Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, individuando le relative procedure;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Visto l'articolo 1, comma 7, della sopra citata legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2018;
Vista la mancata intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179,
S.O.
- Si riporta l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n.
106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio
civile universale):
«Art. 1 (Finalita' e oggetto). - 1. Al fine di
sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione
lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in
materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si
intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale e che, in attuazione
del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' di interesse generale mediante forme
di azione volontaria e gratuita o di mutualita' o di
produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni
bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento
delle finalita' della presente legge, non si applicano le
disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:
a) alla revisione della disciplina del titolo II del
libro primo del codice civile in materia di associazioni,
fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza
scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non
riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della
disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti
relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1,
compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti,
mediante la redazione di un apposito codice del Terzo
settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
c) alla revisione della disciplina in materia di
impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di
servizio civile nazionale.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),
b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di
competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in
relazione alle singole materie oggetto della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a
norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d),
sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo
17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per
l'esercizio della delega, perche' su di essi siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i
pareri delle rispettive commissioni competenti per materia
e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati.
6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti
previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione
della presente legge le amministrazioni competenti
provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo
stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti
legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non
trovino compensazione al proprio interno, i medesimi
decreti legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di stabilita', che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' adottare, attraverso la
medesima procedura di cui al presente articolo,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse.».
Note alle premesse:
- Si riportano gli articoli 76 e 87, quinto comma della
Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.».
- Il testo della citata legge n. 106 del 2016 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141.
- Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n.
106 del 2016 si veda la nota al titolo.
- Per il testo del citato decreto legislativo n.117 del
2017 si veda la nota al titolo.

Note all'art. 1:
- Per il testo del citato decreto legislativo n.117 del
2017 si veda la nota al titolo.
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «mediante lo svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, in via esclusiva o principale,».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 4, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti del
Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici,
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le societa' di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva
o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «speciali e pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 5, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Attivita' di interesse generale). - 1. Gli
enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali
incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo
1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse
sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e
al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e
prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto
1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle
attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai
sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi
da enti composti in misura non inferiore al settanta per
cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11
agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e
informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata,
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore
del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e
di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo recante revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero
delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita
di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,
beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attivita' di interesse generale a norma del presente
articolo;
v) promozione della cultura della legalita', della pace
tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui
al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di
beni confiscati alla criminalita' organizzata.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 13
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «finanziario» e' sostituita dalla seguente: «gestionale»;
b) al comma 2, la parola «finanziario» e' soppressa;
c) al comma 6, le parole: «dell'attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita'»; dopo le parole «di cui all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «a seconda dei casi, »; le parole «nella relazione al bilancio o» sono soppresse; dopo le parole «nella relazione di missione» sono aggiunte le seguenti: «o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 13, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:

«Art. 13 (Scritture contabili e bilancio). - 1. Gli
enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di
esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto
gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri,
dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le
poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario
dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita'
statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi,
rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a
220.000,00 euro puo' essere redatto nella forma del
rendiconto per cassa.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere
redatto in conformita' alla modulistica definita con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria
attivita' esclusivamente o principalmente in forma di
impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di
cui all'articolo 2214 del codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono
redigere e depositare presso il registro delle imprese il
bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi
degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del
codice civile.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere
secondario e strumentale delle attivita' di cui
all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di
missione o in una annotazione in calce al rendiconto per
cassa o nella nota integrativa al bilancio.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro
delle imprese devono depositare il bilancio presso il
registro unico nazionale del Terzo settore.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 17
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attivita' di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.»;
b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attivita' di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 17, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 17 (Volontario e attivita' di volontariato). - 1.
Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari
nello svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a
iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono
la loro attivita' in modo non occasionale.
2. Il volontario e' una persona che, per sua libera
scelta, svolge attivita' in favore della comunita' e del
bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo
settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle
persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione, in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di
solidarieta'.
3. L'attivita' del volontario non puo' essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo
settore tramite il quale svolge l'attivita' soltanto le
spese effettivamente sostenute e documentate per
l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle
condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo
forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal
volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una
autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, purche' non superino l'importo di 10 euro
giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale
competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita'
di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di
rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle attivita' di volontariato aventi ad oggetto la
donazione di sangue e di organi.
5. La qualita' di volontario e' incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite
il quale svolge la propria attivita' volontaria. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
operatori che prestano attivita' di soccorso per le
organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, delle Provincia autonoma di
Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge
provinciale 19 lugli 1990 n. 23, della Provincia autonoma
di Trento.
6. Ai fini del presente Codice non si considera
volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli
organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere
attivita' di volontariato in un ente del Terzo settore
hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di
orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti
o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l'organizzazione aziendale.
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si
applicano agli operatori volontari del servizio civile
universale, al personale impiegato all'estero a titolo
volontario nelle attivita' di cooperazione internazionale
allo sviluppo, nonche' agli operatori che prestano le
attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.».
- Si riporta l'articolo 76 della legge provinciale 5
marzo 2001, n. 7 della Provincia autonoma di Bolzano
(Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale):
«Art. 76 (Trasferimento di competenze alle aziende
sanitarie). - 1. L'espletamento del trasporto d'urgenza e
del trasporto di malati puo' essere affidato
all'"Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca" e
all'organizzazione territorialmente competente della "Croce
Rossa Italiana".
1-bis. Le aziende sanitarie, nel rispetto dei principi
e delle direttive approvati dalla Giunta provinciale,
stabiliscono le modalita' per l'espletamento del trasporto
d'urgenza e del trasporto di malati. A tal fine devono
essere rispettati i seguenti requisiti:
a) il servizio, indipendentemente dall'economicita' del
concreto intervento, e' da prestare sull'intero territorio,
24 ore su 24, con personale qualificato, in maniera
efficiente e con la stessa qualita' sull'intero territorio
provinciale;
b) le organizzazioni affidatarie del trasporto
d'urgenza e del trasporto di malati sono obbligate a
partecipare, in caso di necessita' e senza pregiudizio di
detti servizi, ad interventi di protezione civile e ad
interventi in caso di catastrofi;
c) la domanda di trasporto d'urgenza e di trasporto di
malati deve essere in ogni momento coperta pienamente. Se
le citate organizzazioni non sono evidentemente in grado di
coprire questa domanda, puo' essere rilasciata una relativa
autorizzazione ad altre istituzioni ed imprese;
d) le entrate provenienti dal trasporto di malati
devono contribuire a coprire i costi del trasporto
d'urgenza.
2. Le aziende sanitarie provvedono, per gli iscritti al
Servizio sanitario provinciale, al pagamento delle spese di
assistenza ospedaliera erogata in Austria ai sensi del
Piano sanitario provinciale ed ai rimborsi delle spese di
prestazioni ospedaliere che secondo le disposizioni vigenti
possono essere erogate in forma indiretta.
3. Le aziende sanitarie provvedono altresi' ad esperire
le azioni di recupero delle spese sanitarie e possono
stipulare a tal fine convenzioni con le imprese
assicuratrici. I relativi importi sono introitati sul
bilancio delle aziende sanitarie.
4. I tempi e le modalita' di passaggio alle aziende
sanitarie delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le
relative modalita' tecnico-organizzative nonche' il
contingente del personale all'uopo necessario sono
stabiliti dalla Giunta provinciale.
5. Il personale provinciale adibito all'esercizio delle
funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 in servizio alla data
stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4,
puo' optare di rimanere in servizio presso la Provincia
entro 30 giorni dalla data di adozione del relativo
provvedimento da parte della Giunta provinciale.
L'inquadramento del personale amministrativo trasferito
avviene nel rispetto del trattamento retributivo
pensionabile in godimento, escluse eventuali indennita'
collegate con l'espletamento di determinate funzioni.».
- Si riporta l'articolo 55-bis della legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23 della Provincia autonoma di Trento
(Disciplina dell'attivita' contrattuale e
dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di
Trento):
«Art. 55-bis (Disposizioni particolari). - 1. I servizi
gia' affidati alla Croce rossa italiana territorialmente
competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici
strumentali alla data di entrata in vigore di
quest'articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla
base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le
modalita' di svolgimento dei servizi stessi.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 22
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «registro unico nazionale del Terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del presente articolo.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore gia' in possesso della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e' sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalita' giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonche' dell'eventuale successiva cancellazione, e' data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.».

