Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 5 settembre 2018
Adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno.



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'art. 20;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, con il quale e' stata attuata la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori;
Vista la legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017, n. 124;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2014 sul riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che con nota n. 12557 del 20 aprile 2017 l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha definito le modalita' per l'attuazione degli articoli 27, 45 e 49 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;
Stante la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/17/CONS inerente l'approvazione del regolamento recante «Esercizio delle competenze di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno»;
Tenuto conto dell'istruttoria condotta dalla Direzione generale biblioteche istituti culturali e diritto d'autore, con il supporto del CCPDA, e della documentazione pervenuta dai soggetti interessati su richiesta del Presidente del CCPDA prot. 10027 del 19 maggio 2017 e successivamente con nota del 18 ottobre 2017, prot. n. 18837 della Direzione generale biblioteche ed istituti culturali - servizio II;
Considerato che, dalle osservazioni e dalla documentazione pervenuta dai soggetti consultati, e' emersa prevalentemente l'esigenza di introdurre un livello di regolamentazione minimo al fine di garantire l'autonomia negoziale ed il corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali e rilevata la necessita' di assicurare la presenza di strumenti volti a rendere effettivo l'esercizio dei diritti dei titolari con riguardo ai compensi loro spettanti;
Tenuto conto del parere espresso dal CCPDA nell'adunanza del 20 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1
Disposizioni per la razionale applicazione dei criteri di
ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed
esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2014 in ordine alla definizione di artista primario e comprimario nel settore musicale e nel settore delle opere cinematografiche o assimilate, gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, nonche' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ricevono entro trenta giorni, decorrenti dalla data di prima utilizzazione dell'opera, dal produttore o suo avente causa, anche attraverso le associazioni di categoria, l'elenco dei fonogrammi, opere cinematografiche o assimilate da esso prodotte o distribuite, con l'indicazione e la qualificazione di primario e comprimario, degli artisti interpreti o esecutori che vi hanno preso parte.
2. Per le opere prodotte antecedentemente alla data del presente decreto, l'obbligo di comunicazione e' assolto entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta formulata da ciascun organismo di gestione collettiva o entita' di gestione indipendente.
3. In caso di erronea o mancata comunicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni di cui all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno, secondo le modalita' previste dall'art. 6 del regolamento approvato con delibera n. 396/17/CONS.
 
Art. 2
Criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti
ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

1. Al fine di garantire l'effettiva riscossione da parte degli artisti del compenso dovuto dagli utilizzatori, nei casi in cui i compensi inerenti il medesimo fonogramma o la medesima opera cinematografica o assimilata siano dovuti ad aventi diritto appartenenti a diversi organismi di gestione collettiva o entita' di gestione indipendente, gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, concludono accordi sulle condizioni, modalita' e criteri di ripartizione dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti.
2. In difetto degli accordi di cui al comma 1, le condizioni, modalita' e criteri di ripartizione dei compensi dovuti sono stabiliti con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, riservano a ciascun artista interprete o esecutore comprimario non meno di un quinto del compenso riconosciuto a ciascun artista primario. La quota complessivamente riconosciuta a tutti gli artisti interpreti o esecutori comprimari non puo' superare il cinquanta percento dell'importo dovuto alla totalita' degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari.
4. Ai fini di quanto previsto all'art. 40 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, gli accordi di cui al comma 1, ovvero l'esito delle procedure di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, sono notificati dai soggetti legittimati all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e da questa resi accessibili, nonche' pubblicati sul sito di ciascun organismo di gestione collettiva ed entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
 
Art. 3
Modalita' di ripartizione dei compensi derivanti da riproduzione
privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi.

1. I produttori di fonogrammi corrispondono, senza ritardo e, comunque, entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito, ai sensi dell'art. 71-octies, comma 1, della Legge sul diritto d'autore, per apparecchi e supporti di registrazione audio, agli artisti interpreti o esecutori per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore cui hanno conferito mandato.
2. La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la quota di cui all'art. 71-septies della Legge sul diritto d'autore, per gli apparecchi e i supporti di registrazione video spettante agli artisti interpreti o esecutori agli organismi di gestione collettiva ed alle entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore cui hanno conferito mandato. Il cinquanta per cento di tale quota e' utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 71-octies, comma 3, della Legge sul diritto d'autore.
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, ivi indicati, in misura percentuale rapportata, separatamente per il settore audio e per il settore video, all'ammontare dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori amministrati dagli organismi di gestione collettiva e dalle entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, come certificati dall'organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza. Ai fini della corretta attribuzione dei compensi, gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dovranno trasmettere la certificazione dell'organo di revisione contabile alla S.I.A.E., entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza dell'ammontare dei diritti amministrati certificati.
 
Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere da tale data le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2014, incompatibili con il presente decreto, sono inapplicabili.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il presente decreto ha efficacia fino alla eventuale revisione triennale, e' trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2018

Il Ministro: Bonisoli
Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2018, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne n. 3133
 
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