Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2018 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERA 21 giugno 2018 |
Valutazione di idoneita' dell'Accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dalla Societa' Liberty Lines e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD e dell'Accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dalla Societa' Liberty Lines e dalla Segreteria regionale della Sicilia dell'Organizzazione Sindacale FEDERMAR CISAL, aventi ad oggetto le modalita' di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della Societa' Liberty Lines, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia. (Delibera n. 18/206). |
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LA COMMISSIONE Premesso
1. che, in data 21 febbraio 2017, la societa' Liberty Lines trasmetteva alla Commissione l'accordo sottoscritto in data del 2 febbraio 2017 dall'azienda e dalle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD e, separatamente, dalla segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale FEDERMAR CISAL, in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione, prestazioni indispensabili ed esercizio del diritto di sciopero nel servizio di trasporto marittimo svolto via aliscafo da e per le isole minori della Sicilia, chiedendone la valutazione di idoneita', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 2. che, in data 28 luglio 2017, la societa' Liberty Lines trasmetteva alla Commissione un nuovo accordo, modificativo e integrativo dell'accordo del 2 febbraio 2017, sottoscritto con le medesime organizzazioni sindacali il 26 luglio 2017, avente ad oggetto una differente disciplina delle prestazioni indispensabili; 3. che il commissario delegato convocava in audizione la societa' Liberty Lines e le segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD e FEDERMAR CISAL, per la giornata del 28 settembre 2017, chiedendo di produrre una relazione tecnica relativa al servizio svolto dall'azienda ed ai profili di sicurezza ad esso connessi, al fine di consentire l'acquisizione di tutti gli elementi necessari alla Commissione per l'avvio del procedimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 4. che, accogliendo l'invito del commissario delegato, la societa' Liberty Lines, in data 27 settembre 2017, trasmetteva una dettagliata relazione tecnica, avente ad oggetto le caratteristiche commerciali e tecnico-operative dei servizi erogati dall'azienda e, in funzione di queste, i criteri individuati per la garanzia dei servizi minimi in caso di sciopero; 5. che, nel corso dell'audizione del 28 settembre 2017, il commissario delegato evidenziava ai rappresentanti aziendali e sindacali presenti l'esigenza di una piu' puntuale regolamentazione di alcuni istituti (procedure di raffreddamento, rarefazione, durata dell'astensione dal lavoro straordinario, criteri di individuazione dei contingenti di personale da comandare per i servizi minimi) e rappresentava le criticita' della disciplina pattizia, con particolare riferimento alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero. Sotto quest'ultimo profilo, il commissario rilevava l'inadeguatezza del ricorso in via esclusiva al criterio delle fasce orarie, attesa la diversa durata delle linee di collegamento assicurate dal servizio di trasporto offerto dall'azienda, e sollecitava le parti a sviluppare i correttivi prospettati nella relazione tecnica del 27 settembre 2017, con riguardo all'applicazione di un criterio misto per l'individuazione dei servizi minimi: il criterio della fascia oraria protetta, come criterio ordinario, ed il criterio numerico (numero minimo di corse giornaliere), con riferimento alle cosiddette «linee lunghe» che toccano come punto estremo le isole di Panarea/Stromboli, da un lato, e le isole di Filicudi/Alicudi, dall'altro, nonche' per i collegamenti unici nella giornata (isola di Pantelleria); 6. che, in sede di audizione, le parti, accogliendo i rilievi sollevati dal commissario, si riservavano di approfondire l'esame dei punti trattati e di trasmettere eventuali proposte modificative della disciplina pattizia da sottoporre all'esame della Commissione; 7. che, con nota del 20 settembre 2017, l'organizzazione sindacale ORSA - Settore marittimo, esclusa dalla contrattazione con l'azienda, esprimeva le proprie considerazioni in ordine ai servizi minimi da garantire in caso di sciopero, individuando la quota del 50% delle linee e l'impiego di 1/3 degli equipaggi «riferito alle sole corse di interesse statale» ed evidenziando che l'eventuale previsione dell'obbligo di garantire il completamento della linea avrebbe un forte impatto sull'efficacia dell'azione di sciopero; 8. che il commissario delegato, in data 19 ottobre 2017, teneva un'audizione anche con i rappresentanti sindacali non coinvolti nelle relazioni industriali di Liberty Lines e, in particolare, con i rappresentanti aziendali dell'organizzazione sindacale ORSA Marittimi, per acquisire ogni elemento informativo utile alla valutazione dell'accordo, favorendo il massimo coinvolgimento dei soggetti interessati; 9. che, nel corso dell'audizione del 19 ottobre 2017, i rappresentanti dell'organizzazione sindacale ORSA evidenziavano che la rigida previsione di fasce orarie di garanzia durante lo sciopero potrebbe impedire l'esercizio del diritto di sciopero all'equipaggio in turno fisso nelle fasce da garantire; 10. che, in data 18 aprile 2018, la societa' Liberty Lines trasmetteva alla Commissione l'accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dall'azienda e dalle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD, corredato dei