Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Zona della foce del Tagliamento», sita nel Comune di San Michele al Tagliamento.



LA COMMISSIONE REGIONALE
per il patrimonio culturale del Veneto

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli artt. 136, 137, 138, 139, 140 e 141;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, punto 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'area sita nel Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) denominata «Zona della Foce del Tagliamento», di cui al verbale della seduta della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Venezia del 19 luglio 1966, come da quest'ultima individuata con identificazione catastale al C.T., foglio 51, particelle 2 e parzialmente 3 fino alla distanza di mt 280 del confine fra il foglio 50 e 51 e delimitata nell'elaborato grafico allegato al medesimo verbale, affissa all'albo pretorio del Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) in data 13 agosto 1966, per i novanta giorni successivi;
Viste le osservazioni di cui alla nota del Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del Genio - divisione 11 sezione I prot. 41199 del 6 giugno 1973, con cui si forniva parere negativo considerati i riflessi che l'imposizione di tale vincolo avrebbe potuto comportare per le esigenze militari cui l'area era destinata all'epoca;
Viste le ulteriori osservazioni di cui alla nota del Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del Genio - divisione 11 sezione I prot. 419113 del 12 ottobre 1976, con cui si rappresentava quanto segue: «[...] la zona in oggetto e' tuttora necessaria per le esigenze di addestramento dei reparti dell'A.D. Circa l'imposizione del vincolo panoramico sulla zona della Foce del Tagliamento non puo' che confermarsi il parere espresso con foglio 6/6/73, n. 411999», e le osservazioni di cui alla nota del Ministero della marina mercantile - Direzione generale del Demanio marittimo e porti prot. 51713124 del 17 dicembre 1976, con cui: «[...] si rende noto che con foglio n. 419113 in data 12 ottobre u.s. che si unisce in copia, il citato Dicastero nel precisare che l'area di cui trattasi e' tuttora necessaria per le esigenze di addestramento dei reparti dell'AD. ha confermato il parere negativo all'imposizione del vincolo panoramico in parola, gia' espresso con nota n. 411999 in data 6 giugno 1973 inviata a codesta Amministrazione. In relazione a quanto sopra premesso, questo Ministero pur non avendo, per quanto di competenza, nulla in contrario all'imposizione del vincolo medesimo, non e' in grado di poter controfirmare il relativo decreto»;
Vista la nota dell'allora Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - Divisione II prot. 1570 del 5 aprile 1977 in cui si chiedeva alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto di «confermare se e' sufficiente aggiungere al decreto, cosi' come da tempo ormai stilato, la semplice dichiarazione di «esclusione della zona demaniale marittima» oppure delimitare piu' dettagliatamente l'area vincolata del lato mare»;
Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;
Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 25 gennaio 2018 del Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e' prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;
Considerato che l'area oggetto di tale proposta e' stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota prot. 6022 del 2 maggio 2018, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
Vista la nota prot. 6040 del 2 maggio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;
Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, ne' di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
Considerato che quota parte dell'area risulta attualmente sottoposta ope legis all'art. 142, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e che, pertanto, viene meno la necessita' di quanto suggerito dall'allora Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - divisione II con nota prot. n. 1570 del 5 aprile 1977;
Considerato che detta area, delimitata come nell'unito elaborato grafico, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e all'art. 9, punto 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti motivi indicati nel verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Venezia, nella seduta del 19 luglio 1966:
«in virtu' dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 9 n. 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, per il motivo che la zona stessa, oltre ad offrire piu' punti di vista accessibili al pubblico, rappresenta effettivamente un vasto quadro di bellezza naturale dovuto alle numerose e rigogliose essenze arboree marittime»;
Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;
Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Zona della Foce del Tagliamento», sita nel Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), come individuata nell'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere a) e d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Dichiara:

che l'area denominata Zona della Foce del Tagliamento, sita nel Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuata nell'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere a) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella Parte terza del predetto decreto legislativo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Venezia, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso provvedera' alla trasmissione al Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente al relativo elaborato grafico, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
La presente dichiarazione sara' trascritta presso l'Agenzia delle entrate - Servizio pubblicita' immobiliare - a cura della competente Soprintendenza ai fini dell'adempimento di quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 luglio 2018

Il Presidente
della Commissione regionale
Azzollini

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Avvertenza:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.
 
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