Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2018 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 28 febbraio 2018 |
Hub Portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al piano regolatore portuale (P.R.P.) vigente 2007. Approvazione progetto definitivo della prima fase (I e II stralcio) (CUP C66C11000050006). (Delibera n. 1/2018). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare: a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; c) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006; e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che: 1) lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 3) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 2011, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sul VII Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, come «nuovo inserimento» in Tabella 1 «Programma delle infrastrutture strategiche - aggiornamento 2010», l'intervento «Hub portuale di Ravenna»; Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Hub portuale di Ravenna», l'intervento «Hub portuale di Ravenna - I e II stralcio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il MIT e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: a) le delibere 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, e 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare: a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016; b) la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014, aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e con errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; Vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il codice dei beni culturali e del paesaggio, che all'art. 146, comma 5, prevede che sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronunci la Regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela; Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20, come integrata dalla successiva legge regionale 30 novembre 2009, n. 23, che, all'art. 40-decies, comma 2, prevede che le funzioni amministrative di cui, tra l'altro, al sopra richiamato art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio sono delegate ai comuni; Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 2012, con la quale questo Comitato ha assegnato programmaticamente, a favore dell'allora Autorita' portuale di Ravenna, l'importo di 60 milioni di euro, imputato a carico delle risorse del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il finanziamento del 1° e 2° stralcio funzionale dell'«Hub portuale di Ravenna»; Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 2013, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della fase I (1° e 2° stralcio) dell'«Hub portuale di Ravenna - approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007» ed ha assegnato definitivamente all'allora Autorita' portuale di Ravenna l'importo di 60 milioni di euro sopra richiamato; Vista la nota 20 dicembre 2017, n. 48068, con la quale il MIT ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Hub portuale di Ravenna - approfondimento canali Candiano e Baiona del porto di Ravenna, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007», trasmettendo la documentazione istruttoria per l'approvazione del relativo progetto definitivo; Viste le note 5 febbraio 2018, n. 3178, e 13 febbraio 2018, n. 4170, nonche' il messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2018, assunto al protocollo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento programmazione e coordinamento della politica economica (DIPE) il 15 febbraio 2018, con il n. 927, con i quali il MIT ha integrato la suddetta documentazione istruttoria; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal citato Ministero e in particolare sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 1) che il progetto preliminare dell'hub portuale di Ravenna, relativo all'«Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007», e' stato suddiviso in due fasi, articolate complessivamente in quattro stralci singolarmente funzionali, dei quali i primi due approvati da questo Comitato con la delibera n. 98 del 2012; 2) che, a seguito di un complesso iter procedurale, sulla base di un primo progetto definitivo del 2014, il 16 ottobre 2014 l'Autorita' portuale ha inviato comunicazione individuale a tutti i soggetti privati interessati dalla procedura espropriativa; 3) che l'avviso relativo all'«avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 37/2002 e s.m.i.» e' stato pubblicato il 5 novembre 2014 sui quotidiani a diffusione nazionale «Sole 24 Ore» e «La Repubblica» e sui quotidiani a diffusione locale «Resto del Carlino» e «Corriere di Romagna», nonche' sui siti informatici dell'allora Autorita' portuale di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna; 4) che sul citato primo progetto definitivo 2014 si sono pronunciati favorevolmente la Capitaneria di porto di Ravenna, l'Agenzia delle dogane e l'Autorita' dei bacini regionali romagnoli, mentre non si sono pronunciati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLLPP); 5) che i pareri favorevoli sul progetto definitivo 2014 della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna, del Comune di Ravenna, del Parco del delta del Po nonche' delle strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono stati superati dai pareri riferiti al progetto definitivo revisionato nel 2017; 6) che nel corso del procedimento di approvazione del progetto definitivo si sono verificate circostanze che hanno determinato l'indisponibilita' di alcune aree; 7) che, in particolare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ha avviato un'indagine sulla gestione dei materiali presenti nelle vasche di sedimentazione da utilizzare nell'ambito del progetto e ha quindi emesso, ad aprile 2015, un decreto di sequestro probatorio per un'area privata della penisola Trattaroli e ha poi ottenuto la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo; 8) che a settembre 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ha emanato il decreto di revoca del suddetto sequestro preventivo e ha disposto la restituzione delle casse di colmata in penisola Trattaroli a Sapir Porto Intermodale S.p.A. (SAPIR), societa' a prevalente capitale pubblico proprietaria dei terreni in questione, interessati dalla realizzazione del futuro terminal contenitori, e di parte delle piattaforme logistiche; 9) che la Procura di Ravenna ha avviato un'indagine penale nei confronti di funzionari di comune, provincia e di soggetti privati, riguardante il procedimento urbanistico che aveva condotto all'inserimento nel Piano operativo comunale (POC) Logistica di aree il cui utilizzo era previsto nel progetto di hub portuale; 10) che a maggio 2015 SAPIR, proprietaria di parte delle aree da espropriare per la collocazione dei materiali esistenti in cassa di colmata, ha promosso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale Emilia-Romagna avverso all'approvazione del Piano operativo triennale (POT 2015/2017) dell'Autorita' portuale di Ravenna per la parte relativa agli espropri; 11) che a marzo 2016 la succitata SAPIR ha presentato al Comune di Ravenna il Progetto urbanistico attuativo (PUA) Logistica 1 del POC Logistica, per consentire la collocazione finale del materiale di risulta degli escavi e la realizzazione di nuove piattaforme logistiche, e che tale presentazione ha fatto decadere il contenzioso instaurato dalla stessa societa' presso il Tribunale amministrativo regionale per contestare l'esproprio del terreno interessato; 12) che con il dissequestro dell'area destinata al nuovo terminal contenitori in penisola Trattaroli e con la presentazione del PUA sopra citato da parte di SAPIR sono state in gran parte superate le difficolta' che avevano impedito la conclusione dell'istruttoria del progetto definitivo e che l'unica incertezza ancora esistente, relativa alla qualificazione dal punto di vista urbanistico dei comparti Logistica 3 e 4, previsti quali destinazioni finali del materiale di dragaggio, poteva essere superata con la revisione del progetto; 13) che tale revisione si e' resa necessaria per coniugare lo sviluppo del porto con la necessita' di realizzare una profondita' uniforme del fondali, senza alterare le condizioni di competitivita' degli operatori terminalisti presenti nel porto e producendo una quantita' di materiale di risulta degli escavi compatibile con l'esistente capacita' di ricezione delle vasche di sedimentazione e con la tempistica di realizzazione delle piattaforme logistiche nelle aree individuate come siti di destinazione finale di tali materiali; 14) che nel frattempo sono intervenute nuove disposizioni legislative, quali, tra l'altro, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, 15 luglio 2016, n. 173, recante il regolamento relativo alle modalita' e ai criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini, e il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120, relativo al regolamento per la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo; 15) che la suddetta revisione del progetto prevede l'anticipazione, dalla II alla I fase, dell'attivita' di approfondimento a -12,50 m del tratto di canale Candiano dalla banchina Marcegaglia alle darsene San Vitale, realizzando un fondale uniforme per tutta l'asta principale del porto canale e trasferendo l'approfondimento dei fondali a -13,50 m fino a largo Trattaroli dalla I alla II fase, nonche' le ulteriori attivita' di: a) svuotamento delle casse di colmata Nadep interna e centrale dal materiale attualmente collocato con riutilizzo per la realizzazione del sottofondo dei piazzali del nuovo terminal container, previa collocazione a tombamento della dismessa cava Bosca; b) approfondimento a -13,50 m del canale marino e dell'avamporto, a -12,50 m della darsena Baiona e a -10,00 m del bacino di evoluzione in avamporto e delle darsene a servizio del traffico crocieristico; c) realizzazione della nuova banchina destinata a terminal contenitori sul lato destro del canale Candiano, in penisola Trattaroli; d) realizzazione delle opere di adeguamento e potenziamento infrastrutturale dei muri spondali esistenti, che risentono dei lavori di escavo (banchine Bunge sud e nord, Alma, Lloyd, Trattaroli Sx nord e sud, IFA, Docks Piomboni e adeguamento del primo tratto della banchina esistente, destinata al nuovo terminal contenitori); e) approfondimento dei fondali sottostanti le banchine sopra richiamate e quelle i cui interventi sono stati effettuati, in base a progetti gia' autorizzati in precedenza, alle quote di -12,50 m/-11,50 m; f) successivi svuotamenti delle vasche di sedimentazione Nadep interna e centrale dal materiale proveniente dai nuovi dragaggi e riutilizzo dello stesso in siti idonei ai fini della costruzione delle nuove piastre logistiche in destra e sinistra canale od al tombamento della citata cava Bosca, per il suo recupero ambientale; 16) che alle suddette opere si aggiunge la realizzazione di un