Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 febbraio 2018
Bando di attrazione e mobilita' dei ricercatori - Azione I.2 «Mobilita' dei ricercatori» - PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020. (Prot. n. 407).



IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto inoltre l'art. 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e ss.mm.ii;
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Considerato che, a seguito del decreto di riorganizzazione degli uffici previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98/2014, l'Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e' preposto alla gestione dei «Programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS)» e l'Ufficio III della medesima Direzione generale e' preposto alla incentivazione della ricerca pubblica e alla valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalita' dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalita' di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di informazioni alla commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorita' di gestione, Autorita' di certificazione, Autorita' di audit e organismi intermedi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalita' di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l'altro, i modelli per la relazione sullo stato dei lavori;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
Vista la decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, che adotta il «Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020» (PON R & I 2014-2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);
Vista la procedura scritta di modifica del PON R & I 2014-2020 ai sensi degli articoli 30 e 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 avviata con nota prot. 2596 del 21 febbraio 2018;
Vista l'articolazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 in Assi prioritari ed Azioni e, in particolare l'Asse I «Investimenti in capitale umano» e l'Azione I.2 «Mobilita' dei Ricercatori», che si articola nelle due linee di attivita' «Mobilita'» e «Attrazione dei ricercatori»;
Visto il decreto della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca n. 329 del 19 febbraio 2018 di designazione dell'Autorita' di gestione e dell'Autorita' di certificazione del PON R&I 2014-2020;
Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitivita' capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;
Visto il documento EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
Considerata la volonta' del Ministero di avvalersi delle opzioni semplificate di costo con riferimento al personale impegnato negli interventi di cui al presente avviso;
Vista la proposta di definizione di tabelle di costi standard ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013 trasmessa ai servizi della Commissione europea in data 22 febbraio 2018;
Visti i criteri per la selezione delle operazioni dell'Asse I del Programma a valere sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di rotazione nazionale approvati dal Comitato di sorveglianza (CdS) del PON R & I 2014-2020 con procedura scritta in data 30 marzo 2016;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 53, recante disposizioni in materia di «incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi» dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., recante «Codice dell'Amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo, con il quale e' stato approvato il Nuovo codice del processo amministrativo;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 giugno 2012 con il quale e' stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio CINECA;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto e' emanato in attuazione dell'Azione I.2 «Mobilita' dei Ricercatori» dell'Asse I del PON R&I 2014-2020 e tiene conto della procedura scritta di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli articoli 30 e 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013, avviata il 21 febbraio 2018.
2. L'intervento e' articolato in:
a) Linea 1 (Mobilita' dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione come ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, di soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non piu' di quattro anni alla data del presente avviso, da indirizzare alla mobilita' internazionale;
b) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione, come ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, di soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non piu' di otto anni alla data del presente avviso, operanti presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON R & I 2014-2020 o anche all'estero, con esperienza almeno biennale presso tali strutture, riferibile: 2.1) sia alla partecipazione o alla conduzione tecnico-scientifica di programma e/o progetti di ricerca; 2.2) sia alla gestione diretta (o alla relativa assistenza) nelle fasi di predisposizione, di organizzazione, di monitoraggio e di valutazione dei programmi /progetti di ricerca.
3. Ciascuna linea di intervento di cui al precedente comma 2 e' attuata mediante presentazione di singole proposte da parte dei soggetti ammissibili di cui al successivo art. 2. In ogni caso, relativamente al profilo di 2.2 del precedente comma, il numero di posizioni aggiuntive proposte dai soggetti ammissibili di cui al successivo art. 2, non puo' essere prevalente ne' numericamente ne' finanziariamente rispetto a ciascuno degli altri profili.
 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020
DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE
per l'avviso «AIM: Attraction and International Mobility»
Art. 1.
Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare regola la gestione, l'attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attivita' e le modalita' di erogazione dei pagamenti ai soggetti beneficiari nell'ambito dell'avviso «AIM» in attuazione dell'Azione I.2 dell'Asse I del PON R&I 2014-2020 e tiene conto della procedura scritta di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli articoli 30 e 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013, avviata il 21 febbraio 2018.

