Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 13 luglio 2018, n. 103
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato.



IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e, in particolare, gli articoli 6, comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica», e, in particolare, gli articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 3, comma 6;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro», e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera c);
Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di fondo nazionale, per il servizio civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 e, in particolare, l'articolo 2-quater;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Considerato che i richiamati articoli 6, comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificati dal predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, stabiliscono il limite di eta' che non puo' essere superato per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato, rinviando la definizione dello stesso al regolamento adottato ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento;
Considerato che ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione;
Ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, limiti di eta' funzionali alla peculiarita' del servizio prestato dal suddetto personale;
Ritenuto di dover stabilire i nuovi limiti massimi di eta' in corrispondenza con quelli individuati come limite comunque non superabile dalle richiamate norme primarie, ad eccezione di quello per medico veterinario, atteso che per l'accesso alla relativa carriera, a differenza della carriera dei medici, non e' richiesto, oltre alla laurea magistrale, il diploma di specializzazione;
Visto l'articolo 3, commi 5 e 13, del richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 aprile 1999, n. 115, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2018;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Concorso pubblico ad allievo agente
e ad allievo agente tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni ventisei.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile
1981, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 27-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.:
«Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli
agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al
quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui
al predetto regolamento;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
d), per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato -
Fiamme Oro" e' sufficiente il possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di
regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti
di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4,
della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni
conseguite nella forza armata di provenienza sono
riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento
della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con
i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti
agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi
precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
7. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' di svolgimento del concorso e delle altre
procedure di reclutamento, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della
graduatoria finale.».
«Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia). - 1.
L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'art.
27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso
al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui
al predetto regolamento;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53.
2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con
riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti
ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di
anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che
indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad
eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non
vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti
spettanti all'altra categoria.
3. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di
Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli
altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice
ispettori.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 25-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n.337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno
1982, S.O.
«Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti
tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al
quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che
abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere
civili delle amministrazioni dello Stato, eta' non
superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento
adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al
predetto regolamento, e siano in possesso del titolo di
studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di
titolo di abilitazione professionale conseguito dopo
l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di
primo grado.
2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio dei candidati e' accertata secondo quanto
stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi
agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di
formazione a carattere teorico-pratico della durata di
quattro mesi.
4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti
tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi
a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello
relativo ai limiti di eta'.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano,
altresi', al coniuge ed i figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli
esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di
idoneita' ai servizi di polizia sono nominati agenti
tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato
il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici.
7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e
secondo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n.
121.
8. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' di svolgimento del concorso e delle altre
procedure di reclutamento, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della
graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi',
stabilite le modalita' di svolgimento del relativo corso di
formazione.».
«Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice
ispettore tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui
all'art. 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per
la partecipazione ai pubblici concorsi, con il limite di
eta' non superiore a ventotto anni stabilito dal
regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le
deroghe di cui al predetto regolamento, e di specifico
titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla
legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero
laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio
dell'attivita' inerente al profilo professionale per il
quale si concorre. L'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo
quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti
tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un
sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio e
dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione
professionale di cui al comma 1.
3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di
Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli
altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un
colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di
specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti
ad accertare il possesso delle capacita' professionali per
assolvere le funzioni previste dall'art. 24.
5. Gli specifici titoli di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati
di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al
profilo professionale che devono possedere i candidati, le
materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti
da mettere a concorso per ciascun profilo professionale
sono stabiliti dal bando di concorso.
6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante
graduatorie quanti sono i profili professionali previsti
dal bando di concorso.
7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria
di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e
vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del
concorso secondo il punteggio riportato.
8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice
ispettori tecnici con il trattamento economico di cui
all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono
destinati a frequentare un corso della durata non inferiore
a due anni, preordinato anche all'acquisizione della
specifica laurea triennale individuata, per il medesimo
corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai fini della formazione
tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche
funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e'
stato indetto il concorso. I frequentatori gia'
appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato
conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione
al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i
primi due anni di corso non possono essere impiegati in
servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di
parata e d'onore.
8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla
qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale e'
richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso
della laurea triennale, frequentano un corso di formazione
non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori
tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il
giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice
ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove
pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di
vice ispettore tecnico.
9. Con decreto del capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' di svolgimento del concorso, comprese le
eventuali forme di preselezione, la composizione della
commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei
corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e
quelle degli esami di fine corso.
10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine
del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di
idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori
tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove
pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori
tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un
periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore
ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine
del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la
qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della
graduatoria finale.».
- Si riporta l'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997, S.O.:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi). - (Omissis).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 31 e 46 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del
20 novembre 2000, S.O.:
«Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di
Polizia mediante concorso pubblico). - 1. L'accesso alla
qualifica di commissario, ai sensi dell'art. 2-bis, comma
1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per
titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini
italiani che godono dei diritti politici e che sono in
possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi
di quanto previsto dal comma 2. Il limite di eta' per la
partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e'
stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le
deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' morali
e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di
cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
indicati la classe di appartenenza dei corsi di laurea
magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico il cui
superamento costituisce condizione per la partecipazione al
concorso. Con il medesimo decreto sono indicate le classi
di laurea triennali ad indirizzo giuridico richieste per la
partecipazione al concorso interno di cui all'art. 5-bis,
comma 2, e per la promozione alla qualifica di ispettore
superiore e di ispettore superiore tecnico di cui,
rispettivamente, all'art. 31-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e
all'art. 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
3. Con decreto del capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' di effettuazione delle prove di efficienza
fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale e le relative modalita' di accertamento. Con
il medesimo decreto sono, altresi', previste le eventuali
forme di preselezione per la partecipazione al concorso di
cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le
prime in numero non inferiore a due, le modalita' di
svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni
esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili per
l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con
modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 3, e'
riservato al personale della Polizia di Stato in possesso
del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e
con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei
posti, a quello del ruolo degli ispettori, e,per l'altra
meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio
effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in
entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il
predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni
precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria
o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello
stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a
"ottimo".
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».
«Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici
di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale della
carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante
concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono
partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti
politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai
provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di eta' per
la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,
e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando
le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita'
morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di
cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2,
sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la
partecipazione al concorso, individuate secondo le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le
abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
3. Con decreto di cui all'art. 3, comma 3, sono
stabilite le modalita' di effettuazione delle prove di
efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale e le relative modalita' di
accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresi',
previste le eventuali forme di preselezione per la
partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di
esame sulle materie attinenti ai profili professionali,
scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due,
le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione
delle commissioni esaminatrici e di formazione delle
graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili,
determinati con le modalita' stabilite dal decreto di cui
al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della
carriera dei funzionari tecnici, e' riservato al personale
della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma
di laurea e con un'eta' non superiore a quaranta anni, di
cui la meta' al personale del ruolo degli ispettori tecnici
e l'altra meta' al restante personale di tutti i ruoli
della Polizia di Stato con un'anzianita' di servizio
effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in
entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il
quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la
sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra
sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso
periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».
«Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici
veterinari di Polizia). - 1. L' accesso alla qualifica
iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari
di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli
ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
che godono dei diritti politici, in possesso, per la
carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e
del diploma di specializzazione nelle discipline
individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione
all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo,
e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in
medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio
professionale ed iscrizione al relativo albo nonche', per
entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto di
cui al comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al
concorso, non superiore a trentacinque anni, e' stabilito
dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le
deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' morali
e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui
all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, sono
stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale per l'espletamento delle mansioni
professionali per i medici e i medici veterinari della
Polizia di Stato e le relative modalita' di accertamento.
Con il medesimo decreto sono, altresi', previste le
eventuali forme di preselezione per la partecipazione al
concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in
numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del
concorso, di composizione della commissione esaminatrice e
di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la
parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 187 del 13 agosto 2003:
«Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il principio di
parita' di trattamento senza distinzione di religione, di
convinzioni personali, di handicap, di eta' e di
orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel
settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela
giurisdizionale secondo le forme previste dall'art. 4, con
specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo
che dipendente, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli
avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni
del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e
formazione professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini
professionali;
d) affiliazione e attivita' nell'ambito di
organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di
altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate
dalle medesime organizzazioni.
2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve
tutte le disposizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso
all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei
cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio
dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico,
prevenzione dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e
di handicap.
3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
ragionevolezza e purche' la finalita' sia legittima,
nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio
dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di
trattamento dovute a caratteristiche connesse alla
religione, alle convinzioni personali, all'handicap,
all'eta' o all'orientamento sessuale di una persona,
qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o per il
contesto in cui essa viene espletata, si tratti di
caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e
determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita'
medesima.
3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio
della parita' di trattamento delle persone con disabilita',
i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle
persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri
lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere
all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
accertamenti di idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto
stabilito dai commi 2 e 3.
4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
trattamenti differenziati in ragione dell'eta' dei
lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso
all'occupazione e alla formazione professionale, di
occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i
lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico,
allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di
assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di eta', di
esperienza professionale o di anzianita' di lavoro per
l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi
all'occupazione;
c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione,
basata sulle condizioni di formazione richieste per il
lavoro in questione o sulla necessita' di un ragionevole
periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte
salve purche' siano oggettivamente e ragionevolmente
giustificate da finalita' legittime, quali giustificati
obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro
e della formazione professionale, qualora i mezzi per il
conseguimento di tali finalita' siano appropriati e
necessari.
5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi
dell'art. 2 le differenze di trattamento basate sulla
professione di una determinata religione o di determinate
convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di
enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private,
qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la
natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o
organizzazioni o per il contesto in cui esse sono
espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e
giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime
attivita'.
6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione
ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento che,
pur risultando indirettamente discriminatorie, siano
giustificate oggettivamente da finalita' legittime
perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In
particolare, resta ferma la legittimita' di atti diretti
all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa
che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e
l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro
che siano stati condannati in via definitiva per reati che
concernono la liberta' sessuale dei minori e la pornografia
minorile.».
- Si riporta l'art. 2-quater del decreto legge 20
giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 131 (Misure urgenti per garantire
la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita'
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in
materia di fondo nazionale per il servizio civile):
«Art. 2-quater (Disposizioni urgenti per l'accesso ai
ruoli della Polizia di Stato). - 1. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del
presente articolo al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334:
a) per la partecipazione al concorso pubblico per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori
e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore
tecnico ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto
n. 337 del 1982, nonche' per l'accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori
tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si
applicano gli stessi limiti di eta' previsti per la
partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle
qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale
che espleta attivita' di polizia;
b) per la partecipazione al concorso pubblico per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori
tecnici si applicano gli stessi limiti di eta' previsti per
la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 5:
1) al comma 1, dopo le parole: "che abbiano i
requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle
amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: ",
salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai
sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127,";
2) al comma 4, dopo le parole: "purche' siano in
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2" sono aggiunte
le seguenti: ", salvo quello relativo ai limiti di eta'";
b) all'art. 20-quater, comma 1, lettera b), primo
periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le
seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento
adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127,";
c) all'art. 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: "possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi" sono inserite le seguenti: ", salvo
limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,".
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1, le parole: "concorso pubblico
per esami" sono sostituite dalle seguenti: "concorso
pubblico per titoli ed esami";
b) all'art. 31, comma 1, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: "I limiti di eta' per la
partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal
regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127";
c) all'art. 46, comma 1, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: "I limiti di eta' per la
partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal
regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della
legge 15 maggio 1997, n. 127"».
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 5 e 13 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, S.O.:
«Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato).
- (Omissis).
5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e
dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera
b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1
e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6,
31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
(Omissis).
13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e
interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti
di ammissibilita' previsti dai relativi bandi sino al
termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello
relativo ai limiti di eta'.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999,
n. 115 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti d'eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di
accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia), abrogato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del
28 aprile 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
 
