Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2018 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 4 luglio 2018 |
Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarita' contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. (Ordinanza n. 58). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e segnatamente: a) l'art. 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; c) l'art. 2, comma 5, lettera d), il quale prevede che i vice Commissari, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalita' di cui all'art. 6; d) l'art. 3, comma 3, primo periodo, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata; e) l'art. 5 il quale prevede: al comma 1 che, ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'art. 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede, tra l'altro, a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; al comma 2 che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra gli altri, alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'art. 1: riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei; al comma 3 che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalita' del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo; al comma 7 che il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del presente articolo, anche per garantire uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati; f) l'art. 6, il quale detta criteri e modalita' generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata e prevede, al comma 13, che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi e' compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo; g) l'art. 7, il quale prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a: riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacita' massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, e' individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici; riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso; h) l'art. 14 il quale stabilisce: al comma 4-bis, che, ferme restando le previsioni dell'art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 14 possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori economici indicati all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge, e che in tale ipotesi l'affidamento degli incarichi e' consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste dai commi 3-bis e seguenti dell'art. 50-bis del medesimo decreto-legge, in possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale; al comma 5, che il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo; i) l'art. 16, comma 4, il quale prevede che per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 189 del 2016, e dalle Diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal vice Commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1; l) l'art. 30 il quale prevede: al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri; m) l'art. 31 il quale prevede: al comma 1 che, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati e' sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonche' quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'art. 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari; al comma 2 che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane S.p.A. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato; al comma 3 che, nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e' disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata; al comma 4 che, nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto di diritto. A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'art. 6 della citata legge n. 136 del 2010, e' altresi' disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, e' disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'art. 30; al comma 5, che nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'art. 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, e' apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullita' del contratto, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile; al comma 6 che, nei contratti fra privati, e' possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione della misura e dell'identita' dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati; al comma 7 che gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all'art. 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale; n) l'art. 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale») e, al comma 5, stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento, e che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali; o) l'art. 35 il quale prevede: al comma 1 che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali e' concesso un contributo ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, e' assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionali e territoriali, nonche' con riguardo al possesso del documento unico di regolarita' contributiva (DURC); al comma 2 che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi; al comma 3 che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo; al comma 4 che le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalita' di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile; al comma 5 che le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4; al comma 6 che le imprese di cui al comma 3 sono altresi' tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi; al comma 7 che, presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori; al comma 8 che, presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalita', al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresi' l'istituzione di un tavolo permanente; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, e in particolare: a) l'art. 23, comma 16, in base al quale «per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'art. 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso»; b) l'art. 24, comma 8, in base al quale «Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di cui al presente articolo e all'art. 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento»; c) l'art. 30, comma 4, in base al quale «al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente»; d) l'art. 30, comma 5, in base al quale «in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile»; e) l'art. 30, comma 5-bis, in base al quale «in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.»; f) l'art. 30, comma 6, in base al quale «in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105.»; g) l'art. 95, comma 10, in base al quale «nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d)»; h) l'art. 97, comma 5, in base al quale «la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita' di cui al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale e' inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16»; i) l'art. 105, comma 16, in base al quale «al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita' contributiva e' comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili e' verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili e' verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato»; l) l'art. 216, comma 4, secondo periodo in base al quale «fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia' emanati in materia»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008; Vista