Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 luglio 2018
Monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 466, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2018 (articolo 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visti gli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;
Visto, in particolare, l'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione che, tra l'altro, attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione»;
Visto il comma 1, dell'art. 9, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10;
Visto l'art. 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;
Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del richiamato art. 10, che prevedono che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonche' le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti;
Visto il comma 3 del predetto art. 10, che prevede che le citate operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;
Visto altresi', il comma 4 del predetto art. 10, che prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionale, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri e le modalita' di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto di solidarieta' «nazionale orizzontale», di cui all'art. 10;
Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che l'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012 con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. L'ente territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento;
Visto il comma 508 del medesimo art. 1, che prevede che, qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP);
Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;
Visto il comma 468 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 e successive modificazioni, che dispone che, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 dell'art. 1, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, al bilancio di previsione e' allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;
Considerato che il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466 da allegare al bilancio di previsione 2018-2020 e' stato aggiornato, ai sensi del richiamato comma 468, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nella riunione del 17 gennaio 2018;
Visto il comma 469 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016, che prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, le citta' metropolitane, le province e i comuni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con tempi e modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Considerato che gli obblighi di monitoraggio di cui al richiamato comma 469, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province;
Visto il comma 479, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente, disciplina il sistema premiale previsto dal comma 4, dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 da attuare in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Visto il comma 482 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che, qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa;
Visti i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che disciplinano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e gli effetti sul saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Visto il comma 870 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevede che, per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017;
Visto il successivo comma 871 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo di cui al comma 870;
Vista la circolare 20 febbraio 2018, n. 5, contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'art. 1, commi da 465 a 508, della legge n. 232 del 2016, come modificata dalla legge n. 205 del 2017;
Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza»;
Considerato che la piena attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 determina maggiori oneri per la finanza pubblica e, di conseguenza, trova applicazione il comma 13 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il comma 13 dell'art. 17 della richiamata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerata la necessita' di un intervento legislativo di adeguamento della disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'art. 1, commi da 463 a 484 della legge n. 232 del 2016, in attuazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 243 del 2012, alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, nel rispetto delle disposizioni recate dal citato comma 13 dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009;
Viste le sotto riportate disposizioni legislative che, in attuazione del richiamato art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, hanno avviato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il progressivo integrale utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per rilanciare gli investimenti sul territorio, anche attraverso le operazioni di indebitamento:
a) comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dal comma 874 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha introdotto il cosiddetto patto di solidarieta' «nazionale verticale» disponendo che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
b) commi da 486 a 492 dell'art. 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, come modificati dal richiamato comma 874 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, che prevedono, tra l'altro, l'ordine prioritario e i criteri di assegnazione degli spazi finanziari di cui al predetto comma 485;
c) decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 febbraio 2018, n. 20970, emanato ai sensi del comma 492 dell'art. 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2018, di cui al comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, pari complessivamente a 900 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, agli enti beneficiari di cui all'allegato 1 del medesimo decreto;
d) comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che dispone che, al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionali di cui al comma 4 dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012 in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti, nonche' il comma 2 del citato art. 43-bis, che prevede che gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Considerato che le disposizioni legislative sopra richiamate, volte a favorire, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il progressivo integrale utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per rilanciare gli investimenti sul territorio, hanno permesso di soddisfare, nell'esercizio 2018, la quasi totalita' delle richieste pervenute (85 per cento circa);
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica funzionali, tra l'altro, alla piena attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale in materia di lettura costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 e alla valutazione di ulteriori revisioni dell'apparato sanzionatorio vigente, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 luglio 2018;
Sentita la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 12 luglio 2018, dove i rappresentanti delle regioni hanno preso atto delle valutazioni che hanno portato all'adozione del provvedimento in argomento, chiedendo di poter condividere l'ipotesi normativa volta all'attuazione, a decorrere dall'anno 2019, delle richiamate sentenze della Corte costituzionale; le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere negativo, mentre le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta hanno espresso parere favorevole, condizionato alla tempestiva apertura di tavoli bilaterali di confronto;

Decreta:
Articolo unico

1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni conseguono il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, di cui al comma 466 dell'art. 1, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per i comuni il saldo e' rideterminato ai sensi dei commi 870 e 871 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il modello VAR/PATTI/18 contiene gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2018 e anni successivi connessi all'attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale riferiti all'esercizio in corso ed ai due esercizi precedenti, nonche', per i comuni, il saldo finale 2018 eventualmente rideterminato ai sensi del comma 871 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cella «(aw)»). Il modello VAR/PATTI/18 e' disponibile sull'applicativo web dedicato al pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it
2. Le citta' metropolitane, le province e i comuni, in applicazione del comma 469 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484, del richiamato art. 1, nonche' le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con i tempi, le modalita' e i prospetti MONIT/18, del primo e del secondo semestre, definiti nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it
3. Gli obblighi di monitoraggio di cui al comma 2, per gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva (Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano), sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province. La regione o provincia autonoma fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni per ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio con i tempi, le modalita' e i prospetti MONIT/18, del primo e del secondo semestre, definiti nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto. Le informazioni devono essere trasmesse, con riferimento a ciascun periodo, in formato excel, avvalendosi di un apposito file previsto per le autonomie speciali e disponibile sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento del prospetto MONIT/18 allegato al presente decreto a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, alla Conferenza Stato-regioni, all'ANCI e all'UPI.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2018

Il ragioniere generale dello Stato: Franco
 
Allegato

MONITORAGGIO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

Il presente allegato definisce i tempi, le modalita' e i modelli di rilevazione del monitoraggio degli adempimenti, da parte degli enti locali, relativi a quanto disposto dai commi dal 463 al 484 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, ed e' strutturato secondo il seguente schema:
A. Istruzioni generali.
A.1. Prospetti da compilare, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti.
A.1.1. Prospetto excel per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano.
A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso.
A.3. Altri riferimenti e richieste di supporto.
B. Contenuti del modello VAR/PATTI/18.
B.1. Variazioni dell'obiettivo di saldo 2018 connesse ai patti di solidarieta' 2016/2018: VAR/PATTI/18.
C. Istruzioni per la compilazione del modello MONIT/18 per le citta' metropolitane, le province ed i comuni.
C.1. Sezione 1 del modello MONIT/18: saldo tra entrate finali e spese finali.
C.2. Sezione 2 del modello MONIT/18: rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale di competenza 2018.
C.2.1. Controllo di congruenza degli impegni di spesa in conto capitale per opere pubbliche (BDAP-MOP).
D. Alcune precisazioni.
D.1. Fondo pluriennale vincolato.
D.2. Obbligo di aggiornamento dei dati inseriti nel modello MONIT/18.
E. Verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018.

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A. Istruzioni generali. A.1. Prospetti da compilare, regole per la trasmissione e termini
degli adempimenti.
Per il monitoraggio del rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali e per acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica, le citta' metropolitane, le province ed i comuni trasmettono il modello MONIT/18, allegato al presente decreto, riferito al 30 giugno 2018 (primo semestre 2018) e al 31 dicembre 2018 (secondo semestre 2018), entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, predisposta dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo semestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del saldo finale di competenza, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
I dati richiesti devono essere espressi in migliaia di euro e con segno positivo. Non sono ammessi, pertanto, valori in euro e/o con segno negativo e/o con valori decimali.
Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, http://www.rgs.mef.gov.it, nel menu' a tendina denominato «E-government» - sezione «Solo amministrazioni locali» - «Pareggio di bilancio».
Giova segnalare che, con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio - e per i quali si applica il comma 470-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 ai fini della certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018 -, devono comunque essere assolti gli obblighi riferiti al monitoraggio nei termini e secondo le modalita' del presente decreto, indicando, in assenza di bilancio di previsione approvato, gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato. In tali casi si applica l'art. 250 del T.U.EE.LL. che prevede che, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 del T.U.EE.LL., l'ente locale non puo' impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Si soggiunge che, per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. A.1.1. Prospetto excel per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Per acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni contenute nel modello MONIT/18, allegato al presente decreto, per ciascun ente locale ricadente nel territorio.
In particolare, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni contenute nel modello del monitoraggio semestrale, con riferimento a ciascun periodo, per ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio, attraverso la compilazione di un apposito modello in formato excel da scaricare sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it Compilato con i dati di ciascun ente locale, al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018, il file excel deve essere successivamente caricato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, tramite l'apposita funzione «Acquisizione massiva modello» presente sull'applicativo web.
Infine, si ritiene utile segnalare che, al 31 marzo 2019, in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno nuovamente scaricare, compilare e caricare il file excel relativo al monitoraggio del secondo semestre, al fine di aggiornare, entro il 31 marzo 2019, le informazioni del monitoraggio riferite al 31 dicembre 2018 per ciascun ente locale.
Si precisa che le informazioni, per ciascun ente locale delle autonomie speciali, sono acquisite esclusivamente per esigenze informativo-statistiche. Rimane fermo, pertanto, per gli enti locali ricadenti nel territorio, la verifica del conseguimento del rispetto del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 a livello complessivo del territorio regionale. A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso.
Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio, predisposta dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, rimangono validi sino a quando l'ente non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.
Per la variazione o la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, si rinvia all'allegato 1 della circolare 20 febbraio 2018, n. 5, denominato «ACCESSO WEB/18 - Modalita' di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica», contenente tutte le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web dedicato al pareggio di bilancio e consultabile nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, http://www.rgs.mef.gov.it nel menu' a tendina «E-government» - sezione «Solo amministrazioni locali» - «Pareggio di bilancio».
Si sottolinea, inoltre, l'importanza del costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all'applicativo «Pareggio di bilancio». Al riguardo, si precisa che, attraverso la nuova versione della funzione «Anagrafica Ente - Gestione Anagrafica Enti/Utenti», ciascun utente gia' regolarmente accreditato al «Pareggio di Bilancio» per un dato ente, puo':
accreditarsi/disabilitarsi ad un altro ente;
accreditare/disabilitare un altro utente al proprio ente;
accreditare/disabilitare un altro utente del proprio ente, ad un altro ente.
Ad ogni modifica anagrafica il sistema inviera' una apposita e-mail di «Aggiornamento Anagrafica Utente» e/o «Aggiornamento Anagrafica Ente» all'indirizzo istituzionale dell'ente.
Mediante la stessa funzione, e' possibile eseguire le seguenti modifiche:
variazione dell'indirizzo di posta elettronica;
recapito telefonico. A.3. Altri riferimenti e richieste di supporto.
Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del saldo di finanza pubblica, le citta' metropolitane, le province e i comuni possono far riferimento alla citata circolare n. 5 del 2018 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato visionabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato, http://www.rgs.mef.gov.it nel menu' a tendina «E-government» - Sezione «Solo amministrazioni locali» - «Pareggio di bilancio».
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere trasmesse, inoltre, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
a) pareggio.rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applicativi del saldo di finanza pubblica;
b) assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito il citato allegato 1 della circolare n. 5 del 2018 denominato «ACCESSO WEB/18 - Modalita' di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica» consultabile nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, http://www.rgs.mef.gov.it, nel menu' a tendina «E-government» - sezione «Solo amministrazioni locali» - «Pareggio di bilancio»;
c) igop.segr.rgs@mef.gov.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di saldo di finanza pubblica;
d) ediliziascolastica@pec.governo.it - scuole@governo.it e sbloccabilancio@governo.it per i chiarimenti in merito agli interventi di edilizia scolastica;
e) ufficiosport@palazzochigi.it per i chiarimenti in merito agli interventi in materia di impiantistica sportiva;
f) supporto BDAP (http://www.bdap.tesoro.it/ttm/pagine/default.aspx) per chiarimenti in merito all'inserimento e alla consultazione dei dati Monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche. B. Contenuti del modello VAR/PATTI/18. B.1. Variazioni dell'obiettivo di saldo 2018 connesse ai patti di
solidarieta' 2016/2018: VAR/PATTI/18.
