Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 2018
Scioglimento del consiglio comunale di Sogliano Cavour e nomina della commissione straordinaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Sogliano Cavour (Lecce) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016;
Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Sogliano Cavour, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e dispone il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2018;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Sogliano Cavour (Lecce) e' sciolto.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Sogliano Cavour (Lecce), i cui organi elettivi sono stati rirmovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione nonche' il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.
All'esito di un'operazione di polizia giudiziaria denominata «Contatto», condotta dal comando provinciale dei Carabinieri di Lecce e coordinata della locale direzione distrettuale antimafia, il giudice per le indagini preliminati presso il Tribunale di Lecce il 9 agosto 2017 ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 59 soggetti, ritenuti a vario titolo affiliati ad una locale consorteria criminale ed imputati di reati diversi quali associazione mafiosa, estorsione, associazione per delinquere, associazione armata fmalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, detenzione abusiva di armi, ricettazione ed altri reati. Tra i destinatari della menzionata ordinanza, figurano anche un consigliere comunale, attualmente sospeso ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, gia' vice sindaco ed assessore, dimessosi da tali cariche nel mese di giugno 2017, per il quale e' stata successivamente formulata richiesta di rinvio a giudizio in quanto imputato dei reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 416-bis c.p. e art. 7 decreto-legge n. 203/1991 ed un dipendente comunale, anch'egli destinatario della richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 326, 416-bis, 648 c.p. e art. 7 decreto-legge n. 203/1991.
Sulla scorta delle risultanze della citata operazione giudiziaria, il Prefetto di Lecce, con decreto del 5 ottobre 2017, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Lecce, sentito nella seduta del 28 marzo 2018 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del citato art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame oltre alla generale gestione dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori, i dipendenti dell'ente e le cosche territorialmente egemoni, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti controindicati, per l'esistenza di una rete di cointeressenze, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori e dipendenti ad esponenti delle consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.
Il Comune di Sogliano Cavour si colloca in un'area geografica caratterizzata dalla storica presenza dell'organizzazione criminale denominata sacra corona unita, come riportato anche nella relazione della commissione parlamentare antimafia del 7 febbraio 2018 la quale, nel porre l'attenzione sui ripetuti episodi di coinvolgimento di amministratori locali in indagini di mafia ha evidenziato, con particolare riferimento all'ente in questione, la capacita', del gruppo criminale dominante di condizionare la vita politica del comune e persino di «penetrare» le forze di polizia locale acquisendo rilevanti informazioni sulle indagini in corso.
L'indagine ispettiva ha posto in rilievo una sostanziale continuita' amministrativa atteso che l'attuale sindaco e' al secondo mandato consecutivo e che 10 componenti dell'attuale compagine politica hanno fatto parte anche della consiliatura eletta nel 2011. Lo stesso consigliere, gia' vice sindaco ed assessore, destinatario come sopra evidenziato dell'ordinanza cautelare, ha ricoperto nel corso del precedente mandato la carica di assessore con delega alle politiche sociali, personale, attivita' produttive, affari generali e tributi.
La relazione del prefetto si sofferma sulla figura di quest'ultimo amministratore per il quale, come sopra evidenziato, e' stata formulata richiesta di rinvio a giudizio in quanto imputato del reato di associazione di tipo mafioso per avere collaborato, nel corso della precedente consiliatura, alla realizzazione dei fini dell'associazione mafiosa, pur non facendone parte, fornendo un contributo significativo, consistente nella corresponsione di somme di denaro per il sostentamento dei capi detenuti, nel procurare posti di lavoro ad affiliati del gruppo di Sogliano Cavour ed impegnandosi infine affinche' contributi economici - invero previsti per cittadini non abbienti - fossero assegnati ad affiliati dell'associazione con priorita' rispetto ad altri.
Lo stesso amministratore e' altresi' imputato dei reati di cui agli 81 e 319 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 203/1991 per aver ricevuto da esponenti della locale organizzazione criminale «utilita' consistenti nella protezione assicuratagli a fronte di atti lesivi della sua integrita' o della integrita' del suo patrimonio e sostegno anche politico da parte dei componenti dell'associazione, per compiere atti contrari al proprio ufficio di assessore».
Controindicazioni sono state poste in rilievo anche per quanto riguarda la struttura burocratica in relazione alla quale sono emersi rapporti di frequentazione di taluni dipendenti con soggetti pluripregiudicati in organico al locale clan malavitoso. Come sopra evidenziato, nei confronti di un dipendente comunale e' stata formulata richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli articoli 110, 319 e 416-bis c.p. per aver collaborato, pur non facendone parte, alla realizzazione dei fini dell'associazione mafiosa fornendo un contributo significativo consistito nell'agevolare la locale cosca nelle attivita' estorsive riferendo altresi', in violazione dei doveri d'ufficio, notizie che dovevano rimanere segrete.
Elementi che attestano il penetrante condizionamento posto in essere dalla criminalita' organizzata nei confronti dell'amministrazione comunale sono emersi altresi' dall'analisi dei contributi e sussidi socio assistenziali la cui gestione e' stata effettuata in spregio dei principi di legalita' e trasparenza. La relazione della commissione d'indagine pone al riguardo in rilievo che - sebbene l'amministrazione comunale nel 2016 abbia adottato un apposito regolamento che espressamente prevede il carattere di eccezionalita' delle erogazioni socio assistenziali e l'assegnazione una tantum delle stesse - nel corso dello stesso anno, in linea di continuita' con la prassi censurata nella menzionata ordinanza cautelare, sono state deliberate ripetute erogazioni, in taluni casi per ingenti somme in favore dei medesimi soggetti, alcuni dei quali organici alla locale consorteria criminale ed altri legati a componenti della stessa da rapporti di parentela o di frequentazione.
In tale contesto assume significativo rilievo la denuncia presentata presso la locale procura della Repubblica nei confronti di un amministratore locale dalla quale emergono indubbie condotte di rilevanza penale oltre ad indebite ingerenze dei vertici politici nell'attivita' gestionale di competenza dell'apparato burocratico.
Elementi concreti che rivelano una gestione amministrativa non improntata ai principi di legalita' sono evidenziati anche in relazione alla gestione del servizio civico per il quale e' prevista la corresponsione di un contributo socio assistenziale in favore di soggetti che svolgono servizi di pulizia o vigilanza. E' stato rilevato che l'ente non ha adottato il regolamento che fissa i criteri e le modalita' di selezione del personale da adibire a tale servizio e che nella graduatoria di assegnazione figurano soggetti gravati da pregiudizi di polizia o aventi rapporti di parentela con esponenti del locale clan criminale, nonche' indagati nell'ambito dell'operazione «Contatto», gia' beneficiari di contributi di analoga natura.
Ulteriore vicenda, che attesta la mancanza di qualsiasi forma di vigilanza e controllo da parte dell'ente, e' quella concernente la gestione degli immobili di proprieta' comunale ed in particolare dei c.d. minialloggi per i quali l'ente non ha adottato un regolamento che stabilisca, nel rispetto dei principi di legalita' e trasparenza, i criteri e le modalita' per la loro assegnazione.
Gli immobili in questione, sebbene sulla base di diverse delibere della giunta comunale sono stati assegnati in uso gratuito ed in via temporanea, con la previsione di una data di scadenza, sono di fatto sono rimasti sine die nella disponibilita' degli assegnatari. Tra i beneficiari degli alloggi figurano, anche in questo caso, soggetti riconducibili ad ambienti controindicati, indagati nell'ambito della menzionata operazione giudiziaria.
Elementi univoci che evidenziano uno sviamento dell'attivita' amministrativa dai principi di buon andamento sono emersi dall'analisi delle dichiarazioni DIA/SCIA, delle attivita' commerciali istruite dall'ufficio attivita' produttive. E' stato riscontrato che alcune attivita' sono svolte da soggetti privi dei requisiti prescritti dalla normativa di settore, gravati da pregiudizi di polizia o riconducibili per frequentazioni o rapporti parentali ad esponenti della locale consorteria. Peraltro, in relazione alle citate dichiarazioni DIA /SCIA rileva la circostanza che l'ente non ha posto in essere alcuna attivita' di controllo e che nell'organico dell'ufficio a cui e' affidata la funzione di vigilanza e' presente il menzionato dipendente, imputato dei reati di cui agli articoli 110 e 416-bis c.p..
Ulteriori aspetti che delineano il quadro di un'amministrazione pervicacemente gestita nel mancato rispetto del principio di legalita' sono emersi dall'analisi dei provvedimenti di concessione dei beni comunali. In tale ambito e' significativa la circostanza che dal mese di marzo 2017, la gestione di un chiosco bar posto all'interno della villa comunale e' stata subappaltata dal concessionario del bene al locale capo consorteria che ha gestito tale attivita' - senza che sia stato disposto alcun controllo o vigilanza da parte del comune - fino al momento in cui nei confronti dello stesso e' stata eseguita la menzionata ordinanza di custodia cautelare.
E' evidente come l'utilizzo di beni comunali, peraltro posizionati in zone ben visibili e particolarmente centrali del territorio, in violazione dei principi della legalita' e con benefici diretti o indiretti per le locali consorterie, assume un valore altamente simbolico in quella realta' territoriale, traducendosi, inevitabilmente, in una consacrazione ufficiale del metodo mafioso al cospetto della collettivita'.
Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Sogliano Cavour volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'.
Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Sogliano Cavour (Lecce), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 27 giugno 2018

