Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2018 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105 |
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.». |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, individuando le relative procedure; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; Visto l'articolo 1, comma 7, della sopra citata legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge medesima, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2018; Vista la mancata intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Il testo del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O. - Si riporta l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale): «Art. 1 (Finalita' e oggetto). - 1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualita' o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalita' della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi. 2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare: a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale. 3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. 5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. 6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilita', che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.». Note alle premesse: - Si riportano gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.». - Il testo della citata legge n. 106 del 2016 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141. - Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 106 del 2016 si veda la nota al titolo. - Per il testo del citato decreto legislativo n.117 del 2017 si veda la nota al titolo.
Note all'art. 1: - Per il testo del citato decreto legislativo n.117 del 2017 si veda la nota al titolo. |
| Art. 2
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «mediante lo svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, in via esclusiva o principale,».
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.». |
| Art. 3
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «speciali e pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;».
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 5, comma 1 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Attivita' di interesse generale). - 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.». |
| Art. 4
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola «finanziario» e' sostituita dalla seguente: «gestionale»; b) al comma 2, la parola «finanziario» e' soppressa; c) al comma 6, le parole: «dell'attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita'»; dopo le parole «di cui all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «a seconda dei casi, »; le parole «nella relazione al bilancio o» sono soppresse; dopo le parole «nella relazione di missione» sono aggiunte le seguenti: «o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.».
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 13, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Scritture contabili e bilancio). - 1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie. 2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro puo' essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. 3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. 4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. 5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. 6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. 7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.». |
| Art. 5
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attivita' di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.»; b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attivita' di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.».
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 17, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Volontario e attivita' di volontariato). - 1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale. 2. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta, svolge attivita' in favore della comunita' e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'. 3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attivita' soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attivita' di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. 5. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attivita' di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, delle Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 lugli 1990 n. 23, della Provincia autonoma di Trento. 6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. 6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attivita' di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. 7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonche' agli operatori che prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.». - Si riporta l'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 della Provincia autonoma di Bolzano (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale): «Art. 76 (Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie). - 1. L'espletamento del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati puo' essere affidato all'"Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca" e all'organizzazione territorialmente competente della "Croce Rossa Italiana". 1-bis. Le aziende sanitarie, nel rispetto dei principi e delle direttive approvati dalla Giunta provinciale, stabiliscono le modalita' per l'espletamento del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati. A tal fine devono essere rispettati i seguenti requisiti: a) il servizio, indipendentemente dall'economicita' del concreto intervento, e' da prestare sull'intero territorio, 24 ore su 24, con personale qualificato, in maniera efficiente e con la stessa qualita' sull'intero territorio provinciale; b) le organizzazioni affidatarie del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati sono obbligate a partecipare, in caso di necessita' e senza pregiudizio di detti servizi, ad interventi di protezione civile e ad interventi in caso di catastrofi; c) la domanda di trasporto d'urgenza e di trasporto di malati deve essere in ogni momento coperta pienamente. Se le citate organizzazioni non sono evidentemente in grado di coprire questa domanda, puo' essere rilasciata una relativa autorizzazione ad altre istituzioni ed imprese; d) le entrate provenienti dal trasporto di malati devono contribuire a coprire i costi del trasporto d'urgenza. 2. Le aziende sanitarie provvedono, per gli iscritti al Servizio sanitario provinciale, al pagamento delle spese di assistenza ospedaliera erogata in Austria ai sensi del Piano sanitario provinciale ed ai rimborsi delle spese di prestazioni ospedaliere che secondo le disposizioni vigenti possono essere erogate in forma indiretta. 3. Le aziende sanitarie provvedono altresi' ad esperire le azioni di recupero delle spese sanitarie e possono stipulare a tal fine convenzioni con le imprese assicuratrici. I relativi importi sono introitati sul bilancio delle aziende sanitarie. 4. I tempi e le modalita' di passaggio alle aziende sanitarie delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le relative modalita' tecnico-organizzative nonche' il contingente del personale all'uopo necessario sono stabiliti dalla Giunta provinciale. 5. Il personale provinciale adibito all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 in servizio alla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, puo' optare di rimanere in servizio presso la Provincia entro 30 giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale. L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse eventuali indennita' collegate con l'espletamento di determinate funzioni.». - Si riporta l'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 della Provincia autonoma di Trento (Disciplina dell'attivita' contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento): «Art. 55-bis (Disposizioni particolari). - 1. I servizi gia' affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalita' di svolgimento dei servizi stessi.». |
| Art. 6
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «registro unico nazionale del Terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del presente articolo.»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore gia' in possesso della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e' sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalita' giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonche' dell'eventuale successiva cancellazione, e' data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.».