 
Art. 2
Soggetti ammissibili

1. Sono soggetti ammissibili alla presentazione delle proposte gli atenei statali e non statali aventi sede amministrativa ed operativa nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna).
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare piu' proposte, ciascuna riferita a un proprio «centro di spesa» (es.: Dipartimento), nel rispetto della propria organizzazione. Non e' ammessa la presentazione di piu' proposte riferite allo stesso «centro di spesa».
 
Art. 2.
Termini del finanziamento

1. Nello svolgimento delle attivita' relative ai progetti finanziati, ogni ente operera' in piena autonomia e secondo le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti, assumendone la completa responsabilita'; pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. Considerata la volonta' del Ministero di avvalersi delle opzioni semplificate di costo con riferimento al personale impegnato negli interventi di cui all'avviso AIM, l'Amministrazione ha determinato gli importi del costo standard mensile riconosciuto ad ogni contratto di ricercatore a tempo determinato - onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro e delle relative indennita' di mobilita'. Tali importi, riportati al punto 5 seguente, sono stati determinati sulla base della proposta di definizione di tabelle di costi standard ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013, trasmessa ai servizi della Commissione europea in data 22 febbraio 2018 e rimangono comunque condizionati all'approvazione da parte della Commissione europea.
3. Il Ministero adotta le unita' di costo standard a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea e prima dell'approvazione delle proposte presentate, riservandosi ogni possibilita' di modifica dei medesimi alla luce delle osservazioni della Commissione europea.
4. Il costo mensile riconosciuto ai fini del presente avviso relativo ad ogni contratto di ricercatore a tempo determinato - onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro - e' pari a 4.004,55 euro. A tale importo si aggiunge una maggiorazione del 20% per «i restanti costi ammissibili» (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), pari a 800,91 euro. Infine, e' riconosciuto un importo mensile pari a 600,00 euro lordi come indennita' di mobilita' da concedere a tutti i ricercatori di linea 2 («attrazione»); la stessa indennita' e' riconosciuta ai ricercatori di linea 1 («mobilita'»), ma soltanto limitatamente al periodo trascorso fuori sede. Considerati tali valori, si determinano le seguenti unita' di costo standard mensili:
a) contratti di linea 1, per i periodi trascorsi in sede: 4.805,46 euro mensili;
b) contratti di linea 1, per i periodi fuori sede: 5.405,46 euro mensili;
c) contratti di linea 2: 5.405,46 euro mensili.
5. Gli importi indicati possono essere modificati sulla base di adeguamenti previsti dalla normativa vigente che dovessero intervenire durante il periodo di decorrenza del rapporto di lavoro, secondo quanto definito dalla Commissione europea nell'atto delegato di approvazione delle unita' di costo standard.

