Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2018 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 luglio 2018, n. 84 |
Testo del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 158 del 10 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 98 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Disposizioni urgenti per la cessione di unita' navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.». |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Cessione di unita' navali alla Libia
1. Per incrementare la capacita' operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attivita' di controllo e di sicurezza rivolte al contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, nonche' nelle attivita' di soccorso in mare, e' autorizzata, conformemente a specifiche intese con le competenti autorita' dello Stato di Libia, nel rispetto delle vigenti disposizioni internazionali ed europee in materia di sanzioni, la cessione a titolo gratuito al Governo dello Stato di Libia, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato: a) fino a un massimo di n. 10 «unita' navali CP», classe 500, in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; b) fino a un massimo di n. 2 unita' navali, da 27 metri, classe Corrubia, in dotazione alla Guardia di finanza. 2. Per il ripristino in efficienza e il trasferimento delle unita' navali di cui al comma 1 dall'Italia alla Libia, sono autorizzate le seguenti spese: a) euro 695.000 per l'anno 2018 in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle unita' di cui al comma 1, lettera a); b) euro 455.000 per l'anno 2018 in favore del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle unita' di cui al comma 1, lettera b). |
| Art. 2
Manutenzione delle unita' navali e formazione del personale
1. Per la manutenzione delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, per lo svolgimento di attivita' addestrativa e di formazione del personale della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici ai fini di potenziarne la capacita' operativa nel contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani, e' autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 800.000 per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la spesa di euro 570.000 per il Ministero dell'economia e delle finanze. |
| ((Art. 2 bis Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini dell'attivita' di ricerca e soccorso e di polizia marittima, nonche' per l'espletamento dei compiti d'istituto assegnati al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.)) |
| Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente a euro 2.520.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 900.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 389.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1.231.000 euro. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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