Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2018 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55
Testo del decreto-legge 29 maggio 2018 , n. 55 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 123 del 29 maggio 2018), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2018, n. 89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pagina 1), recante: «Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».

Art. 01

Proroga dello stato di emergenza

1. All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
(( "4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. In deroga alle previsioni di cui all'art. 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al presente comma puo' essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi". ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si
provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni,
mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile. In deroga alle
previsioni di cui all'art. 24, comma 3, del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, lo stato di emergenza di cui al presente comma
puo' essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei
ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici
mesi."
 
Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e
versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone
RAI

1. All'art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: «dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 31 maggio 2018.» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, )) versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019(( ; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta, »; ))
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
(( a-bis) al comma 11-bis, il primo periodo e' soppresso; ))
b) al comma 13, terzo periodo, le parole "entro il 31 maggio 2018" sono sostituite dalle seguenti: (( "entro il 31 gennaio 2019" )) e le parole: «fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: (( «fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta». ))
(( «b-bis) al comma 16, al primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018" e, al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"». ))
2. All'art. 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1° giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2019».
3. Nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del precedente periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, (( in unica rata o )) mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione.
L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato di cui all'art. 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' effettuata secondo le modalita' di cui al comma 3.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso delle somme gia' versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.
6. All'art. 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e' differita alla data del 31 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e' differita alla data del 1º gennaio 2019».
(( 6-bis. Al comma 25 dell'art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo".
6-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal 24 agosto 2016 e fino a dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, possono derogare agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del medesimo art. 205, puo' stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione interessata.
6-quater. Per l'anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entro il limite massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2019, per imprese con organico superiore a 400 unita' lavorative, ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e contestualmente in un'area di crisi industriale complessa, che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa, e' concesso un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi. L'intervento straordinario di integrazione salariale e' subordinato all'erogazione da parte della Regione interessata di misure di politica attiva finalizzata al reimpiego dei lavoratori sospesi. ))

7. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023.
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, e 7, complessivamente pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 43,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a (( 27,02 milioni )) di euro per l'anno 2018, a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero interno per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 7,02 milioni per l'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 10 milioni per l'anno 2018 e (( 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,18 milioni di euro per l'anno 2020; ))
d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a (( 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 milioni di euro )) per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui all'art. 1, commi 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5.
(( «8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». ))
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 48 del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi
Omissis.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato
decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e
10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di
sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre
2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di
sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019, ovvero,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili
di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019; su
richiesta del lavoratore dipendente subordinato o
assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal
sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute non
operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo puo'
essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti
della disponibilita' di risorse del fondo previsto
dall'art. 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'art. 9,
comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu'
rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo
degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative
sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di
rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu'
rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo
degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative
sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di
rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11-bis. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico
la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun apparecchio
televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso
privato non e' dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e
per l'anno 2017.
12. Omissis.
12-bis. Omissis.
12-ter. Omissis.
13. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi
i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente
nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero
nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non
si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2019, senza
applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di
pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019; su
richiesta del lavoratore dipendente subordinato o
assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal
sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione
di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di
euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017,
si provvede ai sensi dell'art. 52. Agli oneri valutati di
cui al presente comma, si applica l'art. 17, commi da 12 a
12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13-bis.Omissis.
14. Omissis.
15. Omissis.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il
16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione
o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'art. 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un
massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui
allo stesso art. 1, commi 667 e 668.".
17. Omissis.
18. Omissis."
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di
adempimenti e versamenti tributari e ambientali
Omissis.
2. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica
delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle
somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le attivita' esecutive da parte degli agenti della
riscossione e i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi
quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017
fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei
versamenti tributari previste dall'articolo 48 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2019.".
- Si riportano gli allegati 1, 2 e 2-bis, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

"Allegato 1
Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)

REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

Allegato 2
Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre
2016 (Art. 1)

REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG).

Allegato 2-bis Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18
gennaio 2017 (Art. 1)

Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE).".
- Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 legge 4 giugno
1938, n. 880 recante «Disciplina degli abbonamenti alle
radio-audizioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
luglio 1938, n. 150.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.
"Art. 13. Ravvedimento
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non
sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni
dall'omissione o dall'errore; b-quater) ad un quinto del
minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della
violazione ai sensi dell'art. 24 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle
indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente
alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle
accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica degli atti di liquidazione e di accertamento,
comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo
periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di
accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e
per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al
presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (Abrogato).
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.".
- Si riportano i testi dei commi 24 e 25, dell'art.
2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2017, n. 172, come modificati dalla presente
legge:
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
1-23. Omissis.
24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, della casa di
abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione
prevista dall'art. 48, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'art.
14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, e' differita alla data del 1° gennaio 2019.
Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme
gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
25. Le autorita' di regolazione di cui all'art. 48,
comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro
sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, disciplinano le
modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a
36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
sensi del comma 24 nonche' del citato art. 48 ed
introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente
periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31
dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una
'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo."
Gli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono riportati nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riportano i testi vigenti dei commi 1 e 1-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88, S.O., n. 96:
"Art. . 205. (Misure per incrementare la raccolta
differenziata)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni
ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni
comune deve essere assicurata una raccolta differenziata
dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di
rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31
dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31
dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31
dicembre 2012.
1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico,
ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere
gli obiettivi di cui al comma 1, il comune puo' richiedere
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al
medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti
stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare la
predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma
tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che
stabilisca:
a) Omissis.
b) Omissis.
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente
si obbliga ad effettuare.".
- Si riportano i testi vigenti degli art. 4 e 22 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n.
221, S.O.:
"Art. 4. Durata massima complessiva
1. Per ciascuna unita' produttiva, il trattamento
ordinario e quello straordinario di integrazione salariale
non possono superare la durata massima complessiva di 24
mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto
all'art. 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia
e affini, nonche' per le imprese di cui all'art. 10, comma
1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il
trattamento ordinario e quello straordinario di
integrazione salariale non possono superare la durata
massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile."
"Art. 22. Durata
1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui
all'art. 21, comma 1, lettera a), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. (
2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'art.
21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unita'
produttiva, il trattamento straordinario di integrazione
salariale puo' avere una durata massima di 12 mesi, anche
continuativi. Una nuova autorizzazione non puo' essere
concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi
di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
all'art. 21, comma 1, lettera c), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle
condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo'
raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi
aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore
lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
di cui all'art. 4, comma 1, la durata dei trattamenti per
la causale di contratto di solidarieta' viene computata
nella misura della meta' per la parte non eccedente i 24
mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica
alle imprese edili e affini.".
- Per il testo dell'allegato 1, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2004, n. 280:
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
" 200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale):
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) Omissis.
b-bis) Omissis .".
 
