Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2018 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 31 luglio 2018 |
Disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria. |
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IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 31, comma 3, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il garante per la protezione dei dati personali, per la disciplina delle modalita' di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo nonche' per l'individuazione delle modalita' con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione; Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento della Banca d'Italia per la disciplina delle modalita' e delle procedure relative alle attivita' previste dal regolamento ministeriale di cui al citato art. 36, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonche' per la determinazione dei criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali; Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento; Visto il regolamento adottato dalla Banca d'Italia il 29 gennaio 2002, come modificato il 16 marzo 2005, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 che disciplina le modalita' e le procedure relative alle attivita' previste dal medesimo regolamento ministeriale; Visto l'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205; Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016; Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); Ritenuta la necessita' di adeguare il citato regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento al nuovo quadro normativo che disciplina la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1
Abrogazione dell'art. 6 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002
L'art. 6 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come modificato il 16 marzo 2005, e' abrogato. |
| Art. 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2018
Il Governatore: Visco |
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