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 22, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Acquisto della personalita' giuridica). - 1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo. 1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore gia' in possesso della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e' sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalita' giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonche' dell'eventuale successiva cancellazione, e' data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente. 2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonche' del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. 3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne da' comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. 4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. 6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi dei commi 2 e 3. 7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.». - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286. |
| Art. 7
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la parola «direttori» e' aggiunta la seguente: «generali».
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 28, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 28 (Responsabilita'). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili. |
| Art. 8
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Esso puo' esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.»; b) al comma 7, le parole «dai sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «dall'organo di controllo.».
Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 30, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 come modificato dal presente decreto: «Art. 30 (Organo di controllo). - 1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico. 2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'. 3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 4. La nomina dell'organo di controllo e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10. 5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso puo' esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. 7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. 8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.". - Si riporta l'articolo 31 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017: «Art. 31 (Revisione legale dei conti). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unita'. 2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 3. La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.». |
| Art. 9
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «delle prestazioni dei volontari associati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.».
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 32, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Organizzazioni di volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. 2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. 3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. 4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.». |
| Art. 10
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «dalle organizzazioni di volontariato associate» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti associati.».
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 34, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 34 (Ordinamento ed amministrazione). - 1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. 2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non puo' essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.». |
| Art. 11
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «dell'attivita' di volontariato dei propri associati» sono aggiunte le seguenti: «o delle persone aderenti agli enti associati.»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.».
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 35, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 35 (Associazioni di promozione sociale). - 1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. 2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale. 3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. 4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale. 5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.». |
| Art. 12
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «beni o servizi» sono aggiunte le seguenti: «, anche di investimento»; le parole «e alle attivita' di investimento» sono soppresse; le parole «degli enti del Terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale.».
Note all'art. 12: - Si riporta l'articolo 38, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 38 (Risorse). - 1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attivita' principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi. 2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalita' di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale.». |
| Art. 13
Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi' formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».
Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 56, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 56 (Convenzioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza, partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralita' professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita' concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari. 3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi' formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita' delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto della convenzione.». - Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. |
| Art. 14
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: «ai commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3, 3-bis e 4».
Note all'art. 14: - Si riporta l'articolo 57, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 57 (Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza). - 1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarieta', in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonche' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. 2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56. |
| Art. 15
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; b) alla lettera b), la parola «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «quindici»; c) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti.».
Note all'art. 15: - Si riporta l'articolo 59, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 59 (Composizione). - 1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore e' composto da: a) dieci rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore; b) "quindici" rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore; c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria; d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti. 2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresi' parte, senza diritto di voto: a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo settore; b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo settore; c) il direttore generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio e' nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per piu' di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti e' gratuita e non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennita', rimborso od emolumento comunque denominato.». |
| Art. 16
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 60, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «enti del Terzo settore» sono aggiunte in fine le seguenti: «nonche' sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;».
Note all'art. 16: - Si riporta l'articolo 60, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 come modificato dal presente decreto: «Art. 60 (Attribuzioni). - 1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti: a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore; b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti; c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attivita' svolta dagli enti del Terzo settore nonche' sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore; d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale; e) e' coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali; f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936. 2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.». |
| Art. 17
Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 64, comma 5, lettera h), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola «comma 6» e' sostituita dalla seguente: «comma 7».
Note all'art. 17: - Si riporta l'articolo 64, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 64 (Organismo nazionale di controllo). - 1. L'ONC e' una fondazione con personalita' giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalita' di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da: a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'associazione delle FOB piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti; b) due membri designati dall'associazione dei CSV piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti; c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti; d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni. 3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. Per ogni componente effettivo e' designato un supplente. I componenti non possono essere nominati per piu' di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato. 4. Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti. 5. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformita' alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto: a) amministra il FUN e riceve i contributi delle FOB secondo modalita' da essa individuate; b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11; c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3; d) definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN; e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7; f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei CSV piu' rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate; g) sottopone a verifica la legittimita' e la correttezza dell'attivita' svolta dall'associazione dei CSV di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi dell'articolo medesimo; h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 7, lettera e); i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentativita' degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali; j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalita' piu' appropriate; k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalita' operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento; l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN; m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate; n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC; o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualita' dei servizi erogati dai CSV medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti; p) predispone una relazione annuale sulla proprie attivita' e sull'attivita' e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalita' telematiche. 6. L'ONC non puo' finanziare iniziative o svolgere attivita' che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.». |
| Art. 18
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la parola «Ambito 4: Veneto», le parole «e Friuli Venezia Giulia» sono soppresse e dopo le parole «Ambito 14: Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «; Ambito 15: Friuli Venezia Giulia»; b) al comma 3, dopo la parola «3,» e' inserita la seguente: «4,»; le parole «13 e 14» sono sostituite dalle parole «13, 14 e 15»; c) al comma 4, la parola «4» e' soppressa; d) al medesimo comma 4, lettera b), le parole «di cui uno» sono soppresse; dopo la parola «designati» sono aggiunte le seguenti: «uno per ciascun territorio di riferimento,».