La legge n. 232 del 2016, al comma 463 dell'art. 1, fa salvi gli effetti connessi all'adesione degli enti locali ai patti regionali «orizzontali» e al patto di solidarieta' nazionale «orizzontale» 2016 (art. 1, commi da 728 a 732 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilita' 2016). A tali effetti, si aggiungono quelli derivanti dalla partecipazione degli enti alle intese regionali e al patto di solidarieta' nazionale «orizzontale» relativi all'esercizio 2017. Di conseguenza, agli enti che, nel 2016 e/o 2017, hanno ceduto spazi finanziari, nel 2018 e' riconosciuta una variazione con effetti positivi (quindi migliorativi, trattandosi di una maggiore capacita' di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica, pari alla meta' degli spazi ceduti; viceversa, agli enti locali che hanno ricevuto spazi finanziari, da utilizzare nel 2016 e/o 2017, per sostenere impegni di spesa in conto capitale per investimenti, nel 2018 e' applicata una variazione con effetti negativi (quindi peggiorativi, trattandosi di una minore capacita' di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica, di un importo pari alla meta' della quota acquisita.
Al riguardo, in attuazione delle richiamate disposizioni, e' stato predisposto il prospetto VAR/PATTI/18, allegato al presente decreto, suddiviso nelle sezioni 1 e 2 e disponibile all'interno del sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it al fine di determinare le variazioni complessive del saldo di finanza pubblica tenendo conto sia degli effetti delle compensazioni derivanti dai patti di solidarieta' regionale e nazionale orizzontali 2016 e 2017, sia degli effetti connessi alle intese regionali e ai patti di solidarieta' nazionale dell'anno 2018.
Il prospetto VAR/PATTI/18, predisposto al fine di agevolare l'attivita' di programmazione e monitoraggio di ciascun ente locale, risulta pertanto essere un utile supporto per gli enti locali, al fine della predisposizione, nel pieno rispetto delle regole di finanza pubblica vigenti, del bilancio di previsione 2018-2020 e del relativo «Prospetto allegato al bilancio di previsione» (cfr. paragrafo C della circolare n. 5 del 2018), nonche' per la compilazione del prospetto MONIT/18.
In particolare, per ciascuna citta' metropolitana, provincia e comune, il prospetto VAR/PATTI/18, nella sezione 1, contiene:
gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2018 connessi all'applicazione delle compensazioni regionali e nazionali orizzontali derivanti dal pareggio di bilancio 2016 (celle «(a)» e «(b)»);
gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2018 e anni successivi connessi all'applicazione delle intese regionali orizzontali derivanti dal pareggio di bilancio 2017 (celle da «(c)» a «(g)»);
gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2018 e anni successivi connessi all'applicazione del patto nazionale orizzontale derivanti dal pareggio di bilancio 2017 (celle «(h)» e «(i)» per i recuperi relativi agli spazi finanziari acquisiti/ceduti nel 2017 e celle da «(j)» a «(l)» per gli spazi finanziari acquisiti/ceduti disposti nel 2017 per gli anni successivi);
gli effetti sul saldo di finanza pubblica 2018 e anni successivi connessi all'attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale nell'anno 2018 (celle da «(m)» a «(ad)»).
Gli effetti complessivi di cui sopra, derivanti dalla partecipazione alle intese regionali e ai patti di solidarieta' nazionale nell'anno in corso, nonche' ai patti di solidarieta' regionale e nazionale nei due anni precedenti trovano evidenza, nelle celle da «(ae)» ad «(aj)» del prospetto VAR/PATTI/18.
A tal proposito, si precisa che il modello «VAR/PATTI/18», oltre ad evidenziare analiticamente gli effetti derivanti dall'acquisizione/cessione degli spazi finanziari, complessivamente riportati nelle celle da «(ae)» ad «(aj)», prospetta i medesimi effetti suddivisi tra:
effetti complessivi da acquisizione spazi finanziari 2018 e recuperi da cessioni anni precedenti (maggiore capacita' di spesa): il valore negativo della cella relativa all'anno 2018 «(ak)» e' riportato da ciascun ente, in valore assoluto, nella corrispondente cella «G)» del «Prospetto allegato al bilancio di previsione», di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (cfr. paragrafo C della circolare n. 5 del 2018) - (allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - Bilancio di previsione) - ed e' riportato, altresi', automaticamente dal sistema, in valore assoluto, nella corrispondente cella «G)» del prospetto MONIT/18. In tal caso, infatti, si determina una variazione con effetti positivi (intesa come maggiore capacita' di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica 2018 di ciascun ente locale;
effetti complessivi da cessione spazi finanziari 2018 e recuperi da acquisizioni anni precedenti (minore capacita' di spesa): il valore positivo della cella relativa all'anno 2018 «(aq)» e' riportato da ciascun ente nella corrispondente cella «M)» del «Prospetto allegato al bilancio di previsione», di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (cfr. paragrafo C della circolare n. 5 del 2018) - (allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 - Bilancio di previsione) - ed e' riportato automaticamente dal sistema nella corrispondente cella «M)» del prospetto MONIT/18. In tal caso, infatti, si determina una variazione con effetti negativi (intesa come minore capacita' di spesa) sul conseguimento del saldo di finanza pubblica 2018 di ciascun ente locale.