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 22, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 22 (Acquisto della personalita' giuridica). - 1.
Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono,
in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalita' giuridica
mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del
Terzo settore ai sensi del presente articolo.
1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo
settore gia' in possesso della personalita' giuridica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel
registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle
disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei
requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei
registri delle persone giuridiche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e'
sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel
registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di
sospensione, le predette associazioni e fondazioni non
perdono la personalita' giuridica acquisita con la
pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico
nazionale del Terzo settore nonche' dell'eventuale
successiva cancellazione, e' data comunicazione, da parte
dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15
giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma
competente.
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una
associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la
pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una
fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza
delle condizioni previste dalla legge per la costituzione
dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del
presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del
Terzo settore, nonche' del patrimonio minimo di cui al
comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro
venti giorni presso il competente ufficio del registro
unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione
dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo
settore, verificata la regolarita' formale della
documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.
3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni
per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne
da' comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non
oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli
amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori
o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione del notaio,
possono domandare all'ufficio del registro competente di
disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del
Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla
presentazione della domanda l'ufficio del registro non
comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non
chiede di integrare la documentazione o non provvede
all'iscrizione, questa si intende negata.
4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento
della personalita' giuridica una somma liquida e
disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni
e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio e'
costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve
risultare da una relazione giurata, allegata all'atto
costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di
revisione legale iscritti nell'apposito registro.
5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al
comma 4 e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di
perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua
inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza
indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per
deliberare, ed in una fondazione deliberare la
ricostituzione del patrimonio minimo oppure la
trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di
associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento
dell'ente.
6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello
statuto devono risultare da atto pubblico e diventano
efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del
Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione e'
regolato ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute
come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente
risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n.
286.
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 28
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la parola «direttori» e' aggiunta la seguente: «generali».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 28, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 28 (Responsabilita'). - 1. Gli amministratori, i
direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e
il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali,
del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli
articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e
2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 30
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Esso puo' esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.»;
b) al comma 7, le parole «dai sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «dall'organo di controllo.».

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 30, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 30 (Organo di controllo). - 1. Nelle fondazioni
del Terzo settore deve essere nominato un organo di
controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute,
del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo,
anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati
per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5
unita'.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due
esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
superati.
4. La nomina dell'organo di controllo e' altresi'
obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni
destinati ai sensi dell'articolo 10.
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica
l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo
di controllo devono essere scelti tra le categorie di
soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del
codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale,
i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno
dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento. Esso puo' esercitare inoltre, al
superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la
revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di
controllo e' costituito da revisori legali iscritti
nell'apposito registro.
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di
monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare
riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e
8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in
conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14. Il
bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio
svolto dall'organo di controllo.
8. I componenti dell'organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti
di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere
agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.".
- Si riporta l'articolo 31 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 31 (Revisione legale dei conti). - 1. Salvo
quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni,
riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo
settore devono nominare un revisore legale dei conti o una
societa' di revisione legale iscritti nell'apposito
registro quando superino per due esercizi consecutivi due
dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12
unita'.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due
esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
superati.
3. La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano
stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo
10.».
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 32
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «delle prestazioni dei volontari associati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.».

Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 32, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 32 (Organizzazioni di volontariato). - 1. Le
organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore
costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non
riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone
fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo
svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o
piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo
prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri
associati o delle persone aderenti agli enti associati.
1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero
degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel
comma 1, esso deve essere integrato entro un anno,
trascorso il quale l'organizzazione di volontariato e'
cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore
se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione
del medesimo.
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di
volontariato possono prevedere l'ammissione come associati
di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a
condizione che il loro numero non sia superiore al
cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di
volontariato.
3. La denominazione sociale deve contenere
l'indicazione di organizzazione di volontariato o
l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di
volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni
equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da
soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono
l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le
norme del presente capo si applicano nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione civile e alla
relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge
16 marzo 2017, n. 30.».
 
Art. 10

Modifiche all'articolo 34
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «dalle organizzazioni di volontariato associate» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti associati.».

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 34, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 34 (Ordinamento ed amministrazione). - 1. Tutti
gli amministratori delle organizzazioni di volontariato
sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero
indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si
applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di
quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo
comma, del codice civile, non puo' essere attribuito alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini
dello svolgimento della funzione.».
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 35
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «dell'attivita' di volontariato dei propri associati» sono aggiunte le seguenti: «o delle persone aderenti agli enti associati.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.».

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 35, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:

«Art. 35 (Associazioni di promozione sociale). - 1. Le
associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo
settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o
non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette
persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale
per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro
familiari o di terzi di una o piu' attivita' di cui
all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente
dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle
persone aderenti agli enti associati.
1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero
degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel
comma 1, esso deve essere integrato entro un anno,
trascorso il quale l'associazione di promozione sociale e'
cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore
se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione
del medesimo.
2. Non sono associazioni di promozione sociale i
circoli privati e le associazioni comunque denominate che
dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni
economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in
relazione all'ammissione degli associati o prevedono il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma,
la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o
quote di natura patrimoniale.
3. Gli atti costitutivi delle associazioni di
promozione sociale possono prevedere l'ammissione come
associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di
lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al
cinquanta per cento del numero delle associazioni di
promozione sociale.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non
inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.
5. La denominazione sociale deve contenere
l'indicazione di associazione di promozione sociale o
l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione
sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni
equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da
soggetti diversi dalle associazioni di promozione
sociale.».
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 38
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «beni o servizi» sono aggiunte le seguenti: «, anche di investimento»; le parole «e alle attivita' di investimento» sono soppresse; le parole «degli enti del Terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale.».

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 38, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 38 (Risorse). - 1. Gli enti filantropici traggono
le risorse economiche necessarie allo svolgimento della
propria attivita' principalmente da contributi pubblici e
privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite
patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi.
2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici
indicano i principi ai quali essi devono attenersi in
merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi
e risorse in genere, alla destinazione, alle modalita' di
erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento
a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di
attivita' di interesse generale.».
 
Art. 13

Modifiche all'articolo 56
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi' formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 56, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 56 (Convenzioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel
Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu'
favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei
principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza,
partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
essere in possesso dei requisiti di moralita'
professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da
valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita'
concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero
degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta
capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di
convenzione, da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari.
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui
propri siti informatici gli atti di indizione dei
procedimenti di cui al presente articolo e i relativi
provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi'
formare oggetto di pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuita' le attivita' oggetto della
convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della
dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa
nazionale o regionale, degli standard organizzativi e
strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata
del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita'
dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale
qualifica professionale delle persone impegnate nelle
attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei
volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi
pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18,
i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a
rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli
oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
risoluzione del rapporto, forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso
delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita'
delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a
titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla
quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto
della convenzione.».
- Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
 
Art. 14

Modifiche all'articolo 57
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: «ai commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3, 3-bis e 4».

Note all'art. 14:
- Si riporta l'articolo 57, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 57 (Servizio di trasporto sanitario di emergenza
e urgenza). - 1. I servizi di trasporto sanitario di
emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria,
oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni
di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete
associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate
ai sensi della normativa regionale in materia, ove
esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica
del servizio, l'affidamento diretto garantisca
l'espletamento del servizio di interesse generale, in un
sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale
e di perseguimento degli obiettivi di solidarieta', in
condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonche'
nel rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione.
2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2,
3, 3-bis e 4 dell'articolo 56.
 
Art. 15

Modifiche all'articolo 59
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) alla lettera b), la parola «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «quindici»;
c) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti.».

Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 59, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 59 (Composizione). - 1. Il Consiglio nazionale
del Terzo settore e' composto da:
a) dieci rappresentanti designati dall'associazione di
enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio
nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore
ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle
diverse tipologie organizzative del Terzo settore;
b) "quindici" rappresentanti di reti associative, di
cui otto di reti associative nazionali, che siano
espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo
settore;
c) cinque esperti di comprovata esperienza
professionale in materia di Terzo settore, che abbiano
svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o
aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito
una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria;
d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e
locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed
uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI).
d-bis) un rappresentante designato dall'associazione
dei CSV piu' rappresentativa sul territorio nazionale in
ragione del numero di CSV ad essa aderenti.
2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno
altresi' parte, senza diritto di voto:
a) un rappresentante designato dal presidente
dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo
settore;
b) un rappresentante designato dal presidente
dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo
settore;
c) il direttore generale del Terzo settore e della
responsabilita' sociale delle imprese del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo
settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni.
Per ogni componente effettivo del Consiglio e' nominato un
supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di
voto non possono essere nominati per piu' di due mandati
consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti
effettivi e supplenti e' gratuita e non da' diritto alla
corresponsione di alcun compenso, indennita', rimborso od
emolumento comunque denominato.».
 
Art. 16

Modifiche all'articolo 60
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 60, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «enti del Terzo settore» sono aggiunte in fine le seguenti: «nonche' sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;».

Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 60, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 60 (Attribuzioni). - 1. Il Consiglio svolge i
seguenti compiti:
a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli
schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore;
b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle
modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli
articoli 72 e seguenti;
c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle
linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione
di impatto sociale dell'attivita' svolta dagli enti del
Terzo settore nonche' sulla definizione dei modelli di
bilancio degli enti del Terzo settore;
d) designa un componente nell'organo di governo della
Fondazione Italia Sociale;
e) e' coinvolto nelle funzioni di vigilanza,
monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti
associative nazionali;
f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo
settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre
1986, n. 936.
2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1,
il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle
risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio
nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento
interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei
componenti.».
 