Note all'art. 18: - Si riporta l'articolo 65, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art 65 (Organismi territoriali di controllo). - 1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettivita' giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformita' alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC. 2. Sono istituiti i seguenti OTC: Ambito 1: Liguria; Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta; Ambito 3: Lombardia; Ambito 4: Veneto; Ambito 5: Trento e Bolzano; Ambito 6: Emilia-Romagna; Ambito 7: Toscana; Ambito 8: Marche e Umbria; Ambito 9: Lazio e Abruzzo; Ambito 10: Puglia e Basilicata; Ambito 11: Calabria; Ambito 12: Campania e Molise; Ambito 13: Sardegna; Ambito 14: Sicilia. Ambito 15: Friuli Venezia Giulia; 3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14 e 15 sono composti da: a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB; b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato dall'associazione degli enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento; c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); d) un membro designato dalla Regione. 4. Gli OTC di cui agli ambiti 2, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da: a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB; b) due membri, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati uno per ciascun territorio di riferimento dall'associazione degli enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento; c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome. 5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per piu' di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo e' designato un supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato. 6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione. 7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformita' alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovra' disciplinarne nel dettaglio le modalita' di esercizio: a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento; b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresi' a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore; c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV; d) verificano la legittimita' e la correttezza dell'attivita' dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonche' la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC; e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV; f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV; g) predispongono una relazione annuale sulla propria attivita', che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalita' telematiche. 8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attivita' che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.». |
| Art. 19
Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la parola: «annualmente» sono aggiunte le seguenti: «, per un triennio,»; dopo le parole «con proprio atto di indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».
Note all'art. 19: - Si riporta l'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 72 (Fondo per il finanziamento di progetti e attivita' di interesse generale nel terzo settore). - 1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e' destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attivita' finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo. 4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e' incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione e' incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9 milioni di euro.». |
| Art. 20
Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «per le sole fondazioni» sono soppresse; dopo le parole «strutture sanitarie pubbliche» sono aggiunte in fine le seguenti: «da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.».
Note all'art. 20: - Si riporta l'articolo 76 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 76 (Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali). - Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attivita' di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonche', per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni. 2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.». |
| Art. 21
Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.»; b) al comma 14 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo.».
Note all'art. 21: - Si riporta l'articolo 77, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 77 (Titoli di solidarieta'). - 1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'"emittente", possono emettere specifici "titoli di solidarieta'", di seguito "titoli", su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento. 2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonche' certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario. 3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative disposizioni attuative. Per i certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicita' almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. I certificati di deposito di cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicita' almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua similare a quella dei titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalita' indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15. A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte. 5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalita', una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o piu' enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il sostegno di attivita' di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalita'. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al comma 10. 6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5. 7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 e' condizione necessaria per l'applicazione dei commi da 8 a 13. 8. I titoli di solidarieta' non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima determinate ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli ed altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601. 10. Agli emittenti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo settore. Tale credito d'imposta non e' cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento alle erogazioni liberali, e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I), al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative oggetto di finanziamento. Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo. 15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.». |
| Art. 22
Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5.»; b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 22: - Si riporta l'articolo 78, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 78 (Regime fiscale del Social Lending). - 1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5. 2. (Abrogato). 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.». - Si riporta l'articolo 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 44 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di massa; c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da societa' iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia; e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento; f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53; g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell' articolo 73, comma 2, anche se non residenti; h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. 2. Ai fini delle imposte sui redditi: a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi; b) (Soppressa); c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla gestione stessa.». - Si riporta l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie): «Art. 31 (Interessi delle obbligazioni pubbliche). - Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per l' esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.». - Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda la nota all'articolo 3. |
| Art. 23
Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera b), dopo le parole «per lo svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,»; b) al comma 5, le parole da «intendendo per queste ultime» a «natura commerciale.» sono soppresse; c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Si considerano entrate derivanti da attivita' non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalita', le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte con modalita' non commerciali.»; «5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.»; d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «dei propri associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei»; al terzo periodo, dopo le parole «degli associati» sono aggiunte le seguenti: «e dei» e dopo la parola «familiari» la parola «o» e' sostituita con la parola «e» .
