Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Biotopi con entita' contermini in comune di Donada e dell'Isola Cavallari», sita nel Comune di Porto Viro.


LA COMMISSIONE REGIONALE
per il patrimonio culturale del Veneto

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e degli articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'area sita nell'allora comune di Donada (Rovigo), ora comune di Porto Viro, denominata «Biotopi con entita' contermini in comune di Donada e dell'Isola Cavallari», catastalmente individuata al cessato comune di Donada, censuario di Donada, interi fogli catastali numeri 20 (venti) - 18 (diciotto) - 19 (diciannove) - 25 (venticinque) - 26 (ventisei) e 27 (ventisette), assunta dalla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo con verbale di seduta del 24 aprile 1974, ed affissa all'albo pretorio del Comune di Donada (Rovigo) in data 11 luglio 1974, per i novanta giorni successivi;
Viste le varie osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/1939, rispettivamente: 1) dal sig. Emilio Penso di Chioggia, con atto del 30 settembre 1974; 2) dalla sig.ra Elena D'Elia Boscolo Lisetto di Padova, con atto del 4 ottobre 1974; 3) dal sig. Vittorio Smeraldi, amministratore della Compagnia Immobiliare Valliva s.r.l. di Chioggia, con atto del 4 ottobre 1974; 4) dal Comune di Chioggia, con atto del 10 ottobre 1974;
Viste le controdeduzioni dell'allora Soprintendenza ai Monumenti del Veneto in Venezia di cui alla nota prot. 4529 del 22 gennaio 1975, in merito alle osservazioni presentate, che escludono effetti favorevoli a revocare la proposta di vincolo, in quanto «nel riunire le argomentazioni dei suddetti ricorsi riferentesi alla suddetta proposta di vincolo, gli interessati pur riconoscendo valide le considerazioni della Commissione Provinciale di Rovigo, relativamente al vasto comprensorio vallivo che costituisce una rilevante attrattiva ambientale, nello stesso tempo asseriscono che le valli da pesca non siano un elemento naturale, ma bensi' dovute ad una e costante, attiva opera del lavoro umano, allo scopo della sopravvivenza economica sociale. I ricorrenti paventano che la proposta di vincolo comprometta l'esecuzione di quei particolari lavori tecnici, i quali, per la natura dell'ambiente, si presentano estremamente urgenti e di rapida effettuazione al fine di evitare gravi danni sia dal punto di vista socio-economico che paesistico. A tal fine, si fa presente che eventuali progetti di qualsiasi genere di lavoro venissero presentati in tempo utile alla competente Soprintendenza, fondamentalmente motivati, ogni richiesta avra' la sua giusta e sollecita considerazione risolutiva. Si ritiene, quindi, assurdo che i ricorrenti chiedano la depennazione delle rispettive proprieta' dal vasto comprensorio di cui al verbale 14/4/74 [24/4/74, n. d.r.], contenente una esplicita e significativa argomentazione illustrativa effettivamente determinante e comprovante sostanziali e fondamentali motivi sulla necessita' di tutelare il comprensorio stesso secondo la perimetrazione stabilita e deliberata a maggioranza di voti. A titolo informativo ed a maggiore conferma sulla estrema necessita' di assoggettare alla legge paesaggistica tutto il comprensorio vallivo in discussione, si ricorda la consultazione della pubblicazione "Per il Grande Parco Naturale del Delta" della Casa Editrice "Il Gerione" 1973, contenente tutti gli atti riguardanti il Convegno "Italia Nostra" tenutosi in Rovigo il 10-11 giugno 1972 a seguito del quale un disegno di legge del Consiglio Regionale Veneto di Italia Nostra e' gia' stato presentato al Senato per l'attuazione di detto parco. In definitiva, tutti i settori dei rispettivi predetti proprietari ricorrenti non possono essere esclusi dal vasto comprensorio in questione, poiche' si verrebbe a menomare gravemente l'integrale aspetto vallivo con le sue particolari caratteristiche naturali; non e' detto che il vincolo impedisca la valorizzazione turistica, ma bensi' contribuisce ad avvalorare e migliorare tutto cio' che la natura offre all'uomo. In merito a quanto esposto dal Sindaco di Comune di Donada con atto 10/X/74, circa la richiesta di stralciare dal vincolo l'area che interessa il progetto per la sistemazione del tratto del Po di Levante dalla foce al ponte sulla "SS. Romea", per la realizzazione di un porto canale, questa Soprintendenza, come gia' espresso nel verbale in contesto, ritiene oltremodo opportuno che tale settore sia mantenuto come parte inscindibile di tutto il comprensorio vallivo sottoposto alla legge 29/6/39 n. 1497. Non e' detto che se esiste un piano di zona in corso di approvazione all'Ente Regione ed un programma di fabbricazione gia' approvato, detto vincolo incida su tali elaborati; viceversa dovra' esserci una reciproca e ragionata collaborazione per una piu' adeguata disciplina secondo lo spirito delle competenti leggi. Nel trasmettere, in allegato alla presente, i ricorsi di cui sopra, questo Ufficio e' del parere di procedere sul mantenimento di quanto deliberato dalla Commissione Provinciale di Rovigo»;
Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 28 giugno 2012 del Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al Protocollo d'Intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e' prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;
Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;
Considerato che l'area oggetto di tale proposta e' stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 17692 del 13 luglio 2018, che la zona del Delta del Po nei Comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle e Taglio di Po risulta vincolata ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 1985, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
Vista la nota prot. 17074 del 9 luglio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Porto Viro (Rovigo) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;
Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, ne' di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, e' cosi' delimitata nel citato verbale della seduta del 24 aprile 1974 della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo:
a nord, canale Po di Levante (parte);
ad est, mare Adriatico (parte);
a sud, biotopi-stagni da pesca siti nel comune di Contarina (parte) e territorio in comune di Donada (parte);
ad ovest, territorio del comune di Donada (parte);
Considerato che detta area, delimitata come nell'unito elaborato grafico, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e agli articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti motivi indicati nel verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo, nella seduta del 24 aprile 1974:
«il complesso di beni culturali-territoriali del Delta Padano sopra individuati uniscono alla singolare bellezza paesaggistica il pregio della rarita'. E' infatti universalmente riconosciuta da organismi scientifici e culturali altamente qualificati, italiani e stranieri e dalle stesse autorita' politiche e amministrative italiane, l'eccezionale importanza che gli ultimi ambienti umidi sopravvissuti all'intervento distruttivo dell'uomo rivestono sia sotto il profilo paesaggistico, sia dal lato scientifico-ecologico. In particolare i beni sopradescritti compresi nell'ambito territoriale del comune di Donada costituiscono ambienti ancora intatti caratterizzati: dalla emergenza dell'elemento idrico, da cordoni marginali e distese litoranee, da macchie boscose (presenti queste ultime nella valle Bagliona), da una presenza di specie ormai rare nel nostro Paese sotto il profilo ornitico come la Folaga, il Germano Reale, la Moretta, l'Alzavola, il Fischione, il Codone, la Canapiglia, e di interessanti esemplari dal punto di vista botanico-floristico come: Limonium vulgare, Inula crithmoides, Obione portulacoides, Aster tripolium, Suaeda maritima, Salicornia fruticosa, Spartina Stricta, Cycloloma plathyphylium. In particolare l'isola denominata "Scano" (o "Scanno Cavallari") lingua di terra originata dall'incontro del moto ondoso marino con la corrente fluviale recante il materiale d'apporto solido del cosiddetto Po di Levante, costituente l'ultima propaggine sabbiosa avanzata verso il mare Adriatico in protezione del nucleo abitato di Porto Levante, racchiude in se' le caratteristiche di similari lembi dunosi insulari con tipica vegetazione e rappresenta una morfologia propria del paesaggio deltizio padano, da considerarsi, nel caso concreto, il fulcro attorno al quale si salda l'unita' considerata dell'insieme vallivo costiero (biotopi) compresi nel comune di Donada»;
Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;
Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Biotopi con entita' contermini in comune di Donada e dell'Isola Cavallari», sita nel comune di Porto Viro (Rovigo), in frazione Donada, catastalmente individuata nel verbale della seduta del 24 aprile 1974 della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo al cessato comune di Donada, censuario di Donada, interi fogli catastali numeri 20 (venti) - 18 (diciotto) - 19 (diciannove) - 25 (venticinque) - 26 (ventisei) e 27 (ventisette), come da allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136,comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Dichiara:

che l'area denominata «Biotopi con entita' contermini in Comune di Donada e dell'isola Cavallari», sita nel comune di Porto Viro (Rovigo), in frazione Donada, come individuata nel verbale della seduta del 24 aprile 1974 della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo di cui alla proposta di dichiarazione in premessa e nell'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte Terza del predetto decreto legislativo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza provvedera' alla trasmissione al Comune di Porto Viro (Rovigo) del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente al relativo elaborato grafico, ai fini dell'adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
Venezia, 23 luglio 2018

Il Presidente
della Commissione regionale
Azzollini

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Avvertenza:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.

 
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