Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2018 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86
Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 160 del 12 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo e
conseguenti modifiche sugli enti vigilati
1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dal 1º gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nonche' quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' soppressa ((a decorrere dal 1° gennaio 2019)) e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;»;
b) all'articolo 27, comma 3, le parole: «del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», sono soppresse;
c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo» sono soppresse;
d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;
e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro».
4. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
5. La denominazione: «Ministero per i beni e le attivita' culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo».
6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali le competenze gia' previste dalle norme vigenti relative alla «Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima e' ridenominata «Scuola dei beni e delle attivita' culturali» e le sue attivita' sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale turismo alla data del 1º giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo con la societa' in house ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia' previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. E' riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facolta' assunzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. ((Al contempo, le facolta' assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.)) All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis,)) sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attivita' culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
9. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis,)) sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
11. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
b) le parole: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
12. ((L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e' abrogato)).
13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:
a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo ((e' modificato,)) al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
13) Ministero della salute.
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n.29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Il Ministero, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha lo scopo di
formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo
del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitivita'
internazionale, in coerenza con le linee generali di
politica estera e lo sviluppo economico del sistema
produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne
l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche
mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite
dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni,
alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti
territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private
interessate allo sviluppo della competitivita';
e) monitorare l'impatto delle misure di politica
economica, industriale, infrastrutturale, sociale e
ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e
di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre
amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello
internazionale, del Paese e per la promozione della
trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del
Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
settore e facendo salve le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e per il tramite
dei rappresentanti italiani presso tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di
responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla
qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia
industriale e aziendale;
e) definisce le strategie e gli interventi della
politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli
italiani nel Mondo.
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza
annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle
risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle
modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di
monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, fatte salve le risorse e il personale che
siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad
altri Ministeri, agenzie o autorita', perche' concernenti
funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni
caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle
autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle
finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri, svolge per quanto di competenza, in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) competitivita': politiche per lo sviluppo della
competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche
di promozione degli investimenti delle imprese al fine del
superamento degli squilibri di sviluppo economico e
tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle
attivita' produttive e gli strumenti della programmazione
negoziata, denominati contratti di programma, inclusi
quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di
localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e
contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per
quanto di competenza ed al pari delle altre
amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il
raccordo con gli interventi degli enti territoriali,
rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo
conto anche delle competenze regionali; politiche di
supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei
settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella
realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei
settori di competenza; politiche per i distretti
industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali
per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori
produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali
e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in
materia di promozione industriale e di vigilanza
sull'Istituto per la promozione industriale; politica
industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto
atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale
internazionale nei settori aerospaziali e della difesa,
congiuntamente agli altri Ministeri interessati;
monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi
compreso, per quanto di competenza, il settore
agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo
sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate
all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
dalla crisi di particolari settori industriali; politiche
per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle
imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza
ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione e
mutualita';
b) internazionalizzazione: indirizzi di politica
commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
del Ministero dell'economia e delle finanze; elaborazione
di proposte, negoziazione e gestione degli accordi
bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela
degli interessi della produzione italiana all'estero;
valorizzazione e promozione del made in Italy, anche
potenziando le relative attivita' informative e di
comunicazione, in concorso con le amministrazioni
interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione
delle attivita' di autorizzazione; collaborazione
all'attivita' di cooperazione internazionale e di aiuto
allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero
dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo
coordinamento con le politiche commerciali e promozionali;
coordinamento delle attivita' della commissione CIPE per la
politica commerciale con l'estero, disciplina del credito
all'esportazione e dell'assicurazione del credito
all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali e comunitarie ferme restando le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
attivita' di semplificazione degli scambi, congiuntamente
con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali; coordinamento, per quanto di competenza,
dell'attivita' svolta dagli enti pubblici nazionali di
supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo
ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di
competenza del Ministero delle attivita' produttive;
sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il
coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali,
promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e
distretti produttivi, con la partecipazione di enti
territoriali, sistema camerale, sistema universitario e
parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze
dei Ministeri interessati; politiche e strategie
promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
che svolgono attivita' di internazionalizzazione;
promozione integrata all'estero del sistema economico, in
collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e con gli altri Dicasteri ed
enti interessati; rapporti internazionali in materia
fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e
coordinamento della promozione del sistema fieristico di
rilievo internazionale, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali,
delle attivita' promozionali nazionali, raccordandole con
quelle regionali e locali, nonche' coordinamento,
congiuntamente al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale ed al Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo le modalita' e gli strumenti
previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
promozionali in ambito internazionale; sostegno agli
investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero,
ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale; promozione degli investimenti
esteri in Italia, congiuntamente con le altre
amministrazioni competenti e con gli enti preposti;
promozione della formazione in materia di
internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del
sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine
dell'Italia all'estero;
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e
delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e
provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni
internazionali e rapporti comunitari nel settore
dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, compresi il
recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive
sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme
restando le competenze del Presidente del Consiglio dei
ministri e delle regioni; attuazione dei processi di
liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della
concorrenza nei mercati dell'energia e tutela
dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e
relativi rapporti con le autorita' internazionali,
congiuntamente con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale per la parte di competenza;
politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei
settori produttivi; politiche di incentivazione per la
ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la
promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;
partecipazione ai procedimenti di definizione delle
migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi;
politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con
l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della
concorrenza nel settore commerciale, attivita' di
sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme
di commercializzazione, al fine di assicurare il loro
svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la
valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico
nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;
sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale
dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con
fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze
delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei
prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema
di certificazione ambientale, in particolare in materia di
ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui
all'allegato I del trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le
competenze delle regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri, gli organismi internazionali e gli enti
locali; attivita' di supporto e segreteria
tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
consumatori nel settore turistico a livello nazionale;
monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie
fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi
di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di
beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
in materia di giochi, nonche' di prevenzione e repressione
dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale;
vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta
del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei
servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle societa'
fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio,
consistenti in particolare nelle seguenti attivita':
redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter
dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti
i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi
compresa la definizione di forme di incentivazione dei
relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la
competitivita' del sistema produttivo nazionale;
valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli
investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti
in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai
fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti
sulla competitivita' del sistema produttivo nazionale;
rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati
statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati
alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in
materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
monitoraggio dell'attivita' assicurativa anche ai fini
delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche
riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e
raccolta di documentazione statistica per la definizione
delle politiche di internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli
scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di
politica commerciale; rilevazione degli aspetti
socio-economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
Ministeri.».
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 33 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro per le
politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole
assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle
politiche agricole e forestali e ministero delle politiche
agricole e forestali.
2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste,
caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto
legislativo.
3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti
stabiliti dal predetto art. 2 dei decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in
coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e
rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura
nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria
ed internazionale; disciplina generale e coordinamento
delle politiche relative all'attivita' di pesca e
acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche
marine di interesse nazionale, di importazione e di
esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della
regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli
accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi
comunitari ed internazionali riferibili a livello statale;
adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e
garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e
orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa
la verifica della regolarita' delle operazioni relative al
FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
della Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi:
riconoscimento degli organismi di controllo e
certificazione per la qualita'; trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari
come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che
istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti
agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e
tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita'
agricole nelle aree protette; certificazione delle
attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
del codex alimentarius; valorizzazione economica dei
prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno
delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori
agricoli; accordi interprofessionali di dimensione
nazionale; prevenzione e repressione - attraverso
l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10
del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e
ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di
importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale;
b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in
materia di turismo, cura della programmazione, del
coordinamento e della promozione delle politiche turistiche
nazionali, dei rapporti con le regioni e dei progetti di
sviluppo del settore turistico, delle relazioni con
l'Unione europea e internazionali in materia di turismo,
fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le
associazioni di categoria e le imprese turistiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 34 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a quattro, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative):
«Art. 5 (Proroga di termini in materia di beni
culturali). - 1. Al terzo periodo del comma 24 dell'art. 13
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le
parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 settembre 2015».
1-bis. Le attivita' della Fondazione di studi
universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai
commi 2, 3 e 5 dell'art. 67 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e
delle attivita' culturali senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e'adottato il nuovo
statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume
la denominazione di "Scuola dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali - art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento
di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della
struttura interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati
esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art.
21, comma 1, secondo periodo. Periodo abrogato dal
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7. Comma abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi».
- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.):
«Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in uffici dirigenziali generali centrali e periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non piu' di due
uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del
Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali,
incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a
venticinque.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Trasformazione di ENIT in ente pubblico
economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.a.). - 1.
Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di
migliorare la promozione dell'immagine unitaria
dell'offerta turistica nazionale e favorirne la
commercializzazione, anche in occasione della Presidenza
italiana del semestre europeo e di Expo 2015, l'ENIT -
Agenzia nazionale del turismo e' trasformata in ente
pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo.
2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di
promozione del turismo, interviene per individuare,
organizzare, promuovere e commercializzare i servizi
turistici e culturali e per favorire la commercializzazione
dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in
Italia e all'estero, con particolare riferimento agli
investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma
tecnologica e nella rete internet attraverso il
potenziamento del portale "Italia.it", anche al fine di
realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo
virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali
digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e
privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la
fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e
degli istituti e dei luoghi della cultura.
3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare,
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne
costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di
amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La
sua attivita' e' disciplinata dalle norme di diritto
privato. L'ENIT stipula convenzioni con le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali
ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto
dall'art. 37, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attivita' riferite a
mercati esteri e le forme di collaborazione con le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli
istituti italiani di cultura sono regolate da intese
stipulate con il Ministero degli affari esteri.
4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente
trasformato e al fine di accelerare il processo di
trasformazione, l'attivita' di ENIT prosegue nel regime
giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di
amministrazione sono svolte da un commissario
straordinario, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
entro il 30 giugno 2014.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto si provvede all'approvazione
del nuovo statuto dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede
di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo. Il presidente
dell'ENIT e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente
nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2 e prevede,
tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la
finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e,
in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi
competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni
progettuali e consultive nei confronti degli organi
direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto
consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento,
indennita' o rimborso di spese. Lo statuto stabilisce,
altresi', che il consiglio di amministrazione sia composto,
oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri nominati
dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro sentite
le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia
di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina
delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra
indicati e della loro durata, nonche' dell'Osservatorio
nazionale del turismo. L'ENIT puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del
testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, e successive modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con
adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da
stipularsi tra il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente
dell'ENIT, sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT,
nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei
termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale
determinato;
c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali
e regionali da accordare all'ENIT stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse;
f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a
monitorare la reputazione dell'Italia nella rete web,
nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta
turistica nazionale.
8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi
del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla
individuazione nello statuto dello specifico settore di
contrattazione collettiva, il contratto collettivo di
lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di
cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta
un piano di riorganizzazione del personale, individuando,
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, sulla
base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi
compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di
migliorare la digitalizzazione del settore turistico e
delle attivita' promo-commerciali, la dotazione organica
dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo,
nonche' le unita' di personale in servizio presso ENIT e
Promuovi Italia S.p.a. da assegnare all'ENIT come
trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano,
inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite
soppressione, delle sedi estere di ENIT.
9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il
personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT
assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente
articolo puo' optare per la permanenza presso quest'ultimo
oppure per il passaggio al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo o ad altra
pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica acquisisce
dall'ENIT l'elenco del personale interessato alla mobilita'
e del personale in servizio presso ENIT non assegnato
all'ENIT stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di
cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione
presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la
collocazione, nei limiti della dotazione organica delle
amministrazioni destinatarie e con contestuale
trasferimento delle relative risorse. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede all'assegnazione del personale
presso le amministrazioni interessate con inquadramento
sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate
con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che
mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si
applica il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi
vigenti dell'amministrazione di destinazione.
10. L'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, e successive modificazioni, e' abrogato.
Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, il commissario di cui al comma
4 pone in liquidazione la societa' Promuovi Italia S.p.a.
secondo le disposizioni del codice civile. Il liquidatore
della societa' Promuovi Italia S.p.a. puo' stipulare
accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia -
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a., che prevedano il trasferimento
presso queste ultime di unita' di personale non assegnate
all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo,
anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione
di servizi in essere alla data di messa in liquidazione
della societa' Promuovi Italia S.p.a.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla
liquidazione della societa' Promuovi Italia S.p.a. sono
esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per
l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 26
gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino
italiano), abrogato dalla presente legge:
«Art. 4. - Fanno parte di diritto del Consiglio
centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano:
un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio
permanente effettivo, designato dal Ministro per la difesa
e (quattro) funzionari aventi qualifica non inferiore a
quella di direttore di sezione, designati rispettivamente
dal (Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo), dal Ministro per l'interno, dal
Ministro per il (Tesoro e), dal Ministro per la pubblica
istruzione e dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Fanno parte di diritto del collegio dei revisori del Club
alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente,
dal (Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo) e dal Ministro per il tesoro, di
qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione».
 