 
Art. 3
Caratteristiche delle proposte

1. Ogni proposta deve illustrare il «Piano Operativo per le attivita' di Attrazione e Mobilita'», redatto secondo il format reso disponibile sulla piattaforma CINECA, all'indirizzo https://aim.cineca.it, ed in particolare:
a. le attivita', connesse con specifiche linee di ricerca (fino a un massimo di tre per ogni Piano) che la sede operativa intende sviluppare o potenziare, indicando, per ciascuna linea di ricerca, l'area di specializzazione prevalente tra quelle relative alla SNSI, ed evidenziandone altresi' gli aspetti di coerenza con tale area;
b. per ogni linea di ricerca, inoltre, una sintetica descrizione dello stato dell'arte e delle collaborazioni eventualmente gia' in essere, nonche' la dotazione aggiuntiva di ricercatori a tempo determinato necessaria per il migliore sviluppo delle attivita' illustrate nel «Piano», distinguendo tra i diversi profili relativi alle linee di intervento di cui all'art. 1, comma 2.
2. La durata del contratto come ricercatore a tempo determinato deve rispettare i seguenti limiti:
a) Linea 1: 36 mesi, con previsione, per ciascun contratto, dello svolgimento di un periodo obbligatorio da 6 a 15 mesi di lavoro (anche non consecutivo) in uno o piu' Atenei/Enti di Ricerca al di fuori del territorio nazionale, incentrato sulla partecipazione alle attivita' tecnico-scientifiche relative a progetti/programmi di ricerca;
b) Linea 2: 36 mesi, con la possibilita', per ciascun contratto, di un eventuale periodo da 6 a 15 mesi di ulteriore work experience, presso una o piu' istituzioni pubbliche italiane (ovunque ubicate nel territorio nazionale) o europee, incentrato sulla partecipazione alle attivita' tecnico-scientifiche relative a progetti/programmi di ricerca, o sulla gestione delle procedure relative alle fasi di predisposizione, di organizzazione, monitoraggio e di valutazione dei programmi/progetti di ricerca.
 
Art. 3.
Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il soggetto beneficiario deve avviare le attivita' connesse con la realizzazione dei singoli interventi tempestivamente e comunque entro sei mesi a decorrere dalla comunicazione di approvazione del progetto e concluderle entro i quarantadue mesi successivi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4.
2. Il soggetto beneficiario non puo' apportare autonomamente all'intervento varianti tecnico-scientifiche sostanziali che comportino modifiche degli obiettivi originari e dei risultati attesi. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali devono essere preventivamente sottoposte alla valutazione del Comitato di selezione costituito dal MIUR, all'avvenuta ricezione di apposita richiesta trasmessa attraverso l'apposita piattaforma online https://aim.cineca.it che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informera' il soggetto beneficiario dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
3. E' fatto obbligo al soggetto beneficiario di comunicare tempestivamente al Ministero ogni sospensione o interruzione dei rapporti contrattuali dei ricercatori.
4. E' fatto obbligo al soggetto beneficiario di trasmettere tramite la apposita piattaforma on line i seguenti documenti:
a) i bandi pubblicati per la selezione dei ricercatori;
b) gli atti della selezione;
c) la pubblicazione dei risultati delle selezioni;
d) l'indicazione delle sedi amministrative in cui sono conservati i documenti;
e) i contratti sottoscritti dai ricercatori;
f) ulteriori dati e documentazione su richiesta del MIUR.
5. E' fatto altresi' obbligo per il il soggetto beneficiario di inserire nell'apposita piattaforma on line, la dichiarazione del ricercatore, secondo il modello fornito dal MIUR, attestante:
a) di essere a conoscenza che l'intervento e' cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, a titolarita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni dell'avviso e del presente disciplinare comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti;
c) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MIUR) comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi gia' percepiti.
6. Il soggetto beneficiario trasmette, esclusivamente tramite l'apposita piattaforma on line e su modulistica predisposta dal MIUR: con cadenza semestrale, una relazione sulle attivita' svolte; con cadenza annuale, una rendicontazione periodica. Ai fini della dichiarazione delle spese alla Commissione europea, il Ministero si riserva di chiedere eventuali integrazioni ai documenti trasmessi, ovvero ulteriori relazioni o rendicontazioni a scadenze diverse.
7. In considerazione degli obiettivi di accelerazione della spesa del Programma Operativo e delle scadenze stabilite dalla normativa comunitaria, la rendicontazione finale dovra' essere presentata entro trenta giorni dal termine dell'intervento.

