Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 2 agosto 2018
Proroga del termine di cui all'articolo 1 del decreto 23 dicembre 2015 concernente la data di entrata in vigore degli specifici decreti di autorizzazione all'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto, in particolare, l'art. 72, par. 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, par. 5, regolamento CE n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, par. 5 del regolamento UE n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento;
Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica rilevanti dei disciplinari DOP e IGP, che comportano una o piu' modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE, conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, par. 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, che per analogia sono applicabili anche alle domande di modifica dei disciplinari in questione;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 26 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola e, in particolare, l'art. 4, comma 1, ai cui sensi e' fissato al 15 novembre di ciascun anno il termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai cui sensi gli specifici decreti di autorizzazione all'etichettatura transitoria si applicano alle produzioni derivanti da una determinata campagna vendemmiale, a condizione che gli stessi entrino in vigore antecedentemente all'inizio di detta campagna vendemmiale (1° agosto di ciascun anno);
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Vista la nota ministeriale prot. PQAI IV n. 44447 del 5 giugno 2017, pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, recante «Autorizzazioni per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009, dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e del decreto 23 dicembre 2015. Chiarimenti operativi in vista della prossima campagna vendemmiale 2017/2018 per le autorizzazioni relative alle modifiche dei disciplinari.»;
Considerato che e' in avanzata fase la procedura per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione UE previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, ove saranno contenute, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato art. 72;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, nelle more dell'emanazione dei predetti atti della Commissione UE e dei relativi decreti applicativi della stessa legge, ivi compreso il decreto in materia di procedure per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, sono da ritenere applicabili, anche per la prossima campagna vendemmiale 2018/2019, le disposizioni di etichettatura transitoria di cui ai citati decreti ministeriali 7 novembre 2012 e 23 dicembre 2015, ivi comprese le disposizioni di cui alla richiamata nota ministeriale del 5 giugno 2017;
Viste le domande di modifica di specifici disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP presentate a questo Ministero dai soggetti legittimati interessati, per la relativa valutazione nell'ambito della procedura nazionale preliminare, in conformita' alle disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame delle domande di modifica rilevanti dei disciplinari DOP e IGP, nei termini sopra specificati, il Ministero si avvale dell'intervento del Comitato nazionale vini DOP e IGP, quale organo del Ministero, ai sensi dell'art. 7 del richiamato decreto 7 novembre 2012;
Considerato che il Comitato nazionale vini DOP e IGP, nominato con decreto 18 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010 e prorogato nella sua attivita' ai sensi dell'art. 90 della legge n. 238/2016, e' scaduto il 31 dicembre 2017;
Considerato che il nuovo Comitato nazionale vini DOP e IGP, di cui all'art. 40 della citata legge n. 238/2016, e' stato nominato con il recente decreto del Ministro n. 7337 del 30 luglio 2018;
Considerato che detta ritardata nomina e la conseguente inattivita' del Comitato non ha consentito a questo Ministero la definizione della procedura nazionale di talune domande di modifica dei disciplinari di vini DOP e IGP, compatibilmente con i tempi previsti per il rilascio delle autorizzazioni di etichettatura transitoria di cui alla richiamata normativa nazionale e, in particolare, antecedentemente al termine del 1° agosto 2018 previsto dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, che corrisponde all'inizio della campagna vendemmiale 2018/2019;
Considerato, in particolare, che il predetto ritardo comporterebbe ingenti danni economici ai produttori dei vini DOP e IGP relativi alle citate domande di modifica dei disciplinari, la cui istruttoria e' stata temporaneamente sospesa nell'attesa della valutazione da parte del nuovo Comitato in questione, che avverra' dopo il suo insediamento e verosimilmente non prima del mese di settembre p.v.;
Ritenuto, nell'interesse dei produttori vitivinicoli interessati, di dover attivare, in via eccezionale e temporanea, limitatamente alla corrente campagna vendemmiale 2018/2019, un'idonea procedura atta a risolvere le problematiche connesse al predetto ritardo nella valutazione delle domande di modifica dei disciplinari in questione, in ogni caso nel rispetto delle vigenti norme di tutela delle produzioni DOP e IGP, con particolare riguardo alle disposizioni stabilite nelle proposte di modifica dei disciplinari che saranno definite da questo Ministero, previa valutazione del nuovo Comitato vini DOP e IGP nei tempi sopra evidenziati, nonche' alle norme sul controllo delle produzioni di cui all'art. 64 della legge n. 238/2016;
Ritenuto, pertanto, in tale ottica, di dover posticipare il termine del 1° agosto 2018, di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, alla data del 15 novembre 2018, previsto per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia di cui all'art. 4, comma 1, del richiamato decreto 26 ottobre 2015, in modo da consentire a questo Ministero, compatibilmente con i tempi previsti per l'assolvimento degli obblighi a carico dei produttori vitivinicoli connessi alla rivendicazione delle produzioni DOP e IGP derivanti dalla corrente vendemmia, l'adozione degli specifici decreti di autorizzazione in questione, per le richiamate domande di modifica dei disciplinari pendenti che potranno essere definite in senso positivo, nel rispetto delle richiamate disposizioni procedurali nazionali;

Decreta:

Articolo unico

1. Limitatamente alle produzioni derivanti dalla corrente campagna vendemmiale 2018/2019 e, se del caso, delle campagne vendemmiali precedenti, il termine per l'entrata in vigore del decreto di autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 23 dicembre 2015 richiamato in premessa e' posticipato al 15 novembre 2018.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2018

Il direttore generale: Abate
 
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