Art. 2

Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» a «Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal Ministro della difesa»;
b) al comma 2, le parole: «, su proposta del Ministro per la coesione territoriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla proposta del Ministro delegato per il Sud» e le parole da: «un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri» a «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.».
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresi' le funzioni gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio» sono soppresse e il comma 9 e' abrogato. ((All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.))
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;»;
b) all'articolo 37, comma 1, le parole: «, comma 5-bis,» sono soppresse.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ((da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.
6. Le risorse di cui al comma 5, ((gia' trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili,)) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis,)) si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni
urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree
interessate), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a
favorire lo sviluppo delle aree interessate):
«Art. 1 (Interventi urgenti per garantire la sicurezza
agroalimentare in Campania). - 1. Il Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia regionale per
la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli
indirizzi comuni e le priorita' definite con direttiva dei
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute, d'intesa con il presidente della Regione
Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le indagini
tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di
telerilevamento, dei terreni della Regione Campania
destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale
esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e
smaltimenti abusivi anche mediante combustione. Le indagini
di cui al presente comma sono svolte unitamente alla
verifica e alla ricognizione dei dati in materia gia' in
possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini
tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi
aggiornamenti sono pubblicati nei siti internet
istituzionali dei Ministeri competenti e della Regione
Campania.
1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle
contaminazioni esistenti nella Regione Campania, l'Istituto
superiore di sanita' analizza e pubblica i dati dello
studio epidemiologico "Sentieri" relativo ai siti di
interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e
aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo
potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in
merito ai registri delle malformazioni congenite e ai
registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla
sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi
di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili.
Tali attivita' sono svolte con il supporto dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Regione
Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorita'
definiti con direttiva dei Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa
con il presidente della Regione Campania, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. All'attuazione del
presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi
del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo
forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche
agricole e alimentari, del Corpo delle capitanerie di
porto, dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti alimentari,
dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia
digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi
scientifici ed enti di ricerca pubblici competenti in
materia e anche delle strutture e degli organismi della
Regione Campania. In particolare, l'Istituto nazionale di
economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive di vendita
dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come
prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando
le principali dinamiche del rapporto tra la qualita'
effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualita'
percepita dal consumatore ed elaborando un modello che
individui le caratteristiche che il consumatore apprezza
nella scelta di un prodotto agroalimentare. Il nucleo
operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale
dello Stato, il comando Carabinieri politiche agricole e
alimentari, il comando Carabinieri per la tutela della
salute assicurano, per le finalita' di cui al presente
articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni
in proprieta', nel possesso o comunque nella disponibilita'
di soggetti privati.
3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a
fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i
dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilita'.
4. I titolari di diritti di proprieta' e di diritti
reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle
indagini dirette di cui al presente articolo sono obbligati
a consentire l'accesso ai terreni stessi. Ai suddetti
soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la
richiesta di accesso ai terreni. Nel caso sia comunque
impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al
primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati
tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali
terreni, la revoca dell'indicazione puo' essere disposta
con decreto dei Ministri delle politiche agricole,
alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia
stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle
indagini sia dimostrata l'idoneita' di tali fondi alla
produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali
dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare e della salute puo' essere disposta, su istanza dei
soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i
terreni di cui al comma 6, qualora sia stata posta in
essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di
indicazione per provate e documentate motivazioni.
5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva
di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1
presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari
e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute una relazione con i risultati delle
indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche
una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui
tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda
indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro
trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al
primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima,
con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa
con il presidente della Regione Campania, possono essere
indicati altri terreni della Regione Campania, destinati
all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche
temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle
indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal
caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al
comma 1 presentano con le medesime modalita' di cui al
primo periodo una relazione riguardante i restanti terreni
oggetto dell'indagine.
6. Entro i quindici giorni successivi alla
presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente
di cui al primo e al terzo periodo del comma 5, con
distinti decreti interministeriali dei Ministri delle
politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare e della salute sono
indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli
articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i
terreni della Regione Campania che non possono essere
destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente
a colture diverse in considerazione delle capacita'
fitodepurative. Con i decreti di cui al primo periodo
possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a
determinate produzioni agroalimentari. Ove, sulla base
delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile
procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai
sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo
periodo possono essere altresi' indicati i terreni da
sottoporre ad indagini dirette, da svolgere, secondo
l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti, entro
i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni
classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di
rischio piu' elevate, e entro i successivi duecentodieci
per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere
disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini
dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti
derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio
piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui
all'art. 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio
2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le
modalita' di cui al primo periodo, si procede
all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del
primo e del secondo periodo.
6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono
essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
d'intesa con il presidente della Regione Campania, ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai
sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto
giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti
successivamente alla chiusura delle indagini di cui al
comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui
terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle
relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla
presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
al comma 6.
6-bis. Ai titolari di diritti di proprieta' e di
diritti reali di godimento o del possesso dei terreni
oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si
oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi,
o nel caso in cui l'impossibilita' di accesso ai terreni
sia imputabile agli stessi soggetti, e' interdetto
l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi
natura per le attivita' economiche condotte sui medesimi
terreni per tre anni.
6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e
delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente
e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello
Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale
dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
6-quater. Al fine di garantire l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui
all'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni, per l'anno 2014,
limitatamente alle sole vetture destinate all'attivita'
ispettiva e di controllo, non si applica alle
amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente
articolo, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla
verifica dell'indisponibilita' di cessione
all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei
depositi del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco della Regione Campania.
6-quinquies. La Regione Campania, al termine degli
adempimenti previsti dal presente articolo, anche
attraverso la stipulazione di contratti istituzionali di
sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite le
organizzazioni di categoria, puo' approvare un organico
programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di
prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale.
6-sexies. All'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i
competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i parametri fondamentali di qualita' delle
acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le
relative modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 112 del presente decreto e dalla relativa
disciplina di attuazione e anche considerati gli standard
di qualita', di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009,
n. 30, nonche' gli esiti delle indagini e delle attivita'
effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con
il regolamento di cui al presente comma si provvede,
altresi', alla verifica ed eventualmente alla modifica
delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003,
n. 185».
6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata
l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto
alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento al territorio campano.
Art. 2 (Azioni e interventi di monitoraggio, anche di
tipo sanitario, nei territori della Regione Campania e nei
comuni di Taranto e Statte). - 1. Al fine di determinare
gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di
azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e
dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni
nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di
falda e nei pozzi della Regione Campania indicati ai sensi
dell'art. 1, comma 6, e' istituito (presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute,
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal
Ministro della difesa). Il presidente della Regione
Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato. Al
Comitato spetta altresi' la supervisione delle attivita'
della Commissione di cui al comma 2.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato
interministeriale di cui al comma 1, previa valutazione e
idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni gia'
acquisiti da parte del medesimo Comitato, al fine di
individuare o potenziare azioni e interventi di
monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e
nei pozzi della Regione Campania, come indicati ai sensi
dell'art. 1, comma 6, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri (, sulla proposta del Ministro
delegato per il Sud) entro trenta giorni dall'adozione del
primo decreto di cui al medesimo art. 1, comma 6, e'
istituita una commissione composta da (un rappresentante
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che la presiede, e da un rappresentante del
Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno,