prospetti relativi alle linee estive ed invernali garantite dal servizio aziendale, avente ad oggetto una nuova disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, sostitutiva di quella contenuta negli accordi del 2 febbraio 2017 e del 26 luglio 2017; 11. che, in data, 17 maggio 2018, la societa' Liberty Lines trasmetteva alla commissione l'accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dall'azienda e dalla segreteria regionale della Sicilia dell'organizzazione FEDERMAR CISAL, corredato dei prospetti relativi alle linee estive ed invernali garantite dal servizio aziendale, avente ad oggetto una nuova disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, sostitutiva di quella contenuta negli accordi del 2 febbraio 2017 e del 26 luglio 2017; 12. che, in data, 18 maggio 2018, il commissario delegato trasmetteva gli accordi del 13 novembre 2017 alle associazioni degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, invitandole ad esprimere il parere prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 13. che le associazioni degli utenti coinvolte non facevano pervenire alcuna risposta all'invito formulato dal commissario;
Considerato
1. che l'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione; 2. che l'art. 1, comma 2, lettera a), della predetta legge, nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla «tutela della vita, della salute, della liberta' e della sicurezza della persona» ed aggiunge il diritto all'«ambiente» ed al «patrimonio storico-artistico»; 3. che l'art. 1, comma 2, lettera b), della predetta legge richiama espressamente, per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione, il servizio di trasporto marittimo; 4. che, per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l'elencazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell'anzidetto frammento del comma 2, lettera a), dell'art. 1, e' tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo e' l'elenco dei servizi pubblici essenziali, di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) dell'art. 1 finalizzati al godimento dei diritti della persona ricompresi nella «fattispecie chiusa»; 5. che e' altrettanto pacifico che, ai fini dell'applicabilita' della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, si prescinde dalla natura dei rapporti di lavoro e, finanche, dalla circostanza per cui l'erogazione del servizio sia svolta da pubbliche amministrazioni ovvero da parte di soggetti privati, in regime di appalto o convenzione, rilevando esclusivamente l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, individuati nel comma 1 e nel comma 2, lettera a), dell'art. 1; 6. che, in relazione al servizio di trasporto marittimo, la commissione, negli anni, a fronte di una significativa conflittualita' nel settore, ha valutato di particolare evidenza l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza, sia in relazione all'evidente collegamento teleologico del servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla liberta' e alla sicurezza della persona, alla liberta' di circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo art. 1; 7. che, con riferimento al servizio di trasporto marittimo svolto dalla societa' Liberty Lines, le parti, in sede di contrattazione, si sono rese disponibili a riesaminare, con la mediazione ed il supporto tecnico della Commissione, le questioni piu' problematiche emerse nel corso dell'attivita' istruttoria dell'Autorita' ed a riformulare la disciplina pattizia del 2 febbraio 2017 e del 26 luglio 2017, in funzione di una piu' efficace realizzazione del sistema di garanzie predisposto dalla legge n. 146 del 1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000; 8. che gli accordi del 13 novembre 2017, oggetto di valutazione, soddisfano, in generale, le esigenze di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 9. che, in particolare, a seguito delle audizioni con l'azienda e le organizzazioni sindacali, sono state accolte dalle parti le sollecitazioni del commissario delegato a prevedere una piu' puntuale regolamentazione in materia di procedure di raffreddamento, durata massima, intervallo e astensione dal lavoro straordinario; 10. che, con riferimento alle prestazioni indispensabili, occorre preliminarmente tenere conto delle esigenze di sicurezza che impongono che tutte le linee da garantire debbano completare il proprio itinerario con il rientro del mezzo sulla terraferma; cio' in ragione delle caratteristiche tecnico-operative del servizio fornito dall'azienda, del limitato numero di approdi sulle isole servite, nonche' delle particolari caratteristiche morfologiche e strutturali dei porti, soprattutto nelle isole minori (approdi presso moli non riparati o con pescaggio limitato, con servizi marittimi inadeguati o insufficienti), che impediscono o limitano fortemente le soste a lunga durata delle imbarcazioni; 11. che il criterio misto indicato dalle parti per individuare le linee di trasporto da garantire (il criterio della fascia oraria protetta, per i servizi piu' frequenti e le «linee brevi», ed il criterio numerico, con riferimento alle cosiddette «linee lunghe») consente di assicurare un piu' adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed i diritti costituzionali degli utenti, in quanto impedisce una eccessiva compressione dell'esercizio del diritto di sciopero quando il servizio riguarda linee che, pur avendo orari di partenza all'interno delle fasce di garanzia, vengono completate molte ore dopo il termine della fascia protetta, a causa delle lunghe distanze da coprire; 12. che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, salvo