Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2018, n. 90
Regolamento recante le modalita' ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, ed in particolare, l'articolo 1;
Visto l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare l'articolo 17;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione delle riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'articolo 1, comma 6;
Vista la definizione di microimprese, di piccole e di medie imprese contenuta nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonche' la definizione di start-up innovative contenuta nell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Considerato che il comma 1 del citato articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 dispone, al terzo periodo, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamato stabilisce che agli eventuali adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la procedura di notifica alla Commissione europea avviata, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 1, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, in ordine alla maggiorazione del credito d'imposta prevista per le microimprese, per le piccole e medie imprese e per le start-up innovative, in pendenza della quale l'applicazione della predetta maggiorazione e' temporaneamente sospesa;
Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' e i criteri di attuazione della misura di incentivazione fiscale di cui al citato articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2018 e del 10 maggio 2018;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, individua le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con riferimento, in particolare:
a) ai soggetti beneficiari;
b) agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;
c) ai limiti e alle condizioni dell'agevolazione concedibile;
d) alla procedura e alle modalita' di concessione idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
e) all'effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo nonche' alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta.

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 3 Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.»
- Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 1998, n. 99.
- Si riporta il testo del comma 4, lettera c),
dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63:
« Art. 4. - (Omissis).
4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il
Governo provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione
in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse
regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di
definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei
servizi minimi qualitativamente e quantitativamente
sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei
cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci
regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori
rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali
che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione
delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle
regioni siano precedute da appositi accordi di programma
tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
regioni medesime, sempreche' gli stessi accordi siano
perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, regolino
l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita' effettuati
e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei
modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142 , mediante contratti di servizio pubblico, che
rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.
1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano
caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di
bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il
conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura previa applicazione della direttiva
91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti
ferroviari di interesse regionale e locale; definire le
modalita' per incentivare il superamento degli assetti
monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto
urbano e extraurbano e per introdurre regole di
concorrenzialita' nel periodico affidamento dei servizi;
definire le modalita' di subentro delle regioni entro il 1°
gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio
regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e
regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla
base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente
articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e
20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti
decisionali unitari, la disciplina relativa alle attivita'
economiche ed industriali, in particolare per quanto
riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di
coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi
nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca
applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
contenimento dei prezzi e dell'efficienza della
distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei
settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per
quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti industriali, all'avvio degli impianti
medesimi e alla creazione, ristrutturazione e
valorizzazione di aree industriali ecologicamente
attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed
impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della
salute pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2016, n.
255:
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art.
21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta',
indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di
incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei
processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle
imprese del settore di investire e di acquisire posizioni
di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di
nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione
digitale, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'art.
10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato
«Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100
milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla
televisione, di cui all'art. 1, comma 160, primo periodo,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
sostituita dall'art. 10, comma 1, della presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'art. 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione
radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione
e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria
diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo
con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di rispettiva competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti
tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria
quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di
cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione digitale attuando
obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i
requisiti di ammissione, le modalita', i termini e le
procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno
delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di
telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni
tariffarie di cui all'art. 28, primo, secondo e terzo
comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'art. 23, comma 3, della
legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema del regolamento
di cui al primo periodo e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro
sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il
regolamento e' comunque emanato. Dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo
periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di
legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si
procede in sede di adozione delle medesime disposizioni
regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresi'
stabilite procedure amministrative semplificate ai fini
della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti
di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato art.
28, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 416 del
1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il
contributo di cui al primo periodo del presente comma e'
concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal
decreto di cui al primo periodo del comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.».
- Si riporta il testo dell'art. 57-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicato nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95:
«Art. 57-bis (Incentivi fiscali agli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di
sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione). -
1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori
autonomi e agli enti non commerciali che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa
quotidiana e periodica anche on-line e sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il
cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi
investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione
nell'anno precedente, e' attribuito un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore
incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90
per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese
e start up innovative, nel limite massimo complessivo di
spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta
e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, con particolare
riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio,
ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di
utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta,
all'effettuazione dei controlli e alle modalita'
finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa
di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei,
nonche' a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti
di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Per favorire la realizzazione di progetti
innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di
comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di contenuti
informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso
delle tecnologie digitali, e' emanato annualmente, con
decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese
editrici di nuova costituzione.
3. Per la concessione del credito di imposta di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per
l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri
derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Le risorse destinate al riconoscimento del
credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si
provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I
finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono
concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto
all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016,
nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata
agli interventi di competenza della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1,
una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota
di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e'
destinata al riconoscimento del credito d'imposta
esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui
al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre
2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di
informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo
svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1997, n. 174:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi - Testo post riforma 2004),
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2010, n. 71:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere»). - (Omissis).
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo
appositamente istituiti.».
- Il testo della Raccomandazione della Commissione
2003/361/CE del 6 maggio 2003 recante la definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicato nella
G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003.
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazione dalla
Legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245:
«Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato:
finalita', definizione e pubblicita'). - 1. Le presenti
disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova
imprenditorialita' e l'occupazione, in particolare
giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative,
come definite al successivo comma 2 e coerentemente con
quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012,
pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza
(DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti
formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
Le disposizioni della presente sezione intendono
contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura
imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente
favorevole all'innovazione, cosi' come a promuovere
maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti,
imprese innovative e capitali dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up
innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la
societa' di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a).
b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi;
c) e' residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in
Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e'
superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente,
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno
di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita'
italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che
abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,
in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o
superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di
almeno una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono
considerate start-up innovative ai fini del presente
decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle
imprese, di cui all'art. 2188 del codice civile, una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che
attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In
tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova
applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, se la start-up
innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i
quattro anni precedenti.
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a
vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2
e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006,
n. 155.
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di
start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore
certificato» e' una societa' di capitali, costituita anche
in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art.
73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e
lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei
seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate
ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati
per poter installare attrezzature di prova, test, verifica
o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita'
delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in
banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni,
macchinari per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di
riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione
e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con
universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari che svolgono attivita' e progetti
collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita'
di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza e'
valutata ai sensi del comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),
b), c), d) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore
di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che
sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up
innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
sulla base di valori minimi individuati con il medesimo
decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione
e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate
nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate
nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale
ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo
degli occupati rispetto all'anno, precedente;
f) tasso di crescita media del valore della
produzione delle start-up innovative incubate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a
disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle
regioni, raccolti a favore delle start-up innovative
incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up
innovative incubate, tenendo conto del relativo settore
merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e
per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituiscono una apposita sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui
la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono
essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza
dei requisiti per l'identificazione della start-up
innovativa e dell'incubatore certificato di cui
rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata
mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale
rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di
cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per la start-up innovativa:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli
altri attori della filiera quali incubatori o investitori;
per gli incubatori certificati: all'anagrafica,
all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai requisiti
previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up
innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese
disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up
innovative e gli incubatori certificati assicurano
l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home
page del proprio sito Internet.
12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta
alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della
domanda in formato elettronico, contenente le seguenti
informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese
l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a
fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle
imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e successive modificazioni, con autocertificazione di
veridicita';
f) elenco delle societa' partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle
esperienze professionali dei soci e del personale che
lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati
sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale.
13. L'incubatore certificato e' automaticamente
iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese
di cui al comma 8, a seguito della compilazione e
presentazione della domanda in formato elettronico,
contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli
indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti
dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili
per lo
f) indicazione delle esperienze professionali del
personale che amministra e dirige l'incubatore certificato,
esclusi eventuali dati sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con
universita' e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza
14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono
essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e
sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui al comma
10.
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, il rappresentante legale della start-up
innovativa o dell'incubatore certificato attesta il
mantenimento del possesso dei requisiti previsti
rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui
ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore
certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione
speciale del registro delle imprese di cui al presente
articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria
del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo
precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'art. 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».

Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 57-bis del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonche' gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito d'imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. L'incremento percentuale e' riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui mezzi di informazione di cui al periodo precedente.
2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del credito di imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
3. Il credito d'imposta e' pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 e' elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e nel caso di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La concessione della maggiorazione e' subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale e' concessa la misura ordinaria del 75 per cento.
5. Ai destinatari del credito d'imposta si applicano, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le disposizioni di cui all'articolo 91 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero quelle di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190, per le categorie di operatori economici ivi previsti.

Note all'art. 2:
- Per il riferimento alla citata Raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al citato decreto ministeriale 18
aprile 2005, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento all'art. 25 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli da 91 a 95 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226:
«Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di
cui all'art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire
l'informazione di cui all'art. 84, comma 3, prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'art. 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge
in attuazione delle direttive comunitarie in materia di
opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche
forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi
indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di
acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione
di servizi o forniture pubbliche.
1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta
nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali
che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro
valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a
qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi
europei per un importo superiore a 5.000 euro.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto
allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.
3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere
effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al
momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta
giorni prima della stipula del subcontratto.
4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti
interessati di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che devono
indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente,
azienda, societa' o impresa che procede all'appalto,
concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il
subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto,
concessione o erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o
della concessione ovvero del titolo che legittima
l'erogazione;
d) le complete generalita' dell'interessato e, ove
previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la
sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti
di cui all'art. 85;
e).
5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure
ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi
modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese
costituite all'estero e prive di sede secondaria nel
territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei
riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal
fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67,
e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
all'art. 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata
richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito
dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione
mafiosa.
6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di
infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche
non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle
organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da
cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo
indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in
qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, commesse con la condizione della reiterazione prevista
dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
tali casi, entro il termine di cui all'art. 92, rilascia
l'informazione antimafia interdittiva.
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate
le diverse tipologie di attivita' suscettibili di
infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa per le
quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle
situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio
di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria
l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal
valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione
o provvedimento di cui all'art. 67.
7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori
provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in
esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma
1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che
ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede
legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia
diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso
la direzione investigativa antimafia
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi
ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini
dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art.
7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di
cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato per le finalita' previste dall'art. 5-ter del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate,
competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei
cui confronti e' stato richiesto il rilascio
dell'informazione antimafia.
Art. 92 (Termini per il rilascio delle informazioni). -
1. Il rilascio dell'informazione antimafia e'
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei
soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,
comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria
attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento
alla banca dati nazionale unica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma
6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale
unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,
comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e
rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta
giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche
disposte siano di particolare complessita', il prefetto ne
da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione
interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei
successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con
le stesse modalita' quando la consultazione della banca
dati nazionale unica e' eseguita per un soggetto che
risulti non censito.
2-bis. L'informazione antimafia interdittiva e'
comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua
adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
secondo le modalita' previste dall'art. 79, comma 5-bis,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il
prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva,
verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in
caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di
cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza
dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti,
le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67
sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti
di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni
e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si
applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui all'art. 67,
comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso fino
alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui
all'art. 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia
liberatoria.
Art. 93 (Poteri di accesso e accertamento del
prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a
prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il
prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle
imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici,
avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui
all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno
14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 5 marzo 2004.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate
all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che
intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione
dell'opera, anche con noli e forniture di beni e
prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura
intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi
contratti o dei subcontratti.
3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti
dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta
giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni
acquisite nello svolgimento dell'attivita' ispettiva,
trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.
4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma
3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai
dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa
oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che
risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o
gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,
comma 4 ed all'art. 91, comma 6. In tal caso, il prefetto
emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della
relazione del gruppo interforze, l'informazione
interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato
secondo le modalita' individuate dal successivo comma 7.
5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra
provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette
senza ritardo gli atti corredati dalla relativa
documentazione al prefetto competente, che provvede secondo
le modalita' stabilite nel comma 4.
6.
7. Il prefetto competente al rilascio
dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della
documentazione e delle informazioni acquisite invita, in
sede di audizione personale, i soggetti interessati a
produrre, anche allegando elementi documentali, ogni
informazione ritenuta utile.
8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede
mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile
legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e
dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere
sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.
9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in
duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani
dell'interessato.
10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al
presente articolo devono essere inseriti a cura della
Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato
l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la
Direzione investigativa antimafia, previsto dall'art. 5,
comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in
data 14 marzo 2003.
11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di
cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale,
il personale incaricato di effettuare le attivita' di
accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite
schede informative predisposte dalla Direzione
investigativa antimafia e da questa rese disponibili
attraverso il collegamento telematico di interconnessione
esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo.
Art. 94 (Effetti delle informazioni del prefetto). - 1.
Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84,
comma 4 ed all'art. 91, comma 6, nelle societa' o imprese
interessate, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 cui
sono fornite le informazioni antimafia, non possono
stipulare, approvare o autorizzare i contratti o
subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque
consentire le concessioni e le erogazioni.
2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione
interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di
lavori o forniture di somma urgenza di cui all'art. 92,
comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto
indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed
all'art. 91 comma 6, siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi
1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti
fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia'
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, non
procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma
precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse
pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia
sostituibile in tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche nel caso in cui emergano elementi relativi a
tentativi di infiltrazione.
Art. 95 (Disposizioni relative ai contratti pubblici).
- 1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo
di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4, ed
all'art. 91, comma 6, interessa un'impresa diversa da
quella mandataria che partecipa ad un'associazione o
raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o
di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti
delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa
sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione
del contratto. La sostituzione puo' essere effettuata entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del
prefetto qualora esse pervengano successivamente alla
stipulazione del contratto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel
caso di consorzi non obbligatori.
3. Il prefetto della provincia interessata
all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 91, comma 1,
lettera a) e' tempestivamente informato dalla stazione
appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge
gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le
quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel
caso di partecipazione, e' ritenuto maggiore.
L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84,
comma 4, ed all'art. 91, comma 6, comporta il divieto della
stipula del contratto, nonche' del subappalto, degli altri
subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque
denominati, indipendentemente dal valore.».
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53
la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da
acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in
caso di esito negativo, dispone la cancellazione
dell'impresa dall'elenco.».
 
