LA COMMISSIONE REGIONALE per il patrimonio culturale del Veneto
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli artt. 136, 137, 138, 139, 140 e 141; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delle aree site nel Comune di Belluno denominate «Zona a nord e a sud del territorio sito nel Comune di Belluno», assunta dalla Commissione provinciale per la Protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Belluno con verbale di seduta del 23 ottobre 1975, ed affissa all'albo pretorio del Comune di Belluno in data 9 aprile 1976, per i 90 giorni successivi; Viste le osservazioni presentate a seguito di deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Belluno n. 312 del 9 luglio 1976 (che ratifica la deliberazione di giunta n. 536 del 28 aprile 1976), ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/1939, rappresentando quanto segue: «[...] l'imposizione del vincolo paesaggistico in esame e' da ritenersi: A) illegittimo, in quanto: 1) dal provvedimento non risulta alcun riferimento a specifica norma di legge in virtu' ed in applicazione della quale l'Organo agisce; 2) il provvedimento manca di qualsiasi indicazione ed elemento obiettivo atto ad originare, come necessaria e logica conseguenza, il deliberato stesso, ne' in esso risulta evidenziata e dimostrata alcuna ragione di interesse pubblico, e quindi tantomeno di notevole interesse pubblico, il quale soltanto puo' giustificare l'imposizione di oneri, cosi' gravi, a carico dei soggetti interessati senza che venga corrisposto un qualsiasi indennizzo; 3) il provvedimento viene giustificato dallo stesso Organo che lo assume con il preminente obiettivo di impedire «l'espansione urbanistica e la speculazione edilizia». Pertanto esso risulta motivato da finalita' che esulano totalmente dalle attribuzioni dell'Organo stesso, e conseguentemente inficiato da vizio di eccesso di potere; 4) il provvedimento risulta altresi' mancare di una valutazione fondamentale, quale prevista dall'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, e cioe' degli elementi dimostranti una valutazione conciliativa tra l'interesse pubblico e quello privato. Il provvedimento risulta, conseguentemente, totalmente privo di qualsiasi valida ed appropriata motivazione che giustifichi il vincolo nel quadro e nello spirito della legislazione specifica in materia; B) inopportuno, in quanto: non necessario, risultando l'intero territorio comunale urbanisticamente gia' disciplinato da piano regolatore generale. Il provvedimento concorre quindi a creare, senza apprezzabili ragioni fondate su un presupposto inequivocabile di «notevole interesse pubblico» confusione e turbativa negli ambiti di operativita', potesta' di imperio e normativa degli Enti preposti alla cura degli interessi pubblici interessati»; Viste le controdeduzioni dell'allora Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto di Venezia di cui alla nota del 20 settembre 1976, in merito alle osservazioni presentate dal Comune di Belluno, che escludono effetti favorevoli a revocare la proposta di vincolo in quanto: «Il ricorrente rileva che nel contenuto del verbale della Commissione provinciale di Belluno, non viene precisato in alcun modo la legge che giustifica il provvedimento della proposta di vincolo. D'altra parte ammette trattarsi della legge 29 giugno 1939 n. 1497. Inesatta e' l'asserzione che nella motivazione manchi un riferimento al notevole interesse pubblico, poiche' questo s'intende chiaramente quando la motivazione stessa si conclude col fine di proteggere un suggestivo ambiente geografico e paesaggistico che fa da sfondo alla citta' di Belluno. Attribuire, poi, che la Commissione, col proprio operato voglia assumersi lo scopo di «contenerne l'espansione urbanistica» al fine di evitare deturpazioni al paesaggio in contesto e' infondato; tale arrogazione deve riferirsi conseguentemente, a norma di legge, alla competente Soprintendenza che disciplina tutti quegli eventuali insediamenti che potrebbero, per la loro volumetria, architettura e ubicazione, danneggiare irrimediabilmente l'aspetto esteriore del paesaggio nonche' l'equilibrio naturale dell'ambiente stesso. Anche se il territorio comunale risulta urbanisticamente disciplinato da un P.R.G. approvato, non e' sufficiente motivo per non dover applicare un vincolo di carattere paesaggistico. I regolamenti urbanistici contengono particolari tecnici e finalita' ben diversi da quelli previsti dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497, la quale solo questa, abilmente garantisce nel miglior modo possibile la salvaguardia dei valori paesaggistici, estetici ed ambientalmente tradizionali. A considerare maggiormente la necessita' di