Art. 2

Concorso pubblico ad allievo vice ispettore
e allievo vice ispettore tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni ventotto.
2. Non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando.
3. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a trentatre' anni.
 
Art. 3

Concorso pubblico a commissario
e a direttore tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni trenta.
2. Ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per gli appartenenti alla Polizia di Stato il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a quaranta anni.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fino all'anno 2026, non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1), 2) e 3), del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017.
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a trentacinque anni.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 4 del citato
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso
alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei
concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di
formazione iniziale della durata di due anni presso
l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al
conseguimento del master universitario di secondo livello,
sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari,
magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o
esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti
dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso di formazione iniziale per coloro che
accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'art.
2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in due cicli
accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo
presso strutture della Polizia di Stato finalizzato
all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2.
Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le
qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i
frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non
possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i
servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia,
sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
5, sostengono l'esame finale.
4. I commissari che hanno superato l'esame finale del
corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati
idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed
accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di
tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica
finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di
cui all'art. 2, comma 3. Il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola
superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio,
che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del
Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7,
la conferma nella qualifica di commissario capo e'
effettuata previa valutazione positiva del dirigente
dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto
di cui al comma 6.
5.
6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo
applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di
idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale,
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di
fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio
operativo sono determinati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi
d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella
sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a
due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene
effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art.
10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
sedi indicate dall'Amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 1,
lettera ii), n. 5), e lettera t), numeri 1), 2) e 3) del
citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:
«Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di
Stato). - 1. (Omissis);
ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018:
5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per
l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della
riserva prevista per il ruolo degli ispettori, puo'
partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad
esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto
titolo di studio universitario, e non si applica il limite
di eta' previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
(Omissis);
t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta
funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo
speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1,
comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia
di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario,
anche durante la frequenza del corso di formazione, di
commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a
quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei
funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800
unita'. All'istituzione del predetto ruolo si provvede
mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale:
1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la
copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30 settembre
2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1°
gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a
ciascuno dei concorsi previsti per le annualita' dal 2001
al 2005, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualita' 2001;
300 per l'annualita' 2002; 300 per l'annualita' 2003; 300
per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita' 2005. I
vincitori del concorso sono nominati vice commissari del
ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed
economica dalla data di inizio del primo corso di
formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di
durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola
superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo
presso strutture della Polizia di Stato della durata di un
mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi
presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno
dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo
decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di
formazione. Al termine del periodo applicativo, per il
personale vincitore delle annualita' dal 2002 al 2005, il
corso di formazione e' sospeso fino all'inizio del
rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del
corso di formazione non produce effetti ai fini della
promozione alle qualifiche di commissario e di commissario
capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio
del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal
servizio per limiti di eta' durante il periodo applicativo,
ovvero prima del termine del periodo formativo del corso,
il personale interessato e' collocato in quiescenza con la
qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del
secondo periodo del presente punto. Coloro che superano
l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo
direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I
posti non coperti per ciascuna delle predette annualita'
sono portati ad incremento del contingente dell'annualita'
successiva. Quelli non coperti al termine della procedura
concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal
servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento
sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della
dotazione organica della carriera dei funzionari riservata
al concorso interno. La promozione alla qualifica di
commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di
effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il
personale con una anzianita' nella qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza,
inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario
capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);
2) attraverso un concorso, per titoli, per la
copertura delle altre 300 unita', da bandire entro il 30
marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo
degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui
all'art. 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti
ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice
commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con
decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella
di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi
presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un
periodo applicativo di due mesi presso strutture della
Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di
fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad
esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione
alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo
quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di
commissario;
3) attraverso modalita' attuative stabilite con
decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla
base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14
a 20 e dall'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, compresa
l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse,
la composizione delle commissioni d'esami, nonche' le
modalita', anche telematiche, di svolgimento del periodo
applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione
del corso di formazione, nonche' i criteri per la
formazione delle graduatorie di fine corso. Gli
appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono
la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice
questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal
servizio, secondo le modalita' previste dall'art. 21, comma
2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
(Omissis).».
 
Art. 4

Concorso pubblico a medico
e a medico veterinario

1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni trentacinque.
2. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico veterinario della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni trentadue.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. Il decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115, richiamato in premessa, e' abrogato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 luglio 2018

Il Ministro: Salvini
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2018, n. 1-1870
 
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