Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 settembre 2018
Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, all'Associazione della Croce Rossa italiana e alle regioni per l'anno 2018.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni:
a) l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce rossa italiana;
b) l'art. 2, comma 1, che dispone che la CRI sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» (Ente);
c) l'art. 2, comma 5, che stabilisce che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonche' risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, siano attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) l'art. 6, comma 2, in materia di personale dell'Ente;
e) l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilita' del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo;
f) l'art. 6, comma 7, che stabilisce che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente;
g) l'art. 7, comma 1, che assegna al Ministero della salute e, per quanto di competenza, al Ministro della difesa, la vigilanza sull'Ente;
h) l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone, fra l'altro, quanto segue:
dal 1° gennaio 2018 l'Ente e' posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2;
alla conclusione della liquidazione i beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti all'Associazione che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi;
gli organi deputati alla liquidazione di cui all'art. 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) quale Comitato di sorveglianza;
il finanziamento annuale all'Associazione non puo' superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e all'Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018;
il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, con la procedura di cui al medesimo comma 2, con provvedimento del presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale gia' individuato dallo stesso presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria;
per il personale dedicato alla gestione liquidatoria, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse finanziarie ad altra amministrazione ai sensi del medesimo comma 2, e' differito fino a dichiarazione di cessata necessita' da parte del commissario liquidatore;
il personale dell'Ente, ad eccezione di quello funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e' collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'art. 33 e dell'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione;
Visto l'art. 16, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 148 del 2017 che ha previsto la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce rossa italiana, appartenente all'area professionale e medica e risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 178 del 2012;
Considerato pertanto che, per quanto stabilito dalle citate disposizioni, il livello complessivo del finanziamento per le finalita' del decreto legislativo n. 178 del 2012, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario corrente, non puo' superare il finanziamento gia' stabilito per la CRI nel 2014, decurtato del 20 per cento a decorrere dal 2018, e che a valere su tale finanziamento trovano copertura:
gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale obbligatoriamente trasferito agli enti del Servizio sanitario nazionale;
gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale gia' funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, dal 1° gennaio 2018 funzionale alla gestione liquidatoria, in servizio presso l'Ente fino alla dichiarazione di cessata necessita', anche se trasferito ad altra amministrazione unitamente al relativo finanziamento;
gli oneri relativi al personale eventualmente non ricollocato presso altre pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2017 e posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente a quanto stabilito ai sensi dell'art. 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo;
il finanziamento della Convenzione da sottoscriversi con l'Associazione Croce rossa italiana;
Considerato che la delibera del CIPE 29 aprile 2015, n. 52, recante la ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 19 agosto 2015, n. 191, ha stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce rossa italiana, l'importo di 146.412.742 euro, per cui il finanziamento disponibile per le finalita' di cui al citato decreto legislativo 178 a decorrere dall'anno 2018 e' da determinarsi, a seguito della citata riduzione del 20 per cento, in 117.130.194 euro annui;
Visto il provvedimento n. 6 del 16 febbraio 2018 del commissario liquidatore avente ad oggetto le «Spese prededucibili della gestione liquidatoria anno 2018: preventivo di gestione corrente» che indica in 31.836.470,91 euro gli oneri complessivi prededucibili;
Visto il provvedimento n. 7 del 16 febbraio 2018 con il quale il commissario liquidatore dell'Ente, fra l'altro:
a) ha segnalato che una serie di procedimenti di ricollocazione del personale dell'Ente e' ancora in atto, con tempistica allo stato indefinita, e che una quota di personale potrebbe essere collocato in disponibilita' ai sensi dei citati articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) ha rappresentato che sussiste, sempre con riferimento al personale, un contenzioso in atto nei confronti dell'Ente il cui esito e' tuttora incerto;
c) ha richiesto un'assegnazione del finanziamento per 33.036.471 euro all'Ente stesso, per il relativo funzionamento (oneri prededucibili) in fase liquidatoria, ivi comprese quote a titolo di rischio, e per 24.004.637 euro in favore delle regioni - per il finanziamento dei trattamenti economici del personale trasferito dalla CRI e quindi dall'Ente ai sensi del richiamato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012 - per cui residuano 60.089.085 euro per il finanziamento dell'Associazione Croce rossa;
Visto il provvedimento n. 9 del 23 febbraio 2018 con il quale il commissario liquidatore dell'Ente, integrando il provvedimento n. 7 citato, dettaglia, per singola regione e provincia autonoma, il valore dei trattamenti economici del personale trasferito agli enti sanitari ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012, fino a concorrenza dei predetti 24.004.637 euro;
Viste le note del commissario liquidatore dell'Ente prot. 11845 del 23 marzo 2018 e prot. 21474 del 5 giugno 2018 relative a dettagli in merito alla spesa di personale prevista per il 2018;
Considerato che il commissario ha chiesto un finanziamento per la gestione corrente dell'Ente per voci di spesa ulteriori rispetto alle spese di personale funzionale alla gestione e non espressamente previste dal decreto legislativo n. 178 del 2012 e che, nell'ambito della spesa del personale, risulta necessario acquisire ulteriori elementi informativi in merito alla gestione contabile del trattamento di fine rapporto cumulato negli esercizi pregressi;
Considerata la necessita' di effettuare il riparto del finanziamento disponibile fra gli enti interessati dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 178 del 2012, in assenza del quale potrebbe esserne compromessa la relativa operativita', nelle more di un'eventuale chiarimento in merito all'ammissibilita' al finanziamento dell'Ente per l'anno 2018 delle voci di spesa richiamate;
Considerato che il personale in servizio presso l'Ente, gia' individuato come funzionale alla gestione liquidatoria, potra' essere eventualmente trasferito ad altre amministrazioni pubbliche gia' nel corso dell'esercizio 2018, con conseguente trasferimento del relativo trattamento economico, ai sensi del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
Ritenuto, alla luce degli elementi di incertezza menzionati e della contemporanea necessita' di garantire agli enti risorse sufficienti alla relativa operativita', di:
procedere alla determinazione del finanziamento disponibile per l'anno 2018, per le finalita' di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, nella misura citata di 117.130.194 euro;
assegnare alle regioni l'importo di 24.004.637 euro, come dettagliato nella tabella allegata, parte integrante del presente decreto, a titolo di finanziamento per l'anno 2018 dei trattamenti economici del personale trasferitosi presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
assegnare all'Ente in liquidazione l'importo di 15.190.765 euro a titolo di finanziamento per l'anno 2018 dei trattamenti economici del relativo personale;
assegnare l'importo di 60.089.085 euro per il finanziamento della convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e l'Associazione CRI di cui al citato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
accantonare l'importo di 17.845.706 euro, rinviandone a successivi atti l'eventuale necessaria assegnazione;
Visto il parere espresso dal Ministero della salute con nota 2263 del 18 maggio 2018;

