Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2018 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «IUAV» DI VENEZIA
DECRETO RETTORALE 30 luglio 2018
Emanazione dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 6 commi 9, 10 e 11;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l'art. 2;
Visto lo statuto dell'Universita' Iuav di Venezia emanato con decreto rettorale 16 gennaio 2012 n. 19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 26 del 1° febbraio 2012;
Visto il decreto rettorale 21 dicembre 2015 n. 492 con il quale e' stato costituito il gruppo di lavoro per la revisione della governance e della articolazione interna Iuav, il cui incarico e' stato prorogato con decreto rettorale 13 dicembre 2017, n. 550;
Vista la delibera del 19 aprile 2017 con la quale il consiglio di amministrazione ha approvato il piano strategico dell'ateneo;
Vista la delibera dell'1 giugno 2018 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sulle modifiche allo statuto di ateneo proposte dal gruppo di lavoro;
Vista la delibera del 12 giugno 2018 con la quale il senato accademico ha:
approvato la proposta di modifiche allo statuto dell'Universita' Iuav;
sospeso le elezioni dei direttori dei dipartimenti Iuav e prorogato gli attuali direttori in carica secondo quanto previsto dall'art. 44 comma 3 dello statuto attualmente vigente, in attesa di acquisire il previsto parere sullo statuto da parte del Miur e di procedere con l'emanazione delle relative modifiche;
Vista la nota del 13 giugno 2018 prot. n. 37477 del 14 giugno 2018 con la quale e' stato trasmesso il nuovo statuto di ateneo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto parere;
Vista la nota del 17 luglio 2018 assunta a prot. Iuav n. 46283 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha trasmesso le proprie osservazioni relative alle modifiche statutarie dell'Universita' Iuav di Venezia;
Viste le delibere del 25 luglio 2018 con le quali il senato accademico ha deliberato di:
recepire le osservazioni e le richieste di modifica formulate dal Ministero;
integrare l'art. 29 «Scuola di dottorato» con un comma dedicato alle incompatibilita' del direttore della scuola stessa;
adottare il testo del nuovo statuto;
approvare le norme elettorali per la costituzione degli organi di ateneo secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 5 del nuovo statuto;
Vista la nota del 25 luglio 2018 prot. n. 47470 con la quale il testo dello statuto dell'ateneo, cosi' come emendato con la delibera di cui alla precedente premessa, e' stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Considerato che lo statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale salvo casi di motivata urgenza definiti nel provvedimento di emanazione ai sensi dell'art. 35, comma 4, dello statuto stesso;
Rilevata la necessita' e l'urgenza di procedere con la costituzione degli organi dell'ateneo secondo la nuova composizione nei tempi utili per l'approvazione della nuova offerta formativa per l'anno accademico 2019/2020;
Rilevato che e' possibile avviare i procedimenti elettorali solo successivamente all'entrata in vigore del nuovo statuto e all'adozione della delibera di disattivazione del dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi e del dipartimento di architettura costruzione conservazione;
Rilevata l'opportunita' di rispettare la pianificazione delle attivita' approvata dal senato accademico nella citata seduta del 25 luglio 2018 al fine di consentire la costituzione degli organi dell'ateneo secondo la nuova composizione e l'adozione delle relative delibere per la programmazione dell'offerta formativa e il proseguimento e sviluppo delle attivita' di ricerca;

Decreta:

Articolo unico

1. E' emanato il nuovo statuto dell'Universita' Iuav di Venezia secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 25).
2. Il nuovo statuto di ateneo entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunque, per quanto esposto nelle premesse, entro e non oltre il 10 settembre 2018.
3. Il presente provvedimento e' trasmesso al Ministero della giustizia - Servizio pubblicazione leggi e decreti per la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per conoscenza al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca- Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni di formazione superiore e agli organi e delle strutture dell'Universita' Iuav di Venezia.
4. Il servizio di staff del direttore e degli affari istituzionali e' incaricato dell'esecuzione e della pubblicita' del presente provvedimento che e' registrato nel repertorio dei decreti e pubblicato nel sito web di ateneo.

Venezia, 30 luglio 2018

Il Rettore: Ferlenga
 
Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA

Art. 1.
Definizione, finalita' istituzionali e principi di azione
dell'Universita'

1. L'Universita' Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav o ateneo, e' una comunita' di docenti, studenti e personale tecnico e amministrativo costituita in ente pubblico di istruzione superiore, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. L'ateneo e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale, secondo quanto disposto dalla legge e dal presente statuto. L'autonomia dell'ateneo, nel rispetto dei principi dell'art. 33 della Costituzione italiana, e' garanzia della liberta' di apprendimento, di insegnamento e di ricerca.
3. L'ateneo e' dedicato alle culture del progetto: come conoscenza, esercizio critico e attenzione alla complessita', responsabilita' sociale e innovazione, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura e dell'ingegneria civile, delle arti, del design, del paesaggio, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione del patrimonio storico e artistico, della citta' e dell'ambiente costruito.
4. L'ateneo e' luogo di elaborazione, trasmissione e apprendimento critico del sapere. Congiungendo organicamente didattica e ricerca, organizza e sviluppa la ricerca scientifica e assicura e coordina lo svolgimento dell'attivita' didattica in funzione della preparazione culturale e professionale degli studenti.
5. L'ateneo sviluppa e promuove la trasversalita' e la contaminazione delle esperienze attraverso l'integrazione delle attivita' formative e di ricerca e favorisce l'interazione tra le culture con il contributo di tutta la comunita' universitaria nel rispetto della liberta' di ciascuno.
6. L'ateneo ha sede a Venezia e puo' istituire sedi e succursali in Italia e all'Estero, nei limiti della normativa vigente.
 
Art. 2.