Art. 17

Modifiche all'articolo 64
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 64, comma 5, lettera h), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola «comma 6» e' sostituita dalla seguente: «comma 7».

Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 64, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 64 (Organismo nazionale di controllo). - 1. L'ONC
e' una fondazione con personalita' giuridica di diritto
privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalita'
di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo
dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e
gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto,
del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del
medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC
previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina
dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che
deve essere formato da:
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente,
designati dall'associazione delle FOB piu' rappresentativa
sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad
essa aderenti;
b) due membri designati dall'associazione dei CSV piu'
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del
numero di CSV ad essa aderenti;
c) due membri, di cui uno espressione delle
organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione
degli enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul
territorio nazionale in ragione del numero di enti del
Terzo settore ad essa aderenti;
d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;
e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.
3. I componenti dell'organo di amministrazione sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni
caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. Per ogni
componente effettivo e' designato un supplente. I
componenti non possono essere nominati per piu' di tre
mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non
possono essere corrisposti a favore dei componenti
emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.
4. Come suo primo atto, l'organo di amministrazione
adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno
dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie
devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con
la medesima maggioranza di voti.
5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformita'
alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente
decreto e alle disposizioni del proprio statuto:
a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB
secondo modalita' da essa individuate;
b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB
ai sensi dell'articolo 62, comma 11;
c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV
nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 61, commi 2 e 3;
d) definisce triennalmente, nel rispetto dei principi
di sussidiarieta' e di autonomia ed indipendenza delle
organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti
del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da
perseguirsi attraverso le risorse del FUN;
e) determina l'ammontare del finanziamento stabile
triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e
territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto
dall'articolo 62, comma 7;
f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei CSV
piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione
del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate;
g) sottopone a verifica la legittimita' e la
correttezza dell'attivita' svolta dall'associazione dei CSV
di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del
FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi dell'articolo
medesimo;
h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i
costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai
componenti degli organi di controllo interno dei CSV,
nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 7, lettera e);
i) individua criteri obiettivi ed imparziali e
procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei
CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della
rappresentativita' degli enti richiedenti, espressa anche
dal numero di enti associati, della loro esperienza nello
svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e della
competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;
j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale
che rende pubblico con le modalita' piu' appropriate;
k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le
modalita' operative cui devono attenersi gli OTC
nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il
regolamento di funzionamento;
l) predispone modelli di previsione e rendicontazione
che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle
risorse del FUN;
m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese
non preventivate;
n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti
dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;
o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di
verifica della qualita' dei servizi erogati dai CSV
medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli
esiti;
p) predispone una relazione annuale sulla proprie
attivita' e sull'attivita' e lo stato dei CSV, che invia al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31
maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalita'
telematiche.
6. L'ONC non puo' finanziare iniziative o svolgere
attivita' che non siano direttamente connesse allo
svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.».
 
Art. 18

Modifiche all'articolo 65
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola «Ambito 4: Veneto», le parole «e Friuli Venezia Giulia» sono soppresse e dopo le parole «Ambito 14: Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «; Ambito 15: Friuli Venezia Giulia»;
b) al comma 3, dopo la parola «3,» e' inserita la seguente: «4,»; le parole «13 e 14» sono sostituite dalle parole «13, 14 e 15»;
c) al comma 4, la parola «4» e' soppressa;
d) al medesimo comma 4, lettera b), le parole «di cui uno» sono soppresse; dopo la parola «designati» sono aggiunte le seguenti: «uno per ciascun territorio di riferimento,».

Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 65, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art 65 (Organismi territoriali di controllo). - 1. Gli
OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma
soggettivita' giuridica, chiamati a svolgere,
nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel
territorio di riferimento, in conformita' alle norme del
presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.
2. Sono istituiti i seguenti OTC:
Ambito 1: Liguria;
Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;
Ambito 3: Lombardia;
Ambito 4: Veneto;
Ambito 5: Trento e Bolzano;
Ambito 6: Emilia-Romagna;
Ambito 7: Toscana;
Ambito 8: Marche e Umbria;
Ambito 9: Lazio e Abruzzo;
Ambito 10: Puglia e Basilicata;
Ambito 11: Calabria;
Ambito 12: Campania e Molise;
Ambito 13: Sardegna;
Ambito 14: Sicilia.
Ambito 15: Friuli Venezia Giulia;
3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14
e 15 sono composti da:
a) quattro membri, di cui uno con funzioni di
Presidente, designati dalle FOB;
b) un membro, espressione delle organizzazioni di
volontariato del territorio, designato dall'associazione
degli enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul
territorio di riferimento in ragione del numero di enti del
Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o
operativa nel territorio di riferimento;
c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI);
d) un membro designato dalla Regione.
4. Gli OTC di cui agli ambiti 2, 5, 8, 9, 10 e 12 sono
composti da:
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente,
designati dalle FOB;
b) due membri, espressione delle organizzazioni di
volontariato del territorio, designati uno per ciascun
territorio di riferimento dall'associazione degli enti del
Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio di
riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore
ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei
territori di riferimento;
c) due membri designati dalla Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI);
d) due membri designati, uno per ciascun territorio di
riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.
5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in
carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e
non possono essere nominati per piu' di tre mandati
consecutivi. Per ogni componente effettivo e' designato un
supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere
corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti
sul FUN o sul bilancio dello Stato.
6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio
regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua
approvazione.
7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformita'
alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente
decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive
dell'ONC, e al proprio regolamento che dovra' disciplinarne
nel dettaglio le modalita' di esercizio:
a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di
accreditamento dei CSV, in particolare verificando la
sussistenza dei requisiti di accreditamento;
b) verificano periodicamente, con cadenza almeno
biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
come CSV; sottopongono altresi' a verifica i CSV quando ne
facciano richiesta formale motivata il Presidente
dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non
inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di
enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale
degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del
Registro unico nazionale del Terzo settore;
c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione
il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed
ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;
d) verificano la legittimita' e la correttezza
dell'attivita' dei CSV in relazione all'uso delle risorse
del FUN, nonche' la loro generale adeguatezza
organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto
delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi
generali strategici fissati dall'ONC;
e) nominano, tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro e con specifica competenza in
materia di Terzo settore, un componente dell'organo di
controllo interno del CSV con funzioni di presidente e
diritto di assistere alle riunioni dell'organo di
amministrazione del CSV;
f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti
sanzionatori nei confronti dei CSV;
g) predispongono una relazione annuale sulla propria
attivita', che inviano entro il 30 aprile di ogni anno
all'ONC e rendono pubblica mediante modalita' telematiche.
8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere
attivita' che non siano direttamente connesse allo
svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.».
 
Art. 19

Modifiche all'articolo 72
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la parola: «annualmente» sono aggiunte le seguenti: «, per un triennio,»; dopo le parole «con proprio atto di indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».

Note all'art. 19:
- Si riporta l'articolo 72 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 72 (Fondo per il finanziamento di progetti e
attivita' di interesse generale nel terzo settore). - 1. Il
Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della
legge 6 giugno 2016, n. 106, e' destinato a sostenere,
anche attraverso le reti associative di cui all'articolo
41, lo svolgimento di attivita' di interesse generale di
cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e
progetti promossi da organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo
settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono
essere finanziati anche in attuazione di accordi
sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di
indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le
aree prioritarie di intervento e le linee di attivita'
finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo
medesimo.
4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma
3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua i soggetti attuatori degli interventi
finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante
procedure poste in essere nel rispetto dei principi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione
del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della
legge 6 giugno 2016, n. 106, e' incrementata di 40 milioni
di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione
e' incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per
l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9 milioni di
euro.».
 
Art. 20

Modifiche all'articolo 76
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «per le sole fondazioni» sono soppresse; dopo le parole «strutture sanitarie pubbliche» sono aggiunte in fine le seguenti: «da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.».

Note all'art. 20:
- Si riporta l'articolo 76 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 76 (Contributo per l'acquisto di autoambulanze,
autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali). -
Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c),
sono destinate a sostenere l'attivita' di interesse
generale delle organizzazioni di volontariato attraverso
l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle
medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attivita'
sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed
esclusivamente per attivita' di interesse generale, che per
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonche', per
la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle
strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni
di volontariato e delle fondazioni.
2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili
iscritti in pubblici registri destinati ad attivita'
antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in
alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni
di volontariato possono conseguire il predetto contributo
nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo
complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore
recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata
mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle
reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la
richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1
deve avvenire per il tramite delle reti medesime.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono stabilite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.».
 
Art. 21

Modifiche all'articolo 77
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.»;
b) al comma 14 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo.».