intervento provvisorio a protezione del vecchio attracco traghetto a porto Corsini, necessario per permettere l'escavo in sicurezza del canale fino a -12,50 m; 17) che complessivamente le suddette operazioni comporteranno il dragaggio di 4.742.000 mc di materiale (quantita' in banco naturale), dei quali 1.374.000 saranno immersi in mare e i rimanenti 3.368.000 saranno immessi in colmata in quattro fasi successive; 18) che il materiale dei nuovi dragaggi sara' essiccato in colmata e poi utilizzato, come destinazione finale, per il riempimento - fino alla messa in quota - di alcune aree logistiche a terra e per il conferimento nella cava sopra citata; 19) che l'attuale progetto definitivo 2017, revisione del progetto definitivo presentato nel 2014, non altera sostanzialmente la localizzazione dell'opera ne' la sua compatibilita' ambientale in quanto: a) l'unica vasca di sedimentazione utilizzata (Nadep interna e centrale) era gia' presente nel P.R.P. e nel progetto preliminare approvato; b) non vengono aggiunti nuovi depositi provvisori del materiale dragato e si rinuncia ad alcuni depositi provvisori gia' previsti, quali la vasca di sedimentazione in penisola Trattaroli - accelerando cosi' la realizzazione del nuovo terminal contenitori - e le vasche di sedimentazione Nadep via Trieste e Centro direzionale, in relazione alla loro sopravvenuta indisponibilita'; c) come siti di destinazione finale del materiale dragato, sono confermati l'area di Trattaroli, i siti Logistica 1, Logistica 2 e Bassette Sud Sud, mentre si rinuncia alla destinazione Logistica 3 e Logistica 4, per le incertezze connesse alle vicende giudiziarie in corso relativamente al procedimento urbanistico che ha condotto all'inserimento nel POC Logistica di tali aree; d) si rinuncia al deposito finale nel Pontazzo all'interno della pialassa Baiona, per l'impossibilita' di rispettare le prescrizioni ricevute per il suo riempimento, nonche' ai siti di deposito finale Bassette Sud Sud comparto 3 e Lido Adriano come da prescrizioni ricevute; e) le aree da dragare all'interno del canale Candiano rimangono inalterate o ridotte; f) la quota di scavo dai moli a largo Trattaroli passa da -13,50 m a -12,50 m, mentre quella dall'altezza della banchina Marcegaglia alle darsene San Vitale passa da -11,50 m a -12,50 m, valore ammissibile dal P.R.P. e comunque incluso negli stralci del progetto preliminare positivamente istruiti; g) la canaletta di accesso al porto esterna alle dighe ha una lunghezza minore, in quanto raggiunge l'isobata -13,50 m in luogo della -14,00 m; 20) che ai fini localizzativi le variazioni sopra indicate comportano una riduzione delle superfici occupate, evidenziata dall'elaborato cartografico 1114.GEN.03, che individua le aree incluse nel progetto preliminare e quelle effettivamente incluse nel progetto definitivo da approvare; 21) che con decreto 7 agosto 2017, n. 215, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ha prorogato per «dieci anni a decorrere dalla data di scadenza, ovvero sino al 18 maggio 2027», i termini di validita' del decreto di compatibilita' ambientale 20 gennaio 2012, n. 6, relativo al «Piano regolatore portuale 2007 - attuazione delle opere connesse» del porto di Ravenna; 22) che con nota 15 settembre 2017, n. 5551, l'Autorita' di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale (Adsp), struttura nella quale si e' trasformata la precedente Autorita' portuale di Ravenna, ha trasmesso al MIT il progetto definitivo 2017 e che con nota 20 novembre 2017, n. 7162, la stessa Adsp ha provveduto ad integrare la predetta trasmissione; 23) che la Capitaneria di porto di Ravenna e l'Agenzia delle dogane sono state interessate ad esprimersi sul progetto definitivo aggiornato con note dell'Adsp 25 settembre 2017, n. 5805 e 5806, mentre il parere del Parco del delta del Po, chiesto con nota dell'Adsp 25 settembre 2017, n. 5804, e' confluito nella valutazione congiunta curata dalla Regione Emilia-Romagna; 24) che il progetto definitivo e' stato esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLLPP), il quale, nell'adunanza del 15 dicembre 2017, ha adottato il parere n. 63, con cui ha formulato prescrizioni e raccomandazioni sul progetto stesso, da adempiere prima della fase di affidamento dei lavori; 25) che, con nota assunta al protocollo del MIT il 18 dicembre 2017, al n. 33572, la Regione Emilia-Romagna, in esito alla riunione istruttoria con gli enti interessati al progetto (Provincia e Comune Ravenna, Agenzia prevenzione, ambiente, energia dell'Emilia-Romagna - sezione di Ravenna - ARPAE Ravenna, Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' - delta del Po, Protezione civile - Servizio area Romagna) ha trasmesso la valutazione, condivisa dai partecipanti alla riunione stessa, relativa alla verifica di ottemperanza del progetto definitivo in esame, che tiene conto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato decreto di valutazione dell'impatto ambientale n. 6 del 2012; 26) che con nota 19 dicembre 2017, n. 212305, il Comune di Ravenna ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento, dopo aver acquisito il parere favorevole del competente soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, formulato con nota 14 dicembre 2017, n. 15330; 27) che con nota 21 dicembre 2017, n. 35623, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha espresso parere sul progetto definitivo 2017; 28) che con parere 26 gennaio 2018, n. 2616, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha dichiarato la sostanziale coerenza del progetto definitivo 2017 con il precedente progetto preliminare, indicando le prescrizioni da ottemperare in sede di progettazione esecutiva e durante l'esecuzione dei lavori; 29) che con determina direttoriale 1° febbraio 2018, n. 44, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato la suddetta dichiarazione di coerenza del progetto definitivo con il precedente progetto preliminare, richiamando le prescrizioni di cui al citato parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 2616 del 2018; 30) che il progetto in approvazione non comporta interferenze; 31) che il progetto e' corredato della relazione del progettista prevista dall'art. 166, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che attesta la rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione di quest'ultimo, del riscontro alle osservazioni formulate nell'ambito della procedura d'esproprio e della relazione attinente le misure di prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi d'infiltrazione mafiosa, con valutazione dei relativi costi; 32) che la documentazione comprende anche i progetti urbanistici di alcune aree logistiche, che sono stati allegati per rispondere ad una prescrizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativa al progetto preliminare, ma che non fanno parte del progetto definitivo ora in esame, nel quale e' compresa solo la messa in opera di tubazioni per le eventuali necessita' dei concessionari di tali aree; 33) che, tenuto conto della riduzione di superficie del progetto definitivo rispetto al progetto preliminare approvato, l'elenco delle ditte da espropriare e' riportato negli allegati di progetto codice ESP.A - Rev.2 12/2017 ed ESP.B - Rev.1 09/2017, mentre il piano particellare degli espropri e' riportato negli allegati di progetto codice ESP.01 - Rev.2 12/2017 ed ESP.02 - Rev.1 09/2017; 34) che il MIT ha chiesto di dichiarare decaduto il vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la citata delibera di questo Comitato n. 98 del 2012, relativamente alle aree non riportate nel piano particellare degli espropri a seguito della succitata riduzione della superficie destinata alla realizzazione dell'intervento; 35) che il suddetto Ministero ha proposto, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, esponendo le motivazioni nei casi di mancato o parziale recepimento delle stesse; Preso atto delle risultanze della citata istruttoria sotto l'aspetto attuativo e in particolare: 1) che il soggetto aggiudicatore dell'intervento, indicato nella delibera di approvazione del progetto preliminare come Autorita' portuale di Ravenna, ha ora assunto la richiamata denominazione di Autorita' di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale; 2) che e' previsto l'affidamento dei lavori a contraente generale, ai sensi dell'art. 194 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, sulla base del progetto definitivo, come risulta dalla scheda ex delibera n. 63 del 2003; 3) che il CUP assegnato all'opera e' C66C11000050006; 4) che il cronoprogramma dell'intervento include le attivita' di movimento terre, dragaggio e adeguamento banchine, con una durata complessiva dei lavori di 3.101 giorni naturali e consecutivi; 5) che il suddetto cronoprogramma risente principalmente dei tempi necessari alla corretta gestione dei materiali nelle vasche di sedimentazione - comprensivi di coltivazione, asciugatura e svuotamento - e che tali tempi condizionano le operazioni di dragaggio e consentono di realizzare tutte le opere strutturali «in ombra», cioe' in parziale sovrapposizione; 6) che, tenuto conto della necessita' di non interrompere i rifornimenti di materie prime destinate ad alcuni terminal, i lavori di adeguamento delle banchine interessate da tali rifornimenti dovranno essere realizzati in modo da rendere sempre disponibile per l'attracco parte della banchina del terminal che riceve le suddette materie prime o parte di una banchina adiacente; Preso atto delle risultanze della citata istruttoria sotto l'aspetto finanziario e in particolare: 1) che rispetto al costo del progetto preliminare di cui alla richiamata delibera n. 98 del 2012 (137 milioni di euro), il progetto definitivo 2017 ha un costo di 235 milioni di euro, con maggiorazioni di spesa esposte nella seguente tabella:
(importi in euro) ===================================================================== | | Progetto | Progetto | Incrementi | | Macrolavorazioni | preliminare |definitivo 2017 | costo | +==================+================+================+==============+ |A) Strutture di | | | | |cui: | 60.661.754,00| 113.937.860,84| 53.276.106,84| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Nuove banchine | | | | |(terminal | | | | |container) | 44.875.216,38| 51.642.976,59| 6.767.760,21| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Adeguamento | | | | |banchine esistenti| 15.786.537,62| 62.294.884,25| 46.508.346,63| +------------------+----------------+----------------+--------------+ |B) Dragaggi e | | | | |movimenti terra di| | | | |cui: | 63.684.027,20| 83.233.600,00| 19.549.572,80| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Dragaggio con | | | | |immissione in mare| 19.189.027,20| 13.465.200,00| -5.723.827,20| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Dragaggio in | | | | |colmata | 18.570.000,00| 33.006.400,00| 14.436.400,00| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Svuotamento | | | | |casse | 25.520.000,00| 32.416.000,00| 6.896.000,00| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Risagomatura e | | | | |manutenzioni casse| 405.000,00| 1.400.000,00| 995.000,00| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Movimentazione | | | | |c/o siti di | | | | |destinazione | 0,00| 2.946.000,00| 2.946.000,00| +------------------+----------------+----------------+--------------+ |C) Oneri sicurezza| | | | |e progettazione di| | | | |cui: | 1.950.624,71| 4.118.395,88| 2.167.771,17| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Oneri sicurezza| 172.970,96| 2.027.483,33| 1.854.512,37| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Progettazione | 1.777.653,75| 2.090.912,55| 313.258,80| +------------------+----------------+----------------+--------------+ |Totale A + B + C | 126.296.405,91| 201.289.856,72| 74.993.450,81| +------------------+----------------+----------------+--------------+ |D) Somme a | | | | |disposizione di | | | | |cui: | 10.703.594,09| 33.710.143,28| 23.006.549,19| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Affitti aree | | | | |per casse | 5.595.000,00| 6.400.000,00| 805.000,00| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Espropri | 0,00| 22.390.055,30| 22.390.055,30| +------------------+----------------+----------------+--------------+ | Altre spese | 5.108.594,09| 4.920.087,98| -188.506,11| +------------------+----------------+----------------+--------------+ |TOTALE GENERALE | 137.000.000,00| 235.000.000,00| 98.000.000,00| +------------------+----------------+----------------+--------------+
2) che la voce «affitti aree per casse» comprende gli oneri per la disponibilita' dell'area privata da destinare a deposito provvisorio del materiale da dragare, gia' garantita da atti stipulati con la proprieta'; 3) che la voce inerente gli «espropri» comprende i costi per l'acquisizione a titolo definitivo al pubblico demanio marittimo di siti di destinazione finale del materiale estratto per le future piattaforme logistiche, in destra e sinistra canale, nonche' i costi delle aree da acquisire con accordi bonari, alle stesse condizioni delle aree espropriate; 4) che la voce «altre spese» comprende, fra l'altro, 0,606 milioni di euro per oneri relativi alla «prevenzione/repressione della criminalita'»; 5) che le opere di progetto non sono assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 3, comma 3, dei decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 165, e giusta sentenze della Corte suprema di cassazione (civile - sezione V: sentenze n. 5798 del 19 aprile 2001 e n. 13810 del 18 settembre 2003); 6) che i maggiori costi del suddetto progetto definivo 2017 rispetto a quelli del progetto preliminare (98 milioni di euro) sono imputabili principalmente: a) per le nuove banchine, alla scelta di soluzioni tecniche e opere aggiuntive piu' idonee ad affrontare la problematica della potenziale liquefazione degli strati sabbiosi; b) per l'adeguamento delle banchine esistenti, alla scelta di consolidare le banchine esistenti al massimo fondale di Piano regolatore portuale (-14,50 m) gia' nella prima fase dei lavori, invece che per step successivi come previsto nel progetto preliminare, con incremento dei costi nella prima fase del progetto, ma con minor spesa complessiva per l'intero intervento, e alla scelta di realizzare tutte le banchine in classe d'uso III, tipologia di massima resistenza ai fenomeni sismici, adeguata alle opere strategiche, scelte suggerite dall'interlocuzione con il CSLLPP; c) per il dragaggio in colmata, e' stata aumentata la quantita' di materiale dragato ed e' previsto l'utilizzo di draghe autocaricanti invece che stazionarie; d) per gli oneri per la sicurezza, alla modifica delle procedure relative alla verifica ordigni bellici; e) per gli espropri, alla sopravvenuta necessita' di acquisire parte delle aree siti di destinazione finale dei materiali dragati e future sedi delle piastre logistiche del porto, in destra e sinistra del canale, a seguito della mancata presentazione da parte dei privati dei PUA per le aree di loro proprieta'; 7) che per i dragaggi con immissione in mare il risparmio e' imputato alla realizzazione di una canaletta di accesso al porto esterna alle dighe di minor lunghezza e profondita'; 8) che la soluzione adottata nel progetto in approvazione e' considerata piu' efficace dal punto di vista realizzativo e del contenimento dei disagi che gli interventi recherebbero alla normale attivita' portuale, nonche' piu' economica; 9) che il finanziamento dell'intervento e' posto a carico di: a) 60 milioni di euro assegnati definitivamente con la citata delibera n. 98 del 2012, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, e impegnati con decreti MIT 26 novembre 2013, n. 12991 (SICOGE n. 13113), e 8 marzo 2016, n. 6930 (SICOGE n. 833); b) 120 milioni di euro a valere sul mutuo contratto dall'Adsp con la Banca europea per gli investimenti, confermato con nota della medesima Banca 29 gennaio 2018, n. 1/2018-006; c) 55 milioni di euro a valere su risorse dell'Adsp allocate alla voce di piano finanziario denominata «Infrastrutture portuali ed aeroportuali» (Cap. 211/10 «Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali - strutture ed infrastrutture logistiche») del bilancio di previsione della stessa Autorita' per l'esercizio finanziario 2018 e vincolate alla realizzazione dell'opera in approvazione, come risulta dalla deliberazione presidenziale 1° febbraio 2018, n. 17; 10) che, come previsto dal punto 2.4 della richiamata delibera n. 98 del 2012, progetto e' corredato dell'analisi trasportistica, posta a base dell'aggiornamento del piano economico finanziario dell'intervento; 11) che il piano economico finanziario sintetico e aggiornato presentato a corredo del progetto evidenzia che: a) l'intervento e' in grado di raggiungere l'equilibrio economico finanziario se si tiene in considerazione anche l'utilizzo del contributo pubblico di 60 milioni di euro assegnato dal CIPE, contributo che risulta congruo; b) la redditivita' di progetto raggiunge livelli di equilibrio economico finanziario soddisfacenti a fronte di un investimento «c.d. privato («capitale privato» AdSP)» di circa 175 milioni di euro; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 27 febbraio 2018, n. 1183, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Delibera: 1. Approvazione progetto definitivo.
Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva l'applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.4, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo della prima fase (I e II stralcio) dell'«Hub portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007». 1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1. 1.3 Il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.1, come riportato nella precedente presa d'atto, e' quantificato in 235 milioni di euro non assoggettabili ad IVA. 1.4 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del medesimo allegato 1. L'ottemperanza alle suddette prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.3. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.5 L'elenco delle ditte da espropriare e' riportato negli allegati di progetto codice ESP.A - Rev.2 12/2017 ed ESP.B - Rev.1 09/2017, mentre il piano particellare degli espropri e' riportato negli allegati di progetto codice ESP.01 - Rev.2 12/2017 ed ESP.02 - Rev.1 09/2017. 1.6 Il vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la citata delibera di questo Comitato n. 98 del 2012 in sede di approvazione del progetto preliminare dell'intervento, decade per le aree non riportate nel piano particellare degli espropri di cui al precedente punto 1.5. 2. Finanziamenti.
2.1 Il finanziamento del progetto approvato al predetto punto 1 e' imputato come segue: a) 60 milioni di euro complessivi a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, di cui 11,060 milioni di euro impegnati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2013, n. 12991 (SICOGE n. 13113), e i rimanenti 48,940 milioni di euro impegnati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8 marzo 2016, n. 6930 (SICOGE n. 833); b) 120 milioni di euro a valere sul mutuo contratto dall'Autorita' di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale, come meglio descritto nella precedente presa d'atto; c) 55 milioni di euro a valere su risorse della succitata Autorita', come meglio descritto nella precedente presa d'atto. 2.2 Il suddetto importo di 11,060 milioni di euro, impegnato con il decreto n. 12991 del 2013 citato al precedente punto 2.1, e' attualmente in perenzione e il relativo utilizzo potra' essere disposto dopo averne acquisito la disponibilita', con la reiscrizione in bilancio secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 3. Disposizioni finali.
3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui al precedente punto 1.1. 3.2 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 3.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al suddetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.4. 3.4 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1 e poste dallo stesso Ministero. 3.5 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione di riscontro alle prescrizioni ambientali dal n. 5 al n. 18 del provvedimento direttoriale 1° febbraio 2018, n. 44, citato in presa d'atto, nonche' di riscontro alle prescrizioni della delibera di questo Comitato n. 98 del 2012 da verificare in fase di progettazione esecutiva. 3.6 Il soggetto aggiudicatore dovra' stipulare, con la prefettura competente - ufficio territoriale del Governo e il contraente generale aggiudicatario della gara, il Protocollo di legalita' approvato con la delibera n. 62 del 2015 citata in premesse. 3.7 Il soggetto aggiudicatore dovra' inoltre stipulare con il contraente generale di cui al predetto punto 3.6 il Protocollo operativo secondo il prototipo approvato con la delibera n. 15 del 2015, ugualmente citata in premesse. 3.8 Ai sensi dell'art. 9, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 190 del 2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189 del 2005, nel bando di gara dovra' essere prevista, ai fini di cui sopra, un'aliquota forfetaria, non sottoposta ai ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento. 3.9 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbono essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei dati saranno definiti con un protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE, da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7. 3.10 Ai sensi della richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera. 3.11 Ai sensi della delibera n. 24 dei 2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 28 febbraio 2018
Il Presidente: Gentiloni Silveri Il segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1171 |
| Allegato 1
PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI
Prescrizioni - parte prima. Raccomandazioni - parte seconda.
