Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 19 luglio 2018 |
Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio», come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58: «Attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunita'» (di seguito «decreto legislativo n. 261/1999»); Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale e' stata disposta la soppressione dell'Agenzia di regolamentazione del settore postale e il trasferimento delle funzioni e delle inerenti risorse finanziarie e strumentali all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito «l'Autorita'»); Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000: «Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera n. 129/15/CONS dell'11 marzo 2015 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con la quale e' stato approvato il «Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali» riportato nell'allegato A di detta delibera, pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 23 marzo 2015 (di seguito «Regolamento generale»); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 concernente il «Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali»; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 e in particolare l'art. 1, comma 57, lettera b) che ha disposto a decorrere dal 10 settembre 2017 l'abrogazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 261/1999 che affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.a. i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982 e delle violazioni del codice della strada di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare l'art. 201; Visto l'art. 1, commi 56 e 57, della legge 4 agosto 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Vista la delibera n. 77/18/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 20 febbraio 2018 con la quale e' stato approvato il «Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)» (di seguito «Regolamento»); Considerato che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito «Ministero») e' competente al rilascio dei titoli abilitativi in materia di servizi postali ed a disciplinarne le relative procedure;
Decreta:
Art. 1
Procedura di rilascio delle licenza individuale speciale
1. Le licenze individuali speciali disciplinate dalla delibera AGCOM 77/18/CONS con la quale e' stato approvato il «Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)» - di seguito «Regolamento» - sono classificate nelle seguenti tipologie: A1 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale; A2 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito regionale; B1 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito nazionale; B2 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito regionale. 2. Le domande per il rilascio delle licenze di cui al comma 1 sono presentate alla Divisione VI - servizi postali - della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo div.06.pec@mise.gov.it - in base agli appositi modelli disponibili sul sito internet ministeriale. 3. Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale o per il rifiuto della stessa e' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero. 4. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dal Ministero. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta comporta la rinuncia alla domanda. 5. L'offerta del servizio non puo' essere avviata prima del rilascio della licenza individuale speciale. 6. Il rilascio della licenza individuale speciale e' soggetto al pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e di un contributo, da versare entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, dovuto per verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti richiesti per la licenza, relativo al primo anno di decorrenza, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999. |
| Art. 2
Requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale
1. I requisiti e le situazioni ostative per il rilascio della licenza individuale speciale sono previsti dall'art. 5 del Regolamento generale in materia di titoli abilitativi (di cui alla delibera n. 129/15/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dell'11 marzo 2015) e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento. 2. La licenza speciale puo' essere rilasciata anche all'operatore capogruppo per il servizio di notificazione svolto in modo continuativo e stabile con il medesimo segno distintivo e con un'organizzazione unitaria di piu' operatori postali che siano titolari di licenza individuale rilasciata in base al Regolamento generale. Al momento della presentazione della domanda l'operatore capogruppo indica gli operatori postali, titolari di licenza individuale, che compongono l'organizzazione unitaria, incluse le sedi mandatarie, e presenta la documentazione di natura contrattuale richiesta dall'art. 5, comma 4, del Regolamento per comprovare l'unitarieta' di tale organizzazione. L'operatore capogruppo titolare della licenza individuale speciale comunica ogni variazione dell'organizzazione unitaria fornendo gli estremi degli operatori che entrano a far parte della rete e di quelli che ne escono. 3. I soggetti che intendono presentare la domanda devono inoltre provare il possesso dei seguenti requisiti: a) essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999, a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre la licenza speciale; b) fornire, con riferimento all'attivita' di notifica per la quale si chiede il rilascio della licenza, le informazioni di cui all'art. 5, commi 8 e 9, del Regolamento generale di cui alla delibera 129/15/CONS e trasmettere i segni distintivi (marchio e logo) che saranno utilizzati per fornire il servizio; c) affidabilita'. 1 - Per la licenza del tipo A1 tale requisito si attesta tramite fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta per un importo pari ad euro 100.000,00 rilasciata da banche, societa' assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione. 2 - Per la licenza del tipo A2 tale requisito si attesta tramite la fideiussione di cui al punto 1, per un importo pari ad euro 20.000,00 con il limite di euro 100.000,00 ove sia chiesto il rilascio di piu' licenze a livello regionale. 3 - Per la licenza del tipo A1 occorre la presentazione di bilanci depositati nel registro delle imprese ovvero, per i soggetti non obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il suddetto registro, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sul fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi due esercizi il cui ammontare non risulti inferiore alla soglia minima stabilita in euro 1.000.000,00. 4 - Per la licenza del tipo A2 occorre la presentazione di bilanci di cui al punto 3, ovvero, la dichiarazione sul fatturato globale d'impresa il cui ammontare non risulti inferiore alla soglia minima stabilita in euro 200.000,00. 5 - Per le licenze di tipo A1 e A2 occorre una dichiarazione relativa alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, dalla quale risulti: a) l'assenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice degli appalti»); b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice degli appalti; c) di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto, previste dalla lettera l), del medesimo art. 80, comma 5, del Codice degli appalti; d) di non essere stato destinatario, nell'ultimo triennio precedente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale speciale, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarita' contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva. 6 - Per la licenza del tipo B1 il richiedente attesta unicamente il requisito indicato dalla lettera c), punto 3. 7 - Per la licenza del tipo B2 il richiedente attesta unicamente il requisito indicato dalla lettera c), punto 4. 