IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)», che prevede, nel quadro di una piu' ampia regolazione dei rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, che tali rapporti siano regolati da un atto di concessione e da uno o piu' «contratti di programma»; Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; Viste le delibere n. 68 del 2010, n. 57 del 2011, n. 23 del 2012, n. 29 del 2013, n. 91 del 2013, n. 62 del 2016 e n. 67 del 2017, e, in particolare, la delibera 20 febbraio 2015, n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2015, con le quali questo Comitato ha approvato fra l'altro i progetti dell'infrastruttura strategica relativa alla linea ferroviaria Torino-Lione; Viste le delibere n. 63 del 2007, n. 6 del 2008, n. 27 del 2010, n. 4 del 2012, n. 33 del 2012, n. 22 del 2013, n. 112 del 2015 e n. 13 del 2017 con le quali questo Comitato ha fornito parere sui contratti di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., e, in particolare, i relativi investimenti relativi alla linea ferroviaria Torino-Lione; Viste le delibere n. 86 del 2010, n. 57 del 2011, n. 23 del 2012, n. 29 del 2013, n. 91 del 2013, n. 19 del 2015, n. 62 del 2016 e n. 67 del 2017, con le quali questo Comitato ha approvato, fra l'altro, i progetti della linea ferroviaria Torino-Lione, le opere compensative e fornito autorizzazione alla realizzazione per lotti costruttivi e all'avvio del 1° e del 2° lotto costruttivo; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici), e successive modificazioni che, con riferimento alla programmazione infrastrutturale, ha individuato i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione: a) Il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) che contiene le linee strategiche delle politiche per la mobilita' delle persone e delle merci nonche' dello sviluppo infrastrutturale del Paese; b) Il Documento pluriennale di pianificazione (DPP) che, oltre a quanto stabilito all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e seguenti modificazioni, contiene gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilita' e' meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL; Vista la delibera 1° dicembre 2016, n. 68, con la quale questo Comitato ha preso atto del contenuto delle «Linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche» (Linee guida), che definiscono - tra l'altro - la procedura semplificata da adottare per la gestione della «fase transitoria» fino al primo DPP; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: a) la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la delibera del 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare: a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; b) la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; Vista la delibera dell'8 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' precedentemente licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il MIT; Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato - all'interno di quest'ultimo Organismo inter-istituzionale dello Stato - tutte le competenze del previgente CCASGO; Vista la proposta di cui alla nota 19 marzo 2018, n. 9392, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del «progetto di variante; in ottemperanza alla prescrizione 235 della delibera CIPE 19/2015»; Considerato che, nel corso della seduta preparatoria al CIPE dello scorso 20 marzo 2018, la Vice-Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha rappresentato l'esigenza di esaminare la proposta di deliberazione, non iscritta all'ordine del giorno della medesima seduta preparatoria, in quanto la richiesta del medesimo Ministero e' pervenuta solo successivamente alla diramazione della convocazione e dell'ordine del giorno per la stessa seduta preparatoria del CIPE; Vista la documentazione allegata alla citata nota n. 9392 di chiarimenti fornita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: a) relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) allegato A - Verbale della riunione della Conferenza di servizi del 23 marzo 2016; c) allegato B - Documento conclusivo della Conferenza di servizi, ex art. 168, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006; d) allegato C - Risoluzione delle interferenze; e) allegato D - Relazione istruttoria sull'esito della pubblicazione; f) allegato E - Pareri MATTM, MIBACT e Regione Piemonte; g) allegato F - Atti citati nella relazione; h) allegato G - Studio sicurezza; i) allegato H - Elenco elaborati facenti parte del progetto; j) allegato I - Relazione generale allegata al progetto; Considerato che l'intera opera e' articolata nei seguenti 5 lotti non funzionali, in aggiunta a studi opere geognostiche preliminari e a ulteriori