Il Ministro dell'interno: Salvini
 
Allegato

PREFETTURA DI LECCE
Prot. n. 36/NC/OPS

Lecce, 6 aprile 2018

All'on. Ministro dell'interno

ROMA
Oggetto: Comune di Sogliano Cavour - Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143, comma 3 T.U.E.L. - Relazione

Premessa

Con prefettizia in data 28 settembre 2017, questo Ufficio chiedeva delega dei poteri di accesso e accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modifiche, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nei confronti dell'amministrazione comunale di Sogliano Cavour.
Con decreto ministeriale in data 29 settembre 2017 sono stati delegati allo scrivente detti poteri e, per l'effetto, e' stato disposto, con successivo decreto prefettizio del 5 ottobre 2017 (1) , l'accesso presso il Comune di Sogliano Cavour, al fine di esperire approfonditi accertamenti sull'attivita' svolta dall'Ente e verificare l'eventuale sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalita' organizzata.
Per l'esecuzione di tali accertamenti e' stata nominata, con il decreto prefettizio citato, una commissione di indagine composta

Omissis

Per le connesse attivita' di accertamento ed acquisizione di informative sugli organi, sull'apparato burocratico e sulle attivita' del Comune di Sogliano Cavour, e' stato contestualmente nominato un Gruppo di Supporto composto

Omissis

La Commissione d'Indagine ha terminato definitivamente l'attivita' rassegnando le proprie conclusioni con relazione depositata in Prefettura il 23 febbraio 2018 (2) .
Successivamente, come previsto dall'art. 143, comma 3 TUEL, e' stato sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, che ha condiviso la presente proposta (3) . Il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Lecce, benche' regolarmente convocati, hanno comunicato di non poter presenziare. 1. L'amministrazione comunale di Sogliano Cavour
L'Amministrazione di Sogliano Cavour, comune della Provincia di Lecce che conta circa 4.000 abitanti, e' stata rinnovata nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016.
La compagine vincente, denominata «Omissis», lista civica di Centrosinistra, si e' aggiudicata la vittoria con il 55,14% dei voti espressi, ottenendo otto seggi e portando alla carica di Sindaco il Omissis, che aveva gia' rivestito la medesima carica nella precedente compagine amministrativa, dal 2011 al 2016.
Con la vittoria della lista capeggiata dal candidato Sindaco Omissis il candidato piu' suffragato e' risultato Omissis, con n. Omissis, nominato poi Vicesindaco ed Assessore con delega all'Urbanistica, Tributi, Grecia Salentina, GAL Isola Salento, Gestione RR.SS.UU.
A seguito delle vicende giudiziarie che lo vedono tuttora coinvolto (come si precisera' in seguito), il Omissis ha rassegnato le proprie dimissioni in data 12 giugno 2017 ed e' stato sostituito, a decorrere dal 22 giugno 2017, dal Consigliere Omissis, che ha assunto la carica di Vicesindaco ed Assessore con delega al Bilancio, Tributi, Personale e Polizia Municipale. Giova soggiungere che gia' nel quinquennio 2011-2016 il predetto aveva ricoperto la carica di consigliere e di Assessore alle Politiche sociali, al Personale, alle Attivita' produttive, Affari Generali, Tributi, per l'intero mandato.
La compagine amministrativa, composta dal Sindaco, da n. 8 consiglieri di maggioranza e da n. 4 consiglieri di minoranza, risulta attualmente cosi' composta:

