Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2018 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018, n. 118 |
Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare gli articoli 8 e 9; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 111, 113, comma 1, lettera a), 113-bis, comma 1, e 118; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed in particolare l'articolo 1, comma 192; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l'articolo 1, commi 291 e 292; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016; Ritenuto di dover disciplinare con apposito regolamento l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011, dall'articolo 29, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2018; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nell'adunanza del 19 luglio 2018; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento di organizzazione disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata «Agenzia», il reclutamento, lo sviluppo e la formazione del personale, delineando la macrostruttura dell'Agenzia, in attuazione delle disposizioni istitutive e nel rispetto della normativa generale sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al Capo del Dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica. Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1; b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. 3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti: a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2; b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001 n. 106). - Per completezza d'informazione si riporta il testo vigente dell'art. 111, 113-bis, comma 1, e 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136): «Art. 111 (Organi dell'Agenzia). - 1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: a) il Direttore; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori; d) il Comitato consultivo di indirizzo. 2. Il Direttore e' scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita' o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto e' collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto: a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno; d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze; e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione. 4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. 5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Il Comitato consultivo di indirizzo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto: a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione; b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro; c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro; d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno; e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, designato dal medesimo Ministro; f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'art. 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentativita' e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina; i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni. 7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.». «Art. 113-bis (Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata in duecento unita' complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 113, comma 1. (Omissis).». «Art. 118 (Disposizioni finanziarie). - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all' art. 117 , commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonche' quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonche' per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall' art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attivita' istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell'art. 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei limiti delle risorse gia' destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 192, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.: «192. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 291 e 292 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O: «291. Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista dall'art. 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e' autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unita' di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. 292. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'art. 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'art. 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie gia' istituite.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235 (Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2012, n. 50, S.O. - Si riporta il testo vigente dell'art. 29, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2017, n. 258.: «Art. 29 (Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata). - (Omissis). 4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. (Omissis).». |
| Dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
Tabella A
(art. 3, comma 2)
======================================================= | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | +===============================+=====================+ |Dirigenti di prima fascia - | | |Dirigenti generali | 4 | +-------------------------------+---------------------+ |Dirigenti di seconda fascia - | | |Dirigenti | 15 | +-------------------------------+---------------------+ | Totale | 19 | +-------------------------------+---------------------+ Tabella B
(art. 4, comma 2)
======================================================= | Qualifiche non dirigenziali | Dotazione organica | +===============================+=====================+ |Terza area | 134 | +-------------------------------+---------------------+ |Seconda area | 47 | +-------------------------------+---------------------+ | Totale | 181 | +-------------------------------+---------------------+
Totale dotazione organica: 200 unita' |
| Art. 2
Principi di organizzazione