Principi generali e di funzionamento

1. Per la realizzazione delle proprie finalita' istituzionali, l'ateneo opera nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei ricercatori e si ispira a principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza.
2. L'organizzazione dell'ateneo, nell'unita' dell'azione didattica e di ricerca, e' improntata ai principi di democrazia, di pluralismo, di partecipazione, di sussidiarieta' e di decentramento ed accoglie la distinzione tra attivita' di indirizzo e di controllo e attivita' di gestione.
3. L'ateneo garantisce pari opportunita' nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione, fondata sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le disabilita', le condizioni sociali e personali. Garantisce il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne e valorizza le differenze nel lavoro e nello studio. Promuove l'eguale rappresentanza di ciascun genere nella composizione e nomina degli organi dell'ateneo.
4. L'ateneo promuove l'accesso ai piu' alti gradi di studio e il loro completamento per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo ad una effettiva uguaglianza di opportunita'.
5. L'ateneo favorisce la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo in modo tale da perseguire la qualita' dei processi e delle relazioni, impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
6. L'ateneo favorisce il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e a costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della societa'. Persegue la qualita' piu' elevata dell'istruzione e della formazione; garantisce il diritto a un sapere aperto e critico e ad una preparazione adeguata all'inserimento sociale e professionale.
7. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ateneo e in attuazione dei principi di trasparenza e responsabilita' dell'azione amministrativa, spettano agli organi di governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre spettano al direttore generale e ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
8. L'ateneo adotta la valutazione come processo sistematico per misurare il valore e la qualita' delle attivita' di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonche' il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici.
9. L'ateneo promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualita' e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresi' sistemi premiali idonei a favorire una maggiore efficacia nelle proprie attivita' di ricerca, didattica e diffusione della cultura scientifica.
10. L'ateneo promuove misure che favoriscono la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle facilities di ateneo nei riguardi di tutti i ricercatori interni potenzialmente interessati; prevede inoltre la definizione di regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilita' di accedere ai bandi e di elaborare e veder valutati i progetti.
11. L'ateneo prevede, per quanto possibile, risorse adeguate finalizzate a rendere possibile per i propri ricercatori la predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai finanziamenti, internazionali, europei e nazionali.
12. L'ateneo finalizza le risorse disponibili sui progetti di ricerca, distinguendo chiaramente questi dalle altre attivita' di ricerca svolte mediante attribuzione di commesse da parte di soggetti esterni.
13. L'ateneo promuove tutte le azioni volte a garantire la sostenibilita' in modo da minimizzare il proprio impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio.
14. L'ateneo assume la programmazione triennale e il correlato bilancio pluriennale come strumento per il governo delle sue attivita' istituzionali, nel rispetto della legislazione vigente.
15. L'ateneo assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formativi, anche attraverso l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con atenei di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei curricula formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano. Adotta strumenti tecnologici adeguati al fine di favorire la diffusione internazionale delle proprie attivita' formative. Sul piano internazionale persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di studenti e di personale anche sviluppando reti internazionali di ricerca.
16. L'ateneo, per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre Universita' ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, con le imprese e le altre forze produttive, in conformita' agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella societa' e nel mondo del lavoro.
17. L'ateneo favorisce il dialogo all'interno della comunita' universitaria e promuove il confronto con i soggetti esterni, anche attraverso il sito istituzionale o altri strumenti di comunicazione e di consultazione, garantendo la trasparenza dell'attivita' amministrativa e l'accessibilita' delle informazioni.
18. L'ateneo promuove le attivita' culturali, sportive, ricreative e di supporto sociale del personale e degli studenti anche sostenendo le attivita' formative autogestite da questi ultimi.
19. L'ateneo promuove la residenzialita' degli studenti e quella finalizzata alla mobilita' dei docenti e dei ricercatori, in armonia con la peculiarita' del contesto urbano veneziano.
20. L'ateneo mantiene e cura le relazioni con i propri laureati al fine di creare un'ampia comunita' Iuav che favorisca la crescita dell'ateneo e la valorizzazione anche internazionale del suo nome.
21. L'ateneo tutela la propria memoria storica fin dalla sua formazione, assicurando la conservazione imparziale dei documenti autentici e garantendone affidabilita' e fruizione.
 
Art. 3.

Capacita' giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'ateneo ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente. L'ateneo, in particolare, e' legittimato a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto dell'ordinamento vigente.
2. L'ateneo, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, puo' promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attivita' di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalita' istituzionali, nonche' svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.
3. L'ateneo provvede, in particolare, sulla base della vigente legislazione, e secondo quanto previsto dai commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonche' di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre Istituzioni pubbliche al riguardo.
 
Art. 4.

Organi dell'ateneo

1. L'ateneo opera come un sistema complesso e integrato di tutte le sue componenti e riflette al suo interno la distinzione fra attivita' di indirizzo, attivita' di gestione, di controllo e di valutazione.
2. Sono organi di indirizzo e di governo dell'ateneo:
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione.
3. E' organo di gestione dell'ateneo il direttore generale.
4. Sono organi di controllo e di valutazione delle attivita':
a) il collegio dei revisori dei conti;
b) il nucleo di valutazione.
5. Sono organi consultivi e di garanzia dell'ateneo:
a) il senato degli studenti;
b) il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti.
6. Altri organi dell'ateneo sono:
a) il presidio della qualita';
b) il collegio di disciplina.
 
Art. 5.

Il Rettore

1. Il rettore rappresenta l'ateneo e ha la responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'ateneo stesso. Assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione.
2. In particolare, il rettore:
a) ha la rappresentanza legale dell'ateneo;
b) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere e il consiglio del dipartimento nei casi previsti dall'art. 24, comma 6;
c) individua e nomina, dopo aver acquisito il parere del senato accademico, i componenti del consiglio di amministrazione;
d) propone al consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore generale, acquisito il parere del senato accademico;
e) emana i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali;
f) nomina il direttore della scuola di dottorato secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 4;
g) propone al consiglio di amministrazione, per l'approvazione, tenendo conto delle proposte e del parere del senato accademico:
il documento di programmazione triennale;
il bilancio unico di ateneo di previsione annuale e triennale;
il bilancio unico di ateneo di esercizio;
il piano strategico;
h) stipula, direttamente o attraverso un suo delegato, convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;
i) emana lo statuto e i regolamenti, nonche' le loro modifiche;
l) stipula, direttamente o attraverso un suo delegato, i contratti per attivita' di insegnamento e di collaborazione alla didattica anche integrativa;
m) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, esercitando funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, cosi come sull'efficienza e la correttezza dell'azione amministrativa, garantendo trasparenza e promozione del merito;
n) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, trasmettendo gli atti al collegio di disciplina e formulando una motivata proposta in merito; avvia i provvedimenti in caso di violazione del codice etico e propone al senato accademico la sanzione da comminare, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina; irroga i provvedimenti disciplinari della censura nei casi previsti dalla legge;
o) utilizza, nella propria azione di indirizzo e controllo, le risultanze del lavoro del nucleo di valutazione;
p) propone al senato accademico per la nomina i componenti del presidio della qualita' di cui all'art. 17;
q) propone al senato accademico i docenti a cui affidare il coordinamento dei laboratori di ateneo di cui all'art. 21, comma 3;
r) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
s) convoca periodicamente, almeno una volta l'anno, un'assemblea della comunita' universitaria, composta da tutto il personale docente e tecnico-amministrativo e dagli studenti, per un confronto sui programmi svolti e sulle prospettive. In preparazione dell'assemblea il rettore puo' istituire tavoli di discussione su tematiche specifiche.
3. Il rettore provvede, in caso di necessita' e urgenza, ad adottare provvedimenti anche in materie di attribuzione di altri organi dell'ateneo a norma di legge o di statuto, sottoponendoli agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione.
4. Il rettore puo' optare, all'inizio dell'anno accademico, per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al senato accademico e al consiglio del dipartimento.
 
Art. 6.

Elezione del rettore

1. Il rettore e' eletto fra i professori ordinari in servizio presso le universita' italiane che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica sei anni e non e' rieleggibile.
2. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i professori ordinari, associati e ai ricercatori anche a tempo determinato;
b) ai componenti del senato degli studenti;
c) al personale tecnico e amministrativo, anche a tempo determinato, in misura ponderata pari al 30% dei voti espressi dall'elettorato di cui alla lettera a), secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo.
3. Le elezioni sono indette dal decano, dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, che ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione e non oltre il 30 luglio. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario.
4. Il rettore, nella prima votazione, e' eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili, tenendo conto della ponderazione del voto espresso dal personale tecnico e amministrativo. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei voti equivalenti espressi, tenendo conto della ponderazione del voto espresso dal personale tecnico e amministrativo. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta dell'elettorato di cui al comma 2, lettera a).
5. Il rettore e' proclamato eletto dal decano dell'ateneo ed e' nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della ricerca. Al rettore spetta una indennita' di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.
6. In caso di assenza o di impedimento del decano, l'elezione e' indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita' nel ruolo, che provvede anche alla proclamazione.
 
Art. 7.

Il prorettore vicario e i delegati

1. Il rettore nomina, tra i professori ordinari dell'ateneo a tempo indeterminato e a tempo pieno, un prorettore vicario che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento.
2. Il prorettore vicario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico.
3. Il prorettore vicario puo' optare, all'inizio dell'anno accademico, per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al rettore, al senato accademico e al consiglio del dipartimento.
4. La carica di prorettore vicario e' incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell'ateneo e degli Enti, pubblici e privati, a cui lo stesso partecipa.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore puo' avvalersi di delegati da lui scelti tra i docenti dell'ateneo e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i delegati possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'ateneo e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I delegati possono avere delega alla firma degli atti relativi agli ambiti di rispettiva competenza.
 
Art. 8.