Omissis
2. Contesto territoriale della locale criminalita' organizzata di tipo mafioso e presenza nel Comune di Sogliano Cavour.
Nell'ambito del territorio di questa provincia e' stata storicamente accertata, in quanto acclarata giudizialmente, l'esistenza di un'organizzazione mafiosa localmente denominata «sacra corona unita (SCU)».
La «sacra corona unita» ha subito nel tempo una progressiva trasformazione, passando da un'originaria struttura piramidale - come era almeno nelle aspirazioni originarie dei suoi fondatori e come per qualche tempo si e' mantenuta - ad una successiva rigida suddivisione in gruppi, fino all'attuale strategia «tesa all'inabissamento delle tradizionali attivita' criminali e all'apparente scomparsa dell'associazione mafiosa», con una continua ricerca del consenso sociale attraverso attivita' che, in un periodo di profonda crisi economica, trovano apprezzamento tra i consociati (Cfr. pag. 97 Relazione Conclusiva della Commissione Antimafia del 7 febbraio 2018 - stralcio all. n. 4 della Relazione della Commissione di accesso).
Il mutamento delle caratteristiche della criminalita' organizzata salentina deriva dalla perfetta integrazione tra i capi storici dei vecchi gruppi criminali e gli esponenti delle nuove generazioni delle famiglie mafiose tradizionali, assurti, medio tempore, ai vertici del clan.
Di talche' «l'azione delle organizzazioni mafiose appare articolata tra i vecchi e tradizionali ambiti criminali e nuovi spazi di intervento non piu' limitati ai contesti sociali che in qualche modo gia' condividevano e fiancheggiavano la metodologia dell'intimidazione, avendo ottenuto un diffuso ed inaspettato riconoscimento, da frange della societa' civile le piu' disparate» (Cfr. pag. 97 Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia cit. - stralcio all. n. 4 della Relazione della Commissione di accesso).
Tali gruppi criminali, quindi, hanno esteso l'area di interesse ben oltre le tradizionali attivita' illecite del traffico di stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura - pur non abbandonandole - rivolgendo l'attenzione ad attivita' quali quelle connesse al recupero dei crediti o alla gestione delle vendite giudiziarie e alla connessa azione di turbata liberta' degli incanti, al settore dei giochi e delle scommesse, ma anche ad altri ambiti socio-economici diversi, come quello legato al mondo del calcio.
In tale prospettiva, si collocano anche la ricerca di collegamenti con ambienti della politica ed il tentativo di infiltrazione criminale negli apparati della pubblica amministrazione.
Sul punto, la Direzione Nazionale Antimafia, nella Relazione annuale del febbraio 2016, ha sottolineato: «Con riguardo ai rapporti con i rappresentanti delle istituzioni politico amministrative, una costante di tutte le organizzazioni operanti nel distretto di Lecce e', attualmente, quella dell'attenzione ai rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i rappresentanti del mondo politico, all'evidente scopo di accreditarsi quali interlocutori degli amministratori, accrescere il proprio prestigio sociale - e quindi il consenso che ne deriva - e trovare una via di inserimento nell'ambito delle attivita' imprenditoriali connesse a quelle della Pubblica Amministrazione...,» (Cfr. pag. 105 Relazione annuale Febbraio 2016, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - stralcio all. n. 5 della Relazione della Commissione di accesso).
Sul tema delle infiltrazioni nell'apparato della pubblica amministrazione e' tornata anche la Commissione Parlamentare Antimafia, che, nella citata Relazione approvata alla seduta del 7 febbraio 2018, nel porre l'attenzione sul ripetersi di episodi di coinvolgimento di amministratori locali in indagini di mafia, ha evidenziato, tra le altre, proprio la situazione di Sogliano Cavour, laddove le indagini «hanno attestato la capacita' del gruppo criminale dominante nella zona di Omissis e dintorni di condizionare la vita politica di quel comune e persino di penetrare le forze di polizia (ndr municipale) acquisendo rilevanti informazioni sulle indagini in corso». (Cfr. pag. 100 Relazione Conclusiva della Commissione Antimafia cit. - stralcio all. n. 4 della Relazione della Commissione di accesso).
Il cennato Organo parlamentare fa riferimento, in particolare, alla frangia criminale facente capo al clan dei fratelli Omissis, rappresentata sul territorio da Omissis e Omissis, operativa in particolare sulla piazza dei Comuni di Sogliano Cavour, Cutrofiano e dei Comuni contermini.
Proprio a carico di esponenti di tale organizzazione criminale l'Autorita' Giudiziaria ha emesso, in data 9 agosto 2017, ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 R.O.C.C. GIP Tribunale di Lecce (all. n. 3 della Relazione della Commissione di accesso, gia' trasmessa con prefettizia del 28 settembre 2017), che ha portato all'adozione di misure restrittive nei confronti di cinquantanove soggetti imputati di reati diversi, quali associazione mafiosa, estorsione, associazione per delinquere, associazione armata finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, detenzione abusiva di armi, ricettazione, rapina, usura e corruzione, ritenuti affiliati a vario titolo al clan Omissis
In particolare, il GIP del Tribunale di Lecce conferma l'esistenza, sul territorio di Sogliano, di una autonoma associazione, finalizzata alla commissione di piu' delitti, promossa e coordinata da Omissis e Omissis, i quali, nell'ambito dell'autonomia operativa riconosciuta, in particolare al primo, dai vertici dell'associazione di stampo mafioso sul territorio di Omissis e previo placet degli stessi, organizzavano attivita' delittuose finalizzate a reperire il denaro destinato sia al sostentamento dell'associazione stessa, sia al reinvestimento nell'attivita' di traffico di sostanze stupefacenti cui la stessa associazione e' dedita (Cfr. pag. 49 O.C.C. cit.).
Nell'indagine giudiziaria vi e' anche Omissis, oggi agli arresti domiciliari ed al momento dell'esecuzione del provvedimento restrittivo, consigliere del Comune di Sognano Cavour, gia' Omissis dello stesso Comune, accusato del delitto di cui al combinato disposto di cui agli articoli 110 e 416-bis c.p. per il quale e' stata accertata, con provvedimento prefettizio dell'11 settembre 2017, la causa di sospensione di diritto dalle cariche, ex art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 235/2012. 3. Evidenze giudiziarie relative al coinvolgimento di amministratori locali del Comune di Sogliano Cavour
Quanto innanzi descritto, con particolare riguardo all'operativita' nella zona di Sogliano Cavour di una frangia criminale collegata alla «SCU» ed al coinvolgimento nelle vicende illecite teste' descritte di amministratori locali del comune di Sogliano Cavour, risultano dall'indagine giudiziaria, denominata «CONTATTO», condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce sotto il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito della quale e' stata adottata, il 9 agosto 2017, dal GIP presso il Tribunale di Lecce ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 R.O.C.C. - 1639/14 R.G.N.R., e, in data 18 dicembre 2017, e' stato depositato dal PM avviso di conclusione delle indagini (all. n. 7 della Relazione della Commissione di accesso) per le medesime fattispecie di reato, ivi compreso l'ex amministratore in questione.
Come richiamato, tra le persone attinte dal provvedimento giudiziario restrittivo, figura anche Omissis, il cui ruolo nell'ambito della compagine politica di Sogliano Cavour e' stato gia' ricordato, segnatamente accusato del delitto di cui al combinato disposto di cui agli articoli 110 e 416-bis c.p. per aver il predetto, «collaborato, nella sua qualita' di assessore al Comune di Sogliano Cavour [ruolo ricoperto nella precedente giunta], pur non facendone parte, alla realizzazione dei fini dell'associazione mafiosa di cui al capo G) dell'imputazione, fornendo un contributo significativo consistito nel versare somme di denaro per il sostentamento dei capi detenuti, ed in particolare di Omissis, nel procurare posti di lavoro ad affiliati del gruppo di Sogliano Cavour [..] impegnandosi [...] per la corresponsione di contributi economici (previsti per cittadini non abbienti) in favore di affiliati all'associazione [...], con priorita' rispetto ad altri e facendo, a tal fine, indebite pressioni sull'assistente sociale Omissis, incaricata della redazione della relazione sociale strumentale alla concessione dei contributi [...] (Capo G4) OCC cit. pag. 30 e Capo G4) Avviso Conclusione Indagini fg. 37).
Nel capo di imputazione di cui alla lett. G4), in particolare, si legge che il Omissis, proprio nella sua qualita' di assessore alle politiche sociali, esercito' «indebite pressioni sulla citata assistente sociale nella redazione della relazione strumentale alla concessione dei contributi, al fine di procurare a Omissis, madre di Omissis e detenuta per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l'assunzione presso la "Omissis", onde consentirle di ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione». (Capo G4) OCC cit. - pag. 30 e Capo G4) Avv. Conci. Indagini cit. fg. 37).
Il Omissis, e' altresi' imputato dei delitti di cui agli articoli 81, 319 c.p. e 7 legge n. 203/1991, in quanto «riceveva da Omissis e Omissis e comunque dai capi dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo G), ed in particolare Omissis, utilita' consistenti nella «protezione» assicurata a fronte di atti lesivi della sua integrita' o della integrita' del suo patrimonio [...] e sostegno anche politico da parte dei componenti dell'associazione, per compiere atti contrari al proprio ufficio di assessore Omissis presso il Comune di Sogliano Cavour [...] (Capo G 5) OCC cit. - pag. 30 e Capo G5) Avv. Conci. Ind. cit. - fg. 37).
Gli esiti dell'indagine giudiziaria oggetto d'esame hanno consentito di accertare «come il contesto associativo criminale di cui si e' detto si sia nel tempo ramificato sino ad inserirsi nel tessuto sociale e politico del territorio del Comune di Sogliano Cavour» (pag. 554 OCC cit.).
Ed invero, nell'indagine sono coinvolti per quanto di interesse nella presente relazione, oltre il Omissis, amministratore locale, anche l'Agente di Polizia Municipale di Sogliano Cavour, Omissis.
Ancor prima di considerare la posizione dell'Omissis, preme esaminare nel dettaglio la posizione del Omissis, amministratore locale.
Dai capi di imputazione dell'ordinanza cautelare si rileva l'evidente collaborazione posta in essere dallo stesso per il perseguimento dei fini dell'associazione mafiosa della «Sacra Corona Unita» tramite i contatti con alcuni capi quali Omissis e Omissis e molti affiliati in sede locale.
In particolare, e' emerso che lo stesso abbia versato somme di denaro per il sostentamento di Omissis, detenuto per i reati di cui all'art. 416-bis c.p., ed abbia procurato posti di lavoro, avvalendosi della sua qualita' di Assessore alle Omissis, ad affiliati del gruppo di Sogliano, tra cui Omissis, Omissis e Omissis.
