Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 6 luglio 2018 |
Individuazione di ulteriori prezzi unitari massimi di alcune colture vegetali, inclusa uva da vino, e delle strutture aziendali, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018. Terzo elenco. Rettifica e integrazione dei decreti relativi all'anno 2015, 2016, 2017 e 2018. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»; Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto, in particolare, l'art. 36 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo; Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; Vista la decisione comunitaria n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), di seguito PSRN, ai fini della concessione del sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» nell'ambito della misura riguardante la gestione del rischio in agricoltura di cui agli articoli 36 e 37 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013; Vista la decisione comunitaria n. C(2017)7525 dell'8 novembre 2017 che approva l'ultima modifica del PSRN 2014-2020; Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi; Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, recante le modalita' per stabilire i prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate; Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le disposizioni applicative stabilite con decreto ministeriale 27 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»; Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, n. 2481 recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 7 marzo 2018, nel quale la direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorita' di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e s.m.i., ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio; Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e s.m.i., che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano Assicurativo Individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto; Ritenuto opportuno che per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi prodotti/varieta' di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 2 comma 5-ter del decreto legislativo n. 102/2004, ISMEA puo' procedere alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni; Visto il decreto n. 5450 del 10 marzo 2015 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 19 giugno 2015, con il quale sono stabiliti tra l'altro i prezzi unitari massimi delle colture vegetali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015; Visto il decreto n. 5844 del 7 marzo 2016 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2016, con il quale sono stati stabiliti tra l'altro i prezzi unitari massimi delle colture vegetali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016; Visto il decreto n. 31908 del 29 dicembre 2016, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, integrato dai successivi decreti n. 10789 del 28 marzo 2017 e n. 15125 del 31 maggio 2017, con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi delle colture vegetali e dell'uva da vino, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017; Visto il decreto 6 novembre 2017, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2017, con il quale e' stato approvato il piano assicurativo agricolo 2018; Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 31817 dell'11 dicembre 2017 e n. 2921 del 29 gennaio 2018, con i quali sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, zootecniche e delle strutture aziendali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018; Esaminate le note del 19 marzo 2018, n. 11259, e del 26 aprile 2018, n. 17323, con le quali l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 127, comma 3 della legge n. 388/2000, ulteriori prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati nel triennio dal 2015 al 2017; Esaminata la nota del 16 maggio 2018, n. 1599, con la quale l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) ha trasmesso la richiesta di rettifica dei costi di smaltimento delle carcasse ovicaprine nelle Regioni Piemonte e Sardegna; Esaminata altresi' la richiesta di individuazione del prezzo massimo di € 25.000/Ha delle strutture teli/reti antipioggia antigrandine, sentite le regioni maggiormente interessate; Preso atto, inoltre, delle integrazioni e rettifiche ai summenzionati decreti di individuazione dei prezzi unitari massimi relativi alle annualita' 2015, 2016 e 2017, comunicate dall'ISMEA con le citate note del 19 marzo e 26 aprile 2018; Ritenuto, per l'anno 2018, di parametrare gli importi massimi, entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili e dei valori ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, alla media dei prezzi dei singoli prodotti trasmessi dall'ISMEA con le citate note, e di individuare il prezzo massimo delle strutture teli/reti antipioggia antigrandine nel limite del prezzo unitario proposto; Ritenuto, inoltre, di dover procedere alla rettifica e integrazione dei decreti di individuazione dei prezzi unitari massimi e dei costi di smaltimento delle carcasse animali relativi alle annualita' 2015, 2016, 2017 e 2018; Tenuto conto della necessita' di incrementare per le produzioni biologiche il prezzo del corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, tenendo altresi' conto della riduzione delle rese benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale;
Decreta:
Art. 1 Prezzi unitari massimi di alcune colture vegetali, inclusa uva da vino, e delle strutture aziendali, assicurabili con polizze agevolate e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2018.