Prescrizioni - parte prima
In fase di progettazione esecutiva e durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni che a seguire si riportano, unitamente alle disposizioni della delibera CIPE n. 98 del 2012, riferite al quadro di riferimento progettuale o riguardanti aspetti progettuali concernenti il progetto definitivo della fase I, per le quali gli adempimenti richiesti non risultino gia' adeguatamente svolti, tenendo conto di tutte le osservazioni pervenute dagli enti competenti e con le integrazioni e riformulazioni di seguito elencate. Al fine di agevolare la trattazione, si ripropone la medesima suddivisione in capitoli della citata delibera. I. Prescrizioni riferite al decreto VIA n. 6 del 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM).
Con riferimento alle prescrizioni di cui al decreto VIA n. 6 del 2012, il MATTM - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha emesso il provvedimento direttoriale n. DVA-2018-44 del 1° febbraio 2018, acquisito il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 2616 del 26 gennaio 2018, assunto al protocollo DVA-2285 del 30 gennaio 2018, inerente alla procedura di verifica di ottemperanza di esito positivo con prescrizioni, oggi da indicarsi come condizioni ambientali in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comprensivo della matrice di ottemperanza relativa alle prescrizioni di cui alla parte prima punto A - prescrizioni 1 - 25 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (CTVIA). Riguardo al decreto VIA n. 6 del 2012, si richiamano (secondo la numerazione originale): 4) Fatta salva l'intesa con il Comune di Ravenna ai fini della realizzazione dei progetti, l'altezza degli edifici previsti nella penisola Trattaroli, di servizio al terminal contenitori, non puo' superare quella degli edifici limitrofi. 5) Allo scopo di evitare impatti sulle specie svernanti nel tratto di mare antistante il porto di Ravenna e di Marina di Ravenna (aree portuali comprese), le operazioni di dragaggio devono essere evitate nel periodo invernale. 15) Prima dell'inizio dei lavori l'Autorita' di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale (Adsp) dovra' elaborare e attuare un protocollo di intervento, in accordo con Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) Emilia-Romagna, che metta in relazione la circolazione delle acque all'interno delle pialasse con gli eventuali livelli di inquinamento delle acque a seguito delle attivita' di escavazione del canale, al fine di evitare danni agli habitat ed alle componenti biologiche presenti. 25) Le prescrizioni di cui al presente parere devono essere riportate nei capitolati d'appalto dei relativi lavori. La successiva verifica di ottemperanza dovra' essere condotta in base a quanto specificato nel citato decreto e nel parere della CTVIA 26 gennaio 2018, n. 2616, di cui al successivo punto. A. Prescrizioni contenute nel provvedimento direttoriale del MATTM - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, n. DVA-2018-44, del 1° febbraio 2018 e relativo parere della CTVIA 26 gennaio 2018, n. 2616 - verifica di ottemperanza ex articoli 166 e 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Dovranno essere ottemperate in fase di progettazione esecutiva (fase ante operam) e durante l'esecuzione dei lavori (fase di cantiere), le seguenti prescrizioni, suddivise in base all'ente al quale e' attribuita la vigilanza: Ente vigilante: MATTM. Ante operam - fase di progettazione esecutiva: 1. La gestione dei sedimenti di dragaggio a livello di progetto esecutivo dovra' seguire le indicazioni della nuova normativa di settore di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173. A tal fine, gli elaborati del piano di caratterizzazione, ivi compresa la ripartizione delle maglie e il prelevamento dei campioni, dovranno essere aggiornati a livello di progetto esecutivo, alla luce dell'entrata in vigore di tale decreto ministeriale n. 173 del 2016 e del relativo allegato tecnico. In funzione degli esiti di tale caratterizzazione dovranno essere verificate e concordate con la Regione Emilia-Romagna (RER) le opzioni di gestione previste dal progetto definitivo e dovra' essere presentata al MATTM e all'Autorita' competente la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (decreto ministeriale n. 173 del 2016). 2. Condivisa l'individuazione dei siti a livello di progetto definitivo, le ipotesi di allocazione definitiva dei materiali di dragaggio dovranno essere verificate a livello di progetto esecutivo, a seguito all'esito delle caratterizzazioni dei materiali e dei siti di destinazione finale e previo accordo con gli enti competenti. Le definitive modalita' di gestione e la caratterizzazione dei siti di allocazione definitiva dovranno essere indicate al MATTM. 3. Il recupero dei materiali attualmente presenti nelle casse di colmata, classificati come rifiuti, dovra' avvenire in attuazione dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa autorizzazione da parte dell'Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia Strutture autorizzazioni e concessioni (ARPAE SAC) - Ravenna. Dovra' essere presentato al MATTM il progetto esecutivo delle casse di colmata e il grado di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti. Deve essere acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque di reflusso della cassa Na.dep (interna e centrale) da parte dell'ente competente. 4. Ai fini della gestione della cassa Na.dep, in relazione ai nuovi dragaggi, in fase di progettazione esecutiva dovra' essere presentato il progetto di rinaturalizzazione, tutela e sviluppo della pialassa del Piombone come da prescrizioni della delibera CIPE n. 98 del 2012 per il mantenimento ed il ripristino degli habitat danneggiati del SIC-ZPS IT4070006: pialassa dei Piomboni, pineta di Punta Marina. Ente vigilante: Regione Emilia-Romagna. Ante operam - fase di progettazione esecutiva: 5. In merito agli studi idrodinamici e alle modellazioni effettuate per lo studio degli scambi idrici tra il canale Candiano e le pialasse Baiona e del Piombone, l'Adsp deve predisporre, nell'ambito della progettazione esecutiva dei dragaggi delle aree limitrofe alle due pialasse, un piano di monitoraggio del comparto biotico e morfodinamico. Lo svolgimento del monitoraggio dovra' iniziare prima dell'inizio dei lavori e dovra' proseguire durante la fase di cantiere e fino ad almeno quattro anni dal completamento delle opere. La predisposizione e lo svolgimento del piano dovra' seguire modalita' e tempi da concordare con la RER, con il Servizio parchi, foreste e sviluppo della montagna della Regione, con l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' del delta del Po e il Servizio difesa del suolo e della bonifica. 6. Sulla base della nuova caratterizzazione dei sedimenti, occorre concordare con la RER le opzioni di gestione dei sedimenti dragati e prima dell'inizio dei lavori presentare al MATTM e all'Autorita' competente la richiesta di movimentazione dei fondali marini, ai sensi del decreto ministeriale n. 173 del 2016. 7. I materiali di dragaggio provenienti dall'avamporto e dal canale esterno, nonche' dal canale Candiano, con caratteristiche idonee, devono essere utilizzati prevalentemente per ripascimenti, in particolare delle zone nord e a sud del porto, e dovra' essere concordato l'utilizzo con la RER che deve anche effettuare l'attivita' di controllo sulla corretta collocazione ed esecuzione degli interventi. 8. La definizione degli spazi a verde e la scelta delle essenze a livello di progetto esecutivo devono essere concordate con la RER; in particolare occorre potenziare le fasce a verde lungo il confine con la pialassa Baiona e lungo la viabilita' di progetto, nonche' al piede delle scarpate arginali delle vasche di decantazione dei dragaggi portuali; gli alberi e gli arbusti devono appartenere alla vegetazione autoctona e/o storicizzata. Ente vigilante: ARPA Emilia-Romagna. Ante operam - fase di progettazione esecutiva: 9. In fase di cantiere, prima dell'inizio dei lavori di ciascuna delle fasi di attivita', dovra' essere redatto e attuato da parte dell'Adsp un piano degli interventi di emergenza per i casi di incidente con dispersione di sostanze inquinanti al suolo o nelle acque, ivi inclusa la possibile diffusione degli inquinanti presenti nei sedimenti portuali a seguito dei dragaggi. Tale piano deve essere concordato con l'ARPA Emilia-Romagna. 10. Prima dell'avvio dei lavori, l'Adsp dovra' concordare con l'ARPA Emilia-Romagna e attuare un programma di monitoraggio della qualita' dell'aria nell'area periportuale, interessata dal traffico portuale, mediante almeno due campagne periodiche annuali di durata mensile, per almeno quattro postazioni critiche, di cui due postazioni agli abitati di porto Corsini e Marina di Ravenna e due postazioni alle pialasse del Piombone e Baiona, con oneri a suo carico, secondo le tempistiche e le modalita' tecniche e gestionali che verranno stabilite in base ad apposito accordo preventivo da stipularsi tra i suddetti soggetti; ferme restando le competenze dell'ARPA Emilia-Romagna, il monitoraggio dovra' iniziare prima dell'avvio dei lavori, dovra' proseguire durante le attivita' di cantiere e la fase di esercizio del porto e dovra' essere orientato ai principali inquinanti da traffico veicolare, tra cui almeno ossidi di azoto, monossido di carbonio, polveri sottili e ozono; tale programma dovra' essere valutato da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dovra' prevedere la predisposizione di una idonea banca dati per l'archiviazione e la diffusione delle informazioni e, inoltre, dovra' contenere una valutazione dell'incidenza delle attivita' portuali e del traffico indotto sui recettori presi a riferimento. I risultati del monitoraggio dovranno essere presentati annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla fine della I fase delle attivita' di cantiere (10 anni), dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare simulazioni modellistiche per la determinazione dei carichi inquinanti e la valutazione degli effetti indotti durante la fase di esercizio portuale, con particolare riferimento alle adiacenti aree tutelate, anche ai fini del controllo della coerenza delle simulazioni prodotte nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) con i risultati del monitoraggio. 