1. L'organizzazione e il funzionamento interno dell'Agenzia si ispirano ai seguenti principi: a) economicita', efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili; b) imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa; c) flessibilita' e innovazione dell'ordinamento interno delle strutture a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza gestionale necessarie per rispondere agli obiettivi strategici dell'Agenzia; d) ottimale valorizzazione del capitale umano attraverso la corretta valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici e ai lavoratori; e) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e utilizzo delle nuove tecnologie, in funzione della facilita' di accesso alle informazioni nei rapporti con i soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse. 2. L'Agenzia si conforma ai principi ed alla disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. All'Agenzia si applicano le disposizioni in materia di tetti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonche' all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si applicano, altresi', le disposizioni in merito alla trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' quelle in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e le disposizioni contenute nei decreti legislativi del 30 marzo 2001, n. 165, e del 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 2: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. - Si riporta il testo vigente dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.: «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici). -1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. 4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95: «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. 2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 471, dopo le parole "autorita' amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici"; b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita' amministrative indipendenti e"; c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del Consiglio di amministrazione in qualita' di componente di organi di societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: «489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.». - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. - Per l'argomento del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione dellalegge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. |
| Art. 3
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in: a) direzioni generali, aventi natura di strutture di livello dirigenziale generale; b) uffici, aventi natura di strutture di livello dirigenziale non generale; c) servizi, aventi natura di unita' organizzative non dirigenziali. 2. Gli uffici di cui al comma 1, lettera b), individuati nel limite della dotazione organica indicata nella Tabella A allegata, sono istituiti nell'ambito di una direzione generale, per la gestione di un insieme ampio e omogeneo di macro-processi. 3. I servizi di cui al comma 1, lettera c), sono istituiti, nell'ambito di una direzione generale o di un ufficio, per la gestione di una pluralita' di processi. 4. Con atto del direttore dell'Agenzia, sentiti i titolari delle direzioni di livello dirigenziale generale, possono essere, altresi', istituite, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, fino ad un massimo di cinque strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unita' di progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate all'attuazione di un progetto di durata definita. Nel caso di istituzione di strutture temporanee di livello dirigenziale, i relativi incarichi sono conferiti nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applical'art. 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui aldecreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». |
| Art. 4
Dirigenti generali e dirigenti
1. L'Agenzia e' articolata nelle Direzioni generali di seguito indicate, cui sono preposti dirigenti generali: a) Direzione degli affari generali e del personale, che svolge le funzioni e i compiti di: supporto agli organi dell'Agenzia per l'esercizio dei compiti e funzioni loro attribuiti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelli di indirizzo, pianificazione strategica, programmazione e verifica della congruenza tra i risultati conseguiti dall'Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica; adempimenti connessi alla normativa in tema di Amministrazione trasparente ed alla prevenzione della corruzione; ispezioni, inchieste e controlli interni; organizzazione del lavoro; contenziosi e rapporti con l'Avvocatura dello Stato con esclusione di quelli inerenti ai beni sequestrati e confiscati, affari legislativi; relazioni con il pubblico; sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della riservatezza dei dati personali; affari generali; rapporti con l'Unione europea, partecipazione dell'Agenzia a progetti europei e internazionali, utilizzazione dei fondi strutturali europei; convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni; definizione delle linee evolutive, dello sviluppo e della gestione operativa delle tecnologie informatiche e telematiche per il supporto operativo dell'Agenzia e delle relative procedure di sicurezza; cura dello sviluppo, della conduzione e del funzionamento dei siti intranet, internet e dei flussi documentali ed informativi; svolgimento delle funzioni di selezione, gestione, formazione e trattamento giuridico del personale; relazioni sindacali; ciclo di gestione della performance organizzativa e individuale; b) Direzione beni mobili e immobili sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e i compiti di: istruzione, coordinamento e monitoraggio dei processi amministrativi connessi alla trattazione dei procedimenti giudiziari di sequestro e confisca trasmessi dall'Autorita' giudiziaria; programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attivita' di amministrazione, custodia e destinazione dei beni mobili e immobili sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'articolo 110, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 159 del 2011, e alle attivita' ad esse conseguenti o comunque connesse; predisposizione delle relazioni periodiche ai Ministri dell'interno e della giustizia, elaborazione della normativa la cui applicazione e' demandata all'Agenzia; rapporti con l'Autorita' giudiziaria e con ogni altro ente o amministrazione a vario titolo coinvolto nelle predette attivita', trattazione degli affari contenziosi e rapporti con l'Avvocatura dello Stato in materia; indirizzo, cooperazione, controllo e monitoraggio delle sedi dell'Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e valorizzazione dei beni mobili e immobili; gestione dei rapporti con gli amministratori fiduciari, compreso il controllo sull'attivita' da essi espletata, con poteri di conferma e revoca dell'incarico; trattazione degli affari contenziosi in materia; c) Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e i compiti di: svolgimento delle funzioni di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attivita' di amministrazione, valorizzazione, custodia e destinazione delle aziende e dei beni aziendali sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'articolo 110, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 159 del 2011, e alle attivita' ad esse conseguenti o comunque connesse; cura dei rapporti con l'Agenzia delle entrate per gli aspetti fiscali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; indirizzo, cooperazione, controllo e monitoraggio delle sedi dell'Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e valorizzazione dei complessi aziendali, compreso il controllo delle gestioni societarie; d) Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, che