Note all'art. 23: - Si riporta l'articolo 79, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 79 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi). - 1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonche' le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili. 2. Le attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. 3. Sono altresi' considerate non commerciali: a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purche' tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti; b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad universita' e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalita' definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135. 4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5: a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento , anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 delle attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attivita' di cui all'articolo 5 in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonche' le attivita' di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attivita' di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attivita' non commerciali. 5-bis. Si considerano entrate derivanti da attivita' non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalita', le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte con modalita' non commerciali. 5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. 6. Si considera non commerciale l'attivita' svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attivita' di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.». - Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). «Art. 9. - 1. Nell'art. 8: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi: a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata; b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilita'; c) prevedere le modalita' per concordare livelli di spesa programmati e disciplinarne gli effetti al fine di responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e di ricovero; d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto con il Servizio sanitario nazionale; e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da assicurare in base ad un compenso capitario per assistito definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello regionale, i quali dovranno prevedere le specificita' di settori aventi caratteristiche particolari e garantire la continuita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso forme graduali di associazionismo medico, e prevedere, altresi', le prestazioni da assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse; f) definire la struttura del compenso spettante al medico prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato, corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta una quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa programmati di cui alla lettera c) ed, eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli accordi di livello regionale; g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto. L'anzidetto attestato non e' richiesto per i medici che, alla data del 31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il servizio della guardia medica, per i medici titolari di incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e per i medici che alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti nella graduatoria regionale di medicina generale; h) prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente."; b) e' inserito dopo il comma 1 il seguente: "1-bis. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il triennio indicato al comma 7, le regioni possono inoltre individuare aree di attivita' della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici addetti a tali attivita' che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'."; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e' disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi: a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza; b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unita' sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali; c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche' l'individuazione di modalita' differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e le modalita' di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle attivita' di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria."; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale; b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b); c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico; d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia; e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita' elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio; f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili; g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle prestazioni erogate; h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione."; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. L'unita' sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri presidi, nonche' delle aziende e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, e dei professionisti. Con tali soggetti l'unita' sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facolta' di libera scelta delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e' subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono tenute presenti le specificita' degli organismi di volontariato e di privato sociale non a scopo di lucro."; f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanita', sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta nonche' di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro della sanita' provvede direttamente con atto motivato."; g) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le regioni e le unita' sanitarie locali per quanto di propria competenza adottano i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalita' di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto."; h) sono aggiunti dopo il comma 7 i seguenti commi: "8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'. 9. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativa al divieto di esercizio di attivita' libero-professionale comunque prestate in strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, si estendono alle attivita' prestate nelle istituzioni e strutture private con le quali l'unita' sanitaria locale intrattiene i rapporti di cui al precedente comma 5.». |
| Art. 24
Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 80, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola «sistematici» e' sostituita dalla seguente: «sintetici»; le parole da «7-bis» fino alle parole «n. 255» sono sostituite dalle seguenti: «9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».
Note all'art. 24: - Si riporta l'articolo 80, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto «Art. 80 (Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali). - 1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, quando svolte con modalita' commerciali, il coefficiente di redditivita' nella misura indicata nelle lettere a) e b) e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: a) attivita' di prestazioni di servizi: 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento; 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento; 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento; b) altre attivita': 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento; 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento; 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento. 2. Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi. 3. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata. 4. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 5. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. 6. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi 1 e 2 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 7. Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del presente articolo sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' degli indici sintetici di affidabilita' di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.». - Si riporta l'articolo 9 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: «Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita' fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni, di seguito denominati "indici". Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a piu' periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11. 2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonche' da altre fonti. 4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma e' emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta. 5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici. 6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente: a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate tipologie di contribuenti. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione e' sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione. 9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita' fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui; c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilita', dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse, ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attivita' svolto dal contribuente. 13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: "studi di settore," sono inserite le seguenti: "degli indici sintetici di affidabilita' fiscale". La societa' indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attivita' svolte dalla medesima societa' per altre finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per le finalita' stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della societa' di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. 18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». |
| Art. 25
Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «Ferma restando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando»; b) al comma 5, dopo la parola «fruizione,» le parole «in via prevalente» sono soppresse.