(( Art. 1-bis

Proroga della sospensione dei mutui

1. All'art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
b) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
2. All'art. 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
b) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e
definizione di termini), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali
Omissis.
6. Per i pagamenti di cui all'art. 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il
termine di sospensione del 31 dicembre 2016 e' prorogato al
31 dicembre 2020 limitatamente alle attivita' economiche e
produttive nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta. Con riguardo alle attivita' economiche nonche'
per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa
di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una
'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione, il
termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo
art. 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2021.
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis, comma 22, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
Omissis.
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 14 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i
beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare
tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola
quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2020, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato
comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge n. 244 del 2016,
ovvero fino al 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal
secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri
aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del
finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.
Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario
straordinario del Governo e l'Associazione bancaria
italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per
la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei
finanziamenti sospesi ai sensi dell'art. 14, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Omissis.".
 
(( Art. 1-ter

Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito

1. All'art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nel 2017" sono inserite le seguenti: "e nel 2018". ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12. Prosecuzione delle misure di sostegno al
reddito
1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle
Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare
nel 2017 e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse
disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali
limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui
all'art. 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016,
fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, dello
stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini
dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle
predette misure.".
 
(( Art. 1-quater

Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito

1. In deroga alle norme che disciplinano le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, e' consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, a condizione che la ricostruzione non crei pregiudizio per la sicurezza stradale e sia comunque rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente. La deroga e' rilasciata in sede di conferenza di servizi dall'ente proprietario della strada. ))

 
(( Art. 1-quinquies

Linee guida per gli adempimenti
connessi alla ricostruzione

1. Al fine di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonche' di fornire indicazioni utili per l'interpretazione e il coordinamento della medesima normativa, il Commissario straordinario del Governo, ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede, sentiti il Capo del Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, alla predisposizione e alla successiva pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, di linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono aggiornate periodicamente, con frequenza almeno trimestrale, in rapporto allo stato di aggiornamento dei provvedimenti adottati. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 15 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229:
"Art. 15. Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento
sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni
culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti
attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche
attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli
immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario
diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 e
di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria
di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario
con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di
tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai
comuni o agli altri enti locali interessati, anche in
deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza
europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto
attuatore e' svolta dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.".
 
(( Art. 1-sexies
Disciplina relativa alle lievi difformita' edilizie e alle pratiche
pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attivita' di ricostruzione
o di riparazione degli edifici privati

1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformita' da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, puo' presentare, contestualmente alla domanda di contributo, segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'art. 37, comma 4, nonche' all'art. 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione. E' fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui al predetto art. 37, comma 4, il cui importo non puo' essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la percentuale di cui al comma 2-ter dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e' elevata al 5 per cento.
3. Nei casi di cui al comma 1, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza in base alle vigenti norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando, altresi', con apposita relazione asseverata che le difformita' strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio. E' fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformita' strutturale e, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria, causa estintiva del reato oggetto di contestazione.
4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 e' possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, o dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei seguenti casi: a) per le opere realizzate su immobili che al momento dell'esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico; b) per le opere realizzate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, anche se eseguite su immobili gia' sottoposti a vincolo paesaggistico. Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilita' dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purche' tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non sono considerati difformita' che necessitino di sanatoria paesaggistica.
6. Al fine di accelerare l'attivita' di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione di idoneita' sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilita', e' sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneita' statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneita' statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneita' statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneita' statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica e' rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 6, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. ))


