Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2018 (vai al sommario) |
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LEGGE 24 luglio 2018, n. 89 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Avvertenza:
Il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 123 del 29 maggio 2018. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23. |
| Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55
All'articolo 1 sono premessi i seguenti: «Art. 01 (Proroga dello stato di emergenza). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al presente comma puo' essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi". Art. 02 (Disposizioni in materia di creazione di aree attrezzate per proprietari di seconde case). - 1. Nel capo I-bis del titolo I del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 4-bis e' aggiunto il seguente: "Art. 4-ter (Aree attrezzate per finalita' turistiche). - 1. Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), possono essere messe a disposizione, a cura delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni, aree attrezzate per finalita' turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unita' abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari. 2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonche' le modalita' e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1". Art. 03 (Disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata). - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche"; b) alla lettera c), le parole: "compreso l'adeguamento igienico-sanitario" sono sostituite dalle seguenti: "compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche' l'eliminazione delle barriere architettoniche". Art. 04 (Indennita' di occupazione di suolo pubblico). - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo". Art. 05 (Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione e differimento di termini). - 1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unita' immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo"; b) al comma 4: 1) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"; 2) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 luglio 2019"; 3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale". 2. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' differito al 31 dicembre 2018. Il termine del 30 giugno 2018, di cui all'ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, e' conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla predetta data non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza medesima. Art. 06 (Revisione della soglia di obbligatorieta' SOA ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). - 1. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore ai 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 258.000 euro". Art. 07 (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative). - 1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' sostituito dal seguente: "Art. 8-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative) - 1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprieta' privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis), e siano realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprieta' o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilita' dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprieta' privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilita' dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci. 4. In caso di inadempimento delle attivita' di demolizione previste dal presente articolo, alle medesime provvede il comune nel cui territorio e' stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o dei manufatti o delle strutture. 5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione di cui al comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilita', di apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano gia' presentato la domanda di contributo sono tenuti a consegnare l'integrazione documentale di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione. 6. La garanzia di cui al comma 5 deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del comune nel cui territorio l'intervento e' stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune". Art. 08 (Disposizioni in materia di ruderi e collabenti). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42". Art. 09 (Semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi). - 1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilita' alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati del censimento generale della popolazione effettuato dall'ISTAT nel 2011; b) aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d'incidenza". Art. 010 (Semplificazioni amministrative). - 1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione," sono soppresse. Art. 011 (Soggetti attuatori). - 1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "le diocesi" sono inserite le seguenti: "e i comuni"; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi in qualita' di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis"; c) al comma 3, dopo le parole: "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50," sono inserite le seguenti: "o per i quali non si siano proposte le diocesi" e dopo le parole: "del turismo" sono aggiunte le seguenti: "o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo"; d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), gli interventi di competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell'articolo 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sono stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Art. 012 (Disposizioni in materia di semplificazione dei lavori della Conferenza permanente). - 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta". Art. 013 (Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza). - 1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "si avvalgono" e' inserita la seguente: "anche"; b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa"; c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione -Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attivita': a) dei soggetti attuatori previsti dall'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto; b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo". Art. 014 (Disposizioni in materia di materiali da scavo). - 1. All'articolo 28, comma 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi". Art. 015 (Proroga dei mutui dei comuni e dell'indennita' di funzione a favore dei sindaci). - 1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"; b) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: "per la durata di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di tre anni". 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate dal Commissario straordinario, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, all'entrata del bilancio dello Stato». All'articolo 1: al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,» e dopo le parole: «dal 16 gennaio 2019» sono aggiunte le seguenti: «; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta»; al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) al comma 11-bis, il primo periodo e' soppresso»; al comma 1, lettera b), dopo le parole: «terzo periodo,» sono inserite le seguenti: «le parole: "entro il 31 maggio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2019" e» e le parole: «a decorrere dal 31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese di gennaio 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta»; al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) al comma 16, al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018" e, al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"»; al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «in unica rata o»; dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Al comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo". 6-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal 24 agosto 2016 e fino a dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, possono derogare agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 205, puo' stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione interessata. 6-quater. Per l'anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entro il limite massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2019, per imprese con organico superiore a 400 unita' lavorative, ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e contestualmente in un'area di crisi industriale complessa, che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa, e' concesso un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi. L'intervento straordinario di integrazione salariale e' subordinato all'erogazione da parte della regione interessata di misure di politica attiva finalizzata al reimpiego dei lavoratori sospesi»; al comma 8, lettera c), le parole: «27,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «27,02 milioni» e le parole: «5 per l'anno 2019 e 3,18 per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,18 milioni di euro per l'anno 2020»; al comma 8, lettera d), le parole: «3,9 milioni per l'anno 2020, a 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3» sono sostituite dalle seguenti: «3,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 milioni di euro»; dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis (Proroga della sospensione dei mutui). - 1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"; b) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"; b) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". Art. 1-ter (Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito). - 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nel 2017" sono inserite le seguenti: "e nel 2018". Art. 1-quater (Deroghe alla disciplina sulle distanze dal confine stradale). - 1. In deroga alle norme che disciplinano le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, e' consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, a condizione che la ricostruzione non crei pregiudizio per la sicurezza stradale e sia comunque rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente. La deroga e' rilasciata in sede di conferenza di servizi dall'ente proprietario della strada. Art. 1-quinquies (Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione). - 1. Al fine di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonche' di fornire indicazioni utili per l'interpretazione e il coordinamento della medesima normativa, il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede, sentiti il Capo del Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, alla predisposizione e alla successiva pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, di linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione. 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono aggiornate periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, in rapporto allo stato di aggiornamento dei provvedimenti adottati. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 1-sexies (Disciplina relativa alle lievi difformita' edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attivita' di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati). - 1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformita' da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, puo' presentare, contestualmente alla domanda di contributo, segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4, nonche' all'articolo 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione. E' fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui al predetto articolo 37, comma 4, il cui importo non puo' essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la percentuale di cui al comma 2-ter dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e' elevata al 5 per cento. 3. Nei casi di cui al comma 1, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza in base alle vigenti norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando, altresi', con apposita relazione asseverata che le difformita' strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. E' fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformita' strutturale e, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria, causa estintiva del reato oggetto di contestazione. 4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 e' possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei seguenti casi: a) per le opere realizzate su immobili che al momento dell'esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico; b) per le opere realizzate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, anche se eseguite su immobili gia' sottoposti a vincolo paesaggistico. Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilita' dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico. 5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purche' tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non sono considerati difformita' che necessitino di sanatoria paesaggistica. 6. Al fine di accelerare l'attivita' di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione di idoneita' sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilita', e' sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneita' statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneita' statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneita' statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneita' statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica e' rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 6, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno. 8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Art. 1-septies (Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi). - 1. I dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018». |
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