svolge le funzioni e i compiti di: elaborazione delle previsioni del fabbisogno finanziario; predisposizione del bilancio e del conto consuntivo; cura dei rapporti con la Corte dei conti per i controlli sulla gestione finanziaria dell'Ente e dei beni confiscati; pianificazione e realizzazione delle procedure di approvvigionamento dell'Agenzia e delle attivita' negoziali relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori; cura della conservazione dei beni mobili e immobili in uso e di proprieta' dell'Agenzia; cura del trattamento economico degli organi dell'Agenzia e dei consulenti e degli esperti esterni nell'ambito delle attivita' di pertinenza delle Direzioni di cui alle lettere b) e c), nonche' del trattamento economico e previdenziale del personale dirigente e non dirigente dell'Agenzia; gestione separata della contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia e quella relativa alle attivita' di amministrazione, custodia, destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonche' adempimenti fiscali e gestioni fuori bilancio relative, comprese le fasi di approvazione e di rendicontazione; controllo di gestione; realizzazione di tutte le procedure di alienazione dei beni destinati alla vendita, anche per il soddisfacimento dei crediti riconosciuti e cura dell'incasso e del versamento dei proventi; gestione di tutte le attivita' di riscossione delle somme dovute; cura di tutte le adempienze relative al Fondo unico giustizia ivi comprese le vicende giudiziarie dei beni finanziari confiscati. 2. Con successivo atto organizzativo del direttore dell'Agenzia, previa comunicazione al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, sono definite le competenze degli uffici dirigenziali non generali e delle strutture di livello non dirigenziale di cui alla Tabella B allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonche' la graduazione degli uffici.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo vigente dell'art. 110, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: «Art. 110 (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata). - 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalita', che le proprie sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto. 2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalita' bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorita' giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle societa' Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalita' previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l'attuazione della presente lettera e' autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'art. 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione; c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penalee 12-sexies deldecreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'art. 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione; d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'art. 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonche' di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penalee 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonche' dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione; f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta. (Omissis).». |
| Art. 5
Uffici di staff del direttore dell'Agenzia
1. Alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia operano due uffici di staff di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti, nei limiti della dotazione organica di cui alla Tabella A allegata, due dirigenti di seconda fascia. Essi svolgono funzioni di supporto al direttore dell'Agenzia, favorendo l'individuazione e l'implementazione di strumenti atti a sviluppare le sinergie fra le Direzioni e gli Uffici dell'Agenzia, raccordando i relativi organi e curano la comunicazione istituzionale. 2. Gli uffici di cui al comma 1 sono: a) la segreteria tecnica, con funzioni di supporto e collaborazione al direttore, anche in relazione al rapporto con gli altri organi dell'Agenzia, nonche' per la trattazione delle questioni e degli approfondimenti che lo stesso intende gestire direttamente; b) l'Ufficio relazioni esterne e comunicazione, con funzioni di gestione dei rapporti con le redazioni giornalistiche e con la stampa nazionale ed estera, redazione e diffusione dei comunicati e organizzazione di conferenze stampa, curando la presenza, l'immagine e la visibilita' dell'Agenzia e promuovendone le attivita' allo scopo di garantire una comunicazione coerente e trasparente. |
| Art. 6
Funzioni vicarie
1. Il direttore dell'Agenzia, con proprio provvedimento, individua un dirigente generale al quale, in caso di sua assenza o impedimento, sono attribuite le funzioni vicarie. In caso di contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono attribuite, al dirigente generale della direzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) o, qualora questi sia stato individuato come vicario ai sensi del primo periodo, al dirigente generale con maggiore anzianita' di ruolo. |
| Art. 7
Funzioni di sostituzione
1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente generale, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione e' affidato dal direttore dell'Agenzia, con apposito incarico ad interim ad altro dirigente generale. 2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente, l'assolvimento delle relative funzioni e' esercitato direttamente dal competente dirigente generale, ovvero puo' essere affidato, con apposito incarico ad interim, ad altro dirigente. 3. I dirigenti generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive strutture, individuano rispettivamente, ove necessario, i dirigenti e i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza. La sostituzione non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. |
| Art. 8
Dotazione di personale
1. La dotazione organica dell'Agenzia, costituita da 200 unita', e' indicata nelle Tabelle A e B allegate, rispettivamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale. 2. Con apposito atto del direttore dell'Agenzia e' istituito il ruolo del personale dirigenziale e il ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia. 3. Il sistema di classificazione del personale non dirigenziale adottato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro - Funzioni centrali vigente individua, nell'ambito della terza area funzionale, uno o piu' profili al cui personale sono attribuite funzioni specialistiche richiedenti elevata competenza, iniziativa e capacita', quali: gestione e valorizzazione di beni e processi aziendali e di beni immobili a vocazione produttiva, anche a fini di tutela e sviluppo dei livelli occupazionali; accesso al credito e ai finanziamenti europei; analisi di fattibilita' tecnico-economica e valutazione degli investimenti; controllo delle gestioni societarie anche attraverso la verifica dell'attendibilita' dei documenti contabili; tutela degli interessi dell'Agenzia nelle assemblee societarie. 4. I dirigenti generali esercitano funzioni di coordinamento e controllo e sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati. 5. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale dell'Agenzia avvengono con le modalita' stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 3. |
