Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2018 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 |
Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 161 del 13 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )) A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: (( 0a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: «d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74»; )) a) all'art. 19: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attivita', ovvero (( esigenze di sostituzione di altri lavoratori; )) b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attivita' ordinaria.»; (( 1-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi»; )) 2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro»; 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.»; b) all'art. 21: 1) prima del comma 1, e' inserito il seguente: «01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. Il contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. (( In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. )) I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 (( del presente articolo )), possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.»; 2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» e' sostituita dalla seguente: «quinta»; c) all'art. 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai rinnovi e alle proroghe (( contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. )) 3. Le disposizioni di cui al presente art., nonche' quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2, 19, 21 e 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente). - 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; (( d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n . 74. )) 3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 4. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.». «Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima). - (( 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attivita' ordinaria. 1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. )) 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i (( ventiquattro mesi )). Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei (( ventiquattro mesi )) sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. (( 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. )) 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita' definite dai contratti collettivi.». «Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - (( 01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. Il contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. )) 1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a (( ventiquattro mesi )), e, comunque, per un massimo di (( quattro )) volte nell'arco di (( ventiquattro mesi )) a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della (( quinta )) proroga. 2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 25 per le societa' gia' costituite.». «Art. 28 (Decadenza e tutele). - 1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalita' previste dal primo comma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro ((centottanta giorni )) dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresi' applicazione il secondo comma del suddetto art. 6. 2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'.». |
| (( Art. 1 bis
Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta', cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di fruizione dell'esonero di cui al comma 1. 4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2; b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma 6. 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 6. Al fine di garantire la neutralita' sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ))
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54. - Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'art. 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1.-4. (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.» - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione dell'art. 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'art. 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruita' della copertura e' valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa dei Ministeri; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale. 1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. 1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti. 4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria. 5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3. 6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al comma 3. 6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita' gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita' finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento. 9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. 10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva. 12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13. 12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.». |
| Art. 2
Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro
(( 01. All'art. 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «nei casi individuati dai contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonche' quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,». 02. All'art. 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art. 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali». )) 1. All'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, (( comma 2 )), 23 e 24.». (( 1-bis. Dopo l'art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e' inserito il seguente: «Art. 38-bis (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione». 1-ter. Le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 29, del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 29 (Esclusioni e discipline specifiche). - 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto gia' disciplinati da specifiche normative: a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991; b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, cosi' come definiti dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Sono, altresi', esclusi dal campo di applicazione del presente capo: a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell'art. 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio; b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, (( nonche' quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 )), fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente; c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale; d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi da 1 a 3, e 21. 4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.». - Si riporta il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non puo' eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. (( 2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art. 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. )) 3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore. 4. Fermo quanto disposto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 34 (Disciplina dei rapporti di lavoro). - 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro e' determinata l'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 2. (( In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. )) Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. 3. Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato e' computato nella quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'art. 3 della legge n. 604 del 1966.». - Il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come sostituito dalla presente legge, e' riportato nelle note all'art. 1. |
| (( Art. 2 bis Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali
1. All'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purche' i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»; b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore e' tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»; c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»; d) al comma 15: 1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilita' dell'utilizzatore»; 2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a favore dell'INPS»; e) al comma 17: 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»; 2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»; f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalita' indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo' essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica e' consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore»; g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), come modificato dalla presente legge: «Art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale). - 1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente articolo e' ammessa la possibilita' di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita' dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro; c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita' di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. 2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. 6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10; b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13; b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. 7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi; c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative. 8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, (( purche' i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione: )) a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita'; b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'universita'; c) persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo. (( 8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore e' tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. )) 9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei crediti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis), puo' acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita'; c) insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo. Mediante il Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui al presente articolo, il contributo di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. 11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali. 12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche' ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di Short message service (SMS) o di posta elettronica. 13. Il contratto di prestazione occasionale e' il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita' semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi 14 e seguenti. 14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, (( ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori; )) b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche' non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attivita' di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. 15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, (( anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilita' dell'utilizzatore )), attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali (( a favore dell'INPS. )) 16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso. 17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; (( d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; )) e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di Short message service (SMS) o di posta elettronica, (( fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma. )) 18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19. 19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. (( A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalita' indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo' essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica e' consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore. )) Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi' all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. 20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, (( salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. )) Non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal presente articolo.». |