1. I prezzi unitari massimi di alcune colture vegetali, inclusa uva da vino, e delle strutture aziendali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018, sulla base del Piano assicurativo agricolo 2018 citato nelle premesse, sono riportati nell'allegato 1 che e' parte integrante del presente decreto. 2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, costituiscono il valore massimo di riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e l'id varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di Gestione dei Rischi, di cui al decreto n. 162 del 12 gennaio 2015 e s.m.i., nel Piano assicurativo individuale o nel piano di mutualizzazione individuale, e devono essere riscontrabili sulle polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale. 4. Il prezzo unitario massimo per le produzioni biologiche non comprese nell'elenco allegato puo' essere determinato maggiorando, fino al massimo del 50 per cento, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione. 5. Nei casi di cui al comma 4, sul certificato di polizza deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e al medesimo certificato deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto per le successive verifiche da parte dell'Autorita' competente. |
| Allegato 1 Individuazione dei prezzi massimi di alcuni prodotti assicurabili con polizze agevolate per l'anno 2018
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 Rettifica del decreto di individuazione dei prezzi unitari massimi per l'anno 2015
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3 Integrazione e Rettifica del decreto di individuazione dei prezzi unitari massimi per l'anno 2016
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 4 Modifica ai decreti di individuazione dei prezzi unitari massimi per l'anno 2017
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 5 Modifica ai decreti di individuazione dei prezzi unitari massimi per l'anno 2018
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Rettifica del decreto di individuazione dei prezzi unitari massimi per l'anno 2015
1. I dati relativi alla codifica del prodotto D57 - NESTI DI VITE, di cui al decreto n. 5450 del 10 marzo 2015, sono aggiornati cosi' come riportato nell'allegato 2 al presente decreto. |
| Art. 3 Integrazione e rettifica del decreto di individuazione dei prezzi unitari massimi per l'anno 2016
1. La specifica del prodotto D57 - NESTI DI VITE, di cui al decreto n. 5844 del 7 marzo 2016, e' modificata in D57 - NESTI DI VITE STANDARD, cosi' come riportato nell'allegato 3, lettera a), al presente decreto. 2. E' approvato il prezzo unitario massimo per l'anno 2016 del prodotto D57 - NESTI DI VITE CERTIFICATI, riportato nell'allegato 3, lettera b), al presente decreto. |
| Art. 4 Integrazione e rettifica dei decreti di individuazione dei prezzi unitari massimi per l'anno 2017
1. I dati relativi alla codifica di alcuni prodotti assicurabili con polizze agevolate e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2017, elencati nei decreti n. 31908 del 29 dicembre 2016 e n. 10789 del 28 marzo 2017, sono aggiornati secondo le specifiche riportate nell'allegato 4, lettera a), al presente decreto. 2. I prezzi massimi relativi ad alcuni prodotti, di cui ai decreti n. 31908 del 29 dicembre 2016 e n. 15125 del 31 maggio 2017, sono aggiornati secondo le specifiche riportate nell'allegato 4, lettera b), al presente decreto. 3. E' approvato il prezzo unitario massimo per l'anno 2017 del prodotto D57 - NESTI DI VITE CERTIFICATI, riportato nell'allegato 4, lettera c), al presente decreto. 4. E' eliminato il prodotto H80 - PIEMONTE BIANCO DOC - (BIANCO), dall'allegato al decreto n. 10789 del 28 marzo 2017, cosi' come riportato nell'allegato 4, lettera d), al presente decreto. |
| Art. 5 Rettifica dei decreti di individuazione dei prezzi unitari massimi per l'anno 2018
I costi di smaltimento delle carcasse ovicaprine per i territori delle Regioni Piemonte e Sardegna, di cui al decreto n. 2921 del 29 gennaio 2018, sono aggiornati secondo le specifiche riportate nell'allegato 5, al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it). Roma, 6 luglio 2018
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 682 |
|
|
|