Gazzetta n. 161 del 13 luglio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 6 luglio 2018
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della regione Lazio. (Ordinanza n. 530).



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, con la quale e' dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, con la quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio e' stato prorogato di centottanta giorni;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 474 del 14 agosto 2017 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio»;
Viste le note del presidente della Regione Lazio - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 474/2017, prot. n. 1 del 24 gennaio 2018 e del direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della medesima amministrazione regionale prot. n. 3 dell'8 febbraio 2018, con cui e' stata richiesta l'introduzione di ulteriori deroghe rispetto a quelle gia' assentite con l'art. 4 dell'ordinanza n. 474/2017 in rassegna, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticita' in argomento;
Ravvisata quindi la necessita' di disporre ulteriori misure finalizzate a favorire il superamento della situazione di emergenza in rassegna;
D'intesa con la Regione Lazio;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Integrazione deroghe

1. Per la realizzazione delle attivita' di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 474 del 14 agosto 2017, e fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del medesimo provvedimento, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti ulteriori disposizioni normative:
regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2018

Il Capo del Dipartimento: Borrelli
 
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