del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo), del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute,
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e della
Regione Campania, nonche' dall'incaricato del Governo per
il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella
Regione Campania e delle problematiche connesse e dal
commissario delegato di cui all'art. 11 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto
2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2010. Ai componenti della commissione non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati. La commissione puo'
avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le
eccellenze accademiche e scientifiche, anche
internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il
supporto tecnico per la commissione di cui al comma 2 sono
assicurati dalle strutture organizzative del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
oneri per la finanza pubblica.
4. La commissione di cui al comma 2, entro sessanta
giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1
e per il perseguimento delle finalita' ivi previste,
avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'art.
1, comma 1, nonche' dell'incaricato del Governo per il
contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione
Campania e delle problematiche connesse e del commissario
delegato di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2010, adotta e successivamente coordina un programma
straordinario e urgente di interventi finalizzati alla
tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti
nonche' alla rivitalizzazione economica dei territori, nei
terreni della Regione Campania indicati ai sensi dell'art.
1, comma 6. La commissione deve inoltre prevedere,
nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio
dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali
rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con
proprieta' fitodepurative previste dalla legislazione
vigente. Tra i soggetti attuatori degli interventi di
bonifica, sono individuate anche le societa' partecipate
dalla regione che operano in tali ambiti. Il programma puo'
essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti
istituzionali di sviluppo, di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88. La commissione riferisce
periodicamente al Comitato interministeriale sulle
attivita' di cui al presente comma. Il Comitato
interministeriale predispone una relazione con cadenza
semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto
il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in
sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento
specifico dei lavori e dei progetti nonche' il rendiconto
delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora
disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono
attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza
pubblica.
4-bis. Ai sensi della convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa
esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa
degli enti locali interessati e della Regione Campania, al
fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la
partecipazione dei cittadini residenti nelle aree
interessate, possono essere costituiti consigli consultivi
della comunita' locale nei quali sia garantita la presenza
di rappresentanze dei cittadini residenti, nonche' delle
principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli
enti locali e della Regione Campania. I cittadini possono
coadiuvare l'attivita' di tali consigli consultivi mediante
l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. La
Regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai
consigli consultivi della comunita' locale alla
Commissione, che le valuta ai fini dell'assunzione delle
iniziative di competenza, da rendere pubbliche con
strumenti idonei.
4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di
bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, adotta il regolamento
relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale
e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e
permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento, di cui all'art. 241 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4-quater. La Regione Campania, su proposta
dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse
di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015, anche
ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la
tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo
dello stato di salute della popolazione residente nei
comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui
all'art. 2, comma 1, della direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute
adottata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente
decreto, che risultino interessati da inquinamento causato
da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti,
in esito ai lavori del gruppo di cui all'art. 1, comma 3,
della citata direttiva.
4-quinquies. La regione Puglia, su proposta
dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse
di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015, anche
ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalita'
di offerta di esami per la prevenzione e per il controllo
dello stato di salute della popolazione residente nei
comuni di Taranto e di Statte.
4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e
4-quinquies sono effettuati senza alcuna compartecipazione
alla spesa da parte dei pazienti.
4-septies. Il Ministero della salute, sentiti le
Regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di
sanita', stabilisce le modalita' con cui sono trasmessi, in
forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attivita'
di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies.
4-octies. Per le attivita' di cui ai commi 4-quater e
4-quinquies e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25
milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni
di euro, a valere sulle risorse complessivamente
finalizzate all'attuazione dell'art. 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da
destinare alle Regioni Campania e Puglia ad integrazione di
quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse
integrative di cui al primo periodo tra le Regioni Campania
e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. All'attuazione del programma straordinario urgente
di cui al comma 4 si provvede, nell'anno 2014, nel limite
delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della
riprogrammazione delle linee di intervento del piano di
azione coesione della Regione Campania, sulla base delle
procedure di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente
comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo
nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei
2014-2020 concernenti la Regione Campania e della quota
nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa
alla medesima regione, determinata con la delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
di cui all'art. 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al
presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui
all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 7, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e
successive modificazioni, concorre alla realizzazione di
interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica
della Regione Campania. La quota di cui al primo periodo e'
determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e
dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle
attivita' finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione
di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di
prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti
penali a carico della criminalita' organizzata per la
repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel
territorio della Regione Campania.
5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23
ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, nella concessione di
contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita
priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture
irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso
collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del
prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde
nelle Province di Napoli e Caserta.
6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle
indagini di cui all'art. 1, commi 1, 5 e 6, nel limite di
100.000 euro nel 2013 e di 3.900.000 euro nel 2014, si
provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro
nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito
del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013
finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni
contaminati e, quanto a un milione di euro nel 2014, con le
risorse europee disponibili nell'ambito del programma di
sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate
all'assistenza tecnica.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 2
del decreto-legge n. 136 del 2013 (Disposizioni urgenti
dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali
ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate), sono
apportate le seguenti modificazioni:
«Art. 2 (Azioni e interventi di monitoraggio, anche di
tipo sanitario, nei territori della Regione Campania e nei
comuni di Taranto e Statte). - 1. Al fine di determinare
gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di
azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e
dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni
nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di
falda e nei pozzi della Regione Campania indicati ai sensi
dell'art. 1, comma 6, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute,
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal
Ministro della difesa. Il presidente della Regione Campania
partecipa di diritto ai lavori del Comitato. Al Comitato
spetta altresi' la supervisione delle attivita' della
Commissione di cui al comma 2.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato
interministeriale di cui al comma 1, previa valutazione e
idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni gia'
acquisiti da parte del medesimo Comitato, al fine di
individuare o potenziare azioni e interventi di
monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e
nei pozzi della Regione Campania, come indicati ai sensi
dell'art. 1, comma 6, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri,sulla proposta del Ministro delegato
per il Sud entro trenta giorni dall'adozione del primo
decreto di cui al medesimo art. 1, comma 6, e' istituita
una commissione composta da un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato
per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministero della salute, del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e della Regione Campania, nonche'
dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno
dei roghi di rifiuti nella Regione Campania e delle
problematiche connesse e dal commissario delegato di cui
all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010. Ai componenti
della commissione non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La
commissione puo' avvalersi di esperti di chiara fama scelti
tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche
internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il
supporto tecnico per la commissione di cui al comma 2 sono
assicurati dalle strutture organizzative del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 8 e 9, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive):
«Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione). -
(Omissis).
8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticita'
ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni
di esondazione e alluvione, previa istruttoria del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare dei Ministri, e' assegnata alle regioni, la somma
complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse
del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di
sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. 8-bis. Al comma 3
dell'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, dopo le parole: "i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali" sono
inserite le seguenti: "o nell'ambito delle pertinenze
idrauliche».
9. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1074, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - (Omissis).
1074. Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b),
sono individuati nell'ambito di un programma nazionale
approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sulla base di un
accordo di programma sottoscritto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dal presidente della regione o della provincia autonoma
interessata al programma nazionale di investimento. I
presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate possono essere autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, con oneri di ammortamento a carico del
bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a.
e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'
bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse
allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo
rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le rate di
ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
(Omissis).
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della Convenzione di
Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari,
della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della
comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali;
c-bis) politiche di promozione per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.».
- Si riporta il testo dell'art. 37, comma 1 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla
cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi
dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate
da un segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'art. 19
(...) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
 