Riferimenti normativi

- Per i testi vigenti degli allegati 1, 2 e 2-bis del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
"Art. 22 (L). Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio di attivita' (decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11,
convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part.
articoli 34 ss, e 149).
1. Sono realizzabili mediante la segnalazione
certificata di inizio di attivita' di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' in conformita'
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di
cui all'art. 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le
parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c),
qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati
nell'art. 10, comma 1, lettera c.".
- Si riporta il testo dell'art. 37, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001:
"Art. 37 (L). Interventi eseguiti in assenza o in
difformita' dalla segnalazione certificata di inizio
attivita' e accertamento di conformita' (art. 4, comma 13
del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n.
47 del 1985)
1-3. Omissis.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dell'intervento, sia al momento della
presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o
il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria
dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164
euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile
del procedimento in relazione all'aumento di valore
dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.".
- Il decreto del Ministero delle finanze 19 aprile
1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione
delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e
delle conservatorie dei registri immobiliari) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300.
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma- ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del
2001:
"Art. 34 (L). Interventi eseguiti in parziale
difformita' dal permesso di costruire (legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109)
1-2bis. Omissis.
2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in
presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che non eccedano per singola unita'
immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.".
- Si riporta il testo dell'art. 52 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001:
"Art. 52 (L). Tipo di strutture e norme tecniche (legge
2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni
sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
costruttivi fissate con decreti del Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche.
Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone
sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni,
anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e
della destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione; i criteri generali e le
precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi,
tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere,
acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati materiali o sistemi
costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme
tecniche in vigore, la loro idoneita' deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme
parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i
relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.".
- Si riporta il testo dell'art. 94 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001:
"Art. 94 (L). Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate
nei decreti di cui all'art. 83, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta del
competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni
dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo
il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro
il termine di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al
presidente della giunta regionale che decide con
provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2014, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
"Art. 146. Autorizzazione - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'art. 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167,
commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in
sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace
per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'art. 143, commi 4 e 5. Il parere del
soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'art. 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'art. 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque
giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in
caso di parere negativo, comunica agli interessati il
preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti
giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione
provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte del soprintendente senza che questi
abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza
indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel
corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al Tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' art.
134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante
individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata):
"Art. 3. Interventi ed opere di lieve entita' soggetti
a procedimento autorizzatorio semplificato
1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio
semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di
lieve entita' elencati nell'Allegato «B».".
- Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 recante
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al
paesaggio", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
aprile 2006, n. 97, S.O..
- La legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante "Norme in
materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985, n. 53,
S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica):
"Art. 39. Definizione agevolata delle violazioni
edilizie
1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e
integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente
articolo, si applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per
cento della volumetria della costruzione originaria ovvero,
indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un
ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette
disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere
abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a
nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per
singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I
termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente
comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva
modificazione o integrazione, sono da intendersi come
riferiti alla data di entrata in vigore del presente
articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano
applicazione nel caso di annullamento della concessione
edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi
posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti
di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla
sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere
conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi
se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti
sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
ordine alle condanne riportate nel certificato generale del
casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente
deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme
di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non
avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli
articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili
oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente
ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice,
sentito il pubblico ministero, puo' altresi' autorizzarlo a
riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi
del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei
confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il
divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo
del medesimo comma.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in
sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985
e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura
dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge
di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio
1977 al 1° ottobre 1983, e' moltiplicata rispettivamente
per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata
ai sensi del presente comma, e' elevata di un importo pari
alla meta', nei comuni con popolazione superiore ai
centomila abitanti.
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in
sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve
essere presentata al comune competente, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui
all'art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e' sostituita da apposita dichiarazione del richiedente
resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della
documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di
presentazione della perizia giurata, della certificazione
di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonche'
del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma
dello stesso art. 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai
sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale
integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione
di cui al comma 9, nonche' la documentazione di cui al
presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui
all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il
decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni
con piu' di 500.000 abitanti dalla data di entrata in
vigore della presente legge senza l'adozione di un
provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o
ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto
del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto
termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri
concessori e la documentazione di denuncia al catasto puo'
essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se
nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata
interamente corrisposta o e' stata determinata in modo non
veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate
senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle
sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano
nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei
termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione
dello stesso. La mancata presentazione dei documenti
previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla
espressa richiesta di integrazione notificata dal comune
comporta l'improcedibilita' della domanda e il conseguente
diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per
carenza di documentazione. Si fanno salvi i provvedimenti
emanati per la determinazione delle modalita' di
versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.
5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve
essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo
1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata
alla presente legge e della restante parte in quattro rate
di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile
1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15
dicembre 1995. E' consentito il versamento della restante
parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una
delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da
corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a
quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero
l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita
alle opere di cui al n. 7 della tabella allegata alla legge
28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma,
dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unita'
immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione,
entro il 15 dicembre 1995, purche' la domanda sia stata
presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5,
e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione,
pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima
modalita' di cui sopra. Le somme gia' versate, in
adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio
1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre
1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello
indicato nel presente comma sono portate in riduzione
dell'importo complessivo della oblazione da versare entro
il 15 dicembre 1995.
6. I soggetti che hanno presentato domanda di
concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai
sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i
loro aventi causa, se non e' stata interamente corrisposta
l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a
pena di improcedibilita' della domanda, versare in luogo
della somma residua, il triplo della differenza tra la
somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il
31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova
applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero
pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il
conguaglio purche' sia stato richiesto nei termini di cui
all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
7. All'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Per le opere
eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n.
1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d'abuso che non
comportano aumento di superficie o di volume, il parere
deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso
tale termine il parere stesso si intende reso in senso
favorevole".
8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e
fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1°
giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il
rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione
in sanatoria, subordinato al conseguimento delle
autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela
del vincolo, estingue il reato per la violazione del
vincolo stesso.
9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere
altresi' allegata una ricevuta comprovante il pagamento al
comune, nel cui territorio e' ubicata la costruzione, di
una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori,
se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C
allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove
costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' per
le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a
sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri
concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per
l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili
abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di
urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche
dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo
delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti
di interesse pubblico. Le modalita' di pagamento del
conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dal comune in
cui l'abuso e' stato realizzato. Qualora l'importo finale
degli oneri concessori applicati nel Comune di ubicazione
dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella
predetta tabella C, la somma da versare, in unica
soluzione, deve essere pari a detto minore importo.
10. Le domande di concessione in sanatoria presentate
entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato
pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'art.
40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di
una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle
somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri
concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28
gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai
conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi
dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal
presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione
dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il
mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9
ed al presente comma, entro il termine di cui al primo
periodo del presente comma comporta l'applicazione
dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.
10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione
in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali
il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego
successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del
presente articolo, gli interessati possono chiederne la
rideterminazione sulla base delle disposizioni della
presente legge.
11. I soggetti che hanno presentato entro il 31
dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'art. 13
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel
rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente
articolo, che l'istanza sia considerata domanda di
concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998, i comuni
determinano in via definitiva i contributi di concessione e