Al riguardo, e' stata accertata la disponibilita' di Omissis a soddisfare le richieste del clan, avendo egli offerto a Omissis, madre del capo clan Omissis, l'opportunita' di lavoro richiesta, in un primo momento violentemente, dal Omissis e in un secondo momento con la forza di persuasione costituita dall'essersi fatto il Omissis accompagnare da Omissis (referente di spicco del clan Omissis) per rinnovare la richiesta.
Si evidenziano inoltre, alcuni episodi emersi dalle indagini e posti alla base delle imputazioni a carico del Omissis, tra i quali, di particolare rilievo, il danneggiamento dell'autovettura di sua proprieta', occorso in data 29 aprile 2014, e le percosse subite ad opera di Omissis in data 15 luglio 2014.
Inoltre, il Tribunale del Riesame di Lecce, nella udienza 19 settembre u.s., ha confermato la permanenza dei presupposti che hanno dato origine alla misura degli arresti domiciliari in capo allo stesso Omissis. Il Danneggiamento dell'autovettura e le percosse
Per quanto attiene al primo episodio, nel corso delle indagini e' stata registrata ed acquisita una conversazione ambientale tra Omissis e Omissis, durante la quale Omissis racconta di aver punito Omissis, «reo di aver danneggiato un'autovettura di proprieta' di una persona soggetta alla "protezione" da parte di quelli di Omissis» (pag. 554 Ordinanza cit.).
Al riguardo, nell'ordinanza di custodia cautelare testualmente si legge: «chiari sono i riferimenti al fatto che l'autovettura danneggiata fosse di proprieta' di un "intoccabile" in quanto vicino a "Omissis" e che la "protezione" del Omissis risulta "legittimata dal rapporto intercorrente con il Clan Omissis", al quale lo stesso consegna consistenti somme di denaro (pag. 562 Ordinanza cit.).
Con riguardo al secondo episodio, risulta che in data 15 luglio 2014, il Omissis Omissis, abbia picchiato nella pubblica via l'assessore Omissis, verosimilmente in quanto lo stesso non aveva ancora mantenuto la promessa di procurare un lavoro alla madre Omissis, in quel periodo ristretta in regime di arresti domiciliari ed avente comunque un ruolo organico nell'ambito dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Preme rilevare che entrambi gli episodi venivano di fatto negati dal Omissis alle forze dell'ordine, come si legge nello stesso capo di imputazione G4), da cui si desume che il «silenzio omertoso» del Omissis sulle predette circostanze aveva suscitato la «soddisfazione» dell'associazione mafiosa. La corresponsione di contributi economici in favore di affiliati all'associazione
Ai fini di una valutazione complessiva dell'infiltrazione dell'organizzazione criminale nell'ambito istituzionale, rilevano, peraltro, altre circostanze richiamate, in particolare, nei capi di imputazione G4) e 5), da cui risulta che lo stesso Omissis, negli anni 2013 e 2014, abbia favorito alcuni soggetti affiliati del gruppo criminale nella corresponsione di contributi economici previsti per i cittadini non abbienti, contributi apparentemente erogati nel rispetto dei presupposti di legge, ma di fatto in totale violazione dei principi di terzieta' ed imparzialita' della P.A., risultando gli stessi erogati con priorita' rispetto ad altri soggetti meritevoli, a mezzo di costanti pressioni sull'assistente sociale Omissis Omissis, deputata alla redazione della relazione strumentale alla concessione dei contributi.
In proposito, dalle sommarie informazioni rese dall'assistente sociale Omissis Omissis e dalle altre notizie riferite anche al di fuori del contesto delle verbalizzazioni, risulta che la stessa, data la particolare situazione, aveva comunicato al Sindaco la sua volonta' di interfacciarsi esclusivamente con il predetto, «poiche' non gradiva l'intromissione nel suo lavoro dell'assessore Omissis, al quale rimproverava la facilita' con cui prometteva favori che non manteneva per poi far ricadere la responsabilita' delle sue mancanze su altre persone... . Nella stessa ordinanza, tuttavia, si rileva che a fronte delle sentite e richiamate proteste del funzionario incaricato del servizio in questione, il Sindaco esprimeva fiducia nei confronti dell'Assessore, sminuendo l'entita' dell'accaduto.
Infatti, il capo dell'Amministrazione locale «aveva preso le difese dell'assessore. L'assistente sociale riferiva inoltre che a Omissis ed alla sua famiglia e' riconosciuta una effettiva capacita' delinquenziale, supportata da una rete di personaggi che gravitano attorno agli stessi, e che determina una situazione di privilegio per la quale le richieste di contributo fatte dalla Omissis o dal figlio Omissis vengono prese in maggior considerazione rispetto a quelle fatte da chiunque altro» (ord. GIP pag. 563).
In realta', nell'ordinanza si rinviene un altro stralcio di intercettazione telefonica significativa dei rapporti del clan con l'intera amministrazione e segnatamente quella tra l'assistente sociale e Omissis, fratello di Omissis citato, nella quale il primo chiede insistentemente al funzionario l'erogazione dei sussidi in favore della sua famiglia, riferendo esplicitamente di aver parlato della questione anche con il capo dell'amministrazione comunale «perche' gli ho spiegato a quello che stiamo un poco precipitati (bisognosi di danaro)....» (pag. 563 ord. GIP).
In relazione a tutto quanto descritto, giova soggiungere, anche sulla scorta di quanto si esporra' in seguito, che il Omissis in questione, come cennato rieletto al secondo mandato sempre con un rilevante numero di preferenze, si e' dimesso dalla carica di vice sindaco ed assessore (le stesse che aveva ricoperto nel primo mandato) nel giugno u.s. poco prima, cioe', della esecuzione dell'operazione giudiziaria denominata "Omissis" che lo ha coinvolto gravemente, come rammentato. La posizione dell'agente di polizia municipale Omissis
Come innanzi rilevato, l'attivita' di indagine ha inoltre permesso di riscontrare che il gruppo Soglianese aveva instaurato buoni rapporti anche con un vigile urbano del Comune di Sogliano.
In particolare, Omissis, agente di Polizia Municipale del Comune di Sogliano Cavour, e' imputato, tra l'altro, dei reati di cui agli articoli 110 e 416-bis c.p. «per aver collaborato, nella sua qualita' [..], pur non facendone parte, alla realizzazione dei fini dell'associazione mafiosa di cui al capo G) dell'imputazione, fornendo un contributo significativo consistito nell'agevolare il "gruppo di Sogliano" nelle attivita' estorsive poste in essere nell'ambito dell'associazione di appartenenza» e in varie altre attivita' agevolative, ad esempio «informando Omissis dello svolgimento di indagini nei loro confronti - della cui esistenza aveva avuto contezza in considerazione di alcune specifiche richieste di accertamenti [..] a lui indirizzate, nella sua qualita' di appartenente alla Polizia Municipale di Sogliano Cavour» (Capo G 9) pagg. 32 Ord. cit. e Capo G9) Avv. Conci. Indagini cit. fg. 39).
A carico dello stesso agente di polizia municipale vi sono anche altre imputazioni che denotano il coinvolgimento con l'associazione mafiosa de qua ed una certa confidenzialita' con il leader del clan di Sogliano, Omissis, avendo lo stesso Omissis «ricevuto utilita', nella sua qualita' [...], per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio» o per aver violato i doveri inerenti le sue funzioni, rivelando notizie che dovevano rimanere segrete... (Capi G 10) e G 11) Ord. cit.pag. 33 e Capi G10 e G11) Avv. Conci. Indagini cit.).
Invero, particolarmente pregnanti di disvalore sociale oltre che di antigiuridicita', sono le condotte poste in essere dall'agente della polizia municipale in relazione al contributo agevolativo fornito al clan Omissis per la realizzazione delle estorsioni e segnatamente per il cosiddetto «cavallo di ritorno», a carico delle vittime dei vari furti di auto avvenuti nel territorio di Sogliano Cavour. Nella ordinanza infatti si riportano alcuni stralci dei verbali di audizione dell'agente, assunto a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria di Omissis, nei quali traspare ictu oculi «la reticenza nel voler specificare le modalita' con le quali lo stesso fosse venuto a conoscenza del ritrovamento (in questo caso) della autovettura, FIAT Doblo': inizialmente diceva di essere stato informato del rinvenimento da un amico del Omissis (il proprietario del veicolo) di cui non conosceva il nome, successivamente che tale fatto gli era stato riferito direttamente dal Omissis che si era presentato nel suo ufficio insieme ad un suo amico, quindi riferiva di aver contattato telefonicamente prima Omissis e poi i carabinieri di Lecce, per poi rettificare dicendo che aveva chiamato i carabinieri su richiesta di Omissis» (pag. 591 ord. GIP cit.).
Giova soggiungere altresi' che lo stesso Omissis concludeva le sue dichiarazioni sulle cennate questioni «rifiutando di sottoscrivere alcuna verbalizzazione, motivando tale diniego con la volonta' di non entrare in contrasto con la cittadinanza dove presta servizio» (pag. 591 ord. GIP cit.), dimostrando, ove mai ve ne fosse bisogno, l'esecrabilita' di tale atteggiamento vieppiu' aggravato dalla funzione di agente della polizia municipale e dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Le richiamate condotte, penalmente rilevanti, commesse dall'agente evidenziano, invero, un profilo inquietante anche in relazione alla rispondenza dell'attivita' delle ripartizioni amministrative del Comune con il perseguimento dell'interesse pubblico; invero, il Comando della polizia locale dovrebbe avere, come e' noto, il principale ruolo nell'affermazione della legalita' sul territorio, anche alla luce delle recenti normative che individuano nel cennato Corpo uno dei pilastri della cosiddetta «sicurezza urbana». A quanto detto si aggiunga anche che la facilita' con la quale Omissis ha potuto per anni (almeno per le fattispecie ad oggi accertate) agevolare il clan mafioso operante su quel territorio, sembra dimostrare la permeabilita' alle infiltrazioni della criminalita' dell'Amministrazione comunale, tanto a livello politico che amministrativo.
Tanto premesso, attesa la gravita' delle vicende delineate, questo Ufficio, ricevuta dal sig. Ministro delega dei poteri di accesso e accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, ha disposto, con il decreto prefettizio succitato, l'accesso presso il Comune di Sogliano Cavour ed a tal fine ha nominato la Commissione d'Indagine di cui in premessa, la quale ha effettuato un'approfondita analisi dell'organizzazione del funzionamento degli organi comunali dell'Amministrazione di Sogliano Cavour, al fine di acquisire elementi di riscontro sul grado di significativita' delle vicende dianzi descritte, anche ai fini dell'adozione di un'eventuale misura dissolutoria ai sensi dell'art. 143 TUEL. 4. La relazione conclusiva della commissione d'indagine - risultanze