 
Art. 4
Contributo finanziario

1. Il costo mensile riconosciuto ai fini del presente avviso relativo ad ogni contratto di ricercatore a tempo determinato - onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro - e' pari a 4.004,55 euro. A tale importo si aggiunge una maggiorazione del 20% per «i restanti costi ammissibili» (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), pari a 800,91 euro. Infine, e' riconosciuto un importo mensile pari a 600,00 euro lordi come indennita' di mobilita' da concedere a tutti i ricercatori di linea 2 («attrazione»); la stessa indennita' e' riconosciuta ai ricercatori di linea 1 («mobilita'»), ma soltanto limitatamente al periodo trascorso fuori sede. Considerati tali valori, si determinano le seguenti unita' di costo standard mensili:
a) contratti di linea 1, per i periodi trascorsi in sede: 4.805,46 euro;
b) contratti di linea 1, per i periodi fuori sede: 5.405,46 euro;
c) contratti di linea 2: 5.405,46 euro.
2. I suddetti importi, determinati sulla base della proposta di definizione di tabelle di costi standard ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013, trasmessa ai servizi della Commissione Europea in data 22 febbraio 2018, sono condizionati all'approvazione da parte della medesima.
3. Il Ministero adotta le unita' di costo standard a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea e prima dell'approvazione delle proposte presentate riservandosi ogni possibilita' di modifica dei medesimi alla luce delle osservazioni della Commissione europea.
4. Gli importi indicati possono essere modificati sulla base di adeguamenti previsti dalla normativa vigente che dovessero intervenire durante il periodo di decorrenza del rapporto di lavoro, secondo quanto definito dalla Commissione europea nell'atto delegato di approvazione delle unita' di costo standard.
 
Art. 4.
Proroghe e revoche

1. Eventuali proroghe potranno essere richieste dai soggetti beneficiari esclusivamente per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause di forza maggiore e concesse ad insindacabile giudizio del MIUR solo in assenza di cause ostative e qualora compatibili con le scadenze imposte dalla normativa comunitaria in merito all'ammissibilita' delle spese.
2. Si procedera' alla revoca totale del finanziamento, con conseguente restituzione degli importi eventualmente gia' versati nei seguenti casi:
a) mancato avvio dell'intervento entro i termini stabiliti;
b) interruzione dell'intervento per cause imputabili al soggetto beneficiario;
c) mancato rispetto degli obblighi, di cui all'art. 3 in capo al soggetto beneficiario, secondo quanto stabilito nell'avviso e nel presente disciplinare di attuazione;
d) realizzazione dell'intervento in maniera difforme rispetto a quanto approvato;
e) mancato svolgimento del periodo minimo di lavoro fuori sede previsto dal contratto;
f) mancato rispetto delle norme in materia di informazione e comunicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 «Responsabilita' dei beneficiari»;
g) esito negativo dei controlli di cui al successivo art. 6;
h) tutti gli altri casi previsti dalla legge.

 
Art. 5
Risorse finanziarie disponibili, misure agevolative

1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente avviso, il MIUR mette a disposizione risorse, a carico del FSE e del Fondo di rotazione nazionale, per complessivi 110 milioni di euro.
2. Il contributo a carico del PON per ogni Piano ammesso a finanziamento e' determinato in base ai costi standard definiti all'art. 4 e ritenuti ammissibili dal MIUR, al termine delle procedure di valutazione.
 