Da ultimo, il prospetto «VAR/PATTI/18», nella Sezione 2, alla cella «(aw)» denominata «Equilibrio di bilancio rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione dell'art. 9, comma 5 della legge n. 243/2012», riporta il valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo concesso ai comuni, nell'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.
L'importo, nella misura complessiva di 300 milioni di euro, e' stato attribuito a ciascun comune sulla base di quanto indicato nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 (commi 870 e 871, art. 1, legge n. 205 del 2017).
Ne consegue che, per tali comuni, l'obiettivo di saldo finale di competenza nell'anno 2018 di cui alla cella «(aw)» del VAR/PATTI/18 assume valore positivo pari al suddetto contributo, ai sensi del comma 871 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017.
L'importo di cui alla cella «(aw)» e' riportato in automatico nella voce «O)» del modello MONIT/18, al fine della verifica del rispetto del pareggio di bilancio 2018, espresso come equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria.
Per visionare il modello VAR/PATTI/18 e' necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it e richiamare, dal menu funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Interrogazione Modello» che prospettera', ai soli fini conoscitivi, il riepilogo degli effetti complessivi derivanti da acquisizione spazi finanziari 2018 e recuperi da cessioni anni precedenti (cella «(ak)») nonche' degli effetti complessivi derivanti da cessione spazi finanziari 2018 e recuperi da acquisizioni anni precedenti (cella «(aq)») e, per i comuni, l'eventuale rideterminazione del saldo finale 2018 per effetto del contributo di cui al comma 871 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 (cella «(aw)»). C. Istruzioni per la compilazione del modello MONIT/18 per le citta'
metropolitane, le province ed i comuni.
Per il monitoraggio degli andamenti del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria relativo all'anno 2018, previsto dalla legge n. 232 del 2016, e' stato predisposto l'allegato modello MONIT/18, che risulta articolato in due sezioni.
La sezione 1 consente di determinare il saldo finale di competenza finanziaria e il saldo finale di cassa, articolati nelle voci che concorrono alla loro formazione. In particolare, nel precisare che non e' stata prevista la colonna relativa ai dati previsionali, la sezione 1 accoglie i dati gestionali relativi agli accertamenti di entrata ed agli impegni di spesa, nonche' agli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (colonna (a) della sezione 1), rilevati a tutto il periodo di riferimento (primo semestre e secondo semestre 2018). Inoltre, al fine di consentire la raccolta dei dati utili per l'attuazione della premialita' di cui al comma 479 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, e' stata prevista la colonna (b) che accoglie i dati gestionali di cassa relativi alle riscossioni e ai pagamenti, sia in conto competenza sia in conto residui, rilevati a tutto il periodo di riferimento (primo semestre e secondo semestre 2018).
La sezione 2, da compilarsi obbligatoriamente a cura di tutti gli enti che hanno acquisito spazi finanziari nel 2018, al fine di riportare in dettaglio l'utilizzo degli stessi, consente l'eventuale rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale di competenza 2018 a seguito del recupero degli spazi acquisiti nell'anno 2018 attraverso il meccanismo dei patti di solidarieta' (intese regionali e patti di solidarieta' nazionale) e non utilizzati. Da ultimo, la sezione 2, a decorrere dal 2018, e' stata integrata con apposite voci volte ad evidenziare gli effetti derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, in attuazione dei commi da 788 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 (paragrafo C.2).
Al fine di poter accedere al modello MONIT/18 occorre utilizzare la funzione «Acquisizione/Variazione Modello», selezionare il nome del modello, il periodo di riferimento (primo semestre/secondo semestre) e cliccare sul pulsante «CONFERMA».
In presenza di errori materiali di inserimento, ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore richiamando dal menu funzionalita' «Gestione modello», presente nella maschera principale dell'applicativo web del pareggio di bilancio, la funzione «Acquisizione/Variazione Modello», cliccando successivamente sul pulsante «SALVA» per il salvataggio delle modifiche effettuate. C.1. Sezione 1 del modello MONIT/18: saldo tra entrate finali e spese
finali.
La sezione 1 e' articolata nelle colonne (a) e (b). Colonna (a) - «Dati gestionali di Competenza».
La colonna (a) accoglie i dati gestionali o di risultato, necessari per la verifica del rispetto del saldo non negativo, previsto ai sensi del comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011), e le spese finali (titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio).
Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a) della sezione 1 sono compilate inserendo gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa a tutto il 30 giugno 2018, per il primo semestre, e a tutto il 31 dicembre 2018, per il secondo semestre. Pertanto, i dati utili da inserire sono quelli desunti dalle scritture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento. In particolare, in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018, sono inseriti i dati come desunti dal preconsuntivo, che tengano quindi conto anche del riaccertamento dei residui, aggiornati, successivamente, con i dati del rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016 (cfr. paragrafo D.2).
Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, e' considerato altresi' lo stanziamento nel fondo pluriennale vincolato (di parte corrente, in c/capitale e per le partite finanziarie), di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (evidenziato nelle voci «A1)», «A2)», «A3)», «H2)», «I2)» e «L2)»). Non rileva, invece, la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (evidenziato nella voce «A4)»).
Infine, si precisa che gli impegni di spesa devono essere riportati indicando nelle voci:
«H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato», «I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato» e «L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato», rispettivamente, gli impegni di spesa dei titoli 1, 2 e 3, al netto del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa (quindi gli impegni di competenza 2018 ed esigibili nel 2018 presi per l'intero ammontare);
«H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, «I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito» e «L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie» il corrispondente fondo pluriennale vincolato (al netto della quota finanziato da debito per le spese in conto capitale) relativo agli impegni esigibili negli anni successivi.