| Art. 3 Indennita' di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato
(( 1. All'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'». 1-bis. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilita'». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. All'art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo addizionale e' aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa). - 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque (( non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita'. )) (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Offerta di conciliazione). - 1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilita' per le parti di addivenire a ogni altra modalita' di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro puo' offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile, e all'art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilita' della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque (( non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilita' )), mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia gia' proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. 2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e' integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro sessantacinque giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione e' assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto art. 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria e' conseguentemente riformulato. Alle attivita' di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale): «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'; b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - 1.-27. (Omissis). 28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. (( Il contributo addizionale e' aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico. )) (Omissis).». |
| (( Art. 3 bis Destinazione di quote delle facolta' assunzionali delle regioni all'operativita' dei centri per l'impiego
1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facolta' assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operativita', secondo modalita' definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 28 e 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 28 (Livelli essenziali delle prestazioni). - 1. Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi annuali ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, anche al fine di tener conto della situazione di fatto e delle peculiarita' territoriali, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto: a) art. 11, comma 1, lettere da a) a d); b) art. 18; c) art. 20; d) art. 21, comma 2; e) art. 23.». «Art. 18 (Servizi e misure di politica attiva del lavoro). - 1. Allo scopo di costruire i percorsi piu' adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attivita': a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione; b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione; c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea; d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa; e) avviamento ad attivita' di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo; f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione; g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio; h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attivita' di lavoro autonomo; i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale; l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'art. 26 del presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita' di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di scelta. 3. Le norme del presente capo si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.». |
| (( Art. 3 ter
Relazione alle Camere
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo. )) |
| Art. 4 Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuita' didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (( 1-bis. Al fine di salvaguardare la continuita' didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1: a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019; b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. 1-ter. Ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria e' coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo. 1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria e' coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorita' a quella di cui alla lettera a): a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validita' delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), e' destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale e' soppressa al suo esaurimento; c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b). 1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso e' riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualita' di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualita' di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonche' dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 1-septies. Ciascun docente puo' partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. 1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed e' particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. 1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalita' di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entita' del contributo e' determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonche' dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all'art. 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 1, dell'art. 14, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997): «Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni (106) dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): «Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. 3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge.». - Si riporta il testo vigente del comma 605 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta' territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi; c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza; d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi nazionali; e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.». - Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). (Omissis). 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dei commi 109, 110, 111, 112 e 114 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti): «109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalita': a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonche' la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito; b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformita' con quanto previsto dall'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli da' luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno; c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'art. 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. 110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, e' dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare e' stabilito nei relativi bandi. 112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale. 113. (Omissis). 114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 400 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994: «Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - 01. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita' professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 02. All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresi' l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione. 03. I bandi relativi al personale educativo, nonche' quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda. 1. I concorsi constano di una o piu' prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonche', per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali. 2. E' stabilita piu' di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda piu' insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento. 3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica capacita' didattica in relazione alle capacita' di apprendimento proprie della fascia di eta' dei discenti. Detta prova e' integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale. 4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9. 5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonche', sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate. 6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti. 7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto. 8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi. 11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva. 12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano gia' abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge. 13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove. 14. Nei concorsi per titoli ed esami puo' essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto. 15. La graduatoria di merito e' compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria e' composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. 15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo' essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche. 16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie. 17. 18. 19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso. 20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale. 21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.». - Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico): «Art. 11 (Disposizioni varie). - 1.-13. (Omissis). 14. Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico e' da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centoottanta giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. (Omissis).». |
| (( Art. 4 bis Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico
1. Il comma 131 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' abrogato. )) |
| Art. 5
Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti
1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attivita' economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unita' produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato. 3. I tempi e le modalita' per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonche' per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza e', comunque, (( maggiorato di un interesse calcolato secondo )) il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione (( dell'aiuto, aumentato )) di cinque punti percentuali. 4. Per i benefici gia' concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonche' per gli investimenti agevolati gia' avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 5. Si applica l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilita' della misura stessa. (( 5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attivita' economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti. )) 6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento (( dell'attivita' economica specificamente incentivata )) o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa (( che sia con essa in rapporto )) di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Riferimenti normativi