con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016»; Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018»; Vista l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018"»; Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, recante «Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»; Vista l'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017»; Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante la disciplina della «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuita' dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati»; Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche», e in particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono state stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario per le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica; Vista l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»; Vista l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016; Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2017, n. 23, recante «Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attivita' affini, con decorrenza maggio 2016»; Visto il «Protocollo d'intesa in materia di regolarita' e congruita' negli appalti di ricostruzione post sisma 2016» del 22 giugno 2017, sottoscritto da Confindustria Macerata, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Macerata, da Confartigianato Imprese Macerata, da ANAEPA Confartigianato Macerata, da CNA Macerata, dal Portavoce di Mestiere della CNA Macerata, da CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Macerata, da CISL Marche, dalla Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini - FILCA CISL Marche, da UIL Marche e dalla Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno - FENEAL UIL Ancona - Macerata; Visto il testo dello «Accordo delle parti sociali edilizia industria sul tema della congruita' del costo della manodopera edile per gli interventi di ricostruzione post eventi sismici 2016» del 6-12 luglio 2017, sottoscritto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Macerata, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Ascoli Piceno, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Perugia, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Terni, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Teramo, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di L'Aquila, e dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Ascoli Piceno, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Fermo, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Perugia, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Terni, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Teramo e dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL L'Aquila, con il quale e' stata sollecitata l'adozione da parte del Commissario straordinario del Governo di un'ordinanza contenente la disciplina della congruita' dell'incidenza della manodopera edile sul valore dei contratti di appalto pubblici e privati inerenti all'attivita' di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto il verbale dell'incontro del 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualita' di vicecommissari, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini - FILCA CISL e la Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno - FENEAL UIL e l'INAIL; Ritenuto necessario, in attuazione delle previsioni dell'art. 35 del decreto-legge n. 189 del 2016 ed in considerazione dell'avvio degli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato come regolamentate dalle sopra richiamate ordinanze commissariali, individuare i principi che dovranno ispirare la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nell'attivita' di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici, prevedendo, in particolare: a) che il documento unico di regolarita' contributiva debba attestare non solo la regolarita' contributiva, ma anche la congruita' dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori; b) che, ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e disciplinati dalle ordinanze commissariali, l'impresa esecutrice debba essere in regola con il Documento unico attestante la regolarita' contributiva (DURC) ed in possesso di certificazione relativa alla congruita' dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruita'); c) l'obbligo di procedere alla verifica della congruita' dell'incidenza della manodopera in occasione della presentazione di ciascuno degli stati di avanzamento lavori ed al termine degli stessi e, con specifico riguardo agli interventi di ricostruzione privata, al momento dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo; d) che il calcolo dell'incidenza della manodopera, nello specifico cantiere interessato dai lavori, venga effettuato sulla base delle percentuali di manodopera, individuate a seguito di apposita analisi delle lavorazioni, raggruppate per classi riferite alla classificazione del prezzario unico del cratere approvato con l'ordinanza n. 7 del 2016; e) che la determinazione dell'indice di incidenza della manodopera debba essere effettuata, per ogni intervento, sulla base delle percentuali di manodopera indicate dal progettista in fase di progettazione e sulla base delle percentuali di manodopera rilevate dal Direttore dei lavori in fase di esecuzione e fine lavori; f) la qualificazione del certificato di congruita' di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente come parte integrante e sostanziale del certificato di regolarita' contributiva; g) l'istituzione, ove possibile anche attraverso l'implementazione o l'integrazione della piattaforma informatica attualmente utilizzata dal Commissario straordinario del Governo, di un sistema informatizzato e georeferenziato che permetta il monitoraggio dei cantieri aperti, delle imprese ivi presenti e della loro mobilita' sul territorio, dei controlli effettuati dagli organi preposti e delle irregolarita' riscontrate nonche' dell'attuabilita' delle normative emanate; h) l'uso di modalita' telematiche di trasmissione della notifica preliminare prevista dall'art. 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008, mediante l'impiego di un sistema informatizzato e georeferenziato di cui alla precedente lettera g); Vista l'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017 recante «Misure dirette ad assicurare la regolarita' contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 ed all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017», segnatamente l'art. 1, secondo cui «1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nelle attivita' di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il Responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente gli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente agli interventi di ricostruzione privata: a) verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il Documento unico attestante la regolarita' contributiva (DURC on-line): al momento dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica; al momento dell'adozione del provvedimento di concessione di contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, per gli interventi di ricostruzione privata; b) in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il Documento unico attestante la regolarita' contributiva (DURC on-line) ed acquisisce dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione relativa alla congruita' dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruita'). 