casi particolari, le prestazioni indispensabili devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero; 13. che, per quanto riguarda le fasce orarie di garanzia (h. 6,00-8,30, 12,00-14,00 nel periodo 16 settembre-15 giugno; h. 6,00-8,30, 15,00-17,00 nel periodo 15 giugno-15 settembre), la previsione contenuta negli accordi oggetto di valutazione e' senz'altro idonea a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati nel settore dei trasporti, dove i livelli minimi di funzionamento del servizio pubblico in caso di sciopero tengono conto, essenzialmente, delle fasce orarie di maggior fruizione del servizio medesimo da parte dei cittadini utenti (art. 2, comma 2, e 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990); 14. che, in relazione a cio', l'art. 13, comma 1, lettera a) prevede espressamente che «quando per le finalita' di cui all'art. 1, e' necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50%»; 15. che, con particolare riferimento al servizio di trasporto marittimo offerto dalla societa' Liberty Lines ed ai volumi di traffico normalmente previsti per tale settore di utenza, il criterio delle fasce orarie garantite consente di assicurare la completa operativita' del servizio con mezzi veloci, atteso che gli aliscafi viaggiano ad una velocita' doppia rispetto alle navi traghetto, con notevole effetto sul traffico «pendolare» tra la terraferma e le isole minori, spesso sprovviste di strutture sanitarie, uffici pubblici ed esercizi commerciali e conseguente considerevole impatto sui diritti della persona costituzionalmente tutelati; 16. che, con riferimento al criterio numerico individuato per le cosiddette «linee lunghe» (che servono le isole di Panarea/Stromboli, di Filicudi/Alicudi, e di Pantelleria), la previsione della garanzia delle corse, nella misura di circa il 50 per cento di quelle normalmente effettuate, e' sostanzialmente in linea con la previsione dell'art. 13, comma 1, lettera a); 17. che, in ogni caso, la deroga al principio di limitazione delle prestazioni indispensabili in ragione del 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e di un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio, ammessa dalla medesima norma, trova giustificazione in considerazione della particolarita' del servizio di linea fornito, della necessita' del rispetto delle tabelle d'armamento delle navi, depositate ed approvate dalle Capitanerie di porto, e delle connesse esigenze di salvaguardia della sicurezza del personale navigante e dei passeggeri, nonche' della sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente e dell'ecosistema marino; 18. che, pertanto, tale articolato sistema di garanzie appare il piu' idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, consentendo l'interruzione del servizio di trasporto marittimo, connesso all'esercizio del diritto di sciopero, compatibilmente con la salvaguardia dei diritti dei cittadini-utenti, nel loro contenuto essenziale, e con la tutela delle effettive esigenze di sicurezza; 19. che, sotto il profilo dell'individuazione del personale da comandare per la garanzia delle prestazioni indispensabili, gli accordi individuano criteri oggettivi e trasparenti, facendo riferimento al personale programmato nei turni ordinari di lavoro; 20. che, infine, la previsione della possibilita' di sostituzione prioritaria del personale comandato, che manifesti la volonta' di aderire allo sciopero, con personale non scioperante risulta idonea a favorire, ove possibile, l'esercizio del diritto di sciopero, con particolare riguardo al personale marittimo in turno fisso nelle fasce orarie da garantire;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni:
l'accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dalla societa' Liberty Lines e dalle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD;
l'accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dalla societa' Liberty Lines e dalla segreteria regionale della Sicilia dell'organizzazione sindacale FEDERMAR CISAL, aventi ad oggetto le modalita' di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della societa' Liberty Lines, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia;
Dispone la notifica della presente delibera alle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD, FEDERMAR CISAL ed alla societa' Liberty Lines, nonche' al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Reparto 2, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne - Divisione 2ª, ai prefetti di Palermo, Trapani, Agrigento, Siracusa, Catania, Messina, Ragusa e la trasmissione, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
Dispone, altresi' la pubblicazione della presente delibera, unitamente agli accordi valutati idonei, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
Roma, 21 giugno 2018
Il presidente: Santoro Passarelli |
| Allegato VERBALE DI CONSULTAZIONE E ACCORDO IN TEMA DI PRESTAZIONI INDISPENSABILI NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (LEGGE N. 146/1990 E SEGUENTI)
L'anno 2017, addi' 13 del mese di novembre si sono incontrate in Trapani la societa' Liberty Lines, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI e USLAC-UNCDIM-SMACD, dando seguito alle intese verbali intercorse nelle scorse settimane. Lo scopo del presente accordo mira a dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili al fine di garantire un adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Con riguardo ai tempi e alle modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto definito nel CCNL 1° luglio 2015, CONFITARMA. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori. Premessa.