8 - Con specifico riferimento al procedimento di notifica a mezzo posta, tutti i richiedenti la licenza speciale sono tenuti a dimostrare, comunque entro e non oltre un anno dal rilascio della licenza, il possesso delle certificazioni di qualita' ISO 9001 e ISO 27001, anche in modalita' multisito ove ne ricorrano le condizioni ai sensi della specifica normativa tecnica; d) professionalita'. Per tutte le tipologie di licenza speciale deve essere dimostrata con la produzione di dati di bilancio del biennio precedente da cui risulti l'attivita' svolta nel settore postale relativa ad invii certificati e registrati per una percentuale del fatturato totale non inferiore al 10% del biennio; ovvero, l'attivita' svolta attraverso messi notificatori comprovata da almeno tre attestazioni positive qualificate, per un importo non inferiore al 10% del fatturato totale nel biennio. Per attestazioni qualificate si intendono quelle relative ad affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, compagnie di servizi di pubblica utilita' e, piu' in generale, grandi utenti; e) onorabilita'. 1 - Per tutte le tipologie di licenza speciale i richiedenti forniscono le seguenti dichiarazioni previste dall'art. 8 del Regolamento e richiamate anche nel presente disciplinare: non aver commesso violazioni definitivamente accertate, nel triennio anteriore alla data della domanda per il rilascio della licenza, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiedono; non aver subito, nel triennio anteriore alla domanda, l'applicazione di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; aver adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; non aver commesso una grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione nel triennio anteriore alla data della domanda; non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di incapacita' a contrarre con le pubbliche amministrazioni, di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; non essere stato e non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o reale, anche in forza di un provvedimento non ancora definitivo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p.; essere in regola con il pagamento, ove dovuto, dei contributi alle spese di funzionamento dell'Autorita'; al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999; alle spese per l'istruttoria, le verifiche e i controlli di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 261/1999. 2 - I richiedenti forniscono apposita documentazione attestante l'adozione di una struttura amministrativa che espleti il controllo di conformita' delle attivita' aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa ovvero di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. |
| Art. 3
Obblighi
1. I soggetti titolari di licenza individuale speciale sono tenuti al rispetto degli obblighi connessi al rilascio della licenza individuale di cui all'art. 6 del Regolamento generale e di quelli in materia di personale dipendente e di qualita' del servizio previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. 2. Ogni variazione delle informazioni di cui all'art. 5, commi 8 e 9, del Regolamento generale e di cui all'art. 2, comma 6, del Disciplinare di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza speciale, e' comunicata al Ministero entro trenta giorni dall'avvenuta variazione. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza. |
| Art. 4
Validita' della licenza speciale, modalita' di rinnovo e cessione a terzi
1. La licenza speciale, sia in ambito nazionale che regionale, ha una validita' non superiore a sei anni, ed e' rinnovabile previa richiesta da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza. 2. La licenza speciale non puo' essere ceduta a terzi senza il previo consenso del Ministero. Il soggetto interessato al subentro deve essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei documenti di cui al precedente art. 2 e presentare la relativa documentazione. |
| Art. 5
Procedure di diffida, sospensione e revoca della licenza
1. Qualora l'Autorita', ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, accerti nel corso del triennio la seconda violazione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento stesso, il Ministero, previa richiesta dell'Autorita' stessa, diffida il licenziatario dal violare nuovamente i suddetti obblighi ammonendolo che un'ulteriore violazione integrera' i presupposti della sospensione e della revoca. 2. Le violazioni degli obblighi di cui al comma 1 comportano la sospensione o la revoca della licenza ove risultino accertate con provvedimento sanzionatorio dell'Autorita' o con atto di contestazione qualora il destinatario si sia avvalso dell'istituto del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione). 3. Il Ministero, su proposta dell'Autorita', dispone: a) la sospensione della licenza fino a novanta giorni in caso di violazione per tre volte, nell'arco di tre anni, degli obblighi di frequenza al corso di formazione nonche' di quelli di realizzazione del piano di gestione digitale del procedimento di notificazione e di realizzazione del programma per l'associazione dei codici relativi a tutti gli invii raccomandati, di cui rispettivamente agli articoli 9, comma 1, lettera c), e 10, comma 1, lettere e) e g), del Regolamento; b) la revoca della licenza in caso di violazione per tre volte, nell'arco di tre anni, degli obblighi di sottoscrivere esclusivamente contratti di lavoro subordinato e di impiegare un numero di dipendenti non inferiore ai limiti previsti, di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento. La revoca e' parimenti disposta per le violazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), f) ed h) del Regolamento, relative rispettivamente alla carta di servizi; agli obiettivi di qualita'; alla sicurezza nella gestione dei dati; ai locali per le lavorazioni degli invii postali; alla garanzia di tracciabilita' dell'invio ed alla realizzazione e gestione di un adeguato numero di punti di giacenza o modalita' alternative per la consegna degli invii inesitati al destinatario. 4. Il Ministero, previa proposta dell'Autorita', avvia il procedimento di sospensione o revoca nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Il termine per l'adozione del procedimento di sospensione o revoca e' di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario puo' presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge. |
| Art. 6
Decadenza dalla licenza speciale
1. Il Ministero, su proposta dell'Autorita', dispone la decadenza dalla licenza speciale quando venga meno uno dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento. 2. La decadenza dalla licenza speciale e' disposta dal Ministero nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, anche a seguito dei controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1, del Regolamento. 3. La decadenza e' disposta dal Ministero nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente art. 4, comma 1. 4. Il termine per l'adozione del procedimento di decadenza e' di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario puo' presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge. 5. Nel caso di decadenza dalla licenza i contributi versati ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 261/1999 rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato. |
| Art. 7
Contributi
1. Il titolare di licenza speciale e' tenuto, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999, al pagamento del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero per l'istruttoria per il rilascio della licenza individuale ed a quello annuale per l'attivita' di controllo e verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2018
Il Ministro: Di Maio Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 707 |
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