l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei
versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede
agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica
della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il
proprietario puo' accedere al credito fondiario, compresa
l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento
offrendo in garanzia agli immobili oggetto della domanda di
sanatoria.
12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in
essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la
sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui
all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la
confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono
acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio
indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La
sentenza di cui al presente comma e' titolo per l'immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a
situazioni di estremo disagio abitativo, la misura
dell'oblazione e' ridotta percentualmente in relazione ai
limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle
stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D
allegata alla presente legge. Per il pagamento
dell'oblazione si applicano le modalita' di cui al comma 5
del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme
di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28
gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di
concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni,
alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in
riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni nonche' alle loro caratteristiche geografiche, non
puo' risultare inferiore al 70 per cento di quello
determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione. Il potere di
legiferare in tal senso e' esercitabile entro novanta
giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale
termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima
data.
14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione
e' in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti
adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad
abitazione principale del proprietario residente all'estero
del possessore dell'immobile o di altro componente del
nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo
grado o di affinita' entro il secondo grado, e che vi sia
convivenza da almeno due anni; e' necessario inoltre che le
opere abusive risultino di consistenza non superiore a
quella indicata al comma 1 del presente articolo. La
riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di
ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli
interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione
dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di
piu' di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso
soggetto.
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 e'
quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo
familiare del possessore ovvero, nel caso di piu' aventi
titolo, e' quello derivante dalla somma della quota
proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente
dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali
fini si considera la natura del reddito prevalente qualora
ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato,
ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto "inter
vivos" a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta
in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi
del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura
legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente
deve essere allegata a pena di nullita' all'atto di
trasferimento dell'immobile.
16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente
articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui
all'art. 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28
febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di
cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le
riduzioni di cui al settimo comma dello stesso art. 34. Ai
fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui
al comma 4 e' integrata dal certificato di cui all'art. 35,
terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto
richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui
alla lettera c) del settimo comma dell'art. 34 della
predetta legge n. 47 del 1985 e' aumentata al 50 per cento.
Se l'opera e' da completare, il certificato di cui all'art.
35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, puo' essere sostituito da dichiarazione del
richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche
per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di
sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge
2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di
attuazione, delle ordinanze, nonche' dei decreti del
Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra
disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni
nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo
comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
puo' essere predisposto secondo le prescrizioni relative al
miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui
al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la
certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma
dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve
essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.
18. Il presente articolo sostituisce le norme in
materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai
termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di
concessione e di presentazione delle domande, che si
intendono come modificativi di quelle sopra indicati. Il
presente articolo sostituisce le norme in materia
incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di
versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di
presentazione delle domande, che si intendono come
modificative di quelle sopra indicate.
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza
della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli
oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere
l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale
dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate
disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle
relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare
dietro esibizione di certificazione comunale attestante
l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono
in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune
nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad
attivita' di pubblica utilita' entro la data del 1°
dicembre 1994.
20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, i vincoli di inedificabilita' richiamati
dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non
comprendono il divieto transitorio di edificare previsto
dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'art. 12 del
decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.
21. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle
relative norme di attuazione ad esclusione di quelle
relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il
versamento di questa.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"Art. 32. (Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle
occupazioni di aree demaniali)
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del
settore e' consentito, in conseguenza del condono di cui al
presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi
alla disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento
della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformita' al
titolo V della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte
salve le competenze delle autonomie locali sul Governo del
territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio
del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente
articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto
alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione
della presente normativa e per il coordinamento con la
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e
integrazioni, e con l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6.
7. Al comma 1 dell'art. 141 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.".
8. All'art. 141 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e'
inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita' , di sussidiarieta'
e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio".
9.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi
di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto
idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali
aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati,
predispone un programma operativo di interventi e le
relative modalita' di attuazione.
11.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di
50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa
stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le
demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai
comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art.
27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di
cui all'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e all'art. 41, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi
agli interventi di demolizione delle opere abusive anche
disposti dall'autorita' giudiziaria e per le spese
giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le
anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle
spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo
stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo
modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme
riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di
mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le
somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle
modalita' stabilite, il Ministro dell'interno provvede al
reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le
relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle
informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio
di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale
dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le
regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale necessario anche per la redazione della relazione
al Parlamento di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro
dell'interno, sono aggiornate le modalita' di redazione,
trasmissione, archiviazione e restituzione delle
informazioni contenute nei rapporti di cui all'art. 31,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata
una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di
proprieta' dello Stato o facenti parte del demanio statale,
ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonche' dei terreni gravati da diritti di uso civico, il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da
parte dell'ente locale competente e' subordinato al
rilascio della disponibilita' da parte dello Stato
proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio,
rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprieta'
dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello
Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire
onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile
dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad
ottenere la disponibilita' dello Stato alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il
riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre 2004
e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del
demanio territorialmente competente, corredata
dell'attestazione del pagamento all'erario della somma
dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa
delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla
allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo
comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A
tale domanda deve essere allegata, in copia, la
documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai
commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve
essere allegata copia della denuncia in catasto
dell'immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilita' alla cessione dell'area
appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al
demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene
espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta
ferma la necessita' di assicurare, anche mediante
specifiche clausole degli atti di vendita o dei
provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente
diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui
all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la
disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a
mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al
parere favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla
tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al
patrimonio disponibile dello Stato devono essere
perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della
filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente previa presentazione da parte dell'interessato
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato
dall'ente locale competente, ovvero della documentazione
attestante la presentazione della domanda, volta ad
ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla
quale e' intervenuto il silenzio-assenso con l'attestazione
dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle
condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al
patrimonio disponibile e' determinato applicando i
parametri di cui alla Tabella B allegata al presente
decreto ed e' corrisposto in due rate di pari importo
scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31
dicembre 2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti
al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e'
stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono
inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di
perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del
diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio
dello Stato e del patrimonio indisponibile e' rilasciato a
cura della filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006,
previa presentazione della documentazione di cui al comma
18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di
anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di
mercato.
21.
22.
23.
24.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e
integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente
articolo, si applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per
cento della volumetria della costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette
disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere
abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a
nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per
singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in
sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi
complessivamente i 3.000 metri cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le
tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero
territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla
lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5
e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui
all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai
vincoli di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con la quale e' determinata la
possibilita', le condizioni e le modalita' per
l'ammissibilita' a sanatoria di tali tipologie di abuso
edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e
33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive
non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente
causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di
cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per
l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste
per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.
3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita' di concessione
onerosa dell'area di proprieta' dello Stato o degli enti
pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di cui
all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al
presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a
vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a
tutela degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei
parchi e delle aree protette nazionali, regionali e
provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette opere, in assenza o in difformita' del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge
o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai
sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto della legge 21
novembre 2000, n. 353, e indipendentemente
dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1
dell'art. 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune
subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree
boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi
dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e'
sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili
anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno,
che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state,
nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi
boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree
appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra
richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto
diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non
previsto dal presente decreto si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, e al predetto art. 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi
posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti
di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla
sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere
conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria
degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di
condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli
accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate
nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera
del comune, il richiedente deve attestare, con
dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'art. 46
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi
pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto
di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad
alienare taluno di detti beni, puo' essere autorizzato,
altresi', dal medesimo giudice, sentito il pubblico
ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria
sospeso. In tal caso non opera nei confronti
dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di
cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito
edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e
dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al
comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre
2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione
di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al
comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per
la definizione del procedimento amministrativo relativo al
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e
possono prevederne, tra l'altro, un incremento
dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura determinata nella tabella C allegata al presente
decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di
repressione degli abusi edilizi e per la promozione di
interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da
fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per l'attuazione
di quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio
1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non
si applica quanto previsto dall'art. 37, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli
oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di
sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del
100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli
insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori
sono determinati nella misura dei costi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria necessarie, nonche' per gli interventi di
riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati
dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme
consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano
eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione
primaria, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate
dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo
complessivo quanto gia' versato, a titolo di anticipazione
degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al
presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'art.
29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal
presente articolo, sono disciplinate le relative modalita'
di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi
dell'art. 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con allegata documentazione fotografica, dalla quale
risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei
lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi,
da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneita'
statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta
con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di
definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente
corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data
da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti
di cui all'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si
prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la
presentazione della documentazione di cui al comma 35,
della denuncia in catasto, della denuncia ai fini
dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo
pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonche' il decorso del
termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione
di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a
titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini
previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente
corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente
inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo
abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni
richiamate all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli
oneri concessori, nonche' le relative modalita' di
versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente
decreto.
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si
applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'art.
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si
applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il
rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati
dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie
di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande
di sanatoria edilizia puo' essere determinato
dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da
utilizzare con le modalita' di cui all'art. 2, comma 46,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attivita'
istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in
sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di
cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande
di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo,
nonche' ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio
dell'oblazione, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e'
devoluto al comune interessato. Con decreto
interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' di applicazione del presente
comma.
42. All'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico
possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e
privati, con allegato un piano di fattibilita' tecnico,
economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al
finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere
di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero
urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della
sostenibilita' ambientale, economica e sociale, alla
coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle
varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate
dall'abusivismo edilizio.".
43. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e'
sostituito dal seguente: "32. Opere costruite su aree
sottoposte a vincolo.
1. Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per
opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e'
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale
parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni
entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il
silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo
edilizio estingue anche il reato per la violazione del
vincolo. Il parere non e' richiesto quando si tratti di
violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura
o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento
delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni
sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo
la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64,
e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando possano
essere collaudate secondo il disposto del quarto comma
dell'art. 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che
prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi
pubblici, purche' non in contrasto con le previsioni delle
varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale
1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16,
17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive
modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano
minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al
comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma
1 si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza
competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o
alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta'
di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che
abiliti al godimento del suolo, il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e'
subordinato anche alla disponibilita' dell'ente
proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni
previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del
suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilita'
all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene
espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro
il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La
richiesta di disponibilita' all'uso del suolo deve essere
limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto
della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie,
con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal
fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi
regionali, il valore e' stabilito dalla filiale
dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli
immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge
e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con
riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca
della costruzione aumentato dell'importo corrispondente
alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, al momento della
determinazione di detto valore. L'atto di disponibilita',
regolato con convenzione di cessione del diritto di
superficie per una durata massima di anni sessanta, e'
stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal
versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra
quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione
in sanatoria e' subordinato alla acquisizione della
proprieta' dell'area stessa previo versamento del prezzo,
che e' determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto
al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi
del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380".
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo
concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n.
47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle
domande gia' presentate ai sensi delle predette leggi.
44. All'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole:
"l'inizio" sono inserite le seguenti: "o l'esecuzione".
45. All'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole:
" 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e
integrazioni" sono inserite le seguenti: " ,nonche' in
tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici".
46. All'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per le opere abusivamente
realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente importante ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, o su beni di interesse archeologico, nonche' per le
opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a
vincolo o di inedificabilita' assoluta in applicazione
delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della
regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla
tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni
dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione,
anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi
55 e 56 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, sono incrementate del cento per cento.
48.
49.
49-bis. All'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente agli
esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella
competenza degli esercizi successivi a quello terminale,
sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il secondo
esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in
bilancio".
49-ter. L'art. 41 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 41. (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il
mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il
responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco
delle opere non sanabili per le quali il responsabile
dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla
demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato
dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al
comma 6 dell'art. 31. Nel medesimo termine le
amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela
trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da
eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il
nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante
abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il
verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale
titolo di occupazione dell'immobile. 2. Il prefetto, entro
trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma
1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto
trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree
interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al
proprietario e al responsabile dell'abuso. 3. L'esecuzione
della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della
pubblica incolumita' , e' disposta dal prefetto. I relativi
lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne
sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee. Il prefetto puo' anche avvalersi,
per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche,
delle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata
d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro della difesa".
49-quater. All'art. 48 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:"
"3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante
vigilanza sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle
aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui
sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di
somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove e'
ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici
servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero
degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di
concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova
del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di
oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per
ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000
ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di
servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da euro
2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della
azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei
contratti.
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24,
si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per
gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per
l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate,
per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio
dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei
Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri
relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle
entrate recate dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici recante
"Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di
idoneita' statica delle costruzioni abusive (art. 35,
quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) ", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1985, n. 135.
- Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
"Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali
Omissis.
4. Per gli interventi privati per quelli attuati dai
soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) ed e), e
comma 2, che necessitano di pareri ambientali,
paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in
aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali,
sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute
dal Vice commissario competente o da un suo delegato e
composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o
amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui
al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della
ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i
progetti di competenza, con le stesse modalita', poteri ed
effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente
ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle
apposite ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, per la
concessione dei contributi.".
 