11. Relativamente agli impatti associati agli odori dei fanghi provenienti dai dragaggi, con particolare riferimento alla vasca di decantazione in funzione Na.dep - Area n. 6, dovranno essere verificati da parte dell'Adsp i livelli di concentrazione di unita' odorigene presso i recettori civili piu' vicini, al fine di adottare le opportune mitigazioni. Tale indagine dovra' essere concordata con ARPA Emilia-Romagna. 12. Prima dell'avvio dei lavori, l'Adsp dovra' concordare con ARPA Emilia-Romagna e attuare un programma di monitoraggio dei livelli acustici in area portuale e periportuale, per la fase di cantiere, la fase di esercizio e per un periodo di almeno due anni di operativita' del porto nell'assetto finale, con particolare riferimento ai recettori localizzati in prossimita' delle aree considerate critiche dalle simulazioni condotte, nella zona del by-pass e negli assi viari prospicienti le pialasse del Piombone e Baiona e gli abitati di porto Corsini e Marina di Ravenna, con oneri a suo carico e secondo le tempistiche e le modalita' tecniche e gestionali che verranno stabilite in base ad apposito accordo preventivo da stipularsi tra i soggetti suddetti. Dovra' essere presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto delle barriere acustiche fonoassorbenti previste per la zona del by-pass (zona cimiteriale) e per le schermature acustiche previste verso la pialasse Baiona e ne dovranno essere definite la tipologia, le caratteristiche tecniche e la qualita' dell'abbattimento del rumore prodotto. Sulla base dei risultati dei monitoraggi dovranno essere verificate le misure di abbattimento del rumore adottate e dovranno essere definite e realizzate eventuali ulteriori opportune misure di mitigazione, ivi compresi eventuali interventi sui singoli recettori. Dovra' inoltre essere prevista la predisposizione di una idonea banca dati per l'archiviazione e la diffusione delle informazioni e dovra' contenere una valutazione dell'incidenza delle attivita' portuali e del traffico indotto sui singoli recettori presi a riferimento. I lavori della realizzazione del terminale contenitori dovranno garantire valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) di 50 diurno e 40 notturno presso la pialassa del Piombone, per tutto il periodo riproduttivo delle specie ornitiche, quindi nel periodo (febbraio) marzo - luglio (agosto); parte del traffico afferente il terminal crocieristico deve essere spostato sull'arteria urbana lungo il canale (via Molo Gaetano San Filippo) a minore densita' abitativa e deve essere limitato nel periodo notturno. I risultati del monitoraggio dovranno essere presentati annualmente al MATTM. Alla fine della I fase delle attivita' di cantiere (10 anni), dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare simulazioni modellistiche per la determinazione dell'inquinamento acustico connesso all'esercizio dell'infrastruttura portuale, con particolare riferimento alle adiacenti aree tutelate, anche ai fini del controllo della coerenza delle simulazioni prodotte nell'ambito del SIA con i risultati del monitoraggio. 13. Prima dell'inizio dei lavori, l'Adsp dovra' elaborare e attuare secondo modalita' da concordare con l'ARPA Emilia-Romagna, un programma di monitoraggio finalizzato alla verifica dello stato ambientale del porto nella fase di cantiere e di quella di esercizio, con prelievi semestrali delle acque di bacino e dei fanghi del fondale, nell'avamporto, nella parte interna del canale Candiano, nella darsena Baiona e nel canale del Piombone, nonche' nei pressi dei lavori in corso, prevedendo analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, tese soprattutto a conoscere le concentrazioni dei principali inquinanti (metalli pesanti, indicatori microbiologici, idrocarburi, BOD, COD) e i loro effetti (temperatura, ossigeno disciolto); sulla base dei risultati del monitoraggio l'Adsp dovra' implementare gli strumenti di previsione programmazione e gestione gia' esistenti, anche con riferimento ai sistemi di depurazione delle acque industriali e delle acque di stiva. 14. Prima dell'inizio dei lavori, l'Adsp dovra' elaborare e attuare secondo modalita' da concordare con l'ARPA Emilia-Romagna, un programma di monitoraggio finalizzato alla verifica dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nei due siti Natura 2000, da correlare al monitoraggio dei livelli idrici all'interno delle pialasse e a quello della qualita' delle acque in esse circolanti, al fine di essere in grado di intervenire con tempestivita' nel caso in cui si manifestassero modificazioni significative dei valori, con esiti verosimilmente negativi sulla qualita' naturalistico-ambientale dell'area. 15. Tale elaborato dovra' essere concordato oltre che con ARPA Emilia-Romagna, anche con il Servizio parchi, foreste e sviluppo della montagna della Regione, con l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' delta del Po. 16. Dovra' essere presentato al MATTM il progetto esecutivo delle casse di colmata e il grado di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti. Deve essere acquisita l'autorizzazione allo scarico da parte dell'ente competente. 17. La movimentazione dei materiali da scavi e dragaggi, fatto salvo l'eventuale materiale da conferire a discarica, deve avvenire attraverso tubazioni a pressione ovvero via mare, anche per quanto riguarda l'area relativa all'attracco crociere prospiciente l'abitato di porto Corsini; le operazioni di dragaggio devono avvenire previa attivazione di un sistema di sorveglianza continua delle lavorazioni e della qualita' dei sedimenti, secondo disposizioni impartite dall'ARPA Emilia-Romagna, e devono prevedere la concentrazione temporale dei lavori di movimentazione del sedimento e tecnologie che massimizzano la compattezza dei materiali. Ente vigilante: Responsabile unico del procedimento (RUP) Adsp di Ravenna. Ante operam - fase di progettazione esecutiva: 18. In considerazione della qualita' scadente dei fondali, deve essere previsto ed attuato un apposito monitoraggio, in accordo con il RUP dell'Adsp, mediante controlli sul comportamento delle strutture, da eseguire sia in corso di costruzione che in fase di collaudo ed esercizio, ai fini dell'accertamento della funzionalita' delle opere e della corrispondenza con le previsioni del modello numerico. L'esito delle attivita' svolte in ottemperanza alle precedenti prescrizioni dalla n. 5 alla n. 18 deve essere trasmesso al MATTM ai fini delle verifiche di competenza. B. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Parte della prescrizione di cui al punto B della delibera CIPE n. 98 del 2012, che non risulta ottemperata e, pertanto, deve essere assolta in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione delle lavorazioni: il materiale asportato dagli scavi, prima di essere depositato o durante la stessa fase di posa, sia vagliato per il recupero di eventuali materiali archeologici accumulati o in esso eventualmente presenti. C. Prescrizioni condivise della Regione Emilia-Romagna, Direzione generale cure del territorio e dell'ambiente, Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna, ARPAE Ravenna, Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' - delta del Po, Protezione civile - Servizio area Romagna - nota protocollo n. PG/2017/769096 del 15 dicembre 2017.
Prescrizioni riferite al decreto VIA n. 6 del 2012, recepite nella delibera CIPE n. 98 del 2012 al punto 1), lettera A: a. le prescrizioni dei punti 5, 22, 24 del decreto VIA n. 6 del 2012, come riformate con parere della CTVIA n. 2616 del 26 gennaio 2018 (numeri 17 e 8), dovranno essere ottemperate nelle successive fasi di progettazione, inserendole fra gli obblighi del general contractor; b. riguardo il piano di monitoraggio oggetto del punto 9 del decreto VIA n. 6 del 2012 (e punto 10 parere CTVIA n. 2616) e analogamente i programmi di monitoraggio acustico del punto 11 (e punto 12 parere CTVIA n. 2616), di monitoraggio per le acque del punto 13 (e punto 13 parere CTVIA n. 2616), di monitoraggio per la conservazione degli habitat del punto 14 (e punto 14 parere CTVIA n. 2616), per il protocollo di intervento per la circolazione delle acque del punto 15 (e punto 15 parere CTVIA n. 2616) e per il comparto biotico e morfo-dinamico del punto 17 (e punto 5 parere CTVIA n. 2616) dovra' essere data attuazione a quanto puntualmente indicato nell'atto della RER, prot. n. 0769096 del 15 dicembre 2017; in particolare: I. il programma di monitoraggio del punto 9 relativo al programma di monitoraggio della qualita' dell'aria nell'area periportuale e il programma di monitoraggio acustico del punto 11 dovranno essere concordati con ARPA Emilia-Romagna e modificati di conseguenza, non appaltati ed attivati «in tempo utile per l'inizio dei lavori», bensi' entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo; II. il programma di monitoraggio per le acque finalizzato alla verifica dello stato ambientale del porto nella fase di cantiere e di quella di esercizio del punto 13, il programma di monitoraggio per la conservazione degli habitat del punto 14, il piano per il protocollo di intervento per la circolazione delle acque del punto 15 dovranno essere concordati con ARPA Emilia-Romagna e con il Servizio parchi, foreste e sviluppo della montagna della Regione, con l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' delta del Po e modificati di conseguenza, non appaltati ed attivati «in tempo utile per l'inizio dei lavori», bensi' entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo; III. il piano per il comparto biotico e morfodinamico del punto 17 dovra' essere concordato con ARPAE, e con il Servizio parchi, foreste e sviluppo della montagna della Regione, con l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' delta del Po e Servizio difesa del suolo e della bonifica e modificato di conseguenza, non appaltato ed attivato «in tempo utile per l'inizio dei lavori», bensi' entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo; c. l'indagine, relativa alla progettazione esecutiva del punto 