Nella colonna (a) della sezione 1 del prospetto MONIT/18, sono riportati, altresi', gli effetti complessivi derivanti dalle cessioni/acquisizioni degli spazi finanziari a seguito della partecipazione ai patti di solidarieta' regionale e nazionale orizzontali 2016 e 2017, nonche' alle intese regionali e patti di solidarieta' nazionale dell'anno 2018. Tali effetti, desunti dal prospetto VAR/PATTI/18, disponibile a fini conoscitivi sul sito web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it sono riportati automaticamente dal sistema web nelle voci «G)» (come effetti complessivi da acquisizione spazi finanziari 2018 e recuperi da cessioni anni precedenti - maggiore capacita' di spesa) e «M)» (come effetti complessivi da cessione spazi finanziari 2018 e recuperi da acquisizioni anni precedenti - minore capacita' di spesa) del modello MONIT/18. Per le modalita' di consultazione del citato prospetto VAR/PATTI/18, accessibile agli enti esclusivamente in modalita' visualizzazione, si rinvia al precedente paragrafo B.1.
La somma algebrica dei dati inseriti nella colonna (a) della sezione 1, determinata automaticamente dal sistema, rappresenta il saldo finale di competenza (voce «N)», colonna (a) del prospetto), pari al differenziale tra le entrate finali e le spese finali, comprensivo delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente, in c/capitale e per le partite finanziarie), di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente da debito, degli effetti complessivi derivanti dalle cessioni/acquisizioni degli spazi finanziari a seguito della partecipazione ai patti di solidarieta' regionale e nazionale orizzontali 2016 e 2017, nonche' degli effetti delle intese regionali e patti di solidarieta' nazionale in corso nell'anno, come sopra specificato. Si soggiunge ancora una volta che, gia' a partire dal 2017, il saldo non include il fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
Il prospetto consente di verificare, sulla base dei dati gestionali consuntivi, il rispetto dell'obiettivo di saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. In particolare, l'obiettivo di saldo non negativo di cui al citato comma 466 e' rispettato se il saldo di competenza conseguito tra le entrate finali e le spese finali di cui alla voce «N)» colonna (a), e' pari o superiore all'obiettivo di saldo evidenziato alla voce «O)», posto pari a 0, o, per i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 871 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, posto pari al valore di tale contributo e desunto automaticamente dal sistema dalla cella «(aw)» del modello VAR/PATTI/18 (cfr. paragrafo B.1).
Infine, qualora, a seguito della compilazione della sezione 2 (cfr. paragrafo C.2), il saldo finale conseguito di cui sopra sia rideterminato a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e non utilizzati e delle risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali, l'obiettivo di saldo non negativo di cui al citato comma 466 e' rispettato se il saldo di competenza conseguito tra le entrate finali e le spese finali riportato alla voce «N)», colonna (a), e' pari o superiore all'obiettivo di saldo rideterminato nella sezione 2 e di cui alla voce «P)». In tal caso, infatti, il relativo differenziale riportato nella voce «Q)» della sezione 1 risulta con valore pari a 0 o positivo. Sulla verifica dei risultati conseguiti si rinvia al paragrafo E. Colonna (b) - «Dati gestionali di Cassa».
Nella sezione 1, colonna (b), denominata «Dati gestionali di Cassa», sono riportati le riscossioni e i pagamenti, effettuati nel 2018, sia in conto competenza, sia in conto residui, a tutto il 30 giugno 2018, per il primo semestre, e a tutto il 31 dicembre 2018, per il secondo semestre, al fine di rilevare il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di cassa, di cui alla voce «N)», colonna (b), utile per l'attuazione del sistema premiale di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, come previsto ai sensi del comma 479 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. Pertanto, i dati utili da inserire sono quelli di cassa desunti dalle scritture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento. In particolare, in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018, sono inseriti i dati derivanti dal preconsuntivo, aggiornati, successivamente, con i dati del rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 1, comma 473 della legge n. 232 del 2016 (cfr. paragrafo D.2).
Le voci da compilare sono solo le voci «B)», «C)», «D)», «E)», «F)», «H1)», «I1)» e «L1)», relative ai dati di cassa delle entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011), e delle spese finali (titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio). Si precisa che non rientra nel conteggio delle entrate finali il fondo cassa iniziale. Anche il saldo tra le entrate finali e le spese finali di cassa, di cui alla voce «N», colonna (b), e' determinato automaticamente dal sistema come somma algebrica dei dati inseriti dall'ente sull'applicativo web. C.2. Sezione 2 del modello MONIT/18: rideterminazione dell'obiettivo
di saldo finale di competenza 2018.
La sezione 2 del modello MONIT/18 prevede l'acquisizione, gia' in fase di monitoraggio periodico, delle informazioni necessarie per ricalcolare l'obiettivo di saldo finale di competenza 2018 ed evidenziare:
l'utilizzo o meno degli spazi finanziari acquisiti nell'ambito dei patti di solidarieta' relativi all'anno 2018 (intese regionali e patti di solidarieta' nazionale) per le finalita' previste dalla norma (cfr. paragrafo I della circolare n. 5/2018);
gli effetti derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile. Utilizzo degli spazi finanziari.
L'art. 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, disciplina le operazioni d'investimento realizzate da parte di ciascun ente attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'art. 9, della citata legge n. 243 del 2012 e richiamato al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. A tal fine, in caso di spazi finanziari non sufficienti per effettuare le suddette operazioni, i commi 3 e 4 del predetto art. 10 prevedono che tali operazioni siano effettuate attraverso apposite intese regionali, sempre nel rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, nonche' attraverso la partecipazione ai patti di solidarieta' nazionale.
Gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle intese regionali, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, del patto di solidarieta' nazionale orizzontale di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del patto di solidarieta' nazionale verticale, di cui ai commi 485 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, sono assegnati, pertanto, agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito e devono essere utilizzati nel rispetto delle eventuali priorita' previste dalla normativa vigente e delle modalita' di utilizzo previste a seconda della fonte di finanziamento. In particolare:
per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione: gli spazi finanziari possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza dell'anno di riferimento (2018) ed esigibili nel 2018, nonche' del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purche' sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria (allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 5.4);
per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento: gli spazi finanziari possono essere utilizzati anche per investimenti gia' in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell'anno di riferimento (2018), anche se assunti in esercizi precedenti e non anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.
Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalita' ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalita' e, in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo.
Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto del saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali di competenza, di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare investimenti, attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, come sopra specificato.
A tal proposito, giova segnalare infatti che, ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016, come sostituito dal comma 874, lettera q), dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, l'ente locale beneficiario attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. Inoltre, qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l'ente locale non puo' beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente. Quindi, in caso di utilizzo degli spazi finanziari per una quota inferiore al 90 per cento, nell'anno di competenza 2018, l'ente non puo' partecipare alle intese regionali e ai patti di solidarieta' nazionale nel secondo esercizio finanziario successivo (2020).
Ai fini di una corretta compilazione della sezione 2 da parte degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, si ritiene utile precisare che, ai sensi del comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, a tali enti sono assegnati spazi finanziari negli anni 2017, 2018 e 2019 nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionali di cui al comma 4 dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012 in misura pari alle spese sostenute per investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Ai sensi del successivo comma 2, tali enti locali certificano, in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno di riferimento, ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, gli impegni sostenuti. Ne consegue, pertanto, che gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 compilano le voci della sezione 2 del MONIT/18 relative all'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali per l'anno 2018 solo ed esclusivamente per investimenti sostenuti nel 2018 diversi da quelli rientranti nelle tipologie di cui al comma 1 del citato art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 e certificano, in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2018 ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, gli impegni sostenuti ai sensi del comma 1 dell'art. 43-bis.
Al fine di rappresentare il corretto utilizzo degli spazi finanziari da parte di tutti gli enti beneficiari, nella sezione 2, sono riportati automaticamente dal sistema web gli spazi finanziari acquisiti nel 2018 con le intese regionali (cella «2)» della sezione 2), desunti dalle celle «(m)» e «(r)» del modello VAR/PATTI/18 e/o con i patti nazionali (celle «1)» e «3)» della sezione 2), desunti dalle celle «(j)», «(x)» ed «(y)» del citato modello VAR/PATTI/18 (cfr. paragrafo B.1). Gli enti provvedono a valorizzare le successive celle «1A)», «1B)», «1C)», «2A)», «2B)», «2C)», «3A)», «3B)» e «3C)» inserendo gli impegni di spesa per gli investimenti effettuati a valere sugli stessi, al fine di attestare l'utilizzo degli spazi acquisiti, di consentire al sistema di calcolare gli eventuali spazi non utilizzati e di rideterminare, quindi, l'obiettivo di saldo finale, di cui alla voce «P)», e il conseguente differenziale rispetto al saldo conseguito (voce «N)», colonna (a) della sezione 1), riportato alla voce «Q)» della sezione 1.
In particolare, in caso di spazi finanziari acquisiti con le intese regionali e/o con i patti nazionali per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione, l'ente deve compilare:
le voci «1A)», «2A)» e «3A)» inserendo gli impegni di competenza esigibili nel 2018 per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le intese regionali o con i patti nazionali e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011;
le voci «1B)», «2B)» e «3B)» inserendo il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per investimenti a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, a valere sugli spazi acquisiti e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011;
le voci «1C)», «2C)» e «3C)» inserendo tutti gli altri impegni (esigibili nel 2018 e fondo pluriennale vincolato) per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti e non oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 (Altri investimenti - es. acquisto attrezzature e macchinari, autovetture, ecc.; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca dati unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni delegate ai sensi dei commi 486-bis e 488-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016).
In caso di spazi finanziari acquisiti con le intese regionali e/o con i patti nazionali per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento, l'ente deve compilare:
le voci «1A)», «2A)» e «3A)» inserendo gli impegni di competenza esigibili nel 2018 per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le intese regionali o con i patti nazionali e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011;
le voci «1B)», «2B)» e «3B)» inserendo valore pari a 0;
le voci «1C)», «2C)» e «3C)» inserendo solo ed esclusivamente gli impegni di competenza esigibili nel 2018 per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti e non oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 (Altri investimenti - es. acquisto attrezzature e macchinari, autovetture, ecc.; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca dati unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni delegate ai sensi dei commi 486-bis e 488-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016).
Le celle «1D)», «2D)» e «3D)» sono valorizzate automaticamente dal sistema ed evidenziano gli spazi finanziari acquisiti con le intese regionali o i patti nazionali e non utilizzati secondo le finalita' stabilite dalla norma e sopra esposte. Effetti derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in
materia di protezione civile.
I commi da 787 a 791 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018, dispongono che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992, nello stato di emergenza. In particolare, le risorse che residuano alla chiusura delle contabilita' speciali, riversate nel bilancio degli enti territoriali, nonche' le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.
Il comma 788 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 precisa che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile di cui al comma 787 secondo le procedure ordinarie di spesa, a partire dal 2018, gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.
Il successivo comma 789 stabilisce che, nel limite del saldo positivo di cui al comma 788, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui al comma 4 dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali.
Ai sensi del successivo comma 790, al fine di dare attuazione alle citate disposizioni, gli enti territoriali devono:
comunicare, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale di cui al comma 789;
assicurare che la somma degli spazi finanziari programmati sia pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.
Cio' premesso, al fine di poter ricalcolare l'obiettivo di saldo finale di competenza 2018 a seguito degli effetti derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, nella sezione 2 del prospetto MONIT/18 gli enti locali devono compilare:
la cella «4)», inserendo le risorse riversate all'ente a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile e accertate nel 2018 (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017);
la cella «5A)», inserendo gli impegni esigibili dell'anno 2018 correlati alle risorse di cui alla voce «4)».
la cella «5B)», inserendo il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 2018 correlato alle risorse di cui alla voce «4)».