Liberty Lines e' una societa' che eroga servizi di trasporto da e per le isole minori della Sicilia, nonche' altre tratte convenzionate e non per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e internazionale. Date le caratteristiche intrinseche dei mezzi veloci e data la frequenza operativa delle linee, il trasporto via aliscafo o altro mezzo veloce rimane l'unico che realmente garantisce i collegamenti tra le isole minori e la Sicilia con tempi e modalita' tali da consentire il pendolarismo delle popolazioni isolane ed i flussi turistici che sono spesso alla base delle economie locali. Le parti pertanto con il seguente accordo intendono tutelare al massimo il diritto allo sciopero dei lavoratori, limitando i disagi e le ricadute economiche negative sulle popolazioni isolane gia' di per se' penalizzate dalla situazione geografica oggettiva. Il presente accordo ha valore tra le parti a partire dal 13 novembre 2017 e verra' sottoposto, attraverso le modalita' di legge, al vaglio della commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per la definitiva validazione. In sede di prima applicazione la scadenza e' fissata al 30 ottobre 2020. Esso s'intendera' tacitamente rinnovato se, almeno tre mesi prima della scadenza, non verra' disdettato da una delle parti stipulanti con espressa comunicazione scritta fatta pervenire alla altra parte. Le parti danno atto che il presente accordo annulla e/o sostituisce integralmente ogni precedente intesa di autoregolamentazione che verta sulla stessa materia. Tutto cio' premesso, si conviene: in caso di controversia sindacale le OO.SS.LL. dovranno formalizzare per iscritto all'associazione nazionale di categoria, nel caso in cui la controversia sia a carattere nazionale, o all'azienda interessata, in caso di controversia aziendale, la dichiarazione dello stato di agitazione, nella quale dovranno essere specificate le ragioni della stessa. Detta dichiarazione dovra' essere inviata anche alla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. A seguito della dichiarazione dello stato di agitazione e allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali e al fine di ridurre quanto piu' possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, azienda e OO.SS.LL. si obbligano a ricorrere alle procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 146 del 1990 cosi' come integrata dalla legge n. 83 del 2000.
Art. 1. Procedure di raffreddamento e conciliazione
Per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, le parti convengono che entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dello stato di agitazione l'azienda dovra' convocare formalmente le organizzazioni sindacali che hanno effettuato la comunicazione per il tentativo di conciliazione. L'incontro di apertura del confronto dovra' svolgersi entro e non oltre i successivi cinque giorni. Il tentativo di conciliazione dovra' concludersi entro cinque giorni dalla data di apertura del confronto. Trascorso inutilmente tale termine le procedure si intenderanno come espletate con esito negativo. Ove l'azienda non convocasse il soggetto collettivo richiedente, decorsi i cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, le procedure sono da intendersi esaurite con esito negativo. Del tentativo di conciliazione si dovra' redigere apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che dovra' essere inviato alla Commissione di garanzia. In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca del proclamato stato di agitazione. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo. Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi piu' di novanta giorni dalla conclusione delle procedure medesime. Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi piu' di novanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione. I periodi di franchigia, di cui all'art. 9 dell'accordo non sospendono il termine di cui sopra. |
| Allegato VERBALE DI CONSULTAZIONE E ACCORDO IN TEMA DI PRESTAZIONI INDISPENSABILI NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (LEGGE N. 146/90 E SEGUENTI)
L'anno 2017, addi' 13 del mese di novembre si sono incontrate in Trapani la societa' Liberty lines, ed i rappresentanti della organizzazione sindacale dei lavoratori FEDERMAR CISAL, dando seguito alle intese verbali intercorse nelle scorse settimane. Lo scopo del presente accordo mira a dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili al fine di garantire un adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Con riguardo ai tempi e alle modalita' per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto definito nel CCNL 1° luglio 2015, CONFITARMA. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali. Le disposizioni in tema di' preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori. Premessa.
