Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 luglio 2018
Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli ad uso speciale composti da trattori stradali con ralla e da semirimorchi che nel loro complesso sono idonei al soccorso stradale.


IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione

Visto il Codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale;
Visto l'art. 56, comma 2, lettera d) del Codice della strada che definisce la categoria dei rimorchi ad uso speciale;
Visto l'art. 203, comma 2, lettera i) del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada;
Visto l'art. 204, comma 2, lettera a) e s) del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada;
Visto l'art. 12, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, che consente alla Direzione generale per la motorizzazione di modificare od integrare le caratteristiche tecniche degli autoveicoli adibiti al soccorso stradale in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione tecnica dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso;
Tenuto conto che sono sempre piu' richieste operazioni di soccorso dei veicoli con rapidita' ed efficienza soprattutto sulla rete autostradale o di grande comunicazione con la rimozione contemporanea anche di piu' veicoli in avaria o incidentati e che quindi si rende necessario l'impiego di un complesso di veicoli composti da trattore stradale e semirimorchio;
Tenuto conto che in ambito comunitario e' gia' prevista l'omologazione europea di un semirimorchio idoneo al soccorso stradale;
Considerata, pertanto, l'esigenza di inquadrare nella classificazione degli «autoveicoli ad uso speciale soccorso stradale» i complessi di veicoli idonei a formare un autoveicolo ad uso speciale per soccorso stradale;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione e caratteristiche costruttive

I complessi di veicoli, composti da trattore stradale con ralla e semirimorchio, che nella loro composizione integrata sono dotati delle caratteristiche di cui all'appendice IV all'art. 12 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, rientrano nelle categorie degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, di cui all'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada.
I semirimorchi sono dotati di piano di carico per il trasporto dei veicoli in avaria o incidentati, nei limiti di massa e dimensioni attribuite al complesso, senza che pero' si determini il superamento di alcuno dei limiti di cui agli articoli 61 e 62 del Codice della strada.
 
Art. 2

Rispondenza a norme generali

I veicoli di cui all'art. 1, in relazione alla loro morfologia e massa, devono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli delle rispettive categorie internazionali N e O.
Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto di veicoli gia' circolanti, si terra' conto delle norme applicabili alla data di immatricolazione per le caratteristiche non oggetto di modifica in relazione all'uso speciale cui sono destinati.
Il complesso di cui all'art. 1 deve essere munito della segnalazione visiva a luce lampeggiante di cui all'art. 151, comma 1, lettera p-septies) del Codice della strada.
 
Art. 3

Classificazione e circolazione dei veicoli
formanti autoveicolo ad uso speciale

Il semirimorchio, di cui all'art. 1, caratterizzato dall'essere munito permanentemente di speciali attrezzature, e' classificato ad uso speciale, ai sensi dell'art. 204, comma 2 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.
Il trattore stradale quando circola privo di semirimorchio per soccorso stradale e' autorizzato alla circolazione solo per i trasferimenti.
Il trattore stradale, se non immatricolato ad uso speciale per soccorso stradale, e' idoneo a formare l'autoarticolato, di cui all'art. 54, comma 1, lettera i) del Codice della strada.
Roma, 27 luglio 2018

Il direttore generale: Dondolini
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone