Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2018 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018 |
Disposizioni in materia di revisione esterna dell'informativa al pubblico di cui agli articoli 47-septies, comma 7, e 191, comma 1, lettera b), punti 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 42). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli artt. 47-septies, comma 7, e 191, comma 1 lettera b) punti 2) e 3); Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 relativo alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; Visto il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico; Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione, e in particolare, gli articoli da 290 a 303, da 359 a 371 e l'allegato XX; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilita' e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 concernente l'informativa al pubblico e all'IVASS; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
A d o t t a il seguente regolamento:
INDICE
Capo I Disposizioni di carattere generale
Art. 1. - Fonti normative Art. 2. - Definizioni Art. 3. - Ambito di applicazione
Capo II La revisione esterna
Art. 4. - Revisione esterna a livello di impresa individuale Art. 5. - Revisione esterna a livello di gruppo
Capo III Svolgimento della revisione esterna
Art. 6. - Conferimento dell'incarico di revisione esterna Art. 7. - Svolgimento della revisione esterna Art. 8. - Revoca, dimissioni, risoluzione del contratto Art. 9. - Organo di controllo Art. 10. - Informazioni al revisore legale Art. 11. - Relazioni di revisione esterna: contenuti, modalita' e termini di pubblicazione Art. 12. - Comunicazioni all'organo di controllo e all'IVASS
Capo IV Disposizioni specifiche
Art. 13. - Elementi non inclusi nell'ambito della revisione esterna Art. 14. - Disposizioni specifiche di gruppo
Capo V Disposizioni finali
Art. 15. - Pubblicazione Art. 16. - Entrata in vigore
ELENCO DEGLI ALLEGATI:
1. Contenuto della relazione di revisione esterna. Art. 1
Fonti normative
1. Il regolamento e' adottato ai sensi degli artt 191, comma 1, lettera b), punti 2) e 3) e 47-septies, comma 7, relativamente alla relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. |
| Allegato
Contenuto della relazione di revisione esterna
La relazione di revisione esterna contiene almeno: a) il titolo della relazione; b) l'indicazione del destinatario; c) l'oggetto della relazione; d) le responsabilita' dell'organo amministrativo nella preparazione degli elementi della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria oggetto di revisione esterna; e) la descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifiche poste in essere dal revisore legale ai fini del rilascio del giudizio di conformita' o della conclusione di revisione limitata; f) l'indicazione del principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di revisione esterna; g) la dichiarazione sul rispetto delle norme e dei principi in materia di etica e di indipendenza: i. stabiliti dal decreto legislativo n. 39 del 2010, nel caso di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), i. del regolamento; ii. stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico nel caso di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), ii. del regolamento; h) le responsabilita' del revisore legale per lo svolgimento dell'incarico; i) l'indicazione degli eventuali rilievi, relativi sia ai dati consuntivi del bilancio riconducibili ai dati oggetto del presente incarico sia ai dati inclusi negli elementi della Relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria oggetto di revisione. I rilievi sui dati possono riguardare sia le difformita' rilevate rispetto ai criteri previsti dal Codice e dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili sia le limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione; l) il giudizio di conformita' o la conclusione di revisione limitata; m) il quadro normativo di riferimento e le eventuali limitazioni all'utilizzo; n) se appropriato, la descrizione delle eventuali limitazioni significative o inerenti alle verifiche, incluso il richiamo ai risultati della revisione legale; o) il luogo e la data di emissione della relazione; p) il nome e la firma del revisore legale emittente la relazione. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni e dal regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per: a) «Atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione; b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni; c) «Decreto legislativo n. 39 del 2010»: decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; d) «Impresa»: le imprese e le societa' di cui all'articolo 3 del regolamento; e) «Modello interno»: il modello interno dell'impresa individuale o di un gruppo di cui, rispettivamente agli artt. 46-bis, 207-octies e 216-ter del Codice; f) «Organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale; g) «Organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; h) «Parametri specifici dell'impresa» (USP): i parametri di cui all'art. 45-sexies, comma 7 del Codice; i) «Parametri specifici di gruppo» (GSP): di cui all'art. 338 degli atti delegati; l) «Regolamento (UE) n. 537/2014»: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CEE della Commissione; m) «Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452»: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilita' e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; n) «Relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria»: la relazione di cui agli artt. 47-septies e 216-novies del Codice; o) «Revisore legale»: revisore legale e societa' di revisione legale di cui rispettivamente alle lettere n) e q) dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 39 del 2010; p) «Revisione esterna»: la verifica condotta dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale ai sensi degli artt. 191, comma 1, lettera b), punti 2) e 3) e 47-septies, comma 7 del Codice secondo le disposizioni del presente regolamento; q) «Revisione esterna completa»: la formazione di un giudizio in merito al fatto che gli elementi sono redatti in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili ed alla normativa nazionale di settore (c.d. giudizio di conformita'); r) «Revisione esterna limitata»: lo svolgimento di verifiche che consentano di concludere che, sulla base delle procedure e delle evidenze acquisite, non sono pervenuti all'attenzione del revisore legale elementi che facciano ritenere che le informazioni non siano state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore (c.d. conclusione di revisione limitata); s) «Revisione legale dei conti»: la revisione legale dei conti annuali e consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo n. 39 del 2010. |
| Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; b) alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; c) all'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2 del Codice, ferme restando le decisioni assunte dall'IVASS in attuazione degli artt. 220-bis e 220-quater del Codice e delle relative disposizioni attuative. Le disposizioni del regolamento non si applicano all'ultima societa' controllante italiana che e' controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato nel caso in cui l'IVASS non eserciti la vigilanza su tutti gli strumenti di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV, Capo III del Codice a livello di sottogruppo nazionale, ai sensi del Capo IV (Sottogruppi nazionali) del regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice. |
| Art. 4
Revisione esterna a livello di impresa individuale
1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) sottopongono a revisione esterna i seguenti elementi della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'art. 47-septies del Codice: a) Stato patrimoniale e relative valutazioni ai fini di solvibilita', inclusi nel modello «S.02.01.02 Stato Patrimoniale» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della Sezione «D. Valutazione ai fini di solvibilita'» della struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati; b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali, inclusi nel modello «S.23.01.01 Fondi propri» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione «E.1. Fondi propri» della struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati; c) Requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale minimo, inclusi nei modelli «S.25.01.21 Requisito patrimoniale di solvibilita' per le imprese che utilizzano la formula standard», «S.25.02.21 Requisito patrimoniale di solvibilita' per le imprese che utilizzano la formula standard e un modello interno parziale», «S.25.03.21 Requisito patrimoniale di solvibilita' calcolato utilizzando un modello interno completo» e «S.28.02.01 Requisito patrimoniale minimo» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione «E.2 Requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale minimo» della struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati. 2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 sottopongono a revisione esterna le informazioni relative al calcolo della solvibilita' di gruppo contenute nella propria relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, secondo le disposizioni specifiche di gruppo di cui agli artt. 5 e 14 del presente regolamento. |
| Art. 5
Revisione esterna a livello di gruppo
1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) sottopongono a revisione esterna i seguenti elementi della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria a livello di gruppo, di cui all'art. 216-novies del Codice: a) Stato patrimoniale di gruppo e relative valutazioni ai fini di solvibilita', inclusi nel modello «S.02.01.02 Stato Patrimoniale» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione «D. Valutazione ai fini di solvibilita'» della struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati; b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali di gruppo, inclusi nel modello «S.23.01.22 Fondi propri» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione «E.1. Fondi propri» della struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati; c) Requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale minimo consolidato di gruppo, inclusi nei modelli «S.25.01.22 Requisito patrimoniale di solvibilita' per i gruppi che utilizzano la formula standard», «S.25.02.22 Requisito patrimoniale di solvibilita' per i gruppi che utilizzano la formula standard e un modello interno parziale», «S.25.03.22 requisito patrimoniale di solvibilita' calcolato utilizzando un modello interno completo» e nella informativa della sezione «E.2 requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale minimo» della struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati. 2. Laddove l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice abbia ricevuto parere favorevole alla pubblicazione di un'unica relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, ai sensi degli artt. 216-novies, comma 2, del Codice e delle relative disposizioni di attuazione, in alternativa alla pubblicazione separata di ogni singola relazione di revisione esterna, le relazioni relative al gruppo e a ciascuna impresa controllata italiana interessata emesse all'esito delle singole attivita' di revisione esterna possono essere allegate a corredo dell'unica relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di gruppo. |
| Art. 6
Conferimento dell'incarico di revisione esterna
1. L'organo amministrativo dell'impresa, previo parere favorevole dell'organo di controllo: a) conferisce l'incarico per lo svolgimento dell'attivita' di revisione esterna ad uno dei seguenti soggetti: i. al medesimo revisore legale che effettua la revisione legale dei conti di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010 e al regolamento (UE) n. 537/2014; ii. ad un revisore legale diverso da quello che effettua la revisione legale dei conti di cui al punto i.; b) determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 2. Quando l'incarico e' conferito al revisore legale di cui al comma 1, lettera a) ii.: a) l'impresa redige una relazione, da esibire su richiesta dell'IVASS, che illustra in modo analitico i criteri e le logiche di valutazione e ponderazione utilizzati per l'identificazione dei revisori legali da designare, le motivazioni sottostanti alla scelta effettuata dall'organo amministrativo e la determinazione del corrispettivo; b) il revisore legale incaricato della revisione esterna: i. soddisfa almeno i requisiti di competenza professionale, di etica e di indipendenza di cui ai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali e fornisce idonea documentazione di supporto; ii. comunica all'organo di controllo ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sul rispetto del requisito di indipendenza e le relative misure di salvaguardia. 3. L'incarico di revisione esterna ha durata di tre anni, rinnovabile per non piu' di due volte, e non puo' essere nuovamente conferito, dopo i rinnovi consentiti, se non sono decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente incarico. 4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) i., la durata puo' essere ridotta sino ad un anno nei soli casi in cui cio' rende possibile allineare le scadenze dell'incarico di revisione esterna e di revisione legale dei conti. |