Note all'art. 25: - Si riporta l'articolo 81, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 81 (Social Bonus). - 1. E' istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o societa' in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalita' organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' di cui all'art. 5 con modalita' non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 ne' le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. 2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. 3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonche' le informazioni relative alla fruizione, per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 5. 6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.». |
| Art. 26
Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attivita' delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.».
Note all'art. 26: - Si riporta l'articolo 82, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 82 (Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di societa', salvo quanto previsto ai commi 4 e 6. 2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1. 3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attivita' delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro. 4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonche' la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. 5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo. 6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali, di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione. 7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. 8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea. 9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per le attivita' indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attivita' sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. 10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.». |
| Art. 27
Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ferma restando la non cumulabilita' delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilita' e la deducibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.».
Note all'art. 27: - Si riporta l'articolo 83, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali). - 1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e' consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e societa' sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si e' verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente e' punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro. 4. Ferma restando la non cumulabilita' delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilita' e la deducibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. 5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.». |
| Art. 28
Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica dopo le parole «organizzazioni di volontariato» sono aggiunte le seguenti: «e degli enti filantropici»; b) al comma 1, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4»; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.».
Note all'art. 28: - Si riporta l'articolo 84, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 84 (Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici). - 1. Non si considerano commerciali, oltre alle attivita' di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attivita' effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul mercato: a) attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; c) attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. 2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. 2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. |
| Art. 29
Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 86, comma 16, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola «sistematici» e' sostituita dalla seguente «sintetici» e le parole da «7-bis» a «n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96».
Note all'art. 29: - Si riporta l'articolo 86, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 86 (Regime forfetario per le attivita' commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attivita' commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sara' eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. 2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari al 3 per cento. 4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma 3. 5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. 7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni. 9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie e' operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. 11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. 12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1. 15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno gia' concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorche' di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il reddito e' stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto. 16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' degli indici sintetici di affidabilita' di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96.». - Per il testo del dell'articolo 9-bis del citato decreto-legge n.50 del 2017, si veda la nota all'articolo 24. |
| Art. 30
Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: «in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente»; b) al comma 3, le parole «a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2» e le parole «economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive» sono sostituite dalle seguenti: «di cassa»; c) al comma 6, le parole: «rendiconto o del» sono soppresse e le parole «, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,» sono soppresse.
Note all'art. 30: - Si riporta l'articolo 87, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 87 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore). - 1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticita' le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente le attivita' indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) in relazione alle attivita' svolte con modalita' commerciali, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilita' consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. 3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2. 4. In relazione all'attivita' commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata. 5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attivita' non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. 6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86. 7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.». |
| Art. 31
Coordinamento normativo
1. All'articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, il primo periodo e' soppresso; b) il comma 3, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5, purche' siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.»; 2. Alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole «enti del Terzo settore» le parole «non commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o» e le parole «comma 1, lettera u)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; b) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.»; 3. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, puo' individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo.».
Note all'art. 31: - Si riporta l'articolo 89, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 89 (Coordinamento normativo). - 1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni: a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398. 2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attivita' di cui all'articolo 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. 3. (Soppresso). Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5, purche' siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti. 4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali". 5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo". 6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle seguenti: "al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". 7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole "di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)" sono sostituite dalle seguenti: "di enti del Terzo settore di natura non commerciale"; b) all'articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola "ONLUS" e' sostituita dalle seguenti: "enti del Terzo settore di natura non commerciale". 8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)". 9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore". 10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole "le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". 11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, nonche' alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 12. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1.1, del medesimo testo unico. 13. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2. 14. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3 del medesimo articolo 153. 15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo. 16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attivita' di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica. 18. Le attivita' indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo. 19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole "i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"; b) all'articolo 16, comma 5, lettera a), numero 2, le parole "agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita'" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166". 20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole "i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". 21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole "i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". 22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le parole "i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". 23. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"; b) le parole "Alle ONLUS" sono sostituite dalle seguenti: "Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".». - Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare), come modificati dal presente decreto: «Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilita'. 2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilita' grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita', prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perche' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche' in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volonta' delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilita' grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertato con le modalita' indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilita'. 3. La presente legge e' volta, altresi', ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in favore di persone con disabilita' grave, secondo le modalita' e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.». «Art. 6 (Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione). - 1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilita' grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. 