Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 7 settembre 2018 |
Scioglimento della «Punto Lavoro Societa' cooperativa di produzione e lavoro a responsabilita' limitata», in Lonato e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento senza nomina del liquidatore nei confronti della societa' cooperativa «Punto Lavoro Societa' cooperativa di produzione e lavoro a responsabilita' limitata»; Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi, e che dall'ultimo bilancio depositato, riferito all'esercizio 2010, emergono pendenze attive da liquidare; Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile con nomina del commissario liquidatore; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante della societa', portando pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dall'Amministrazione procedente; Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l'ente e' sprovvisto di posta elettronica certificata, e' stata restituita in quanto la cooperativa risulta «irreperibile», situazione che risulta immutata ad oggi; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilita' all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «Punto Lavoro Societa' cooperativa di produzione e lavoro a responsabilita' limitata» con sede in Lonato (Brescia) (codice fiscale 02922800988), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile. |
| Art. 2
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Soldi, nato a Brescia il 2 marzo 1970 (codice fiscale SLDNTN70C02B157Q) e ivi domiciliato, via Trieste n. 25//B. |
| Art. 3
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 7 settembre 2018
p. Il direttore generale: Scarponi |
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