Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018 |
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Dolomiti di Fanes-Sennes», sita nel Comune di Livinallongo del Col di Lana. |
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LA COMMISSIONE REGIONALE per il patrimonio culturale del Veneto
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, punto 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'area sita nel Comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) denominata «Dolomiti di Fanes-Sennes», assunta dalla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Belluno con verbale di seduta del 7 febbraio 1962, ed affissa all'albo pretorio del Comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) in data 5 ottobre 1962, per i novanta giorni successivi; Vista la nota di pubblicazione del Comune di Livinallongo, nella quale si cita l'opposizione alla suindicata proposta con deliberazione consiliare del Comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) n. 68 del 20 ottobre 1962, trasmessa alla Soprintendenza ai monumenti di Venezia con nota prot. 3495 del 31 dicembre 1962, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/1939; Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13, del Consiglio di Stato in adunanza plenaria; Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 13 marzo 2018 del Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale di cui al protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e' prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici; Considerato che l'area oggetto di tale proposta e' stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota prot. 6022 del 2 maggio 2018, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico; Considerato che l'area ricade nel sito denominato «Le Dolomiti», inserito nella lista del patrimonio UNESCO nel 1987 (IT n. 1237); Vista la nota prot. 6038 del 2 maggio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico; Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza; Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, ne' di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, come nell'allegato elaborato grafico, e' cosi' delimitata: a nord, dal confine della Provincia di Bolzano; ad est, dal confine del Comune di Cortina d'Ampezzo; a sud, dalla strada statale delle Dolomiti n. 48; a ovest, dalla strada provinciale Arabba Corvara in Badia; Considerato che detta area, delimitata come nell'unito elaborato grafico, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1, punto 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 9, punto 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti motivi indicati nel verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Belluno, nella seduta del 7 febbraio 1962: «considerata l'amenita' della suddetta zona, per la sua austera bellezza naturale di ambiente essenzialmente alpino, ricco di maestose foreste, fra l'altro, alternantesi ad altri spaziosi aspetti dolomitici di suggestiva attrazione, d'interesse pubblico, godibile da piu' punti di vista, in virtu' dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, n. 5 del relativo regolamento 3 giugno 1939 [1940, n.d.r.] n. 1357»; Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta; Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Dolomiti di Fanes-Sennes», sita nel Comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), come individuata dall'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Dichiara che l'area denominata «Dolomiti di Fanes-Sennes», sita nel Comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuata dall'allegata planimetria, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Belluno, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso provvedera' alla trasmissione al Comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente al relativo elaborato grafico, ai fini dell'adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo. Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Venezia, 23 luglio 2018
Il Presidente della Commissione regionale Azzollini
---------- Avvertenza:
Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it, nelle sezioni Amministrazione trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico. |
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