Liberty lines e' una societa' che eroga servizi di trasporto da e per le isole minori della Sicilia, nonche' altre tratte convenzionate e non per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e internazionale. Date le caratteristiche intrinseche dei mezzi veloci e data la frequenza operativa delle linee, il trasporto via aliscafo o altro mezzo veloce rimane l'unico che realmente garantisce i collegamenti tra le isole minori e la Sicilia con tempi e modalita' tali da consentire il pendolarismo delle popolazioni isolane ed i flussi turistici che sono spesso alla base delle economie locali. Le parti pertanto con il seguente accordo intendono tutelare al massimo il diritto allo sciopero dei lavoratori, limitando i disagi e le ricadute economiche negative sulle popolazioni isolane gia' di per se' penalizzate dalla situazione geografica oggettiva. Il presente accordo ha valore tra le parti a partire dal 13 novembre 2017 e verra' sottoposto, attraverso le modalita' di legge, al vaglio della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per la definitiva validazione. In sede di prima applicazione la scadenza e' fissata al 30 ottobre 2020. Esso s'intendera' tacitamente rinnovato se, almeno tre mesi prima della scadenza, non verra' disdettato da una delle parti stipulanti con espressa comunicazione scritta fatta pervenire alla altra parte. Le parti danno atto che il presente accordo annulla e/o sostituisce integralmente ogni precedente intesa di autoregolamentazione che verta sulla stessa materia. Tutto cio' premesso, si conviene: in caso di controversia sindacale le OO.SS.LL. dovranno formalizzare per iscritto all'associazione nazionale di categoria, nel caso in cui la controversia sia a carattere nazionale, o all'azienda interessata, in caso di controversia aziendale, la dichiarazione dello stato di agitazione, nella quale dovranno essere specificate le ragioni della stessa. Detta dichiarazione dovra' essere inviata anche alla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. A seguito della dichiarazione dello stato di agitazione e allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali e al fine di ridurre quanto piu' possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, azienda e OO.SS.LL. si obbligano a ricorrere alle procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 146 del 1990 cosi' come integrata dalla legge n. 83 del 2000.
Art. 1. Procedure di raffreddamento e conciliazione
Per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, le parti convengono che entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dello stato di agitazione l'azienda dovra' convocare formalmente le organizzazioni sindacali che hanno effettuato la comunicazione per il tentativo di conciliazione. L'incontro di apertura del confronto dovra' svolgersi entro e non oltre i successivi cinque giorni. Il tentativo di conciliazione dovra' concludersi entro cinque giorni dalla data di apertura del confronto. Trascorso inutilmente tale termine le procedure si intenderanno come espletate con esito negativo. Ove l'azienda non convocasse il soggetto collettivo richiedente, decorsi i cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, le procedure sono da intendersi esaurite con esito negativo. Del tentativo di conciliazione si dovra' redigere apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che dovra' essere inviato alla Commissione di garanzia. In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovra' contenere l'espressa dichiarazione di revoca del proclamato stato di agitazione. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo. Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi piu' di novanta giorni dalla conclusione delle procedure medesime. Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi piu' di novanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione. I periodi di franchigia, di cui all'art. 9 dell'accordo non sospendono il termine di cui sopra. |
| Art. 2. Dichiarazione, sospensione e revoca degli scioperi
La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi, e' riservata alle strutture sindacali nazionali, alle strutture regionali di categoria (esclusivamente per quelli locali), alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali. |
| Art. 2. Dichiarazione, sospensione e revoca degli scioperi
La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi, e' riservata alle strutture sindacali nazionali; alle strutture regionali di categoria (esclusivamente per quelli locali), alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali. |
| Art. 3. Preavviso
Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, legge n. 146/1990, sono tenute a darne comunicazione alla Commissione di garanzia, alla azienda, al prefetto, all'autorita' marittima, all'autorita' portuale del luogo ed all'Osservatorio nazionale sui conflitti sindacali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con un preavviso non inferiore a dieci giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, al fine di consentire la predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili ed allo scopo di favorire lo svolgimento dei tentativi di composizione del conflitto. Ai fini del computo del termine di preavviso, si deve fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dell'atto di proclamazione da parte della Commissione di garanzia. |
| Art. 3. Preavviso
Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 legge n. 146/90, sono tenute a darne comunicazione alla Commissione di garanzia, alla azienda, al prefetto, all'autorita' marittima, all'autorita' portuale del luogo ed all'Osservatorio nazionale sui conflitti sindacali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con un preavviso non inferiore a dieci giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, al fine di consentire la predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili ed allo scopo di favorire lo svolgimento dei tentativi di composizione del conflitto. Ai fini del computo del termine di preavviso, si deve fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dell'atto di proclamazione da parte della Commissione di garanzia. |
| Art. 4. Comunicazione
La comunicazione deve contenere i seguenti elementi riferiti ad ogni singolo sciopero, a pena di nullita': esatta indicazione della durata e, ove possibile, dell'orario di inizio e termine dello sciopero; modalita' di attuazione; motivazioni poste alla base dell'astensione collettiva dal lavoro; esperimento con esito negativo del tentativo di conciliazione. |
| Art. 4. Comunicazione
La comunicazione deve contenere i seguenti elementi riferiti ad ogni singolo sciopero, a pena di nullita': esatta indicazione della durata e, ove possibile, dell'orario di inizio e termine dello sciopero; modalita' di attuazione; motivazioni poste alla base dell'astensione collettiva dal lavoro; esperimento con esito negativo del tentativo di conciliazione. |
| Art. 5. Comunicazione tempestiva della revoca
In considerazione dell'obbligo di legge in capo all'azienda di dare comunicazione agli utenti almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi, la revoca dello sciopero proclamato, sia aziendale/locale che nazionale, e non ancora effettuato dovra' essere comunicata agli stessi soggetti destinatari della proclamazione almeno cinque giorni prima della data di inizio dall'astensione al lavoro. La revoca intempestiva si riterra' giustificata soltanto nell'ipotesi in cui la stessa faccia seguito ad accordo o all'invito in tal senso espresso dalla Commissione di garanzia o dall'autorita' amministrativa competente. La revoca sara' considerata come revoca effettuata su invito della Commissione di garanzia se comunicata entro cinque giorni dalla data di ricevimento della stessa. |
| Art. 5. Comunicazione tempestiva della revoca
In considerazione dell'obbligo di legge in capo all'Azienda di dare comunicazione agli utenti almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi, la revoca dello sciopero proclamato, sia aziendale/locale che nazionale, e non ancora effettuato dovra' essere comunicata agli stessi soggetti destinatari della proclamazione almeno cinque giorni prima della data di inizio dall'astensione al lavoro. La revoca intempestiva si riterra' giustificata soltanto nell'ipotesi in cui la stessa faccia seguito ad accordo o all'invito in tal senso espresso dalla Commissione di garanzia o dall'autorita' amministrativa competente. La revoca sara' considerata come revoca effettuata su invito della Commissione di garanzia se comunicata entro cinque giorni dalla data di ricevimento della stessa. |
| Art. 6. Durata
Al fine di garantire un piu' adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare la durata di una giornata lavorativa; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non puo' superare la durata di due giornate lavorative. In ogni caso tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino d'utenza, non potra' intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama. Per giornata lavorativa, si intende il periodo intercorrente tra il primo servizio mattutino e l'ultimo servizio serale programmati nello stesso giorno di calendario interessato. |
| Art. 6. Durata
Al fine di garantire un piu' adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare la durata di una giornata lavorativa; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non puo' superare la durata di due giornate lavorative. In ogni caso tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino d'utenza, non potra' intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama. Per giornata lavorativa, si intende il periodo intercorrente tra il primo servizio mattutino e l'ultimo servizio serale programmati nello stesso giorno di calendario interessato. |
| Art. 7. Astensione dalle prestazioni straordinarie
Sono considerati scioperi e per cio' stesso rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie e i ritardi in partenza sulle unita' DSC, HSC e sugli aliscafi facenti parte della flotta aziendale. Le astensioni dal lavoro consistenti nel diniego dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle ordinarie regole in materia di procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata massima e' di diciotto giorni consecutivi. La proclamazione, con un unico atto, di un'astensione dal lavoro straordinario o supplementare e di un'astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario; l'eventuale astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro e' calcolata come giornata di astensione dal lavoro straordinario, ai fini del computo dei diciotto giorni di durata massima di quest'ultima. Per lavoro straordinario o supplementare si intende il lavoro da svolgersi oltre le prime otto ore di servizio previste nella giornata interessata. |