10 (e punto 11 parere CTVIA n. 2616) dovra' essere inserita nel piano di monitoraggio di cui al punto 13 e se ne rimanda l'analisi con ARPAE: i punti di rilievo e le modalita' di misura dovranno essere parte integrante del piano di monitoraggio da concordare con ARPAE entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo; d. gli elaborati del piano di caratterizzazione di cui al punto 19 del decreto VIA n. 6 del 2012 presentati (e punto 1 parere CTVIA n. 2616) dovranno essere aggiornati alla luce del decreto del Ministero dell'ambiente 15 luglio 2016, n. 173 (Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208), in vigore dal 21 settembre 2016; in funzione degli esiti di tale caratterizzazione dovranno essere valutate le varie opzioni di gestione e, conseguentemente, verificata, in fase di redazione del progetto esecutivo, l'acquisizione di eventuali autorizzazioni da parte dell'autorita' competente; e. riguardo il punto 20 del decreto VIA n. 6 del 2012 (punto 7 parere CTVIA n. 2616), si ribadisce quanto gia' prescritto, ritenendo che il materiale di dragaggio debba essere utilizzato prevalentemente per difesa della costa, concordandone la localizzazione con la Regione Emilia-Romagna che si esprimera' sentiti ARPAE, il Servizio parchi, foreste e sviluppo della montagna della Regione, nonche' l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' delta del Po e il Servizio difesa del suolo e della bonifica; per quanto concerne il materiale proveniente dal dragaggio della zona di mare situata nell'avamporto, all'ingresso del porto e nella canaletta di accesso potra' essere depositato nella zona antistante al poligono di tiro militare di Foce Reno, andando a rialzare il fondale al piede della scogliera radente, nel tratto del litorale del Comune di Ravenna, previa acquisizione della valutazione di incidenza ambientale (VINCA), da parte dell'ente gestore dell'area protetta interessata, ferma restando la compatibilita' con le altre prescrizioni di cui al decreto VIA n. 6 del 2012; f. per quanto concerne il materiale derivante dal dragaggio del canale interno questo non potra' essere stoccato nelle aree di parco o di un sito Natura 2000 per quanto eventualmente diverso dalle previsioni del progetto preliminare approvato; g. in relazione al punto 21 del decreto VIA n. 6 del 2012 (e punti 2 e 16 parere CTVIA n. 2616), l'allegato «movimentazione materiali esistenti e dragati», parte integrante del progetto definitivo presentato, le ipotesi di gestione del materiale presente attualmente nelle casse di colmata andranno verificate in fase di redazione del progetto esecutivo ed alla luce delle caratterizzazioni del materiale in corso, in caso di necessita', dovranno essere acquisite le opportune autorizzazioni; si evidenzia in ogni caso che, attualmente, all'interno delle casse di colmata sono depositati materiali classificati come rifiuti e si sottolinea altresi' che, ai sensi delle leggi regionali sulle aree protette della RER, non sono consentite attivita' di recupero/trattamento di rifiuti in aree inserite all'interno del parco del delta del Po e nei siti Natura 2000; nello stesso allegato si rilevano le caratteristiche costruttive delle casse di colmata Na.dep che saranno utilizzate per il deposito dei nuovi materiali; il progetto esecutivo dovra' meglio specificare le caratteristiche costruttive delle casse, con particolare riferimento al grado di impermeabilizzazione ed alle soluzioni tecniche per assicurare lo scarico delle acque, refluite in cassa durante le operazioni di dragaggio, ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006. Prescrizioni riferite al decreto VIA n. 6 del 2012, recepite nella delibera CIPE n. 98 del 2012, al punto 1), lettera C, n. 3 (delibera della Giunta regionale n. 840 del 28 giugno 2011): h. si ribadisce, riguardo al punto 1, quanto gia' affermato rispetto al punto 21 del decreto VIA n. 6 del 2012; il programma di riutilizzo dei materiali da scavare deve essere predisposto previo accordo con la RER, ARPAE e il Comune di Ravenna, nonche' verificato, in fase di redazione del progetto esecutivo, sulla base dell'aggiornamento della caratterizzazione alla luce dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 173 del 2016; in funzione degli esiti di tale caratterizzazione dovranno essere valutate le varie opzioni di gestione e, conseguentemente, verificata, in fase di redazione del progetto esecutivo, l'acquisizione di eventuali autorizzazioni da parte dell'autorita' competente; i. le prescrizioni dei punti 2, 4, 5 dovranno comunque essere ottemperate nelle successive fasi di progettazione, inserendole fra gli obblighi del general contractor, si trascrivono tali prescrizioni, secondo l'originale numerazione: 2) Come indicato nello studio di impatto ambientale si ritiene necessario che Adsp di Ravenna assicuri la sterilizzazione delle acque di stiva quale soluzione in grado di evitare la scomparsa o sostituzione di specie di interesse commerciale. 4) Come indicato nello studio di impatto ambientale si ritiene necessario, in quanto i principali impatti sono attesi durante la fase di escavo dei fondali e quindi dovra' essere posta particolare cura nella scelta dell'ubicazione e della conduzione dei cantieri, realizzare le mitigazioni, per quanto riguarda gli impatti sull'acqua di seguito ricordate: utilizzo di draghe che realizzano un basso inquinamento attorno alla zona scavata; per ridurre il fenomeno della torbidita' e preferibile l'utilizzo di un dragaggio per via idraulica realizzato mediante pompe di aspirazione in grado aspirare una miscela costituita da acqua e materiale sciolto del fondo; utilizzo di tecnologie di dragaggio e salpamento atte a massimizzare la conservazione della compattezza del materiale stesso e minimizzare le manipolazioni al fine di contenere il rilascio di sedimenti in mare; massimo riutilizzo del materiale dragato per i fabbisogni del cantiere; attivazione di un sistema di sorveglianza continua delle lavorazioni e della qualita' dei materiali; concentrazione temporale dei lavori che comportano movimentazione di sedimento e quindi delle operazioni di dragaggio per ridurre al minimo gli impatti sui fondali; realizzazione di un piano di monitoraggio sia in fase di costruzione che in fase di gestione. 5) Come indicato nello studio di impatto ambientale, si ritiene necessario evitare di realizzare le opere, in particolare il terminal container, nel periodo riproduttivo delle specie ornitiche interessate e di evitare le operazioni di dragaggio nel periodo invernale al fine di non disturbare le specie svernanti nel tratto di mare antistante il porto di Ravenna e di Marina di Ravenna (aree portuali comprese); j. riguardo l'esigenza di soluzioni di mitigazione per gli impatti acustici al fine di tutelare i recettori sensibili, si sottolinea che le caratteristiche ed il posizionamento di dette barriere dovranno essere meglio precisati in fase di progettazione esecutiva, a valle di una valutazione delle possibili sorgenti; tali studi saranno inseriti nel programma di monitoraggio acustico che, si ribadisce, dovra' essere preventivamente concordato con ARPAE; k. relativamente al punto 6 (si ritiene necessario realizzare il piano di monitoraggio previsto nello studio di impatto ambientale: in corrispondenza di alcuni recettori di Marina di Ravenna e porto Corsini ritenuti piu' esposti alle emissioni di inquinanti in atmosfera (CO, NO2 e PM10 ); in corrispondenza di punti individuati lungo il canale Candiano, le pialasse Piombone e Baiona e nella zona di avamporto a diverse profondita' della colonna d'acqua) per quanto riguarda i piani di monitoraggio vale quanto gia' valutato per le prescrizioni 9 - 11 - 13 - 14 - 15 del decreto VIA n. 6 del 2012; non si ritiene utile che per il progetto in oggetto vengano monitorati i punti riportati al punto 6 e relativi a: costa - linea di riva, costa - sezione trasversale, interno delle pialasse. II. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali - Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna.
Prescrizioni gia' inserite al punto 2) della delibera CIPE n. 98 del 2012: a. comunicare, con un congruo anticipo alla Soprintendenza archeologica dell'Emilia-Romagna - Bologna, la data di inizio dei lavori, al fine di poter controllare i medesimi in corso d'opera; b. concordare con la Soprintendenza archeologica di Bologna, al fine di un'esaustiva conoscenza e documentazione dei fondali rientranti nella linea di batimetria di -15, che potrebbero conservare resti archeologici sommersi, tempi e modi per un intervento archeologico subacqueo preventivo. In particolare tale intervento, che dovra' riguardare i tratti interessati dall'abbassamento delle quote, specificatamente l'area di curva Marina e quella della canaletta esterna illustrate nella Tav. 13 D, dovra' essere realizzato da personale subacqueo con competenze specifiche di tipo archeologico, sotto la direzione scientifica della stessa Soprintendenza; La verifica di ottemperanza e' a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Parere protocollo n. 240 del 13 gennaio 2015: c. in relazione al materiale da dragare nei tratti indicati dalla darsena S. Vitale al mare e piu' specificatamente nel tratto compreso tra largo Trattaroli e curva Marina e nell'area marina prevista per la costruzione di un avancorpo, si chiede di effettuare prima dell'inizio dei lavori un controllo sull'intera superficie delle zone precedentemente indicate, tramite apparecchiature elettroniche (ROV - Side Scan - Sub Bottom Profiler - magnetometro). Il controllo e' finalizzato al rinvenimento di eventuali presenze di natura archeologica a cui si potra' aggiungere, laddove emergessero delle evidenze archeologiche, la verifica tramite un sommozzatore. La direzione scientifica di queste operazioni sara' a cura della Soprintendenza competente e comunque qualora durante le fasi ricognitive emergessero delle criticita' di natura archeologica queste dovranno essere immediatamente segnalate alla Soprintendenza competente per studiare le modalita' di possibile modifica dei lavori in corso. III. Prescrizioni della Regione Emilia-Romagna - Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente.
