Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 luglio 2018
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio pH S.r.l., in Tavarnelle di Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto del 29 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale) n. 214 del 15 settembre 2014 con il quale al laboratorio pH S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa (FI), via Sangallo n. 29 - localita' Sambuca Val di Pesa, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 luglio 2018;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1

Il laboratorio pH S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa (FI), via Sangallo n. 29 - localita' Sambuca Val di Pesa, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 
Allegato

===================================================================== | Denominazione della prova | Norma/metodo | +==========================================+========================+ | |Reg. CEE 2568/1991 | | |allegato VII + Reg. CE | |2-Gliceril monopalmitato |702/2007 | +------------------------------------------+------------------------+ | |Reg. CEE 2568/1991 | | |allegato II + Reg. UE | |Acidita' |2016/1227 allegato I | +------------------------------------------+------------------------+ | |Reg. CEE 2568/1991 | |Analisi spettrofotometrica |allegato IX + Reg. UE | |nell'ultravioletto |1833/2015 allegato III | +------------------------------------------+------------------------+ |Esteri metilici degli acidi grassi: Acido | | |laurico (C12:0), Acido miristico (C14:0), | | |Acido miristoleico (C14:1), Acido | | |palmitico (C16:0), Acido palmitoleico | | |(C16:1), Acido eptadecanoico (C17:0), | | |Acido eptadecenoico (C17:1), Acido | | |stearico (C18:0), Acido oleico (C18:1), | | |Acido transoleico (C18:1), Acido linoleico| | |(C18:2) (Omega-6), Acido trans-linoleico | | |(C18:2), Acido linolenico (C18:3) | | |(Omega-3), Acido trans-linolenico (C18:3),| | |Acido gamma-linolenico (C18:3) (Omega-6), | | |Acido arachico (C20:0), Acido eicosenoico | | |(C20:1), Acido arachidonico (C20:4) | | |(Omega-6), Acido eicosapentaenoico (C20:5)| | |(Omega-3), Acido beenico (C22:0), Acido | | |erucico (C22:1), Acido docosapentaenoico | | |(C22:5) (Omega-3), Acido docosaesaenoico | | |(C22:6) (Omega-3), Acido lignocerico | | |(C24:0), Totale acidi grassi saturi, | | |Totale acidi grassi monoinsaturi, Totale | | |isomeri trans degli acidi grassi | | |monoinsaturi, Totale acidi grassi |Reg. CEE 2568/1991 | |poliinsaturi, Totale isomeri trans degli |allegato X + Reg. UE | |acidi grassi poliinsaturi |1833/2015 allegato IV | +------------------------------------------+------------------------+ |Steroli. Colesterolo, Brassicasterolo, 24-| | |Metilencolesterolo, Campesterolo, | | |Campestanolo, Stigmasterolo, | | |delta-7-Campesterolo, delta-5,23- | | |Stigmastadienolo, Clerosterolo, | | |beta-Sitosterolo, beta-Sitosterolo Totale,| | |Sitostanolo, delta-5- Avenasterolo, |Reg. CEE 2568/1991 | |delta-5,24-Stigmastadienolo, delta-7- |allegato V + Reg. UE | |Stigmastenolo, delta-7-Avenasterolo, |1348/2013 allegato IV + | |Steroli Totali Dialcoli triterpenici: |Reg. UE 1833/2015 | |Eritrodiolo, Uvaolo |allegato II | +------------------------------------------+------------------------+ | |Reg. CEE 2568/1991 | | |allegato III + Reg. CE | |Numero di perossidi |1348/2013 allegato I | +------------------------------------------+------------------------+ |Cere. Metil ed etil esteri degli acidi |Reg. CEE 2568/1991 | |grassi: Metile C16, Etile C16, Metile C18,|allegato XX + Reg. UE | |Etile C18, Somma |61/2011 allegato II | +------------------------------------------+------------------------+ |Metile - Etile C16 e C18, Etil esteri | | |degli acidi grassi (EEAG) (Alchil esteri) | | +------------------------------------------+------------------------+ |Vitamina E: alfa-Tocoferolo, | | |delta-Tocoferolo, gamma-Tocoferolo, | | |Tocoferoli totali |MP/C/02 rev 8 2012 | +------------------------------------------+------------------------+ |Polifenoli (15 - 1600 mg/kg) |MP/C/01 rev 10 2018 | +------------------------------------------+------------------------+ | |Reg. CEE 2568/1991 | | |allegato XII + Reg. UE | | |1348/2013 allegato V + | | |Reg. UE 1227/2016 | |Valutazione organolettica |allegato II | +------------------------------------------+------------------------+ |Stigmastadieni |UNI EN ISO 15788-2:2005 | +------------------------------------------+------------------------+


 
Art. 2

L'autorizzazione ha validita' fino all'11 luglio 2022 data di scadenza dell'accreditamento.
 
Art. 3

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio pH S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
 
Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 12 luglio 2018

Il dirigente: Polizzi
 
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