| Art. 7. Astensione dalle prestazioni straordinarie
Sono considerati scioperi e per cio' stesso rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/90 e successive modifiche, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie e i ritardi in partenza sulle unita' HSC, IISC e sugli aliscafi facenti parte della flotta aziendale. Le astensioni dal lavoro consistenti nel diniego dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle ordinarie regole in materia di procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata massima e' di diciotto giorni consecutivi. La proclamazione, con un unico atto, di un'astensione dal lavoro straordinario o supplementare e di un'astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario; l'eventuale astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro e' calcolata come giornata di astensione dal lavoro straordinario, ai fini del computo dei diciotto giorni di durata massima di quest'ultima. Per lavoro straordinario o supplementare si intende il lavoro da svolgersi oltre le prime otto ore di servizio previste nella giornata interessata. |
| Art. 8. Divieto di scioperi concomitanti
Le strutture delle OO.SS.LL. competenti a dichiarare lo sciopero eviteranno proclamazioni di astensione del personale marittimo in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale e con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di passeggeri e/o merci, al trasporto di massa da e per le isole (traghetti, aerei e trasporti extraurbani). |
| Art. 8. Divieto di scioperi concomitanti
Le strutture delle OO.SS.LL. competenti a dichiarare lo sciopero eviteranno proclamazioni di astensione del personale marittimo in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale e con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di passeggeri e/o merci, al trasporto di massa da e per le isole (traghetti, aerei e trasporti extraurbani). |
| Art. 9. Periodi di franchigia ed esclusioni
1. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di franchigia perche' considerati di piu' intenso traffico e/o di interesse prioritario per i residenti nelle isole minori: dal 18 dicembre al 7 gennaio; le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua; dal 24 aprile al 2 maggio; dal 27 giugno al 4 luglio; dal 28 luglio al 5 settembre o, se successivo, al termine dell'orario estivo; dal 30 ottobre al 5 novembre; dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee, referendarie nazionali nonche' le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali e le consultazioni referendarie nazionali; la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali ed amministrative parziali; le giornate di sabato e domenica; nella giornata immediatamente successiva all'assenza di collegamenti da e per le isole minori dovute ad avverse condizioni meteomarine; in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale. 2. In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravita', o di calamita' naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti per le revoche tardive. |
| Art. 9. Periodi di franchigia ed esclusioni
1. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di franchigia perche' considerati di piu' intenso traffico e/o di interesse prioritario per i residenti nelle isole minori: dal 18 dicembre al 7 gennaio; le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua; dal 24 aprile al 2 maggio; dal 27 giugno al 4 luglio; dal 28 luglio al 5 settembre o, se successivo, al termine dell'orario estivo; dal 30 ottobre al 5 novembre; dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee, referendarie nazionali nonche' le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali e le consultazioni referendarie nazionali; la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali ed amministrative parziali; le giornate di sabato e domenica; nella giornata immediatamente successiva all'assenza di collegamenti da e per le isole minori dovute ad avverse condizioni meteomarine; in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale. 2. In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravita', o di calamita' naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti per le revoche tardive. |
| Art. 10. Servizi minimi indispensabili
In caso di sciopero del personale marittimo, i soggetti che lo promuovono, i lavoratori che vi aderiscono e l'azienda, garantiscono la regolare effettuazione delle corse sulle tratte previste dagli orari pubblicati come di seguito specificato: a) nel periodo 16 settembre-15 giugno tutte le linee in partenza nelle fasce orarie 6,00/8,30, 12,00/14,00; b) nel periodo 15 giugno-15 settembre tutte le linee in partenza nelle fasce orarie 6,00/8,30, 15,00/17,00. Le suddette linee dovranno comunque essere effettuate anche in caso di eventuali ritardi (per motivi operativi) rispetto agli orari programmati. Le linee dovranno essere completate secondo il seguente criterio: a) per i collegamenti «circolari» tra terraferma e isole (per esempio: Milazzo-Eolie-Milazzo), sino al rientro del mezzo sulla terraferma; b) per i collegamenti «point to point» (per esempio: Messina-Reggio) dalla prima partenza in fascia protetta sino al primo attracco previsto dopo le fasce protette; c) per i collegamenti «isole-terraferma» (per esempio: Eolie-Milazzo), sino all'arrivo del mezzo sulla terraferma. Nessun mezzo