Note all'art. 21:
- Si riporta l'articolo 77, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 77 (Titoli di solidarieta'). - 1. Al fine di
favorire il finanziamento ed il sostegno delle attivita' di
cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, iscritti al
Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito
autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle
previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, singolarmente,
l'"emittente", possono emettere specifici "titoli di
solidarieta'", di seguito "titoli", su cui gli emittenti
non applicano le commissioni di collocamento.
2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di
debito, non subordinati, non convertibili e non
scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere
o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono
collegati ad uno strumento derivato, nonche' certificati di
deposito consistenti in titoli individuali non negoziati
nel mercato monetario.
3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito
restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari
in materia di strumenti finanziari di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative
disposizioni attuative. Per i certificati di deposito
consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato
monetario restano ferme le disposizioni in materia di
trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui
al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono
essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono
interessi con periodicita' almeno annuale, in misura almeno
pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di
obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe
caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare
precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di
rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua
similare a quella dei titoli. I certificati di deposito di
cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi,
corrispondono interessi con periodicita' almeno annuale, in
misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento
lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente,
aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel
trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli
e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato
con vita residua similare a quella dei titoli. Gli
emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al
maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a
condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di
interesse applicato sulle correlate operazioni di
finanziamento secondo le modalita' indicate nel decreto
attuativo di cui al comma 15. A tale fine, gli emittenti
devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di
approvazione da parte del relativo organo amministrativo,
dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di
raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per
durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile
e, se disponibile, rischio di controparte.
5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di
liberalita', una somma commisurata all'ammontare nominale
collocato dei titoli, ad uno o piu' enti del Terzo settore
di cui al comma 1, per il sostegno di attivita' di cui
all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla
base di un progetto predisposto dagli enti destinatari
della liberalita'. Qualora tale somma sia almeno pari allo
0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta
il credito d'imposta di cui al comma 10.
6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di
finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e
compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di
sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una
somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso
l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione
liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti
del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento
di iniziative di cui all'articolo 5.
7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da
parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 e'
condizione necessaria per l'applicazione dei commi da 8 a
13.
8. I titoli di solidarieta' non rilevano ai fini del
computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti
alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima determinate
ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui
all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986 n. 917 e i redditi diversi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo
decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime
fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli
ed altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.
10. Agli emittenti e' riconosciuto un credito d'imposta
pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di
cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo
settore. Tale credito d'imposta non e' cumulabile con altre
agevolazioni tributarie previste con riferimento alle
erogazioni liberali, e' utilizzabile tramite compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Al
credito d'imposta di cui al presente articolo non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di
cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo
ereditario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346.
13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione
dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative
ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato A
- Tariffa (Parte I), al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni
anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate
nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a
favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati
ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando
l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi
impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative
oggetto di finanziamento. Gli emittenti provvedono a
pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno
annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con
l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative
sostenute ai sensi del presente articolo.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.».
 
Art. 22

Modifiche all'articolo 78
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5.»;
b) il comma 2 e' abrogato.

Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 78, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 78 (Regime fiscale del Social Lending). - 1. I
soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44,
comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi
di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro
tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con
l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i
prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati
destinati al finanziamento e al sostegno delle attivita' di
cui all'articolo 5.
2. (Abrogato).
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo.».
- Si riporta l'articolo 44, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 44 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di
capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue
di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il
tramite di piattaforme di prestiti per soggetti
finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
Lending) gestite da societa' iscritte all'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da
istituti di pagamento rientranti nell'ambito di
applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati
dalla Banca d'Italia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
o al patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta
sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli
utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui
all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue
parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse
collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o
provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro
termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust
ai sensi dell' articolo 73, comma 2, anche se non
residenti;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli
strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui
remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano
similari alle azioni a condizione che la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella
determinazione del reddito nello Stato estero di residenza
del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve
risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da
altri elementi certi e precisi;
b) (Soppressa);
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa.».
- Si riporta l'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina
delle agevolazioni tributarie):
«Art. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). -
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e
gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
altre obbligazioni e titoli similari emessi da
amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per
l' esercizio diretto di servizi pubblici in regime di
monopolio.».
- Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda la nota all'articolo
3.
 
Art. 23

Modifiche all'articolo 79
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole «per lo svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,»;
b) al comma 5, le parole da «intendendo per queste ultime» a «natura commerciale.» sono soppresse;
c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Si considerano entrate derivanti da attivita' non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalita', le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte con modalita' non commerciali.»;
«5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.»;
d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «dei propri associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei»; al terzo periodo, dopo le parole «degli associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei» e dopo la parola «familiari» la parola «o» e' sostituita con la parola «e» .

Note all'art. 23:
- Si riporta l'articolo 79, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 79 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi). - 1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle
imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al
presente titolo nonche' le norme del titolo II del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
quanto compatibili.
2. Le attivita' di interesse generale di cui
all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o
contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea,
amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi
pubblici di diritto internazionale, si considerano di
natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito
o dietro versamento di corrispettivi che non superano i
costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici
degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di
partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.
3. Sono altresi' considerate non commerciali:
a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la
cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita'
di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e
purche' tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle
attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro
risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte
di altri soggetti privati alle capacita' di ricerca
dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti;
b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad universita' e
altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in
ambiti e secondo modalita' definite dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.
4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del
reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:
a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni
di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo
svolgimento , anche convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 delle
attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo
settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o
prevalente le attivita' di cui all'articolo 5 in
conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del
presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente
la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle
attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa
non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del
presente articolo, nonche' le attivita' di cui all'articolo
6, fatta eccezione per le attivita' di sponsorizzazione
svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto
all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta,
le entrate derivanti da attivita' non commerciali.
5-bis. Si considerano entrate derivanti da attivita'
non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le
liberalita', le quote associative dell'ente e ogni altra
entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i
proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi
dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale
delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte
con modalita' non commerciali.
5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo
settore non commerciale a ente di terzo settore
commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui
l'ente assume natura commerciale.
6. Si considera non commerciale l'attivita' svolta
dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei
propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi
in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente. Non
concorrono alla formazione del reddito delle associazioni
del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo
di quote o contributi associativi. Si considerano,
tuttavia, attivita' di natura commerciale le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi
verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i
contributi e le quote supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
reddito complessivo come componenti del reddito di impresa
o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni
abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.».
- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421).
«Art. 9. - 1. Nell'art. 8:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i
medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta
e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai
sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti
accordi devono tener conto dei seguenti principi:
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta
da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la
ricusazione della scelta da parte del medico quando
ricorrano eccezionali ed accertati motivi di
incompatibilita';
c) prevedere le modalita' per concordare livelli di
spesa programmati e disciplinarne gli effetti al fine di
responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di
spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese
direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da
altri professionisti e da altre strutture specialistiche e
di ricovero;
d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento
anche parziale da parte dell'assistito delle prestazioni
previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto
con il Servizio sanitario nazionale;
e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni
sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di
medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da
assicurare in base ad un compenso capitario per assistito
definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello
regionale, i quali dovranno prevedere le specificita' di
settori aventi caratteristiche particolari e garantire la
continuita' assistenziale per l'intero arco della giornata
e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso
forme graduali di associazionismo medico, e prevedere,
altresi', le prestazioni da assicurare con pagamento in
funzione delle prestazioni stesse;
f) definire la struttura del compenso spettante al
medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo
delle funzioni previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta
una quota variabile in considerazione del rispetto dei
livelli di spesa programmati di cui alla lettera c) ed,
eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli
accordi di livello regionale;
g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di
medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo
parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in
modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente
ai medici forniti dell'attestato di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 256, o titolo equipollente ai sensi del predetto
decreto. L'anzidetto attestato non e' richiesto per i
medici che, alla data del 31 dicembre 1992, risultavano
titolari di incarico per il servizio della guardia medica,
per i medici titolari di incarico ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e per
i medici che alla data dell'entrata in vigore del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti
nella graduatoria regionale di medicina generale;
h) prevedere la cessazione degli istituti normativi
previsti dalla vigente convenzione, riconducibili
direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro
dipendente.";
b) e' inserito dopo il comma 1 il seguente:
"1-bis. Le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle
ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Entro il triennio indicato al comma 7, le
regioni possono inoltre individuare aree di attivita' della
guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini
del miglioramento del servizio, richiedano l'instaurarsi di
un rapporto d'impiego. A questi fini i medici addetti a
tali attivita' che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari
di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni,
sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita',
nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in
soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e
le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'.";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali del
territorio regionale dispensando, su presentazione della
ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e
altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario
nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;
b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unita'
sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del
prodotto erogato, al netto della eventuale quota di
partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini
della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione
della ricetta corredata del bollino o di altra
documentazione comprovante l'avvenuta consegna
all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva
lettera c) non possono essere riconosciuti interessi
superiore a quelli legali;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche'
l'individuazione di modalita' differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera
b), e le modalita' di collaborazione delle farmacie in
programmi particolari nell'ambito delle attivita' di
emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di
educazione sanitaria.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Ferma restando la competenza delle regioni in
materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni
sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e
coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sentito il Consiglio superiore di
sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle
attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza
dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento
e' emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi
fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che
ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del
Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano
sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in
materia di:
protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita'
elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi
di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento
dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie
in classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita'
delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture
e dei presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei
requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello
di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le
risorse a disposizione.";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. L'unita' sanitaria locale assicura ai cittadini la
erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di
assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le
disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri
presidi, nonche' delle aziende e degli istituti ed enti di
cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi
compresi gli ospedali militari, o private, sulla base di
criteri di integrazione con il servizio pubblico, e dei
professionisti. Con tali soggetti l'unita' sanitaria locale
intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione
di un corrispettivo predeterminato a fronte della
prestazione resa, con l'eccezione dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la
facolta' di libera scelta delle suddette strutture o dei
professionisti eroganti da parte dell'assistito,
l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e'
subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta
compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale
dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione
delle previsioni di cui al presente comma sono tenute
presenti le specificita' degli organismi di volontariato e
di privato sociale non a scopo di lucro.";
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
sanita', sentita la Federazione nazionale degli ordini dei
medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi
competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle
tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in
forma diretta nonche' di quelle erogate in forma indiretta,
ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome non intervenga entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta, il Ministro della sanita'
provvede direttamente con atto motivato.";
g) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma
2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo
programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro
il 30 giugno 1994 le regioni e le unita' sanitarie locali
per quanto di propria competenza adottano i provvedimenti
necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti
dal presente decreto fondati sul criterio
dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalita' di
pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di
verifica e revisione della qualita' delle attivita' svolte
e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la
disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi
compresi quelli operanti in regime di proroga, cessano
comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.";
h) sono aggiunti dopo il comma 7 i seguenti commi:
"8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto
previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il
personale sanitario in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono
inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
fini del miglioramento del servizio richiedano
l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i
medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita' di concerto con i
Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono
determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo
svolgimento dei giudizi di idoneita'.
9. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativa al divieto di
esercizio di attivita' libero-professionale comunque
prestate in strutture private convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale, si estendono alle attivita' prestate
nelle istituzioni e strutture private con le quali l'unita'
sanitaria locale intrattiene i rapporti di cui al
precedente comma 5.».
 