La cella «6)» e' valorizzata automaticamente dal sistema ed evidenzia l'ammontare delle risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dei commi 789 e 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017.
Al riguardo, si precisa che in occasione del monitoraggio del secondo semestre 2018, l'importo delle risorse nette da programmare, di cui alla cella 6), deve corrispondere a quello inserito nel modello richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilita' speciali (anno di riferimento 2019), trasmesso entro il 20 gennaio 2019.
L'acquisizione di tali informazioni gia' in fase di monitoraggio periodico consente agli enti di conoscere, gia' nel corso dell'esercizio finanziario, l'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti, le risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019, nonche' l'eventuale obiettivo di saldo finale rideterminato - in caso di mancato utilizzo degli spazi in parola e per i richiamati effetti derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali previsti dai commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 - di cui alla voce «P)», e il conseguente differenziale, rispetto al saldo conseguito (voce «N)» colonna (a) della sezione 1), riportato alla voce «Q)», da certificare ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
Per le motivazioni sopra esposte, si precisa che la sezione 2 del prospetto MONIT/18 deve essere obbligatoriamente compilata da:
tutti gli enti beneficiari di spazi finanziari nell'anno 2018, al fine di attestarne l'utilizzo per effettuare investimenti, nel rispetto delle norme di riferimento e secondo le modalita' sopra descritte;
da tutti gli enti interessati dagli effetti della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, per l'anno 2018. C.2.1. Controllo di congruenza degli impegni di spesa in conto
capitale per opere pubbliche (BDAP-MOP).
I richiamati impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere degli spazi finanziari acquisiti nel 2018 (cfr. paragrafo C.2) sono, altresi', oggetto di un controllo di congruenza e di monitoraggio nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
Nel sistema (BDAP-MOP), gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari devono valorizzare il campo «Tipologia di spazi finanziari» per ogni intervento realizzato a valere sugli spazi finanziari acquisiti con le intese regionali e/o i patti di solidarieta' nazionale secondo la seguente classificazione:
«Intese regionali 2018 - Avanzo», nel caso di investimento finanziato da avanzo di amministrazione;
«Intese regionali 2018 - Debito», nel caso di ricorso a indebitamento;
«Patto nazionale 2018 - Avanzo», nel caso di investimento finanziato da avanzo di amministrazione;
«Patto nazionale 2018 - Debito», nel caso di ricorso a indebitamento.
Il controllo di congruenza degli importi indicati nel modello MONIT/18 e' effettuato con riferimento alla scheda «Piano dei costi» (BDAP-MOP): gli spazi utilizzati devono essere minori o uguali agli importi realizzati e da realizzare per gli anni di interesse.
Di seguito alcuni esempi:
l'amministrazione realizza un'opera finanziata con operazioni di indebitamento per la quale si avvale di spazi sul patto di solidarieta' nazionale verticale:
MONIT/18 - Sezione 2:
a. Compila la voce «1A)» inserendo l'impegno di spesa esigibile nel 2018;
BDAP MOP:
a. Classifica il relativo CUP con la voce «Tipologia di spazi finanziari = Patto nazionale 2018 - Debito»;
b. Compila il piano dei costi dell'opera con i relativi importi realizzati e da realizzare.
A fine anno il controllo di congruenza consiste nella verifica che l'importo realizzato nel 2018 «Piano dei costi» (BDAP-MOP) sia maggiore o uguale all'importo indicato nella voce «1A)», Sezione 2, del modello MONIT/18;
l'amministrazione realizza un'opera finanziata con avanzo di amministrazione per un importo di 100 mila euro, di cui 30 mila euro per impegni esigibili nel 2018 e 70 mila euro per impegni esigibili negli anni successivi (Fondo pluriennale vincolato), per la quale si avvale di spazi acquisiti con le intese regionali:
MONIT/18 - Sezione 2:
a. Compila la voce «2A)» inserendo il totale dell'impegno di spesa esigibile nel 2018 (30 mila euro);
b. Compila la voce «2B)» inserendo il Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi (70 mila euro);
BDAP MOP:
a. Classifica il relativo CUP con la voce «Tipologia di spazi finanziari = Intese regionali 2018 - Avanzo»;
b. Compila il piano dei costi dell'opera con i relativi importi realizzati e da realizzare.
A fine anno il controllo di congruenza consiste nella verifica che l'importo realizzato nel 2018 «Piano dei costi» (BDAP-MOP) sia maggiore o uguale all'importo indicato nella voce «2A)» della sezione 2, modello MONIT/18 e che il «Piano dei costi» (BDAP-MOP), per gli esercizi successivi (2019 e seguenti), sia coerente (maggiore o uguale) con quanto indicato nella voce «2B)» della sezione 2, modello MONIT/18.
Si precisa, inoltre, che, in caso di opere finanziate contestualmente da avanzo di amministrazione e ricorso all'indebitamento, le opere devono essere classificate con la voce corrispondente alla tipologia di finanziamento con importo maggiore, ovvero, in caso di finanziamenti di pari importo, con la voce corrispondente all'avanzo di amministrazione.
Si rammenta, infine, che la mancata trasmissione delle informazioni da parte dell'ente territoriale, ai sensi del comma 508 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, comporta l'impossibilita' di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta. D. Alcune precisazioni. D.1. Fondo pluriennale vincolato.
Ai fini della determinazione del saldo non negativo, delle entrate finali e delle spese finali, in termini di competenza, e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (cfr. paragrafo B.2 della circolare n. 5 del 2018).
Conseguentemente, in sede di monitoraggio finale, per la verifica del rispetto del predetto obiettivo di saldo di finanza pubblica, dovranno essere indicati gli importi del fondo pluriennale di entrata corrente, in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e per partite finanziarie e del fondo pluriennale di spesa corrente, in conto capitale, anch'esso al netto del quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, e per partite finanziarie - ivi incluse le eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione - risultanti nel rendiconto di gestione.