Il senato accademico

1. Il senato accademico e' l'organo di rappresentanza della comunita' universitaria. Esso contribuisce a elaborare le strategie dell'ateneo e concorre all'amministrazione generale dello stesso insieme agli altri organi di indirizzo e agli organi incaricati della gestione; esprime gli orientamenti della politica accademica e ne verifica il conseguimento, svolgendo un ruolo propulsivo. Esercita una funzione di coordinamento e di raccordo delle attivita' didattiche, formative e di ricerca, e delle relative strutture.
2. Il senato accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti. Esprime pareri su tutte le materie ad esso sottoposte dal rettore o dal consiglio di amministrazione.
3. Il senato accademico esprime parere obbligatorio in merito a:
a) il documento di programmazione triennale di ateneo, previsto dalle leggi vigenti, che il rettore presenta al consiglio di amministrazione, indicando le priorita' nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;
b) il piano strategico di ateneo;
c) il bilancio unico di ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di ateneo di esercizio;
d) il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', a maggioranza assoluta dei componenti;
e) il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale;
f) l'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione;
g) l'individuazione dei componenti del nucleo di valutazione;
h) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
i) i programmi edilizi dell'ateneo;
l) il regolamento del senato degli studenti
4. Il senato accademico delibera:
a) lo statuto e il regolamento generale di ateneo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione;
b) il regolamento didattico di ateneo, a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il senato degli studenti;
c) il regolamento del dipartimento, acquisito il parere del consiglio di amministrazione;
d) gli altri regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compreso il regolamento del presidio della qualita', acquisito il parere del consiglio di amministrazione;
e) il codice etico;
f) la designazione, su proposta del rettore, dei componenti del collegio di disciplina;
g) la designazione, su proposta del rettore, dei componenti il presidio della qualita';
h) la designazione, su proposta del rettore, dei coordinatori dei laboratori di ateneo;
i) la irrogazione di sanzioni in caso di violazione del codice etico, su proposta del rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina;
l) in merito alle relazioni periodiche sull'attivita' didattica e di ricerca dei docenti;
m) le linee di indirizzo per la costituzione delle aree tematiche dei corsi di studio, dei cluster e delle unita' di ricerca come indicato nell'art. 20, commi 3 e 5;
n) la stipula di protocolli e accordi generali d'intesa;
o) le convenzioni attuative di protocolli e accordi generali d'intesa e quelle aventi per oggetto collaborazioni di didattica e di ricerca, anche proposte dal dipartimento, nei casi e secondo le modalita? fissati dagli appositi regolamenti.
5. Il senato accademico, sulla base dei pareri e delle delibere del consiglio del dipartimento secondo quanto disposto dal presente statuto, propone al consiglio di amministrazione:
a) la programmazione e gli assetti didattici;
b) l'attivazione, modifica, disattivazione o soppressione di corsi, aree tematiche dei corsi di studio, laboratori di ateneo, centri di ricerca interateneo, scuole, sedi ed altre eventuali strutture didattiche e di ricerca;
c) la copertura di posti di professore e ricercatore;
d) la chiamata di professori e ricercatori.
6. Il senato accademico puo' proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il decano dell'ateneo indice le votazioni dopo trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del senato accademico e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del rettoree' approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili, tenendo conto della ponderazione del voto espresso dal personale tecnico e amministrativo. La procedura di voto si svolge secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.
7. In caso di anticipata cessazione del rettore, il prorettore vicario assume la reggenza e il senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.
 
Art. 9.

Composizione del senato accademico

1. Sono componenti del senato accademico:
a) il rettore;
b) il direttore del dipartimento;
c) il direttore della scuola di dottorato;
d) il direttore della sezione didattica del dipartimento;
e) il direttore della sezione ricerca del dipartimento;
f) tre docenti di ruolo eletti;
g) due rappresentanti degli studenti;
h) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.
2. Le modalita' elettorali per i componenti di cui alle lettere f) e h) del comma 1 sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.
3. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale.
4. Il senato accademico e' convocato dal rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il senato accademico e' comunque convocato almeno una volta ogni tre mesi.
Il senato accademico e' validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.
Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di ateneo.
5. Il senato accademico dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni. Tutti i suoi componenti sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.
 
Art. 10.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo responsabile dell'indirizzo strategico, della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, e del controllo dell'attivita' amministrativa dell'ateneo. Esso svolge le sue funzioni attuando gli orientamenti della politica accademica e opera perseguendo la miglior efficienza e qualita' delle attivita' istituzionali, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicita' e tutela del merito.
2. Il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio in merito a:
a) lo statuto e il regolamento generale di ateneo e le relative modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) il codice etico e i regolamenti di cui al successivo Titolo IV nei termini in esso previsti.
3. Il consiglio di amministrazione delibera:
a) il documento di programmazione triennale di ateneo, previsto dalle leggi vigenti, sentite le proposte e il parere obbligatorio del senato accademico in ordine alle priorita' nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;
b) il piano strategico di ateneo;
c) in merito alla proposta del rettore e sentito il senato accademico, il bilancio unico di ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio di ateneo di esercizio;
d) a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', e le relative modifiche, sentito il senato accademico secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
e) i programmi edilizi dell'ateneo, sentito il senato accademico;
f) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, acquisiti i pareri obbligatori del senato accademico e del senato degli studenti;
g) la programmazione annuale e triennale del personale, tenuto conto delle priorita' e dei criteri stabiliti dal senato accademico;
h) l'avvio dei procedimenti per il reclutamento di personale docente e sulla proposta di chiamata da parte del dipartimento di professori e di ricercatori, acquisito il parere del senato accademico;
i) le convenzioni e i contratti anche conto terzi nei casi e secondo le modalita' fissati dagli appositi regolamenti;
l) la copertura finanziaria delle iniziative e attivita' approvate dal senato accademico;
m) l'attivazione, la modifica, la disattivazione o soppressione di corsi, sedi, scuole, laboratori di ateneo, centri di ricerca interateneo e altre eventuali strutture di didattica e di ricerca, anche interuniversitarie, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;
n) l'ammontare dell'indennita' di carica del rettore e per la partecipazione agli organi di ateneo, ove compatibile con la normativa vigente, al nucleo di valutazione e al collegio dei revisori dei conti;
o) in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari sui docenti, secondo quanto disposto dall'art. 18;
p) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
4. Il consiglio di amministrazione inoltre:
a) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico;
b) designa il componente effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 13;
c) designa i componenti del nucleo di valutazione, acquisito il parere del senato accademico.
 
Art. 11.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) tre componenti, di cui almeno due esterni all'ateneo;
c) un rappresentante individuato dal personale tecnico e amministrativo, anche esterno all'ateneo;
d) un rappresentante degli studenti.
Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale.
2. I componenti esterni del consiglio di amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai cinque anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.
3. Tutti i componenti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, dovranno essere individuati, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne, mediante avviso pubblico, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.
4. Per la loro individuazione il rettore emana un avviso pubblico contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 3 e nomina una commissione di selezione. Il rettore, sulla base delle valutazioni effettuate dalla commissione di selezione, individua i componenti del consiglio di amministrazione e, dopo aver acquisito il parere del senato accademico, li nomina con proprio decreto.
5. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione e' di tre anni, ad eccezione di quello del rappresentante degli studenti che e' biennale, ed e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
6. Il consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni tre mesi. Puo' essere convocato in qualsiasi momento dal rettore o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
7. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.
8. Le procedure per il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di ateneo.
 
Art. 12.

