Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 maggio 2018
Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia s.p.a., successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione e lo sviluppo di Impresa Spa», ed in particolare l'art. 2, comma 6, che prevede, tra l'altro, che i diritti dell'azionista in riferimento alla predetta societa' sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento;
Visto che il comma 460 dell'art. 1 della citata legge legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e gli obiettivi dell'Agenzia e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo Statuto;
Visto il citato art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette ed indirette, che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
Visti gli articoli 2364, 2365, 2377 e 2379 del codice civile;
Visto il comma 6-bis dell'art. 1 del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione dell'Agenzia;
Vista la determinazione della Corte dei conti - Sezione del controllo sugli enti n. 2/2007 relativa all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., punto V, in base alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze e quello dello sviluppo economico dovranno comunicare alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla loro adozione, i provvedimenti rilevanti emessi, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri ad essi spettanti nei confronti dell'Agenzia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2007, con il quale e' stato approvato il Piano di riordino e dismissione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, cosi' come modificato dal decreto del 21 dicembre 2007, con il quale si e' provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 460 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'individuazione degli atti di gestione dell'Agenzia e delle sue controllate da sottoporre alla preventiva autorizzazione ministeriale;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», che detta disposizioni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del codice degli affidamenti a soggetti in house, ivi comprese le disposizioni relative all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni committenti;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del citato decreto in data 18 settembre 2007, relativo alla individuazione degli atti dell'Agenzia da sottoporre all'approvazione ministeriale, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, in relazione alle quali si rende in particolare necessario assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti, nel rispetto della competenza esclusiva sulla gestione d'impresa spettante al Consiglio di amministrazione in base alle norme vigenti;
Considerata la necessita' ed urgenza dell'aggiornamento del predetto decreto, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, atteso che la corretta definizione delle modalita' dell'esercizio del controllo analogo e' essenziale ai fini dell'perfezionamento delle procedure per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie «societa'» in house;

Decreta:

Art. 1

1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a e, per il suo tramite, le proprie controllate, sottopongono all'approvazione preventiva della competente struttura del Ministero dello sviluppo economico gli atti relativi a:
a) affidamenti di attivita' da parte di amministrazioni pubbliche per importi maggiori di 500 mila euro, ai fini della verifica del rispetto dei contenuti minimi delle convenzioni stabiliti con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1;
b) costituzione di nuove societa';
c) acquisizioni di partecipazioni in societa', con esclusione degli atti connessi ad operazioni rientranti nell'ambito di strumenti agevolativi e dei fondi gestiti;
d) trasferimenti di azienda e di rami d'azienda, cessioni di societa', di partecipazioni e altre operazioni societarie non comprese nel Piano di riordino e dismissione approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., e, per il suo tramite, le proprie controllate, sottopongono all'approvazione preventiva del Ministro dello sviluppo economico i seguenti atti:
a) il documento previsionale di gestione di cui all'art. 1, comma 460 della legge n. 296/2006 ed ogni suo eventuale aggiornamento.
b) la designazione di amministratori qualora non scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia;
c) le proposte di revoca di amministratori, qualora non scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia;
d) le proposte di modifica significative degli statuti delle societa';
e) le proposte di nomina e revoca di liquidatori, qualora non scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia;
f) tutti gli altri atti per i quali il Piano di riordino e dismissione e il relativo decreto ministeriale di approvazione del 31 luglio 2007 prevedano la preventiva approvazione.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati previa acquisizione dell'intesa delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno disposto affidamenti nei confronti dell'Agenzia, qualora tali atti ricadano nella sfera di competenza delle stesse amministrazioni in ragione delle attivita' oggetto di affidamento.
4. E' fatta salva, in ogni caso, la necessita' dell'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico qualora gli atti di cui al comma 1 determinino modifiche o integrazioni al Piano di riordino e di dismissione dell'Agenzia, approvato con decreto del 31 luglio 2007.
5. 1. Oltre agli atti di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia trasmette al Ministero dello sviluppo economico ogni pertinente atto di gestione che venga richiesto dallo stesso.
 
Art. 2

1. Le priorita' e gli obiettivi dell'Agenzia, di cui all'art. 1, comma 460 della legge n. 296/2006, sono definiti dal Ministro dello sviluppo economico, previa raccolta di proposte da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno disposto affidamenti nei confronti dell'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza in ragione delle attivita' dalle stesse affidate.
2. Il documento previsionale di gestione dell'Agenzia, di cui all'art. 1, comma 460 della legge n. 296/2006, e i suoi eventuali aggiornamenti, sono approvati dal Ministro dello sviluppo economico dopo aver acquisito l'intesa delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno disposto affidamenti nei confronti dell'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza in ragione delle attivita' dalle stesse affidate.
3. La relazione annuale predisposta dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, che provvede ad inoltrarla alle amministrazioni centrali dello Stato che hanno disposto affidamenti nei confronti dell'Agenzia.
 
Art. 3

1. La competente struttura del Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla loro adozione, tutti gli atti adottati ai sensi del presente decreto, nonche' ogni altro provvedimento rilevante emesso, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri spettanti al Ministero nei confronti dell'Agenzia.
 
Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, cosi' come modificato dal decreto del 21 dicembre 2007.
Il presente decreto e' trasmesso per il controllo alla Corte dei conti.

Roma, 4 maggio 2018

Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 615
 
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