(( Art. 1-septies

Disposizioni in materia di recupero
di aiuti dichiarati illegittimi

1. I dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018». ))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 novembre 2017 (Nomina del commissario straordinario per
il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali con la
decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del
14 agosto 2015), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
marzo 2018, n. 57.
 
Art. 02
Disposizioni in materia di creazione di aree attrezzate per
proprietari di seconde case

1. Nel capo I-bis del titolo I del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'art. 4-bis e' aggiunto il seguente:
(( "Art. 4-ter (Aree attrezzate per finalita' turistiche). - 1. Ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), possono essere messe a disposizione, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, aree attrezzate per finalita' turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unita' abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.
2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'art. 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonche' le modalita' e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1". ))


Riferimenti normativi

- Si riporta, per correttezza di informazione, il testo
dell'art. 12, del codice della protezione civile di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della
protezione civile):
"Art. 12 (Funzioni dei comuni ed esercizio della
funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della
protezione civile (Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Art. 108
decreto legislativo 112/1998; Art. 12 legge 265/1999; Art.
24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di
attuazione; Art. 1, comma 1, lettera e), decreto-legge
59/2012, conv. legge 100/2012; Art. 19 decreto-legge
95/2012, conv. legge 135/2012)
1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attivita'
di pianificazione di protezione civile e di direzione dei
soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, e'
funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1,
i Comuni, anche in forma associata, nonche' in attuazione
dell'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
assicurano l'attuazione delle attivita' di protezione
civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito
dalla pianificazione di cui all'art. 18, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel presente decreto, delle
attribuzioni di cui all'art. 3, delle leggi regionali in
materia di protezione civile, e in coerenza con quanto
previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con
continuita':
a) all'attuazione, in ambito comunale delle attivita'
di prevenzione dei rischi di cui all'art. 11, comma 1,
lettera a);
b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza,
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi
calamitosi in ambito comunale;
c) all'ordinamento dei propri uffici e alla
disciplina di procedure e modalita' di organizzazione
dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per
provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi
necessari per l'espletamento delle relative attivita', al
fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in
occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7;
d) alla disciplina della modalita' di impiego di
personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi
che si verificano nel territorio di altri comuni, a
supporto delle amministrazioni locali colpite;
e) alla predisposizione dei piani comunali o di
ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3, di protezione
civile, anche nelle forme associative e di cooperazione
previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali, alla cura della loro attuazione;
f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di
cui all'art. 7, all'attivazione e alla direzione dei primi
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare le emergenze;
g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle
strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
h) all'impiego del volontariato di protezione civile
a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma
3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
3. L'organizzazione delle attivita' di cui al comma 2
nel territorio comunale e' articolata secondo quanto
previsto nella pianificazione di protezione civile di cui
all'art. 18 e negli indirizzi regionali, ove sono
disciplinate le modalita' di gestione dei servizi di
emergenza che insistono sul territorio del comune, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere
b) e c).
4. Il comune approva con deliberazione consiliare il
piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto
secondo criteri e modalita' da definire con direttive
adottate ai sensi dell'art. 15 e con gli indirizzi
regionali di cui all'art. 11, comma 1, lettera b); la
deliberazione disciplina, altresi', meccanismi e procedure
per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano,
eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta
o della competente struttura amministrativa, nonche' le
modalita' di diffusione ai cittadini.
5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, per finalita' di protezione civile e'
responsabile, altresi':
a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed
urgenti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli per l'incolumita' pubblica, anche sulla base delle
valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile
costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della
pianificazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera b);
b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attivita'
di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio,
sulla pianificazione di protezione civile e sulle
situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o
derivanti dall'attivita' dell'uomo;
c) del coordinamento delle attivita' di assistenza alla
popolazione colpita nel proprio territorio a cura del
Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da'
attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di
protezione civile, assicurando il costante aggiornamento
del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente
della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza
di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) o c) .
6. Quando la calamita' naturale o l'evento non possono
essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o
di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui
all'art. 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze
e strutture operative regionali alla Regione e di forze e
strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i
provvedimenti di competenza, coordinando i propri
interventi con quelli della Regione; a tali fini, il
Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di
informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta
Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando
altresi' l'attivita' di informazione alla popolazione.
7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a
Roma capitale di cui all'art. 24 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti
legislativi di attuazione.".
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Art. 03

Disposizioni in materia di concessione
dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata

1. All'art. 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: (( "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche"; ))
b) alla lettera c), le parole: (( "compreso l'adeguamento igienico-sanitario" sono sostituite dalle seguenti: "compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche' l'eliminazione delle barriere architettoniche". ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 6 (Criteri e modalita' generali per la
concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata)
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero
degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi
sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri
e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 2, comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al
100 per cento del costo delle strutture, degli elementi
architettonici esterni, comprese le finiture interne ed
esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero
edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito
dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite
delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed
energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere
architettoniche;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente
stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo
della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con
livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla
soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100
per cento del costo degli interventi sulle strutture, con
miglioramento sismico, compresi l'adeguamento
igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche'
l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il
ripristino degli elementi architettonici esterni comprese
le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni
dell'intero edificio."
 
Art. 04

Indennita' di occupazione di suolo pubblico

1. All'art. 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
(( "8-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo". ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 8, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 :
"Art. 6 (Criteri e modalita' generali per la
concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata)
Omissis.
8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento
le spese relative alle prestazioni tecniche e
amministrative, nei limiti di quanto determinato all'art.
34, comma 5."
 
Art. 05
Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione e
differimento di termini

1. All'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
(( "1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unita' immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo"; ))
b) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: (( "31 dicembre 2018"; ))
2) al secondo periodo, le parole: "per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: (( "comunque non oltre il 31 luglio 2019"; ))
3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: (( "Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale". ))
2. Il termine di cui all'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' differito al 31 dicembre 2018. Il termine del 30 giugno 2018, di cui all'ordinanza 24 aprile 2018, n. 55, e' conseguentemente prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla predetta data non si applica quanto previsto dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza medesima.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016),
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, come modificato dalla presente legge :
"Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione)
1. Al fine di favorire il rientro nelle unita'
immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e
di lavoro nei comuni interessati dagli eventi sismici di
cui all'art. 1, per gli edifici con danni lievi non
classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre
2014, oppure classificati non utilizzabili secondo
procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione
civile e che necessitano soltanto di interventi di
immediata riparazione, i soggetti interessati possono,
previa presentazione di apposito progetto e asseverazione
da parte di un professionista abilitato che documenti il
nesso di causalita' tra gli eventi sismici di cui all'art.
1 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione
economica del danno, effettuare l'immediato ripristino
della agibilita' degli edifici e delle strutture.
1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare
singole unita' immobiliari. In tal caso, il professionista
incaricato della progettazione assevera la rispondenza
dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del
presente articolo".
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli
interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
provvede il Commissario straordinario, con proprio
provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai
sensi dell'art. 5.
3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio
lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n 380, anche in deroga all'art. 146 del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano
agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art.
3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti,
l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da
eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite
con i provvedimenti di cui al comma 2, nonche' dei
contenuti generali della pianificazione territoriale e
urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con
l'indicazione del progettista abilitato responsabile della
progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa
esecutrice, purche' le costruzioni non siano state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i
quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione,
allegando o autocertificando quanto necessario ad
assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di
settore con particolare riferimento a quelle in materia
edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati,
entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori,
provvedono a presentare la documentazione che non sia stata
gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di
riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per
il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo
abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.
4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione
dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2018, gli interessati
devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite
negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina
dei contributi di cui all'art. 5, comma 2. Con ordinanza
adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2,
il Commissario straordinario puo' disporre il differimento
del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre
il 31 luglio 2019. Per gli edifici siti nelle aree
perimetrate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e),
qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile,
la documentazione richiesta va depositata entro
centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli
strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o dalla
data di approvazione della deperimetrazione con
deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto
dei termini e delle modalita' di cui al presente comma
determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai
precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal
soggetto interessato.
5. I lavori di cui al presente articolo sono
obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di
iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, e
fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano
altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo
89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi
contributivi e previdenziali come attestato dal documento
unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma
dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore a 258.000 euro,
che siano in possesso della qualificazione ai sensi
dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50."
- L'Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55 recante "Disciplina
per la delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dal sisma eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di
entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016.
Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, n. 39
dell'8 settembre 2017 e n. 51 del 28 marzo 2018. Proroga
del termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Termine per il
deposito delle schede AeDES e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 maggio 2018, n. 107.
 