tutelare le zone della citta' di Belluno, relativamente al citato verbale, in allegato alla presente si trasmette un trafiletto di Italia Nostra, pubblicato su «Il Gazzettino» di Belluno in data 3 settembre 1976»; Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria; Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 25 gennaio 2018 del Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al Protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e' prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici; Considerato che le aree oggetto di tale proposta sono state continuativamente sottoposte a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota prot. 6022 del 2 maggio 2018, e che permangono nelle medesime i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico; Considerato che una parte delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ricade nel Sito denominato «Le Dolomiti», inserito nella lista del patrimonio Unesco nel 1987 (IT n. 1237); Vista la nota prot. 6036 del 2 maggio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Belluno del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico; Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza; Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, ne' di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; Considerato che le aree oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, come nell'allegata planimetria, sono cosi' delimitate: zona a nord del territorio sito nel Comune di Belluno: ad ovest, linea di demarcazione che segue il tratto del T[orrente] Ardo con inizio dalla localita' «Fisterre» fino alla zona del Bordot; a nord, procede idealmente sulle localita' fra Forca e Costa Castellaz - quota 1200 (zona Col del Toc) percorrendo lungo la Valle del Lavel e successivamente attraversa le quote 1800 - 1900 - 2000 - fino al M. Selva (2133); a est, prosegue lungo il Rio Secco; a sud, continua sul percorso della strada vicinale Fiammoi - str. com. Cusighe - str. com. Cavarzano-Cusighe - tratto di via Andrea di Foro - via A. Alpago - tratto di via Eustacchio (loc. Fisterre) raggiungendo cosi' il punto di partenza; zona a sud del territorio sito nel Comune di Belluno: linea di demarcazione che parte dallo sbocco del T[orrente] Cicogna sul Piave; segue un tratto del greto del Piave stesso fino a raggiungere la strada sinistra del Piave; verso ovest, prosegue sul tratto della strada comunale di Pedecastello - Belluno - Castion; str. com. Anconetta - Col Cavalier - Nasetina - Cavezzago - str. vic. S. Pietro Posaroch e lungo il tratto del T[orrente] Turriga sfociante nel predetto T[orrente] Cicogna; Considerato che dette aree, delimitate come nell'unita planimetria, conservano il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i seguenti motivi indicati nel verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Belluno, nella seduta del 23 ottobre 1975, ossia rispettivamente: per l'area a nord, «perche' trattasi di un ambiente geografico e paesaggistico suggestivo che fa da sfondo naturale alla citta' e come tale degno di essere protetto» e, per l'area a sud, «perche' trattasi di zona prospiciente il fiume Piave caratterizzata da una tipica vegetazione continentale, degradante dolcemente verso la sponda sinistra, di particolare bellezza e come tale degna di essere protetta»; Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta; Ritenuto, pertanto, che le aree denominate «Zona a nord e zona a sud del territorio sito nel Comune di Belluno», site nel Comune di Belluno, come individuate dall'allegata planimetria, presentano notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004
Dichiara:
che le aree denominate zona a nord e zona a sud del territorio sito nel Comune di Belluno - site nel comune di Belluno, di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuate dall'allegata planimetria, presentano notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimangono quindi sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nella Parte terza del predetto decreto legislativo. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La planimetria e il verbale della Commissione provinciale per la Protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Belluno, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso provvedera' alla trasmissione al Comune di Belluno del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell'adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo. Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Venezia, 23 luglio 2018
Il Presidente della Commissione regionale Azzollini
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Avvertenza: Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico. |