2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalita' esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilita' grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalita' deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione. 3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni: a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto pubblico; b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalita' e i bisogni specifici delle persone con disabilita' grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attivita' assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilita' grave, comprese le attivita' finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilita' grave; c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilita' grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalita' di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore; d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilita' grave; e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalita' assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione; f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione; g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilita' grave; h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo. 4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. 5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilita' grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, e' soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. 6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilita' grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. 7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui. 10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016. 11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo. 12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.». - Si riporta l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi), come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale). - 1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge: a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c); b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall'articolo 15 della presente legge; c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non piu' commercializzati, purche' in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validita', in modo tale da garantire la qualita', la sicurezza e l'efficacia originarie; d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari; e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari. 2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che: a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente; b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonche' del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione e' trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il donatore e' esonerato dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonche' per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro; c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonche' l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformita' alle proprie finalita' istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nell'esercizio di un'attivita' commerciale. 4. (Abrogato). 5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonche' altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro»; 2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166»; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonche' della qualita', della quantita' o del peso dei beni ceduti.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformita' alle finalita' istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro». 6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «I prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione, purche' siano garantite l'integrita' dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonche' altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarieta' sociale senza scopo di lucro,»; b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «agli enti pubblici nonche' agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita',». 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, puo' individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo.». - Per il testo dell'articolo 4, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda la nota all'articolo 2. - Si riportano gli articoli da 143 a 148 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: «Art. 143 (Reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73e' formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita' commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8. 3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini istituzionali degli enti stessi». «Art. 144 (Determinazione dei redditi). - 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e' diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41. Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo. 2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata. 3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 3-bis. 4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto. 5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti. 6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilita' separata qualora siano osservate le modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti». «Art. 145 (Regime forfetario degli enti non commerciali). - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57: a) attivita' di prestazioni di servizi: 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento; 2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25 per cento; b) altre attivita': 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento; 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento. 2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi. 3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati. 4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata. 5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni». «Art. 146 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso». «Art. 147 (Detrazione d'imposta per oneri). - Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater) e i-octies) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo». «Art. 148 (Enti di tipo associativo). - 1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'. 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita': a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicita' commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche' da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa. 9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.». - Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda la nota all'articolo 3. - Per il testo dell'articolo 83 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda la nota all'articolo 27. |
| Art. 32
Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «e imprese sociali» sono soppresse; le parole da «disposizioni» a «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi»; dopo le parole «dell'assemblea ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.».
Note all'art. 32: - Si riporta l'articolo 101, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 101 (Norme transitorie e di attuazione). - 1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operativita' ai sensi dell'articolo 53, comma 2. 2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabile del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. 3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. 4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro. 5. I comitati di gestione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il loro patrimonio residuo e' devoluto entro novanta giorni dallo scioglimento al FUN, nell'ambito del quale conserva la sua precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne diventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inoltre essere versate dalle FOB, conservando la loro destinazione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora versate, in favore dei fondi speciali di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 6. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti gia' istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto. All'ente gia' istituito CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti finanziari e patrimoniali, l'articolo 63, commi 4 e 5. 7. Il divieto di cui all'articolo 61, comma 1, lettera j), non si applica alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale scadenza del relativo mandato, cosi' come determinato dallo statuto al momento del conferimento. 8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualita' di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli enti associativi, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualita' di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10. 9. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto e' svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla Cabina di regia di cui all'articolo 97, con l'obiettivo di raccogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi. 10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, comma 10, 80 e 86 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile universale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.». |
| Art. 33
Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 102, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476;».
Note all'art. 33: - Si riporta l'articolo 102, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 102 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4: a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383; a-bis) l'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2, e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476; b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438; c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177; d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»; e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (14) 2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4; b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266; e) l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; f) l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000; h) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.». - Si riportano gli articoli 1, 2 e 3 della legge 19 novembre 1987 n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche): «Art.1.Finalita'. 1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi: a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge; b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2. 2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalita' sociale. 3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitari». «Art. 2 (Requisiti dei beneficiari). - 1. Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche: a) svolgere attivita' a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni; b) operare con la piu' ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze. 2. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attivita' da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale». «Art. 3 (Presentazione delle domande e relativa documentazione). - 1. Per l'anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attivita' di cui all'articolo 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari. 2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate: a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento; b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari; c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi; d) attestazione circa la disponibilita' o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale; e) relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente; f) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo; g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.». |
| Art. 34
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 35
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 agosto 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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