Il direttore generale

1. Il direttore generale e' l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione, e risponde dei relativi risultati. Il direttore generale:
a) e' responsabile della corretta gestione delle risorse, nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'ateneo;
b) cura l'attuazione dei programmi e definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire sulla base degli indirizzi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione;
c) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti e degli uffici di staff sulla base dei criteri e delle modalita' stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance di ateneo;
d) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti e degli uffici di staff ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
e) partecipa agli organi di governo dell'ateneo secondo le norme del presente statuto;
f) fermo restando quanto disposto dall'art. 5, stipula i contratti dell'ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione rientranti nelle sue competenze ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi e gli atti che impegnano la spesa, rientranti nella sua competenza.
2. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti.
3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuato tramite avviso pubblico e procedura idonea a garantire la massima trasparenza. L'incarico e' a tempo determinato, ha durata non superiore ai tre anni ed e' rinnovabile.
4. Il direttore generale puo' nominare un vicario, scelto tra i dirigenti in servizio presso l'ateneo, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza.
 
Art. 13.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di consulenza e di controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.
2. Il collegio e' composto da:
a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
c) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
3. Almeno due dei componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. L'incarico di componente del collegio non puo' essere conferito a dipendenti dell'ateneo.
5. In caso di rinuncia o di cessazione di un componente effettivo subentra nel collegio il componente supplente che dura in carica fino alla designazione del nuovo componente effettivo.
6. In caso di rinuncia o di cessazione del presidente o di un componente effettivo il rettore provvede ad attivare le relative procedure di sostituzione. L'incarico dei nuovi componenti scade contestualmente a quello di coloro gia' in carica.
7. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 
Art. 14.

Il nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione e' l'organo dell'ateneo incaricato di verificare e valutare, coerentemente con gli orientamenti stabiliti a livello internazionale, gli indirizzi di legge e i criteri definiti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, l'attivita' di ricerca, la corretta gestione delle strutture e del personale, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa.
2. Al nucleo di valutazione e' attribuita la funzione di:
a) verifica della qualita' ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalla commissione paritetica docenti-studenti;
b) verifica dell'attivita' di ricerca svolta dal dipartimento e complessivamente dall'ateneo;
c) verifica della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di alta qualificazione;
d) organismo indipendente di valutazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il nucleo svolge ogni altra attivita' a esso attribuita da specifiche norme e dai regolamenti di ateneo.
4. Il nucleo di valutazione e' costituito da cinque componenti di cui:
a) quattro designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico, tra studiosi ed esperti, in prevalenza esterni all'ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di procedure di valutazione e di controllo di gestione;
b) uno designato dal senato degli studenti nel proprio ambito.
5. Il presidente del nucleo di valutazione e' designato dal consiglio di amministrazione tra i componenti di cui al comma 4, lettera a).
6. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati con decreto del rettore, durano in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti il cui mandato dura due anni e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.
7. La carica di componente del nucleo di valutazione, compreso quanto previsto dall'art. 15 e dall'art. 38, e' incompatibile con quella di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, di direttore e di direttore di sezione del dipartimento, di componente del presidio della qualita' e di ogni altro organismo del sistema di assicurazione della qualita' dell'ateneo, di coordinatore delle aree tematiche dei corsi di studio se costituite, di direttore della scuola di dottorato, di direttore della scuola di specializzazione. Del nucleo di valutazione non possono far parte il direttore generale e i dirigenti dell'ateneo.
8. L'ateneo assicura al nucleo l'autonomia operativa, il supporto tecnico e amministrativo, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
 
Art. 15.

Il senato degli studenti

1. Il senato degli studenti e' organo collegiale di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale; ha funzioni propositive e di coordinamento delle rappresentanze studentesche ed e' organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. Il senato degli studenti e' composto da un numero massimo di venti studenti eletti in base alla numerosita' degli iscritti a ciascun corso di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo.
3. Le modalita' di elezione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento del senato degli studenti di cui all'art. 33, comma 6.
4. I rappresentanti degli studenti negli organi e nelle strutture dell'ateneo nonche' il presidente, il responsabile amministrativo e il vice-presidente del senato degli studenti di cui ai commi 5 e 8, sono nominati con decreto del rettore. Il senato degli studenti dura in carica due anni.
5. Al senato degli studenti spetta, in particolare:
a) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, nonche' i rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione e nel consiglio di dipartimento;
b) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'ateneo nell'interesse della componente studentesca;
c) designare i rappresentanti degli studenti nella commissione paritetica docenti-studenti di cui all'art. 28;
d) designare la componente studentesca nel comitato unico di garanzia;
e) designare il rappresentante degli studenti nel nucleo di valutazione;
f) designare i rappresentanti degli studenti nel comitato per lo sport universitario.
Sulle questioni indicate alla lettera b), il senato degli studenti puo' avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.
Svolge inoltre ogni altra funzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo.
6. Le cariche di rappresentante degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione, nel consiglio di dipartimento, nella commissione paritetica docenti-studenti, nel nucleo di valutazione e nel presidio della qualita' di ateneo sono tra loro incompatibili.
7. Ai componenti il senato degli studenti e' garantita la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
8. Il presidente puo' designare un vice-presidente tra i componenti il senato degli studenti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
9. Il senato degli studenti puo' istituire un ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vicepresidente, dal responsabile amministrativo e dai tre rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'ateneo.
 
Art. 16.
Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le
discriminazioni e di difesa degli studenti.

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e orientamento sessuale e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il comitato vigila altresi' che non siano intraprese azioni di vessazione (mobbing) all'interno dell'ateneo.
2. La composizione del comitato e' stabilita dal regolamento generale di ateneo.
3. Le funzioni del comitato indicate al comma 1 sono integrate con quelle previste dalla legislazione vigente in materia, adeguando altresi', ove prescritto dalla legge, la denominazione dell'organo.
4. Al comitato, nella composizione definita dal regolamento generale di ateneo, e' attribuita la funzione di assistere gli studenti nell'esercizio dei loro diritti, ricevendo anche eventuali reclami o doglianze. Il comitato ha diritto di compiere accertamenti e riferire al rettore o al direttore generale i quali adottano gli atti di competenza. Gli studenti hanno diritto, a loro richiesta e se consentito dall'ordinamento giuridico, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.
5. Il funzionamento del comitato e' disciplinato da un apposito regolamento.
 
Art. 17.

Il presidio della qualita'

1. Il presidio della qualita' e' un organo dell'ateneo con funzioni di promozione della cultura della qualita' delle attivita' formative, di ricerca e di terza missione, di consulenza agli organi di governo di ateneo sulle tematiche inerenti le politiche della qualita', di monitoraggio dei processi di assicurazione della qualita' e di supporto nella loro attuazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il presidio della qualita':
a) promuove la cultura della qualita' attraverso il coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del sistema di assicurazione interna della qualita';
b) definisce gli strumenti e le procedure per l'assicurazione della qualita' dell'ateneo e ne verifica l'applicazione e l'efficacia;
c) programma le attivita' formative nell'ambito dell'assicurazione della qualita';
d) coordina le attivita' di autovalutazione e accreditamento dei corsi di studio e dell'ateneo;
e) affianca i responsabili operativi nelle procedure di assicurazione interna della qualita';
f) assicura il corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di assicurazione interna della qualita';
g) riferisce periodicamente agli organi e alle strutture di governo dell'ateneo sullo stato delle azioni relative all'assicurazione interna della qualita' mettendo in evidenza le criticita' e gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato.
3. I componenti del presidio della qualita' sono designati dal senato accademico su proposta del rettore tra il personale dell'ateneo in un numero massimo di sette di cui almeno cinque tra i docenti dell'ateneo individuati dal consiglio del dipartimento. La composizione del presidio della qualita' e' integrata con il presidente del senato degli studenti, o suo delegato, e con un rappresentante dei dottorandi individuato dal consiglio della scuola di dottorato. Le funzioni di presidente del presidio sono assegnate ad un professore a tempo pieno.
4. I componenti del presidio della qualita' sono nominati con decreto del rettore, durano in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti il cui mandato dura due anni e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.
5. Le funzioni di componente del presidio della qualita' sono incompatibili con quelle di direttore di dipartimento, componente del senato accademico, componente del consiglio di amministrazione, componente del nucleo di valutazione, componente della commissione paritetica docenti-studenti o di altri organismi del sistema di assicurazione della qualita'.
6. Il funzionamento del presidio della qualita' e' stabilito da un apposito regolamento approvato dal senato accademico, acquisito il parere del consiglio di amministrazione.
 