| Art. 9
Formazione e relazioni sindacali
1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si avvale della formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del proprio personale al fine di migliorare le prestazioni nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialita' dei singoli dipendenti, secondo un processo di adeguamento delle competenze funzionale all'evoluzione dell'Agenzia. 2. L'Agenzia adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, ai fini e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle disposizioni legali e contrattuali applicabili.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 10
Reclutamento del personale
1. L'Agenzia, per l'espletamento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente, recluta ai sensi del comma 2, personale in possesso di specifiche competenze e professionalita'. 2. Al reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si provvede sulla base dei piani dei fabbisogni di personale. Il rapporto di lavoro subordinato e' instaurato tramite contratto individuale stipulato in applicazione, per il personale non dirigente, del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali vigente, considerando il trattamento economico previsto per il personale dei Ministeri e per il personale dirigente, nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo della corrispondente Area dirigenziale, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1. 3. Le procedure per l'inquadramento di cui all'articolo 113-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali procedure definiscono, tra l'altro, i criteri e le modalita' per valutare il possesso di professionalita' specifiche ed adeguate nonche' i termini per l'eventuale integrazione delle domande presentate dai partecipanti, anche in relazione alle riserve formulate. 4. L'inquadramento del personale di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 avviene previa valutazione positiva e comparativa della professionalita' e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda, ed e' subordinato alla disponibilita' del posto nell'ambito della dotazione di personale nella fascia o nel profilo professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro. 5. Il personale di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante al momento dell'inquadramento secondo quanto previsto dagli ordinamenti di provenienza; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2, e' attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, relative al trattamento accessorio spettante nell'amministrazione di provenienza, concorrono alla quantificazione del trattamento accessorio variabile dell'Agenzia, con contestuale riduzione dei relativi fondi del trattamento accessorio dell'amministrazione di provenienza. 6. Al personale che transita nei ruoli dell'Agenzia a seguito delle procedure di mobilita' di cui al comma 2 ovvero di inquadramento di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano le tabelle di corrispondenza approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2015, n. 216, ovvero, per il personale degli enti pubblici economici, i criteri di cui all'articolo 2 del medesimo decreto. 7. Alla copertura delle restanti unita' di personale dirigenziale e non dirigenziale si provvede, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le procedure di mobilita' e le forme di accesso al pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 113-bis, comma 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: «Art. 113-bis (Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia). - (Omissis). 2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di centosettanta unita', di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilita' determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo. 3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalita' specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo e' inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell'art. 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'art. 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima. (Omissis).». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 (Inserimento dell'Autorita' nazionale anticorruzione nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2015, n. 184. - Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 11
Gestione e sviluppo del personale
1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del personale: a) riconoscimento dei risultati; b) mobilita' professionale e responsabilizzazione personale; c) pari opportunita' e benessere organizzativo. |
| Art. 12
Valutazione del personale
1. Il processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonche' negli adempimenti degli obblighi di integrita' e trasparenza, fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, e' garantito dall'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'interno. 2. Al fine di promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali, sono istituiti, ai sensi dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, il fondo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata per il personale non dirigente, e il fondo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente. Il direttore dell'Agenzia, nel rispetto dei vincoli di bilancio dell'Agenzia e delle norme di finanza pubblica, quantifica le risorse dedicate al trattamento economico accessorio del personale.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si vedano le note all'art. 2. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016 n. 105 (Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2016, n. 140. |
| Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Fino all'adeguamento della dotazione organica prevista dall'articolo 113-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si applica l'articolo 1, commi 291 e 292, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 14
Disposizione finanziaria
1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 15
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 agosto 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Salvini, Ministro dell'interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2018 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2201
Note all'art. 15: - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235 (Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2012, n. 50, S.O. |
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