Art. 24

Modifiche all'articolo 80
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 80, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola «sistematici» e' sostituita dalla seguente: «sintetici»; le parole da «7-bis» fino alle parole «n. 255» sono sostituite dalle seguenti: «9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

Note all'art. 24:
- Si riporta l'articolo 80, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto
«Art. 80 (Regime forfetario degli enti del Terzo
settore non commerciali). - 1. Gli enti del Terzo settore
non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono
optare per la determinazione forfetaria del reddito
d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti
nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6,
quando svolte con modalita' commerciali, il coefficiente di
redditivita' nella misura indicata nelle lettere a) e b) e
aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito
di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per
cento;
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente
10 per cento;
3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per
cento;
b) altre attivita':
1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per
cento;
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente
7 per cento;
3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per
cento.
2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente
si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi
relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della
distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti
le attivita' di prestazioni di servizi.
3. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella
dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio
del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio.
La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione
annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e'
presentata.
4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa
commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da
presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti
ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime
forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata
in conformita' alle disposizioni del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o
consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla
formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello
di efficacia del predetto regime.
6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta
anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario
possono essere computate in diminuzione del reddito
determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole
ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria
del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono
esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma
184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' degli
indici sintetici di affidabilita' di cui all'articolo 9-bis
del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».
- Si riporta l'articolo 9 bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea
delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari da parte dei contribuenti e il
rafforzamento della collaborazione tra questi e
l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di
forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze
fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita'
fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di seguito denominati "indici". Gli indici,
elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e
informazioni relativi a piu' periodi d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a
verificare la normalita' e la coerenza della gestione
aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse
basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il
grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun
contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo,
sulla base dei dati dichiarati entro i termini
ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di
cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del
periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali
integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto
di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a
modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,
con particolare riguardo a determinate attivita' economiche
o aree territoriali, sono approvate entro il mese di
febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il
quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione
almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o
dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di
gennaio di ciascun anno, sono individuate le attivita'
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici
ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al
precedente periodo e' emanato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della
realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli
indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste
dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative
disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie
fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea
raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi,
sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati
di cui al periodo precedente. La disposizione del primo
periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di
settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del
presente comma e' emanato entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai
predetti periodi d'imposta.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti o degli intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli
elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei
quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di esperti, designati
dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della
pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere
sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui
si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali devono essere elaborati gli indici. I componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese
eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono
svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni
di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al
presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9
non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a
condizione che il versamento delle relative imposte sia
effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita'
fiscale conseguenti all'applicazione degli indici,
determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i
seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita'
per la compensazione di crediti per un importo non
superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul
valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita'
ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi
dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non
superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina
delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
previsto al secondo periodo del comma 36-decies
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione
in funzione del livello di affidabilita', dei termini di
decadenza per l'attivita' di accertamento previsti
dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al
reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo
57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuati i livelli di affidabilita'
fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse,
ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali
indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici
possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato
dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di
violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di
finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono
conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle
informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo le parole: "studi di settore," sono
inserite le seguenti: "degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale". La societa' indicata nell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede,
altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a
potenziare le attivita' di analisi per contrastare la
sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento. Al fine di consentire lo
svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e
di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche
lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione
degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei
medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle
entrate, prima della contestazione della violazione, mette
a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui
all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso,
invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del
comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle
entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui
al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo
contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo
comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie
per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari relative
all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti
dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti
dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti
nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli
indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente
articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le
attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
 
Art. 25

Modifiche all'articolo 81
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «Ferma restando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando»;
b) al comma 5, dopo la parola «fruizione,» le parole «in via prevalente» sono soppresse.

Note all'art. 25:
- Si riporta l'articolo 81, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 81 (Social Bonus). - 1. E' istituito un credito
d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in
denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se
effettuate da enti o societa' in favore degli enti del
Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali un progetto per sostenere il
recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni
mobili e immobili confiscati alla criminalita' organizzata
assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita'
di cui all'art. 5 con modalita' non commerciali. Per le
suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 83 ne' le agevolazioni fiscali previste a
titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre
disposizioni di legge.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1
e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non
commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito
imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei
limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito
d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari
importo.
3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa ferma
restando la ripartizione in tre quote annuali di pari
importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e'
utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non
rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non
si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di
cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la
realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e
restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare
delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di
riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica
comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione
e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio
sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata
e facilmente individuabile, e in un apposito portale,
gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti
destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte
le informazioni relative allo stato di conservazione del
bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione
eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per
l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonche' le
informazioni relative alla fruizione, per l'esercizio delle
attivita' di cui all'articolo 5.
6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalita'
di attuazione delle agevolazioni previste dal presente
articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei
progetti di recupero finanziabili.».
 
Art. 26

Modifiche all'articolo 82
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attivita' delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.».

Note all'art. 26:
- Si riporta l'articolo 82, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 82 (Disposizioni in materia di imposte indirette
e tributi locali). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese
le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali
costituite in forma di societa', salvo quanto previsto ai
commi 4 e 6.
2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e
donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i
trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli
enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8,
comma 1.
3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie,
comprese le operazioni di fusione, scissione o
trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di
cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche
statutarie di cui al periodo precedente sono esenti
dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli
atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti
costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle
attivita' delle organizzazioni di volontariato sono esenti
dall'imposta di registro.
4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si
applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo
oneroso della proprieta' di beni immobili e per gli atti
traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di
godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di
cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione
che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni
dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda,
contestualmente alla stipula dell'atto, apposita
dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione
mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in
diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto
sociale, e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria,
nonche' la sanzione amministrativa pari al 30 per cento
dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti
dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti,
nonche' le copie anche se dichiarate conformi, gli
estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le
attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico
in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti
dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di
bollo.
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non
commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma
5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita'
non commerciali, di attivita' assistenziali, previdenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita'
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20
maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale
propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.
7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale
propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i
quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i
comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni
possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo
settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale la riduzione o
l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e
dai connessi adempimenti.
8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al
comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto
della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti
della Corte di giustizia dell'Unione europea.
9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per le
attivita' indicate nella tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte
dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo
occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione
spetta a condizione che dell'attivita' sia data
comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640.
10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di
cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle
tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.».
 