Dal punto di vista metodologico la Commissione ha proceduto a svolgere mirati accertamenti sull'attivita' amministrativa dell'Ente locale, avendo come punto di partenza le evidenze giudiziarie esistenti, al fine di verificare l'eventuale presenza di collegamenti tra l'Amministrazione comunale di Sogliano Cavour ed esponenti della criminalita' organizzata di tipo mafioso operante su quel territorio.
Pertanto, sono stati analizzati i settori che, dalla lettura dell'ordinanza del GIP di Lecce, presentavano aspetti interessati da fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalita' organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da condotte antigiuridiche. 4.1 Compagine amministrativa - accertamenti
I lavori svolti dalla Commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai servizi risultati particolarmente permeabili ad interessi della criminalita' organizzata, la cornice criminale e il contesto ove si colloca l'ente locale, segnatamente i rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie e gli eventuali pregiudizi di polizia degli stessi amministratori e funzionari comunali.
In proposito, sono emersi numerosi pregiudizi di polizia a carico dei familiari dell'Assessore alla pubblica istruzione, attivita' produttive e sport, Omissis.
In particolare, il padre, Omissis - Omissis Omissis e' soggetto gravato da pregiudizi di polizia per furto, minacce, lesioni, ingiurie, riciclaggio in concorso e associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione di auto di provenienza furtiva e parti di esse. Per tali precedenti lo stesso peraltro e' stato sottoposto a fermo di P.G. insieme a Omissis, attualmente indagato nell'ambito del procedimento penale scaturito dall'operazione «CONTATTO».
Il fratello dell'Assessore Omissis, Omissis - Omissis Omissis -, risulta anch'egli gravato da pregiudizi di polizia per ricettazione di parti di autovetture e per truffa. Per quanto riguarda, invece, Omissis - Omissis - anch'egli fratello dell'Assessore, questi non e' gravato da pregiudizi di polizia, ma a suo carico risultano frequentazioni di soggetti censurati tra cui Omissis, che, come risulta dalle indagini, sarebbe leader del clan di Sogliano Cavour (Cfr. in proposito pagg. 35-38 della Relazione della Commissione d'Accesso al Comune di Sogliano Cavour del 23 febbraio 2018).
Circostanze degne di rilievo sono da evidenziare anche a carico dell'attuale Omissis il quale avrebbe rilevato, dall'ottobre 2017 e quindi dopo l'esecuzione del provvedimento di custodia cautelare di cui si e' ampiamente detto, dal Sindaco Omissis e dall'ex vice sindaco Omissis, attinto da tale provvedimento, un'area di servizio IP con annesso bar sita in Omissis, bar che viene piu' volte citato nel provvedimento giudiziario come luogo di incontro del Omissis con soggetti organici al clan Omissis, quali Omissis e Omissis (Cfr. pag. 35 Relazione della Commissione cit. e pag. 558 Ord. caut. Cit.).
Altro aspetto rilevante che evidenzia di fatto un contesto ambientale compromesso appaiono le dimissioni «a catena» che si sono susseguite nel consiglio comunale di Sogliano Cavour successivamente all'Ordinanza di Custodia cautelare del 5 settembre 2017 piu' volte citata.
In particolare, si sottolineano le dimissioni dalla carica pubblica rese dal candidato sindaco nella lista «Omissis», ex consigliere e capogruppo, Omissis, il quale, in data 13 ottobre 2017, si e' dimesso «per contrasti con il Sindaco a seguito di violento alterco verificatosi nel corso del Consiglio Comunale del 7 giugno 2017 e della asserita aggressione fisica a conclusione dei lavori consiliari», circostanze per le quali lo stesso Omissis ha sporto querela in data 7 settembre 2017 presso il locale Comando dei Carabinieri (Cfr. pag. 39 Relazione della Commissione cit.).
Nello stesso giorno hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica pubblica anche Omissis, ex consigliere di minoranza, e Omissis, anch'egli ex consigliere di minoranza, entrambi «per contrasti con il Sindaco» a seguito dei fatti accaduti il 7 giugno u.s. (Cfr. pag. 39-40 Relazione della Commissione cit.).
Peraltro, anche nell'ambito degli addetti agli Uffici Comunali sono emersi dati di rilievo.
Invero, oltre alla gravissima posizione processuale di Omissis, di cui si e' detto innanzi, agente della polizia municipale di Sogliano Cavour coinvolto nella vicenda giudiziaria de qua ed attinto dall'Ordinanza cautelare citata, e' degna di nota anche la posizione di Omissis, dipendente comunale collocato a riposo nel novembre 2017, in servizio sino ad allora nel settore Affari Generali, a carico del quale risultano frequentazioni con Omissis detto Omissis pluripregiudicato, e con Omissis detto Omissis, pluricensurato, entrambi organici al clan Omissis (Cfr. pag. 42-43 Relazione della Commissione cit.).
Tali descritte circostanze sembrano denotare, unitamente alla grave situazione giudiziaria, gia' descritta, a carico dell'ex amministratore Omissis, un clima generalizzato in cui risultano evidenti, per piu' di un amministratore, rapporti di parentela, cointeressenze, o frequentazioni con soggetti appartenenti alla criminalita' organizzata, con conseguente potenziale assoggettamento del governo locale ad anomale interferenze che ne alterano la capacita' di conformare la propria azione ai canoni fondamentali della legalita' e della trasparenza. 4.2 Settore servizi sociali - contributi assistenziali
Il penetrante condizionamento posto in essere dalla criminalita' organizzata nei confronti dell'amministrazione trova conferma, altresi', dall'analisi dei procedimenti concernenti l'erogazione di contributi e sussidi socio assistenziali, per i quali sono risultate destinate maggiori risorse a soggetti organici alla consorteria criminale soglianese o ad essi collegati da rapporti di parentela o di frequentazione.
Non sfugge il collegamento immediato con l'imputazione a carico del Omissis, al quale viene contestato, tra gli altri, il reato di cui al combinato disposto di cui agli articoli 110 e 416-bis c.p. per aver il predetto, «collaborato, nella sua qualita' di assessore al Comune di Sogliano Cavour, pur non facendone parte, alla realizzazione dei fini dell'associazione mafiosa di cui al capo G) dell'imputazione, fornendo un contributo significativo consistito [...] nel procurare posti di lavoro ad affiliati del gruppo di Sogliano Cavour [...] impegnandosi [...] per la corresponsione di contributi economici (previsti per cittadini non abbienti) in favore di affiliati all'associazione [...], con priorita' rispetto ad altri e facendo, a tal fine, indebite pressioni sull'assistente sociale Omissis, incaricata della redazione della relazione sociale strumentale alla concessione dei contributi [...] (Capo G4) OCC cit. pag. 30 e Capo G4) Avviso Conclusione Indagini fg. 37).
Dalla Relazione della Commissione di accesso e' emersa, nell'ambito del Settore dei servizi Sociali, in primo luogo l'assenza di un criterio oggettivo e predeterminato per la valutazione delle istanze, di tal che per molti anni la Giunta Comunale ha erogato i contributi socio assistenziali con modalita' sostanzialmente arbitrarie.
La cennata metodologia operativa e' stata utilizzata dall'amministrazione Comunale di Sogliano Cavour sino al 2016, anno in cui e' stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la Concessione di contributi e benefici economici e socio assistenziali (con delibera n. 29 del 5 agosto 2016 - all. n. 12 della Relazione Commissione di accesso).
Con tale atto e' stata istituita un'apposita Commissione Tecnica di valutazione per gli interventi sociali composta dal Sindaco, dall'Assessore ai servizi Sociali, dal Responsabile del Settore Affari Generali e da un assistente sociale, ove presente in organico.
Al riguardo, la Commissione ha evidenziato che, «anche nella nuova formulazione del Regolamento, il riconoscimento del contributo nell'an e nel quantum rimane in capo alla Giunta Comunale, mediante l'adozione di apposita delibera, mentre l'erogazione avviene con determina del responsabile del settore» (Cfr. pagg. 45-47 Relazione della Commissione cit.).
E' stato inoltre accertato che, sebbene nel nuovo regolamento sia stato previsto il carattere di eccezionalita' delle erogazioni socio assistenziali e l'assegnazione una tantum durante l'anno, le stesse sono state erogate con frequenza mensile e quasi sempre agli stessi soggetti «affiliati all'associazione [...], contributi erogati nel rispetto dei presupposti di legge, ma di fatto in totale violazione dei principi di terzieta' ed imparzialita' della pubblica amministrazione [...] con priorita' rispetto ad altri soggetti meritevoli, a mezzo di indebite pressioni sull'assistente sociale», come sostenuto dalla stessa A.G. nell'ordinanza di custodia cautelare e confermato nell'avviso di conclusione delle indagini (Capo G5) OCC pag. 30 e Avviso Concl.Indagini).
In proposito, rileva quanto riferito dall'assistente sociale del Comune di Sogliano Cavour Omissis, la quale, in sede di audizione personale innanzi alla Commissione, con riferimento alle modalita' di concessione delle somme erogate a titolo di contributi socio assistenziali, ha dichiarato: «Con l'adozione del nuovo regolamento e' stata modificata la forma ma non la sostanza in ordine alla mancanza di criteri oggettivi e predeterminati valutazioni della sottoscritta sono limitate al disagio socio-economico» (Cfr. pag. 58 Relazione della Commissione cit. - all. n. 22 della Relazione medesima).
Sull'argomento, si precisa che, a conclusione dell'audizione, la Omissis ha esibito spontaneamente una denuncia querela alla Procura della Repubblica di Lecce, allegata alla Relazione della Commissione di Accesso (all. 23 della Relazione), sporta nei confronti del Omissis, nella quale la stessa ha dichiarato, tra l'altro, di aver subito minacce da quest'ultimo, per essersi rifiutata di «avviare i progetti di servizio civico agevolando alcuni cittadini, indipendentemente dalla graduatoria» (Cfr. pag. 60 Relazione della Commissione cit.).
Tali circostanze sembrano evidenziare l'ingerenza del potere politico nell'attivita' amministrativa e gestionale del Comune e costituiscono, per giurisprudenza consolidata, sintomo di debolezza dell'apparato burocratico che puo' facilitare forme di condizionamento tali da pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi dell'Ente (Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 4587/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1038/2016).
Il cennato, forte condizionamento ha verosimilmente agevolato le indebite pressioni subite dalla stessa assistente sociale, cosi' come riportate anche nell'Ordinanza GIP citata.
Al riguardo, giova richiamare il tenore di una conversazione privata tra la Omissis Omissis ed un amico di famiglia, identificato come Omissis, nella quale la stessa rappresenta «la particolare situazione di disagio in cui svolge il proprio lavoro

