Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2018, n. 88
Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Acquisiti i pareri delle Commissioni speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto termine e' ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.»;
b) all'articolo 14, comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilita' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; in questo caso le forme pensionistiche complementari informano l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP, della facolta' di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalita' di cui al comma 5.»;
c) all'articolo 19, comma 2, lettera g), dopo le parole: «comparabilita' dei costi;» sono inserite le seguenti: «garantisce che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative: 1) alle condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e alle conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso; garantisce, altresi', che gli iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis), nonche' gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14, comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso;».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi
per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
aprile 2014, n. L 128.
- La legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2014) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
luglio 2015.
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
289, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato da presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11. (Prestazioni). - 1. Le forme pensionistiche
complementari definiscono i requisiti e le modalita' di
accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto
dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si
acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio
di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari. Il predetto
termine e' ridotto a tre anni per il lavoratore il cui
rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti
dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una
pensione complementare e che si sposta tra Stati membri
dell'Unione europea.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di
contribuzione definita e di prestazione definita possono
essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino
ad un massimo del 50 per cento del montante finale
accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo
complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme
erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia
provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita
derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del
montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335, la stessa puo' essere erogata in
capitale.
4. Ai lavoratori che cessino l'attivita' lavorativa e
maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel
regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni
successivi, e che abbiano maturato alla data di
presentazione della domanda di accesso alla rendita
integrativa di cui al presente comma un requisito
contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi
obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme
pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in
regime di prestazione definita, possono essere erogate, in
tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di
rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa
temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento
dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento
dell'eta' anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia
e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale,
per il periodo considerato, pari al montante accumulato
richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale
del montante residuo non rileva la parte di prestazione
richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea
anticipata. (58)
4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 e'
riconosciuta altresi' ai lavoratori che risultino
inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro
mesi e che maturino l'eta' anagrafica per la pensione di
vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i
dieci anni successivi.
4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di
cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti
nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica
complementare, e' assoggettata alla ritenuta a titolo
d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una
quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente
il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di
iscrizione alla forma di previdenza complementare e'
anteriore al 1°(gradi) gennaio 2007, gli anni di iscrizione
prima del 2007 sono computati fino a un massimo di
quindici. Il percettore della rendita anticipata ha
facolta' di non avvalersi della tassazione sostitutiva di
cui al presente comma facendolo constare espressamente
nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita
anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria.
4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono
imputate, ai fini della determinazione del relativo
imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione
medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte
eccedente, prima a quelli maturati dal 1°(gradi) gennaio
2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli
maturati dal 1°(gradi) gennaio 2007.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a
4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che
aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro
destinate.
5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per
l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di
morte del titolare della prestazione pensionistica, la
restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del
montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai
medesimi di una rendita calcolata in base al montante
residuale. In tale caso e' autorizzata la stipula di
contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte
o di sopravvivenza oltre la vita media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate
in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare
complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi
gia' assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche
complementari erogate in forma di rendita sono imponibili
per il loro ammontare complessivo al netto della parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e a
quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1
dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se
determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche comunque erogate e' operata una ritenuta a
titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di
una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni
erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo
precedente e' applicata dalla forma pensionistica a cui
risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni
erogate in forma di rendita tale ritenuta e' applicata dai
soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare
comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo
possesso necessari per il calcolo della parte delle
prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad
imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari
possono richiedere un'anticipazione della posizione
individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore
al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al
netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, e'
applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima
casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con
atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di
cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo
3 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente alla prima casa di abitazione, documentati
come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono
applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non
possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del
totale dei versamenti, comprese le quote del TFR,
maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate,
effettuati alle forme pensionistiche complementari a
decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette
forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a
scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante
contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti
alle anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al
contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata
al momento della fruizione dell'anticipazione,
proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell'anzianita'
necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle
prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i
periodi di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso
non abbia esercitato il riscatto totale della posizione
individuale.
10. Ferma restando l'intangibilita' delle posizioni
individuali costituite presso le forme pensionistiche
complementari nella fase di accumulo, le prestazioni
pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di
cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi
limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in
vigore per le pensioni a carico degli istituti di
previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I
crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e
parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al
comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun
vincolo di cedibilita', sequestrabilita' e
pignorabilita'.».
- Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato da presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14. (Permanenza nella forma pensionistica
complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione
e portabilita'). - 1. Gli statuti e i regolamenti delle
forme pensionistiche complementari stabiliscono le
modalita' di esercizio relative alla partecipazione alle
forme medesime, alla portabilita' delle posizioni
individuali e della contribuzione, nonche' al riscatto
parziale o totale delle posizioni individuali, secondo
quanto disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla
forma pensionistica complementare gli statuti e i
regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attivita';
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per
cento della posizione individuale maturata, nei casi di
cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12
mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso
da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita',
cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale
maturata per i casi di invalidita' permanente che comporti
la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e
a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che
comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore
a 48 mesi.
c-bis) il mantenimento della posizione individuale in
gestione presso la forma pensionistica complementare anche
in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova
automatica applicazione in difetto di diversa scelta da
parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della
posizione individuale maturata, non superiore all'importo
di una mensilita' dell'assegno sociale di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; in questo
caso le forme pensionistiche complementari informano
l'iscritto, conformemente alle istruzioni impartite dalla
COVIP, della facolta' di esercitare il trasferimento ad
altra forma pensionistica complementare ovvero di
richiedere il riscatto con le modalita' di cui al comma 5.