Art. 27

Modifiche all'articolo 83
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ferma restando la non cumulabilita' delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilita' e la deducibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.».

Note all'art. 27:
- Si riporta l'articolo 83, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni
liberali). - 1. Dall'imposta lorda sul reddito delle
persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento
degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni
liberali in denaro o in natura a favore degli enti del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma
5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta
non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente
periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti
dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro
sia a favore di organizzazioni di volontariato. La
detrazione e' consentita, per le erogazioni liberali in
denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite
banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
2. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a
favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e
societa' sono deducibili dal reddito complessivo netto del
soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito
complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di
ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato,
diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza puo' essere
computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre
il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura
che danno diritto alla detrazione o alla deduzione
d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di
valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a condizione che l'ente dichiari la propria
natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5,
al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui
all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va
comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio
del Registro unico nazionale del Terzo settore della
Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede
legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo
d'imposta nel quale si e' verificata. In caso di mancato
tempestivo invio di detta comunicazione, il legale
rappresentante dell'ente e' punito con la sanzione
amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
4. Ferma restando la non cumulabilita' delle
agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che
effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente
articolo non possono cumulare la detraibilita' e la
deducibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a
titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre
disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei contributi associativi per un importo non
superiore a 1.300 euro versati dai soci alle societa' di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al
fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1
dell'articolo 82 a condizione che le liberalita' ricevute
siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.».
 
Art. 28

Modifiche all'articolo 84
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo le parole «organizzazioni di volontariato» sono aggiunte le seguenti: «e degli enti filantropici»;
b) al comma 1, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.».

Note all'art. 28:
- Si riporta l'articolo 84, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 84 (Regime fiscale delle organizzazioni di
volontariato e degli enti filantropici). - 1. Non si
considerano commerciali, oltre alle attivita' di cui
all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attivita'
effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte
senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per
fini di concorrenzialita' sul mercato:
a) attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a
titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la
vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza
alcun intermediario;
b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai
volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata
direttamente dall'organizzazione di volontariato senza
alcun intermediario;
c) attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e
simili a carattere occasionale.
2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva
allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte
delle organizzazioni di volontariato sono esenti
dall'imposta sul reddito delle societa'.
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di
trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella
specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo
settore.
 
Art. 29

Modifiche all'articolo 86
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 86, comma 16, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola «sistematici» e' sostituita dalla seguente «sintetici» e le parole da «7-bis» a «n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96».

Note all'art. 29:
- Si riporta l'articolo 86, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 86 (Regime forfetario per le attivita'
commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale
e dalle organizzazioni di volontariato). - 1. Le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale possono applicare, in relazione alle
attivita' commerciali svolte, il regime forfetario di cui
al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente
hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta,
non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che
dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione
europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al
31 dicembre 2019 o alla soglia che sara' eventualmente
armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della
predetta autorizzazione si applica la misura speciale di
deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
di promozione sociale possono avvalersi del regime
forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella
dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il
regime forfetario determinano il reddito imponibile
applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di
cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari all'1
per cento. Le associazioni di promozione sociale che
applicano il regime forfetario determinano il reddito
imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti
nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di
redditivita' pari al 3 per cento.
4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime
forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5
e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale
computare in diminuzione le perdite quello determinato ai
sensi del comma 3.
5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti
ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei
redditi e' presentata nei termini e con le modalita'
definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
di promozione sociale che applicano il regime forfetario
non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei
redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale
del percettore dei redditi per i quali all'atto del
pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e
l'ammontare dei redditi stessi.
7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfetario:
a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie
l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari
l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da
soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli
7-ter e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e
alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della
facolta' di acquistare senza applicazione dell'imposta ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
Per le operazioni di cui al presente comma le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfettario non
hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore
aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni
di volontariato e le associazioni di promozione sociale che
applicano il regime forfetario sono esonerati dal
versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli
altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli
obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei
corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e
successive modificazioni.
9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
di promozione sociale che applicano il regime forfetario,
per le operazioni per le quali risultano debitori
dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e
versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni.
10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario
comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo
19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione
dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole
ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal
regime forfetario alle regole ordinarie e' operata
un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione
del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole
ordinarie.
11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo
d'imposta in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto
e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-bis
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella
stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai sensi degli
articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla
detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di
acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui
all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del
2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
12. L'eccedenza detraibile emergente dalla
dichiarazione presentata dalle organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale che
applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo
d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata
nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero
puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
di promozione sociale che applicano il regime forfetario
possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte
sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui
all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio,
e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso
il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario,
l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta
successivo, fino a quando permane la concreta applicazione
della scelta operata.
14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui
viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.
15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta
soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta
soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui
all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di
imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime
forfetario, hanno gia' concorso a formare il reddito non
assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli
anni successivi ancorche' di competenza di tali periodi;
viceversa i ricavi che, ancorche' di competenza del periodo
in cui il reddito e' stato determinato in base alle regole
del regime forfetario, non hanno concorso a formare il
reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei
periodi di imposta successivi nel corso dei quali si
verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa
di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui
all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio
da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi
sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario
non assumono rilevanza nella determinazione del reddito
degli anni successivi. Nel caso di cessione,
successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni
strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da
cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo
dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
assume come costo non ammortizzato quello risultante alla
fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre
il regime. Se la cessione concerne beni strumentali
acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come
costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
di promozione sociale che applicano il regime forfetario
sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di
cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3,
comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche'
degli indici sintetici di affidabilita' di cui all'articolo
9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21
giugno 2017, n. 96.».
- Per il testo del dell'articolo 9-bis del citato
decreto-legge n.50 del 2017, si veda la nota all'articolo
24.
 
Art. 30

Modifiche all'articolo 87
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente»;
b) al comma 3, le parole «a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2» e le parole «economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive» sono sostituite dalle seguenti: «di cassa»;
c) al comma 6, le parole: «rendiconto o del» sono soppresse e le parole «, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,» sono soppresse.

Note all'art. 30:
- Si riporta l'articolo 87, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 87 (Tenuta e conservazione delle scritture
contabili degli Enti del terzo settore). - 1. Gli enti del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma
5, che non applicano il regime forfetario di cui
all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali
per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta,
redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche
atte ad esprimere con compiutezza e analiticita' le
operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e
rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui
all'articolo 13 distintamente le attivita' indicate
all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo
di conservare le stesse scritture e la relativa
documentazione per un periodo non inferiore quello indicato
dall'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) in relazione alle attivita' svolte con modalita'
commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le
scritture contabili previste dalle disposizioni di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti
quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si
considerano assolti anche qualora la contabilita' consti
del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in
conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e
2217 del codice civile.
3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio
delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano
conseguito in un anno proventi di ammontare superiore
all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 possono
tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture
contabili previste al primo comma, lettera a), il
rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2.
4. In relazione all'attivita' commerciale esercitata,
gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la
contabilita' separata.
5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5
e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo
secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente
alle attivita' non commerciali di cui agli articoli 5 e 6,
non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei
corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche
di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto
ai sensi dell'articolo 13, un rendiconto specifico redatto
ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato
ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono
risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a
ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera
a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si
avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.
7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i
presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della
qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente
commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio
dovranno essere compresi nell'inventario di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto
ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli
14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle
scritture cronologiche delle operazioni comprese
dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si
verificano i presupposti che determinano il mutamento della
qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere
eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre
mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti
presupposti.».
 
Art. 31

Coordinamento normativo

1. All'articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il primo periodo e' soppresso;
b) il comma 3, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5, purche' siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.»;
2. Alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole «enti del Terzo settore» le parole «non commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o» e le parole «comma 1, lettera u)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
b) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.»;
3. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, puo' individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo.».