Omissis.

In relazione a questo Settore amministrativo, inoltre, la Commissione, al cui lavoro si rinvia integralmente sul punto, ha proceduto ad una precisa elencazione dei beneficiari che dimostra una chiara attenzione e dedizione della Amministrazione locale nei confronti degli esponenti malavitosi del territorio (Cfr. pagg. 49-55 Relaz. Comm.).
Dagli accertamenti e', infatti, emerso che alcuni dei beneficiari risultano essere organici al clan soglianese - tra gli altri, Omissis, indagato nell'Ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 citata (n. Omissis elenco Ind.), Omissis, indagata nell'Ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 citata (n. Omissis elenco ind.), Omissis Omissis, indagato nell'Ordinanza di custodia cautelare n. 74/2017 citata (n. Omissis elenco ind.) - altri invece sono legati ad essi da rapporti di parentela o di frequentazione - tra gli altri, Omissis, fratello dell'indagato Omissis e convivente di Omissis e Omissis, fratello del boss Omissis e figlio dell'indagata Omissis.
La Commissione di accesso ha verificato quindi che ai soggetti indagati o in qualche modo legati ad essi, sono stati erogati, nell'arco temporale 2011-2017, contributi per un importo complessivo pari al 67% delle risorse disponibili (Cfr. pag. 55 Relazione della Commissione cit.).
Da una lettura attenta dei dati forniti, si rileva altresi' che ad alcuni di essi sono state corrisposte somme ingenti, come per esempio a Omissis, fratello dell'indagato Omissis e convivente di Omissis, al quale risultano erogati € 19.278,00, Omissis, come detto fratello del boss Omissis Omissis e figlio dell'indagata Omissis, a cui risultano versati € 2.503,00 e Omissis, in relazione di affinita' con Omissis e Omissis, a cui sono stati riconosciuti € 4.680,00, a fronte di erogazioni a favore di altri soggetti nella maggior parte dei casi che non superano il migliaio di euro (Cfr. pagg. 49-55 Relazione della Commissione cit.).
Peraltro elementi concreti di una gestione amministrativa non aderente al principio di legalita' sono emersi anche in tema di concessione del «servizio civico comunale», in relazione al quale e' stato rilevato che al primo posto della relativa graduatoria vi e' Omissis, gia' beneficiaria dei contributi assistenziali di cui innanzi, gravata da pregiudizi di polizia e legata da rapporti di parentela con soggetti organici al clan mafioso locale, ed al quarto posto, Omissis, madre del capo clan Omissis e anch'ella beneficiaria anche di contributi assistenziali.
Analoghe illegittimita' ed irregolarita', correlate al cennato condizionamento del gruppo criminale egemone sul territorio, sono risultate anche con riguardo all'assegnazione «in uso gratuito ed in via temporanea» di alloggi di proprieta' comunale, laddove compaiono nuovamente i nominativi gia' indicati, quali Omissis Omissis, Omissis e Omissis, tutti indagati nell'operazione «CONTATTO» o comunque legati a soggetti coinvolti dalla stessa vicenda.
Quanto detto sembra evidenziare che nel Settore in questione l'ente non abbia posto in essere alcuna preventiva forma di programmazione, erogando contributi secondo logiche a dir poco discutibili, in spregio a qualunque criterio di legalita' e trasparenza, secondo un «sistema» che consente di aggiudicare benefici socio assistenziali quasi sempre agli stessi soggetti, vicini ad ambienti della criminalita' mafiosa locale.
Anche in altri ambiti dell'attivita' amministrativa, che vengono sottospecificati, sono emerse singole criticita' che sembrano dimostrare un diffuso quadro di illegalita' che, unitamente ad un generale disordine amministrativo, sono apparsi funzionati al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui alle organizzazioni criminali egemoni ed al consequenziale sviamento dell'attivita' di gestione dai principi di legalita' e buon andamento dell'amministrazione. 4.3 Settore attivita' produttive
La Commissione di accesso ha analizzato e riscontrato alcune criticita' anche in relazione al funzionamento dello Sportello Unico per le Attivita' Produttive.
Invero, dall'audizione del Responsabile del Settore Affari Generali e Segreteria, nel quale lo Sportello Unico e' incardinato, sig.ra Omissis, e' emerso che le «pratiche del SUAP» sono istruite dall'istruttore Omissis, responsabile del procedimento e che «i controlli sono demandati alla Polizia Municipale» (Cfr. pag. 68 Relazione della Commissione cit. - allegato n. 24).
Tali dichiarazioni rilevano senza dubbio, considerato che nell'organico della Polizia Municipale di Sogliano ci sono due agenti, uno dei quali e' Omissis, imputato, come innanzi detto, di vari reati tra cui l'art. 416-bis c.p., indicati dettagliatamente nei capi G9, G10 e G11 dell'avviso di conclusione delle indagini, per aver agevolato il