Art. 06
Revisione della soglia di obbligatorieta' SOA ai sensi dell'art. 84
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. All'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore ai 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: (( "per lavori di importo superiore a 258.000 euro". ))

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 05.
 
Art. 07

Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative

1. L'art. 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' sostituito dal seguente:
(( "Art. 8-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative). - 1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprieta' privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo art. 6, comma 1, lettera e-bis), e siano realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprieta' o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilita' dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprieta' privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ))
2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e di ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilita' dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni di cui all'art. 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci.
4. In caso di inadempimento delle attivita' di demolizione previste dal presente articolo, alle medesime provvede il comune nel cui territorio e' stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o dei manufatti o delle strutture.
5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione di cui al comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilita', di apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano gia' presentato la domanda di contributo sono tenuti a consegnare l'integrazione documentale di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.
6. La garanzia di cui al comma 5 deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del comune nel cui territorio l'intervento e' stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune".

Riferimenti normativi

- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dell'art. 16, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia -Testo A-):
"Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di
costruire
1. Salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, il
rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonche' al costo di
costruzione, secondo le modalita' indicate nel presente
articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, con
conseguente acquisizione delle opere realizzate al
patrimonio indisponibile del comune.
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli
atti equivalenti comunque denominati nonche' degli
interventi in diretta attuazione dello strumento
urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo
inferiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, e' a carico del titolare del permesso di
costruire e non trova applicazione il decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
3. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all'atto del rilascio, e'
corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le
garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni
dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati
in applicazione dall'art. 41-quinquies, penultimo e ultimo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al
fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a
maggiore densita' del costruito, quelli di ristrutturazione
edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), anziche'
quelli di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato
da interventi su aree o immobili in variante urbanistica,
in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior
valore, calcolato dall'amministrazione comunale, e'
suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il
comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima al
comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che
attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario,
vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione
di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in
cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da
destinare a servizi di pubblica utilita', edilizia
residenziale sociale od opere pubbliche.
4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo
periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve
le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e
degli strumenti urbanistici generali comunali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale,
secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando
quanto previsto dal comma 4-bis.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformita' alle relative disposizioni regionali, in
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e'
determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi
di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il
costo di costruzione e' determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi
siano inferiori ai valori determinati per le nuove
costruzioni.".
- Si riporta il testo dell''art. 181 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
"Art. 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o
in difformita' da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in
difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su
beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'art.
44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro
anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di
notevole interesse pubblico con apposito provvedimento
emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai
sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta
metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 167, qualora
l'autorita' amministrativa competente accerti la
compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al
comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si
applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati
dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita
domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica
degli interventi medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di
novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o
degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte
del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio
dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che
intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma
1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del
condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione
ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la
violazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 106 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) :
"Art. 106 Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.".
- Si riporta il testo dell''art. 161 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Regolamento recante norme per l'individuazione dei
requisiti di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti aziendali delle banche e delle cause di
sospensione):
"Art. 161 Albo speciale delle societa' di revisione
1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale
delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle
attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
errori professionali, comprensiva della garanzia per
infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione
contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura
assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per
classi di volume d'affari e in base agli ulteriori
parametri da essa eventualmente individuati con
regolamento. ".
- Si riporta il testo dell'art. 1957 del codice civile:
"Art. 1957. Scadenza dell'obbligazione principale
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro
sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve
essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la
prescrizione anche nei confronti del fideiussore".
 
Art. 08

Disposizioni in materia di ruderi e collabenti

1. All'art. 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e non allacciati alle reti di pubblici servizi" sono soppresse;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
(( "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42". ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Ruderi ed edifici collabenti
1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici
costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni o
ad attivita' produttive che, alla data del 24 agosto 2016
con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, alla data
del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis, non
avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini
residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti,
fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o
accertamento comunale, per motivi statici o
igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti.
2. L'utilizzabilita' degli edifici alla data del 24
agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato
1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni
di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017
con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis deve
essere attestata dal richiedente in sede di presentazione
del progetto mediante perizia asseverata debitamente
documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente
verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui
all'art. 8, comma 1, la presenza delle condizioni per
l'ammissibilita' a contributo.
3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente
articolo puo' essere concesso un contributo esclusivamente
per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile
stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area.
L'entita' di tale contributo e le modalita' del suo
riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 2, comma 2, nei limiti delle risorse
disponibili.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non
si applicano agli immobili formalmente dichiarati di
interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"
 
Art. 09

Semplificazioni in materia
di strumenti urbanistici attuativi

1. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: (( "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilita' alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati del censimento generale della popolazione effettuato dall'ISTAT nel 2011; b) aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d'incidenza". ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Interventi su centri storici e su centri e
nuclei urbani e rurali
Omissis
2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma
1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione
stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2. Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono
esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e
dalla verifica di assoggettabilita' alla VAS qualora non
prevedano contemporaneamente: a) aumento della popolazione
insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da
insediare centoventi metri cubi di volume edificabile,
rispetto a quella residente in base ai dati del censimento
generale della popolazione effettuato dall'ISTAT nel 2011;
b) aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle
esistenti prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto
2016; c) opere o interventi soggetti a procedure di
valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione
d'incidenza. Mediante apposita ordinanza commissariale sono
disciplinate le modalita' di partecipazione e
coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di
pianificazione e sviluppo territoriale.".
 
