Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 12 settembre 2018 |
Adozione del Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa - articoli 9 e 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013 - bis; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./fl. n. 212, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri ed, in particolare, il capo VII - Piani di gestione - articoli 18 e 19; Visto in particolare l'art. 13 del citato regolamento (CE) n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti inerenti i valori minimi di distanza e profondita' dalla costa per l'uso degli attrezzi da pesca, quali la sciabica e la circuizione senza chiusura, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino ed interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un Piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso; Visto il regolamento. (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento. (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio ed, in particolare, in armonia con i disposti degli articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di conservazione, i principi e gli obiettivi dei Piani pluriennali nonche' il contenuto dei medesimi; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», che trasferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in materia di turismo; Viste le precorse comunicazioni, da ultimo nota Ref. Ares(2018)3777259 del 16 luglio 2018, con la quale la Commissione europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca - ha individuato alcuni suggerimenti di natura tecnica e scientifica connesse alla richiesta di deroga, rilevando, in particolare, la necessita' di apportare integrazioni migliorative al Piano di gestione in questione, al fine di permettere l'avvio della procedura per la decisione della Commissione per la concessione della deroga di cui al regolamento (CE) n. 1967/2006; Tenuto conto che questa amministrazione ha provveduto compiutamente ad apportare le richieste integrazioni tese ad includere nel Piano di gestione indicato in oggetto le necessarie modifiche, cosi' come comunicate ai competenti uffici della Commissione europea con nota n. 0018204 in data 6 settembre 2018; Considerato che nell'allegato Piano di gestione viene rispettato l'impegno assunto dall'Unione europea volto ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile; Ritenuto opportuno adottare il citato Piano di gestione, con il quale e' stato richiesto, in effetti, il rinnovo della deroga per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nei Compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da natante elaborato ai sensi degli articoli 9 e 13 del soprarichiamato regolamento (CE) n. 1967/2006, adeguandolo alle osservazioni della Commissione europea; Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta peschereccia, che negli ultimi anni ha aderito alle precedenti campagne di pesca, costituita da complessive n. 117 imbarcazioni di cui agli allegati A) e B) del Piano di gestione;
Decreta:
Art. 1
1. E' adottato il Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nei Compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da natante in deroga all'art. 9 (dimensione minima delle maglie) e all'art. 13 (distanza dalla costa) del regolamento (CE) n. 1967/2006. 2. La validita' del Piano di gestione di cui al presente decreto, decorre dal 1° novembre 2018 al 31 marzo 2021. |
| Allegato
Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da natante in deroga all'articolo 9 (dimensione minima delle maglie) e all'articolo 13 (distanza dalla costa) del regolamento (CE) n.1967/2006.
Settembre 2018
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
L'utilizzo della sciabica da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nei Compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria nell'ambito della GSA 9, cosi' come disciplinato nel Piano di gestione di cui all'art. 1, potra' essere consentito solo dopo la decisione della Commissione europea di autorizzazione prevista dall'art. 13, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 1967/2006, in materia di valori minimi di distanza e profondita' per l'uso degli attrezzi da pesca. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2018
Il direttore generale: Rigillo |
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