Inserite nella valutazione condivisa con: Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna, ARPAE Ravenna, Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' delta del Po, Protezione civile - Servizio area Romagna, di cui alla nota prot. n. PG/2017/769096 del 15 dicembre 2017: a. qualora gli adempimenti richiesti non risultino gia' svolti e/o i relativi pareri o atti di assenso comunque denominati non risultino gia' utilmente acquisiti nell'ambito del presente procedimento, le prescrizioni di cui al punto 3), lettere f), g) e h) della delibera CIPE n. 98 del 2012 debbono essere confermate e ribadite. Si riportano tali prescrizioni con l'originale numerazione: f. il progetto esecutivo deve essere redatto in conformita' alle specifiche norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e in ogni caso i lavori non potranno essere iniziati fino a quando, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 19 del 2008, non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13 della medesima legge regionale; g. per quanto riguarda il vincolo idrogeologico, prima dell'esecuzione dei lavori delle opere in oggetto deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente competente di cui al regio decreto n. 3267 del 1923 e alla legge regionale n. 3 del 1999; h. si devono osservare le normative di settore vigenti aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia, provvedendo, ove necessario, ad acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta, o atto di assenso comunque denominato, previsti da norme vigenti. IV. Prescrizioni del Comune di Ravenna.
Inserite nella valutazione condivisa con: RER, Provincia di Ravenna, ARPAE Ravenna, Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' delta del Po, Protezione civile - Servizio area Romagna, di cui alla nota protocollo n. 0769096 del 15 dicembre 2017: a. e' confermata la prescrizione di cui al punto 4), lettera e) della delibera CIPE n. 98 del 2012: predisporre nei successivi livelli di progettazione uno specifico e dettagliato «studio di impatto da traffico» in relazione al transito dei mezzi (percorsi individuati, quantificazione numerica, frequenza giornaliera e media, tipologia, ecc.) previsti per la movimentazione dei materiali di cui trattasi e analisi delle caratteristiche delle infrastrutture stradali oggetto dei percorsi individuati sotto il profilo geometrico, strutturale, funzionale, amministrativo ed ambientale, nonche' prevedere ogni e qualsiasi intervento necessario al fine di garantire: l'idoneita' dei percorsi, l'efficace mitigazione degli impatti e la sicurezza della circolazione stradale; b. preso atto che sono allegati al progetto hub definitivo in esame elaborati relativi alle piattaforme logistiche nei comparti L1 - L2 - CoS3, e che in particolare le aree L2 e CoS3 sono soggette ad acquisizione mediante esproprio delle aree interessate, si osserva che occorre specificare con adeguato livello di dettaglio lo sviluppo dell'opera pubblica, anche definendo la reale prospettiva di realizzazione, in termini temporali ed economici, al fine di legare il processo progettuale in corso alla destinazione finale delle aree a piattaforma logistica. Posto che per il comparto L1, in conformita' al PSC e al POC Logistica, e gia' stato presentato il PUA attualmente in corso di istruttoria (conferenza preliminare ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni), si osserva che il conferimento di materiali in ambito L1 e subordinato alla positiva conclusione delle procedure abilitative a cui dovra' attenersi il soggetto attuatore privato (stipula della convenzione di PUA e rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione). Quanto sopra vale anche per il PUA Trattaroli in corso di istruttoria. V. Prescrizioni della Provincia di Ravenna.
Inserite nella valutazione condivisa con: Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, ARPAE Ravenna, Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' delta del Po, Protezione civile - Servizio area Romagna, di cui alla nota protocollo n. PG/2017/769096 del 15 dicembre 2017: a. relativamente al punto 5), lettera a) della delibera CIPE n. 98 del 2012 il progetto esecutivo, per la parte relativa al riutilizzo dei materiali attualmente stoccati in cassa di colmata che presentano classificazione come rifiuto, e subordinato all'aggiornamento in corso delle caratterizzazioni dei suddetti rifiuti e all'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 di competenza di ARPAE SAC - Ravenna; b. per quanto riguarda il punto 5), lettera g) della delibera CIPE n. 98 del 2012 per le nuove aree logistiche, sia attuate in forma di PUA, sia attuate mediante esproprio per pubblica utilita', andra' garantita una adeguata infrastrutturazione, con particolare riferimento al sistema della viabilita' ed al sistema fognario, prevedendo cioe' un idoneo e differenziato sistema di allontanamento delle acque bianche e nere con la relativa connessione agli impianti di sollevamento e trattamento autorizzati; per le operazioni di riutilizzo dei materiali nelle aree dove sia prevista l'attuazione in forma di PUA, le operazioni di riempimento sono subordinate all'approvazione del PUA stesso e, nel caso di riutilizzo di rifiuti compatibili, all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni; c. dovranno essere messi a disposizione della Provincia gli elaborati del progetto al fine di consentire l'adeguamento degli elaborati di Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) oggetto di variazione, cosi' come disposto all'art. 166, comma 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006; d. relativamente al punto 5), lettere d) e h) della delibera CIPE n. 98 del 2012, vale quanto definito per il punto 19 del decreto VIA n. 6 del 2012 (punto 1 parere CTVIA n. 2616) e riportato al paragrafo I, lettera C, punto d) del presente allegato. VI. Prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLLPP) (parere n. 63 del 2017). Aspetti geotecnici.
1. Particolare attenzione va dedicata al corretto posizionamento dei bulbi di ancoraggio e alla verifica della resistenza con l'esecuzione di preliminari prove di progetto e l'utilizzo di elementi strutturali (barre) piu' resistenti alla corrosione, come previsto in progetto. A causa delle condizioni geotecniche sfavorevoli, va anche posta attenzione e previsto un attento monitoraggio nel corso dei lavori del comportamento delle opere di conterminazione nel corso dei dragaggi, in cui si possono manifestare cedimenti e distorsioni delle opere e dei terreni sostenuti. Una ultima osservazione riguarda gli interventi atti a mitigare il rischio di liquefazione previsto con vibroflottazione, che costituisce il metodo corretto sia per quanto riguarda l'aumento di densita' del terreno che il miglioramento della conducibilita' idraulica, monitorando attentamente gli spostamenti laterali del terreno, a ridosso delle strutture costituenti le banchine. Quindi, anche nel corso di detti interventi, risulta molto importante predisporre il monitoraggio delle opere di conterminazione. Aspetti strutturali.
2. La maggior parte delle opere sono dimensionate nella assunzione di vita nominale 50 anni e classe d'uso III, con le azioni sismiche sviluppate di conseguenza per un periodo di riferimento di 75 anni, scelta che si ritiene condivisibile. Fa eccezione la banchina Bunge nord, per la quale sono state invece assunte una vita nominale di 50 anni e classe d'uso II. La motivazione di tale incongruenza, anche se modesta, vista la moderata sismicita' della zona, appare connessa al diverso sviluppo temporale di quella porzione del progetto. Ove nelle successive fasi di progettazione tale disomogeneita' non fosse sanabile, si ritiene opportuna almeno una verifica delle conseguenze sui livelli di sicurezza attinti per le combinazioni sismiche. Aspetti ambientali e dragaggi.
3. La gestione dei sedimenti dragati come sottoprodotti, ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, deve avvenire nel rispetto dei criteri definiti dall'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il piano di utilizzo relativo alla gestione dei sedimenti deve essere perfezionato con un dettagliato progetto di utilizzo del materiale che prevede, oltre alla caratterizzazione ambientale dei siti di utilizzo per accertare che lo stesso soddisfi i requisiti ambientali, la disponibilita' dell'area di intervento e la modalita' di sistemazione del sito nonche' la sua sistemazione finale. Qualora l'Adsp non abbia la disponibilita' dell'area, dovra' essere presentata una intesa sottoscritta con l'utilizzatore finale del materiale dragato, qualificato come sottoprodotto. 4. Il progetto di utilizzo del materiale caratterizzato come sottoprodotto deve essere sviluppato per tutti i siti di destinazione individuati in: Logistica 1 e 2, Logistica S3, Cava «Bosca». 5. Per tutte le celle risultate non conformi alla colonna B della tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 si deve procedere ad un dragaggio selettivo con conferimento del materiale in sito idoneo all'accoglimento dello stesso. In tutti i casi in cui si registrano superamenti dei limiti riportati in suddetta tabella, non dovra' essere adottata l'ipotesi di mediare i valori con le celle limitrofe in quanto, in tal modo, non viene garantita la qualita' ambientale richiesta dalla citata normativa. 6. L'approfondimento progettuale dovra' sopperire al fatto che allo stato non possono ritenersi sufficientemente approfonditi gli aspetti legati allo svuotamento della vasca di sedimentazione Na.dep (centrale ed interna). In particolare, occorre fornire un quadro di riferimento normativo per l'attivita' di svuotamento della vasca e per il recupero del materiale in essa contenuto. Occorre chiarire se tale attivita' si inquadra, o meno, nell'art. 184-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 e se sono, in tal caso, rispettati i criteri ivi contenuti. 7. E' necessario che l'Adsp provveda a dar conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 con la trasmissione all'autorita' competente (che in questo caso e' il MATTM) e all'ARPA Emilia-Romagna del piano di utilizzo per i seguiti di rispettiva competenza. Aspetti idrologici ed idraulici.