Art. 3

Investimenti ammissibili

1. Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonche' quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
2. Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicita' sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 7 del
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Ridefinizione
della disciplina dei contributi diretti alle imprese
editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art.
2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2017, n. 123:
«Art. 7 (Edizione in formato digitale della testata). -
1. Per edizione in formato digitale si intende la testata
arricchita da elementi multimediali e supportata da
funzionalita' tecnologiche che ne consentono una lettura
dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni
indipendenti o comuni a piu' editori attraverso sito
internet collegato alla testata e dotato di un sistema che
consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico
nonche' di funzionalita' per l'accessibilita' alle
informazioni sul sito da parte delle persone con
disabilita'.
4. In caso di edizione esclusivamente in formato
digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in
tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in
formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la
fruibilita' puo' essere consentita anche integralmente a
titolo gratuito.».
- Si riporta il testo del comma 6, lettera a), numero 5
dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo),
pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - (Omissis).
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre
piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono
altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
per la definizione dei criteri di individuazione dei
soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n.
43:
«Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale o periodico
puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso
la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la
pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella
cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del
proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e
della persona che esercita l'impresa giornalistica, se
questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la
natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo
dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto,
se proprietario e' una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui
delegato, verificata la regolarita' dei documenti
presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del
giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla
cancelleria.
Il registro e' pubblico.».
 
Art. 4

Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile

1. L'agevolazione e' concessa a ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi dell'articolo 2, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed al 2 per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, tenendo conto delle distinte imputazioni previste dall'articolo 57-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Eventuali residui disponibili per effetto dell'applicazione del periodo precedente sono ulteriormente ripartiti tra i richiedenti che non hanno superato i precitati limiti, in misura proporzionale alle rispettive richieste ammesse.
2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse.
4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale nella misura indicata dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento.
5. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 e' altresi' scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

Note all'art. 4:
- Per il riferimento al comma 3 dell'art. 57-bis del
citato decreto-legge n. 50 del 2017, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dei commi 1, lettera a), e 3
dell'art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997,
citato nelle note alle premesse:
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il
responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e
c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile.
3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma
3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta
dei contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione
di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo
relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.».
- Si riporta il testo dell'art. 2409-bis del codice
civile (Revisione legale dei conti):
«Art. 2409-bis. La revisione legale dei conti sulla
societa' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da
una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito
registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro.».
- Per il riferimento all'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 5

Procedura di accesso all'agevolazione

1. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalita' definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e contiene:
a) gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all'articolo 3, comma 1;
c) la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l'anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi richiamati all'articolo 4, comma 1;
d) l'ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati e' disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
4. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.
 
Art. 6

Controlli e cause di revoca

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla legge per beneficiare dell'agevolazione.
2. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.
3. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate tenendo conto dei criteri che consentono di massimizzare il rapporto costo-risultato, tra i quali la misura del beneficio concesso, e con le modalita' di programmazione e di analisi del rischio utilizzate nell'ambito delle attivita' di controllo e di contrasto all'evasione fiscale.
4. Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta di cui all'articolo 1, le stesse provvedono a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca di cui al comma 2.
5. Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Note all'art. 6:
- Per il riferimento al comma 6 dell'art. 1 del citato
decreto-legge n. 40 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Per gli investimenti effettuati nell'anno 2018, nonche' dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, il credito d'imposta e' concesso nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 57-bis, comma 3, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto della riserva prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo 57-bis.
2. Per gli anni successivi, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con avviso da pubblicare, entro il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura del periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito istituzionale, alle comunicazioni previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in ordine alle risorse disponibili per la concessione dell'agevolazione di cui al presente decreto.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 7:
- Per il riferimento ai commi 3 e 3-bis dell'art.
57-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2017, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
«Art. 2 (Modalita' di attuazione). - 1 (Omissis).
3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie
previste dalla legge. Il soggetto competente comunica
tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento
delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui
richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da
essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili
ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente
comunica la data dalla quale e' possibile presentare le
relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni
prima del termine iniziale.».
 
Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2018 la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, e' presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, e' effettuata entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per gli investimenti incrementali di cui all'articolo 2, comma 2, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1 del presente regolamento e' effettuata in modo separato nei termini previsti dal comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 maggio 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Lotti

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1527
 
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