Omissis.

Nel settore in esame, inoltre, la Commissione ha segnalato in particolare la posizione del gestore e socio amministratore del «Omissis», Omissis Omissis, che e' stato accertato essere genero del pluripregiudicato e noto esponente della locale consorteria criminale Omissis, Omissis, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Omissis, il quale e' stato ritenuto dall'Autorita' Giudiziaria come uno dei capi del clan di Omissis e di cui Omissis risulta il locale referente per Sogliano (Cfr. pagg. 67-68 Relazione della Commissione cit.). 4.4.Servizio assetto del territorio
Anche in tale Settore la Commissione d'accesso ha evidenziato una gestione amministrativa posta in essere senza alcuna preventiva programmazione, secondo dinamiche non aderenti al principio di legalita'.
In particolare, con riferimento al chiosco della villa comunale, paradossalmente denominato «Falcone e Borsellino», e' emerso dai riscontri effettuati dai Carabinieri del Comando Stazione di Cutrofiano che «dal marzo 2017 la gestione della struttura in parola era stata data dal Omissis in sub appalto (sconoscesi modalita' ed accordi) al gruppo capeggiato dal Omissis Omissis che sino alla data dell'O.C.C. n. 74/2017 di fatto ha gestito la struttura» (Cfr. Allegato 40 alla Relazione della Commissione cit.). 4.5 Conclusioni della commissione d'indagine
Al termine della cennata, complessa analisi, la Commissione nel rassegnare le conclusioni sul lavoro svolto, rileva che la situazione ambientale, confortata dalle circostanze ampiamente descritte e riportate, anche alla luce dei provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria, presenta elementi «sul collegamento, ovvero sull'influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali, restando comunque determinanti, da un lato, l'accertata o notoria diffusione della criminalita' organizzata sul territorio interessato» e, dall'altro, l'interferenza della stessa sulla funzionalita' dell'ente (Cfr. Cons. St., Sez. III, 6 marzo 2012 n. 1266; si veda in proposito anche Tar Lazio, Roma, Sez. I, Sentenza del 7 ottobre 2013 n. 8670).
La Commissione ha pertanto rimesso allo scrivente la relazione conclusiva, per le conseguenti valutazioni.

