospensione del procedimento con messa alla prova;
m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo
464-septies del codice di procedura penale dichiarano
estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
n).
1-bis. Il certificato riguardante un cittadino
italiano contiene anche l'attestazione relativa alla
sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale
europeo
2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale
ai sensi dell'articolo 24, del regio decreto-legge 20
luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni,
non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
«Art. 25-bis (Certificato del casellario giudiziale
richiesto dal datore di lavoro). - 1. Il certificato del
casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere
richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una
persona per lo svolgimento di attivita' professionali o
attivita' volontarie organizzate che comportino contatti
diretti e regolari con minori, al fine di verificare
l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e
609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di
sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che
comportino contatti diretti e regolari con minori.
Art. 25-ter (Certificato del casellario giudiziale
europeo richiesto dall'interessato). - 1. Il cittadino
italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la
richiesta, il rilascio del certificato contenente le
iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo,
nella misura in cui il diritto dello Stato membro di
condanna ne preveda la menzione. 1-bis. Il certificato di
cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla
sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.
2. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione
europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio
centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle
condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a
quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in
cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la
menzione.»
«Art. 27 (L) (Certificato del casellario dei carichi
pendenti richiesto dall'interessato). - 1. L'interessato ha
il diritto di ottenere il certificato senza motivare la
richiesta.
2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni
esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione
di quelle relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che
non si faccia menzione nel certificato a norma
dell'articolo 175, del codice penale, purche' il beneficio
non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con
la sola ammenda;
c) alle condanne per i reati per i quali si e'
verificata la causa speciale di estinzione prevista
dall'articolo 556 del codice penale;
d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del
codice di procedura penale e ai decreti penali;
e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice
di pace;
f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di
competenza del giudice di pace emessi da un giudice
diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi
reati;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno
dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo
131-bis del codice penale;
f ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo
464-quater del codice di procedura penale dispongono la
sospensione del procedimento con messa alla prova;
f quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo
464-septies del codice di procedura penale dichiarano
estinto il reato per esito positivo della messa alla
prova.»
«Art. 28-bis (Certificato del casellario giudiziale
europeo richiesto dalla pubblica amministrazione). - 1. Nel
certificato del casellario giudiziale europeo richiesto
dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni
del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino
italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro
di condanna ne preveda la menzione. 1-bis. Il certificato
di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa
alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario
giudiziale.
2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da
parte della pubblica amministrazione in ordine ad un
cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne
pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e
conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato
membro di condanna ne preveda la menzione.
3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro
dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni
all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano
acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne
iscritte:
a) nel casellario giudiziale;
b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura
in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda
la menzione.»
«Art. 33 (R) (Visura delle iscrizioni da parte della
persona o dell'ente interessato). - 1. La persona o l'ente
interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma
senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso
riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei
certificati di cui agli articoli 24, 27 e 31.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della
Giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per
consentire tale conoscibilita', sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie per le modalita' telematiche, e sentito il
Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli
uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le
modalita' di cui all'articolo 35, comma 2.»
«Art. 45 (L) (Esclusione dai certificati ed
eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del
giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002). - 1. Le
iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei
certificati di cui agli articoli 24 e 27, e sono eliminate
secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e),
g) ed h).».
 
Art. 5

Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di disposizioni transitorie

1. All'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Art. 47 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 47 (L - R)»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 e' effettuata dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L).»

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 47 (L-R) (Eliminazioni di iscrizioni per morte
della persona effettuate dall'ufficio locale). - 1. Sino
alla completa operativita' della trasmissione telematica
delle informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il
Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale,
nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio
locale elimina le relative iscrizioni. 1-bis.
L'eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 e'
effettuata dall'ufficio locale decorsi quindici anni dalla
morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque,
decorsi cento anni dalla sua nascita (L).
2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non
si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio
dello Stato, l'ufficio locale e' quello presso il Tribunale
e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.».
 
Art. 6

Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale
in materia di disposizioni finali

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, dopo le parole «in materia di casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «di casellario giudiziale europeo,»;
b) all'articolo 51, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del titolo e dell'articolo 51 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato:
«Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti.»
«Art. 51 (R) (Raccordo con norme esterne al testo
unico). - 1. Ogni richiamo delle norme relative al
casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi
pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si
intende riferito alle corrispondenti norme del presente
testo unico. 1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di
legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende
riferito anche al casellario giudiziale europeo.».
 
Art. 7

Decorrenza degli effetti

1. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
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