Art. 010

Semplificazioni amministrative

1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione," sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 12. Procedura per la concessione e l'erogazione
dei contributi
1. Omissis
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita'
urbanistica degli interventi richiesti a norma della
vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo
edilizio.".
 
Art. 011

Soggetti attuatori

1. All'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "le Diocesi" sono inserite le seguenti: (( "e i Comuni"; ))
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
(( "1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi in qualita' di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'art. 50-bis"; ))
c) al comma 3, dopo le parole: "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50," sono inserite le seguenti: (( "o per quali non si siano proposte le Diocesi" )) e dopo le parole: "del turismo" sono aggiunte le seguenti: (( "o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo"; ))
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
(( "3-bis. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), gli interventi di competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata dal comma 13 dell'art. 6 del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sono stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 15, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 15. Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento
sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni
culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti
attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche
attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli
interventi sugli immobili di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla
giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al
comma 1 i comuni possono avvalersi in qualita' di
responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti
ai sensi dell'art. 50-bis.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario
con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di
tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai
comuni o agli altri enti locali interessati, anche in
deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza
europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per quali non si siano
proposte le Diocesi la funzione di soggetto attuatore e'
svolta dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo o dagli altri soggetti di cui al comma 2,
lettere a), c) e d), del presente articolo.
3-bis. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato
il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e il presidente della
Conferenza episcopale italiana (CEI), gli interventi di
competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di
importo non superiore a 500.000 euro per singolo
intervento, ai fini della selezione dell'impresa
esecutrice, seguono le procedure previste per la
ricostruzione privata dal comma 13 dell'art. 6 del presente
decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2,
comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sono
stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma,
dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la
trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche'
le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo
del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e' istituito un
tavolo tecnico presso la struttura commissariale per
definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle
Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al
comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro e
inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art.
35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.".
 
Art. 012
Disposizioni in materia di semplificazione dei lavori della
Conferenza permanente

1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta".

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali
1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione
dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'art.
1, nonche' di garantire unitarieta' e omogeneita' nella
gestione degli interventi, e' istituito un organo a
competenza intersettoriale denominato 'Conferenza
permanente', presieduto dal Commissario straordinario o da
un suo delegato e composto da un rappresentante,
rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della
Provincia, dell'Ente parco (( o, in assenza di
quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune
territorialmente competenti.". ))
 
Art. 013

Disposizioni in materia
di centrali uniche di committenza

1. All'art. 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "si avvalgono" e' inserita la seguente: (( "anche"; ))
b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (( ", nonche' nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette Regioni ai sensi della vigente normativa"; ))
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
(( "5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione - Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attivita':
a) dei soggetti attuatori previsti dall'art. 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto;
b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo". ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge :
"Art. 18. Centrale unica di committenza
1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti
attuatori di cui all'art. 15, comma 1, per la realizzazione
degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed
ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche
di una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza e' individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 15, nei soggetti aggregatori
regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico
previsto dal comma 1 del medesimo art. 9, nonche' nelle
stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali
costituite nelle predette Regioni ai sensi della vigente
normativa;
b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1 dell'art. 15, nell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A.
3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'art. 15 provvedono in proprio alla
realizzazione degli interventi sulla base di appositi
protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario
straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme
di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici
speciali per la ricostruzione territorialmente competenti,
anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli
di cui all'art. 32.
4. Resta ferma la possibilita' per i soggetti attuatori
di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del
medesimo art. 15 di avvalersi, come centrale unica di
committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
5. In deroga alle previsioni contenute nell'art. 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i
soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del
comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di
centrale unica di committenza con riguardo ai lavori,
servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al
comma 1.
5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione -
Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della
ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione
dei controlli di cui all'art. 32 del presente decreto, le
funzioni di coordinamento delle attivita':
a) dei soggetti attuatori previsti dall'art. 15,
commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto;
b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche
appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti
dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo.
6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza
di procedere all'effettuazione di tutta l'attivita'
occorrente per la realizzazione degli interventi di cui
all'art. 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la
centrale unica di committenza sono regolati da apposita
convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri
di re-munerativita', con decreto adottato ai sensi
dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui
all'art. 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario
straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'art.
2, comma 2, disciplina le modalita' di trasferimento in
favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche
necessarie.".
 
Art. 014

Disposizioni in materia di materiali da scavo

1. All'art. 28, comma 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: (( "trenta mesi". ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 13-ter, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito , con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 28. Disposizioni in materia di trattamento e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici
Omissis.
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'art.
41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,e
all''art. 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10
agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del
presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e
composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato
decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle
concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla
tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica
del sito di produzione, potranno essere trasportati e
depositati, per un periodo non superiore a trenta mesi, in
siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati,
che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza
ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di
sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".
 
Art. 015

Proroga dei mutui dei comuni e dell'indennita'
di funzione a favore dei sindaci

1. All'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: (( "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"; ))
b) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: "per la durata di due anni" sono sostituite dalle seguenti: (( "per la durata di tre anni"». ))
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate dal Commissario straordinario, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, all'entrata del bilancio dello Stato».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 44, commi 1 e 2-bis del
citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito ,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 44. Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio
1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi
2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a. ai comuni di cui agli allegati 1 e 2,
nonche' alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1,
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di
cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi
dell'art. 52. Relativamente ai mutui di cui al primo
periodo del presente comma, il pagamento delle rate in
scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 e'
altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e
interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno
immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo
di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi;
2. Omissis
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 82
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7
aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni
di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata
individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e'
data facolta' di applicare l'indennita' di funzione
prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
rideterminata in base alle disposizioni di cui all'art. 61,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, per la durata di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con oneri a carico del
bilancio comunale. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4
dell'art. 79 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di
licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative
al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti.
 
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