Si precisa che, in sede di monitoraggio finale, il fondo pluriennale di spesa deve tenere conto del riaccertamento ordinario dei residui. Pertanto, si ricorda che:
nel caso di modifica di esigibilita' degli impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si deve procedere alla riduzione degli impegni esposti nella voce «H1)» (spese correnti), ovvero nella voce «I1)» (spese in c/capitale), ovvero nella voce «L1)» (Spese per incremento di attivita' finanziaria) ed al contestuale incremento (di pari importo), rispettivamente, del fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente (voce «H2)»), ovvero del fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale, al netto della quota finanziata da debito (voce «I2)») ovvero del fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (voce «L2)»);
nel caso di cancellazione definitiva di impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, al paragrafo 5.4 prevede che «Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessita' di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilita' di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione». Pertanto, nel caso specifico, si deve procedere alla riduzione degli impegni esposti nella voce «H1)» (spese correnti), ovvero nella voce «I1)» (spese in c/capitale), ovvero nella voce «L1)» (Spese per incremento di attivita' finanziaria) e alla compilazione della voce «A4)» denominata «Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente» per l'importo corrispondente alla riduzione degli impegni sopra richiamati.
Le voci relative al fondo pluriennale vincolato di entrata corrente, in conto capitale, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, e per partite finanziarie trovano evidenza rispettivamente nelle voci «A1)», «A2)» e A3)» del modello MONIT/18. Le voci relative al fondo pluriennale di spesa corrente e in conto capitale, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, e per partite finanziarie trovano evidenza rispettivamente nelle voci «H2)» e «I2)» e «L2)» del modello MONIT/18. D.2. Obbligo di aggiornamento dei dati inseriti nel modello MONIT/18.
Le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 469, della legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi. Al riguardo, con riferimento al monitoraggio al 31 dicembre 2018, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, al fine di rendere i dati inseriti nel prospetto MONIT/18 conformi alle risultanze del rendiconto di gestione, i dati sono modificabili entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del richiamato rendiconto di gestione 2018 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2019 (art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016). Trascorso il termine del 30 giugno 2019, l'ente non puo' piu' apportare variazioni ai dati trasmessi salvo se rileva, rispetto a quanto gia' trasmesso, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466 (art. 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016) e cioe':
a) in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo, si accerta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e l'obiettivo di saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 assegnato rispetto ai dati precedentemente trasmessi;
b) le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti, attestano il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al citato comma 466;
c) le nuove risultanze contabili, pur attestando, come le precedenti, il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al richiamato comma 466, evidenziano una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e l'obiettivo di saldo assegnato.
Al riguardo, si precisa che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2018, sono tenuti, ai sensi del comma 470-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 - inserito dall'art. 19 del decreto-legge n. 50 del 2017 -, ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo. I predetti enti, pertanto, potranno modificare i dati del monitoraggio entro il citato termine di trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione previsto dal decreto di cui all'art. 261 del T.U.EE.LL. E. Verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018.
Il rispetto del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria viene verificato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2018 (voce «N)» della colonna (a), sezione 1), con l'obiettivo di saldo finale di competenza come rideterminato nella sezione 2 (voce «P)»), che tiene conto:
dell'eventuale contributo previsto per i comuni dal comma 871 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 e come riportato alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, evidenziato nel prospetto VAR/PATTI/18, sezione 2 , cella «(aw)» (cfr. paragrafo B.1);
dell'eventuale recupero degli spazi finanziari acquisiti partecipando ai patti di solidarieta' regionale e nazionale 2018 e non interamente utilizzati per le finalita' previste dalla norma, analiticamente evidenziati nel prospetto MONIT/18, sezione 2, celle da «1)» a «3D)»;
degli effetti derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile e relative risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017, evidenziati nel prospetto MONIT/18, sezione 2, celle da «4)» a «6)».
La verifica del rispetto del saldo non negativo di finanza pubblica e' effettuata con riguardo ai dati gestionali di competenza riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio al 31 dicembre 2018. Pertanto, l'invio dei modelli di monitoraggio al 30 giugno 2018, che riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica.
Il saldo non negativo di competenza di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 e' rispettato se, alla data del 31 dicembre 2018, il saldo di competenza conseguito tra le entrate finali e le spese finali - inclusi gli effetti complessivi della cessione/acquisizione spazi finanziari derivanti dalla partecipazione ai patti di solidarieta' regionale e nazionale nell'anno 2018 e nei due anni precedenti -, di cui alla voce «N)» colonna (a) della sezione 1, e' pari o superiore all'obiettivo di saldo di competenza di cui alla voce «P)» come eventualmente rideterminato nella sezione 2 del prospetto MONIT/18.
Il sistema web della Ragioneria generale dello Stato effettua automaticamente tale differenza onde consentire una piu' rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo di saldo. Conseguentemente, se la differenza riportata nella voce «Q)» della sezione 1 «Differenza tra il saldo tra entrate e spese finali e obiettivo di saldo finale di competenza rideterminato» risulta:
positiva o pari a 0: il saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 e' stato rispettato;
negativa: il saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 non e' stato rispettato.
Infine, si precisa che per gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 (certificazione 2018), la voce «Q)» della sezione 1 sara' rideterminata sulla base degli impegni effettuati ai sensi del comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
 
PAREGGIO DI BILANCIO 2018
(articolo 1, commi da 463 a 493, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017) e articolo 1, commi 870 e 871
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018))

Parte di provvedimento in formato grafico

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI
DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232
(LEGGE DI BILANCIO 2017)

Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione 2 RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE
DI COMPETENZA 2018

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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