Art. 18.

Il collegio di disciplina

1. Il controllo disciplinare sui docenti e' affidato a un collegio di disciplina composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno, nonche' da due professori ordinari supplenti.
2. Il collegio e' presieduto dal professore ordinario titolare il quale, insieme ad almeno uno dei supplenti, e' eletto tra i docenti dell'ateneo sulla base delle procedure e modalita' definite da un apposito regolamento di funzionamento. Gli altri componenti sono designati dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i docenti di altri atenei. Qualora nessuno dei docenti dell'ateneo presenti la propria candidatura anche questi sono designati con la stessa procedura prevista per i docenti esterni.
3. I componenti del collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.
4. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori ordinari il collegio sara' composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti ed in caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore subentrera' uno dei professori ordinari supplenti.
5. Il collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal rettore secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lettera n) e, uditi il rettore o un suo delegato nonche' il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al consiglio di amministrazione.
6. Il consiglio di amministrazione, in assenza della rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga entro centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.
8. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il rettore, esso e' avviato dal decano dell'ateneo che opera secondo quanto previsto al comma 5 e ne assume le funzioni.
 
Art. 19.

Le strutture dell'ateneo per la didattica e la ricerca

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche e di ricerca, l'ateneo e' articolato nelle seguenti strutture:
a) Dipartimento di ateneo per la didattica e la ricerca «Culture del Progetto» (di seguito definito Dipartimento);
b) scuola di dottorato;
c) scuole di specializzazione e centri di ricerca interateneo, ove costituiti.
2. Nell'osservanza di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario, le modalita' per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca sono determinate dal presente statuto e, per quanto non definito, sono precisate dal regolamento generale di ateneo.
 
Art. 20.

Organizzazione della didattica e della ricerca

1. L'attivita' formativa dell'ateneo e' articolata in corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, master di primo e di secondo livello, corsi di dottorato, corsi di formazione post-laurea, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, corsi di formazione post-laurea e tutti gli altri corsi attivabili secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono coordinati da un docente dell'ateneo secondo quanto disposto all'art. 25 e dal regolamento del Dipartimento e possono essere aggregati per area tematica.
3. Le aree tematiche dei corsi di studio sono intese come raggruppamenti liberi di discipline omogenee e sono istituite con delibera del senato accademico su proposta del Dipartimento. Il funzionamento delle aree tematiche e' definito dal regolamento del Dipartimento.
4. L'attivita' di ricerca dell'ateneo e' svolta sia nell'ambito dei cluster di ateneo, delle unita' di ricerca o di altre forme di aggregazione sia in forma individuale.
5. I cluster sono intesi quali strutture della ricerca di natura interdisciplinare finalizzata a progetti di ricerca di durata pluriennale che prevedano la collaborazione con enti, societa' e imprese. Le unita' di ricerca costituiscono forme di aggregazione interne all'ateneo che consentano l'integrazione di competenze e interessi scientifici e metodologici disciplinari o interdisciplinari. I centri di studio o di ricerca dell'ateneo sono assimilati alle unita' di ricerca.
6. Le linee di indirizzo per la costituzione delle aree tematiche dei corsi di studio, dei cluster, delle unita' di ricerca e di tutte le altre forme di aggregazione per la ricerca sono definite dal senato accademico.
7. I cluster, le unita' di ricerca e tutte le altre forme di aggregazione per la ricerca sono costituiti con delibera del Dipartimento.
Il funzionamento e la composizione dei cluster, delle unita' di ricerca e di tutte le altre forme di aggregazione sono definiti dal regolamento del Dipartimento.
8. Ai cluster e alle unita' di ricerca possono partecipare anche i docenti a contratto, gli assegnisti, i dottorandi e il personale tecnico, secondo le modalita' stabilite dal regolamento del Dipartimento.
 
Art. 21.

Dipartimento «culture del progetto»

1. Il Dipartimento «culture del progetto» e' una articolazione organizzativa dell'ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attivita' didattiche e formative, compresi i master universitari, i corsi di perfezionamento e le attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente, nonche' di quelle ad esse strettamene correlate o accessorie. Il Dipartimento puo' collaborare allo sviluppo e organizzazione delle attivita' formative e di ricerca delle altre strutture dell'ateneo e concorre alla realizzazione delle politiche per la qualita' di ateneo.
2. Il Dipartimento e' articolato in due sezioni di:
coordinamento della ricerca, a cui e' assegnato il compito di promuovere, organizzare e gestire le attivita' di ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
coordinamento della didattica, a cui e' assegnato il compito di promuovere, organizzare e gestire i corsi di studio.
3. Sono articolazioni del Dipartimento anche i laboratori di ateneo e l'infrastruttura di ricerca strategica per lo sviluppo della ricerca dipartimentale o altre attivita' assimilabili a quest'ultima che si formino su finanziamenti mirati di origine nazionale o internazionale.
I laboratori di ateneo contribuiscono allo sviluppo e supporto delle attivita' didattiche, formative e di ricerca e sono funzionalmente collocati nel Dipartimento in base alla loro attivita' prevalente. I principi organizzativi dei laboratori dell'ateneo sono definiti dal regolamento di funzionamento del Dipartimento. Ogni laboratorio e' coordinato da un docente nominato dal rettore, su proposta del dipartimento e sentito il senato accademico, e puo' dotarsi di uno specifico regolamento interno approvato dal consiglio di Dipartimento.
4. Il Dipartimento, nell'ambito del bilancio unico di ateneo e per le risorse ad esso assegnate, ha autonomia gestionale e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge secondo le procedure operative previste dai regolamenti di ateneo.
5. Il Dipartimento, secondo le modalita' previste dal presente statuto, concorre alla programmazione di ateneo predisponendo il piano delle necessita' di reclutamento di professori e ricercatori sulla base dei punti organico messi a disposizione e delle politiche di sviluppo dei settori scientifico-disciplinari per la didattica e la ricerca e avanza agli organi di governo dell'ateneo la proposta per l'avvio dei procedimenti per la copertura di posti di professore e ricercatore e la conseguente chiamata.
6. Al Dipartimento afferiscono tutti i professori e i ricercatori dell'ateneo e fanno ad esso riferimento tutti gli assegnisti di ricerca e i professori a contratto, nonche' i visiting professors (visiting researchers).
7. Al Dipartimento e' assicurata una dotazione di personale tecnico e amministrativo, di mezzi e di strutture adeguati all'esercizio dei propri compiti.
8. Il Dipartimento disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di un apposito regolamento, che deve essere approvato dal senato accademico previo parere del consiglio di amministrazione.
 
Art. 22.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: il direttore, il consiglio e i direttori di sezione.
 
Art. 23.

Il direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento e in qualita' di responsabile del suo funzionamento ne convoca e presiede il consiglio di cui cura l'esecuzione delle rispettive delibere.
2. Il direttore e' eletto dal consiglio di Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti in quella successiva. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. Le modalita' e le procedure per l'elezione del direttore del Dipartimento sono definite dal regolamento generale di ateneo.
5. Il direttore puo' optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al rettore.
6. Il direttore puo' designare tra i professori a tempo pieno un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore e' nominato con decreto del rettore.
7. Il direttore del Dipartimento e' componente di diritto del senato accademico.
8. La carica di direttore e' incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore di sezione, coordinatore di area tematica o di cluster, di direttore di scuola di specializzazione e di direttore della scuola di dottorato, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualita'.
 