potra' interrompere la propria linea prima della conclusione della stessa conformemente ai criteri suddetti. Tali fasce e linee sono «protette» anche ove l'astensione inizi dopo il termine della fascia. Per esempio: se una linea inizia alle ore 7,00 (all'interno della fascia garantita) e termina alle ore 10,00 deve essere completata anche nel caso l'astensione inizi alle ore 9,00. In allegato, a mero titolo esemplificativo, si riportano le linee che sulla base del presente accordo, sarebbero garantite nelle fasce protette con i criteri su riportati, relativamente ad un venerdi' della stagione estiva 2017. L'azienda determinera' e comunichera', nelle modalita' previste dalla legge, le corse garantite sulla base dell'effettivo operativo in vigore nel giorno di effettuazione dello sciopero. Applicazione del criterio del numero minimo di' corse garantite sulle linee cosiddette «lunghe». A causa della distanza dalla terraferma, alcune isole sono raggiungibili con tempi lunghi. Ove si applicasse il criterio della fascia protetta, si avrebbe un limitato arco temporale per esercitare il diritto di sciopero in quanto la linea puo' terminare anche parecchie ore dopo il termine della fascia di garanzia. Vengono pertanto definite a tal scopo come «linee lunghe» quelle di collegamento tra la terraferma e Stromboli, Alicudi e Pantelleria. Su tali «linee lunghe» verranno pertanto garantite: a) una corsa di mattina e una di pomeriggio per ciascuna delle linee di collegamento con Stromboli e con Alicudi; b) una corsa al giorno per la linea di collegamento con Pantelleria (quando prevista). |
| Art. 10. Servizi minimi indispensabili
In caso di sciopero del personale marittimo, i soggetti che lo promuovono, i lavoratori che vi aderiscono e l'azienda, garantiscono la regolare effettuazione delle corse sulle tratte previste dagli orari pubblicati come di seguito specificato: a) nel periodo 16 settembre - 15 giugno tutte le linee in partenza nelle fasce orarie 6,00/08,30, 12,00/14,00; b) nel periodo 15 giugno - 15 settembre tutte le linee in partenza nelle fasce orarie 6,00/08,30, 15,00/17,00; Le suddette linee dovranno comunque essere effettuate anche in caso di eventuali ritardi (per motivi operativi) rispetto agli orari programmati. Le linee dovranno essere completate secondo il seguente criterio: a) per i collegamenti «circolari» tra terraferma e isole (es: Milazzo Eolie), sino al rientro del mezzo sulla terraferma; b) per i collegamenti «point to point» (es. Messina - Reggio) dalla prima partenza in fascia protetta sino al primo attracco previsto dopo l'inizio dell'astensione. Tali fasce e linee sono «protette» anche ove l'astensione inizi dopo il termine della fascia. Per esempio: se una linea inizia alle ore 7,00 (all'interno della fascia garantita) e termina alle ore 10,00 deve essere completata anche nel caso l'astensione inizi alle ore 9,00. In allegato, a mero titolo esemplificativo, si riportano le linee che sulla base del presente accordo, sarebbero garantite nelle fasce protette con i criteri su riportati, relativamente ad un venerdi' della stagione estiva 2017. L'azienda determinera' e comunichera', nelle modalita' previste dalla legge, le corse garantite sulla base dell'effettivo operativo in vigore nel giorno di effettuazione dello sciopero. |
| Art. 11. Comandi
Ai fini dell'individuazione del personale da comandare, l'azienda dovra' ricorrere al personale programmato nei turni ordinari di lavoro (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore). Nel secondo giorno antecedente lo sciopero l'azienda dara' comunicazione scritta ai comandi di bordo interessati dallo sciopero circa le corse da garantire sulla base dell'effettivo operativo in vigore nella giornata interessata. Il personale comandato dovra' presentarsi regolarmente in servizio e, qualora aderente allo sciopero, se dallo stesso richiesto, potra' essere sostituito, ove possibile, prioritariamente, da altro personale non scioperante; solo ad eventuale sostituzione sara' libero. Ove il personale comandato manifesti la volonta' di aderire allo sciopero e non possa essere sostituito con personale non scioperante, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi minimi da garantire.
Liberty Lines S.p.a. (firmato)
FILT/CGIL (firmato)
FIT/CISL (firmato)
UILTRASPORTI (firmato)
USLAC-UNCDIM-SMACD (firmato) |
| Art. 11. Comandi
Ai fini dell'individuazione del personale da comandare, l'azienda dovra' ricorrere al personale programmato nei turni ordinari di lavoro (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore). Nel secondo giorno antecedente lo sciopero l'azienda dara' comunicazione scritta ai comandi di bordo interessati dallo sciopero circa le corse da garantire sulla base dell'effettivo operativo in vigore nella giornata interessata. Il personale comandato dovra' presentarsi regolarmente in servizio e, qualora aderente allo sciopero, se dallo stesso richiesto, potra' essere sostituito, ove possibile, prioritariamente, da altro personale non scioperante; solo ad eventuale sostituzione sara' libero. Ove il personale comandato manifesti la volonta' di aderire allo sciopero e non possa essere sostituito con personale non scioperante, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi minimi da garantire.
Liberty Lines S.p.a. (firmato)
FEDERMAR CISAL (firmato) |
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