Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 7 agosto 2018
Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» e criteri per la verifica della tracciabilita' varietale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931 n. 1785, e successive modificazioni, che ha istituito l'Ente nazionale risi attribuendo, al medesimo ente, competenze tecnico-specialistiche di particolare rilievo per il settore risicolo, comprendenti, tra l'altro, il sostegno della produzione risicola nazionale, a garanzia della sua qualita', nonche' la raccolta e l'elaborazione delle informazioni sul settore risicolo, con particolare riguardo alla conoscenza e alla previsione dell'andamento della produzione nazionale, europea e internazionale;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e in particolare, l'art. 31, recante delega al Governo per il sostegno al settore del riso;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, che definisce norma per il sostegno del mercato del riso, e, in particolare, l'art. 5, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» e i criteri per la tracciabilita' varietale;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico», in associazione alla denominazione dell'alimento, per le varieta' di risone di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, nonche' i criteri per la verifica della tracciabilita' varietale, dalla semina fino all'immissione al consumo, e i relativi controlli.
 
Allegato 1 - Adempimenti a carico dei soggetti aderenti al sistema

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2 - Adempimenti a carico dell'Ente Nazionale Risi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Soggetti

1. Sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel presente decreto i soggetti che intendono:
a. coltivare e produrre in Italia risone delle varieta' Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, S. Andrea, Vialone Nano e Ribe, ai fini dell'utilizzo dell'indicazione «classico»;
b. per i medesimi fini, acquistare risone delle varieta' sopra elencate;
c. lavorare il risone delle varieta' sopra indicate e/o confezionare il riso ottenuto dalla loro lavorazione, allo scopo di commercializzarlo con l'indicazione «classico» in associazione alla denominazione dell'alimento.
2. I risicoltori che coltivano risone tutelato da un regime di qualita' (DOP e IGP) riconosciuto nell'Unione europea possono partecipare al sistema di tracciabilita' varietale del riso che potra' fregiarsi del termine «classico».
 
Art. 3

Tracciabilita' varietale

1. La tracciabilita', di cui all'art. 1 e' assicurata, in tutte le fasi che intercorrono dal momento della semina, a quello dell'immissione al consumo.
2. E' a carico dei soggetti, responsabili delle diverse fasi, il rispetto degli adempimenti previsti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Sono a carico dell'Ente nazionale risi gli adempimenti previsti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Per i fini, di cui al presente articolo, puo' essere utilizzata la documentazione gia' in uso dagli operatori della filiera, purche' siano chiari il riferimento alla specifica tipologia produttiva di risone e la destinazione all'utilizzo dell'indicazione «classico».
5. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente decreto, per il sistema di tracciabilita' varietale, non consente l'utilizzo del termine «classico».
 
Art. 4

Sistema informatico per la tracciabilita' varietale
del riso «classico»

1. Gli operatori della filiera, devono registrarsi, tramite apposita istanza di iscrizione al sistema informatico online, per la tracciabilita' varietale del riso «classico», istituito presso l'Ente nazionale risi, che ne cura anche la gestione.
2. La registrazione al sistema informatico permette agli operatori, previa identificazione, di accedere alla propria posizione, visualizzare i propri movimenti e gestire le denunce, da presentare all'Ente nazionale risi con collegamento via web.
3. Per aderire al sistema, i risicoltori devono presentare il modulo di adesione online o, in alternativa, cartaceo. La domanda di adesione al sistema deve pervenire all'Ente nazionale risi inderogabilmente entro il 20 luglio di ogni anno.
4. Le domande presentate dopo la scadenza prevista al comma 3 non sono ricevibili. Per l'anno 2018, il termine e' prorogato al 31 agosto 2018.
5. Il ritiro dal sistema di tracciabilita', per l'intera superficie dichiarata nell'istanza, puo' avvenire unicamente prima della presentazione all'Ente nazionale risi della denuncia di produzione, inoltrando allo stesso ente l'apposita comunicazione.
6. La modulistica per l'inoltro delle istanze all'Ente nazionale risi e' resa disponibile sul sito internet del medesimo ente.
 
Art. 5

Controlli

1. L'Ente nazionale risi, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, e dell'art. 13 della legge n. 689/1981, verifica la congruenza della documentazione presentata attraverso i dati presenti nel sistema informatico di cui all'art. 4 ed effettua controlli in loco casuali.
2. Eventuali irregolarita' sul sistema di tracciabilita' varietale previsto dal presente decreto precludono la possibilita' di commercializzare il prodotto con l'indicazione «classico». La commercializzazione del prodotto recante l'indicazione «classico» per il quale non e' garantita la tracciabilita' varietale ai sensi del presente decreto non e' consentita e costituisce violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131.
3. Sono fatti salvi i poteri conferiti dalla legge agli altri organi di controllo.
 
Art. 6

Norme di chiusura

1. L'identificazione di una partita di risone o di riso, come prodotto destinato all'ottenimento di riso «classico», non preclude la sua eventuale immissione in commercio, come prodotto non riportante tale indicazione.
2. L'Ente nazionale risi fornisce le informazioni in suo possesso alle pubbliche amministrazioni, che ne facciano richiesta, per l'espletamento delle rispettive attivita' istituzionali e di controllo.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2018

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Centinaio
Il Ministro dello sviluppo economico
Di Maio
 
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