Art. 24.

Il consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento e' organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento.
Il consiglio, sulla base delle proposte delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca per le rispettive competenze, delibera:
a) il piano dell'offerta formativa;
b) la proposta da sottoporre al senato accademico per l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di corsi, aree tematiche dei corsi di studio e laboratori di ateneo;
c) l'attribuzione delle responsabilita' didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
d) l'ordinamento didattico e il regolamento didattico dei corsi di studio;
e) i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
f) il regolamento di funzionamento del Dipartimento da sottoporre all'approvazione del senato accademico;
g) il piano delle necessita' di reclutamento di professori e ricercatori sulla base dei punti organico messi a disposizione e delle politiche di sviluppo dei settori scientifico-disciplinari per la didattica e la ricerca da sottoporre al senato accademico;
h) la proposta per l'avvio dei procedimenti per la copertura di posti di professore e ricercatore;
i) la proposta di chiamata di professori e ricercatori;
l) in merito alle relazioni triennali sull'attivita' scientifica e didattica dei docenti;
m) in merito ai congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
n) l'istituzione, l'attivazione o la disattivazione dei cluster, delle unita' di ricerca o di ogni altra forma di aggregazione per la ricerca;
o) le proposte per la stipula di contratti e convenzioni inerenti all'attivita' di ricerca, di formazione e di servizio anche per conto terzi nei casi e secondo le modalita? fissati dagli appositi regolamenti;
p) la proposta per la nomina dei docenti a cui attribuire il coordinamento dei laboratori di ateneo da sottoporre al rettore;
q) la proposta dei docenti da nominare quali componenti del presidio della qualita' da sottoporre al rettore.
Il consiglio di Dipartimento:
a) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
b) vigila sul buon andamento e sulla qualita' delle attivita' didattiche e di ricerca;
c) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
2. Fanno parte del consiglio di Dipartimento:
a) il direttore;
b) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
c) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo individuato tra quello assegnato funzionalmente al Dipartimento con le modalita' previste dal regolamento generale di ateneo;
d) sei rappresentanti degli studenti eletti dal senato degli studenti nel proprio ambito secondo quanto disposto dal regolamento del senato degli studenti.
Partecipa alle sedute del consiglio di Dipartimento il responsabile amministrativo della segreteria del Dipartimento con funzioni consultive e di verbalizzazione.
3. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attivita' del personale docente, e in particolare per quelle relative alle lettere h), i), l) e m) del comma 1 del presente articolo, il consiglio di Dipartimento delibera nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti di ateneo. Gli studenti, il personale tecnico e amministrativo e le altre componenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le persone dei professori e dei ricercatori compreso il piano di cui alla lettera g) del comma 1.
4. In casi straordinari di necessita' e di urgenza, il direttore del Dipartimento puo' adottare provvedimenti per le materie di competenza del Dipartimento stesso.
Tali atti sono sottoposti a ratifica da parte del consiglio del Dipartimento nella prima seduta utile.
5. Il consiglio di Dipartimento e' convocato dal direttore almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
6. Il consiglio di Dipartimento, nella sua configurazione di consiglio di ateneo, e' convocato in accordo col direttore ed e' presieduto dal rettore in tutti i casi in cui si debba pronunciare su piani, programmi e strategie generali dell'ateneo.
 
Art. 25.

Le sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca

1. Il Dipartimento e' articolato in sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca di cui fanno parte tutti i docenti afferenti al Dipartimento stesso.
2. Ciascuna sezione ha un direttore eletto dal consiglio del Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno del Dipartimento. L'elezione dei direttori di sezione avviene con le stesse modalita' e contestualmente a quella del direttore di Dipartimento, secondo le procedure definite dal regolamento generale di ateneo.
3. Il direttore di ciascuna sezione e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta. E' componente di diritto del senato accademico.
4. Ciascun direttore di sezione collabora con il direttore del Dipartimento e con i delegati del rettore incaricati di specifiche attivita' attinenti all'offerta formativa e alla ricerca e con il presidio di qualita' di ateneo per quanto attiene alla gestione del Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento e degli altri processi di certificazione della qualita'.
5. All'organizzazione, gestione e monitoraggio delle specifiche attivita' di competenza di ciascuna sezione di cui ai successi articoli 26 e 27 sovrintende un specifico gruppo di lavoro permanente composto:
per la sezione di coordinamento della didattica dal direttore della sezione e da tutti i coordinatori dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale;
per la sezione di coordinamento della ricerca, dal direttore della sezione, da una rappresentanza dei coordinatori dei cluster, da una rappresentanza delle unita' di ricerca e delle altre forme di aggregazione per la ricerca, se istituite, secondo le modalita' definite dal regolamento del Dipartimento.
I coordinatori dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono individuati dal consiglio di Dipartimento su proposta dei docenti afferenti ai rispettivi corsi di studio e sono nominati con decreto del direttore del Dipartimento.
I coordinatori dei cluster, delle unita' di ricerca e delle altre forme di aggregazione per la ricerca sono individuati dal consiglio di Dipartimento tra i docenti dell'ateneo su proposta degli aderenti e sono nominati con decreto del direttore di dipartimento.
6. La carica di direttore di sezione e' incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore di Dipartimento, di direttore di scuola di specializzazione, di direttore di scuola di dottorato, di cluster, di area tematica se costituita, di centro o di laboratorio, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualita'.
 
Art. 26.

Sezione di coordinamento della didattica

1. La sezione didattica, anche avvalendosi dei servizi amministrativi dell'ateneo, coordina, programma e promuove le attivita' dei corsi di studio compresi i master universitari, i corsi di perfezionamento e le attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente; monitora la qualita' degli stessi; sostiene i processi di orientamento, di tutorato, di tirocinio, di inserimento nel mondo del lavoro.
2. Nell'ambito della sezione e' istituita la commissione paritetica docenti-studenti di ateneo di cui all'art. 28.
3. La sezione, attraverso il direttore e il gruppo di lavoro permanente, cura e predispone per l'approvazione:
a) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attivita' didattiche e formative compreso il calendario e gli orari delle attivita' didattiche, l'utilizzazione degli spazi e ogni altro argomento riguardante il funzionamento dei corsi di studio;
b) la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio e delle aree tematiche;
c) il miglioramento continuo delle attivita' formative;
d) la predisposizione delle parti di propria competenza del manifesto annuale degli studi;
e) l'attribuzione dei compiti e degli incarichi didattici ai professori e ai ricercatori;
f) la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero;
g) la proposta di utilizzo dei fondi assegnati al Dipartimento per la didattica nel rispetto delle linee e dei criteri definiti dal senato accademico;
h) le proposte di convenzioni e di contratti di didattica nei casi e secondo le modalita' fissati dagli appositi regolamenti.
4. La sezione di coordinamento della didattica trasmette annualmente al consiglio di Dipartimento una relazione sull'attivita' svolta e sui punti di forza e debolezza dell'offerta formativa evidenziando i criteri e le priorita' per la programmazione dei posti di ruolo docente.
 
Art. 27.

Sezione di coordinamento della ricerca

1. La sezione di coordinamento della ricerca coordina, promuove, sostiene, organizza, verifica le attivita' di ricerca e di terza missione del Dipartimento anche avvalendosi dei servizi amministrativi dell'ateneo.
2. La sezione, attraverso il direttore e il gruppo di lavoro permanente, cura e predispone per l'approvazione:
a) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attivita' di ricerca in tutte le sue caratterizzazioni, compresa quella individuale svolta dai docenti;
b) la creazione di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il piu' ricco possibile di opportunita', anche attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la promozione della mobilita';
c) lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualita';
d) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per la ricerca;
e) le proposte di convenzioni e di contratti di ricerca nei casi e secondo le modalita' fissate dagli appositi regolamenti;
f) la proposta di istituzione, attivazione, disattivazione o soppressione di cluster, unita' di ricerca e di altre forme di aggregazione per la ricerca.
3. La sezione di coordinamento della ricerca trasmette annualmente al consiglio di Dipartimento una relazione sull'attivita' svolta e sui punti di forza e debolezza della ricerca evidenziando i criteri e le priorita' per la programmazione dei posti di ruolo docente.
 