opere compensative: a) primo lotto costruttivo - Lotto 1 - Tunnel di base; b) secondo lotto costruttivo - Lotto 2 - Opere all'aperto Francia; c) terzo lotto costruttivo - Lotto 3 - Tunnel di base (completamento); d) quarto lotto costruttivo - Lotto 4 - Opere all'aperto Italia; e) quinto lotto costruttivo - Lotto 5 - Attrezzaggio tecnologico; Considerato che l'approvazione del progetto di variante in ottemperanza alla prescrizione 235 della citata delibera n. 19 del 2015 non modifica il limite di spesa, fissato dalla citata delibera n. 67 del 2017 per la parte di competenza italiana, a 5.631,47 milioni di euro in valuta corrente, di cui 5.574,21 milioni di euro per il costo rivalutato fino a completa realizzazione dell'opera e 57,26 per misure di accompagnamento ulteriori rispetto a quelle gia' contenute nel costo complessivo dell'opera; Considerato che la richiesta di approvazione della variante di cantierizzazione dell'opera da parte del Comitato non comporta alcuna variazione economica del progetto, del limite di spesa, dell'articolazione in 5 lotti costruttivi dell'opera, degli interventi previsti, del cronoprogramma dei lavori e dei connessi fabbisogni finanziari; Valutato che la medesima approvazione costituisce condizione essenziale per il rispetto del cronoprogramma di realizzazione delle opere, sottoscritto nel programma CEF 2015-2019 e con la Commissione europea, come per altro evidenziato ed affermato nella nota n. 205 del 20 marzo 2018 del Commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione; Preso atto che eventuali ritardi potrebbero causare la perdita di finanziamenti gia' erogati da parte della Commissione europea; Considerato che il Comitato e' chiamato ad esprimere il proprio parere, con osservazioni e raccomandazioni, di cui ai seguenti documenti, in allegato alla relazione istruttoria: a) allegato 1 - Prescrizioni e raccomandazioni; b) allegato 2 - Tabella riepilogativa - disamina dei pareri; Visto il verbale della Conferenza di servizi del 26 settembre 2017; Vista la nota della Regione Piemonte prot. DIPE n. 1627 del 21 marzo 2018 con la quale il Presidente di Regione da sostegno al perfezionamento della «cantierizzazione dell'opera» ed evidenzia anche il parere favorevole della giunta regionale alla localizzazione, emanato con provvedimento n. DGR 17-6445 del 2 febbraio 2018; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta del CIPE, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha rappresentato l'esigenza di esaminare la proposta di deliberazione, non iscritta all'ordine del giorno della medesima seduta del Comitato; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Delibera:
1.1 E' approvato, in considerazione degli esiti favorevoli dei pareri emessi dalle amministrazioni competenti (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Piemonte, Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, enti locali), il procedimento autorizzativo della variante di cantierizzazione dell'opera in oggetto, ed in particolare: a) approva (ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalita' previste dall'art. 166 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 come richiamato dal comma 5 del citato art. 169) il progetto di variante in ottemperanza alla prescrizione 235 della delibera CIPE n. 19 del 2015, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni riportate nell'allegato 1, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilita' e della compatibilita' ambientale dell'opera; b) prende atto che con la variante in questione, rispetto a quanto disposto con la delibera n. 67 del 2017, restano confermati il limite di spesa, l'articolazione in 5 lotti costruttivi, con i medesimi interventi ed importi, il cronoprogramma dei lavori e i connessi fabbisogni finanziari. 1.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al contratto. 1.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettera' a questo Comitato una relazione sul recepimento delle raccomandazioni contenute nella presente delibera e con un aggiornamento sull'andamento del progetto nel suo insieme, impegnandosi, altresi', ad inoltrare d'ora in avanti, ogni ulteriore proposta di deliberazione nel rispetto del vigente regolamento di questo Comitato, e di permettere quanto previsto, in particolare, dall'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62. 1.4 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 21 marzo 2018
Il Presidente: Gentiloni Silveri Il segretario: Lotti
Avvertenza:
L'allegato alla delibera n. 30/2018 non viene pubblicato in quanto integralmente sostituito dall'allegato alla delibera n. 39/2018 pubblicata in questa stessa Gazzetta Ufficiale. Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1021 |