Decreta:

Art. 1

1) Il finanziamento disponibile, nell'ambito del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, per le finalita' di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e' determinato in 117.130.194 euro per l'anno 2018.
2) Il predetto finanziamento complessivo, come dettagliato nella Tabella allegata, parte integrante del presente decreto:
a) e' assegnato per 24.004.637 euro alle regioni interessate, a titolo di finanziamento per l'anno 2018 dei trattamenti economici del personale trasferitosi presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
b) e' assegnato per 15.190.765 all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa a titolo di finanziamento per l'anno 2018 dei trattamenti economici del relativo personale;
c) e' assegnato per 60.089.085 euro per il finanziamento della convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e l'Associazione CRI di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
d) resta accantonato per l'importo di 17.845.706 euro, rinviandone a successivi atti l'eventuale necessaria assegnazione.
3) L'Ente resta responsabile del pagamento dei trattamenti economici del personale che sara' eventualmente ed effettivamente trasferito ad altre pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno 2018, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, fino a concorrenza dei valori di tali trattamenti economici compresi nella presente assegnazione del finanziamento.
4) Sono fatti salvi eventuali necessari conguagli a carico degli enti di cui al presente decreto, anche a valere su quote del finanziamento spettanti agli stessi negli esercizi successivi al 2018.
5) L'Ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante, e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione in merito all'utilizzo delle risorse oggetto del presente provvedimento, approvata con apposito provvedimento del commissario liquidatore e asseverata dal Comitato di sorveglianza.
 
Allegato

Tabella

1 Ente CRI 15.190.765

2 Regioni, di cui: 24.004.637

Piemonte 3.866.416

Valle d'Aosta 35.722

Lombardia 8.394.908

Bolzano 459.730

Trento 136.267

Veneto

Friuli Venezia Giulia 858.496

Liguria 1.073.708

Emilia Romagna 1.125.786

Toscana 1.061.380

Umbria 380.554

Marche 1.161.949

Lazio 2.973.903

Abruzzo 812.098

Molise

Campania 1.211.241

Puglia 401.531

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna 50.948

3 Associazione CRI 60.089.085

4 Accantonamento 17.845.706

 
Art. 2

Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2018

Il Ministro: Tria

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1221
 
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