Art. 3
Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni,
infanzia e adolescenza, disabilita'

1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita':
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonche' quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi':
1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalita' ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega;
c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi':
1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilita', anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilita' e la mobilita', fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonche' la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. ((Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilita'.)) Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi':
1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria e' riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «con decreto del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il» e dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono soppresse le seguenti: «di concerto con».
3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c):
a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, le parole: «Il Ministro per la solidarieta' sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'» e le parole: «organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia»;
b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: «- Dipartimento per le pari opportunita'» sono sostituite dalle seguenti «- Dipartimento per le politiche della famiglia» e le parole: «Ministro per le pari opportunita'» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'».
4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d):
a) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 41, comma 1, le parole: «Ministro per gli affari sociali coordina» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', coordina»; al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; al comma 8, le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole: ((«Il Ministro per la solidarieta' sociale»)) sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1265 e' sostituito dal seguente:
«1265. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;
2) al comma 2, le parole: «presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero non superiore a cinque.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata.»;
d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'» ((e la parola: "definisce" e' sostituita dalla seguente: "definiscono"));
2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'» e le parole: «Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono»;
3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' trasmettono»;
e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «ne fanno parte, oltre ad un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ne fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e ad un rappresentante» e le parole: «e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', ove nominato, nonche' un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo»;
f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 254 e' sostituito dal seguente:
«254. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo.»;
g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «per la famiglia e le disabilita',»;
h) all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «dell'universita' e della ricerca,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',»;
i) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: «ed e' composto» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', nonche',»;
l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',»;
((l-bis) all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',".
4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4, lettere b) ed e), per l'anno 2018, nelle more dell'adozione del piano triennale di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze e' ripartito secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi del presente decreto.
4-ter. Ferme restando le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma di quanto disposto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche antidroga della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute sono definite, con invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, relativamente:
a) al potenziamento delle attivita' di prevenzione sanitaria;
b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce;
c) alla sorveglianza, nell'ambito del Piano di azione nazionale antidroga, dell'andamento concernente l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento.))

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi:
a) l'articolo 1, comma 19, lettera e), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, e' destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 46 (Aree funzionali). - (Omissis);
c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e sui patronati.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1250, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - (Omissis).
1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la
famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la
rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da
un lato e delle regioni, delle Province autonome di Trento
e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la
partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di
vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento
dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita'
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'art. 17 della legge 3
agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni,
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di
cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare
iniziative che diffondano e valorizzino le migliori
iniziative in materia di politiche familiari adottate da
enti pubblici e privati, enti locali, imprese e
associazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e all'art. 1, comma 348, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche della famiglia", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
in materia di riordino della disciplina della gestione
«Mutualita' pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n.
389) si rimanda alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31
ottobre 1996 - supplemento ordinario n. 184).
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 391, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«Art. 1. - (Omissis).
391. A decorrere dall'anno 2016 e' istituita la carta
della famiglia, destinata alle famiglie costituite da
cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente
residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli
minori a carico. La carta e' rilasciata alle famiglie che
ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi
di emissione, con i criteri e le modalita' stabiliti, sulla
base dell'ISEE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. La carta consente l'accesso a sconti
sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni
tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che
intendano contribuire all'iniziativa. I soggetti che
partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o
riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul
mercato, possono valorizzare la loro partecipazione
all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La
Carta famiglia nazionale e' emessa dai singoli comuni, che
attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio,
e ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta
famiglia nazionale e' funzionale anche alla creazione di
uno o piu' gruppi di acquisto familiare o gruppi di
acquisto solidale nazionali, nonche' alla fruizione dei
biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di
trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di
altro tipo.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108
(Regolamento recante riordino della Commissione per le
adozioni internazionali):
«Art. 3 (Presidenza). - 1. La commissione e' presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delle politiche per la famiglia.
2. Il presidente della commissione, di seguito
denominato "presidente", rappresenta la commissione, ne
coordina l'attivita' e vigila sul suo operato.
3. Il presidente trasmette al Parlamento una relazione
biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo
stato della attuazione della convenzione e sulla
stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non
aderenti alla stessa.».
- Si riporta il testo dell'art. 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 46 (Aree funzionali). - (Omissis);
c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante
riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) si
rimanda alla Gazzetta Ufficiale n 169 del 23 luglio 2007.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione
in schiavitu'):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - (Omissis).
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri (- Dipartimento per le politiche della
famiglia) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del
(Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita') sono definite la
composizione e le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio nonche' le modalita' di attuazione e di
organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene
all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e
la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle
assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio
delle attivita' dell'Osservatorio e della banca dati di cui
al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro
per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come
rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si
provvede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per i riferimenti alla legge 28 agosto 1997, n. 285
(Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza) si rimanda
alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997.
- Si riporta il testo dell'art. 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 46 (Aree funzionali). - (Omissis);
c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e sui patronati.».
- Per i riferimenti alla legge 3 marzo 2009, n. 18
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', con
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006
e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita') si rimanda alla Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009.
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
«Art. 13 (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel rispetto
dell'art. 33 del regolamento UE n. 651/2014 della
commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e'
concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei
mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della capacita'
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di
cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e' altresi'
concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore con disabilita' intellettiva e psichica che
comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore
al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di
assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo
determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per
tutta la durata del contratto.
1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e'
corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle
denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione
dell'incentivo e' trasmessa, attraverso apposita procedura
telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a
fornire una specifica comunicazione telematica in ordine
alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione,
in favore del richiedente opera una riserva di somme pari
all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al
richiedente e' assegnato un termine perentorio di sette
giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro
che da' titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio
dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della
predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del
contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di mancato
rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto
periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme
operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse
a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto
dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione
delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula
del contratto che da' titolo all'incentivo e, in caso di
insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai
sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al
monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento
alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede
all'attuazione del presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente.
2. (Abrogato).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai
datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli
obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di
lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalita' di
cui al comma 1-ter.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008.
A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e
nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse
sono attribuite per il tramite delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' definito l'ammontare
delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono
trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili
per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di
cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto e'
stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di
cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al
presente comma e' aggiornato annualmente al fine di
attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al
comma 4 per il versamento dei contributi di cui all'art. 5,
comma 3-bis.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. (Abrogato).
9. (Abrogato).
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica
degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad
una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie
ivi previste.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 254, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - (Omissis).
254. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione
iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla copertura
finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non
professionale dell'assistente familiare, come definito al
comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del
Fondo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 391, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«Art. 1. - (Omissis).
391. A decorrere dall'anno 2016 e' istituita la carta
della famiglia, destinata alle famiglie costituite da
cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente
residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli
minori a carico. La carta e' rilasciata alle famiglie che
ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi
di emissione, con i criteri e le modalita' stabiliti, sulla
base dell'ISEE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. La carta consente l'accesso a sconti
sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni
tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che
intendano contribuire all'iniziativa. I soggetti che
partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o
riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul
mercato, possono valorizzare la loro partecipazione
all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La
Carta famiglia nazionale e' emessa dai singoli comuni, che
attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio,
e ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta
famiglia nazionale e' funzionale anche alla creazione di
uno o piu' gruppi di acquisto familiare o gruppi di
acquisto solidale nazionali, nonche' alla fruizione dei
biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di
trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di
altro tipo.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, della
legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e
l'adolescenza):
«Art. 11 (Conferenza nazionale sull'infanzia e
sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia). -
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' convoca
periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la
Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza,
organizzata dal Dipartimento per le politiche della
famiglia con il supporto tecnico ed organizzativo del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia e della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti
dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del
Fondo di cui all'art. 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione
in schiavitu'):
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - (Omissis).
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia
l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di acquisire e
monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di
una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili
per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita' sono definite la
composizione e le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio nonche' le modalita' di attuazione e di
organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene
all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e
la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle
assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio
delle attivita' dell'Osservatorio e della banca dati di cui
al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro
per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come
rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si
provvede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1, 2 e 8
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
«Art. 41 (Competenze del Ministro per gli affari
sociali e costituzione del Comitato nazionale per le
politiche dell'handicap). - 1. Il Presidente del Consiglio
dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita', coordina l'attivita' delle Amministrazioni
dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della
presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di
sostegno per le persone handicappate e di verifica
dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti
disposizioni concernenti la condizione delle persone
handicappate sono presentati previo concerto con il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'. Il
concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita' e' obbligatorio per i regolamenti e per gli
atti di carattere generale adotti in materia.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', ogni
due anni, entro il 15 aprile, presenta una relazione al
Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle
politiche per l'handicap in Italia, nonche' sugli indirizzi
che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi
agli interventi di loro competenza disciplinati dalla
presente legge. Nel primo anno di applicazione della
presente legge la relazione e' presentata entro il 30
ottobre.».
- Si riporta il testo dell'art. 41-bis, comma 1 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
«Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap). - 1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita' sentita la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove
indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca
ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati
e del privato sociale che esplicano la loro attivita' nel
campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle
persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza
sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare
eventuali correzioni alla legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1265 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«1265. Gli atti e provvedimenti concernenti
l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali (nella materia di rispettiva
competenza); ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 della
legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York
il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'):
«Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo scopo
di promuovere la piena integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla
convenzione di cui all'art. 1, nonche' dei principi
indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilita', di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'. I componenti dell'Osservatorio
sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel
rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le
amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e
nell'attuazione di politiche in favore delle persone con
disabilita', le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di
previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
del terzo settore operanti nel campo della disabilita'.
L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata esperienza nel campo della
disabilita' in numero non superiore a cinque.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4 della legge
3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York
il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'):
«Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'). - 4.
L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per
la medesima durata.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 della legge
22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare):
«Art. 2 (Definizione delle prestazioni assistenziali da
garantire in tutto il territorio nazionale). - (Omissis).
2. Nelle more del completamento del procedimento di
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definiscono con proprio decreto, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 2, nei limiti delle
risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'art. 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2 della legge
22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare):
«Art. 3 (Istituzione del Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilita' grave prive del sostegno
familiare). - (Omissis).
2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e
protezione a carico del Fondo e' subordinato alla
sussistenza di requisiti da individuare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla
ripartizione delle risorse del Fondo.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 11 della legge
22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare):
«Art. 6 (Istituzione di trust, vincoli di destinazione
e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di
destinazione). - (Omissis).
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita', entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di attuazione del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1 della legge
22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare):
«Art. 8 (Relazione alle Camere). - 1. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per
la famiglia e le disabilita' trasmettono alle Camere, entro
il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni della presente legge e
sull'utilizzo delle risorse di cui all'art. 9. La relazione
illustra altresi' l'effettivo andamento delle minori
entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al
fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle
previsioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 comma 2 e 3 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni
per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'):
«Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione
sociale). - (Omissis).
2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre a due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno del Dipartimento per le politiche della
famiglia, e ad un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti:
a) un componente per ciascuna delle giunte regionali
e delle province autonome, designato dal Presidente;
b) venti componenti designati dall'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,
cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni
capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'art. 1,
comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in
rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente
con quello del relativo ambito territoriale.
3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di
invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita', ove nominato, nonche' un rappresentante
dell'INPS e possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 254 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - (Omissis).
254. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione
iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla copertura
finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non
professionale del caregiver, come definito al comma 255.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del
Fondo.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita',
a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 5 (Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 104). - (Omissis).
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali,
dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le
disabilita', per gli affari regionali e le autonomie,
sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione
scolastica di cui all'art. 15 del presente decreto, previa
intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definite le linee guida
contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione
della certificazione di disabilita' in eta' evolutiva,
secondo la Classificazione statistica internazionale delle
malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell'OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione
del profilo di funzionamento, secondo la classificazione
ICF dell'OMS.».
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera
c), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 12 (Corso di specializzazione per le attivita' di
sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria). - (Omissis).
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', da adottare ai
sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalita'
attuative e quelle organizzative del corso di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le
attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica,
nonche' i crediti formativi necessari per l'accesso al
medesimo corso di specializzazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera
c), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 15 (Osservatorio permanente per l'inclusione
scolastica). - (Omissis).
3. L'Osservatorio di cui al comma 2 e' presieduto dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
o da un suo delegato, ed e' composto da un rappresentante
del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',
nonche', dai rappresentanti delle associazioni delle
persone con disabilita' maggiormente rappresentative sul
territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica,
da studenti nonche' da altri soggetti pubblici e privati,
comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 947, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«Art. 1. - (Omissis).
947. Ai fini del completamento del processo di riordino
delle funzioni delle province, di cui all'art. 1, comma 89,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative
all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali, di cui
all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio
2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che
alla predetta data gia' prevedono l'attribuzione delle
predette funzioni alle province, alle citta' metropolitane
o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio
delle predette funzioni e' attribuito un contributo di 70
milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di
concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita', il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede al riparto del contributo di cui al
periodo precedente tra gli enti territoriali interessati,
anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno
scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto
dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo.».
- Si riporta il testo dell'art. 39-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 39-bis (Consulta nazionale per l'integrazione in
ambiente di lavoro delle persone con disabilita').-
(Omissis).
2. La Consulta e' composta da un rappresentante del
Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', un
rappresentante del Dipartimento per le pari opportunita',
un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un rappresentante del Ministero della
salute, un rappresentante dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un
rappresentante dell'Agenzia nazionale politiche attive del
lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni
del mondo della disabilita' indicati dall'osservatorio
nazionale di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n.
18. Ai componenti della Consulta non spettano gettoni di
presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque
denominati, ad eccezione del rimborso delle spese
effettivamente sostenute previsto dalla normativa
vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 6, lettera
c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
(Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla poverta'):
«Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione
sociale). - (Omissis).
6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei
seguenti piani:
(omissis);
c) un piano per la non autosufficienza, quale
strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le non autosufficienze, di cui all'art. 1, comma
1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1265, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - (Omissis).
1265. Gli atti e provvedimenti concernenti
l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza) si rimanda alla Gazzetta
Ufficiale n. 255 del ottobre 1990 supplemento ordinario n.
67).
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 19, lettera
e), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri)
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.
Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri):
«Art. 1. - (Omissis).
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
ministri:
(omissis);
e) (soppressa);».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 14, lettere b)
e c), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244) convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244):
«Art. 1. - (Omissis).
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri:
(omissis);
b) (soppressa);
c) (soppressa);».
- Per i riferimenti alla legge 3 marzo 2009, n. 18
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', con
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006
e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita') si rimanda alla Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 4

Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione
del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le» e, in fine, le parole da: «, e' istituito» a «30 luglio 1999, n. 303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;
b) al comma 2, le parole: «l'immediata operativita' del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1».
2.(( (Soppresso).))
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e le parole: «della medesima Struttura» sono sostituite con le seguenti «del medesimo Ministero»;
b) al comma 488, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
c) al comma 489:
1) al primo periodo, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
((3-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' abrogato.
3-ter. I commi 155, 156 e 157 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, sia stato gia' bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quater. A decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gia' confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento.
3-quinquies. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "2013-2015" e le parole: "e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse;
b) al comma 1, quarto periodo, le parole da: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" fino a: "e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro";
c) al comma 1-ter, le parole: ", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 18-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017) convertito, con modificazioni
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del
2017), come modificato dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Realizzazione del progetto "Casa
Italia"). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'azione strategica del Governo connesse al progetto
"Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che
hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e
nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare
strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del
territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio
abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e
all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le
attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile
e alle altre amministrazioni competenti in materia.
2. Per garantire l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, fermi restando la dotazione organica del personale
di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del
personale di prestito previsti per la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata
di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni
di livello non generale. E' lasciata facolta' alla
Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in
aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali
facolta' assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di
venti unita' di personale non dirigenziale e di quattro
unita' di personale dirigenziale di livello non generale,
tramite apposito concorso per l'espletamento del quale puo'
avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 3-quinquies dell'art. 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di
2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo
onere si provvede:
a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a
2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno
2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992 -
supplemento ordinario n. 54.
- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 -
raccolta 2018 (Codice della protezione civile), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio
2018.
- Si riporta il testo dei commi 487, 488 e 489,
dell'art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) come
modificati dalla presente legge:
«487. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari
destinati ad interventi di edilizia scolastica di cui
necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca secondo le modalita'
individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale
del medesimo Ministero. Le richieste di spazi finanziari
sono complete delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno
precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della
quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilita',
risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno
precedente.».
«488. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca individua per ciascun ente locale gli spazi
finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) interventi di edilizia scolastica gia' avviati, a
valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo,
e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari
nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
2017 e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492,
nonche' interventi finanziati ai sensi dell'art. 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la
quota di cofinanziamento a carico dell'ente;
b) interventi di nuova costruzione di edifici
scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici
esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto
esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente
normativa, completo del Codice unico di progetto (CUP) e
del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere,
che non abbiano pubblicato il bando alla data della
richiesta di spazi finanziari;
c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli
enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla vigente normativa, completo del CUP e
del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere,
che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della
richiesta di spazi finanziari;
c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici
scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici
esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto
definitivo completo del CUP;
c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i
quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo
del CUP.».
«489. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ufficio per lo sport individuano gli enti locali
beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli
stessi, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando
le priorita' di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le
richieste complessive risultino superiori agli spazi
finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi
e' effettuata a favore degli enti che presentano la
maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo
di amministrazione. Qualora le richieste complessive
risultino inferiori agli spazi disponibili, l'importo
eccedente e' destinato alle finalita' degli interventi
previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo
sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli
spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.».
- Si riporta il testo del comma 8, dell'articolo del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e
181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107),
abrogato dalla presente legge:
«8. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza
unificata, indice specifico concorso con procedura aperta,
anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto
proposte progettuali relative agli interventi individuati
dalle regioni ai sensi del comma 7, nel limite delle
risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel
numero di almeno uno per regione. I progetti sono valutati
da una commissione nazionale di esperti, disciplinata ai
sensi dell'art. 155 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, la quale comunica al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per ogni area di
intervento, il primo, il secondo e il terzo classificato ai
fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di
esperti non spetta alcun compenso, indennita', gettone di
presenza o altra utilita' comunque denominata, ne' rimborsi
spese. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di
intervento possono affidare i successivi livelli di
progettazione ai soggetti individuati a seguito del
concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'art. 156,
comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.».
- Si riporta il testo dei commi 155, 156 e 157,
dell'art. 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti),
abrogati dalla presente legge:
«155. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico
concorso con procedura aperta, anche mediante procedure
telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali
relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi
del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma
158 e comunque nel numero di almeno uno per regione.».
«156. I progetti sono valutati da una commissione di
esperti, cui partecipano anche la struttura di missione di
cui al comma 153 e un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La
commissione, per ogni area di intervento, comunica al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del
finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun
gettone di presenza o altro emolumento comunque
denominato.».
«157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di
intervento possono affidare i successivi livelli di
progettazione ai soggetti individuati a seguito del
concorso di cui al comma 155 del presente articolo, ai
sensi dell'art. 108, comma 6, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».
- Si riporta il testo del comma 155, dell'art. 1, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti):
«155. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico
concorso con procedura aperta, anche mediante procedure
telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali
relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi
del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma
158 e comunque nel numero di almeno uno per regione.».
- Si riporta il testo dell'art. 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici):
«Art. 32-bis (Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla
riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi
straordinari nei territori degli enti locali, delle aree
metropolitane e delle citta' d'arte e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per
interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000
per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli
interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse
da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro
73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4-sexies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese):
«Art. 11 (Libri e centri scolastici digitali). -
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo
unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono
tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in
materia di istruzione, universita' e ricerca), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Mutui per l'edilizia scolastica e per
l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni
fiscali). - 1. Al fine di favorire interventi straordinari
di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico, efficientamento energetico di
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per
studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche
esistenti, per la programmazione triennale (...) le regioni
interessate possono essere autorizzate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a
stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e
prestiti S.p.a., e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di
ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono
stanziati contributi pluriennali per euro (40 milioni per
l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata
residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno
2016). Le modalita' di attuazione della presente
disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e Dipartimento del tesoro, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai contenuti
dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata
il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali,
sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati
ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere
annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei
lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e
sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'art. 18,
commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, come modificato dal presente articolo,
dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento agli
ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita'
nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente.
Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono
altresi' richiesti elementi informativi alle
amministrazioni territorialmente competenti.
1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di
cui al quarto periodo del comma 1 (...) tiene conto dei
piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.
2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle
regioni (anche attraverso la delegazione di pagamento),
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo
comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita'
interno delle regioni per l'importo annualmente erogato
dagli istituti di credito.
2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e
con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei
criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa
depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui
attivati sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati
contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la
durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno
2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 131, della citata legge n. 311 del
2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro
15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno
2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle
istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e alle
universita', fermo restando quanto gia' previsto dall'art.
15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
le parole: "successive modificazioni" sono inserite le
seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e delle
universita'", e dopo le parole "edilizia scolastica" sono
inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni
del presente comma si applicano a partire dall'anno di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "in relazione
all'art. 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
244," sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
delle attivita' di cui al periodo precedente nonche' gli
istituti cui sono affidate tali attivita'".
3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al
comma 8," sono inserite le seguenti: "per gli interventi
finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies,
nella misura definita dal decreto di cui al presente
periodo,».
 