Art. 28.

La commissione paritetica docenti-studenti

1. Nell'ambito della sezione didattica del Dipartimento e' istituita la commissione paritetica docenti-studenti.
2. La commissione ha la finalita' di contribuire al miglioramento dei servizi forniti agli studenti. In particolare:
a) svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, della organizzazione didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti e di supporto al diritto allo studio;
b) formula pareri sull'attivazione, soppressione o disattivazione di corsi di studio;
c) individua indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualita' della didattica e dell'attivita' di servizio agli studenti e li propone al nucleo di valutazione;
d) redige annualmente una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti, formulando pareri ed eventuali proposte per il miglioramento della didattica, che trasmette al senato accademico e al nucleo di valutazione.
3. La commissione e' composta da cinque docenti e cinque studenti. I docenti, e tra essi il presidente, sono designati dal consiglio del Dipartimento su proposta del direttore della sezione didattica; gli studenti sono individuati dal senato degli studenti.
4. I componenti della commissione sono nominati con decreto del rettore e durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni.
5. Il funzionamento della commissione paritetica docenti-studenti e' disciplinato dal regolamento del Dipartimento.
 
Art. 29.

Scuola di dottorato

1. La scuola di dottorato ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attivita' relative ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'ateneo con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire, anche a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca e attivita' professionali di alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato sono istituiti e attivati con delibera del consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, sentito il consiglio della scuola.
3. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti interni ed esterni, coordina e sovrintende alle attivita' della scuola e presiede il consiglio.
4. Il direttore e' un professore ordinario a tempo pieno dell'ateneo eletto dal consiglio della scuola tra i suoi componenti. E' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta.
5. La carica di direttore della scuola di dottorato e' incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore del dipartimento e di direttore di sezione, di direttore di scuola di specializzazione, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualita'.
6. Il direttore puo' designare tra i professori a tempo pieno dell'ateneo componenti del consiglio della scuola un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore e' nominato con decreto del rettore.
7. Le procedure per il funzionamento e la costituzione degli organi della scuola sono fissate dal regolamento di ateneo sui corsi e le scuole di dottorato.
8. L'ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico per lo svolgimento delle attivita' della scuola.
 
Art. 30.

Le scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attivita' didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.
2. Le scuole di specializzazione sono istituite e attivate con delibera del consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, su proposta del Dipartimento anche in accordo con altri atenei.
3. Sono organi delle scuole di specializzazione:
a) il direttore;
b) il consiglio della scuola.
4. Il direttore e' un professore di prima fascia o, in caso di motivato impedimento, di seconda fascia eletto dal consiglio della scuola tra i suoi componenti. E' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta.
5. Il consiglio della scuola e' composto da:
a) il direttore;
b) tutti i docenti dell'ateneo responsabili di un incarico di insegnamento nel corso di specializzazione della scuola salvo verifica delle incompatibilita' definite dallo statuto;
c) un rappresentante degli specializzandi, eletto tra gli studenti iscritti regolarmente al corso di specializzazione.
6. Le procedure per il funzionamento e la costituzione degli organi della scuola sono fissate dal regolamento di ateneo di funzionamento delle scuole di specializzazione.
 
Art. 31.

Le strutture operative e le fondazioni universitarie

1. L'ateneo si puo' avvalere di strutture operative e fondazioni per svolgere attivita' strumentali a sostegno dei suoi scopi istituzionali.
2. Le relazioni tra queste strutture e l'ateneo, relativamente agli strumenti e ai meccanismi di controllo, rispondono alle vigenti disposizioni di legge.
 
Art. 32.

Il sistema bibliotecario e documentale di ateneo

1. Le strutture bibliotecarie e documentali costituiscono il sistema bibliotecario e documentale di ateneo che persegue le finalita' di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attivita' di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attivita' didattiche e di ricerca svolte presso l'ateneo.
2. Le modalita' organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale di ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 33.

Regolamenti di ateneo e delle strutture

1. L'attivita' e l'organizzazione dell'ateneo sono disciplinate dallo statuto, dai regolamenti di ateneo e delle singole strutture, dal Codice etico e dalle altre norme di rango legislativo che hanno carattere generale e sono compatibili con il suo specifico ordinamento.
2. Il regolamento generale di ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli organi di governo, nonche' le procedure elettorali degli organi dell'ateneo e delle rappresentanze, con esclusione di quelle per le quali sia specificatamente disposto dallo statuto o si faccia rinvio a uno specifico regolamento. E' deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed e' emanato con decreto del rettore, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla normativa vigente.
3. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi, delle scuole e delle eventuali altre attivita' formative istituiti presso l'ateneo ai sensi della vigente normativa. E' deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il senato degli studenti, ed e' emanato con decreto del rettore con le modalita' previste dalla normativa vigente.
4. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilita'. Definisce gli ambiti di autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa delle strutture per la didattica e per la ricerca nonche' dei centri di servizio e dei sistemi di ateneo. E' deliberato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico, ed e' emanato con decreto del rettore.
5. Il regolamento del Dipartimento disciplina il funzionamento del Dipartimento, delle sue sezioni, dei corsi di studio, delle aree tematiche dei corsi di studio, dei cluster, delle unita' di ricerca e delle altre forme di aggregazione della ricerca e della commissione paritetica docenti-studenti. E' deliberato dal senato accademico, su proposta del consiglio di Dipartimento e sentito il consiglio di amministrazione.
6. Il regolamento del senato degli studenti disciplina i criteri e le modalita' di elezione, convocazione e funzionamento del senato degli studenti e dell'ufficio di presidenza di cui all'art. 15, nonche' quelli relativi alle cariche interne e alle rappresentanze studentesche negli organi dell'ateneo, compresi quelli di governo, previste dalla legge e dal presente statuto. Il regolamento definisce anche le regole generali per la programmazione, l'organizzazione, il finanziamento e la gestione delle attivita' culturali promosse dal senato stesso o proposte dagli studenti dell'ateneo. Esso e' deliberato dal senato degli studenti, sentito il senato accademico, ed e' emanato con decreto del rettore.
7. I regolamenti inerenti esclusivamente all'attivita' economico-finanziaria dell'ateneo e i regolamenti in materia di personale sono deliberati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
8. Tutti i regolamenti sono emanati con decreto del rettore e pubblicati sul sito web di ateneo.
9. Tutti i regolamenti, se non e' diversamente stabilito, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione.
 
Art. 34.

Codice etico

1. Il codice etico della comunita' universitaria promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'ateneo. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela dei diritti relativi alla proprieta' intellettuale.
2. E' deliberato dal senato accademico a maggioranza dei componenti, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed e' emanato con decreto del rettore.
3. L'accertamento di violazioni del codice etico, fatte salve le prerogative e le competenze connesse ai procedimenti disciplinari, nel rispetto del principio della gradualita' e della proporzionalita', porta all'irrogazione delle seguenti sanzioni:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato. Nel caso di recidiva o rilevanza della violazione o delle responsabilita' derivanti dalla posizione occupata dall'interessato e' prevista per lo stesso l'impossibilita' di ricoprire incarichi istituzionali per un periodo di tre anni dalla comminazione della sanzione.
4. Nel rispetto del principio del contradditorio, l'accertamento della violazione e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione spettano al senato accademico, su proposta del rettore.
5. Le procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e i rapporti tra procedimento disciplinare e violazione del codice etico sono definiti all'interno del codice etico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 in materia di procedimenti disciplinari.
6. L'ateneo puo' adottare un unico codice etico e di comportamento contenente le regole a cui devono conformarsi e attenersi tutte le categorie di personale coinvolte.
 
