Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 settembre 2018
Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», in particolare l'art. 121, che stabilisce che gli esami di idoneita' tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 che ha recepito la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, in particolare l'allegato II in materia di prove di valutazione delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A2 e A;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A»;
Considerata la necessita' di apportare modifiche al predetto decreto ministeriale 8 gennaio 2013 al fine di adeguare le manovre particolari oggetto di prove ai fini della sicurezza stradale di cui al punto 6.2 dell'allegato II alla direttiva 2006/126/CE;
Considerata altresi' l'esigenza di uniformare le procedure di svolgimento delle prove di valutazione delle capacita' e dei comportamenti organizzandole, invece delle sei fasi previste dal predetto decreto ministeriale 8 gennaio 2013, in tre fasi, come stabilito dal decreto ministeriale 19 dicembre 2012 per il conseguimento della patente di guida delle categorie B e BE e dal decreto ministeriale 8 gennaio 2013 per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. L'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A» e' sostituito dal seguente: «1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, si articola in tre fasi:
a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punto 6.1 del decreto legislativo n. 59 del 2011;
b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato II, lettera B, punto 6.2 del decreto legislativo n. 59 del 2011, svolte su percorsi conformi a quelli previsti agli allegati 1 e 2 al presente decreto;
c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punto 6.3. del decreto legislativo n. 59 del 2011.
2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1, lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente, le prove di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1.
3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono su motociclo conforme, per ciascuna delle predette categorie di patente, ai requisiti minimi prescritti dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, munito di cavalletto centrale o laterale. Le prove di cui al comma 1, lettere a) e b) si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformita' a quanto indicato negli allegati 1 e 2.».
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico
1.1 Preparazione alla prova

Predisporre un corridoio di 18,2 metri di lunghezza e di 2,2 metri
di larghezza. All'interno del corridoio inserire 5 coni, il primo
alla distanza di 2,2 metri dalla partenza, gli altri a distanza di
4 metri.
Dopo l'ultimo cono di destra che delimita il corridoio, disporre un
cono alla distanza di 2,2 metri e, successivamente disporre altri 5
coni in modo da formare una figura circolare di 8 metri di
diametro, al centro del quale e' disposto un ulteriore cono.
Dal cono posto sul diametro orizzontale del cerchio alla distanza
di 2,2 metri, disporre un cono e, da questo, predisporre un
corridoio di lunghezza di 25 metri e di larghezza di 1,3 metri
delimitato da coni posti a distanza di 1 metro uno dall'altro.
1.2 Svolgimento della prova

Il candidato effettua dapprima uno slalom nel primo corridoio,
lasciando sulla destra il primo cono posto alla distanza di 2,2
metri dalla partenza.
Al termine dello slalom il candidato dovra' descrivere, a velocita'
ridotta, nel modo piu' regolare possibile, un percorso avvolgente
il cono posto centralmente. Successivamente percorre il corridoio
stretto.

1.3 Determina l'esito negativo delle prove una delle seguenti
irregolarita':

a) toccare uno o piu' coni
b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso
c) mettere un piede a terra
d) coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa
abilita'
e) impiegare un tempo inferiore a 15 secondi per completare il
percorso
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico
2.1 Preparazione alla prova

Predisporre un corridoio di 48 metri di lunghezza e di 5,5 metri di
larghezza. All'interno del corridoio inserire 5 coni, il primo alla
distanza di 20 metri, gli altri a distanza di 7 metri.
Al termine del corridoio delimitare una ulteriore area di 22 metri
di lunghezza per 11 metri di larghezza; all'interno di tale area
porre un cono che disti 11 metri dalla linea di fondo e 3 metri
dalla linea laterale e un cono che disti 4,5 metri dalla linea di
fondo e 5,5 dalla linea laterale.
A sessanta metri dalla linea di fondo disporre, orizzontalmente due
delimitatori bassi (c.d. "cinesini"), distanti 1 metro l'uno
dall'altro; dopo ulteriori 10 metri disporre orizzontalmente 3
coni, distanziati tra loro 32,5 centimetri e, alla stessa distanza,
un delimitatore basso (c.d. "cinesino"); in corrispondenza di
quest'ultimo, porne un altro delimitatore basso a distanza di 1
metro.
Dopo ulteriori 8 metri disporre due delimitatori bassi (c.d.
"cinesini"), distanti 1 metro l'uno dall'altro ed infine, dopo 11,5
metri, disporre 4 coni distanziati tra loro longitudinalmente di 50
cm e lateralmente di 1,3 metri.

2.2 Svolgimento della prova

Il candidato effettua dapprima uno slalom lasciando
indifferentemente, sulla destra o sulla sinistra, il primo cono.
Al termine dello slalom dovra' passare tra tre coni posti al centro
della pista, quindi percorrere il secondo corridoio, passando
all'interno dei coni distanziati di 1 metro ed infine arrestare il
veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo
allineamento, ma non il secondo.

2.3 Determina l'esito negativo delle prove una delle seguenti
irregolarita':

a) toccare uno o piu' coni
b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso
c) mettere un piede a terra
d) coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa
abilita'
e) arrestare il motociclo con la ruota anteriore che non ha
superato il primo allineamento o che ha superato il secondo
allineamento
f) impiegare un tempo superiore a 25 secondi per completare il
percorso.
 
Art. 2
Inserimento degli articoli 2-bis e 2-ter al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A» sono inseriti i seguenti:
a) «Art. 2-bis (Disposizioni in materia di aree destinate all'effettuazione dei percorsi di prova). - 1. Al fine di salvaguardare l'esecuzione delle prove in sicurezza, l'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e' dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti. Intorno all'area dove insistono i circuiti e' garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. E' fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o piu' circuiti.
2. Il percorso dei singoli circuiti di prova, di cui agli allegati 1 e 2, e' delimitato da appositi coni, di altezza non inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali, sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.»;
b) «Art. 2-ter (Abbigliamento tecnico dei candidati). - Al fine di tutelare l'incolumita' dei candidati, gli stessi, durante l'esecuzione delle prove di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) indossano:
a) casco integrale;
b) guanti;
c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
d) scarpe chiuse;
e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia;
f) paraschiena.».
 
Art. 3

Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

a) All'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A» i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
 
Art. 4

Modifiche agli allegati al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013

1. Gli allegati A, B, C, D al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante: «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A» sono abrogati e sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.
 
Art. 5

Abrogazioni di disposizioni previgenti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 29 gennaio 2013;
b) il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 20 maggio 2013;
c) il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 28 giugno 2013.
Il presente decreto, assieme agli allegati che ne costituiscono parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2018

Il Ministro: Toninelli
 
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