8. L'esame del progetto trasmesso per l'esame ha evidenziato, per gli aspetti idraulici ed idrologici, che le problematiche elencate al paragrafo «Aspetti idrologici e idraulici», pagine 91 e 92, del parere CSLLPP, non sono stati risolti nella relazione integrativa successivamente prodotta dal soggetto proponente (anche nella sua versione aggiornata) e devono quindi essere meglio affrontati. In particolare, i calcoli della rete proposti con la relazione aggiornata dovranno essere ottimizzati in fase di stesura dei profili e dei disegni a corredo con una scelta ottimale di diametri, pendenze e profondita' di posa. In funzione della destinazione, per alcune aree dovra' essere considerata l'opportunita' di aumentare il tempo di ritorno di progetto. Aspetti demaniali e di sicurezza della navigazione.
9. Sara' opportuno che la banchina di nuova realizzazione in zona Trattaroli e le retrostanti aree asservite alle stesse, siano acquisite al pubblico demanio marittimo - ramo marina mercantile - prima di essere affidate in concessione demaniale. 10. Dovra' porsi attenzione affinche' la ricostruzione/consolidamento delle banchine e le relative strutture asservite (ad esempio, i tiranti) vengano realizzate interamente nell'ambito del pubblico demanio marittimo, onde consentire all'Adsp di poter effettuare i futuri lavori di ripristino e/o di manutenzione senza vincoli e/o limitazioni dovute ai diritti connessi con la proprieta' privata. 11. Tutte le opere realizzate, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, dovranno essere acquisite al patrimonio dello Stato (articoli numeri 28 e 29 del codice di navigazione). 12. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere risolte le criticita' elencate al paragrafo «Aspetti demaniali e di sicurezza della navigazione», sottoparagrafo «B) Aspetti aventi riflessi sulla sicurezza della navigazione e portuale, sulla gestione degli accosti, sulla security e sulla prevenzione degli inquinamenti», pagine 94-95, punti 1-8), in particolare: 5) ogni terminal e' dotato di autonomo e differente certificato di prevenzione incendi e pertanto sara' necessario integrare gli eventuali apprestamenti antincendio e procedere al rilascio di un nuovo certificato di prevenzione incendi; 8) i terminal sono dotati di piani di security differenti in relazione alla loro conformazione ed alla tipologia delle merci trattate, con conseguenti diverse tipologie di recinzione e di varchi di accesso; sara' pertanto necessario la predisposizione di un nuovo piano di security. 13. Inoltre, sempre prima dell'inizio dei lavori, occorre che l'Autorita' marittima acquisisca elaborati tecnici riportanti i seguenti ulteriori dati: le aree oggetto degli interventi secondo cronoprogramma; il confine demaniale marittimo; i limiti delle aree oggetto di concessione ai singoli terminalisti; l'ubicazione delle bitte di ormeggio ed i relativi tiri nominali; le quote del fondale antistante ciascuna banchina; ove noti, gli apprestamenti fissi adibiti alle operazioni commerciali ed alla movimentazione dei carichi. Infine, ulteriori elementi conoscitivi per la disciplina della navigazione in ambito portuale potrebbero utilmente emergere con l'effettuazione di simulazioni nautiche «real time full mission» delle navi di progetto previste. Aspetti relativi alla sicurezza antincendi.
14. Nella ipotesi prospettata di assenza di precisi riferimenti circa le attivita' che verranno svolte, deve essere considerato per tutte le banchine il livello di rischio 3 (tre) secondo i dettami della norma UNI 10779 e tutti gli impianti devono essere conformi a tale norma. Per i gruppi di pompaggio dovra' essere fatto riferimento alle norme UNI EN 12845 e 11292. Le infrastrutture occorrenti per la realizzazione degli impianti di protezione attiva e passiva devono quindi essere previste e realizzate nella fase di completamento dei piazzali delle varie banchine. 15. In funzione delle attivita' portuali che verranno svolte nelle varie banchine, in linea generale ed anche con particolare riferimento alla temporaneita' durante le fasi operative previste dal progetto, dovranno essere previsti gli impianti di protezione antincendio anche per banchine dove potranno essere svolte attivita' in relazione al livello di rischio secondo la norma UNI 10779. Di tali impianti, i progetti relativi dovranno essere completi di elaborati di calcolo degli impianti idrici secondo le norme UNI vigenti, di piani di emergenza interni, di programmi periodici di controllo e manutenzione per assicurarne la efficienza e del documento di valutazione dei rischi in conformita' a quanto previsto dal decreto ministeriale 10 marzo 1998 del Ministero dell'interno. Gli elaborati stessi dovranno essere notificati al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per l'approvazione. 16. Per tutte le attivita' portuali soggette ai controlli di prevenzione incendi, come indicate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, dovranno essere osservate le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'interno, secondo le procedure del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. Aspetti relativi alla manutenzione delle opere.
17. In fase di redazione del progetto esecutivo occorrera' redigere un dettagliato piano di manutenzione, al cui interno rinvenire tutte le attivita' che dovranno essere implementate nel tempo di vita nominale delle progettate opere, con particolare riferimento alle banchine realizzate con paratie di palancole con tiranti di ancoraggio. Cio' al fine di assicurare il sostanziale mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali e funzionati previsti in progetto. Detto piano, pertanto, dovra' prevedere tutte le misure di manutenzione ordinaria, non senza un programma di ispezione e monitoraggio. Cio' con particolare riferimento: alla periodica verifica dello stato di salubrita' strutturale delle palancole nella «zona areata» («splash zone»); alla periodica verifica della testa dei tiranti di ancoraggio; alla periodica ispezione delle travi di coronamento, delle bitte di ormeggio e di ogni altra rilevante membratura strutturale. Aspetti contrattuali relativi all'affidamento a contraente generale.
18. Il capitolato speciale d'appalto, gia' redatto alla luce della specifica cornice normativa, deve opportunamente essere reso del tutto coerente con la disciplina contrattuale prevista dal vigente Codice. Aspetti contrattuali generali, amministrativi ed economici.
19. Al fine di evitare elementi di contraddizione all'interno della disciplina contrattuale, occorre che il computo metrico estimativo da allegare in contratto non riporti le quantita' delle lavorazioni che saranno contabilizzate a corpo, ma soltanto il prezzo a corpo. Pertanto, ogni lavorazione contabilizzata a corpo dovra' generare un sotto-computo metrico estimativo (non allegato al contratto) che ricostruisce puntualmente le modalita' con le quali si e' pervenuti alla determinazione del prezzo a corpo medesimo. Nel computo metrico estimativo, non si rinvengono gli elementi che hanno condotto alla stima economica delle lavorazioni «sistemazione iniziale cassa di colmata Na.dep + scarico» e «sistemazione dei corpi arginali della cassa Na.dep in conseguenza dei successivi svuotamenti». Riguardo il capitolato speciale d'appalto.
20. Nella disciplina contrattuale del dragaggio, si prescrive che l'«overdredging» (ancorche' ammissibile secondo una prefissata tolleranza dimensionale) non debba essere considerato tra le quantita' concorrenti alla determinazione del prezzo a corpo ma, piuttosto, essere considerato un onere contrattuale. 21. La ricognizione degli ordigni bellici (paragrafo 4.3 del CSA) e' propedeutica alle successive operazioni di bonifica bellica. Detta ricognizione e' necessariamente attivita' pre-contrattuale e, pertanto, non puo' porsi in essere solo prima della consegna dei lavori, successivamente alla stipula del contratto. 22. Le modalita' per il superamento delle eventuali incongruenze/discrasie fra gli elaborati progettuali (paragrafo 2.31 del CSA), qualora non rinvenute nella fase di verifica del progetto definitivo e/o esecutivo, devono essere preventivamente disciplinate in modo univoco e non lasciate alla discrezionalita' del RUP. 23. In linea generale, il quadro economico di spesa va reso coerente con le norme vigenti e pienamente giustificato nella quantificazione economica delle voci di cui si compone. Piu' in particolare: ai sensi dell'art. 194, comma 20, del vigente codice dei contratti, il «soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara, da destinare all'attuazione di misure idonee volte al perseguimento delle finalita' di prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d), e dell'art. 203, comma 1. Nel progetto che si pone a base di gara, ai sensi dell'art. 195, comma 2, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico». VII. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si rileva che, in virtu' di quanto previsto dalla prescrizione n. 3 della determinazione della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM n. DVA-2018-44 del 1° febbraio 2018, in recepimento del parere della CTVIA n. 2616 del 26 gennaio 2018 e dalla valutazione di ottemperanza di cui alla nota della RER - Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente del 15 dicembre 2017, protocollo n. 0769096, pagina 10 - capitolo 8.2.4, punto a), il recupero dei materiali attualmente presenti nelle casse di colmata, classificati come rifiuti, dovra' essere eseguito previo rilascio di autorizzazione ex art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenuto conto, altresi', di quanto prescritto nel parere del CSLLPP n. 63 del 15 dicembre 2017, alla pagina 92, secondo capoverso, in merito alla necessita' di chiarire se tale attivita' possa essere inquadrata nell'art. 184-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo all'utilizzo dei materiali di dragaggio.
Raccomandazioni - parte seconda I. Raccomandazioni del CSLLPP (parere n. 63 del 2017). Aspetti strutturali.
1. Si raccomanda l'uso di acciaio inox resistente all'acqua di mare. Aspetti ambientali e dragaggi.
2. Si condividono i contenuti del protocollo per l'aggiornamento del Piano di caratterizzazione (le cui indagini risalgono al 2014) ma si raccomanda l'esecuzione di tale aggiornamento prima dell'affidamento dei lavori, in quanto una eventuale difformita' della qualita' dei sedimenti rispetto alla situazione attuale: potrebbe determinare importanti variazioni nei costi dell'opera per l'impossibilita' di destinare i sedimenti nelle aree previste dal progetto; potrebbe far decadere la qualifica di sottoprodotto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017. |
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