| Art. 7
Svolgimento della revisione esterna
1. L'attivita' di revisione esterna include almeno: a) la revisione esterna completa degli elementi della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria identificati negli artt. 4, comma 1, lettere a) e b), e 5, comma 1, lettere a) e b) e il giudizio di conformita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera q); detto giudizio e' riportato in una specifica relazione diretta all'organo amministrativo dell'impresa; b) la revisione esterna limitata degli elementi della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria identificati negli artt. 4, comma 1, lettera c), e 5, comma 1, lettera c) e la conclusione di revisione limitata di cui all'art. 2, comma 1, lettera r); detta conclusione e' riportata in una specifica relazione diretta all'organo amministrativo dell'impresa. 2. L'attivita' di revisione esterna, sia completa sia limitata, e' svolta in conformita' ai principi internazionali di revisione in uso nella fattispecie e al quadro normativo settoriale. 3. Il revisore legale incaricato della revisione esterna conserva i dati e i documenti relativi all'attivita' svolta per almeno cinque anni dalla data di rilascio delle relazioni di revisione esterna di cui all'art. 11. |
| Art. 8
Revoca, dimissioni, risoluzione del contratto
1. L'organo amministrativo, sentito l'organo di controllo, revoca l'incarico di revisione esterna quando ricorre una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferirlo ad un altro revisore legale secondo le modalita' di cui all'art. 6. 2. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, l'attivita' di revisione esterna continua a essere esercitata dal medesimo revisore legale fino a quando l'organo amministrativo non conferisce il nuovo incarico e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto stesso. |
| Art. 9
Organo di controllo
1. L'organo di controllo dell'impresa, oltre ad esprimere il parere di cui all'art. 6, comma 1: a) monitora lo svolgimento dell'attivita' di revisione esterna; b) verifica nel tempo l'indipendenza del revisore legale incaricato della revisione esterna. |
| Art. 10
Informazioni al revisore legale
1. L'impresa fornisce al revisore legale ogni informazione utile per lo svolgimento dell'attivita' di revisione esterna. 2. La Relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, approvata dall'organo amministrativo dell'impresa, viene messa a disposizione del revisore legale almeno quindici giorni prima della data di pubblicazione prevista dalla disciplina di riferimento. |
| Art. 11
Relazioni di revisione esterna: contenuti, modalita' e termini di pubblicazione
1. Le relazioni di revisione esterna di cui, rispettivamente, all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) sono conformi allo schema contenuto nell'allegato 1. 2. L'impresa pubblica le relazioni di revisione esterna, a corredo della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, con le stesse modalita' e termini di quest'ultima; secondo gli stessi termini e modalita' dette relazioni sono tramesse all'IVASS. |
| Art. 12
Comunicazioni all'organo di controllo e all'IVASS
1. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 190, comma 4 del Codice, il revisore legale incaricato della revisione esterna comunica all'organo di controllo e all'IVASS, nei medesimi termini di cui all'art. 11, comma 2: a) le eventuali difficolta' tecnico-operative emerse nello svolgimento della revisione esterna; b) gli eventuali aspetti meritevoli di attenzione, con riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi. |
| Art. 13
Elementi non inclusi nell'ambito della revisione esterna
1. Non sono oggetto del giudizio di conformita' ovvero di conclusioni di revisione limitata di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere q) e r) le determinazioni assunte dall'IVASS nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, relativamente agli elementi identificati negli articoli 4 e 5, ivi compresi quelli relativi al requisito patrimoniale di solvibilita' calcolato mediante l'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa o del gruppo o tramite modello interno parziale o totale. |
| Art. 14
Disposizioni specifiche di gruppo
1. Con riguardo alle informazioni che confluiscono negli elementi di cui all'art. 5 relative ad entita' non regolamentate o appartenenti ad altro settore finanziario o aventi sede legale in uno Stato terzo ricomprese nel perimetro del gruppo, le attivita' di revisione esterna si limitano a verificare che esse siano incluse ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo in base ai valori determinati ai sensi delle disposizioni del Codice, delle relative disposizioni di attuazione e delle previsioni dell'Unione europea direttamente applicabili. Le verifiche non si estendono alla conformita' di tali informazioni ai fini della solvibilita' dell'impresa individuale. |
| Art. 15
Pubblicazione
1. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale. |
| Art. 16
Entrata in vigore
1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In sede di prima applicazione, l'impresa assicura la conformita' alle disposizioni di cui al regolamento con riferimento alla relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria relativa all'esercizio 2018. Roma, 2 agosto 2018
p. il Direttorio integrato il Presidente Rossi |
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