Art. 35.

Modifiche, emanazione ed entrata in vigore dello statuto

1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al rettore, al senato accademico o al consiglio di amministrazione.
2. Possono proporre modifiche allo statuto il consiglio di Dipartimento, il consiglio della scuola di dottorato e, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, sentito il consiglio di Dipartimento e, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Lo statuto e le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore e, salvo casi di motivata urgenza definiti nel provvedimento di emanazione, entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
5. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al comma 2, gli organi di governo dell'ateneo e quelli delle strutture per la didattica e la ricerca di cui al Titolo III, deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse.
 
Art. 36.

Validita' delle sedute degli organi collegiali

1. Le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono validamente costituite se e' presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le sedute degli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti coloro che abbiano prodotto motivata e tempestiva giustificazione scritta, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
 
Art. 37.

Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali

1. I docenti e il personale tecnico e amministrativo designati o eletti negli organi collegiali previsti dallo statuto possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.
2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti dallo statuto sono rinnovate ogni due anni e il relativo mandato e' rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. Il procedimento di rinnovo degli organi deve essere completato prima della loro scadenza. I titolari di cariche accademiche e i componenti degli organi collegiali possono rimanere in carica dopo la scadenza del proprio mandato per non piu' di quarantacinque giorni secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
4. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'.
5. L'organo collegiale opera a tutti gli effetti anche in caso di incompleta composizione, a condizione che il numero dei componenti non ancora designati o eletti non superi un terzo dei componenti totali.
 
Art. 38.

Incompatibilita' e decadenza

1. La condizione di docente a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo statuto e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano gia' ricoperte al ricorrere della suddetta condizione. Sono cariche accademiche ai sensi del presente statuto le cariche di: rettore, prorettore, componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione e del collegio di disciplina nonche' di direttore della scuola di dottorato, direttore di Dipartimento, direttore di sezione del Dipartimento e di presidente del presidio della qualita'. Prima di presentare la propria candidatura per l'elezione ovvero di accettare la designazione per una carica accademica, il professore con regime di impiego a tempo definito deve dichiarare di optare, qualora eletto, per il regime di impiego a tempo pieno, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo.
2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per il direttore di Dipartimento, i direttori di sezione della didattica e della ricerca del Dipartimento e il direttore della scuola di dottorato limitatamente al senato stesso;
b) essere componenti di altri organi dell'ateneo salvo che del consiglio di Dipartimento e del senato degli studenti;
c) ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;
d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
3. Le funzioni di rappresentante del personale tecnico amministrativo nei diversi organi di governo, consultivi, di garanzia e di rappresentanza sindacale sono incompatibili tra loro.
4. Il titolare di una carica, salvo giustificato motivo, decade dal mandato conferito qualora la sua assenza si protragga per un periodo continuativo superiore a tre mesi in caso di organo monocratico e per piu' di tre sedute consecutive in caso di componente degli organi collegiali.
 
Art. 39.

Indennita' di carica

1. Il consiglio di amministrazione stabilisce le indennita' di carica e i compensi per la partecipazione agli organi dell'ateneo di cui al Titolo II e per l'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo statuto nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo i criteri e le modalita' disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. I titolari di piu' cariche, per le quali sia prevista la corresponsione di indennita', sono tenuti ad optare per una sola di esse.
3. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennita' e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.
 
Art. 40.

Interpretazioni

1. Nello statuto:
a) per «professori», s'intendono i professori ordinari, associati e a tempo determinato;
b) per «docenti», s'intendono i professori di prima e di seconda fascia, i professori a tempo determinato ed i ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) per «ricercatori», s'intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
d) con l'espressione «personale tecnico e amministrativo», s'intende tutto il personale dipendente non docente dell'ateneo di ogni area funzionale e categoria, compresa quella dirigenziale;
e) con l'espressione «personale», s'intende il personale docente e il personale tecnico e amministrativo.
 
Art. 41.

Inizio dell'anno accademico, decorrenza e durata dei mandati

1. L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo, a meno di diverse indicazioni legislative nazionali.
2. Tutti i mandati delle cariche accademiche e negli organi previsti dal presente statuto, compreso quello del direttore della scuola di specializzazione e della scuola di dottorato, hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di componente di un organo collegiale designato con procedura elettorale, il titolare subentrante, anche in caso di elezioni suppletive, completa il mandato del componente cessato. Lo scorcio di mandato conta, ai fini della non rieleggibilita', se supera la meta' del mandato ordinario.
4. Per tutte le cariche elettive dell'ateneo, salvo che non siano esplicitamente previste dallo statuto norme diverse, non e' ammessa l'eleggibilita' per piu' di due mandati consecutivi. Per ciascuna carica la rielezione dopo due mandati consecutivi puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato. Tali norme non si applicano ai coordinatori dei corsi di studio, delle aree tematiche dei corsi di studio se costituite, dei cluster, delle unita' di ricerca e delle altre forme di aggregazione per la ricerca.
5. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
 
Art. 42.

Norme transitorie

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto si procede alla disattivazione, con delibere degli organi di governo, del Dipartimento di «architettura, costruzione, conservazione» e del Dipartimento di «progettazione e pianificazione in ambienti complessi» i cui docenti e attivita' di didattica e di ricerca confluiscono nel Dipartimento «culture del progetto». Conseguentemente si procede all'assegnazione e trasferimento delle relative e necessarie risorse economiche, di supporto amministrativo e degli spazi utili allo svolgimento delle funzioni di competenza del Dipartimento «culture del progetto».
Alla conclusione del procedimento tutti i docenti e tutti i corsi di studio afferiscono al Dipartimento «culture del progetto».
2. Entro lo stesso termine indicato al comma 1 si procede alla costituzione degli organi del dipartimento, del senato accademico e del consiglio di amministrazione secondo la composizione prevista dal presente statuto e alla costituzione o nomina di tutti quelli per i quali e' prevista una diversa composizione o modalita' di costituzione.
3. Fino alla disattivazione del dipartimento di «architettura, costruzione, conservazione» e del dipartimento di «progettazione e pianificazione in ambienti complessi» e alla costituzione dei nuovi organi accademici indicati al precedente comma 2 restano in carica gli organi esistenti al momento dell'entrata in vigore dello statuto. Ciascun organo esercita anche le funzioni conferite per statuto all'organo corrispondente.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 ed entro dieci giorni dalla sua scadenza, il rettore provvede con proprio provvedimento allo scioglimento del Dipartimento di «architettura, costruzione, conservazione» e del Dipartimento di «progettazione e pianificazione in ambienti complessi». Con altro provvedimento e nel medesimo termine avvia i procedimenti, compresi quelli elettorali, per la costituzione o la nomina degli organi indicati al comma 2. Le elezioni debbono essere tenute entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
5. In prima applicazione, qualora non siano gia' state approvate le modifiche al regolamento generale di ateneo, al regolamento del senato degli studenti e al regolamento della scuola di dottorato, le norme elettorali per la costituzione degli organi accademici e per l'elezione delle rappresentanze delle diverse componenti accademiche e degli studenti negli organi collegiali previsti dal presente statuto sono deliberate dal senato accademico in carica al momento dell'emanazione dello statuto stesso.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.
7. Restano confermati fino alla loro naturale scadenza i mandati del rettore e degli organi per i quali il presente statuto non modifica la composizione in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto.
8. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto restano applicabili, per quanto compatibili, i regolamenti previgenti.
 
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