Considerazioni conclusive

Le innumerevoli risultanze derivanti dal lavoro svolto dalla Commissione d'accesso, precedute dall'attivita' posta in essere dall'Autorita' Giudiziaria, sembrano aver disvelato un quadro di profonda compromissione e condizionamento dell'attivita' politico-amministrativa dell'Ente rispetto alla presenza, egemone e pervasiva, del clan operante sul territorio facente capo alla famiglia Omissis, tale da palesare i presupposti normativi e giurisprudenziali che giustificano l'ipotesi dissolutoria della stessa Amministrazione comunale di Sogliano Cavour.
Al riguardo, giova rammentare che lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, per l'emanazione del relativo provvedimento di scioglimento, e' sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato (Cfr. Cons. St., Sez. III 3.11.2015, n. 5023; Cons. St., Sez.III, 10.12.2015, n. 197; Tar Lazio, Sez. I, 24.2.2016, n. 3419/2016).
Le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso.
Assumono rilievo a tali fini anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realta' contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione o di una pericolosa contiguita' degli amministratori locali alla criminalita' organizzata (vincoli di parentela, affinita', rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e cio' anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 28 giugno 2017 n. 3170; si veda anche, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 2 ottobre 2017, n. 4578 e Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529).
Proprio alla luce di tali principi consolidati ormai nella giurisprudenza, nonche' sulla scorta delle verifiche effettuate dalla Commissione di accesso e dagli elementi emersi nel corso delle operazioni di P.G. «CONTATTO», sembra che tale pericolosa contiguita' di alcuni amministratori comunali alla locale cosca mafiosa sussista a vari livelli dell'apparato burocratico e politico-amministrativo del Comune di Sogliano Cavour e che essa abbia avuto rilevanti conseguenze nel concreto esercizio di alcune funzioni da parte dell'Ente Comunale, in diversi settori della vita pubblica, anche indipendentemente dalle contestazioni addebitabili ai singoli amministratori, determinando una grave distorsione del funzionamento dell'Amministrazione.
Valgano al riguardo le considerazioni richiamate in relazione all'erogazione dei contributi a soggetti, o a diretti familiari degli stessi, inseriti nell'organizzazione criminale dominante sul territorio soglianese, per le quali vi e' stata una piena e consapevole partecipazione anche del Sindaco anche nel suo ruolo di Presidente della Commissione all'uopo istituita e quindi a conoscenza delle vicende. Sul punto il Consiglio di Stato in merito ad analoghe circostanze ha rilevato come «non pare francamente verosimile che al vertice del Comune nulla sapessero di tale grave ed illecita situazione, evidente e consolidatasi nel tempo...» (in tal senso, Consiglio di Stato n. 196 del 20.1.2016). Ed invero, anche le audizioni effettuate dalla Commissione di indagine hanno confermato, sul punto, che il capo dell'Amministrazione comunale fosse perfettamente a conoscenza dei destinatari e delle modalita' di gestione dei contributi; inoltre, come gia' richiamato, la stessa «nuova regolamentazione» della elargizione in questione era sempre presieduta dal Sindaco con l'Assessore, assolutamente determinanti e «nonostante sia stato previsto il carattere di eccezionalita' delle erogazioni assistenziali ....(omissis) le stesse sono concesse con frequenza mensile e quasi sempre agli stessi soggetti ...(omissis) (Comm. Indagine, pagg. 47-48).
Non trascurabili appaiono poi, gli accertati rapporti di parentela, di affinita' o comunque di frequentazioni tra amministratori e funzionari locali e soggetti legati alla criminalita' organizzata del territorio, legami e rapporti che, in un contesto socio-culturale come quello Soglianese, ove i valori familistici o del comparaggio assumono preponderanza rispetto al buon andamento della pubblica amministrazione, sembrano rappresentare un indice di elevata condizionabilita' dell'ente.
In tale contesto, invero, non desta clamore che la popolazione di Sogliano riconosca a Omissis il ruolo di referente di spicco della locale criminalita' organizzata e che richieda suo intervento per la risoluzione dei conflitti piu' svariati (da quelli di natura familiare a quelli di natura economica), pur nella consapevolezza del sistematico ricorso dei componenti il sodalizio criminale a metodi «diretti» e sovente violenti (Cfr. in proposito quanto si legge nell'Ordinanza cit. a pag. 542).
Peraltro, l'art. 143 comma 1, nel testo novellato dall'art. 2, comma 30 della legge n. 94/2009, richiede che la situazione che induce ad uno scioglimento del consiglio comunale sia resa significativa da elementi «concreti, univoci e rilevanti» su collegamenti diretti o indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso ovvero su forme di condizionamento dei Consigli tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi o da compromettere il buon andamento o l'imparzialita' degli amministratori comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono quindi ancorarsi a fatti concreti, univoci e rilevanti; ossia fatti definiti tali per concretezza in quanto «assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realta' storica; per univocita', intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore e' intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per idoneita' all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale» (Cons. St. Sez. III 10.12.2015, n. 197/2016).
In tal senso, nella fattispecie, il requisito normativo della concretezza degli elementi sussiste in quanto fondato sulla realta' storica, accertata attraverso l'esame documentale, sulle evidenze probatorie acquisite nelle indagini, sulle intercettazioni, sui provvedimenti adottati dall'A.G. e dai riscontri effettuati dalla Commissione d'accesso.
L'univocita' di detti elementi inoltre e' chiara perche' gli stessi appaiono sempre rivolti al beneficio, incontestabile, di esponenti del clan nei diversi ambiti gia' citati (sistemazioni lavorative, alloggi, benefici economici, gestione di attivita' produttive e commerciali).
Infine la rilevanza del quadro delineato, come anche dei singoli elementi che lo compongono, e' data dalla circostanza che l'azione dell'ente veniva e viene deviata dal perseguimento dei fini istituzionali con il risultato di realizzare gli interessi dei componenti il clan.
L'attualita' del condizionamento viene confermata dalla reale esistenza degli interessi del sodalizio, come chiaramente espresso dall'Autorita' Giudiziaria nell'Ordinanza di Custodia Cautelare n. 74/2017 piu' volte richiamata e nel successivo Avviso di conclusione delle Indagini del 18 dicembre 2017.
Pertanto, le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente delineate rivelano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Sogliano Cavour, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita' e che rendono urgente e necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'Ente, mediante un provvedimento di scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 del Testo unico degli enti locali.

Il Prefetto: Palomba

(1) All. 1

(2) All. 2 con relativi documenti

(3) Verbale Allegato 3
 
Art. 2

La gestione del Comune di Sogliano Cavour (Lecce) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott.ssa Maddalena De Luca - prefetto;
dott.ssa Daniela Lupo - viceprefetto;
dott. Massimo Santoro - funzionario economico finanziario.
 
Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 29 giugno 2018

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio
dei ministri

Salvini, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2018 Interno, foglio n. 1590
 
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