Art. 5.
Modalita' di erogazione del finanziamento

1. I pagamenti al soggetto beneficiario saranno effettuati dal Ministero, previa positiva conclusione delle verifiche spettanti agli Uffici competenti, secondo i tempi e con le seguenti modalita':
a) un anticipo pari ad 1/3 del totale del finanziamento a seguito della presentazione di quanto previsto dall'art. 3 commi 4 e 5;
b) un ulteriore versamento pari ad 1/3 del totale del finanziamento a seguito della presentazione del primo rendiconto annuale secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6;
c) l'ultima tranche (pari ad 1/3 del totale del finanziamento) subordinata dalla contestuale presentazione del secondo rendiconto annuale secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6.
2. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati e' subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
3. Al termine dell'intervento, a seguito della presentazione della rendicontazione finale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7 del presente disciplinare, il Ministero effettuera' la verifica conclusiva ricalcolando, ove necessario, il contributo spettante in base ai periodi effettivamente trascorsi fuori sede. In tale sede, si procedera' al recupero del contributo eventualmente gia' erogato in eccesso, ovvero alla revoca e al recupero integrale dello stesso caso di verifica finale negativa. In nessun caso, comunque, il contributo effettivamente spettante potra' risultare superiore all'importo approvato dal Ministero.
4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverra' mediante restituzione dell'importo da parte del beneficiario ovvero, nel caso in cui il soggetto non provveda nel termine di novanta giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate al soggetto stesso su altri capitoli di spesa del bilancio del MIUR per gli atenei pubblici, o mediante escussione della polizza fideiussoria per quelli privati.
5. I pagamenti del soggetto beneficiario a favore dei ricercatori devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale nel rispetto degli obblighi di tracciabilita' previsti dalla legge n. 136/2010.

 
Art. 6
Procedure di valutazione

1. Le proposte sono assoggettate a valutazione collegiale da parte di un Comitato di selezione, composto da due esperti per ciascuna delle dodici aree di specializzazione, piu' un Presidente, individuati dal Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) nell'ambito degli iscritti all'albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE).
2. Le valutazioni del Comitato debbono riferirsi alle singole linee di ricerca proposte nel Piano: e' pertanto possibile che un singolo Piano sia approvato nella sua interezza, oppure soltanto parzialmente, oppure interamente rigettato.
3. I criteri di valutazione sono di seguito riportati:
a) validita' scientifica (innovativita', originalita', impatto scientifico): fino a 25 punti;
b) congruita' del profilo e del numero dei ricercatori previsti: fino a 20 punti;
c) coerenza con la SNSI: fino a 20 punti;
d) potenzialita' di avvio e/o di sviluppo di collaborazioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private, e imprese nazionali o internazionali, con particolare riferimento alle ricadute sul territorio: fino a 15 punti;
e) capacita' di sostenere e sviluppare l'attivita' proposta (fattibilita' tecnica e organizzativa): fino a 15 punti;
f) contributo al perseguimento dei principi orizzontali: fino a 5 punti.
4. Acquisite le valutazioni del Comitato di selezione, il MIUR definisce la graduatoria finale ed ammette al finanziamento (secondo l'ordine della graduatoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei costi ritenuti congrui dal Comitato), fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, le linee di ricerca che avranno raggiunto il punteggio minimo di 75 sui 100 punti conseguibili.
 
Art. 6.
Controlli e ispezioni

1. Il MIUR potra' effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto.
2. Il soggetto beneficiario e' tenuto a consentire ed agevolare lo svolgimento dei suddetti controlli in tutti i luoghi ove si svolgono le attivita' del progetto, inclusi quelli esterni alle sedi del beneficiario, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta e fornendo tutta la collaborazione necessaria.

 
Art. 7
Modalita' di erogazione

1. Le erogazioni dei contributi in favore dell'ateneo proponente sono effettuate secondo quanto previsto nel Disciplinare di attuazione che forma parte integrante del presente avviso.
 
Art. 7.
Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente disciplinare sara' esclusivamente competente il Foro di Roma.
 
Art. 8
Modalita' di presentazione dei progetti

1. Le domande devono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico (https://aim.cineca.it), dalle ore 15,00 del 23 aprile 2018 fino alle ore 15,00 del 31 maggio 2018, sulla base della modulistica presente sul sito.
2. Tutto il materiale trasmesso e' utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente decreto.
 
Art. 9
Informazioni

1. Il responsabile unico del procedimento per il presente avviso e' l'ing. Mauro Massulli dirigente dell'Ufficio III della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il presente avviso, soggetto a registrazione da parte degli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' reso disponibile sul sito www.miur.it e sul sito www.ponricerca.gov.it

Roma, 27 febbraio 2018

Il direttore generale: Di Felice

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018, n. 1-598
 
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