Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2018 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
COMUNICATO
Regolamento di organizzazione del CNEL


Testo approvato dall'Assemblea il 13 settembre 2018. (Omissis).

Art. 1.

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del CNEL e' composto dal Presidente che lo presiede e dai Vice Presidenti. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti del CNEL, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Alle sedute dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Segretario generale del CNEL, senza diritto di voto.
 
Art. 2.

Segretario generale

1. Il Segretario generale esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dai regolamenti, e dalla Direttiva generale sull'azione amministrativa. Collabora nella definizione della proposta di programma di attivita' del Consiglio ed e' responsabile della gestione amministrativa del CNEL.
In particolare, il Segretario generale:
a) impartisce direttive ai dirigenti di prima e seconda fascia da lui dipendenti, coordinandoli ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili;
b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
c) esercita le funzioni di gestione delle risorse umane nonche' quelle relative alla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. In ordine a tali funzioni sono istituiti, alle sue dirette dipendenze, l'ufficio per la gestione delle risorse umane e quello di bilancio e ragioneria;
d) propone il conferimento degli incarichi di Direzione degli uffici di prima fascia;
e) puo' istituire, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, servizi esterni alle Direzioni generali dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
f) dispone, su proposta dei dirigenti di prima fascia, il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici all'interno delle Direzioni generali, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
g) provvede all'attribuzione, alle Direzioni generali e agli uffici da lui dipendenti, delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma loro assegnato;
h) dispone l'assegnazione del personale alle Direzioni generali e agli uffici non inseriti all'interno delle stesse;
i) definisce l'orario di servizio anche in relazione alle esigenze funzionali dell'Assemblea, del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e degli altri Organi del Consiglio.
l) collabora, unitamente ai Dirigenti del Segretariato generale, alla predisposizione del piano di prevenzione della corruzione del CNEL e relativi aggiornamenti.
m) vigila sull'osservanza, da parte del personale del Segretariato generale, del Codice di comportamento dei dipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013.
 
Art. 3.

Organizzazione del Segretariato generale

1. Il Segretariato generale del CNEL si articola in Direzioni di livello dirigenziale di prima fascia e in uffici di livello dirigenziale di seconda fascia. Nell'ambito del Segretariato generale sono istituite una o piu' Direzioni generali che, secondo competenze determinate ai sensi del successivo comma 2, provvedono principalmente all'attuazione del programma approvato dall'Assemblea, agli affari generali e all'informazione, alla comunicazione e alla documentazione nonche' alla gestione delle risorse strumentali.
2. La prima Direzione generale e' competente in materia di affari giuridici e costituzionali, affari generali ed informatica. E' stazione appaltante e centro unico di attivita' contrattuale.
3. Le attribuzioni delle Direzioni generali, la modifica di esse, l'istituzione di nuove direzioni generali in funzione di nuovi compiti attribuiti al CNEL, e la soppressione delle Direzioni medesime sono disciplinate con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario generale, sentito l'Ufficio di Presidenza e previa comunicazione all'Assemblea.
4. Gli incarichi di Direzione generale sono conferiti su proposta del Segretario generale con determinazione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza. Gli uffici interni alle Direzioni generali sono individuati e le relative attribuzioni disciplinate con determinazione del Segretario generale, su proposta dei Direttori di prima fascia, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza.
5. Con la medesima procedura del comma precedente, il Presidente puo' conferire ad uno dei Direttori generali l'incarico di Vice Segretario generale.
 
Art. 4.

Organismo interno di valutazione

1. Per il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, e' istituito con determinazione del Presidente del CNEL, l'Organismo Indipendente di Valutazione. Tale Organismo collegiale si compone di tre componenti in possesso dei requisiti di legge.
 
Art. 5.

Dirigenti preposti alle Direzioni generali

1. I direttori generali curano l'organizzazione delle Direzioni e ne dirigono l'attivita' secondo le disposizioni del Segretario generale; provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie agli Uffici della Direzione.
2. I Direttori generali dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti degli Uffici della propria Direzione, anche con potere sostitutivo in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
 
Art. 6.

Direttori degli uffici di seconda fascia

1. Ai Direttori degli uffici spetta la gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e amministrative e di controllo loro assegnate.
2. I Direttori degli uffici dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei servizi e dei responsabili dei procedimenti amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
 
Art. 7.

