Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 13 luglio 2018, n. 103 |
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e, in particolare, gli articoli 6, comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica», e, in particolare, gli articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 3, comma 6; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro», e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera c); Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di fondo nazionale, per il servizio civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 e, in particolare, l'articolo 2-quater; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Considerato che i richiamati articoli 6, comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificati dal predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, stabiliscono il limite di eta' che non puo' essere superato per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato, rinviando la definizione dello stesso al regolamento adottato ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento; Considerato che ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, limiti di eta' funzionali alla peculiarita' del servizio prestato dal suddetto personale; Ritenuto di dover stabilire i nuovi limiti massimi di eta' in corrispondenza con quelli individuati come limite comunque non superabile dalle richiamate norme primarie, ad eccezione di quello per medico veterinario, atteso che per l'accesso alla relativa carriera, a differenza della carriera dei medici, non e' richiesto, oltre alla laurea magistrale, il diploma di specializzazione; Visto l'articolo 3, commi 5 e 13, del richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 aprile 1999, n. 115, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2018; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Concorso pubblico ad allievo agente e ad allievo agente tecnico
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni ventisei.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile 1981, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 6 e 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.: «Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro" e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti. 4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia. 5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.». «Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia). - 1. L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 3. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.». - Si riporta il testo degli articoli 5 e 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982, S.O. «Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi. 4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di eta'. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', al coniuge ed i figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici. 7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 8. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento del relativo corso di formazione.». «Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, con il limite di eta' non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le deroghe di cui al predetto regolamento, e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1. 3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24. 5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso. 6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. 7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore. 8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale e' richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico. 9. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. 10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale.». - Si riporta l'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997, S.O.: «Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). - (Omissis). 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.». - Si riporta il testo degli articoli 3, 31 e 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2000, S.O.: «Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico). - 1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Con il medesimo decreto sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'art. 5-bis, comma 2, e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di cui, rispettivamente, all'art. 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'art. 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. 3. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresi', previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse. 4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 3, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e,per l'altra meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo". 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». «Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. 3. Con decreto di cui all'art. 3, comma 3, sono stabilite le modalita' di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresi', previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Il venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'eta' non superiore a quaranta anni, di cui la meta' al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra meta' al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo". 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». «Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonche', per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresi', previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». - Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003: «Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'art. 4, con specifico riferimento alle seguenti aree: a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento; c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni. 2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di: a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato; b) sicurezza e protezione sociale; c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute; d) stato civile e prestazioni che ne derivano; e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap. 3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza e purche' la finalita' sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'eta' o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima. 3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parita' di trattamento delle persone con disabilita', i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3. 4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'eta' dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano: a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi; b) la fissazione di condizioni minime di eta', di esperienza professionale o di anzianita' di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione; c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessita' di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento. 4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purche' siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalita' legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalita' siano appropriati e necessari. 5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita'. 6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la liberta' sessuale dei minori e la pornografia minorile.». - Si riporta l'art. 2-quater del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di fondo nazionale per il servizio civile): «Art. 2-quater (Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonche' per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di eta' previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attivita' di polizia; b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di eta' previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 5: 1) al comma 1, dopo le parole: "che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,"; 2) al comma 4, dopo le parole: "purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quello relativo ai limiti di eta'"; b) all'art. 20-quater, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,"; c) all'art. 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,". 3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 3, comma 1, le parole: "concorso pubblico per esami" sono sostituite dalle seguenti: "concorso pubblico per titoli ed esami"; b) all'art. 31, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127"; c) all'art. 46, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127"». - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 5 e 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, S.O.: «Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato). - (Omissis). 5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. (Omissis). 13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilita' previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di eta'.». - Il decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1999. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». |
| Art. 2
Concorso pubblico ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni ventotto. 2. Non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando. 3. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a trentatre' anni. |
| Art. 3
Concorso pubblico a commissario e a direttore tecnico
1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni trenta. 2. Ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per gli appartenenti alla Polizia di Stato il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a quaranta anni. 3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fino all'anno 2026, non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1), 2) e 3), del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017. 4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a trentacinque anni.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo vigente dell' art. 4 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: «Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sostengono l'esame finale. 4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo e' effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 5. 6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza 7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1. 8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. 9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera ii), n. 5), e lettera t), numeri 1), 2) e 3) del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95: «Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato). - 1. (Omissis); ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018: 5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, puo' partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di eta' previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; (Omissis); t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unita'. All'istituzione del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale: 1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualita' dal 2001 al 2005, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita' 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualita' dal 2002 al 2005, il corso di formazione e' sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di eta' durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato e' collocato in quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualita' sono portati ad incremento del contingente dell'annualita' successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianita' nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2); 2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unita', da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'art. 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario; 3) attraverso modalita' attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonche' le modalita', anche telematiche, di svolgimento del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonche' i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalita' previste dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; (Omissis).». |
| Art. 4
Concorso pubblico a medico e a medico veterinario
1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni trentacinque. 2. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico veterinario della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni trentadue. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. Il decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115, richiamato in premessa, e' abrogato alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 luglio 2018
Il Ministro: Salvini Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2018, n. 1-1870 |
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