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Si riporta il testo vigente del comma 60 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014): «60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.». - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1.-4. (Omissis). 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 3, dell'art. 43, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): «Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa). - 1.-2. (Omissis). 3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.». |
| Art. 6
Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti
1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca (( in misura superiore al 50 per cento )) i livelli occupazionali degli addetti all'unita' produttiva o all'attivita' interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio; (( qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio e' ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. )) 2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 5. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o (( per i quali sono stati pubblicati i bandi )), nonche' agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 7 Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni
1. L'iper ammortamento di cui all'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. 2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione (( dei beni )) agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. (( Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresi' nei casi di cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in piu' sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): «9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.». - Si riporta il testo vigente dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui all'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, cosi' come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 36. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.». |
| Art. 8 Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali
1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto art. 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. 2. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi gia' attributi in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. 3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attivita' di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015): «Art. 3 (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo). - 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 2.-5. (Omissis). 6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a: a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo di cui al comma 4; b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne. (Omissis).». - Il riferimento al testo del citato art. 2359 del codice civile e' riportato nelle note all'art. 5. - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. - 4. (Omissis). 5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente): «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.». |
| Art. 9
Divieto di pubblicita' giochi e scommesse
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu' efficace contrasto (( del disturbo da gioco d'azzardo )) , fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, (( e in conformita' ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940 )), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro (( nonche' al gioco d'azzardo )), comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e (( i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. )) Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la cui pubblicita', ai sensi del presente articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (( 1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonche' negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)». 1-ter. All'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita». )) 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (( di importo pari al 20 per cento )) del valore della sponsorizzazione o della pubblicita' e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000. 3. L'Autorita' competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore. 6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, (( nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023. 6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6. )) 7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica). - 1. All'art. 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita' e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.". 2. All'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013. 3-bis. Dopo l'art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, e' inserito il seguente: "Art. 14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori). - 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi.". 3-ter. All'art. 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi.". 3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorita'. 4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E' altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita' sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresi' vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; b) presenza di minori; c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. 4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilita' di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, e' indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente e' obbligato a ripetere la stessa pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e quantita' di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonche' il fatto che la pubblicita' e' ripetuta per violazione della normativa di riferimento. (( Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita. )) 5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entita' dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. 5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinche' gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. 6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato art. 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° gennaio 2013. 8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto e' punita ai sensi dell'art. 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di eta' mediante richiesta di esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia manifesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonche' volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco. 9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attivita' di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimita' di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita' possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attivita' di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. 11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.». - Si riporta il testo vigente dei commi da 937 a 940 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016): «937. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi da 4 a 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il divieto di pubblicita' di cui all'art. 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attivita' di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro e' effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14 luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione. 938. In ogni caso, e' vietata la pubblicita': a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato; b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi; c) che ometta di rendere esplicite le modalita' e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus; d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; e) che induca a ritenere che l'esperienza, la competenza o l'abilita' del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco; g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro; h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale; i) che rappresenti l'astensione dal gioco come un valore negativo; l) che induca a confondere la facilita' del gioco con la facilita' della vincita; m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilita' di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco; n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco. 939. E' altresi' vietata la pubblicita' di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7,00 alle ore 22,00 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonche' le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono altresi' escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonche' nei settori della sanita' e dell'assistenza. 940. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e 939 e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 937 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono irrogate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto che commissiona la pubblicita', al soggetto che la effettua, nonche' al proprietario del mezzo con il quale essa e' diffusa.». - Si riporta il testo vigente del comma 6, dell'art. 21, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): «Art. 21 (Rilascio di concessioni in materia di giochi). - 1.-5. (Omissis). 6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una societa' a totale partecipazione pubblica. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449): «Art. 13 (Ambito applicativo). - 1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonche' ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite: a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi; b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purche' svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a); c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici. 2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1: a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o piu' premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria e' consentita se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive; b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantita' di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola e' consentita se la vendita delle cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42; c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69. 3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.». - Il riferimento al testo della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' riportato nelle note all'art. 5. - Si riporta il testo vigente dell'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981: «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.». - Si riporta il testo vigente del comma 946 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015: «946. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanita', presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.». - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): «6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che consentono al giocatore la possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.». |
| (( Art. 9 bis
Formule di avvertimento