((Art. 4-bis

Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri

1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 3, commi da 1 a 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) (abrogata);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) (abrogata);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro».
 
((Art. 4-ter

Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia:
a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea, nonche' all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in modo da garantire complementarita' con le risorse europee per lo sviluppo regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' le attivita' di valutazione delle politiche di coesione;
c) promuove le politiche e gli interventi per assicurare l'addizionalita', rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' dei relativi programmi di investimento;
d) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
e) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea, nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
f) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte dell'Agenzia, le misure di accelerazione degli interventi necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011;
g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione;
h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;
i) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione, e si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l'attuazione della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione e ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2:
a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attivita' di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
b) assicura il supporto alle attivita' della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2;
c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse della politica di coesione;
d) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali e territoriali, definisce gli standard e le istruzioni operative e svolge attivita' di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali;
e) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai contratti istituzionali di sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. in qualita' di centrale di committenza;
f) propone le necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e da' esecuzione alle determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto;
g) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione degli interventi;
h) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, nonche' avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a.".
2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))


Riferimenti normativi

- Si riportano i commi 2 e 3 del citato art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come
modificato dalla presente legge:
«2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni
titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia:
a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione
relativi all'impiego dei fondi a finalita' strutturale
dell'Unione europea, nonche' all'impiego del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, in modo da garantire
complementarieta' con le risorse europee per lo sviluppo
regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi
finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' le
attivita' di valutazione delle politiche di coesione;
c) promuove le politiche e gli interventi per
assicurare l'addizionalita', rispetto agli stanziamenti
ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse
provenienti dai fondi a finalita' strutturale dell'Unione
europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche'
dei relativi programmi di investimento;
d) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'art.
7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18;
e) cura la valutazione dei risultati delle politiche
di coesione a fini di correzione e riorientamento delle
politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione
con le amministrazioni statali e regionali competenti,
informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi
dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea,
nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione;
f) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione
di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e adotta,
anche in base alle proposte dell'Agenzia, le misure di
accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'art.
3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011;
g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei
rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi
alla fase di definizione delle politiche di sviluppo
regionale e di verifica della loro realizzazione;
h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi
in materia di sviluppo regionale;
i) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei
poteri di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo
n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo
delle risorse per la politica di coesione, e si avvale
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. per dare
esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del
medesimo art. 6 e per l'attuazione della politica di
coesione anche attraverso il ricorso alle misure di
accelerazione degli interventi strategici di cui all'art.
55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».
3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti
dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza
del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi
strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la
coesione e ferme restando le competenze della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui al comma 2:
a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il
controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli
interventi della politica di coesione, anche attraverso
specifiche attivita' di valutazione e verifica, in raccordo
con le amministrazioni competenti, ferme restando le
funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
b) assicura il supporto alle attivita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2;
c) vigila, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei
programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei
progetti che utilizzino risorse della politica di coesione;
d) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni,
centrali e territoriali, definisce gli standard e le
istruzioni operative e svolge attivita' di formazione del
personale delle amministrazioni che gestiscono programmi
europei o nazionali;
e) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni
di accompagnamento alle amministrazioni titolari,
promuovendo il ricorso ai contratti istituzionali di
sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -
Invitalia S.p.a. in qualita' di centrale di committenza;
f) propone le necessarie misure di accelerazione
degli interventi ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e da' esecuzione alle
determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6, comma
6, del medesimo decreto;
g) promuove, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della
qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della
trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione
degli interventi;
h) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di
gestione di programmi finanziati con le risorse della
politica di coesione e per la conduzione di specifici
progetti, nonche', avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi
previste dalla lettera e), dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -
Invitalia S.p.a.».
- Si riporta l'art. 7-bis del citato decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18:
«Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio
territoriale). - 1. Il Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno cura l'applicazione del
principio di assegnazione differenziale di risorse
aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle
Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria,
Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge
nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e
dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali
e di investimento europei (SIE).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e
il Mezzogiorno, da emanare entro il 30 giugno 2017, sono
stabilite le modalita' con le quali verificare, con
riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle
amministrazioni centrali, individuati annualmente con
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in quale
misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le
stesse amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di
destinare agli interventi nel territorio composto dalle
Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria,
Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di
stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla
popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio
relativo a specifiche criticita' individuato nella medesima
direttiva. Con lo stesso decreto sono altresi' stabilite le
modalita' con le quali e' monitorato il conseguimento, da
parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di
cui al periodo precedente, anche in termini di spesa
erogata.
3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle
procedure di cui al comma 2, il Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno presenta annualmente alle
Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal
presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure
correttive eventualmente necessarie.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono alle relative
attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente».
- Si riportano gli articoli 3 e 6 del citato decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di finanziamenti
dell'Unione europea). - 1. Il Ministro delegato per la
politica di coesione economica, sociale e territoriale, di
seguito denominato: "Ministro delegato", cura il
coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a
finalita' strutturale dell'Unione europea, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i
relativi rapporti con i competenti organi dell'Unione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e nel rispetto
dei poteri e delle prerogative delle regioni e delle
autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con gli altri
Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti di
indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai
regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri,
assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti
documenti di programmazione operativa da parte delle
amministrazioni centrali e regionali.
3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei
programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al
comma 1 e l'integrale utilizzo delle relative risorse
dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il
Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove
necessario e nel rispetto delle disposizioni dei
regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di
accelerazione degli interventi anche relativamente alle
amministrazioni che risultano non in linea con la
programmazione temporale degli interventi medesimi».
«Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1. Per
le finalita' di cui all'art. 1, nonche' allo scopo di
accelerare la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa
pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni
competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che
destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli
interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'art. 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. (Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'art. 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici).
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione
degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione e repressione della criminalita'
organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi
comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, e dall'art. 30 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la
specialita' e l'addizionalita' degli interventi, iscrivono
nei relativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di
cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza
contabile e specificando, nella relativa denominazione, che
gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro strategico nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita'
procedurali individuate dall'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400
del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate».
- Si riportano gli articoli 9 e 9-bis del citato
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 9 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi
strutturali europei). - 1. Le amministrazioni e le aziende
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di
competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non
aventi natura provvedimentale relativi alle attivita' in
qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi
strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo
rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti
realizzati con i medesimi fondi.
2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste
dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata
attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con
fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei
relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione
2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il
Governo, allo scopo di assicurare la competitivita', la
coesione e l'unita' economica del Paese, esercita il potere
sostitutivo ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della
Costituzione secondo le modalita' procedurali individuate
dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli
articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in
materia di interventi sostitutivi finalizzati
all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di
inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto
previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle
concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di
servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un
commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, il quale cura tutte le attivita' di
competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per
l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli
interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo
finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate
possono avvalersi di quanto previsto dall'art. 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni.
3. (Soppresso).
3-bis. Al fine di accelerare le procedure di
certificazione delle spese europee relative ai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per
evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno
automatico previste dai regolamenti europei, le autorita'
di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali
che hanno disponibilita' di risorse sui relativi assi
territoriali o urbani attingono direttamente agli
interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le
citta', di cui all'art. 12 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i
comuni proponenti, a condizione che tali interventi
risultino coerenti con le finalita' dei citati programmi
operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione
territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a cui
partecipano le autorita' di gestione dei programmi
operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei
comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorita'
competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti
necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti
interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare
entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico
tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale, il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli
accordi diretti tra i comuni e le autorita' di gestione
nonche' per il raccordo tra le attivita' di supporto alla
stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza
tecnica o le azioni di sistema dei programmi di capacity
building della programmazione regionale unitaria).
4. (Soppresso).
5. Le risorse economiche (rivenienti) dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea per gli interventi di
emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto
dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo
trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle
gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui
trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni
competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile
dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea».
«Art. 9-bis (Attuazione rafforzata degli interventi per
lo sviluppo e la coesione territoriali). - 1. Per le
finalita' di cui all'art. 9, nonche' per accelerare la
realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di
carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di
rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi
natura di grandi progetti o di investimenti articolati in
singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in
relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse
nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono
stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.
2. Al fine di cui al comma 1, il contratto
istituzionale di sviluppo e' promosso dal Ministro per la
coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei
nuovi progetti strategici, coerenti con priorita'
programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale,
ed e' regolato dai commi 2 e seguenti dell'art. 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato
dal presente articolo, in quanto compatibili con il
presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito dal
seguente: "Il contratto istituzionale di sviluppo prevede,
quale modalita' attuativa, che le amministrazioni centrali,
ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi
dell'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici".
4. Al comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: "attuatrici" e'
sostituita dalle seguenti: "responsabili dell'attuazione e
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.a., costituita ai sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e
successive modificazioni, anche quale centrale di
committenza della quale si possono avvalere le stesse
amministrazioni responsabili dell'attuazione degli
interventi strategici";
b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' gli incentivi all'utilizzazione
del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'art. 6".
5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., per le
attivita' di progettazione e di realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto
della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai
progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in
materia di prevenzione e di repressione della criminalita'
e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle
concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.
6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, e' aggiornato il contenuto minimo
delle convenzioni di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica)».
- Si riporta il testo dell'art. 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita') convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'):
«Art. 55-bis (Accelerazione degli interventi strategici
per il riequilibrio economico e sociale). - 1. Ai fini
della realizzazione di interventi riguardanti le aree
sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a
quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale
finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante
finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti
possono avvalersi per le occorrenti attivita' economiche,
finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'art. 90
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
e successive modificazioni.
2. L'art. 8 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e'
abrogato.
2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli
interventi di rilevanza strategica per la coesione
territoriale e la crescita economica, con particolare
riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate
del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione
europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
nonche' per razionalizzare e rendere piu'efficienti le
relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con
fondi europei le amministrazioni interessate possono
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., in qualita' di centrale di committenza ai sensi
degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di
acquisto di beni e servizi».
 
