Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 aprile 2018
Definizione dell'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.



IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), la definizione del concetto di offerta di lavoro congrua;
Visto l'art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, che stabilisce i principi in base ai quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce l'offerta di lavoro congrua;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», e, in particolare, l'art. 4, commi 41 e 42;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la proposta dell'ANPAL approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 2/2018 nella seduta del 14 febbraio 2018;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e principi

1. Il presente decreto definisce l'offerta di lavoro congrua ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in base ai seguenti principi:
a) coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
b) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata dello stato di disoccupazione.
2. Per i soggetti percettori di indennita' di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ai fini della definizione dell'offerta di lavoro congrua, oltre ai principi di cui al comma 1, si tiene conto anche dell'entita' della retribuzione dell'offerta di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015.
 
Allegato
Tabella 1 Disoccupati non percettori di misure sostegno al reddito

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2 Disoccupati percettori di misure sostegno al reddito

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «centri per l'Impiego» (CPI): gli uffici territoriali aperti al pubblico, costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attivita' ed erogano servizi e misure di politica attiva del lavoro, ai sensi degli articoli 11, 18, 20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
b) «patto di servizio personalizzato»: il patto di cui all'art. 20 decreto legislativo n. 150 del 2015;
c) «stato di disoccupazione»: condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attivita' lavorativa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
d) «classificazione dei settori economico-professionali» (SEP): sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attivita' economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attivita' e delle professionalita' operanti nel mercato del lavoro;
e) «settore economico-professionale»: livello primario della classificazione SEP, organizzato secondo una sequenza descrittiva che a partire dai principali processi di lavoro prevede, nell'ambito di questi ultimi, l'identificazione di specifiche aree di attivita' (ADA).
 
Art. 3

Durata dello stato di disoccupazione

1. Ai fini della determinazione dell'offerta di lavoro congrua, la durata dello stato di disoccupazione viene computata a decorrere dal giorno in cui e' presentata la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con l'esclusione dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al giorno in cui l'offerta di lavoro viene proposta.
2. Ai fini del presente decreto, come esemplificato nelle tabelle 1 e 2 allegate e che ne formano parte integrante, la durata dello stato di disoccupazione viene considerata in relazione ai seguenti intervalli di tempo:
a) da zero fino a sei mesi;
b) da piu' di sei fino a dodici mesi;
c) piu' di dodici mesi.
 
Art. 4

Coerenza con le esperienze e competenze maturate

1. Nel patto di servizio personalizzato, ai fini dell'individuazione di una o piu' attivita' professionali sulla base delle esperienze e delle competenze comunque maturate, e' adottata a riferimento la classificazione dei settori economico-professionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
2. Le esperienze e le competenze comunque maturate vengono rilevate automaticamente nell'ambito di una procedura informatica guidata, all'interno del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, messa a disposizione dei centri per l'impiego.
3. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a sei mesi, l'offerta di lavoro e' congrua se corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato, con specifico riferimento all'area di attivita' o alle aree di attivita', nell'ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato.
4. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo superiore a sei mesi e fino a dodici mesi, l'offerta di lavoro e' congrua se rientra nelle aree di attivita' comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree di attivita' afferenti ad altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuita' dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.
5. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l'offerta di lavoro e' congrua se rientra in una delle aree di attivita' comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale o in aree di attivita' afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuita' dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.
 
Art. 5

Tipologia contrattuale

1. L'offerta di lavoro e' congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro;
c) prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
2. L'offerta di lavoro contiene, al momento della sua presentazione, le seguenti informazioni minime:
a) la qualifica da ricoprire e le mansioni;
b) i requisiti richiesti;
c) il luogo e l'orario di lavoro;
d) la tipologia contrattuale;
e) la durata del contratto di lavoro;
f) la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.
 
Art. 6

Distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento

1. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a dodici mesi, l'offerta di lavoro e' congrua quando il luogo di lavoro non dista piu' di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
2. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l'offerta di lavoro e' congrua quando il luogo di lavoro non dista piu' di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque e' raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
3. Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui ai commi 1 e 2 si considerano ridotte del 30%.
 
Art. 7
Entita' della retribuzione per i percettori di misure di sostegno al
reddito

1. Per i soggetti destinatari di misure di sostegno al reddito di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, indipendentemente dalla durata dello stato di disoccupazione, l'offerta di lavoro e' congrua se l'entita' della retribuzione, al netto dei contributi a carico del lavoratore, e' superiore di almeno il 20 per cento dell'indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarieta' di cui decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. L'Inps mette a disposizione dei centri per l'impiego, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, tutte le informazioni relative alle indennita' erogate dall'Istituto.
 
Art. 8
Condizionalita' e giustificato motivo di rifiuto dell'offerta di
lavoro congrua

1. La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua ai sensi del presente decreto, in assenza di giustificato motivo, determina l'applicazione dei meccanismi di condizionalita' di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
2. Il giustificato motivo ricorre in caso di:
a) documentato stato di malattia o di infortunio;
b) servizio civile e richiamo alle armi;
c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
d) gravi motivi familiari documentati o certificati;
e) casi di limitazione legale della mobilita' personale;
f) ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati cioe' ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.
3. Le ipotesi di giustificato motivo, salvo casi eccezionali, sono comunicate e documentate entro due giorni lavorativi dalla proposta dell'offerta di lavoro congrua, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
4. Nel caso in cui le giustificazioni di cui al comma 3 non siano ritenute idonee, il centro per l'impiego ne da' comunicazione all'interessato il quale, nei successivi due giorni, puo' chiedere di essere sentito.
5. Il centro per l'impiego, in caso di necessita' di chiarimenti in merito a fattispecie specifiche relative alla sussistenza o meno di un giustificato motivo, puo' presentare richiesta di parere, d'intesa e per il tramite dei competenti uffici regionali, all'ANPAL, prospettando la possibile soluzione da adottare. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, senza che l'ANPAL si sia pronunciata, la soluzione prospettata dal centro per l'impiego si considera assentita.
 
Art. 9

Collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle persone con disabilita' di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 1999 in quanto compatibili con quanto disposto dai commi 2 e 3.
2. Per le persone con disabilita', l'offerta di lavoro congrua tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale in esito alla valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti e nella relazione funzionale rilasciata dalla commisione medica integrata.
3. Alle persone con disabilita' non puo' essere chiesto lo svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le loro minorazioni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 68 del 1999.
 
Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, dalla data di adozione del presente decreto, le previsioni di cui all'art. 4, commi 41 e 42, della legge n. 92 del 2012 non trovano piu' applicazione.
2. L'art. 4 trova applicazione a decorrere dalla piena operativita' del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro tramite cui e' reso disponibile il sistema di classificazione dei settori economico-professionali. Nelle more si fa riferimento al profilo o ai profili professionali per i quali il lavoratore ha manifestato la disponibilita' nel patto di servizio personalizzato.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2018

Il Ministro: Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1971
 
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