1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. 2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilita', la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute». 3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi. 4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6, lettere a) e b); del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' nelle aree e nei locali dove questi vengono installati. 5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 133 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015): «133. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro e' annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e' destinata alla sperimentazione di modalita' di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' rideterminata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonche' delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attivita' assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'art. 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'art. 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed e' effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.». - Il riferimento al testo del comma 6 dell'art. 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle note all'art. 9. - Il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e' riportato nelle note all'art. 9. |
| (( Art. 9 ter
Monitoraggio dell'offerta di gioco
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree piu' soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio. )) |
| (( Art. 9 quater
Misure a tutela dei minori
1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta' l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo e' punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio. ))
Riferimenti normativi
- Il riferimento al testo del comma 6 dell'art. 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle note all'art. 9. |
| (( Art. 9 quinquies
Logo No Slot
1. E' istituito il logo identificativo «No Slot». 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot». 3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
- Il riferimento al testo del comma 133 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle note all'art. 9-bis. - Il riferimento al testo del comma 6 dell'art. 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle note all'art. 9. |
| Art. 10
Disposizioni in materia di redditometro
1. All'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti». 2. E' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015. (( Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015. )) 3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'art. 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia' notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme gia' pagate.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge: «Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicita' biennale, (( sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. )) In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.». |
| Art. 11 Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute
1. Con riferimento (( all'obbligo di comunicazione )) di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019. 2. All'art. 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre,». (( 2-bis. All'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 2-ter. Il comma 8-bis dell'art. 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato. 2-quater. All'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche' i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. (( A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. )) (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), come modificato dalla presente legge: «Art. 1-ter (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute). - 1. (Omissis). 2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: a) e' in facolta' dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale, (( entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre )), limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonche' alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura; b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, e' in facolta' dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonche' l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite. 3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilita' del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3. La trasmissione telematica e' effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. (( 3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. )) 4. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalita' semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attivita' conoscitiva. 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'art. 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalita' di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'art. 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresi' stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria. 6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.». - Il decreto-legge 18 ottobre 2912, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. - Il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' riportato nelle note all'art. 1-bis. |
| (( Art. 11 bis Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante
1. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»; b) il comma 927 e' sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018». 2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020. 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi dell'art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019; d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 917 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, (( ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019; )) b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.». - Il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' riportato nelle note all'art. 1-bis. - Si riporta il testo vigente del comma 2, dell'art. 49, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1. (Omissis). 2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede: a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e' destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a); c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale; d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.». - Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'art. 34-ter, della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi). - 1.- 4. (Omissis). 5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.». - Si riporta il testo vigente del comma 199, dell'art. 1, della citata legge n. 190 del 2014: «199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». |
| Art. 12
Split payment
1. All'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e' aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020; b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma 6.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dalla presente legge: «Art. 17-ter (Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa'). - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; a) societa' controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; b) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); c) societa' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b); d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. 1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE. 1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita' a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo. 1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. (( 1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. )) 2.». - Il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 49 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e' riportato nelle note all'art. 11-bis. - Il riferimento al comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' riportato nelle note all'art. 1-bis. |
| (( Art. 12 bis Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione
1. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 7-bis dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: «Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa). - 1.-7. (Omissis). 7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalita' per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione. (Omissis).». |
| Art. 13
Societa' sportive dilettantistiche
1. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «, nonche' delle societa' sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse. 3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e' soppresso. 4. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le societa' e associazioni sportive»; b) al comma 25, dopo la parola «societa'» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di societa' sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche». 5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle societa' sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 1, dell'art. 3, della citata legge n. 212 del 2000 e' riportato nelle note all'art. 8. - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente). - 1. (Omissis). 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 24, 25 e 26 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente legge: «Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica). - 1.-23. (Omissis). 24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, (( a tutte le societa' e associazioni sportive. )) 25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento. 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti (( a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche )) aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.». |
| Art. 14
Copertura finanziaria
1. Il fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 4,5 milioni (( di euro )) per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro (( annui )) a decorrere dall'anno 2028. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, (( comma 2 )), valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 (( e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui )) a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 5,9 milioni di euro (( per l'anno )) 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 10,8 milioni (( di euro )) per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 4,5 milioni (( di euro )) per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro (( annui )) a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma 6; d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, (( a 104,1 )) milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l'anno 2027 e (( a 128,7 milioni di euro annui )) a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli (( articoli 1 e 3, comma 2. )) 3. Al fine di garantire la neutralita' sui saldi di finanza pubblica, (( l'Istituto nazionale della previdenza sociale )) provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli (( articoli 1, 2 e 3, comma 2 )), e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'art. 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle note all'art. 1-bis. - Si riporta il testo vigente del comma 107 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014: «107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonche' per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.». - Il testo vigente dell'art. 17 della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle note all'art. 1-bis. |
| Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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