Note all'art. 31:
- Si riporta l'articolo 89, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 89 (Coordinamento normativo). - 1. Agli enti del
Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si
applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5
e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10,
comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad
applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi
alle attivita' di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei
soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. (Soppresso). Ai soggetti di cui all'articolo 4,
comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo
settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano
limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate
all'articolo 5, purche' siano in possesso dei requisiti
qualificanti ivi previsti.
4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole "Per le
associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona non si considerano
commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "Per le
associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, sportive dilettantistiche non si considerano
commerciali".
5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: "La riduzione non si applica agli enti
iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica
limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate
all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo".
6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono
sostituite dalle seguenti: "al codice del Terzo settore di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106".
7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del
Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, le
disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in
quanto compatibili con le disposizioni del presente
decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le
parole "di enti e associazioni che senza scopo di lucro
perseguono finalita' educative, culturali, sportive,
religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, nonche'
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)" sono sostituite dalle seguenti: "di enti del Terzo
settore di natura non commerciale";
b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19),
20) e 27-ter), la parola "ONLUS" e' sostituita dalle
seguenti: "enti del Terzo settore di natura non
commerciale".
8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016,
n. 112, le parole: "organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute
come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel
settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a),
numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello
stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "enti del
Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente
nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma
1, lettera u)".
9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014
n. 125 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le
Organizzazioni non governative di cui al presente comma
sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo
settore".
10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno
2016, n. 112 le parole "le agevolazioni di cui all'articolo
14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati,
rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo
dichiarato e a 100.000 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "le agevolazioni previste per le organizzazioni
di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del
codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".
11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli
enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo
79, comma 5, nonche' alle cooperative sociali, non si
applicano, per le medesime erogazioni liberali, le
disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1. e
all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali prevista dall'articolo 10, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per
le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca
delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma
1.1, del medesimo testo unico.
13. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per
le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del
medesimo articolo 100, comma 2.
14. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'articolo 153, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per
le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3
del medesimo articolo 153.
15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11
novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte
nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si
applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto
legislativo.
16. Alle associazioni che operano o che partecipano a
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico
e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle
comunita' locali, iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, non si applica l'articolo 1, commi 185, 186
e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, le regioni, gli
enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare
forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore
che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1,
lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le
procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla
prestazione di attivita' di valorizzazione di beni
culturali immobili di appartenenza pubblica.
18. Le attivita' indicate all'articolo 79, comma 4,
lett. a), fermo restando il regime di esclusione
dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro
tributo.
19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole "i
soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle seguenti: "gli
enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo
79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106";
b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2, le
parole "agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita'" sono sostituite dalle
seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166".
20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole "i
soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle seguenti: "gli
enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo
79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106".
21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 le parole "i soggetti di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono
sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del
Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106".
22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003,
n. 155 le parole "i soggetti di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono
sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del
Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106".
23. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole "organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS)" sono sostituite dalle seguenti: "enti del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma
5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
b) le parole "Alle ONLUS" sono sostituite dalle
seguenti: "Agli enti del Terzo settore non commerciali di
cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106".».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 della legge
22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare), come modificati dal presente
decreto:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge, in
attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30,
32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli
articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1,
lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il
13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della
legge 3 marzo 2009, n. 18, e' volta a favorire il
benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle
persone con disabilita'.
2. La presente legge disciplina misure di assistenza,
cura e protezione nel superiore interesse delle persone con
disabilita' grave, non determinata dal naturale
invecchiamento o da patologie connesse alla senilita',
prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi
i genitori o perche' gli stessi non sono in grado di
fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche' in vista
del venir meno del sostegno familiare, attraverso la
progressiva presa in carico della persona interessata gia'
durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure,
volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono
integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge
8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volonta' delle
persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro
genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di
disabilita' grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertato con le
modalita' indicate all'articolo 4 della medesima legge.
Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e
gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla
legislazione vigente in favore delle persone con
disabilita'.
3. La presente legge e' volta, altresi', ad agevolare
le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di
polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di
vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del
codice civile e di fondi speciali, composti di beni
sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con
contratto di affidamento fiduciario anche a favore di enti
del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici
del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o, che
operano prevalentemente nel settore della beneficenza di
cui all'articolo 5, lettere a) o u) del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, in favore di persone con disabilita'
grave, secondo le modalita' e alle condizioni previste
dagli articoli 5 e 6 della presente legge.».
«Art. 6 (Istituzione di trust, vincoli di destinazione
e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di
destinazione). - 1. I beni e i diritti conferiti in trust
ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a
fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti
in favore delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni
e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente
articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i
fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del
codice civile perseguano come finalita' esclusiva
l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone
con disabilita' grave, in favore delle quali sono
istituiti. La suddetta finalita' deve essere espressamente
indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento
dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di
destinazione.
3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente
articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche
le seguenti condizioni:
a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di
cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del
vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del
codice civile siano fatti per atto pubblico;
b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di
cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di
costituzione del vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in
maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i
rispettivi ruoli; descrivano la funzionalita' e i bisogni
specifici delle persone con disabilita' grave, in favore
delle quali sono istituiti; indichino le attivita'
assistenziali necessarie a garantire la cura e la
soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilita'
grave, comprese le attivita' finalizzate a ridurre il
rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone
con disabilita' grave;
c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di
cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di
costituzione del vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile individuino,
rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e
del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli
obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in
favore delle persone con disabilita' grave, adottando ogni
misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo
ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto
di costituzione del vincolo di destinazione indichino
inoltre gli obblighi e le modalita' di rendicontazione a
carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del
contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del
vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del
codice civile siano le persone con disabilita' grave;
e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o
nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero
i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici
registri gravati dal vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati
esclusivamente alla realizzazione delle finalita'
assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del
vincolo di destinazione;
f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di
cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di
costituzione del vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il
soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte
all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei
fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di
destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del
gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta
la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di
destinazione;
g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di
cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di
costituzione del vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il
termine finale della durata del trust ovvero dei fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del
vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del
codice civile nella data della morte della persona con
disabilita' grave;
h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di
cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di
costituzione del vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la
destinazione del patrimonio residuo.
4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai
soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i
fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero
costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo
2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di
diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle
medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e
donazioni di cui al presente articolo e le imposte di
registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura
fissa.
5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso
di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto
che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore
di soggetti con disabilita' grave, come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai
sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo,
e' soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni
prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, in considerazione del rapporto di
parentela o coniugio intercorrente tra disponente,
fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei
trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3
dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in
favore delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale si applicano in misura fissa.
7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti,
nonche' le copie dichiarate conformi, gli estratti, le
certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in
essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del
fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di
destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642.
8. In caso di conferimento di immobili e di diritti
reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai
fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni
possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni
ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti
passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli
altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei
confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al
comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste
dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al
comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato
elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato
e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.
10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni
di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta 2016.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita', entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di attuazione del presente articolo.
12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e
7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di
euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi
dell'articolo 9.».
- Si riporta l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016,
n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la
distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini
di solidarieta' sociale e per la limitazione degli
sprechi), come modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite
di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti
a fini di solidarieta' sociale). - 1. La presunzione di
cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni,
qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione
gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), della presente legge:
a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c);
b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal
decreto del Ministro della salute adottato ai sensi
dell'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, introdotto dall'articolo 15 della
presente legge;
c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie
devono obbligatoriamente essere dotate secondo la
farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella
A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non piu'
commercializzati, purche' in confezioni integre,
correttamente conservati e ancora nel periodo di validita',
in modo tale da garantire la qualita', la sicurezza e
l'efficacia originarie;
d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della
persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa,
degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi
medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di
cancelleria, non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o
vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per
altri motivi similari;
e) degli altri prodotti individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
del comma 7, non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o
vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per
altri motivi similari.
2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si
considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che:
a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento
di trasporto avente le caratteristiche determinate con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento
equipollente;
b) il donatore trasmetta agli uffici
dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia
di finanza competenti, per via telematica, una
comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in
ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse,
dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o
nel documento equipollente nonche' del valore dei beni
ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita.
La comunicazione e' trasmessa entro il giorno 5 del mese
successivo a quello in cui sono state effettuate le
cessioni secondo modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Il donatore e'
esonerato dall'obbligo di comunicazione di cui alla
presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari
facilmente deperibili, nonche' per le cessioni che,
singolarmente considerate, siano di valore non superiore a
15.000 euro;
c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine
del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita
dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei
documenti di trasporto o dei documenti equipollenti
relativi alle cessioni ricevute, nonche' l'impegno ad
utilizzare i beni medesimi in conformita' alle proprie
finalita' istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un
utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente
donatario si considerano effettuate, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
nell'esercizio di un'attivita' commerciale.
4. (Abrogato).
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti
farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonche' altri
prodotti, da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, destinati a fini di
solidarieta' sociale senza scopo di lucro»;
2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle
seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni del presente comma si applicano a condizione
che per ogni singola cessione sia predisposto un documento
di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento
equipollente, contenente l'indicazione della data, degli
estremi identificativi del cedente, del cessionario e
dell'eventuale incaricato del trasporto, nonche' della
qualita', della quantita' o del peso dei beni ceduti.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a
condizione che il soggetto beneficiario effettui
un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni
ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con
l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di
documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e
in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente
i beni ricevuti in conformita' alle finalita'
istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici
fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi
l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarieta' sociale
senza scopo di lucro».
6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «I prodotti alimentari» sono
inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di
conservazione, purche' siano garantite l'integrita'
dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di
conservazione, e i prodotti farmaceutici nonche' altri
prodotti, da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, destinati a fini di
solidarieta' sociale senza scopo di lucro,»;
b) dopo le parole: «decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le
seguenti: «agli enti pubblici nonche' agli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita',».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo
8, con proprio decreto, puo' individuare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai
sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo.».
- Per il testo dell'articolo 4, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda la nota all'articolo
2.
- Si riportano gli articoli da 143 a 148 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 143 (Reddito complessivo). - 1. Il reddito
complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 73e' formato dai redditi
fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque
prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di
quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Per i medesimi enti non si considerano attivita'
commerciali le prestazioni di servizi non rientranti
nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformita'
alle finalita' istituzionali dell'ente senza specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non
eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le
disposizioni dell'articolo 8.
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di
raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche
mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni
pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato
o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita'
aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini
istituzionali degli enti stessi».
«Art. 144 (Determinazione dei redditi). - 1. I redditi
e le perdite che concorrono a formare il reddito
complessivo degli enti non commerciali sono determinati
distintamente per ciascuna categoria in base al risultato
complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si
applicano, se nel presente capo non e' diversamente
stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi
delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37,
comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica
comunque l'articolo 41. Per i redditi derivanti da immobili
locati non relativi all'impresa si applicano comunque le
disposizioni dell'articolo 90, comma 1, quarto e quinto
periodo.
2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non
commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilita'
separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, commi
1 e 3-bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a
beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di
attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili
per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto
tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono
a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il
canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro
ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita'
commerciali, le spese relative all'opera prestata in via
continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri
ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere
la contabilita' separata qualora siano osservate le
modalita' previste per la contabilita' pubblica
obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti».
«Art. 145 (Regime forfetario degli enti non
commerciali). - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le
associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo
di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti
non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai
sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la
determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando
all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di
attivita' commerciali il coefficiente di redditivita'
corrispondente alla classe di appartenenza secondo la
tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti
positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente
25 per cento;
b) altre attivita':
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000,
coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente
si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi
relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della
distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti
le attivita' di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo
si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al
comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale
dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta
nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e'
revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione
e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha
effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale la dichiarazione stessa e' presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa
commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da
presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni».
«Art. 146 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione del reddito d'impresa che concorre a
formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del
comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri
dedotti ai sensi del presente articolo, le somme
corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo
del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso».

«Art. 147 (Detrazione d'imposta per oneri). -
Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis),
i-quater) e i-octies) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La
detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non
siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di
rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della
detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente
ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo».
«Art. 148 (Enti di tipo associativo). - 1. Non e'
considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in conformita' alle
finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e
dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le
somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di
quote o contributi associativi non concorrono a formare il
reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di
attivita' commerciali, salvo il disposto del secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i
contributi e le quote supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
reddito complessivo come componenti del reddito di impresa
o come redditi diversi secondo che le relative operazioni
abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si
considerano commerciali le attivita' svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni
che svolgono la medesima attivita' e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di
un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le
cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le
somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas,
energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere,
di alloggio, di trasporto e di deposito e per le
prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti
attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche se
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le
sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar
ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano
strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di
cui al comma 5 non e' considerata commerciale anche se
effettuata da associazioni politiche, sindacali e di
categoria, nonche' da associazioni riconosciute dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non
si considerano effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in
deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza prestata
prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in
materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di
corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi
di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si
applicano a condizione che le associazioni interessate si
conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi
atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma
2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci,
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza
per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al
1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi
dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e
sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale
e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del
comma 8 non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria pari al 19
per cento dell'onere rimborsato.».
- Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda la nota all'articolo
3.
- Per il testo dell'articolo 83 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda la nota all'articolo
27.
 
Art. 32

Modifiche all'articolo 101
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «e imprese sociali» sono soppresse; le parole da «disposizioni» a «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi»; dopo le parole «dell'assemblea ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.».

Note all'art. 32:
- Si riporta l'articolo 101, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 101 (Norme transitorie e di attuazione). - 1.
Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio
nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di
adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi
dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente
decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore
diviene efficace dalla sua operativita' ai sensi
dell'articolo 53, comma 2.
2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione
sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabile del
presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della
sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse
possono modificare i propri statuti con le modalita' e le
maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni
inderogabili o di introdurre clausole che escludono
l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante
specifica clausola statutaria.
3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto,
nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si
intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli
enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno
dei registri attualmente previsti dalle normative di
settore.
4. Le reti associative, ove necessario, integrano,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni
di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena
l'automatica cancellazione dal relativo registro.
5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre
1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi
OTC, e il loro patrimonio residuo e' devoluto entro novanta
giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale
conserva la sua precedente destinazione territoriale. I
loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori.
Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando
la loro destinazione territoriale, tutte le risorse
maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi
speciali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
6. In sede di prima applicazione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli
enti gia' istituiti come CSV in forza del decreto del
Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale
data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla
loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini
dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente
decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede
all'accreditamento di altri enti secondo le norme del
presente decreto. All'ente gia' istituito CSV in forza del
decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non
risulti accreditato sulla base delle norme del presente
decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti
finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5.
7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera
j), non si applica alle cariche sociali in essere al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino
alla naturale scadenza del relativo mandato, cosi' come
determinato dallo statuto al momento del conferimento.
8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito
dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del
Terzo settore, anche in qualita' di impresa sociale, non
integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per
gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico
nazionale del Terzo settore, anche in qualita' di impresa
sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente,
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8
dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono
rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore avvenga prima
dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al
comma 10.
9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data
dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto e' svolto uno specifico monitoraggio,
coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97,
con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze
attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini
della introduzione delle disposizioni integrative e
correttive dei decreti attuativi.
10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli
77, comma 10, 80 e 86 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da
avviare al servizio civile universale, la dotazione del
Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo
19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di 82
milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro
per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma
2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma
3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma
1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78
comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non
diversamente disposto, sono emanati entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 33

Modifiche all'articolo 102
del decreto legislativo n. 117 del 2017

1. All'articolo 102, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
«a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476;».

Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 102, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 102 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:
a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7
dicembre 2000, n. 383;
a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e
gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre
1998, n. 438;
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 14 settembre 2010, n. 177;
d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997,
recante «Modalita' per la costituzione dei fondi speciali
per il volontariato presso le regioni»;
e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (14)
2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a
decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2,
3 e 4;
b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della
legge 11 agosto 1991, n. 266;
e) l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991,
n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66;
f) l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7
dicembre 2000;
h) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2,
della legge 11 agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 96, comma 1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono abrogate a
decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103,
comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 73, comma 1.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge
11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre
2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di
operativita' del Registro unico nazionale del Terzo
settore, ai sensi dell'articolo 53.».

- Si riportano gli articoli 1, 2 e 3 della legge 19
novembre 1987 n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle
attivita' di promozione sociale e contributi alle
associazioni combattentistiche):
«Art.1.Finalita'.
1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di
ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di
integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e
per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi
dell'articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente
modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche
previste dal titolo II della presente legge;
b) agli enti e alle associazioni italiane che
perseguono i fini di cui al successivo comma 2.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla
lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti
dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione
dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di
dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma di
discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause
di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di
specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione
di marginalita' sociale.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono
dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad
utilizzarli per fini di promozione e di integrazione
sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra
prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli
o associati e del Servizio sanitari».
«Art. 2 (Requisiti dei beneficiari). - 1. Per avere
titolo alla concessione del contributo gli enti e le
associazioni di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:
a) svolgere attivita' a livello nazionale ed avere sedi
presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci
regioni;
b) operare con la piu' ampia partecipazione degli
associati, agire secondo criteri democratici per quanto
riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza
delle minoranze.
2. Al contributo possono essere ammessi anche i
soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni,
a condizione che l'attivita' da essi svolta sia
riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di
evidente funzione sociale».
«Art. 3 (Presentazione delle domande e relativa
documentazione). - 1. Per l'anno 1986, le domande di
contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui
al precedente articolo 2 devono essere presentate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno
successivo, le domande devono essere presentate entro il 31
marzo, unitamente ad un programma che specifichi le
attivita' di cui all'articolo 1, da attuarsi a livello
nazionale, e i relativi impegni finanziari.
2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere
presentate:
a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;
b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno
per il quale viene presentata richiesta di contributo,
regolarmente approvato dagli organi statutari;
c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno
precedente a quello della presentazione della domanda di
contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a
qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province
e loro associazioni o consorzi;
d) attestazione circa la disponibilita' o meno,
completa o parziale, di personale statale o degli enti
locali, non a carico del bilancio sociale;
e) relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente;
f) dichiarazione del legale rappresentante attestante
il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che
hanno provveduto al pagamento della quota associativa per
l'anno antecedente a quello della presentazione della
richiesta di contributo;
g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2,
una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo
comma per l'accesso al contributo.».
 
Art. 34

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
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