3. In caso di morte dell'aderente ad una forma
pensionistica complementare prima della maturazione del
diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione
individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai
diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi
persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti,
la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a
finalita' sociali secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli
articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta
posizione resta acquisita al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della
posizione individuale relative alle fattispecie previste ai
commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a titolo di imposta
con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a
0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo
11, comma 6.
5. In caso di cessazione dei requisiti di
partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo, e' previsto il riscatto della
posizione sia nelle forme collettive sia in quelle
individuali e su tali somme si applica una ritenuta a
titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul
medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una
forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di
trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra
forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle
forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta
facolta' e non possono contenere clausole che risultino,
anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla
portabilita' dell'intera posizione individuale. Sono
comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o
del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di
costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate
di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono
quindi costituire ostacolo alla portabilita'. In caso di
esercizio della predetta facolta' di trasferimento della
posizione individuale, il lavoratore ha diritto al
versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del
TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del
datore di lavoro nei limiti e secondo le modalita'
stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche
aziendali.
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a
condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono
altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o
da una forma pensioristica individuale ad altro fondo
pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche
complementari conseguenti all'esercizio delle facolta' di
cui al presente articolo devono essere effettuati entro il
termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio
stesso.».
- Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, citato nelle note alle premesse,
come modificato da presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19. (Compiti della COVIP). - 1. Le forme
pensionistiche complementari di cui al presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,
nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici
prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR,
comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di
societa' o enti ovvero determinate le modalita' di
erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno
di enti pubblici, anche economici, che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un
apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo
le modalita' dalla stessa definite, in merito ai fondi
iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni
effettuate.
2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando
la vigilanza di stabilita' esercitata dalle rispettive
autorita' di controllo sui soggetti abilitati di cui
all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante
l'emanazione di istruzioni di carattere generale e
particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche
complementari. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire
il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilita' e
portabilita', le forme pensionistiche complementari devono
soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di
applicazione del presente decreto ed essere iscritte
all'albo di cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei
requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre
condizioni richieste dal presente decreto e valutandone
anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di
carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con
propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei
fondi pensione all'esercizio dell'attivita' e per
l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi,
nonche' delle relative modifiche, la COVIP individua
procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo
anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di
forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti
semplificati devono in particolar modo essere utilizzati
nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari
conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini
di sana e prudente gestione, la COVIP puo' richiedere di
apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle
forme pensionistiche complementari, fissando un termine per
l'adozione delle relative delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione
e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei
commi 11 e 13 dell'articolo 6;
d) definisce, sentite le autorita' di vigilanza sui
soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle
convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono
attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori
nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo della gestione e
vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la
gestione delle risorse ai criteri di cui all'articolo 6,
nonche' alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del
valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditivita', nonche' per la
determinazione della consistenza patrimoniale delle
posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta
disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a
tutte le forme pensionistiche circa la definizione del
termine massimo entro il quale le contribuzioni versate
devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili,
prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei
contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni
altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio
della forma pensionistica complementare attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto
annuale della forma pensionistica complementare; il
rendiconto e il prospetto sono considerati quali
comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621
del codice civile;
g) detta disposizioni volta a garantire la
trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari, al fine di tutelare
l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
il diritto alla portabilita' della posizione individuale
tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo
anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilita'
dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano
ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle
conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui
loro diritti pensionistici complementari e, in particolare,
relative: 1) alle condizioni che disciplinano
l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e
alle conseguenze della loro applicazione in caso di
cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti
pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti
pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici
mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni
che disciplinano il trattamento futuro dei diritti
pensionistici in sospeso; garantisce, altresi', che gli
iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis),
nonche' gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14,
comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni
relative al valore dei loro diritti pensionistici in
sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in
sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la
data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il
trattamento dei diritti pensionistici in sospeso;
disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di
sollecitazione del pubblico risparmio, le modalita' di
offerta al pubblico di tutte le predette forme
pensionistiche, dettando disposizioni volte
all'applicazione di regole comuni per tutte le forme
pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla
raccolta delle adesioni sia per quella concernente
l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento
amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche
complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che
possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine
elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede
informative, i prospetti e le note informative da
indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme
pensionistiche complementari, nonche' per le comunicazioni
periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila
sull'attuazione delle predette disposizioni nonche', in
generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei
rapporti con gli aderenti, nonche' sulle modalita' di
pubblicita', con facolta' di sospendere o vietare la
raccolta delle adesioni in caso di violazione delle
disposizioni stesse;
h) detta disposizioni volte a disciplinare le
modalita' con le quali le forme pensionistiche
complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale
e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli
iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle
risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti
derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio,
siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici
ed ambientali;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica,
finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme
pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni
presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e
degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla
conoscenza dei problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel
settore della previdenza complementare anche in rapporto
alla previdenza di base; a tale fine, le forme
pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo'
disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e
nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro
dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti
degli organi interni di controllo delle forme
pensionistiche complementari.
4. La COVIP puo' altresi':
a) convocare presso di se' gli organi di
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di
amministrazione delle forme pensionistiche complementari,
fissandone l'ordine del giorno;
b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attivita'
della forma pensionistica complementare ove vi sia il
fondato sospetto di grave violazione delle norme del
presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.
5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto
di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle
pubbliche amministrazioni.
6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui
mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri
atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri
Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e
le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. (110)
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP
trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
una relazione sull'attivita' svolta, sulle questioni in
corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno
successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni.
7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
di un pubblico servizio.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli uffici interessati provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 giugno 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Di Maio, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
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