((Art. 4-quater
Composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative
allo spazio e alla ricerca aerospaziale

1. Al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' abrogata;
b) all'articolo 21:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: ", dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali," sono sostituite dalle seguenti: ", per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,", le parole: "e dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati" e le parole: "e dal presidente dell'A.S.I." sono soppresse;
2) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Laddove convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica".))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 6 e 21 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128 - Riordino dell'Agenzia
spaziale italiana (A.S.I.), come modificati dalla presente
legge:
«Art. 6 (Presidente). - 1. Il presidente ha la
rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle
relazioni istituzionali. Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione
e il consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine
del giorno;
b) definisce le linee guida per lo sviluppo
dell'ente, previa delibera del consiglio di
amministrazione, e formula la proposta del piano triennale
e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al
consiglio di amministrazione;
c) vigila, sovrintende e controlla il corretto
svolgimento delle attivita' dell'ente;
d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del
consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica
nella prima riunione utile del consiglio stesso;
e) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia
spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano;
e-bis) (abrogata);
f) affida l'incarico di direttore generale, previa
delibera del consiglio di amministrazione.
2. Il presidente e' scelto tra persone (di riconosciuta
onorabilita' e) di alta qualificazione scientifica e
manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della
ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza
nella gestione di enti o organismi pubblici o privati,
operanti nel settore della ricerca. E' nominato con le
procedure di cui all'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro
anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente e'
sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di
amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente
puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo
quanto previsto dal regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'ente».
«Art. 21 (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale
e aerospaziale). - 1. Al fine di assicurare l'indirizzo e
il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche
con riferimento ai servizi operativi correlati e'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Comitato interministeriale per le politiche relative
allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito
denominato "Comitato".
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, individua il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della
Presidenza del Consiglio responsabile delle attivita' di
supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle
politiche spaziali e aerospaziali, ed e' composto dai
Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dell'economia e delle
finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei,
ove nominati, nonche' dal Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. (...).
I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione
al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di
Stato competente per i rispettivi Dicasteri.
4. In merito agli specifici argomenti discussi dal
Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al
comma 3, puo' invitare a partecipare alla seduta Ministri o
Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti
di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile
all'espletamento delle funzioni del Comitato. Laddove
convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di
alta consulenza tecnico-scientifica. Ai soggetti invitati
non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri
emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per
rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle
risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a
legislazione vigente.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono
poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi,
indennita' o altri emolumenti comunque denominati.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di
alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente
del Consiglio dei ministri, con le modalita' definite da un
proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta
e tenendo conto degli indirizzi della politica estera
nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore
spaziale e aerospaziale:
a) definisce gli indirizzi del Governo in materia
spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca,
all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore
produttivo, nonche' in ordine alla predisposizione del
Documento strategico di politica spaziale nazionale;
b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di
accordi internazionali e nelle relazioni con organismi
spaziali internazionali;
c) approva il Documento strategico di politica
spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le
linee di intervento finanziario per lo sviluppo di
tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi
spaziali a favore della crescita economica del Paese;
d) assicura il coordinamento dei programmi e
dell'attivita' dell'A.S.I. con i programmi e con le
attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche;
e) individua le linee prioritarie per la
partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale
europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali
e multilaterali;
f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme
di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli
enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture
universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese di settore;
g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle
amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati,
individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti
nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di
pubblica responsabilita', nel rispetto dei rispettivi
compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni
anche con soggetti privati, per la realizzazione di
programmi applicativi di prevalente interesse
istituzionale;
h) definisce le priorita' di ricerca e applicative
nazionali e gli investimenti pubblici del settore,
incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra
soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere,
sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e
lo sviluppo di servizi innovativi, nonche' di favorire lo
sviluppo e la competitivita' del sistema produttivo
italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie
imprese;
i) definisce il quadro delle risorse finanziarie
disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed
aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di
servizi satellitari innovativi di interesse pubblico,
perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e
private, destinate alla realizzazione di infrastrutture
spaziali e aero-spaziali e nel rispetto di quanto previsto
dalla lettera h);
l) elabora le linee strategiche governative del
settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari
processi di internazionalizzazione delle capacita'
nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore
spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni
interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento
tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle
tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti
dell'industria e dei servizi nazionali, nonche' i
trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle
applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilita'
con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del
trasporto e delle telecomunicazioni;
m) promuove, sulla base delle condivise esigenze
capacitive nel settore spaziale individuate dalle
amministrazioni interessate, di cui alla lettera l),
specifici accordi di programma congiunti tra le
amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento
interministeriale di servizi applicativi, sistemi,
infrastrutture spaziali;
n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei
risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti
sociali, strategici ed economici;
o) promuove opportune iniziative normative per la
realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse
pubblico, in conformita' alle norme dell'Unione europea;
p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e
aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale
e di tipo duale, con particolare riferimento alle
applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in
raccordo con i programmi internazionali ed europei a
valenza strategica;
q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una
relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle
attivita' e dei risultati degli investimenti nel settore
spaziale e aerospaziale;
r) promuove il trasferimento di conoscenze dal
settore della ricerca ai servizi di pubblica utilita', con
riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del
territorio e della previsione e prevenzione delle calamita'
naturali e dei rischi derivanti dall'attivita' dell'uomo,
nonche' ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni;
s) promuove misure volte a sostenere le domande e
l'offerta di formazione in discipline spaziali e
aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle
iniziative promosse dalle universita' italiane.
7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il
Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico
dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi
compreso il settore industriale, nel limite massimo di
cinque unita', selezionati secondo procedure obiettive e
trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di
gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati
dall'A.S.I. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di
lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di
presenza, indennita' o altri emolumenti comunque
denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di
missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna
Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con
esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono
previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica)».
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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