Struttura di segreteria del Presidente

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il Presidente del CNEL puo' avvalersi di una struttura di segreteria articolata in unita' operative, avente esclusive competenze di supporto del Presidente e di raccordo con il Segretario generale.
2. Il personale della struttura, nel numero massimo di otto unita', e' scelto dal Presidente del CNEL intuitu personae, con contratti a tempo determinato di durata massima non superiore a quello del mandato presidenziale. Funzioni e trattamento economico di detto personale sono stabilite con determinazione del Presidente, su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza. Il trattamento economico e' in ogni caso non superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'Amministrazione che svolge funzioni equivalenti.
3. All'interno della struttura di segreteria l'eventuale conferimento di un incarico di livello dirigenziale avviene con le modalita' e con le procedure previste dall'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
 
Art. 8.
Segreteria degli altri Organi di Governance (Vice Presidenti,
Presidente delegato Giunta per il Regolamento, Consigliere
Segretario dell'Assemblea)

1. Per l'esercizio dei compiti loro assegnati, gli Organi di Governance si avvalgono di una segreteria composta da due unita'.
 
Art. 9.

Modalita' di accesso

1. I concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi del CNEL sono banditi secondo la normativa vigente per l'assunzione agli impieghi nella pubblica amministrazione e in base al piano triennale dei fabbisogni di personale.
 
Art. 10.

Dotazione organica

1. La dotazione organica del CNEL, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, e' definita nella misura di settantacinque unita'.
2. Con determinazione del Presidente, da emanarsi su proposta del Segretario generale e previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, si procede alla predisposizione del piano triennale dei fabbisogni, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del personale. Le variazioni della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati devono garantire la neutralita' finanziaria e sono approvate con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario generale e sentito l'Ufficio di Presidenza, previa informazione delle OO.SS. rappresentative.
 
Art. 11.

Acquisizioni gestionali specialistiche

1. Per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il Segretario generale puo' conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, aventi carattere di temporaneita' e previa verifica dell'impossibilta' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Segretariato.
2. Il compenso commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attivita' e', salvo motivate eccezioni e in caso di rapporti regolati da specifiche normative anche di settore, fino ad un massimo di euro 18.500,00 lordi annui per gli incarichi di alta professionalita' e fino ad un massimo di euro 12.000,00 lordi annui per gli altri. Nello svolgimento dell'attivita', l'incaricato dovra' assicurare il rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013).
 
Art. 12.

Accordi interistituzionali e patrocini

1. In relazione al programma di attivita' possono essere stipulati accordi interistituzionali ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e contratti di servizio ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..
2. Il Presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, puo' concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale del CNEL ad iniziative di interesse del Consiglio.
3. Il Presidente, con propria determinazione, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, puo' attribuire uno o piu' premi nazionali e altri attestati di benemerenza ad eccellenze del sistema produttivo e del lavoro.
 
Art. 13.

Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N.

1. Il CNEL esercita il potere di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N. e le altre competenze in materia di procedure di contrattazione collettiva relativa al personale del Segretariato generale, ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 14.

Formazione del personale

1. Il Segretariato generale del CNEL organizza apposite attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, utilizzando strutture pubbliche e private ed anche le piattaforme formative degli ordini professionali, al fine di favorire uno sviluppo professionale dei dipendenti finalizzato all'attuazione dei compiti e del programma di attivita' del Consiglio.
2. Il piano formativo, predisposto dal Segretario generale su proposta dei dirigenti di prima e seconda fascia e avvalendosi dell'Ufficio gestione risorse umane, ha durata annuale. Esso e' approvato previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.
 
Art. 15.

Tirocini e borse di studio

1. Il CNEL sviluppa altresi' una intensa collaborazione con il sistema universitario e i centri di programmazione e ricerca su temi economici e sociali, attivando anche borse di studio post laurea o per dottorati di ricerca. I tirocini curriculari sono attivati con accordi interistituzionali e/o con procedure di evidenza pubblica da regolamentare con atto generale del CNEL. Il Segretario generale puo' stipulare accordi con imprese ed enti per l'attivazione di tirocini formativi ai sensi della vigente normativa.
 
Art. 16.

Interventi assistenziali

1. In favore del personale in servizio presso il CNEL, possono essere previsti interventi assistenziali sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.
 
Art. 17.

Norma finale

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni di cui al regolamento per l'affidamento degli incarichi di ricerca di cui all'art. 19 comma 3 della legge n. 936 del 30 dicembre 1986, approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 9 aprile 2008.
 
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