Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave».


Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;
Visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Soave", da ultimo consolidato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP;
Esaminata la documentata domanda e la successiva documentazione integrativa, presentata per il tramite della Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, su istanza del Consorzio di tutela vini Soave e Recioto di Soave con sede in Soave (VR), intesa ad ottenere una modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC "Soave", all'art. 5 comma 1;
Considerato che per la citata modifica del disciplinare e' stata applicata la procedura di cui agli articoli 7, 10 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per la predetta modifica e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 20 settembre 2018, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Soave";
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Soave";
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini "Soave".

L'art. 5, comma 1, del vigente disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Soave" di seguito riportato:
«1. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini "Soave", anche con la specificazione aggiuntiva della sottozona Colli Scaligeri, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, lettera a).
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Soave" Classico devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dal precedente art. 3, lettera b).
Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta dei conduttori delle superfici vitate iscritte nello schedario viticolo e previa istruttoria della Regione Veneto, nelle proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno del territorio amministrativo dei comuni rientranti in tutto o in parte nelle zone delimitate di cui al precedente art. 3, lettera a) del disciplinare "Soave".»,
e' sostituito con il seguente testo:

Art. 5.

«1. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini "Soave" anche con la specificazione aggiuntiva "Soave" classico e della sottozona "Soave" Colli Scaligeri, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, lettera a). Tuttavia tali operazioni possono essere effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza.
Conformemente all'art. 8 del Reg. CE 607/2009 l'imbottigliamento dei vini "Soave", "Soave" Classico e "Soave" Colli Scaligeri deve essere effettuato all'interno del territorio delimitato di cui al precedente capoverso, per salvaguardare la qualita', garantire l'origine ed assicurare l'efficacia dei controlli.
Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa dell'unione europea e nazionale.».
 
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