2. Mediante apposito accordo sottoscritto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di Regione - Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile, verranno definiti: a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori; b) gli adempimenti, le condizioni e le modalita' di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruita' di incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruita') le modalita' calcolo dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l'ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi; c) le modalita' calcolo dell'incidenza della mano d'opera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l'ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi; d) i criteri di congruita' della incidenza della mano d'opera nell'effettuazione dei lavori afferenti l'attivita' di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; e) le modalita' di svolgimento dell'attivita' di monitoraggio finalizzata a verificare l'adeguatezza degli indici di congruita', anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; f) le modalita' di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonche' di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti. 3. I contenuti dell'accordo previsto dal comma 2 verranno recepiti in un'ordinanza, emessa dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del sopra menzionato accordo, nella quale verranno altresi' disciplinate le conseguenze derivanti in casso di inadempienza risultante dai documenti di cui al comma 1. 4. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni ed all'art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni.»; Ritenuto opportuno disciplinare compiutamente i requisiti e le modalita' di rilascio del c.d. DURC di congruita', i criteri di determinazione dell'incidenza della manodopera e di congruita' della stessa, le modalita' di verifica della congruita' dell'incidenza della manodopera da parte della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, mediante una successiva ordinanza emessa dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 sulla base di un apposito accordo, sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di Regione - vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile; Visto l'Accordo stipulato in data 7 febbraio 2018, fra il Commissario straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni - vice commissari, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Struttura di missione, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e parti sociali del settore edile»; Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 10 maggio 2018;
Dispone:
Art. 1 Accordo del 7 febbraio 2018
1. E' recepito il contenuto dell'Accordo sottoscritto, in data 7 febbraio 2018 (d'ora innanzi denominato Accordo), dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di Regione - vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile. L'accordo di cui al precedente periodo costituisce l'allegato 1 ed e' parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. |
| Art. 2 DURC di congruita'
1. Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarita' contributiva (DURC on-line) e del documento (DURC congruita') rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa compente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del DURC congruita' e' richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro. 2. Le modalita' di rilascio e applicazione del DURC congruita', il calcolo dell'incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l'effettuazione del monitoraggio sono delineate, oltre che nell'Accordo di cui all'art. 1, nell'allegato 2 alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato «Modalita' di applicazione del DURC congruita'», i cui contenuti sono vincolanti al fine della concessione ed erogazione dei contributi. 3. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruita' entro dieci giorni dalla richiesta corredata della documentazione attestante l'incidenza della manodopera impiegata. Ove si renda necessaria un'integrazione della documentazione il termine e' sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori dieci giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine dei dieci giorni e' confermata l'incidenza della manodopera dichiarata dal Direttore dei lavori. 4. Le disposizioni inerenti l'obbligatorieta' del rilascio del DURC congruita' si applicano per gli interventi di ricostruzione privata ai progetti privati depositati successivamente al termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per gli interventi di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che siano stati acquisiti dall'ente appaltante successivamente al termine di trenta giorni all'entrata in vigore della presente ordinanza. |
| Art. 3 Costi della manodopera
1. E' approvato l'Elenco prezzi allegato col n. 3 alla presente ordinanza, che sostituisce integralmente quello approvato con ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016. 2. L'Elenco prezzi costituisce il riferimento per il calcolo del costo della manodopera ai fini del rilascio del DURC congruita'. 3. L'Elenco prezzi allegato al n. 3 si applica alla redazione dei progetti di interventi privati depositati con procedura informatica dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per i progetti definitivi od esecutivi di interventi pubblici che siano stati formalmente acquisiti dal soggetto appaltante dopo la stessa data. |
| Art. 4 Verifica e monitoraggio
1. Le modalita' di applicazione del DURC congruita' sono sottoposte a sperimentazione ed a monitoraggio per due anni, come stabilito al punto 16 dell'Accordo. Il monitoraggio e' svolto da gruppi di lavoro istituiti in ciascuna Regione dal vice Commissario e composti da un rappresentante della Regione stessa, delle Casse edili/Edilcasse operanti nelle province, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative, delle associazioni delle imprese, dell'Ispettorato del lavoro e delle Aziende sanitarie competenti per territorio. L'attivita' dei gruppi di lavoro viene coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario. 2. I contenuti dell'Accordo sono sottoposti ad una prima verifica successivamente all'avvio di cento interventi pubblici e privati che sono stati progettati utilizzando l'Elenco prezzi approvato col presente atto. L'individuazione degli interventi da sottoporre a verifica e' affidata alla Struttura tecnica del Commissario di concerto con gli USR regionali, secondo criteri di rappresentativita' delle diverse tipologie di ricostruzione (rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione) e di distribuzione territoriale. |
| Art. 5 Entrata in vigore
1. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Roma, 4 luglio 2018
Il Commissario straordinario: De Micheli
---------- Avvertenza:
Gli allegati 1, 2 e 3 alla presente ordinanza sono stati pubblicati integralmente sul sito istituzionale del Commissario del Governo. ----------
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2018 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1466 |
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