Gazzetta n. 179 del 3 agosto 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2018
Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., in attuazione dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia s.p.a., societa' a capitale interamente pubblico successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa», di seguito anche «Invitalia»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 1999, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa';
Visto altresi' che il medesimo art. 1, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 1999 dispone che il contenuto minimo delle convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 1999, che ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con Invitalia;
Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e gli obiettivi della societa' Invitalia e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto e che prevede altresi' che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che ha dettato specifiche disposizioni in materia di incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevedendo inoltre che ad Invitalia venga affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza;
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha dettato nuove disposizioni in materia di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa, e ha assegnato ad Invitalia le relative funzioni di gestione, sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, che individua, tra l'altro, Invitalia come soggetto attuatore degli interventi previsti nei Contratti istituzionali di sviluppo;
Visto l'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che consente alle amministrazioni centrali dello Stato di avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, per tutte le attivita' economiche, finanziarie e tecniche - comprese quelle di progettazione in materia di lavori pubblici - al fine di rafforzare e accelerare l'attuazione degli interventi per la coesione territoriale, nonche' in qualita' di centrale di committenza;
Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha dettato nuove disposizioni in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e ha previsto che per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di Invitalia;
Vista la lettera f-bis) del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con cui si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri si possa avvalere di Invitalia per rafforzare l'attuazione della politica di coesione, per garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali, nonche' per dare esecuzione alle determinazioni assunte in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriale, ai sensi rispettivamente dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011;
Visto l'art. 10, comma 14-bis del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale prevede che Invitalia possa assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;
Visto l'art. 67 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n. 1303 che ha dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto l'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, che indica Invitalia come soggetto attuatore del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio;
Considerato che, alla luce delle disposizioni normative soprarichiamate, Invitalia si configura quale ente strumentale dell'amministrazione centrale dello Stato per l'attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo d'impresa e il sostegno all'apparato produttivo, attraverso lo svolgimento di attivita' ad essa affidate dalle amministrazioni statali ovvero direttamente individuate dal legislatore;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che detta principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del medesimo decreto per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, stabilendo altresi' le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;
Visto l'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, ai sensi del quale le disposizioni del medesimo decreto non si applicano, salva espressa previsione, alle societa' quotate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p) del medesimo decreto;
Visto l'art. 38, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate;
Visto l'art. 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, in forza del quale, per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, puo' stipulare apposite convenzioni con le societa' in house delle amministrazioni dello Stato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consentono alle amministrazioni pubbliche di stipulare accordi per lo svolgimento di attivita' di interesse generale;
Visto il comma 6 dell'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede che con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sia aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 1999, e successive modificazioni;
Vista la nota del 12 marzo 2018 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto all'Autorita' nazionale anticorruzione di iscrivere, anche in nome e per conto delle altre amministrazioni centrali dello Stato, Invitalia s.p.a. nell'elenco di cui all'art. 192 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
Vista la nota del 27 aprile 2018 con la quale il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, in riferimento alla citata richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ha sottolineato che il potere di incidere sulle nomine degli organi di Invitalia costituisce una condizione necessaria per la configurabilita' del controllo congiunto da parte del Ministero dello sviluppo economico e delle altre amministrazioni dello Stato interessate e che, a tal fine, puo' prevedersi, ad esempio, la necessita' di una decisione adottata dal Consiglio dei ministri in cui confluisca l'intesa o la concertazione fra il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni dello Stato interessate;
Visto il decreto del 4 maggio 2018, in corso di registrazione, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'aggiornamento del decreto in data 18 settembre 2007, relativo all'individuazione degli atti dell'Agenzia da sottoporre all'approvazione ministeriale, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
Considerato che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 5, atteso che la societa' medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, e' assoggettata, ai sensi del decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e dell'art. 1, commi da 460 a 464 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato, e che la stessa societa', per espressa disposizione statutaria, e' obbligata ad effettuare oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 10 maggio 2018;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Emana
la seguente direttiva:

Art. 1

Convenzioni in qualita' di soggetto in house

1. Invitalia puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni dello Stato per lo svolgimento di attivita', anche di supporto ed assistenza tecnica, rientranti nell'ambito delle funzioni ad essa assegnate dalle disposizioni vigenti, in qualita' di soggetto in house avente i requisiti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 7 e 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'art. 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, Invitalia puo' stipulare convenzioni, in qualita' di soggetto in house, con l'Agenzia per la coesione territoriale.
3. Gli atti di convenzione di cui ai commi 1 e 2 si conformano ai principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e hanno il seguente contenuto minimo:
a) indicazione dell'impegno della societa' Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica:
b) indicazione di Invitalia quale soggetto in house delle amministrazioni dello Stato;
c) richiamo della clausola statutaria di Invitalia che obbliga la societa' medesima ad effettuare oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;
d) indicazione dell'avvenuta verifica annuale, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'effettiva realizzazione della percentuale di fatturato citata alla lettera c), quale condizione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
e) indicazione dell'avvenuta preventiva valutazione, da parte dell'amministrazione contraente, della congruita' economica dell'offerta del soggetto in house Invitalia, secondo quanto previsto dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
f) i termini di validita' temporale entro i quali la convenzione dispiega i propri effetti giuridici;
g) specificazione dell'oggetto dell'atto convenzionale, articolato in piani di attivita';
h) indicazione del corrispettivo previsto per le prestazioni economiche svolte nell'ambito della convenzione, calcolato al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia per le attivita' previste dalla convenzione;
i) le modalita' per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attivita', nel rispetto della normativa vigente;
j) i termini e le modalita' di rendicontazione, prevedendo che siano riconosciuti i costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;
k) definizione, nel caso di convenzioni aventi validita' pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualita', calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalita' di pagamento;
l) eventuali disposizioni relative alle modalita' di utilizzo del personale dell'amministrazione o degli enti vigilati, ovvero della societa' nell'attuazione delle prescrizioni contenute nella convenzione;
m) definizione degli strumenti per condurre l'attivita' di controllo sul regolare svolgimento delle attivita' oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;
n) rinvio espresso a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
o) previsione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
p) indicazione degli strumenti di risoluzione delle controversie con indicazione della relativa sede;
q) previsione dell'impegno da parte dell'amministrazione contraente di trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attivita' di Invitalia;
r) indicazione dell'intervenuta autorizzazione alla stipula della convenzione da parte del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018.
 
Art. 2

Accordi di cooperazione
e convenzioni per diritto esclusivo

1. Al di fuori dei casi indicati all'art. 1, Invitalia, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalle norme vigenti, puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni statali, regionali e locali che riguardino:
a) un accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche avente i requisiti di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
b) la prestazione di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, di cui Invitalia beneficia in virtu' di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Gli atti di convenzione di cui al comma 1 hanno gli stessi contenuti minimi indicati all'art. 1, comma 3, ad eccezione di quanto previsto alle lettere b), c), d) ed e) del medesimo comma. Essi inoltre indicano, oltre all'eventuale cofinanziamento assicurato da Invitalia con risorse proprie, i seguenti contenuti:
a) per i casi di accordi di cooperazione di cui al comma 1, lettera a), la finalita' di cooperazione tra i soggetti firmatari finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire obiettivi comuni, e l'indicazione che l'attuazione di tale cooperazione e' retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e che i soggetti firmatari svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita' interessate dalla cooperazione;
b) per i casi di diritto esclusivo cui al comma 1, lettera b), le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative da cui derivi il diritto esclusivo di Invitalia.
 
Art. 3

Altre convenzioni

1. Gli atti di convenzione diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2 sono stipulati nel rispetto dei principi generali della presente direttiva e delle disposizioni in materia di appalti pubblici dettate dal decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e riportano, in quanto compatibili, i contenuti minimi indicati all'art. 1, comma 3, ad eccezione di quanto previsto alle lettere b), c), d) ed e) del medesimo comma.
 
Art. 4
Assenso del governo ai fini dell'esercizio del controllo analogo
congiunto negli affidamenti in house

1. Le indicazioni di nomina degli organi societari ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono comunicate dal Ministro dello sviluppo economico al Presidente del Consiglio che ne riferisce al Consiglio dei ministri per acquisirne l'assenso, al solo fine di consentire alle amministrazioni dello Stato, che stipulano le convenzioni di cui all'art. 1 con Invitalia quale soggetto in house, di esercitare il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
 
Art. 5

Efficacia

1. Dalla data di emanazione della presente direttiva cessa di avere efficacia la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 1999 emanata ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
La presente direttiva e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2018

Il Presidente: Gentiloni Silveri

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1476
 
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